53.2007.1
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31 maggio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
53.2007.1
Data decisione, Autorità:
31.05.2007, TRAM
Titolo:
Richiesta d'indennità per trasferte periodiche in auto dal domicilio a diverse sedi scolastiche non inoltrata in precedenza mediante formulario controfirmato da funzionari dirigenti. Indicatore chilometrico, domicilio privato, esclusione dell'indennità per trasferta inferiore ai 10 Km.
INDENNITÀ DI TRASFERTA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO QUALE ISTANZA UNICA
art. 327b CO
art. 68 LORD
art. 18 LPAMM
art. 71 LPAMM
art. 19 LSTIP
art. 2 RIND
art. 3 RIND
art. 21 RIND
Incarto
53.2007.1
Lugano
31 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 19 gennaio 2007 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del
Ticino;
chiedente:
1. La petizione è accolta.
2. tenuto conto di un'indennità di fr. fr. 0.55/km al
signor AT 1 è riconosciuto il rimborso della trasferta in auto dal domicilio di
__________ al CPC di __________ del 10 novembre 2006 per 6.4 km oltre ai 34 km
già rimborsati (prima trasferta);
3.
tenuto conto di un'indennità di fr. 0.55/km al
signor AT 1 è riconosciuto il rimborso della trasferta in auto dal domicilio di
__________ a __________ del 6 dicembre 2006 per 10.6 km o, in via subordinata,
per 8 km come da RInd (seconda trasferta);
4.
tenuto conto di un'indennità di fr. fr. 0.55/km
al signor AT 1 è riconosciuto il rimborso della trasferta in auto dal domicilio
di __________ al CPC di __________ del 10 novembre 2006 per 6.4 km (terza
trasferta);
5.
la SA provvederà a ricalcolare e versare al
signor AT 1 tutte le spese di trasferte svolte dal 1.1.2005 in applicazione
della presente decisione del Tribunale cantonale amministrativo;
6.
spese e ripetibili protestate.
vista
la risposta 25 febbraio 2007 del convenuto chiedente:
1. La petizione è respinta.
2. Spese e ripetibili protestate.
preso
atto della replica 26 marzo 2007 e della duplica 26 aprile 2007;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Dal 2001 l'attore AT 1,
domiciliato a __________, al numero __________, insegna quale docente
incaricato di storia e civica presso le scuole professionali, con sede di
servizio presso la Scuola
Professionale Sportivi d'Élite (SPSE) di T__________.
Accanto a
questa attività didattica, l'attore svolge un'ulteriore attività lavorativa presso
la Scuola media di commercio di Locarno e presso il Centro professionale e
commerciale (CPC) di __________, quale coordinatore di progetti di studio sviluppati
dal DECS. Questa attività collaterale, non è legata all'insegnamento e non richiede
la presenza in quelle sedi.
B. a.
Il 22 maggio 2006 l'attore ha inviato un'e-mail alla funzionaria della Sezione
amministrativa del DECS addetta al controllo delle richieste di indennità di
trasferta dei docenti, nel quale chiedeva che gli fosse per principio
riconosciuto il diritto all'indennità per determinate trasferte periodicamente
effettuate tra __________, __________ e __________. Il 30 maggio 2006 il Capo
della Sezione amministrativa l'ha invitato ad avvalersi del formulario ufficiale.
b. Il 4
ottobre 2006 il prof. AT 1 ha inviato un'ulteriore e-mail al Capo della Sezione
amministrativa del DECS, nel quale gli chiedeva in sostanza di riconoscergli il
diritto all'indennità per una trasferta che avrebbe effettuato il 12 seguente
dal suo domicilio al CPC di __________ (6.4 km) prima di recarsi al lavoro a __________.
Alla
richiesta non è stata data risposta.
c. Con
formulario controfirmato dai suoi superiori e datato 2 dicembre 2006, ma redatto
probabilmente soltanto il 2 gennaio 2007, l'attore ha chiesto alla Sezione amministrativa
del DECS il versamento dell'indennità per cinque trasferte, effettuate il 9, il
10, il 17, il 24 ed il 28 dicembre 2006, tra __________, __________, __________,
__________ e __________.
Il 18
gennaio 2007, lo stesso prof. AT 1 ha inoltrato alla Sezione amministrativa un
ulteriore formulario, nel quale chiedeva il versamento dell'indennità per altre
quattro trasferte, effettuate il 1°, l'8, il 15 ed il 22 dicembre 2006 tra __________,
__________ e __________.
C. Il
giorno dopo aver inoltrato alla Sezione amministrativa del DECS il secondo formulario
per indennità di trasferta, il prof. AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato
davanti a questo tribunale, chiedendo in sostanza il versamento delle indennità
per le seguenti ulteriori trasferte, che avrebbe effettuato:
a. il 10 novembre 2006, quando si sarebbe
recato alle 1600 con la propria auto per motivi di lavoro al CPC di __________,
da dove sarebbe rincasato alle 1730 (A/R = km 6.4), dopo avere effettuato in
mattinata una trasferta a __________ con rientro al proprio domicilio (A/R = 64
km);
b. il 4 dicembre 2006, quando si
sarebbe recato a __________ con partenza alle 1800 dal proprio domicilio e
rientro a casa alle 1930 (A/R = 8 km), dopo aver lavorato tutto il giorno a __________;
c. il 19 ottobre 2006, quando si
sarebbe recato presso il CPC di __________ (A/R = 6.4 km), soffermandovisi per
un'ora per esigenze di lavoro.
