53.2018.2
Competenza del Tribunale in materia di concessioni
11 ottobre 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
53.2018.2
Lugano
11 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sulla petizione/ricorso del 5 ottobre 2018 di
AT
1
AT
Considerandi
2.
patrocinati
da: PA 1
contro
Comune
di CV 1,
rappresentato
dal suo Municipio, __________;
chiedente in via principale:
1.
La petizione è accolta.
§. Di Conseguenza è accertata
l'esistenza del diritto di "godimento perpetuo" dei signori AT 1 e AT
2.
relativamente al lotto del cimitero di __________ (part. no. 87)
corrispondente alla Tomba privata n. 401.
2.
Protestate spese e
ripetibili.
e
in via subordinata:
1.
Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione
06.09.2018
del Municipio di CV 1 è annullata e la concessione per la tomba
privata no. 401 è ancora in vigore.
2.
Pretestate spese e
ripetibili.
ritenuto, in
fatto
che il 21 giugno 2018
il Municipio di CV 1 ha informato AT 1 che la concessione per la tomba della
sua famiglia nel cimitero di __________ (n. 401) risultava scaduta, offrendogli
la possibilità di rinnovarla per ulteriori vent'anni, dietro il pagamento di
una tassa;
che l'Esecutivo
comunale ha altresì comunicato che in caso di mancata risposta entro il 24
agosto 2018 rispettivamente qualora AT 1 avesse rinunciato a rinnovare la
concessione avrebbe disposto "l'esumazione della tomba secondo le modalità
previste dal regolamento";
che AT 1 ha comunicato la volontà di rinnovare la concessione, riservandosi
tuttavia
la facoltà di verificare la vostra documentazione,
perché ci sembra che il primo proprietario della tomba (…) l'avesse acquisita a
titolo perpetuo, oppure che in occasione del rifacimento del monumento
nell'anno 1984 fosse stata data una concessione di 99 anni;
che il 6 settembre 2018 il Municipio, trattando la
presa di posizione di AT 1 quale reclamo gli ha confermato che la concessione
relativa alla tomba in parola era scaduta (risoluzione municipale del 23 luglio
2018);
che il Municipio ha indicato la facoltà di "ricorso"
davanti a questo Tribunale in applicazione dell'art. 92 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);
che con atto
denominato "petizione" AT 1 e AT 2 adiscono il Tribunale cantonale
amministrativo ponendo le domande riportate in ingresso;
che in estrema sintesi i ricorrenti sostengono in
particolare di disporre di un diritto acquisito, non soggetto a scadenza, per
il quale non sarebbero date le condizioni per la revoca;
che l'atto non è stato
intimato per la risposta;
considerato, in
diritto
che l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli
se si rivelano manifestamente infondati (art. 72 LPAmm);
che prima di entrare
nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la
propria competenza (art. 5 LPAmm);
che, secondo il
principio generale enunciato dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), contro le decisioni degli organi
comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono
impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge
non disponga altrimenti;
che per l'art. 92
lett. a LPAmm le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione
e lo Stato o un altro ente pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti
derivanti dall'atto di concessione, sono deferite al giudizio del Tribunale
cantonale amministrativo quale istanza unica;
che, in concreto, la
risoluzione avversata ha per oggetto la durata dei diritti accordati sulla
tomba della famiglia __________; tali diritti derivano a prima vista da una concessione,
ovvero un atto mediante il quale l'ente pubblico conferisce un diritto
esclusivo su un bene amministrativo, quale appunto una porzione del cimitero
comunale (DTF 113 Ia 357);
che, tuttavia, la
contestazione sollevata dai ricorrenti non può essere definita di natura
patrimoniale;
che la giurisprudenza
di questa Corte ammette la natura patrimoniale quando il diritto in
contestazione non ha di per sé un valore economico, ma è direttamente connesso
a un rapporto giuridico che presenta queste caratteristiche (cfr. anche Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 71);
che proprio in merito alla questione della
durata dei diritti relativi a sepolture scaturenti da concessioni, il Tribunale
ha avuto modo di considerare che nella misura in cui la vertenza ruota attorno
al loro rinnovo essa ha carattere patrimoniale, poiché correlata alla tassa che
dovrebbe essere pagata se venisse ammessa la scadenza del diritto d'uso e di
godimento (cfr. RDAT II-2001 n. 4 consid. 1.2);
che, per contro, sempre secondo la prassi di questa Corte, la decisione con cui
il Municipio comunica l'intenzione di procedere allo spurgo di un loculo non ha
carattere patrimoniale, poiché riferita alla sussistenza stessa dell'atto di
concessione e non ha risvolti sufficientemente intensi dal profilo economico
per il comparente, non bastando il nesso esistente tra questa decisione e la
tassa di rinnovo che potrebbe eventualmente essere imposta (STA 52.2001.395 del
1° ottobre 2002);
che, nel caso concreto, l'aspetto
patrimoniale della vertenza è affatto secondario; seppur tematizzato in
occasione del primo scambio di scritti, la questione porta in realtà sull'esistenza
stessa dei diritti dei ricorrenti sulla tomba in parola;
che, del resto, dallo scritto del 6 settembre 2018 del Municipio si configura
alla stregua di una vera e propria decisione di accertamento che assume
funzione preparatoria alle successive determinazioni che esso con il primo
scritto del 21 giugno 2018 ha dichiarato di voler adottare: accordare il rinnovo
della concessione, rispettivamente procedere allo spurgo;
che questa decisione
non si esprime - nemmeno a titolo accessorio - su aspetti economici; parimenti
l'impugnativa non contesta il diritto del municipio di percepire la tassa in
relazione alle nuove concessioni né l'eventuale importo, ma la necessità di
conseguire il rinnovo della stessa;
che l'oggetto della vertenza non ricade
pertanto nel campo di applicazione dell'art. 92 lett. a LPAmm e, dunque, la
contestazione non è direttamente proponibile dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo quale istanza unica, ma va sottoposta in prima battuta al
Consiglio di Stato, seguendo la via generale dell'art. 208 cpv. 1 LOC;
che, ferme queste
premesse, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile e gli atti sono
trasmessi al Governo, per competenza;
che, stanti le
particolarità del caso, si rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 47
cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il
ricorso è irricevibile.
§. Di conseguenza
gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato, per competenza.
2.
Non si preleva la tassa di
giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere