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Decisione

53.2018.2

Competenza del Tribunale in materia di concessioni

11 ottobre 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

53.2018.2

Lugano

11 ottobre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto

Peterhans

statuendo

sulla petizione/ricorso del 5 ottobre 2018 di

AT

1

AT

Considerandi

2.

patrocinati

da: PA 1

contro

Comune

di CV 1,

rappresentato

dal suo Municipio, __________;

chiedente in via principale:

1.

La petizione è accolta.

§. Di Conseguenza è accertata

l'esistenza del diritto di "godimento perpetuo" dei signori AT 1 e AT

2.

relativamente al lotto del cimitero di __________ (part. no. 87)

corrispondente alla Tomba privata n. 401.

2.

Protestate spese e

ripetibili.

e

in via subordinata:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza la decisione

06.09.2018

del Municipio di CV 1 è annullata e la concessione per la tomba

privata no. 401 è ancora in vigore.

2.

Pretestate spese e

ripetibili.

ritenuto, in

fatto

che il 21 giugno 2018

il Municipio di CV 1 ha informato AT 1 che la concessione per la tomba della

sua famiglia nel cimitero di __________ (n. 401) risultava scaduta, offrendogli

la possibilità di rinnovarla per ulteriori vent'anni, dietro il pagamento di

una tassa;

che l'Esecutivo

comunale ha altresì comunicato che in caso di mancata risposta entro il 24

agosto 2018 rispettivamente qualora AT 1 avesse rinunciato a rinnovare la

concessione avrebbe disposto "l'esumazione della tomba secondo le modalità

previste dal regolamento";

che AT 1 ha comunicato la volontà di rinnovare la concessione, riservandosi

tuttavia

la facoltà di verificare la vostra documentazione,

perché ci sembra che il primo proprietario della tomba (…) l'avesse acquisita a

titolo perpetuo, oppure che in occasione del rifacimento del monumento

nell'anno 1984 fosse stata data una concessione di 99 anni;

che il 6 settembre 2018 il Municipio, trattando la

presa di posizione di AT 1 quale reclamo gli ha confermato che la concessione

relativa alla tomba in parola era scaduta (risoluzione municipale del 23 luglio

2018);

che il Municipio ha indicato la facoltà di "ricorso"

davanti a questo Tribunale in applicazione dell'art. 92 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che con atto

denominato "petizione" AT 1 e AT 2 adiscono il Tribunale cantonale

amministrativo ponendo le domande riportate in ingresso;

che in estrema sintesi i ricorrenti sostengono in

particolare di disporre di un diritto acquisito, non soggetto a scadenza, per

il quale non sarebbero date le condizioni per la revoca;

che l'atto non è stato

intimato per la risposta;

considerato, in

diritto

che l'autorità di

ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve

motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli

se si rivelano manifestamente infondati (art. 72 LPAmm);

che prima di entrare

nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la

propria competenza (art. 5 LPAmm);

che, secondo il

principio generale enunciato dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), contro le decisioni degli organi

comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono

impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge

non disponga altrimenti;

che per l'art. 92

lett. a LPAmm le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione

e lo Stato o un altro ente pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti

derivanti dall'atto di concessione, sono deferite al giudizio del Tribunale

cantonale amministrativo quale istanza unica;

che, in concreto, la

risoluzione avversata ha per oggetto la durata dei diritti accordati sulla

tomba della famiglia __________; tali diritti derivano a prima vista da una concessione,

ovvero un atto mediante il quale l'ente pubblico conferisce un diritto

esclusivo su un bene amministrativo, quale appunto una porzione del cimitero

comunale (DTF 113 Ia 357);

che, tuttavia, la

contestazione sollevata dai ricorrenti non può essere definita di natura

patrimoniale;

che la giurisprudenza

di questa Corte ammette la natura patrimoniale quando il diritto in

contestazione non ha di per sé un valore economico, ma è direttamente connesso

a un rapporto giuridico che presenta queste caratteristiche (cfr. anche Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 71);

che proprio in merito alla questione della

durata dei diritti relativi a sepolture scaturenti da concessioni, il Tribunale

ha avuto modo di considerare che nella misura in cui la vertenza ruota attorno

al loro rinnovo essa ha carattere patrimoniale, poiché correlata alla tassa che

dovrebbe essere pagata se venisse ammessa la scadenza del diritto d'uso e di

godimento (cfr. RDAT II-2001 n. 4 consid. 1.2);

che, per contro, sempre secondo la prassi di questa Corte, la decisione con cui

il Municipio comunica l'intenzione di procedere allo spurgo di un loculo non ha

carattere patrimoniale, poiché riferita alla sussistenza stessa dell'atto di

concessione e non ha risvolti sufficientemente intensi dal profilo economico

per il comparente, non bastando il nesso esistente tra questa decisione e la

tassa di rinnovo che potrebbe eventualmente essere imposta (STA 52.2001.395 del

1° ottobre 2002);

che, nel caso concreto, l'aspetto

patrimoniale della vertenza è affatto secondario; seppur tematizzato in

occasione del primo scambio di scritti, la questione porta in realtà sull'esistenza

stessa dei diritti dei ricorrenti sulla tomba in parola;

che, del resto, dallo scritto del 6 settembre 2018 del Municipio si configura

alla stregua di una vera e propria decisione di accertamento che assume

funzione preparatoria alle successive determinazioni che esso con il primo

scritto del 21 giugno 2018 ha dichiarato di voler adottare: accordare il rinnovo

della concessione, rispettivamente procedere allo spurgo;

che questa decisione

non si esprime - nemmeno a titolo accessorio - su aspetti economici; parimenti

l'impugnativa non contesta il diritto del municipio di percepire la tassa in

relazione alle nuove concessioni né l'eventuale importo, ma la necessità di

conseguire il rinnovo della stessa;

che l'oggetto della vertenza non ricade

pertanto nel campo di applicazione dell'art. 92 lett. a LPAmm e, dunque, la

contestazione non è direttamente proponibile dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo quale istanza unica, ma va sottoposta in prima battuta al

Consiglio di Stato, seguendo la via generale dell'art. 208 cpv. 1 LOC;

che, ferme queste

premesse, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile e gli atti sono

trasmessi al Governo, per competenza;

che, stanti le

particolarità del caso, si rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il

ricorso è irricevibile.

§. Di conseguenza

gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato, per competenza.

2.

Non si preleva la tassa di

giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere