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Decisione

53.2006.32

Rideterminazione della classificazione concernente un dipendente cantonale

22 novembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I capoversi seguenti conferiscono al

Consiglio di Stato la facoltà di stabilire uno stipendio iniziale diverso:

- maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali (cpv.

2) oppure

- inferiore (fino a due classi e per due anni al massimo), nel caso

di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che

richiedono un periodo d'introduzione (cpv. 3).

Nemmeno queste disposizioni abbisognano di

particolari commenti. Va unicamente rilevato che per prassi l'art. 7 cpv. 3

LStip, concepito come norma d'eccezione, è applicato in modo sistematico e

generalizzato quantomeno in tutti i casi di primo impiego in una determinata

funzione.

2.1.3. L'art. 7 LStip serve anche per

calcolare lo stipendio in caso di promozione, avanzamento o riclassificazione.

Ad esso rinvia infatti espressamente l'art. 11 cpv. 1 LStip, precisando che il

nuovo stipendio non deve comunque essere inferiore a quello complessivo

precedente, maggiorato di un aumento annuo.

La LStip non definisce le nozioni di

promozione, avanzamento e riclassificazione. L'art. 10 LStip si limita a

demandare al Consiglio di Stato il compito di elaborare le norme di

promozione nei casi di funzioni per le quali sono previste classi alternative

di stipendio. La definizione di tali nozioni è lasciata al

regolamento.

Al riguardo l'art. 42 cpv. 1 RDS precisa che

la promozione, consiste nel passaggio da una funzione ad un'altra di

grado superiore, ivi compresi i casi di funzioni alternative o, nell'ambito

della medesima funzione, il passaggio nelle classi indicate tra parentesi. L'avanzamento,

soggiunge il capoverso seguente, consiste invece nel passaggio da una classe

alternativa all'altra nell'ambi-to della medesima funzione (cpv. 2). La riclassificazione

è costituita infine dall'assegnazione di una nuova classe di stipendio ad una

determinata funzione (cpv. 3).

2.2.

2.2.1. Nel caso concreto, l'attore, docente

cantonale, rivendica in sostanza gli stessi aumenti annuali di stipendio che

vengono concessi agli impiegati assoggettati, durante i primi due anni dall'assunzione,

ad una riduzione dello stipendio fondata sull'art. 7 cpv. 3 LStip. Dalle

spiegazioni fornite dal convenuto in sede di risposta, emerge che il

diniego dell'aumento dello stipendio per anzianità di servizio non è circoscritto

al biennio iniziale, ma si estende all'intera carriera dei

docenti. In caso di avanzamento ad una classe di stipendio alternativa, i

docenti, a differenza degli impiegati, non percepiscono infatti l'aumento

annuale per anzianità di servizio nemmeno dopo la scadenza del periodo di due

anni durante il quale la retribuzione è ridotta sino a due classi ai sensi dell'art.

7 cpv. 3 LStip.

Ai fini del giudizio occorre anzitutto

esaminare se lo Stato possa negare l'aumento per anzianità di servizio in caso

di avanzamento ad una classe di stipendio superiore (consid. 3.1). In seguito,

va verificato se in caso di avanzamento ad una classe di stipendio superiore la

concessione dell'aumento per anzianità di servizio agli impiegati, ma non ai

docenti rispetti la parità di trattamento garantita dall'art. 8 Cost. (consid.

3.2).

2.2.2. L'art. 8 cpv. 1 LStip stabilisce che i

dipendenti hanno diritto all'aumento annuale di stipendio previsto dall'art. 3

LStip. L'aumento annuale di stipendio per anzianità di servizio è per principio

riconosciuto a tutti i dipendenti indistintamente. Gli impiegati (art. 1 cpv. 1

lett. a LOrd) maturano il diritto all'aumento ogni dodici mesi di servizio

(art. 8 cpv. 2 LStip). I docenti (art. 1 cpv. 1 lett. b LOrd) acquisiscono

invece tale diritto all'inizio dell'anno scolastico se nel precedente anno

scolastico hanno compiuto ininterrottamente almeno quattro mesi di servizio

(art. 8 cpv. 4 LStip).

L'art. 10 LStip demanda al Consiglio di

Stato il compito di regolare le questioni legate all'avanzamento nei casi di

funzioni per le quali sono previste classi alternative di stipendio.

Avvalendosi di questa delega, il Governo ha disciplinato l'avanzamento a classi

alternative di stipendio mediante specifiche risoluzioni di carattere generale.

In base a queste disposizioni, in caso di passaggio ad una classe superiore

nella stessa funzione, l'aumento per anzianità di servizio viene per principio

negato ai docenti. Agli impiegati viene invece concesso in aggiunta a quello

derivante dal passaggio ad una classe alternativa superiore.

L'art. 10 LStip costituisce una sufficiente

base legale anche per negare l'aumento per anzianità di servizio allorché

Considerandi

risulta concomitante con un avanzamento ad una classe alternativa superiore.

Irrilevante è il fatto che l'avanzamento si verifichi nel biennio iniziale

(art. 7 cpv. 3 LStip), o intervenga durante la carriera susseguente. Basta che

lo stipendio risultante dall'avanzamento ad una classe superiore non sia

inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo (art.

11.

cpv. 1 LStip). L'ammissibilità del diniego dell'aumento per anzianità di

servizio allorché si sovrappone con quello, maggiore, derivante dall'avanzamento

di classe appare evidente ove si consideri che, qualora non lo si consentisse,

nulla impedirebbe allo Stato di differire di un anno il passaggio alla classe

superiore; soluzione, questa, che, a conti fatti, risulterebbe chiaramente meno

vantaggiosa per il dipendente.

