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Decisione

53.2022.2

Dipendenti cantonali. Indennità per licenziamento ingiustificato. Decisione confermata dal Tribunale federale (STF 8C_327/2023 del 6 luglio 2023)

11 aprile 2023Italiano10 min

Decidendo secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale esamina liberamente

Source ti.ch

Incarto n.

53.2022.2

Lugano

11

aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sulla petizione del 28

settembre 2022 di

AT

1

patrocinato

da: PA 1

chiedente:

1.

La petizione è accolta.

Di conseguenza la Repubblica e Cantone Ticino,

Bellinzona, è condannata a versare al signor AT 1, __________, un'indennità per

licenziamento ingiustificato di complessivi CHF 390'580.65 oltre interessi al

5% dal 01.09.2022.

2.

Protestate tasse, spese e

congrue ripetibili.

ritenuto, in

fatto

A. RI 1, classe 1957, è

stato nominato nel 1986 quale docente di scienze naturali nelle scuole medie

del Cantone, presso la sede di __________. A contare dall'anno scolastico

2009/2010, il docente è stato trasferito, dietro sua richiesta, alla scuola

media __________ di __________.

B. A seguito di

circostanze che saranno semmai riprese nei seguenti considerandi, il 17

settembre 2019 il Consiglio di Stato ha sciolto il rapporto di impiego di AT 1

con effetto al 30 marzo 2020.

C. Con decisione del 20

settembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto, nella misura

della sua ricevibilità, il ricorso interposto dal docente contro la predetta

risoluzione (STA 52.2019.5019). La Corte ha quindi accertato che la disdetta

era ingiustificata.

D. AT 1 conviene ora in

giudizio davanti a questo Tribunale la Repubblica e Cantone Ticino, chiedendo

un'indennità per licenziamento ingiustificato di fr. 390'580.65, che comprende

il danno economico diretto per mancato guadagno dalla data del licenziamento a

quella della presumibile pensione (31 agosto 2022), il mancato avanzamento

nella scala salariale che avrebbe ottenuto mantenendo l'impiego, la diminuzione

del versamento alla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato e conseguente

diminuzione della rendita di Cassa pensione, gli onorari per il patrocinio

eccedenti l'importo delle ripetibili e il danno d'immagine e torto morale

derivanti dalla procedura ingiustificata. In relazione al torto morale, chiede

che sia quantificato in sei mesi di salario, richiamando per analogia l'art.

336a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). Sostiene di

aver subito un torto particolarmente grave a causa della disdetta, fondata su

futili e non accertati motivi e pronunciata alle soglie del suo pensionamento,

dopo più di 30 anni di servizio.

E. All'accoglimento della

petizione si oppone la Repubblica e Cantone Ticino, rappresentata dal Governo,

che contesta le rivendicazioni di AT 1, in particolare l'indennità per torto

morale. Precisa che l'attore ha beneficiato delle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione. Osserva infine che il

licenziamento era motivato dalla rottura del rapporto di fiducia con l'autorità

di nomina e chiede quindi al Tribunale di stabilire un'indennità minima.

F. Con la replica,

l'attore conferma la propria posizione. Puntualizza di aver beneficiato delle

indennità di disoccupazione, a copertura del 70% del salario e solamente fino

al 30 aprile 2022, quando il medesimo ha raggiunto l'età pensionabile. Con la

duplica, il Consiglio di Stato ribadisce le proprie tesi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale a decidere quale istanza unica sulla petizione

discende dall'art. 91 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). La ricevibilità della predetta domanda è

senz'altro data.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Fatti

I fatti decisivi emergono con sufficiente chiarezza dai documenti allegati

all'incarto così come da quanto accertato dal Tribunale con decisione del 20

settembre 2021 (inc. 52.2019.5019). Non occorre assumere altre prove.

2. 2.1. Per l'art.

91 cpv. 2 LPAmm, il Tribunale stabilisce l'indennità dovuta in caso di

licenziamento ingiustificato sia che l'autorità competente non intenda più

riassumere il funzionario licenziato o egli non intenda più essere assunto sia

in caso di riassunzione. La norma torna applicabile in tutte le ipotesi di

scioglimento ingiustificato contemplate dal cpv. 1; non solo in caso di

licenziamento con effetto immediato, ma anche, come nella concreta fattispecie,

di disdetta ordinaria.

Decidendo secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale esamina liberamente

tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza (art. 97 LPAmm).

2.2. La legge non definisce i criteri applicabili per calcolare l'indennità

dovuta al dipendente in caso di licenziamento ingiustificato. Nemmeno fissa un

minimo e un massimo entro cui stabilire l'importo da riconoscere all'impiegato.

Ciò non costituisce tuttavia una lacuna di legge da colmare facendo capo alle

norme del CO secondo quanto previsto dall'art. 87 LORD. Non si è infatti in

presenza di una situazione che il legislatore doveva necessariamente affrontare,

fornendo una risposta a un problema ineludibile, in difetto della quale risulta

compromessa l'applicabilità della legge né di una manchevolezza incongruente

con l'impostazione della legge, dovuta a un manifesto errore del legislatore,

che richiama un intervento correttivo da parte del giudice al fine di evitare

che l'applicazione della legge secondo il testo conduca a risultati

insostenibili (cfr. STA 52.2018.485 del 5 agosto 2019 consid. 3.2, 52.2014.222

del 10 agosto 2015 consid. 4.2 con riferimenti).

2.3. L'indennità va pertanto fissata dal Tribunale secondo il suo libero

apprezzamento, senza essere vincolato verso l'alto o verso il basso da alcuna

disposizione legale (cfr. STF 8C_275/2021 del 4 giugno 2021 consid. 7.3). I

criteri su cui basarsi per fissare l'indennità possono essere dedotti per

analogia dalla giurisprudenza sviluppata attorno all'art. 34b cpv. 1

lett. a della legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers; RS

172.220.1). La norma prescrive che l'autorità di ricorso che accoglie il

gravame contro una decisione di disdetta del rapporto di impiego è tenuta ad

attribuire un'indennità al ricorrente - tra gli altri casi - se mancano motivi

oggettivi sufficienti per la disdetta ordinaria. Per la commisurazione della

stessa, la giurisprudenza ritiene che occorra prendere in considerazione la

gravità della lesione della personalità dell'impiegato, l'intensità e la durata

del rapporto di impiego, le modalità della disdetta nonché il comportamento

dell'impiegato. Salvo in caso di riassunzione da parte del datore di lavoro, va

considerata la posizione sociale e finanziaria della persona nonché la sua età

e la posizione occupata all'interno dell'amministrazione (cfr. STF 8C_75/2018

del 13 luglio 2018 consid. 3.2.2; STAF A-3627/2018 del 14 marzo 2019 consid.

7.1, A-615/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 9.1, A-4128/2016 del 27 febbraio

2017 consid. 7; STA 52.2018.485 citata consid. 3.3).

Criteri analoghi sono applicati in relazione all'art. 336a CO, norma che

sanziona la disdetta ordinaria del contratto di lavoro nei casi in cui sia

abusiva, ossia data per ragioni particolari elencate nella legge (cfr. Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du

travail, III ed., Berna 2014, pag. 660). Dalla giurisprudenza resa in applicazione

di questa norma ci si può senz'altro lasciar guidare.

3. L'attore chiede

che lo Stato sia condannato al versamento di un'indennità di fr. 390'580.65, così

composta:

- fr.

291'974.15 a titolo di perdita di guadagno;

- fr.

31'212.- per perdite pensionistiche;

- fr.

7'500.- equivalenti alle spese di patrocinio sostenute;

- fr.

59'894.50 a titolo di torto morale.

3.1. La perdita di

guadagno rivendicata dall'attore consiste nel salario che il medesimo avrebbe

guadagnato se fosse rimasto in servizio fino alla pensione. La diminuzione

della rendita pensionistica corrisponde all'importo che, secondo i calcoli

dell'insorgente, l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino avrebbe accordato

in più all'attore se i contributi di legge fossero stati versati fino al

pensionamento. Queste pretese sono manifestamente infondate. Infatti, il

Tribunale, agendo nei limiti imposti dalla legge, ha accertato che il

licenziamento era ingiustificato. Come esposto nella STA 52.2019.519 consid.