Secondo
il prof. AT 1, il fatto che l'apposito indicatore delle distanze allestito
dalla Sezione delle risorse umane del DFE non menzioni la distanza tra due
località non costituirebbe un motivo sufficiente per rifiutare il rimborso
delle spese di trasferta sostenute. Discriminatorio sarebbe pure il rifiuto di
riconoscere le trasferte inferiori a 10 km sancito dall'art. 3 cpv. 5 del
regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (RInd).
D. All'accoglimento
della petizione si oppone lo Stato, contestando le pretese soprattutto con
riferimento al fatto che l'attore nonostante le sollecitazioni in tal senso,
non ha mai documentato tali trasferte facendo uso del formulario ufficiale
appositamente previsto.
In sede
di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive
tesi ed allegazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 68 LOrd, che
demanda a questo tribunale il giudizio sulle contestazioni per pretese di
natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed
il dipendente. Il prof. AT 1 è un docente cantonale e la pretesa fatta valere
deriva dal rapporto d'impiego.
Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Le indennità per trasferte
sono disciplinate dal regolamento concernente le
indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti
in organi cantonali del 5 febbraio 1997 (RInd), adottato in forza della delega
contenuta nell'art. 19 LStip.
2.1
L'art. 2 RInd enuncia
il principio della minimizzazione delle indennità di trasferta, imponendo ai
dipendenti di programmare e svolgere le missioni di servizio secondo criteri di
razionalità ed economicità, utilizzando il mezzo di trasporto meno oneroso.
La disposizione non
sancisce espressamente il diritto del dipendente al rimborso totale delle spese
sostenute nell'interesse del datore di lavoro. Dall'assicurazione di coprire
anche le spese straordinarie, purché preventivamente autorizzate, si può comunque
dedurre che anche il RInd si fondi sul principio della copertura integrale
delle spese di trasferta imperativamente sancito dall'art. 327b CO.
2.2
Secondo l'art. 2 cpv.
2.
RInd, i funzionari dirigenti vegliano ad una corretta applicazione
dello stesso nelle loro unità amministrative. In quest'ottica, l'art. 21 RInd impone
in particolare ai dipendenti di inoltrare le richieste di indennità di
trasferta mediante un formulario, che i funzionari dirigenti sono chiamati a
controfirmare al fine di attestarne la fondatezza.
2.3
Giusta l'art. 3 cpv. 2 RInd, entrato in vigore il 1° gennaio 2006 (BU 2005, 319),
le spese di trasferta dal domicilio privato alla sede di servizio e viceversa
non sono rimborsate. Per il calcolo delle distanze con il veicolo privato,
soggiunge la norma (cpv. 3), fa stato l'indicatore chilometrico allestito dalla
Sezione delle risorse umane (SRU), che tiene conto del percorso più breve. Per
il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo
dal/al domicilio privato, precisa (cpv. 4), viene riconosciuta unicamente la
distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per
recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa, indipendentemente dal
mezzo di trasporto utilizzato. In ogni caso, conclude l'art. 3 cpv. 5 RInd, le
spese di trasferta vengono per principio rimborsate unicamente per distanze che
superano complessivamente (andata e ritorno) i 10 km. Per determinate funzioni
particolari il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni.
Al
riguardo, va rilevato quanto segue.
2.3.1
L'art.
3.
RInd stabilisce chiaramente che il dipendente è tenuto a sopportare le spese
di trasferta sostenute per recarsi dal domicilio alla sede di servizio (cpv.
2), rispettivamente a lasciarsi dedurre tali spese dall'indennità di trasferta
dovutagli nei casi in cui si reca dal domicilio ad un posto di lavoro diverso
dalla sede di servizio (cpv. 4). L'attore non contesta il principio che esclude
dall'indennità le spese che il dipendente deve comunque sostenere per recarsi
al lavoro presso la sede di servizio. Le sue contestazioni sono piuttosto
appuntate contro le modalità di calcolo delle distanze che prendono in considerazione
soltanto il comune di riferimento o un luogo non meglio precisato all'interno
dello stesso. La critica è fondata.
Per domicilio
ai sensi della norma in esame occorre in effetti intendere il domicilio
effettivo e non il comune di domicilio. Lo si deduce dall'esplicito riferimento
al domicilio privato. Analogamente, anche la sede di servizio è data dal
luogo in cui viene effettivamente fornita la prestazione lavorativa e non dal
comune in cui il dipendente si reca a lavorare. Questa precisione si rende
necessaria soprattutto a seguito della nascita di nuove entità comunali, spesso
estese dal profilo territoriale.