2.2.3

Per giustificare il rifiuto di

concedere anche ai docenti l'aumento annuale previsto dall'art. 8 cpv. 1 LStip

in caso d'avanzamento ad una classe alternativa superiore, il convenuto si è richiamato

alla distinzione, operata dall'art. 1 cpv. 1 LOrd, tra le due categorie di

dipendenti cantonali. Il richiamo è pertinente.

La norma in questione distingue invero

nettamente la categoria dei funzionari, degli impiegati e degli operai,

definiti impiegati (lett. a) da quella dei docenti cantonali e comunali,

dai direttori e dai vicedirettori delle scuole cantonali, denominati docenti

(lett. b). La distinzione è di fondamentale importanza, poiché la funzione

delle due categorie di dipendenti è sostanzialmente diversa. I docenti non sono

infatti semplici impiegati, ma godono di uno statuto particolare, che può

legittimare anche un trattamento retributivo diverso rispetto a quello degli

impiegati. È ben vero che la LStip è comune ad entrambe le categorie di

dipendenti, ma è altrettanto vero che anche questa legge, proprio nel campo specifico

degli aumenti per anzianità di servizio, opera distinzioni tra gli impiegati ed

i docenti. Prova ne sono l'art. 8 cpv. 2 e 4 LStip ed il DL del 14 dicembre

2004.

che sospende gli aumenti per anzianità di servizio per gli impiegati, ma

non per i docenti durante il 2005 (BU 2005, 58). A ciò si aggiunga che l'avanzamento

ad una classe alternativa superiore per gli impiegati è soggetto al preavviso

favorevole del funzionario dirigente, mentre per i docenti è automatico.

Non appare dunque contrario al principio

della parità di trattamento negare l'aumento per anzianità di servizio ai

docenti, ma non agli impiegati quando è concomitante con un avanzamento ad una

classe di stipendio alternativa. La controversa distinzione, fondata su motivi

oggettivi e pertinenti, appare ragionevolmente sostenibile. Non travalica in

particolare i limiti del potere discrezionale che deve essere riconosciuto agli

enti pubblici nell'allestimento degli ordinamenti retributivi dei loro

dipendenti (DTF 129 I 162 consid. 3.2. 165; 125 I 71 consid. 2c/aa 79).

Va quindi confermata (STA 30.06.06 n. 53.6.7

in re F. e M.).

3.

Blocco

dell'aumento per anzianità di servizio 2005

3.1

Con decreto legislativo del 14 dicembre

2005.

il Gran Consiglio ha sospeso per l'anno 2005 l'applicazione dell'art. 8

LStip che regola gli aumenti di stipendio per anzianità di servizio (art. 1

cpv. 1 DL cit.; cfr. BU 2005, 58). Dal blocco degli aumenti sono stati esentati

i direttori, i vicedirettori ed i docenti delle scuole cantonali (art. 1 cpv. 2

DL cit.). Eccezione, questa, che è stata introdotta in sede di dibattito parlamentare

nell'intento di mitigare le conseguenze derivanti dall'aumento di un'ora dell'onere

d'insegnamento settimanale dei docenti disposto parallelamente dal Cantone

(cfr. messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato

pag. 80 e 116).

3.2

L'attore è un docente di una scuola

speciale. Le scuole speciali sono scuole cantonali. In quanto docente

cantonale, la retribuzione del prof. AT 1 non soggiace dunque al blocco degli aumenti

per anzianità di servizio.

Dai documenti prodotti dal convenuto con la

risposta si evince che nell'ambito della concertazione promosse attorno alle

misure di contenimento della spesa per il personale, lo Stato si sarebbe

accordato con le organizzazioni sindacali per esimere dal blocco degli aumenti

soltanto i docenti ai quali è stato maggiorato l'onere settimanale d'insegnamento.

L'attore, il cui onere lavorativo è rimasto invariato, non potrebbe dunque

beneficiare dell'eccezione.

La tesi difensiva non può essere

accreditata, poiché non trova riscontro nel testo di legge, che per la sua

chiarezza non abbisogna di particolari interpretazioni. Diversa sarebbe stata

la conclusione se il legislatore non avesse esentato dalla sospensione degli

scatti per anzianità di servizio tutti i docenti cantonali indistintamente,

bensì soltanto i docenti cantonali gravati da un aumento degli oneri d'insegnamento.

D'altro canto, non si può nemmeno ignorare che anche i direttori e

vicedirettori delle scuole cantonali, pur non essendo gravati da simili

maggiori oneri, sono stati esentati dal blocco degli aumenti per anzianità di

servizio.

L'accordo con le organizzazioni sindacali,

non ulteriormente documentato, semmai si fosse perfezionato, non sarebbe peraltro

opponibile all'attore. Lo statuto dei dipendenti del Cantone è infatti definito

soltanto dalla legge (LOrd, LStip). Non scaturisce da un contratto collettivo

di lavoro. Il fatto che il comportamento del sindacato qui comparente in veste

di rappresentante dell'attore possa eventualmente apparire in contraddizione

con le risultanze della concertazione sfugge al giudizio di questo tribunale.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, la petizione può dunque essere accolta

soltanto nella misura in cui è riferita all'aumento per anzianità di servizio

relativo al 2005.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'attore

proporzionalmente al grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 8 LStip; 1 DL concernente la

sospensione dell'art. 8 LStip; 68 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.La petizione è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza, lo Stato del Cantone Ticino

verserà all'attore la differenza di stipendio conseguente al riconoscimento del

diritto all'aumento per anzianità di servizio.

2. La tassa di

giustizia è posta a carico dell'attore nella misura di

fr. 300.-.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CV 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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