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Decisione

53.2008.2

Rapporto d'impiego di docente di attività teatrali

19 luglio 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I riferimenti ad essa contenuti nella LORD, nella LStip e nel regolamento dei dipendenti

dello Stato del 13 dicembre 1995 (RDSt; RL 2.5.4.1.1) la danno per nota, sottintendendo

in pratica gli anni di lavoro passati alle dipendenze dello Stato. Particolare

rilievo assume l'anzianità di servizio nella definizione dello stipendio

spettante al dipendente, che viene aumentato di un importo fissato dalla legge

ogni dodici mesi di servizio per gli impiegati, rispettivamente all'inizio di

ogni anno scolastico per i docenti che hanno compiuto ininterrottamente almeno

quattro mesi di servizio nel corso del precedente anno scolastico (art. 3 e 8

LStip).

La nozione di anzianità di servizio è

indipendente dal grado di occupazione. Gli anni di servizio dei dipendenti a

tempo parziale contano quanto quelli dei dipendenti occupati a tempo pieno.

3.2. Nel caso concreto, AT 1 lavora per lo

Stato dall'inizio dell'anno scolastico 1991/1992, a tempo parziale, quale

insegnante dapprima di attività teatrali ed in seguito anche di comunicazione.

Essa è quindi alle dipendenze del convenuto da oltre 16 anni senza interruzioni.

A torto pretende lo Stato che le prestazioni

di lavoro fornite durante questo periodo dall’attrice non costituiscano

anzianità di servizio. Prima di venir consolidato, il rapporto di lavoro, anche

se rinnovato di anno in anno per 11 anni, è stato comunque ininterrotto. Costitutiva

dunque anzianità di servizio. Se addirittura una supplenza di lunga durata può

essere computata come anno di servizio (STA del 30 agosto 1995 n. 53.1994.1

consid. 2), a maggior ragione non si può escludere dal conteggio un regolare

rapporto d'impiego a tempo parziale che si è protratto sull’arco di oltre tre

lustri come quello in discussione. Se il suo rapporto d'impiego fosse

assoggettato allo statuto previsto per il personale ausiliario, applicabile

agli impiegati, non v'è dubbio che gli anni di lavoro sarebbero conteggiati

quale anzianità di servizio (cfr. art. 2f seg. RPAus).

Nella misura in cui l'attrice sollecita il

riconoscimento di un'anzianità di servizio risalente al 1991, la petizione

risulta dunque fondata.

3.3. A partire dall'anno scolastico

1996/1997, lo Stato ha riconosciuto all'attrice una retribuzione oraria

calcolata in base al numero di ore d'insegnamento annue (216), rispettivamente

al minimo della 33. classe di stipendio, prevista per i docenti delle SMS.

L'attrice chiede che a partire dall'anno scolastico 2000/ 2001 le venga riconosciuta

la differenza tra quanto le è stato effettivamente versato e quanto le spettava

tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata a partire dal 1991.

Considerato che il rapporto d'impiego non

può essere qualificato diversamente da un incarico, non avendo sollevato lo

Stato alcuna eccezione di prescrizione, la pretesa appare fondata. L'accettazione,

da parte del dipendente, di condizioni retributive non conformi alla legge non

gli impedisce di eccepirne l'illegittimità. Considerata la soverchiante

posizione del datore di lavoro, la passività del dipendente non costituisce un

valido motivo per precludergli il diritto di contestare il difetto e

rivendicare un trattamento salariale conforme (STA del 12 febbraio 2001 n.

53.2000.2 consid. 2).

4. 4.1.

Considerandi

Giusta l'art. 7 cpv. 1 LStip, lo stipendio iniziale è fissato all'atto di

nomina e corrisponde al minimo della classe prevista per la rispettiva

funzione. Nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o

previsti per compiti che richiedono un periodo d'introduzione, soggiunge la

norma (cpv. 3), il Consiglio di Stato può stabilire, per due anni al massimo,

uno stipendio fino a due classi inferiore a quello minimo previsto per la

funzione.

Lo scopo di quest'ultima disposizione è

quello di adeguare lo stipendio iniziale di queste categorie di dipendenti alle

minori prestazioni lavorative che essi sono in grado di fornire soprattutto per

mancanza d'esperienza (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 3202 del 30

giugno 1987 concernente la modifica della legge sugli stipendi e relativo

rapporto della commissione della gestione del 22 ottobre 1987, in verbali del

Gran Consiglio 1987, vol. 1, pag. 446). Pur essendo stata introdotta in un

momento di ristrettezze economiche, la norma non è destinata a permettere allo

Stato di decurtare sistematicamente lo stipendio dei dipendenti di nuova

assunzione con il pretesto della mancanza d'esperienza o della necessità di un

periodo d'introduzione. Se fosse stato questo l'obbiettivo perseguito, la

riduzione dello stipendio in tutti i casi di nuova assunzione avrebbe in

effetti dovuto essere prevista come regola e non a titolo di eccezione (STA del

22.

maggio 2000 n. 53.2000.2 consid. 2).

4.2

Nel caso in esame, il 9 luglio 2002, il

Consiglio di Stato ha conferito a AT 1 l'incarico formale di docente a tempo parziale di comunicazione presso la SCC per 12 ore settimanali e presso il

Liceo di __________ per ulteriori 3 ore. All'attrice è stata assegnata la

retribuzione corrispondente al minimo della classe 31 della scala degli

stipendi, anziché la classe 33 prevista dal RClass per i docenti di SMS.

L'attrice contesta la retribuzione iniziale

assegnatale, negando che siano date le condizioni previste dall'art. 7 cpv. 3

LStip. Non è di giovane età, sostiene, poiché è nata nel 1966. Non avrebbe inoltre

scarsa esperienza, poiché insegna da 16 anni. Non svolgerebbe infine compiti

che richiedono un periodo d'introduzione.

L'obiezione è fondata. La riduzione dello

stipendio iniziale applicata dall'autorità non regge alla critica.

Prima del conferimento dell'incarico

formale, l'attrice percepiva una retribuzione calcolata in base alla classe 33

della scala degli stipendi prevista per i docenti delle SMS. Fatta astrazione

del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio, il suo trattamento

salariale non si distingueva pertanto da quello di un docente di tale ordine

scolastico. Ora, non è dato di vedere come il consolidamento del rapporto d'impiego,

attuato mediante il conferimento di un incarico formale, possa giustificare una

riduzione della classe di stipendio riconosciuta all'attrice negli ultimi sei

anni. A maggior ragione si deve escluderlo se si considera che AT 1 vantava una

pluriennale esperienza didattica ed aveva nel frattempo conseguito presso

l'Alta Scuola Pedagogica l'abilitazione per l'insegnamento della comunicazione.

È ben vero che era alla sua prima esperienza d'insegnamento in questa materia.

Non si può tuttavia ignorare che non si è in presenza di una nuova assunzione,

riconducibile all'art. 7 cpv. 1 LStip e quindi atta a giustificare una

riduzione dello stipendio iniziale fondata sul cpv. 3 di tale norma, bensì del consolidamento

di un rapporto d'impiego in atto da oltre un decennio.

Fondata risulta dunque anche la pretesa

dell'attrice di vedersi riconosciuto lo stipendio della 34. classe con 14

aumenti.

5.

Ferme queste premesse, nella misura in cui è ricevibile, la petizione

va dunque parzialmente accolta, riconoscendo all'attrice l'anzianità di servizio

maturata a partire dall’anno scolastico 1991/1992 e la differenza di stipendio

risultante dalle considerazioni che precedono.

Nella misura in cui non è compensata con la

tassa di giustizia,

lo Stato verserà all’attrice un’adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 68 LORD, 7, 11 LStip; 3, 18, 28, 31,

71 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, la petizione è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza:

1.1 lo

Stato verserà all'attrice la differenza tra lo stipendio versato a partire dal

1° settembre 2000 e lo stipendio della classe 33 con gli aumenti dovuti per

anzianità di servizio ed adeguamenti al rincaro con interessi al 5% dalla

scadenza di ogni mese;

1.2. è

accertato che l'attrice nell'anno scolastico 2007/2008 ha diritto alla classe

34 con 14 aumenti, pari ad un'anzianità di servizio di 16 anni.

2. Lo Stato

verserà all’attrice fr. 1'800.- per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine

di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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