2.3.2
L'indicatore
chilometrico allestito dalla SRU, di cui è cenno al cpv. 3, è soltanto uno
strumento di lavoro, volto a facilitare il calcolo dell'indennità di trasferta.
Non costituisce in nessun caso un limite al riconoscimento di tale indennità.
Per principio, vanno dunque riconosciute anche indennità per trasferte tra luoghi
non previsti da tale strumento. Basta che venga altrimenti adeguatamente
dimostrato che le distanze prese in considerazione rappresentano il percorso
più breve (cfr. STA 12.7.2005 n. 53.5.6 in re M.C.).
Non è
dato di sapere a quali luoghi effettivi faccia concretamente riferimento l'indicatore
chilometrico della SRU. È comunque certo che nel calcolo delle indennità di trasferta
occorre tener conto, aggiungendola o sottraendola, anche della distanza che
separa tali luoghi dal domicilio privato del dipendente, rispettivamente dalla
sede di servizio o dal luogo in cui viene effettivamente fornita la prestazione
lavorativa.
2.3.3
L'esclusione
di qualsiasi indennità per trasferte inferiori a 10 km, sancita dall'art. 3
cpv. 5 RInd e contestata dall'attore, non può infine essere condivisa.
Anzitutto, perché è più che mai dubbio che, delegando al Consiglio di Stato il
compito di disciplinare la materia (art. 19 LStip), il legislatore cantonale
abbia voluto concedergli la facoltà di adottare un ordinamento più sfavorevole
ai dipendenti di quello imperativamente previsto dall'art. 327b CO, che
impone al datore di lavoro di rifondere integralmente le spese sostenute dal
dipendente. In secondo luogo, perché la norma discrimina, senza alcuna valida
ragione, i dipendenti che sostengono trasferte inferiori a 10 km senza aver
diritto ad alcuna indennità, rispetto ai dipendenti che invece effettuano
trasferte più lunghe ottenendo la rifusione delle spese anche per i primi 10
km. La facoltà di deroga prevista dalla norma non elimina il difetto che le è
congenito.
3.
3.1. Nell'evenienza
concreta, l'attore chiede in sostanza che gli venga versata un'indennità
di fr. 12.76 per le seguenti tre trasferte:
- 10.11.06 __________
(domicilio) / __________ CPC km 6.4
- 4.12.06 __________
(domicilio) / __________ km 10.4
- 19.10.06 __________
(domicilio) / __________ CPC km 6.4
3.2
Al
riguardo, va anzitutto rilevato che per queste trasferte l'attore non ha mai
inoltrato una domanda di rimborso nelle forme prescritte dall'art. 21 RInd. Né
le ha fatte altrimenti certificare dai suoi superiori, come richiesto da questa
disposizione. Per i mesi di ottobre e di novembre, nei quali ha effettuato le
due trasferte dal suo domicilio al CPC di __________, il prof. AT 1 non ha infatti
inoltrato alla Sezione amministrativa alcun formulario di rimborso spese. Per
quanto riguarda invece la terza trasferta, che avrebbe effettuato a __________
il 4 dicembre 2006, l'attore ha invece preferito far valere le sue pretese
promuovendo un'azione giudiziaria contro il suo datore di lavoro, piuttosto che
menzionarla, se non nella prima, almeno nella seconda delle richieste di
indennità, debitamente controfirmate dai suoi superiori, che ha inoltrato alla
Sezione amministrativa per il mese di dicembre 2006.
Ora, il
prof. AT 1 non può pretendere che questo tribunale ponga rimedio alle sue
omissioni, interpellando d'ufficio i suoi superiori onde verificare se le
trasferte in questione sono state realmente effettuate. Tanto meno quando si
consideri che l'attore conosce perfettamente la procedura da seguire per
ottenere il rimborso delle spese di trasferta. Anche nei procedimenti retti dal
principio inquisitorio (art. 18 PAmm), le parti non sono invero dispensate dall'obbligo
di collaborare all'accertamento dei fatti (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 PAmm n. 1 b).
3.3
Tutte
le trasferte che il prof. AT 1 chiede di indennizzare sono inoltre state effettuate
a partire dal suo domicilio. Di principio, sono quindi escluse dall'indennità (art.
3.
cpv. 4 RInd). Il fatto che siano state effettuate dopo il rientro dal lavoro
presso la sede di servizio (__________) o presso un'altra sede di lavoro (__________)
non permette di giungere a diversa conclusione nemmeno se si considera che
questo motivo di diniego è atto ad indurre i dipendenti a non rientrare a
domicilio ed a consumare il pasto fuori casa per poi chiedere la relativa
indennità. Indennità, che lo Stato può comunque rifiutare qualora si possa
ragionevolmente esigere che il pasto sia consumato a domicilio (art. 5 cpv. 4
RInd).
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la petizione va respinta già per mancanza
dell'attestazione prevista dall'art. 21 RInd.
Date le
circostanze, si prescinde comunque dal prelievo di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 19 LStip; 3, 21 RInd; 3, 18,
28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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