53.2008.3
Dipendenti comunali
3 marzo 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
53.2008.3
Data decisione, Autorità:
03.03.2008, TRAM
Titolo:
Dipendenti comunali
STIPENDIO
art. 68 LORD
art. 71 LPAMM
Incarto n.
53.2008.3
Lugano
3 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 7 gennaio 2008 di
AT 1
patr. da: PA 1
contro
CV 1,
patr. da:,;
chiedente:
1. La petizione è accolta,
di conseguenza:
§ è accertato il diritto
al salario del signor AT 1 a far tempo dal 24 aprile 2006 sino ad oggi. Il
municipio è pertanto condannato a versare al signor __________ il salario
dovuto per la somma complessiva di fr. 130'528.00 oltre interessi al 5% e ripristinare
il versamento mensile dello stesso come previsto contrattualmente.
§ è accertata l’impossibilità
per il signor __________ di adempiere alle funzioni assegnategli e l’obbligo
per il municipio di procedere al suo licenziamento, conformemente all’art. 26
del regolamento organico dei dipendenti del comune di __________.
§ è accertata la violazione
delle norme sulla protezione della personalità del dipendente da parte del
municipio. Quest’ultimo è astretto ad abbandonare tutti i procedimenti
disciplinari pendenti nei confronti del signor __________.
2. Il signor AT 1 è posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella sua forma
più estesa per il tramite dell’avv. __________.
3. Protestate spese e
ripetibili.
vista la risposta 20 febbraio
2008 del convenuto, chiedente:
1.
La petizione è
integralmente respinta, per incompetenza del Tribunale cantonale
amministrativo, subordinatamente nel merito.
2.
Protestate tasse, spese
e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. AT 1 è
entrato nel 1990 alle dipendenze del comune di __________, quale operaio della
squadra esterna; nel 2001 è stato promosso operaio qualificato con assegnazione
dello stipendio della classe 9. dell’organico.
A partire dal mese di maggio del 2004,
l’attore è rimasto assente dal lavoro per dolori alla schiena e disturbi psichici
connessi a situazioni di conflitto sorte sul posto di lavoro. Dopo due anni di
assenza per malattia, con la fine di aprile del 2006, il municipio ha smesso di
versargli lo stipendio, ritenendo che avesse esaurito il diritto di percepirlo.
B. Con
decisione 24 aprile 2007 l’Ufficio dell’AI ha accertato che l’attore aveva una
capacità lavorativa residua valutabile attorno all’80% e che l’inabilità al
lavoro era da ricondurre ai conflitti sorti sul posto di lavoro.
Il 2 giugno 2007 AT 1 ha quindi chiesto al municipio di ripristinare il versamento del salario in considerazione del
fatto che l’incapacità lavorativa sarebbe stata da ricondurre ad inadempienza
del datore di lavoro.
Non avendo ottenuto soddisfazione, con la
petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio il comune davanti a
questo tribunale, chiedendo in sostanza che sia condannato a versargli lo
stipendio arretrato e quello a venire. L’attore fonda la sua petizione sugli
art. 97 e 328 CO, a suo avviso applicabili al caso per effetto del rinvio
contenuto nell’art. 87 LOrd.
C. All’accoglimento
della petizione si oppone il comune, chiedendo, in via principale, che sia
dichiarata irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo,
subordinatamente, che sia respinta nel merito in ogni suo punto.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. Secondo
l'art. 71 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza
unica:
a) le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione
e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti agli obblighi e ai
diritti derivanti dall'atto di concessione;
b) le contestazioni che sorgano da contratti di diritto pubblico in
cui lo Stato o un altro ente di diritto pubblico è parte;
c) le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di
aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni;
d) in tutti gli altri casi previsti dalla
legge.
1.2. Per principio, il rapporto d'impiego
dei dipendenti pubblici, cantonali o comunali, non è di natura contrattuale, ma
statutaria.
Il rapporto d'impiego nasce mediante
decisione dell'autorità soggetta ad accettazione da parte del dipendente. Diritti
ed obblighi delle parti sono fissati dalla legge e definiti dall'autorità mediante
decisioni concrete. La libera contrattazione non è del tutto esclusa, ma
costituisce l'eccezione (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 147 B III; René Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Erg. Bd., ibidem).
1.3. Il rapporto d'impiego dell'attore,
operaio della squadra comunale di __________, è retto dalla LOC e dal
regolamento organico dei dipendenti del comune (ROD). Non presenta alcuna
connotazione di un contratto di diritto pubblico. Le pretese pecuniarie
derivanti dal rapporto d'impiego, che questi fa valere nei confronti del
comune, non possono dunque essere sottoposte al giudizio di questo tribunale
quale istanza unica secondo l’art. 71 lett. b PAmm; norma, questa, che dal 23
marzo 2007 ne ha esteso la competenza alle contestazioni derivanti da contratti
di diritto pubblico in cui è parte un altro ente di diritto pubblico, che non
sia lo Stato.
Resta da verificare se la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo possa essere dedotta dall'art. 71 lett. d PAmm.
Considerandi
2.
2.1. A
norma dell'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura
pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il
dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza
unica.
La LOrd regola i rapporti d'impiego con i
dipendenti e si applica:
a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del corpo di polizia
e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti;
b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai
docenti delle scuole cantonali e comunali (art. 1 cpv. 1 LOrd).
Fatta eccezione dei docenti, la LOrd non si applica dunque ai
dipendenti comunali, i cui rapporti d'impiego sono disciplinati dalla LOC, rispettivamente
dai regolamenti comunali.
2.2
L’art. 135 cpv. 3 LOC conferisce ai
comuni la facoltà di adottare le disposizioni della LOrd per disciplinare i rapporti
d’impie-go dei loro dipendenti.
La disposizione mira essenzialmente a permettere
ai comuni di abrogare l'ordinamento dei dipendenti basato sulla nomina quadriennale
prevista dall'art. 127 LOC, per introdurre la nomina a tempo indeterminato
prevista dall'art. 7 LOrd con conseguente diritto del datore di lavoro di
disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo con un preavviso di tre o sei mesi
a seconda dei casi.
2.3
Avvalendosi della facoltà concessagli
dall'art. 135 cpv. 3 LOC, il comune di __________ ha recepito l'ordinamento
della LOrd, che l’art. 113 ROD dichiara applicabile, a titolo sussidiario.
La ricezione dell'ordinamento dei dipendenti
cantonale da parte del diritto comunale ed il rinvio alla LOrd non permettono
tuttavia di dedurre la competenza del tribunale a statuire quale istanza
unica sulle pretese fatte valere da __________.
L'art. 135 cpv. 3 LOC non conferisce ai
comuni anche il diritto di estendere il campo d'applicazione della LOrd, che
resta circoscritto alle ipotesi previste dall'art. 1 di tale legge. L'ordinamento
cantonale recepito diventa diritto comunale. Anche in caso di ricezione
dell'ordinamento della LOrd da parte di un comune, l'esistenza, l'estensione e
l'inesistenza dei diritti e degli obblighi dei dipendenti comunali vanno
pertanto ulteriormente definite mediante decisione del municipio, contro la
quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è ulteriormente
impugnabile a questo tribunale (art. 208 LOC).
La competenza è peraltro stabilita dalla legge (art. 2 PAmm),
ove per legge occorre intendere una legge in senso formale. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica non può dunque essere
estesa oltre i limiti fissati dall'art. 71 PAmm mediante semplice norma di regolamento.
Tanto meno può essere concesso ai comuni di modificare, mediante norma di
regolamento, l'ordinamento delle competenze fissato dal diritto cantonale (STA
53.2006
).
3.
3.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la petizione va dunque respinta
in limine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo. Le contestazioni
riguardanti diritti ed obblighi connessi al rapporto d'impiego dei dipendenti
comunali vanno fatte valere in via di ricorso contro le decisioni che li definiscono
concretamente. Non è data l'azione diretta al Tribunale cantonale
amministrativo.
3.2
Essendo la petizione manifestamente
sprovvista di probabilità di esito favorevole (art. 14 Lag), la domanda di
assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito patrocinio è respinta. La
tassa di giustizia, commisurata comunque per difetto al lavoro occasionato, al
valore di causa ed alle modeste condizioni economiche dell'attore, come pure le
ripetibili sono poste a suo carico secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 28, 31, 71 PAmm; 2, 68 LOrd; 113 ROD
di __________
dichiara e pronuncia:
1. La
petizione è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'attore, che rifonderà fr.
1'000.- al comune a titolo di ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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