1.2, la Corte non può infatti ripristinare il rapporto di impiego né obbligare

lo Stato a riassumere il dipendente. È di conseguenza escluso che l'attore possa

ora rivendicare il salario o i benefici pensionistici che avrebbe

ipoteticamente ottenuto se il suo rapporto di impiego fosse rimasto in essere.

Ciò equivarrebbe, dal profilo economico, a una reintegra del docente nella suo

ruolo precedente, ciò che il Tribunale non può disporre.

3.2. L'attore domanda

il risarcimento delle spese di patrocinio, ossia gli onorari del legale eccedenti

le ripetibili assegnate dal Tribunale con la STA 52.2019.519. Tale domanda è

tuttavia tardiva. La pretesa andava infatti semmai fatta valere nel

procedimento precedente, in cui le parti possono presentare una nota delle loro

spese (art. 49 cpv. 1 LPAmm). L'indennità per gli oneri causati dalla

controversia, fissata dal Tribunale in fr. 2'500.- e rimasta incontestata

dall'insorgente, non può pertanto essere rimessa in discussione in questa sede.

3.3. Resta quindi da esaminare la pretesa, quantificata in sei mesi di salario,

che il ricorrente avanza a titolo di torto morale. Richiamando l'attore

l'art. 336a CO, tale posta costituisce in buona sostanza l'unica

rivendicazione che può essere esaminata quale richiesta di indennità per

ingiusto licenziamento ai sensi dell'art. 91 LPAmm e dei principi

giurisprudenziali sopra esposti.

4. 4.1. Con

sentenza del 20 settembre 2021 (52.2019.519) il Tribunale cantonale

amministrativo ha rilevato che all'interno dell'istituto scolastico dove era

impiegato l'attore vi era una situazione di conflitto e che il docente non

aveva fatto alcuno sforzo per migliorare i rapporti personali con i colleghi. La

Corte ha tuttavia ritenuto sproporzionato il licenziamento, adottato dopo un

semplice richiamo ad assumere un comportamento adeguato, tenuto conto del lungo

rapporto di lavoro dell'insorgente (35 anni), delle sue riconosciute competenze

professionali e dell'assenza di comprovate problematiche di rilievo concernenti

direttamente gli allievi. Una misura meno gravosa, quale il trasferimento, o

l'adozione di un provvedimento disciplinare, previa inchiesta, sarebbe stata

preferibile.

4.2. Per commisurare

l'indennità da attribuire al ricorrente occorre senz'altro tener conto della

lunga durata del rapporto di impiego e della sua età non più giovane (quasi 63

anni). Le possibilità di trovare un nuovo lavoro sino al raggiungimento

dell'età pensionabile erano quindi estremamente difficili. Per quanto attiene

alla sua situazione finanziaria, va considerato che il medesimo, al compimento

dei 65 anni, è stato posto al beneficio della pensione, dopo aver usufruito

delle indennità di disoccupazione. Occorre ancora tenere conto che se è vero

che la disdetta è stata ritenuta una misura sproporzionata, è pur vero che,

come sopra ricordato, l'operato dell'attore non è andato del tutto esente da

critiche. Ponderati tutti questi elementi, questo Tribunale ritiene congrua ed

equa un'indennità per ingiusto licenziamento corrispondente a tre mensilità dell'ultimo

stipendio riconosciutogli (fr. 9'214.55). L'importo è da intendersi al lordo,

senza deduzioni sociali (cfr. DTAF 2016/11 consid. 13).

5. La petizione

deve essere quindi parzialmente accolta e all'attore accordata un'indennità per

licenziamento ingiustificato corrispondente a tre mesi di stipendio lordo,

oltre interessi del 5% a decorrere dal 28 settembre 2022.

6. La tassa di

giustizia è posta a carico dell'attore e dello Stato secondo il rispettivo

grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Lo Stato verserà all'attore un

importo ridotto a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. La petizione

è parzialmente accolta.

Di conseguenza, lo

Stato verserà a AT 1 un'indennità corrispondente a tre mesi di stipendio lordo,

oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2022.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dell'attore per fr. 2'700.- e dello

Stato per fr. 300.-. All'attore è restituito l'anticipo versato in eccesso. Lo

Stato rifonderà all'attore fr. 300.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a

e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera