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Decisione

53.2007.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 maggio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dal 2001 l'attore AT 1,

domiciliato a __________, al numero __________, insegna quale docente

incaricato di storia e civica presso le scuole professionali, con sede di

servizio presso la Scuola

Professionale Sportivi d'Élite (SPSE) di T__________.

Accanto a

questa attività didattica, l'attore svolge un'ulteriore attività lavorativa presso

la Scuola media di commercio di Locarno e presso il Centro professionale e

commerciale (CPC) di __________, quale coordinatore di progetti di studio sviluppati

dal DECS. Questa attività collaterale, non è legata all'insegnamento e non richiede

la presenza in quelle sedi.

B. a.

Il 22 maggio 2006 l'attore ha inviato un'e-mail alla funzionaria della Sezione

amministrativa del DECS addetta al controllo delle richieste di indennità di

trasferta dei docenti, nel quale chiedeva che gli fosse per principio

riconosciuto il diritto all'indennità per determinate trasferte periodicamente

effettuate tra __________, __________ e __________. Il 30 maggio 2006 il Capo

della Sezione amministrativa l'ha invitato ad avvalersi del formulario ufficiale.

b. Il 4

ottobre 2006 il prof. AT 1 ha inviato un'ulteriore e-mail al Capo della Sezione

amministrativa del DECS, nel quale gli chiedeva in sostanza di riconoscergli il

diritto all'indennità per una trasferta che avrebbe effettuato il 12 seguente

dal suo domicilio al CPC di __________ (6.4 km) prima di recarsi al lavoro a __________.

Alla

richiesta non è stata data risposta.

c. Con

formulario controfirmato dai suoi superiori e datato 2 dicembre 2006, ma redatto

probabilmente soltanto il 2 gennaio 2007, l'attore ha chiesto alla Sezione amministrativa

del DECS il versamento dell'indennità per cinque trasferte, effettuate il 9, il

10, il 17, il 24 ed il 28 dicembre 2006, tra __________, __________, __________,

__________ e __________.

Il 18

gennaio 2007, lo stesso prof. AT 1 ha inoltrato alla Sezione amministrativa un

ulteriore formulario, nel quale chiedeva il versamento dell'indennità per altre

quattro trasferte, effettuate il 1°, l'8, il 15 ed il 22 dicembre 2006 tra __________,

__________ e __________.

C. Il

giorno dopo aver inoltrato alla Sezione amministrativa del DECS il secondo formulario

per indennità di trasferta, il prof. AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato

davanti a questo tribunale, chiedendo in sostanza il versamento delle indennità

per le seguenti ulteriori trasferte, che avrebbe effettuato:

a. il 10 novembre 2006, quando si sarebbe

recato alle 1600 con la propria auto per motivi di lavoro al CPC di __________,

da dove sarebbe rincasato alle 1730 (A/R = km 6.4), dopo avere effettuato in

mattinata una trasferta a __________ con rientro al proprio domicilio (A/R = 64

km);

b. il 4 dicembre 2006, quando si

sarebbe recato a __________ con partenza alle 1800 dal proprio domicilio e

rientro a casa alle 1930 (A/R = 8 km), dopo aver lavorato tutto il giorno a __________;

c. il 19 ottobre 2006, quando si

sarebbe recato presso il CPC di __________ (A/R = 6.4 km), soffermandovisi per

un'ora per esigenze di lavoro.

Secondo

il prof. AT 1, il fatto che l'apposito indicatore delle distanze allestito

dalla Sezione delle risorse umane del DFE non menzioni la distanza tra due

località non costituirebbe un motivo sufficiente per rifiutare il rimborso

delle spese di trasferta sostenute. Discriminatorio sarebbe pure il rifiuto di

riconoscere le trasferte inferiori a 10 km sancito dall'art. 3 cpv. 5 del

regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (RInd).

D. All'accoglimento

della petizione si oppone lo Stato, contestando le pretese soprattutto con

riferimento al fatto che l'attore nonostante le sollecitazioni in tal senso,

non ha mai documentato tali trasferte facendo uso del formulario ufficiale

appositamente previsto.

In sede

di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive

tesi ed allegazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 68 LOrd, che

demanda a questo tribunale il giudizio sulle contestazioni per pretese di

natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed

il dipendente. Il prof. AT 1 è un docente cantonale e la pretesa fatta valere

deriva dal rapporto d'impiego.

Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Le indennità per trasferte

sono disciplinate dal regolamento concernente le

indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti

in organi cantonali del 5 febbraio 1997 (RInd), adottato in forza della delega

contenuta nell'art. 19 LStip.

2.1

L'art. 2 RInd enuncia

il principio della minimizzazione delle indennità di trasferta, imponendo ai

dipendenti di programmare e svolgere le missioni di servizio secondo criteri di

razionalità ed economicità, utilizzando il mezzo di trasporto meno oneroso.

La disposizione non

sancisce espressamente il diritto del dipendente al rimborso totale delle spese

sostenute nell'interesse del datore di lavoro. Dall'assicurazione di coprire

anche le spese straordinarie, purché preventivamente autorizzate, si può comunque

dedurre che anche il RInd si fondi sul principio della copertura integrale

delle spese di trasferta imperativamente sancito dall'art. 327b CO.

2.2

Secondo l'art. 2 cpv.

2.

RInd, i funzionari dirigenti vegliano ad una corretta applicazione

dello stesso nelle loro unità amministrative. In quest'ottica, l'art. 21 RInd impone

in particolare ai dipendenti di inoltrare le richieste di indennità di

trasferta mediante un formulario, che i funzionari dirigenti sono chiamati a

controfirmare al fine di attestarne la fondatezza.

2.3

Giusta l'art. 3 cpv. 2 RInd, entrato in vigore il 1° gennaio 2006 (BU 2005, 319),

le spese di trasferta dal domicilio privato alla sede di servizio e viceversa

non sono rimborsate. Per il calcolo delle distanze con il veicolo privato,

soggiunge la norma (cpv. 3), fa stato l'indicatore chilometrico allestito dalla

Sezione delle risorse umane (SRU), che tiene conto del percorso più breve. Per

il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo

dal/al domicilio privato, precisa (cpv. 4), viene riconosciuta unicamente la

distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per

recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa, indipendentemente dal

mezzo di trasporto utilizzato. In ogni caso, conclude l'art. 3 cpv. 5 RInd, le

spese di trasferta vengono per principio rimborsate unicamente per distanze che

superano complessivamente (andata e ritorno) i 10 km. Per determinate funzioni

particolari il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni.

Al

riguardo, va rilevato quanto segue.

2.3.1

L'art.

3.

RInd stabilisce chiaramente che il dipendente è tenuto a sopportare le spese

di trasferta sostenute per recarsi dal domicilio alla sede di servizio (cpv.

2), rispettivamente a lasciarsi dedurre tali spese dall'indennità di trasferta

dovutagli nei casi in cui si reca dal domicilio ad un posto di lavoro diverso

dalla sede di servizio (cpv. 4). L'attore non contesta il principio che esclude

dall'indennità le spese che il dipendente deve comunque sostenere per recarsi

al lavoro presso la sede di servizio. Le sue contestazioni sono piuttosto

appuntate contro le modalità di calcolo delle distanze che prendono in considerazione

soltanto il comune di riferimento o un luogo non meglio precisato all'interno

dello stesso. La critica è fondata.

Per domicilio

ai sensi della norma in esame occorre in effetti intendere il domicilio

effettivo e non il comune di domicilio. Lo si deduce dall'esplicito riferimento

al domicilio privato. Analogamente, anche la sede di servizio è data dal

luogo in cui viene effettivamente fornita la prestazione lavorativa e non dal

comune in cui il dipendente si reca a lavorare. Questa precisione si rende

necessaria soprattutto a seguito della nascita di nuove entità comunali, spesso

estese dal profilo territoriale.

2.3.2

L'indicatore

chilometrico allestito dalla SRU, di cui è cenno al cpv. 3, è soltanto uno

strumento di lavoro, volto a facilitare il calcolo dell'indennità di trasferta.

Non costituisce in nessun caso un limite al riconoscimento di tale indennità.

Per principio, vanno dunque riconosciute anche indennità per trasferte tra luoghi

non previsti da tale strumento. Basta che venga altrimenti adeguatamente

dimostrato che le distanze prese in considerazione rappresentano il percorso

più breve (cfr. STA 12.7.2005 n. 53.5.6 in re M.C.).

