53.2006.6
Pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego
13 luglio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
53.2006.6
Data decisione, Autorità:
13.07.2006, TRAM
Titolo:
Pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego
STIPENDIO
art. 68 LORD
art. 1 LSTIP
Incarto n.
53.2006.6
Lugano
13 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Matteo Cassina, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 22 febbraio 2006 di
AT 1
AT 2
AT 3
AT 4
tutte rappr. da: RA 2
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente:
1.
La petizione è accolta;
di conseguenza è accertato il carattere arbitrario e discriminatorio della
classificazione in 17a delle attrici quali capogruppo del personale ai servizi
generali (alberghiero) presso l’OSC con diploma;
2.
Le signore AT 1, AT 2, AT
3 e AT 4, proprio perché operaie, Capogruppo qualificate in possesso di Attestato
federale di capacità devono essere assegnate alla 19° a decorrere dal 1° giugno
2005;
3.
Il Canton Ticino versa
alle signore AT 1, AT 2, AT 3 e AT 4 lo stipendio (differenza salariale) corrispondente
alla classe 19a a decorrere dal 1° giugno 2005 con interessi di ritardo del 5%;
4.
Spese e ripetibili
rifuse.
vista la risposta 7 aprile 2005 del convenuto,
chiedente:
1.
La petizione è
integralmente respinta.
2.
Protestate spese e
ripetibili.
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Le attrici AT
1, AT 2, AT 3 e AT 4 sono state assunte negli anni ’90 presso l’Organizzazione Sociopsichiatrica
Cantonale (OSC) quali addette ai servizi generali, dapprima come ausiliarie ed
in seguito come incaricate a tempo determinato. Lo stipendio era quello della
15a classe, previsto dal Regolamento concernente le funzioni e le
classificazioni dei dipendenti dello Stato per il personale ai servizi generali
(RCDS).
Con risoluzione 2 maggio 2001 il Consiglio
di Stato ha promosso le attrici AT 1 e AT 3 alla funzione di capogruppo del
personale ai servizi generali presso l’OSC, mantenendo lo statuto di incaricate
e con lo stipendio della 17a classe. La promozione è stata subordinata alla
condizione di frequentare dei corsi supplementari presso la Scuola superiore
per le professioni sanitarie e/o la Scuola dell’Associazione degli istituti
ospedalieri (H+).
Con analoga risoluzione governativa dell’11
febbraio 2003 anche AT 4 è stata promossa capogruppo del personale alle stesse
condizioni. L’attrice AT 2 era invece stata promossa ausiliaria d’ospedale
capogruppo già nel 1998 (ris. gov. 17.6.1998); incarico, questo, che il 22
maggio 2001 è stato convertito in quello di capogruppo del personale ai servizi
generali.
B. A tutte le
attrici, dopo la promozione a capogruppo del personale, i superiori hanno
sottoposto un capitolato d’oneri, dal quale risultava che la funzione assegnata
era remunerata con la 19a classe di stipendio in caso di possesso del diploma
di pulitore d’edifici, altrimenti con la 17a.
Sul finire del 2004, la direzione dell’OSC
ha chiesto alla Sezione delle risorse umane (SRU) di promuovere le attrici alla
funzione di operaio qualificato, come era stato fatto in precedenza con altri
due capigruppo del personale ai quali era stato assegnato lo stipendio della
19a classe, corrispondente a quella massima prevista per tale funzione. La SRU
ha respinto la richiesta, rilevando che quella promozione era stata il frutto
di un errore.
Previo conseguimento dell’attestato federale
di capacità (AFC) quali pulitrici d’edifici, il 1° giugno 2005 il Consiglio di
Stato ha trasformato in nomina l’incarico delle quattro attrici, mantenendo sia
la funzione, sia la 17a classe di stipendio.
C. Con
petizione 22 febbraio 2006 le attrici hanno convenuto in giudizio lo Stato davanti
a questo tribunale, ponendo a giudizio le domande riprodotte in ingresso.
Richiamandosi alle indicazioni fornite loro
dai superiori circa la classe di stipendio che sarebbe stata loro attribuita in
caso di conseguimento del diploma, le attrici fanno essenzialmente valere una
violazione del principio della buona fede. Lamentano inoltre una lesione del
divieto di discriminazione per rapporto al trattamento salariale riservato ai loro
due colleghi.
D. All’accoglimento
della petizione si è opposto lo Stato con argomenti che saranno discussi qui
appresso.
In sede di replica e di duplica, le parti
hanno precisato i rispettivi punti di vista, confermandosi nelle domande
formulate con i precedenti allegati.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 68 LOrd, che
gli demanda il giudizio sulle contestazioni per pretese di natura pecuniaria
derivanti dal rapporto d'impiego fra dipendenti cantonali e l'autorità di
nomina.
Le attrici sono dipendenti cantonali, mentre
la contestazione è di natura pecuniaria e deriva dal rapporto d'impiego.
Considerandi
2.
2.1. Gli
impiegati e i docenti percepiscono annualmente gli stipendi, i supplementi e le
indennità stabiliti dalla legge sugli stipendi (art. 1 LStip) e dal RCDS.
2.2
In concreto, l'art. 1 RCDS prevede che
alla funzione di capogruppo del personale ai servizi generali presso l'OSC corrisponda
la 17a classe di stipendio. Non prevede classi alternative a dipendenza o meno
del possesso di certificati professionali.
