53.2006.8
Attestato di lavoro
26 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
53.2006.8
Data decisione, Autorità:
26.04.2006, TRAM
Titolo:
Attestato di lavoro
RAPPORTO D'IMPIEGO
art. 135 cpv. 3 LOC
art. 68 LORD
art. 48 LPAMM
art. 71 LPAMM
Incarto n.
53.2006.8
Lugano
26 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 24 aprile 2006 di
AT 1
patrocinata da: PA 1
contro il
CV 1, ,
patr. da avv. PA 2, ,
chiedente:
1. La petizione è
integralmente accolta.
1.1. Di
conseguenza, il comune di CV 1 è tenuto al versamento a favore della signora AT
1, della somma di fr. 15'503.10, oltre ad interessi al 5% p.a. dal 1.5.2004,
dell'importo di fr. 9'015.65 (lordi) oltre ad interessi al 5% p.a. dal
1.5.2004, di fr. 109.00 oltre ad interessi al 5% p.a. dal 18.12.2004, nonché
alla redazione e consegna alla signora AT 1, , di un attestato di lavoro in
forma estesa.
2. Protestate tasse,
spese e ripetibili.
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che a far
tempo dal 1° dicembre 1998 l'attrice AT 1 ha iniziato a lavorare per il comune
di CV 1 quale impiegata amministrativa, con un grado di occupazione del 50%,
che è stato progressivamente esteso al 100% a partire dal 1° febbraio 2000;
che il 16 gennaio 2004 il municipio ha
notificato all'attrice la disdetta del rapporto d'impiego, che è terminato il
30 aprile seguente;
che il 20 giugno 2005 il patrocinatore dell'attrice
ha chiesto al comune il versamento della somma di fr. 20'247.90 a titolo di
aumento di stipendio per l'anno 2004, di indennità di partenza, di compenso per
vacanze arretrate, di indennità di supplenza e di compenso per una seduta
municipale;
che il 25 luglio 2005 il patrocinatore del
comune ha comunicato al legale dell'attrice che il municipio respingeva le
pretese avanzate nei confronti del comune; con lo stesso scritto l'ha invitato
a comunicargli se desiderava una decisione formale con termine d'impugnazione;
che con la petizione citata in ingresso AT 1
ha convenuto in giudizio il comune di CV 1 davanti a questo tribunale, chiedendone
la condanna al pagamento degli importi summenzionati;
considerato, in
diritto
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che per evidenti motivi di economia processuale la norma è applicabile
per analogia anche alle azioni dirette;
che secondo l'art. 71 PAmm, il Tribunale
cantonale amministrativo giudica quale istanza unica:
a) le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione
e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti agli obblighi e ai
diritti derivanti dall' atto di concessione;
b) le contestazioni che sorgano da contratti di diritto pubblico in
cui lo Stato è parte;
c) le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di
aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni;
d) in tutti gli altri casi previsti dalla
legge;
che, a norma dell'art. 68 LOrd, le
contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego
tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale
amministrativo quale istanza unica;
che la LOrd regola i rapporti d'impiego con
Fatti
i dipendenti e si applica:
a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia
e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti;
b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti
delle scuole cantonali e comunali (art. 1 cpv. 1 LOrd).
che, fatta eccezione dei docenti, la LOrd non si applica
dunque ai dipendenti comunali, i cui rapporti d'impiego sono disciplinati dalla
LOC, rispettivamente dai regolamenti comunali;
che conferendo ai comuni, attraverso l’art.
135 cpv. 3 LOC, la facoltà di adottare le disposizioni della LOrd per
disciplinare i rapporti d’impiego dei loro dipendenti il legislatore cantonale
ha inteso essenzialmente permettere loro di abrogare l'ordinamento basato sulla
nomina quadriennale prevista dall'art. 127 LOC, per introdurre la nomina a
tempo indeterminato prevista dall'art. 7 Lord ed il diritto del comune di disdire
il rapporto d'impiego in ogni tempo con un preavviso di tre o sei mesi a seconda
dei casi;
che l’art. 135 cpv. 3 LOC conferendo ai
comuni la possibilità di recepire l'ordinamento della LOrd, non ha in
particolare conferito loro il diritto di estendere il campo d'applicazione di tale
Considerandi
legge; l'ordinamento cantonale recepito diventa diritto comunale;
che anche in caso di ricezione dell'ordinamento della LOrd, l'esistenza,
l'estensione e l'inesistenza dei diritti e degli obblighi dei dipendenti
comunali vanno pertanto ulteriormente definite mediante decisione del
municipio, contro la quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui
giudizio è ulteriormente impugnabile a questo tribunale (art. 208 LOC);
che l'attrice fonda la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
sull'art. 62 del regolamento organico dei dipendenti (ROD) del comune di CV 1,
che assoggetta i rapporti d'impiego alla LOrd;
che la competenza è stabilita dalla legge e, riservate
contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle
parti (art. 2 PAmm);
che per legge occorre intendere una legge in senso formale:
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica non
può dunque essere estesa oltre i limiti perentoriamente fissati dall'art. 71 PAmm
mediante semplice norma di regolamento;
che, tanto meno può essere concesso ai comuni di modificare
mediante norma di regolamento, l'ordinamento delle competenze fissato dal
diritto cantonale;
che per i motivi sopra esposti tale facoltà non può nemmeno essere
dedotta dall'art. 135 cpv. 3 LOrd;
che, stando così le cose, la petizione va respinta in limine
per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 28, 71 PAmm; 2, 68 LOrd; 62 ROD di __________;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è irricevibile.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CV 1
patrocinato da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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