Non è

dato di sapere a quali luoghi effettivi faccia concretamente riferimento l'indicatore

chilometrico della SRU. È comunque certo che nel calcolo delle indennità di trasferta

occorre tener conto, aggiungendola o sottraendola, anche della distanza che

separa tali luoghi dal domicilio privato del dipendente, rispettivamente dalla

sede di servizio o dal luogo in cui viene effettivamente fornita la prestazione

lavorativa.

2.3.3

L'esclusione

di qualsiasi indennità per trasferte inferiori a 10 km, sancita dall'art. 3

cpv. 5 RInd e contestata dall'attore, non può infine essere condivisa.

Anzitutto, perché è più che mai dubbio che, delegando al Consiglio di Stato il

compito di disciplinare la materia (art. 19 LStip), il legislatore cantonale

abbia voluto concedergli la facoltà di adottare un ordinamento più sfavorevole

ai dipendenti di quello imperativamente previsto dall'art. 327b CO, che

impone al datore di lavoro di rifondere integralmente le spese sostenute dal

dipendente. In secondo luogo, perché la norma discrimina, senza alcuna valida

ragione, i dipendenti che sostengono trasferte inferiori a 10 km senza aver

diritto ad alcuna indennità, rispetto ai dipendenti che invece effettuano

trasferte più lunghe ottenendo la rifusione delle spese anche per i primi 10

km. La facoltà di deroga prevista dalla norma non elimina il difetto che le è

congenito.

3.

3.1. Nell'evenienza

concreta, l'attore chiede in sostanza che gli venga versata un'indennità

di fr. 12.76 per le seguenti tre trasferte:

- 10.11.06 __________

(domicilio) / __________ CPC km 6.4

- 4.12.06 __________

(domicilio) / __________ km 10.4

- 19.10.06 __________

(domicilio) / __________ CPC km 6.4

3.2

Al

riguardo, va anzitutto rilevato che per queste trasferte l'attore non ha mai

inoltrato una domanda di rimborso nelle forme prescritte dall'art. 21 RInd. Né

le ha fatte altrimenti certificare dai suoi superiori, come richiesto da questa

disposizione. Per i mesi di ottobre e di novembre, nei quali ha effettuato le

due trasferte dal suo domicilio al CPC di __________, il prof. AT 1 non ha infatti

inoltrato alla Sezione amministrativa alcun formulario di rimborso spese. Per

quanto riguarda invece la terza trasferta, che avrebbe effettuato a __________

il 4 dicembre 2006, l'attore ha invece preferito far valere le sue pretese

promuovendo un'azione giudiziaria contro il suo datore di lavoro, piuttosto che

menzionarla, se non nella prima, almeno nella seconda delle richieste di

indennità, debitamente controfirmate dai suoi superiori, che ha inoltrato alla

Sezione amministrativa per il mese di dicembre 2006.

Ora, il

prof. AT 1 non può pretendere che questo tribunale ponga rimedio alle sue

omissioni, interpellando d'ufficio i suoi superiori onde verificare se le

trasferte in questione sono state realmente effettuate. Tanto meno quando si

consideri che l'attore conosce perfettamente la procedura da seguire per

ottenere il rimborso delle spese di trasferta. Anche nei procedimenti retti dal

principio inquisitorio (art. 18 PAmm), le parti non sono invero dispensate dall'obbligo

di collaborare all'accertamento dei fatti (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 PAmm n. 1 b).

3.3

Tutte

le trasferte che il prof. AT 1 chiede di indennizzare sono inoltre state effettuate

a partire dal suo domicilio. Di principio, sono quindi escluse dall'indennità (art.

3.

cpv. 4 RInd). Il fatto che siano state effettuate dopo il rientro dal lavoro

presso la sede di servizio (__________) o presso un'altra sede di lavoro (__________)

non permette di giungere a diversa conclusione nemmeno se si considera che

questo motivo di diniego è atto ad indurre i dipendenti a non rientrare a

domicilio ed a consumare il pasto fuori casa per poi chiedere la relativa

indennità. Indennità, che lo Stato può comunque rifiutare qualora si possa

ragionevolmente esigere che il pasto sia consumato a domicilio (art. 5 cpv. 4

RInd).

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, la petizione va respinta già per mancanza

dell'attestazione prevista dall'art. 21 RInd.

Date le

circostanze, si prescinde comunque dal prelievo di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 19 LStip; 3, 21 RInd; 3, 18,

28, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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