53.2005.9
pagamento onorario perito
16 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
53.2005.9
Data decisione, Autorità:
16.09.2005, TRAM
Titolo:
pagamento onorario perito
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO QUALE ISTANZA UNICA
art. 71 let. b LPAMM
Incarto n.
53.2005.9
Lugano
16 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 16 luglio 2005 di
AT 1, ingegnere, ,
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente:
1. La nota di onorario e
spese emessa il 18.05.2005 concernente l'incarto n. OA 2002.271 (LBC GmbH / __________
SA) della Pretura di Lugano - sezione 1
di fr. 4'297.25 è interamente riconosciuta epperciò pagata.
2. Si protestano spese e
ripetibili.
vista la risposta 9 settembre 2005 del convenuto
chiedente
1. La petizione è respinta.
2. Protestate tasse, spese e
ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
ordinanza del 5 ottobre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano ha incaricato l'arch.
D__________, di Roveredo di allestire una perizia giudiziaria nell'ambito dell'azione
creditoria promossa dalla L__________ GmbH di L__________ contro la A__________
SA di Lugano per l'importo di €
29'261.55. Con lo stesso atto, il Pretore ha autorizzato il perito ad
appoggiarsi per l'allestimento della perizia agli specialisti dr. ing. M__________
per gli aspetti termoclimatici e ing. C__________ per quelli elettrotecnici. Il
decreto, notificato alle parti ed al perito designato chiedeva a quest'ultimo, prima
di procedere, di attendere l'ordine del Pretore, che sarebbe stato emesso una
volta versato l'anticipo per le spese di perizia .
Il 20 gennaio 2005 l'arch. C__________ ha
presentato al Pretore una stima dei costi peritali, che prevedeva un onorario
complessivo di fr. 28'250.-, 10'140.- dei quali per la parte elettrotecnica.
Il 9 febbraio 2005 le parti hanno chiesto al
Pretore di sospendere il processo in vista di un accordo extragiudiziale. Il
Pretore ha immediatamente chiesto al perito di sospendere i lavori.
Il 18 maggio 2005 l'ing. C__________ ha
inviato alla Pretura una nota d'onorario di fr. 4'297.25 per le prestazioni
effettuate sino a quel momento.
B. Con decreto
24 giugno 2005 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, poiché le parti
avevano trovato un accordo extragiudiziale. Con lo stesso decreto il Pretore ha
respinto la nota d'onorario dell'ing. F__________, considerando che per
giurisprudenza il professionista richiesto di allestire un preventivo ai fini
dell'esecuzione di un appalto o di un mandato non può di principio emettere una
fattura per i costi sopportati a questo fine.
C. Con la
petizione menzionata in ingresso l'ing. F__________ ha convenuto in giudizio lo
Stato davanti a questo tribunale, chiedendo che sia condannato a pagargli la
nota d'onorario summenzionata. Secondo l'attore l'onorario non riguarderebbe unicamente
il tempo impiegato per formulare il preventivo per la perizia giudiziale. Non
si tratterebbe inoltre di costi sostenuti in vista del conseguimento del
mandato.
D. All'accoglimento
della petizione si è opposto lo Stato, contestando le tesi dell'attore con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.Giusta l'art. 71 lett. b PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo
giudica quale istanza unica le contestazioni che sgorgano da contratti di
diritto pubblico in cui lo Stato è parte.
Considerandi
2.
Il
Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se il mandato
conferito dal giudice ad un perito sia da considerare di diritto pubblico o di
diritto privato (DTF 114 Ia 461 seg. ; Bruno Cocchi, Appunti sul tema della
perizia giudiziaria nel processo civile, RGP 1994, pag. 172).
La questione può rimanere ulteriormente
indecisa, poiché lo Stato e per esso il Pretore di Lugano Distretto non ha
comunque affidato all'attore alcun incarico peritale. Il mandato è stato in
effetti conferito unicamente all'arch. D__________, che è stato soltanto
autorizzato ad avvalersi della collaborazione dell'attore e di un altro professionista
per risolvere questioni specialistiche esulanti dalla sua sfera di competenze.
Il Pretore si è limitato ad indicare i nominativi degli specialisti che avrebbero
potuto entrare in considerazione quali collaboratori del perito designato. Non
ha nominato un collegio di tre periti. Ha designato un unico perito, lasciando
a quest'ultimo la libertà di decidere se far capo o meno agli specialisti
indicati. Mandante dell'attore può quindi essere soltanto il perito incaricato.
Il fatto che il Pretore nel decreto di stralcio abbia definito l'attore co-perito
in pectore non permette di giungere a diversa conclusione.
3.
La petizione andrebbe comunque respinta anche nel merito, poiché l'allestimento
di un preventivo dà diritto ad un compenso, soltanto nei casi in cui sia stato
preventivamente convenuto (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Obligationenrecht I, ad Art. 363 OR N. 5). Ipotesi, questa, che in
concreto non si realizza.
A maggior ragione si giustifica questa
conclusione se si considera che il Pretore aveva chiesto al perito di non
iniziare i lavori prima che fosse versato l'anticipo delle spese.
4.
Stando
così le cose, la petizione va senz'altro respinta per incompetenza del Tribunale
cantonale amministrativo, ovvero per carenza di legittimazione passiva del convenuto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato ed al valore di causa, è posta a carico dell'attore secondo
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'attore.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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