2.3
Alle attrici, nominate capogruppo del
personale ai servizi generali, è stata assegnata la 17a classe di stipendio.
La retribuzione fissata dal Consiglio di
Stato è dunque conforme alla legge.
Da questo profilo, la petizione non può
essere accolta.
3.
3.1. L'autorità
che fa promesse, dà informazioni o assicurazioni o assume un atteggiamento tale
da far nascere precise aspettative, è tenuta a soddisfare le aspettative così
suscitate, anche se contrarie alla legge, se cumulativamente sono soddisfatte
le cinque seguenti condizioni:
- l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti
di determinate persone;
- l'autorità ha agito o reputa di aver agito entro i limiti della
sua competenza, della quale il privato non aveva motivo di dubitare;
- il privato non ha potuto rendersi immediatamente conto dell'inesattezza
delle informazioni ricevute o delle sue proprie deduzioni;
- il privato si è fondato su tali informazioni fornite senza
riserve per prendere disposizioni che non potrebbe modificare senza subire un
pregiudizio;
- la legge non si è modificata tra il momento della decisione e
quello in cui il principio della buona fede viene invocato.
(DTF 121 II 473 consid. 2c e rif.; RDAT
2000-II n. 8 consid. 3.1.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n.
639; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed.,
n. 75 B I seg.; René Rhinow/ Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Erg. Bd., n. 75 B I seg.).
3.2
Nel caso concreto, i superiori delle
attrici hanno loro prospettato che nel caso in cui avessero conseguito il
diploma di pulitrici di edifici sarebbero state assegnate alla 19a classe di stipendio.
L'informazione era erronea, poiché la funzione di capogruppo del personale ai
servizi generali dell'OSC è remunerata soltanto con la 17a classe di stipendio.
Resta da verificare se in base alle condizioni summenzionate l'autorità sia
tenuta a rispettarla.
Ora, è certo che i superiori delle attrici
sono intervenuti in una situazione concreta nei confronti di determinate
persone. È pure certo che le attrici non potevano immediatamente rendersi conto
dell'inesattezza delle informazioni ricevute e che la legge non si è nel frattempo
modificata.
Informando le attrici che il possesso del
diploma avrebbe comportato un aumento di due classi di stipendio, i superiori
delle attrici non hanno tuttavia agito nei limiti delle loro competenze. Né
potevano in buona fede ritenere di agire nei limiti delle loro competenze. Competente
ad assicurare l'assegnazione di una certa classe di stipendio è unicamente il
Consiglio di Stato. Al massimo si può riconoscere un'ulteriore competenza alla
SRU, suo organo operativo. Non può invece essere riconosciuta alcuna competenza
in materia agli altri organi dell'amministrazione cantonale. Una diversa
conclusione porterebbe in effetti a riconoscere a qualsiasi funzionario dirigente
il potere di vincolare il Governo nella determinazione della classe di stipendio
da assegnare ai dipendenti in procinto di essere assunti.
L'erronea informazione data non ha nemmeno
indotto le attrici a prendere disposizioni che non potrebbero modificare senza
subire un pregiudizio. Esse erano comunque tenute a frequentare il corso di
formazione per il conseguimento dell'AFC di pulitrici di edifici. Lo esigevano
a titolo di condizione le decisioni con cui sono state promosse alla funzione
di capogruppo del personale ai servizi generali. L'informazione erronea, data
loro soltanto dopo la promozione, non è dunque stata causale per le
disposizioni che hanno preso iscrivendosi al corso di perfezionamento professionale.
L'irreversibilità dell'attestato conseguito, d'altro canto, non procura loro
alcun pregiudizio.
Non essendo soddisfatte due delle cinque
condizioni poste dalla giurisprudenza per costringere l'autorità a dar seguito
alle aspettative suscitate da informazioni erronee, la pretesa delle attrici va
dunque respinta.
4.
4.1. Nessuno
può prevalersi del fatto che la legge sia stata altre volte violata per
chiedere che sia pure violata a suo vantaggio. Da una precedente violazione
della legge non può per principio essere dedotto un diritto allo stesso
trattamento non conforme alla legge (DTF 127 I 1 consid. 3a, 122 II 446 consid.
4a e rif.; Scolari, op. cit., n. 443). Il principio di legalità
dell'amministrazione prevale su quello della parità di trattamento.
Se tuttavia l'autorità rifiuta di
abbandonare una prassi non conforme alla legge, chiunque può pretendere di
essere messo al beneficio della stessa prassi, salvo il caso in cui siano lesi interesi
pubblici preponderanti o legittimi interessi di terzi ad un'applicazione
corretta della legge (Scolari, op. cit., n. 444).
4.2
Nel caso concreto, le attrici chiedono
in sostanza di essere messe al beneficio dello stesso trattamento che
l'autorità nel 2002 ha riservato a due capigruppo del personale ai servizi generali,
assegnando loro la funzione di operaio qualificato e lo stipendio della 19a
classe.
La petizione non può essere accolta nemmeno
dal profilo della parità di trattamento nell'illegalità. Anzitutto perché due
soli casi non costituiscono una prassi. In secondo luogo, perché, anche la
costituissero, l'esplicita dichiarazione dell'autorità di non voler perseverare
escluderebbe che siano date le premesse per riservare alle attrici lo stesso
trattamento.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, la petizione va dunque respinta.
La tassa di giustizia è posta a carico della
attrici secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 1 LStip; 1 RCDS; 3, 18, 28, 71
PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico delle attrici.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
CV 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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