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Decisione

53.2018.1

Decadimento della concessione per una tomba - natura non patrimoniale della causa

2 ottobre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

53.2018.1

Lugano

2 ottobre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Fulvio

Campello

assistito

dalla

segretaria:

Jennifer Moresi

statuendo

sul ricorso del 28 settembre 2018 di

AT

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la

risoluzione del 23 luglio 2018 (n. 823) con cui il Municipio di Collina d'Oro

ha accertato la scadenza della concessione per la tomba n. __________

(Famiglia __________) del cimitero di Gentilino;

ritenuto

e considerato, in

fatto e in diritto

che il 31 agosto 2018

il Municipio di Collina d'Oro ha comunicato all'PA 1 che la concessione

relativa alla tomba della famiglia __________ nel cimitero di Gentilino era

scaduta (risoluzione municipale del 23 luglio 2018);

che l'Esecutivo comunale ha indicato la facoltà di

ricorso davanti a questo Tribunale in applicazione dell'art. 92 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che con atto del 28 settembre 2018 denominato "ricorso"

AT 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

l'annullamento della decisione appena descritta;

che la ricorrente - la quale non si esprime sulle

condizioni di ricevibilità dell'impugnativa, eccezion fatta per la sua

tempestività - sostiene in particolare che la decisione violerebbe i principi

di "legalità, prevedibilità del diritto, nonché delle regole in materia

di concessione di terreni pubblici per l'edificazione di tombe private";

che l'atto non è stato

intimato per le risposte;

che secondo l'art. 49

cpv. 2 della legge organica giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100),

il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un

giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di

rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che l'autorità di ricorso può, immediatamente

o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza

o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente

infondati (art. 72 LPAmm);

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità

esamina d'ufficio la propria competenza (art. 5 LPAmm);

che, secondo il principio generale enunciato

dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL

181.100), contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al

Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;

che per l'art. 92 lett. a LPAmm le contestazioni patrimoniali tra il titolare

di una concessione e lo Stato o un altro ente pubblico, inerenti agli obblighi

e ai diritti derivanti dall'atto di concessione sono deferite al giudizio del

Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la natura patrimoniale è ammessa anche quando

il diritto in contestazione non ha di per sé un valore economico, ma è direttamente connesso a un rapporto giuridico che

presenta queste caratteristiche (cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2 ad art. 71);

che, in concreto, la

risoluzione avversata ha per oggetto la durata dei diritti accordati dal Municipio

di Gentilino sulla tomba della famiglia __________; tali diritti derivano senz'altro

da una concessione, ovvero un atto mediate il quale l'ente pubblico conferisce

un diritto esclusivo su un bene amministrativo, quale appunto una porzione del

cimitero comunale (DTF 113 Ia 357);

che, tuttavia, la contestazione sollevata dal ricorrente non può essere

definita di natura patrimoniale;

che, infatti, la decisione impugnata

concerne la sussistenza stessa dell'atto di concessione; non si esprime -

nemmeno a titolo accessorio - su aspetti economici; il semplice fatto che questa decisione potrebbe in un secondo tempo

comportare la necessità (qualora

fosse possibile) di rinnovare la concessione dietro pagamento di una tassa non

ha risvolti sufficientemente intensi dal profilo economico per mutare tale

conclusione (STA 52.2001.395 del 1°

ottobre 2002 consid. 1.2.);

che simili contestazioni non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 92 lett. a LPAmm e, dunque, non sono

direttamente proponibili dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo quale

istanza unica, ma vanno sottoposte in prima battuta al Consiglio di Stato

seguendo la via generale dell'art. 208 cpv. 1 LOC;

che dunque il ricorso

dev'essere dichiarato irricevibile e gli atti sono trasmessi al Governo, per

competenza;

che, stanti le particolarità del caso, si rinuncia a percepire la tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

irricevibile.

§. Di

conseguenza gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato, per competenza.

Considerandi

2.

Non si preleva la tassa di

giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La segretaria