53.2006.32
Rideterminazione della classificazione concernente un dipendente cantonale
22 novembre 2006Italiano12 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
53.2006.32
Data decisione, Autorità:
22.11.2006, TRAM
Titolo:
Rideterminazione della classificazione concernente un dipendente cantonale
STIPENDIO
art. 68 LORD
art. 7 LSTIP
art. 8 LSTIP
Incarto n.
53.2006.32
Lugano
22 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 12 luglio 2006 di
AT 1, ,
rappr. da: Sindacato Servizi pubblici SSP/VPOD, 6501
Bellinzona;
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente:
1. La petizione è accolta.
Di conseguenza è accertato il carattere arbitrario e discriminatorio della
classificazione del signor AT 1.
2. Il Cantone Ticino versa a AT 1 lo stipendio
(differenza salariale) corrispondente alla seguente carriera con interessi di
ritardo del 5%:
dal 1.9.2001 in classe
28.1
dal 1.9.2002 in classe
29.2
dal 1.9.2003 in classe
29.3
dal 1.9.2004 in classe 29.4
dal 1.9.2005 in classe 29.5
3. Protestate spese e
ripetibili.
vista la risposta 14 settembre 2006 del Consiglio di
Stato, chiedente:
1. La petizione è respinta.
2. Protestate spese e tasse.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'attore AT
1 è entrato al servizio dello Stato nel 2000 quale docente di scuole speciali.
La sua retribuzione è evoluta come segue:
- dal 1. settembre 2000 classe 27
con 0 aumenti
- dal 1. settembre 2001 classe 28
con 0 aumenti
- dal 1. settembre 2002 classe 29
con 0 aumenti
- dal 1. settembre 2003 classe 29
con 1 aumento
- dal 1.
settembre 2004 classe 29 con 2 aumenti
- dal 1.
settembre 2005 classe 29 con 2 aumenti (blocco)
B. Con
petizione 10 luglio 2006 AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di statuire come indicato in ingresso. L'attore
contesta anzitutto che il passaggio ad una classe di stipendio superiore, negli
anni 2001 e 2002, non sia stato abbinato ad un aumento per anzianità di servizio.
In caso di nuova assunzione, il Consiglio di Stato potrebbe fissare una classe
di stipendio inferiore, ma non potrebbe negare lo scatto di anzianità in occasione
del passaggio ad una classe di stipendio superiore. L'attore sostiene inoltre
di aver diritto, come docente, all'aumento per anzianità nel 2005. Il blocco
degli scatti adottato dal Cantone varrebbe soltanto per gli impiegati.
C. All'accoglimento
della petizione si oppone lo Stato, con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.1.1. Nella misura in cui chiede la condanna del convenuto al pagamento
di somme di denaro, la petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 68 LOrd,
che devolve a questo tribunale quale istanza unica il giudizio sulle
contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego
tra l'autorità di nomina e il dipendente.
L'attore è un dipendente del Cantone e la
petizione ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal
rapporto d'impiego.
Irricevibile, per mancanza d'interesse
sufficiente, è la domanda di accertamento del carattere arbitrario e discriminatorio
della classificazione dell'attore.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.
2. Passaggio
a classe di stipendio superiore / Aumento per anzianità di servizio 2001 e 2002
2.1.
2.1.1. L'art. 3 cpv. 1 LStip stabilisce le classi
di stipendio dei dipendenti cantonali, fissando lo stipendio minimo e quello
massimo, rispettivamente gli aumenti annui di ogni singola classe.
La concessione degli aumenti annui di
stipendio è regolata dall'art. 8 LStip. Il capoverso 1 sancisce il diritto di
tutti i dipendenti cantonali all'aumento annuale di stipendio previsto dall'art.
3 LStip. I capoversi seguenti della medesima norma definiscono invece che il
diritto all'aumento matura:
- per gli impiegati ogni dodici mesi di servizio (cpv. 2),
- per i docenti all'inizio dell'anno scolastico, a condizione che
il docente abbia compiuto ininterrottamente almeno quattro mesi di servizio
(cpv. 4).
Gli art. 3 ed 8 LStip sono chiari e non
abbisognano di interpretazione.
2.1.2. L'art. 7 cpv. 1 LStip regola lo
stipendio iniziale dei dipendenti cantonali, stabilendo - per principio - che è
fissato dall'atto di nomina e che corrisponde al minimo della classe prevista
per la rispettiva funzione.
Fatti
I capoversi seguenti conferiscono al
Consiglio di Stato la facoltà di stabilire uno stipendio iniziale diverso:
- maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali (cpv.
2) oppure
- inferiore (fino a due classi e per due anni al massimo), nel caso
di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che
richiedono un periodo d'introduzione (cpv. 3).
Nemmeno queste disposizioni abbisognano di
particolari commenti. Va unicamente rilevato che per prassi l'art. 7 cpv. 3
LStip, concepito come norma d'eccezione, è applicato in modo sistematico e
generalizzato quantomeno in tutti i casi di primo impiego in una determinata
funzione.
2.1.3. L'art. 7 LStip serve anche per
calcolare lo stipendio in caso di promozione, avanzamento o riclassificazione.
Ad esso rinvia infatti espressamente l'art. 11 cpv. 1 LStip, precisando che il
nuovo stipendio non deve comunque essere inferiore a quello complessivo
precedente, maggiorato di un aumento annuo.
La LStip non definisce le nozioni di
promozione, avanzamento e riclassificazione. L'art. 10 LStip si limita a
demandare al Consiglio di Stato il compito di elaborare le norme di
promozione nei casi di funzioni per le quali sono previste classi alternative
di stipendio. La definizione di tali nozioni è lasciata al
regolamento.
Al riguardo l'art. 42 cpv. 1 RDS precisa che
la promozione, consiste nel passaggio da una funzione ad un'altra di
grado superiore, ivi compresi i casi di funzioni alternative o, nell'ambito
della medesima funzione, il passaggio nelle classi indicate tra parentesi. L'avanzamento,
soggiunge il capoverso seguente, consiste invece nel passaggio da una classe
alternativa all'altra nell'ambi-to della medesima funzione (cpv. 2). La riclassificazione
è costituita infine dall'assegnazione di una nuova classe di stipendio ad una
determinata funzione (cpv. 3).
2.2.
2.2.1. Nel caso concreto, l'attore, docente
cantonale, rivendica in sostanza gli stessi aumenti annuali di stipendio che
vengono concessi agli impiegati assoggettati, durante i primi due anni dall'assunzione,
ad una riduzione dello stipendio fondata sull'art. 7 cpv. 3 LStip. Dalle
spiegazioni fornite dal convenuto in sede di risposta, emerge che il
diniego dell'aumento dello stipendio per anzianità di servizio non è circoscritto
al biennio iniziale, ma si estende all'intera carriera dei
docenti. In caso di avanzamento ad una classe di stipendio alternativa, i
docenti, a differenza degli impiegati, non percepiscono infatti l'aumento
annuale per anzianità di servizio nemmeno dopo la scadenza del periodo di due
anni durante il quale la retribuzione è ridotta sino a due classi ai sensi dell'art.
7 cpv. 3 LStip.
Ai fini del giudizio occorre anzitutto
esaminare se lo Stato possa negare l'aumento per anzianità di servizio in caso
di avanzamento ad una classe di stipendio superiore (consid. 3.1). In seguito,
va verificato se in caso di avanzamento ad una classe di stipendio superiore la
concessione dell'aumento per anzianità di servizio agli impiegati, ma non ai
docenti rispetti la parità di trattamento garantita dall'art. 8 Cost. (consid.
3.2).
2.2.2. L'art. 8 cpv. 1 LStip stabilisce che i
dipendenti hanno diritto all'aumento annuale di stipendio previsto dall'art. 3
LStip. L'aumento annuale di stipendio per anzianità di servizio è per principio
riconosciuto a tutti i dipendenti indistintamente. Gli impiegati (art. 1 cpv. 1
lett. a LOrd) maturano il diritto all'aumento ogni dodici mesi di servizio
(art. 8 cpv. 2 LStip). I docenti (art. 1 cpv. 1 lett. b LOrd) acquisiscono
invece tale diritto all'inizio dell'anno scolastico se nel precedente anno
scolastico hanno compiuto ininterrottamente almeno quattro mesi di servizio
(art. 8 cpv. 4 LStip).
L'art. 10 LStip demanda al Consiglio di
Stato il compito di regolare le questioni legate all'avanzamento nei casi di
funzioni per le quali sono previste classi alternative di stipendio.
Avvalendosi di questa delega, il Governo ha disciplinato l'avanzamento a classi
alternative di stipendio mediante specifiche risoluzioni di carattere generale.
In base a queste disposizioni, in caso di passaggio ad una classe superiore
nella stessa funzione, l'aumento per anzianità di servizio viene per principio
negato ai docenti. Agli impiegati viene invece concesso in aggiunta a quello
derivante dal passaggio ad una classe alternativa superiore.
L'art. 10 LStip costituisce una sufficiente
base legale anche per negare l'aumento per anzianità di servizio allorché
Considerandi
risulta concomitante con un avanzamento ad una classe alternativa superiore.
Irrilevante è il fatto che l'avanzamento si verifichi nel biennio iniziale
(art. 7 cpv. 3 LStip), o intervenga durante la carriera susseguente. Basta che
lo stipendio risultante dall'avanzamento ad una classe superiore non sia
inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo (art.
11.
cpv. 1 LStip). L'ammissibilità del diniego dell'aumento per anzianità di
servizio allorché si sovrappone con quello, maggiore, derivante dall'avanzamento
di classe appare evidente ove si consideri che, qualora non lo si consentisse,
nulla impedirebbe allo Stato di differire di un anno il passaggio alla classe
superiore; soluzione, questa, che, a conti fatti, risulterebbe chiaramente meno
vantaggiosa per il dipendente.
2.2.3
Per giustificare il rifiuto di
concedere anche ai docenti l'aumento annuale previsto dall'art. 8 cpv. 1 LStip
in caso d'avanzamento ad una classe alternativa superiore, il convenuto si è richiamato
alla distinzione, operata dall'art. 1 cpv. 1 LOrd, tra le due categorie di
dipendenti cantonali. Il richiamo è pertinente.
La norma in questione distingue invero
nettamente la categoria dei funzionari, degli impiegati e degli operai,
definiti impiegati (lett. a) da quella dei docenti cantonali e comunali,
dai direttori e dai vicedirettori delle scuole cantonali, denominati docenti
(lett. b). La distinzione è di fondamentale importanza, poiché la funzione
delle due categorie di dipendenti è sostanzialmente diversa. I docenti non sono
infatti semplici impiegati, ma godono di uno statuto particolare, che può
legittimare anche un trattamento retributivo diverso rispetto a quello degli
impiegati. È ben vero che la LStip è comune ad entrambe le categorie di
dipendenti, ma è altrettanto vero che anche questa legge, proprio nel campo specifico
degli aumenti per anzianità di servizio, opera distinzioni tra gli impiegati ed
i docenti. Prova ne sono l'art. 8 cpv. 2 e 4 LStip ed il DL del 14 dicembre
2004.
che sospende gli aumenti per anzianità di servizio per gli impiegati, ma
non per i docenti durante il 2005 (BU 2005, 58). A ciò si aggiunga che l'avanzamento
ad una classe alternativa superiore per gli impiegati è soggetto al preavviso
favorevole del funzionario dirigente, mentre per i docenti è automatico.
