53.2022.2
Dipendenti cantonali. Indennità per licenziamento ingiustificato. Decisione confermata dal Tribunale federale (STF 8C_327/2023 del 6 luglio 2023)
11 aprile 2023Italiano10 min
Decidendo secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale esamina liberamente
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Incarto n.
53.2022.2
Lugano
11
aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sulla petizione del 28
settembre 2022 di
AT
1
patrocinato
da: PA 1
chiedente:
1.
La petizione è accolta.
Di conseguenza la Repubblica e Cantone Ticino,
Bellinzona, è condannata a versare al signor AT 1, __________, un'indennità per
licenziamento ingiustificato di complessivi CHF 390'580.65 oltre interessi al
5% dal 01.09.2022.
2.
Protestate tasse, spese e
congrue ripetibili.
ritenuto, in
fatto
A. RI 1, classe 1957, è
stato nominato nel 1986 quale docente di scienze naturali nelle scuole medie
del Cantone, presso la sede di __________. A contare dall'anno scolastico
2009/2010, il docente è stato trasferito, dietro sua richiesta, alla scuola
media __________ di __________.
B. A seguito di
circostanze che saranno semmai riprese nei seguenti considerandi, il 17
settembre 2019 il Consiglio di Stato ha sciolto il rapporto di impiego di AT 1
con effetto al 30 marzo 2020.
C. Con decisione del 20
settembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto, nella misura
della sua ricevibilità, il ricorso interposto dal docente contro la predetta
risoluzione (STA 52.2019.5019). La Corte ha quindi accertato che la disdetta
era ingiustificata.
D. AT 1 conviene ora in
giudizio davanti a questo Tribunale la Repubblica e Cantone Ticino, chiedendo
un'indennità per licenziamento ingiustificato di fr. 390'580.65, che comprende
il danno economico diretto per mancato guadagno dalla data del licenziamento a
quella della presumibile pensione (31 agosto 2022), il mancato avanzamento
nella scala salariale che avrebbe ottenuto mantenendo l'impiego, la diminuzione
del versamento alla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato e conseguente
diminuzione della rendita di Cassa pensione, gli onorari per il patrocinio
eccedenti l'importo delle ripetibili e il danno d'immagine e torto morale
derivanti dalla procedura ingiustificata. In relazione al torto morale, chiede
che sia quantificato in sei mesi di salario, richiamando per analogia l'art.
336a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). Sostiene di
aver subito un torto particolarmente grave a causa della disdetta, fondata su
futili e non accertati motivi e pronunciata alle soglie del suo pensionamento,
dopo più di 30 anni di servizio.
E. All'accoglimento della
petizione si oppone la Repubblica e Cantone Ticino, rappresentata dal Governo,
che contesta le rivendicazioni di AT 1, in particolare l'indennità per torto
morale. Precisa che l'attore ha beneficiato delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione. Osserva infine che il
licenziamento era motivato dalla rottura del rapporto di fiducia con l'autorità
di nomina e chiede quindi al Tribunale di stabilire un'indennità minima.
F. Con la replica,
l'attore conferma la propria posizione. Puntualizza di aver beneficiato delle
indennità di disoccupazione, a copertura del 70% del salario e solamente fino
al 30 aprile 2022, quando il medesimo ha raggiunto l'età pensionabile. Con la
duplica, il Consiglio di Stato ribadisce le proprie tesi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale a decidere quale istanza unica sulla petizione
discende dall'art. 91 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). La ricevibilità della predetta domanda è
senz'altro data.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Fatti
I fatti decisivi emergono con sufficiente chiarezza dai documenti allegati
all'incarto così come da quanto accertato dal Tribunale con decisione del 20
settembre 2021 (inc. 52.2019.5019). Non occorre assumere altre prove.
2. 2.1. Per l'art.
91 cpv. 2 LPAmm, il Tribunale stabilisce l'indennità dovuta in caso di
licenziamento ingiustificato sia che l'autorità competente non intenda più
riassumere il funzionario licenziato o egli non intenda più essere assunto sia
in caso di riassunzione. La norma torna applicabile in tutte le ipotesi di
scioglimento ingiustificato contemplate dal cpv. 1; non solo in caso di
licenziamento con effetto immediato, ma anche, come nella concreta fattispecie,
di disdetta ordinaria.
