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Decisione

53.2008.3

Dipendenti comunali

3 marzo 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. AT 1 è

entrato nel 1990 alle dipendenze del comune di __________, quale operaio della

squadra esterna; nel 2001 è stato promosso operaio qualificato con assegnazione

dello stipendio della classe 9. dell’organico.

A partire dal mese di maggio del 2004,

l’attore è rimasto assente dal lavoro per dolori alla schiena e disturbi psichici

connessi a situazioni di conflitto sorte sul posto di lavoro. Dopo due anni di

assenza per malattia, con la fine di aprile del 2006, il municipio ha smesso di

versargli lo stipendio, ritenendo che avesse esaurito il diritto di percepirlo.

B. Con

decisione 24 aprile 2007 l’Ufficio dell’AI ha accertato che l’attore aveva una

capacità lavorativa residua valutabile attorno all’80% e che l’inabilità al

lavoro era da ricondurre ai conflitti sorti sul posto di lavoro.

Il 2 giugno 2007 AT 1 ha quindi chiesto al municipio di ripristinare il versamento del salario in considerazione del

fatto che l’incapacità lavorativa sarebbe stata da ricondurre ad inadempienza

del datore di lavoro.

Non avendo ottenuto soddisfazione, con la

petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio il comune davanti a

questo tribunale, chiedendo in sostanza che sia condannato a versargli lo

stipendio arretrato e quello a venire. L’attore fonda la sua petizione sugli

art. 97 e 328 CO, a suo avviso applicabili al caso per effetto del rinvio

contenuto nell’art. 87 LOrd.

C. All’accoglimento

della petizione si oppone il comune, chiedendo, in via principale, che sia

dichiarata irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo,

subordinatamente, che sia respinta nel merito in ogni suo punto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Secondo

l'art. 71 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza

unica:

a) le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione

e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti agli obblighi e ai

diritti derivanti dall'atto di concessione;

b) le contestazioni che sorgano da contratti di diritto pubblico in

cui lo Stato o un altro ente di diritto pubblico è parte;

c) le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di

aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni;

d) in tutti gli altri casi previsti dalla

legge.

1.2. Per principio, il rapporto d'impiego

dei dipendenti pubblici, cantonali o comunali, non è di natura contrattuale, ma

statutaria.

Il rapporto d'impiego nasce mediante

decisione dell'autorità soggetta ad accettazione da parte del dipendente. Diritti

ed obblighi delle parti sono fissati dalla legge e definiti dall'autorità mediante

decisioni concrete. La libera contrattazione non è del tutto esclusa, ma

costituisce l'eccezione (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 147 B III; René Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Erg. Bd., ibidem).

1.3. Il rapporto d'impiego dell'attore,

operaio della squadra comunale di __________, è retto dalla LOC e dal

regolamento organico dei dipendenti del comune (ROD). Non presenta alcuna

connotazione di un contratto di diritto pubblico. Le pretese pecuniarie

derivanti dal rapporto d'impiego, che questi fa valere nei confronti del

comune, non possono dunque essere sottoposte al giudizio di questo tribunale

quale istanza unica secondo l’art. 71 lett. b PAmm; norma, questa, che dal 23

marzo 2007 ne ha esteso la competenza alle contestazioni derivanti da contratti

di diritto pubblico in cui è parte un altro ente di diritto pubblico, che non

sia lo Stato.

Resta da verificare se la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo possa essere dedotta dall'art. 71 lett. d PAmm.

Considerandi

2.

2.1. A

norma dell'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura

pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il

dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza

unica.

La LOrd regola i rapporti d'impiego con i

dipendenti e si applica:

a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del corpo di polizia

e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti;

b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai

docenti delle scuole cantonali e comunali (art. 1 cpv. 1 LOrd).

Fatta eccezione dei docenti, la LOrd non si applica dunque ai

dipendenti comunali, i cui rapporti d'impiego sono disciplinati dalla LOC, rispettivamente

dai regolamenti comunali.

2.2

L’art. 135 cpv. 3 LOC conferisce ai

comuni la facoltà di adottare le disposizioni della LOrd per disciplinare i rapporti

d’impie-go dei loro dipendenti.

La disposizione mira essenzialmente a permettere

ai comuni di abrogare l'ordinamento dei dipendenti basato sulla nomina quadriennale

prevista dall'art. 127 LOC, per introdurre la nomina a tempo indeterminato

prevista dall'art. 7 LOrd con conseguente diritto del datore di lavoro di

disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo con un preavviso di tre o sei mesi

a seconda dei casi.

2.3

Avvalendosi della facoltà concessagli

dall'art. 135 cpv. 3 LOC, il comune di __________ ha recepito l'ordinamento

della LOrd, che l’art. 113 ROD dichiara applicabile, a titolo sussidiario.

La ricezione dell'ordinamento dei dipendenti

cantonale da parte del diritto comunale ed il rinvio alla LOrd non permettono

tuttavia di dedurre la competenza del tribunale a statuire quale istanza

unica sulle pretese fatte valere da __________.

L'art. 135 cpv. 3 LOC non conferisce ai

comuni anche il diritto di estendere il campo d'applicazione della LOrd, che

resta circoscritto alle ipotesi previste dall'art. 1 di tale legge. L'ordinamento

cantonale recepito diventa diritto comunale. Anche in caso di ricezione

dell'ordinamento della LOrd da parte di un comune, l'esistenza, l'estensione e

l'inesistenza dei diritti e degli obblighi dei dipendenti comunali vanno

pertanto ulteriormente definite mediante decisione del municipio, contro la

quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è ulteriormente

impugnabile a questo tribunale (art. 208 LOC).

La competenza è peraltro stabilita dalla legge (art. 2 PAmm),

ove per legge occorre intendere una legge in senso formale. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica non può dunque essere

estesa oltre i limiti fissati dall'art. 71 PAmm mediante semplice norma di regolamento.

Tanto meno può essere concesso ai comuni di modificare, mediante norma di

regolamento, l'ordinamento delle competenze fissato dal diritto cantonale (STA

53.2006

).

3.

3.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, la petizione va dunque respinta

in limine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo. Le contestazioni

riguardanti diritti ed obblighi connessi al rapporto d'impiego dei dipendenti

comunali vanno fatte valere in via di ricorso contro le decisioni che li definiscono

concretamente. Non è data l'azione diretta al Tribunale cantonale

amministrativo.

3.2

Essendo la petizione manifestamente

sprovvista di probabilità di esito favorevole (art. 14 Lag), la domanda di

assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito patrocinio è respinta. La

tassa di giustizia, commisurata comunque per difetto al lavoro occasionato, al

valore di causa ed alle modeste condizioni economiche dell'attore, come pure le

ripetibili sono poste a suo carico secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 28, 31, 71 PAmm; 2, 68 LOrd; 113 ROD

di __________

dichiara e pronuncia:

1. La

petizione è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'attore, che rifonderà fr.

1'000.- al comune a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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