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Decisione

53.2006.28

Classificazione di un dipendente cantonale

20 novembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Durante l'anno

scolastico 1988/89 l'attrice AT 1 ha insegnato inglese presso il liceo

cantonale di __________ quale docente supplente a tempo parziale. A partire dall'anno

scolastico 1989/90 è stata incaricata con assegnazione della 33. classe di

stipendio e nessun aumento. L'incarico, rinnovato di anno in anno, è stato

trasformato in nomina nel 1993. La classe di stipendio è rimasta invariata. Di

anno in anno, salvo nel 1997 e nel 1999 in cui gli aumenti sono stati bloccati,

le è stato riconosciuto l'aumento per anzianità di servizio.

B. Con

petizione 10 luglio 2006 AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendogli di statuire come indicato in ingresso. L'attrice

chiede in sostanza che ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio determinante

per lo stipendio le sia riconosciuto retroattivamente l'anno di supplenza prestato

nel 1988/89.

C. All'accoglimento

della petizione si oppone lo Stato, eccependo la prescrizione della pretesa e

negando che la supplenza in oggetto, peraltro già riconosciuta dal Consiglio di

Stato ai fini del computo dell'anzianità di servizio, sia computabile anche ai

fini della determinazione dello stipendio. L'anno di supplenza, soggiunge,

avrebbe semmai dovuto essere preso in considerazione al momento del

conferimento dell'incarico, riconoscendo all'attrice uno stipendio iniziale

comprendente un aumento annuale per anzianità di servizio.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 68 LOrd, che

devolve a questo tribunale quale istanza unica il giudizio sulle contestazioni

per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità

di nomina e il dipendente.

L'attrice è una dipendente del Cantone e la

pretesa è di natura pecuniaria.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.

2.Giusta l'art. 7 cpv. 1 LStip, in vigore dal 1. gennaio 1988, lo stipendio

iniziale è fissato all'atto di nomina e corrisponde al minimo della classe

prevista per la rispettiva funzione. Il Consiglio di Stato, soggiunge la norma

(cpv. 2), può stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è

Considerandi

giustificato da circostanze speciali, come l'esercizio di una funzione analoga

in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.

Nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per

compiti che prevedono un periodo di introduzione, conclude l'art. 7 cpv. 3 LStip,

il Consiglio di Stato può comunque stabilire, per due anni al massimo, uno

stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la

funzione.

3.3.1

In occasione del conferimento dell'incarico, nel 1989, il Consiglio

di Stato ha assegnato all'attrice la 33. classe di stipendio, corrispondente al

minimo previsto dalla pianta organica per i docenti di scuola media superiore.

Non le ha dunque riconosciuto alcun aumento dello stipendio iniziale in

considerazione della supplenza a tempo parziale effettuata l'anno precedente.

Non le ha tuttavia nemmeno ridotto lo stipendio iniziale in applicazione dell'art.

7.

cpv. 3 LStip per giovane età o per scarsa esperienza. In sostanza con la

petizione in oggetto, l'attrice rimette in discussione questa decisione,

rivendicando il riconoscimento di un aumento annuale di stipendio sin dal primo

anno d'incarico.

A torto, tuttavia, poiché la determinazione

del Consiglio di Stato di non riconoscere un simile aumento va comunque esente

da critiche, sia che scaturisca da una rinuncia a ridurre lo stipendio iniziale

secondo l'art. 7 cpv. 3 LStip, sia che la si consideri come un rifiuto di

concedere un aumento dello stipendio iniziale giusta l'art. 7 cpv. 2 LStip. La

supplenza a tempo parziale, svolta dall'attrice durante l'anno scolastico

1987/88, è stata in effetti mediamente inferiore al metà tempo (11 ore

settimanali per 6 mesi, 3 ore per 3 mesi). Tanto nel caso in cui il Consiglio

di Stato l'abbia considerata insufficiente per assegnare uno stipendio iniziale

comprendente un aumento annuale di stipendio per anzianità di servizio, quanto

nel caso cui l'abbia considerata sufficiente per evitare una riduzione dello

stipendio iniziale ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LStip, la decisione di fissare

lo stipendio iniziale al minimo della classe prevista per i docenti di scuola

media superiore appare in ogni caso immune da qualsiasi violazione del diritto,

segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento

che l'art. 7 cpv. 2 e 3 LStip riservano all'autorità di nomina.

3.2

Analoghe considerazioni portano ad

escludere che la decisione 21 novembre 2002 con cui il Consiglio di Stato ha

riconosciuto all'attrice che l'anno di supplenza 1988/89 deve essere computato

nell'anzianità di servizio permetta di giungere a conclusioni a lei più favorevoli.

La decisione di incaricare l'attrice

assegnandole lo stipendio iniziale della classe 33.0 appare in effetti conforme

all'art. 7 LStip anche nel caso in cui si voglia considerare che è entrata al

servizio dello Stato a far tempo dall'anno scolastico 1988/89.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, la petizione va dunque respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 7 LStip; 68 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è respinta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'attrice.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Dipartimento dell'educazione, della

cultura e dello sport,, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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