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Decisione

53.2006.8

Attestato di lavoro

26 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti e si applica:

a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia

e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti;

b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti

delle scuole cantonali e comunali (art. 1 cpv. 1 LOrd).

che, fatta eccezione dei docenti, la LOrd non si applica

dunque ai dipendenti comunali, i cui rapporti d'impiego sono disciplinati dalla

LOC, rispettivamente dai regolamenti comunali;

che conferendo ai comuni, attraverso l’art.

135 cpv. 3 LOC, la facoltà di adottare le disposizioni della LOrd per

disciplinare i rapporti d’impiego dei loro dipendenti il legislatore cantonale

ha inteso essenzialmente permettere loro di abrogare l'ordinamento basato sulla

nomina quadriennale prevista dall'art. 127 LOC, per introdurre la nomina a

tempo indeterminato prevista dall'art. 7 Lord ed il diritto del comune di disdire

il rapporto d'impiego in ogni tempo con un preavviso di tre o sei mesi a seconda

dei casi;

che l’art. 135 cpv. 3 LOC conferendo ai

comuni la possibilità di recepire l'ordinamento della LOrd, non ha in

particolare conferito loro il diritto di estendere il campo d'applicazione di tale

Considerandi

legge; l'ordinamento cantonale recepito diventa diritto comunale;

che anche in caso di ricezione dell'ordinamento della LOrd, l'esistenza,

l'estensione e l'inesistenza dei diritti e degli obblighi dei dipendenti

comunali vanno pertanto ulteriormente definite mediante decisione del

municipio, contro la quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui

giudizio è ulteriormente impugnabile a questo tribunale (art. 208 LOC);

che l'attrice fonda la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

sull'art. 62 del regolamento organico dei dipendenti (ROD) del comune di CV 1,

che assoggetta i rapporti d'impiego alla LOrd;

che la competenza è stabilita dalla legge e, riservate

contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle

parti (art. 2 PAmm);

che per legge occorre intendere una legge in senso formale:

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica non

può dunque essere estesa oltre i limiti perentoriamente fissati dall'art. 71 PAmm

mediante semplice norma di regolamento;

che, tanto meno può essere concesso ai comuni di modificare

mediante norma di regolamento, l'ordinamento delle competenze fissato dal

diritto cantonale;

che per i motivi sopra esposti tale facoltà non può nemmeno essere

dedotta dall'art. 135 cpv. 3 LOrd;

che, stando così le cose, la petizione va respinta in limine

per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;

che data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 28, 71 PAmm; 2, 68 LOrd; 62 ROD di __________;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è irricevibile.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CV 1

patrocinato da: PA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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