53.2006.28
Classificazione di un dipendente cantonale
20 novembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
53.2006.28
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, TRAM
Titolo:
Classificazione di un dipendente cantonale
STIPENDIO
art. 68 LORD
art. 7 LSTIP
Incarto n.
53.2006.28
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 10 luglio 2006 di
AT 1, ,
rappr. da: Sindacato Servizi pubblici SSP/VPOD, 6501
Bellinzona;
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente:
1. La petizione è accolta.
2. Il Cantone Ticino versa alla signora AT 1 lo stipendio
(differenza salariale) corrispondente alla seguente carriera con interessi di
ritardo del 5%:
dal 1.7.2001 in classe
33.10
dal 1.9.2001 in classe
33.11
dal 1.9.2002 in classe
33.12
dal 1.9.2003 in classe 33.13
dal 1.9.2004 in classe 33.14
dal 1.9.2001 in classe 33.15
3. Protestate spese e
ripetibili.
vista la risposta 14 settembre 2006 del Consiglio di
Stato, chiedente:
1. La petizione è respinta.
2. Protestate spese e tasse.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Durante l'anno
scolastico 1988/89 l'attrice AT 1 ha insegnato inglese presso il liceo
cantonale di __________ quale docente supplente a tempo parziale. A partire dall'anno
scolastico 1989/90 è stata incaricata con assegnazione della 33. classe di
stipendio e nessun aumento. L'incarico, rinnovato di anno in anno, è stato
trasformato in nomina nel 1993. La classe di stipendio è rimasta invariata. Di
anno in anno, salvo nel 1997 e nel 1999 in cui gli aumenti sono stati bloccati,
le è stato riconosciuto l'aumento per anzianità di servizio.
B. Con
petizione 10 luglio 2006 AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di statuire come indicato in ingresso. L'attrice
chiede in sostanza che ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio determinante
per lo stipendio le sia riconosciuto retroattivamente l'anno di supplenza prestato
nel 1988/89.
C. All'accoglimento
della petizione si oppone lo Stato, eccependo la prescrizione della pretesa e
negando che la supplenza in oggetto, peraltro già riconosciuta dal Consiglio di
Stato ai fini del computo dell'anzianità di servizio, sia computabile anche ai
fini della determinazione dello stipendio. L'anno di supplenza, soggiunge,
avrebbe semmai dovuto essere preso in considerazione al momento del
conferimento dell'incarico, riconoscendo all'attrice uno stipendio iniziale
comprendente un aumento annuale per anzianità di servizio.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 68 LOrd, che
devolve a questo tribunale quale istanza unica il giudizio sulle contestazioni
per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità
di nomina e il dipendente.
L'attrice è una dipendente del Cantone e la
pretesa è di natura pecuniaria.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.
2.Giusta l'art. 7 cpv. 1 LStip, in vigore dal 1. gennaio 1988, lo stipendio
iniziale è fissato all'atto di nomina e corrisponde al minimo della classe
prevista per la rispettiva funzione. Il Consiglio di Stato, soggiunge la norma
(cpv. 2), può stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è
Considerandi
giustificato da circostanze speciali, come l'esercizio di una funzione analoga
in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.
Nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per
compiti che prevedono un periodo di introduzione, conclude l'art. 7 cpv. 3 LStip,
il Consiglio di Stato può comunque stabilire, per due anni al massimo, uno
stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la
funzione.
3.3.1
In occasione del conferimento dell'incarico, nel 1989, il Consiglio
di Stato ha assegnato all'attrice la 33. classe di stipendio, corrispondente al
minimo previsto dalla pianta organica per i docenti di scuola media superiore.
Non le ha dunque riconosciuto alcun aumento dello stipendio iniziale in
considerazione della supplenza a tempo parziale effettuata l'anno precedente.
Non le ha tuttavia nemmeno ridotto lo stipendio iniziale in applicazione dell'art.
7.
cpv. 3 LStip per giovane età o per scarsa esperienza. In sostanza con la
petizione in oggetto, l'attrice rimette in discussione questa decisione,
rivendicando il riconoscimento di un aumento annuale di stipendio sin dal primo
anno d'incarico.
A torto, tuttavia, poiché la determinazione
del Consiglio di Stato di non riconoscere un simile aumento va comunque esente
da critiche, sia che scaturisca da una rinuncia a ridurre lo stipendio iniziale
secondo l'art. 7 cpv. 3 LStip, sia che la si consideri come un rifiuto di
concedere un aumento dello stipendio iniziale giusta l'art. 7 cpv. 2 LStip. La
supplenza a tempo parziale, svolta dall'attrice durante l'anno scolastico
1987/88, è stata in effetti mediamente inferiore al metà tempo (11 ore
settimanali per 6 mesi, 3 ore per 3 mesi). Tanto nel caso in cui il Consiglio
di Stato l'abbia considerata insufficiente per assegnare uno stipendio iniziale
comprendente un aumento annuale di stipendio per anzianità di servizio, quanto
nel caso cui l'abbia considerata sufficiente per evitare una riduzione dello
stipendio iniziale ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LStip, la decisione di fissare
lo stipendio iniziale al minimo della classe prevista per i docenti di scuola
media superiore appare in ogni caso immune da qualsiasi violazione del diritto,
segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento
che l'art. 7 cpv. 2 e 3 LStip riservano all'autorità di nomina.
3.2
Analoghe considerazioni portano ad
escludere che la decisione 21 novembre 2002 con cui il Consiglio di Stato ha
riconosciuto all'attrice che l'anno di supplenza 1988/89 deve essere computato
nell'anzianità di servizio permetta di giungere a conclusioni a lei più favorevoli.
La decisione di incaricare l'attrice
assegnandole lo stipendio iniziale della classe 33.0 appare in effetti conforme
all'art. 7 LStip anche nel caso in cui si voglia considerare che è entrata al
servizio dello Stato a far tempo dall'anno scolastico 1988/89.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, la petizione va dunque respinta.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 7 LStip; 68 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'attrice.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Dipartimento dell'educazione, della
cultura e dello sport,, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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