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Decisione

53.2005.9

pagamento onorario perito

16 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

ordinanza del 5 ottobre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano ha incaricato l'arch.

D__________, di Roveredo di allestire una perizia giudiziaria nell'ambito dell'azione

creditoria promossa dalla L__________ GmbH di L__________ contro la A__________

SA di Lugano per l'importo di €

29'261.55. Con lo stesso atto, il Pretore ha autorizzato il perito ad

appoggiarsi per l'allestimento della perizia agli specialisti dr. ing. M__________

per gli aspetti termoclimatici e ing. C__________ per quelli elettrotecnici. Il

decreto, notificato alle parti ed al perito designato chiedeva a quest'ultimo, prima

di procedere, di attendere l'ordine del Pretore, che sarebbe stato emesso una

volta versato l'anticipo per le spese di perizia .

Il 20 gennaio 2005 l'arch. C__________ ha

presentato al Pretore una stima dei costi peritali, che prevedeva un onorario

complessivo di fr. 28'250.-, 10'140.- dei quali per la parte elettrotecnica.

Il 9 febbraio 2005 le parti hanno chiesto al

Pretore di sospendere il processo in vista di un accordo extragiudiziale. Il

Pretore ha immediatamente chiesto al perito di sospendere i lavori.

Il 18 maggio 2005 l'ing. C__________ ha

inviato alla Pretura una nota d'onorario di fr. 4'297.25 per le prestazioni

effettuate sino a quel momento.

B. Con decreto

24 giugno 2005 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, poiché le parti

avevano trovato un accordo extragiudiziale. Con lo stesso decreto il Pretore ha

respinto la nota d'onorario dell'ing. F__________, considerando che per

giurisprudenza il professionista richiesto di allestire un preventivo ai fini

dell'esecuzione di un appalto o di un mandato non può di principio emettere una

fattura per i costi sopportati a questo fine.

C. Con la

petizione menzionata in ingresso l'ing. F__________ ha convenuto in giudizio lo

Stato davanti a questo tribunale, chiedendo che sia condannato a pagargli la

nota d'onorario summenzionata. Secondo l'attore l'onorario non riguarderebbe unicamente

il tempo impiegato per formulare il preventivo per la perizia giudiziale. Non

si tratterebbe inoltre di costi sostenuti in vista del conseguimento del

mandato.

D. All'accoglimento

della petizione si è opposto lo Stato, contestando le tesi dell'attore con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.Giusta l'art. 71 lett. b PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo

giudica quale istanza unica le contestazioni che sgorgano da contratti di

diritto pubblico in cui lo Stato è parte.

Considerandi

2.

Il

Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se il mandato

conferito dal giudice ad un perito sia da considerare di diritto pubblico o di

diritto privato (DTF 114 Ia 461 seg. ; Bruno Cocchi, Appunti sul tema della

perizia giudiziaria nel processo civile, RGP 1994, pag. 172).

La questione può rimanere ulteriormente

indecisa, poiché lo Stato e per esso il Pretore di Lugano Distretto non ha

comunque affidato all'attore alcun incarico peritale. Il mandato è stato in

effetti conferito unicamente all'arch. D__________, che è stato soltanto

autorizzato ad avvalersi della collaborazione dell'attore e di un altro professionista

per risolvere questioni specialistiche esulanti dalla sua sfera di competenze.

Il Pretore si è limitato ad indicare i nominativi degli specialisti che avrebbero

potuto entrare in considerazione quali collaboratori del perito designato. Non

ha nominato un collegio di tre periti. Ha designato un unico perito, lasciando

a quest'ultimo la libertà di decidere se far capo o meno agli specialisti

indicati. Mandante dell'attore può quindi essere soltanto il perito incaricato.

Il fatto che il Pretore nel decreto di stralcio abbia definito l'attore co-perito

in pectore non permette di giungere a diversa conclusione.

3.

La petizione andrebbe comunque respinta anche nel merito, poiché l'allestimento

di un preventivo dà diritto ad un compenso, soltanto nei casi in cui sia stato

preventivamente convenuto (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen

Privatrecht, Obligationenrecht I, ad Art. 363 OR N. 5). Ipotesi, questa, che in

concreto non si realizza.

A maggior ragione si giustifica questa

conclusione se si considera che il Pretore aveva chiesto al perito di non

iniziare i lavori prima che fosse versato l'anticipo delle spese.

4.

Stando

così le cose, la petizione va senz'altro respinta per incompetenza del Tribunale

cantonale amministrativo, ovvero per carenza di legittimazione passiva del convenuto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato ed al valore di causa, è posta a carico dell'attore secondo

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è respinta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'attore.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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