Non appare dunque contrario al principio
della parità di trattamento negare l'aumento per anzianità di servizio ai
docenti, ma non agli impiegati quando è concomitante con un avanzamento ad una
classe di stipendio alternativa. La controversa distinzione, fondata su motivi
oggettivi e pertinenti, appare ragionevolmente sostenibile. Non travalica in
particolare i limiti del potere discrezionale che deve essere riconosciuto agli
enti pubblici nell'allestimento degli ordinamenti retributivi dei loro
dipendenti (DTF 129 I 162 consid. 3.2. 165; 125 I 71 consid. 2c/aa 79).
Va quindi confermata (STA 30.06.06 n. 53.6.7
in re F. e M.).
3.
Blocco
dell'aumento per anzianità di servizio 2005
3.1
Con decreto legislativo del 14 dicembre
2005.
il Gran Consiglio ha sospeso per l'anno 2005 l'applicazione dell'art. 8
LStip che regola gli aumenti di stipendio per anzianità di servizio (art. 1
cpv. 1 DL cit.; cfr. BU 2005, 58). Dal blocco degli aumenti sono stati esentati
i direttori, i vicedirettori ed i docenti delle scuole cantonali (art. 1 cpv. 2
DL cit.). Eccezione, questa, che è stata introdotta in sede di dibattito parlamentare
nell'intento di mitigare le conseguenze derivanti dall'aumento di un'ora dell'onere
d'insegnamento settimanale dei docenti disposto parallelamente dal Cantone
(cfr. messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato
pag. 80 e 116).
3.2
L'attore è un docente di una scuola
speciale. Le scuole speciali sono scuole cantonali. In quanto docente
cantonale, la retribuzione del prof. AT 1 non soggiace dunque al blocco degli aumenti
per anzianità di servizio.
Dai documenti prodotti dal convenuto con la
risposta si evince che nell'ambito della concertazione promosse attorno alle
misure di contenimento della spesa per il personale, lo Stato si sarebbe
accordato con le organizzazioni sindacali per esimere dal blocco degli aumenti
soltanto i docenti ai quali è stato maggiorato l'onere settimanale d'insegnamento.
L'attore, il cui onere lavorativo è rimasto invariato, non potrebbe dunque
beneficiare dell'eccezione.
La tesi difensiva non può essere
accreditata, poiché non trova riscontro nel testo di legge, che per la sua
chiarezza non abbisogna di particolari interpretazioni. Diversa sarebbe stata
la conclusione se il legislatore non avesse esentato dalla sospensione degli
scatti per anzianità di servizio tutti i docenti cantonali indistintamente,
bensì soltanto i docenti cantonali gravati da un aumento degli oneri d'insegnamento.
D'altro canto, non si può nemmeno ignorare che anche i direttori e
vicedirettori delle scuole cantonali, pur non essendo gravati da simili
maggiori oneri, sono stati esentati dal blocco degli aumenti per anzianità di
servizio.
L'accordo con le organizzazioni sindacali,
non ulteriormente documentato, semmai si fosse perfezionato, non sarebbe peraltro
opponibile all'attore. Lo statuto dei dipendenti del Cantone è infatti definito
soltanto dalla legge (LOrd, LStip). Non scaturisce da un contratto collettivo
di lavoro. Il fatto che il comportamento del sindacato qui comparente in veste
di rappresentante dell'attore possa eventualmente apparire in contraddizione
con le risultanze della concertazione sfugge al giudizio di questo tribunale.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, la petizione può dunque essere accolta
soltanto nella misura in cui è riferita all'aumento per anzianità di servizio
relativo al 2005.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'attore
proporzionalmente al grado di soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 8 LStip; 1 DL concernente la
sospensione dell'art. 8 LStip; 68 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.La petizione è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza, lo Stato del Cantone Ticino
verserà all'attore la differenza di stipendio conseguente al riconoscimento del
diritto all'aumento per anzianità di servizio.
2. La tassa di
giustizia è posta a carico dell'attore nella misura di
fr. 300.-.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CV 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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