Decidendo secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale esamina liberamente
tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza (art. 97 LPAmm).
2.2. La legge non definisce i criteri applicabili per calcolare l'indennità
dovuta al dipendente in caso di licenziamento ingiustificato. Nemmeno fissa un
minimo e un massimo entro cui stabilire l'importo da riconoscere all'impiegato.
Ciò non costituisce tuttavia una lacuna di legge da colmare facendo capo alle
norme del CO secondo quanto previsto dall'art. 87 LORD. Non si è infatti in
presenza di una situazione che il legislatore doveva necessariamente affrontare,
fornendo una risposta a un problema ineludibile, in difetto della quale risulta
compromessa l'applicabilità della legge né di una manchevolezza incongruente
con l'impostazione della legge, dovuta a un manifesto errore del legislatore,
che richiama un intervento correttivo da parte del giudice al fine di evitare
che l'applicazione della legge secondo il testo conduca a risultati
insostenibili (cfr. STA 52.2018.485 del 5 agosto 2019 consid. 3.2, 52.2014.222
del 10 agosto 2015 consid. 4.2 con riferimenti).
2.3. L'indennità va pertanto fissata dal Tribunale secondo il suo libero
apprezzamento, senza essere vincolato verso l'alto o verso il basso da alcuna
disposizione legale (cfr. STF 8C_275/2021 del 4 giugno 2021 consid. 7.3). I
criteri su cui basarsi per fissare l'indennità possono essere dedotti per
analogia dalla giurisprudenza sviluppata attorno all'art. 34b cpv. 1
lett. a della legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers; RS
172.220.1). La norma prescrive che l'autorità di ricorso che accoglie il
gravame contro una decisione di disdetta del rapporto di impiego è tenuta ad
attribuire un'indennità al ricorrente - tra gli altri casi - se mancano motivi
oggettivi sufficienti per la disdetta ordinaria. Per la commisurazione della
stessa, la giurisprudenza ritiene che occorra prendere in considerazione la
gravità della lesione della personalità dell'impiegato, l'intensità e la durata
del rapporto di impiego, le modalità della disdetta nonché il comportamento
dell'impiegato. Salvo in caso di riassunzione da parte del datore di lavoro, va
considerata la posizione sociale e finanziaria della persona nonché la sua età
e la posizione occupata all'interno dell'amministrazione (cfr. STF 8C_75/2018
del 13 luglio 2018 consid. 3.2.2; STAF A-3627/2018 del 14 marzo 2019 consid.
7.1, A-615/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 9.1, A-4128/2016 del 27 febbraio
2017 consid. 7; STA 52.2018.485 citata consid. 3.3).
Criteri analoghi sono applicati in relazione all'art. 336a CO, norma che
sanziona la disdetta ordinaria del contratto di lavoro nei casi in cui sia
abusiva, ossia data per ragioni particolari elencate nella legge (cfr. Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du
travail, III ed., Berna 2014, pag. 660). Dalla giurisprudenza resa in applicazione
di questa norma ci si può senz'altro lasciar guidare.
3. L'attore chiede
che lo Stato sia condannato al versamento di un'indennità di fr. 390'580.65, così
composta:
- fr.
291'974.15 a titolo di perdita di guadagno;
- fr.
31'212.- per perdite pensionistiche;
- fr.
7'500.- equivalenti alle spese di patrocinio sostenute;
- fr.
59'894.50 a titolo di torto morale.
3.1. La perdita di
guadagno rivendicata dall'attore consiste nel salario che il medesimo avrebbe
guadagnato se fosse rimasto in servizio fino alla pensione. La diminuzione
della rendita pensionistica corrisponde all'importo che, secondo i calcoli
dell'insorgente, l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino avrebbe accordato
in più all'attore se i contributi di legge fossero stati versati fino al
pensionamento. Queste pretese sono manifestamente infondate. Infatti, il
Tribunale, agendo nei limiti imposti dalla legge, ha accertato che il
licenziamento era ingiustificato. Come esposto nella STA 52.2019.519 consid.
1.2, la Corte non può infatti ripristinare il rapporto di impiego né obbligare
lo Stato a riassumere il dipendente. È di conseguenza escluso che l'attore possa
ora rivendicare il salario o i benefici pensionistici che avrebbe
ipoteticamente ottenuto se il suo rapporto di impiego fosse rimasto in essere.
Ciò equivarrebbe, dal profilo economico, a una reintegra del docente nella suo
ruolo precedente, ciò che il Tribunale non può disporre.
3.2. L'attore domanda
il risarcimento delle spese di patrocinio, ossia gli onorari del legale eccedenti
le ripetibili assegnate dal Tribunale con la STA 52.2019.519. Tale domanda è
tuttavia tardiva. La pretesa andava infatti semmai fatta valere nel
procedimento precedente, in cui le parti possono presentare una nota delle loro
spese (art. 49 cpv. 1 LPAmm). L'indennità per gli oneri causati dalla
controversia, fissata dal Tribunale in fr. 2'500.- e rimasta incontestata
dall'insorgente, non può pertanto essere rimessa in discussione in questa sede.
3.3. Resta quindi da esaminare la pretesa, quantificata in sei mesi di salario,
che il ricorrente avanza a titolo di torto morale. Richiamando l'attore
l'art. 336a CO, tale posta costituisce in buona sostanza l'unica
rivendicazione che può essere esaminata quale richiesta di indennità per
ingiusto licenziamento ai sensi dell'art. 91 LPAmm e dei principi
giurisprudenziali sopra esposti.
4. 4.1. Con
sentenza del 20 settembre 2021 (52.2019.519) il Tribunale cantonale
amministrativo ha rilevato che all'interno dell'istituto scolastico dove era
impiegato l'attore vi era una situazione di conflitto e che il docente non
aveva fatto alcuno sforzo per migliorare i rapporti personali con i colleghi. La
Corte ha tuttavia ritenuto sproporzionato il licenziamento, adottato dopo un
semplice richiamo ad assumere un comportamento adeguato, tenuto conto del lungo
rapporto di lavoro dell'insorgente (35 anni), delle sue riconosciute competenze
professionali e dell'assenza di comprovate problematiche di rilievo concernenti
direttamente gli allievi. Una misura meno gravosa, quale il trasferimento, o
l'adozione di un provvedimento disciplinare, previa inchiesta, sarebbe stata
preferibile.
4.2. Per commisurare
l'indennità da attribuire al ricorrente occorre senz'altro tener conto della
lunga durata del rapporto di impiego e della sua età non più giovane (quasi 63
anni). Le possibilità di trovare un nuovo lavoro sino al raggiungimento
dell'età pensionabile erano quindi estremamente difficili. Per quanto attiene
alla sua situazione finanziaria, va considerato che il medesimo, al compimento
dei 65 anni, è stato posto al beneficio della pensione, dopo aver usufruito
delle indennità di disoccupazione. Occorre ancora tenere conto che se è vero
che la disdetta è stata ritenuta una misura sproporzionata, è pur vero che,
come sopra ricordato, l'operato dell'attore non è andato del tutto esente da
critiche. Ponderati tutti questi elementi, questo Tribunale ritiene congrua ed
equa un'indennità per ingiusto licenziamento corrispondente a tre mensilità dell'ultimo
stipendio riconosciutogli (fr. 9'214.55). L'importo è da intendersi al lordo,
senza deduzioni sociali (cfr. DTAF 2016/11 consid. 13).
5. La petizione
deve essere quindi parzialmente accolta e all'attore accordata un'indennità per
licenziamento ingiustificato corrispondente a tre mesi di stipendio lordo,
oltre interessi del 5% a decorrere dal 28 settembre 2022.
6. La tassa di
giustizia è posta a carico dell'attore e dello Stato secondo il rispettivo
grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Lo Stato verserà all'attore un
importo ridotto a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. La petizione
è parzialmente accolta.
Di conseguenza, lo
Stato verserà a AT 1 un'indennità corrispondente a tre mesi di stipendio lordo,
oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2022.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dell'attore per fr. 2'700.- e dello
Stato per fr. 300.-. All'attore è restituito l'anticipo versato in eccesso. Lo
Stato rifonderà all'attore fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a
e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera