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Decisione

53.2025.2

Petizione con cui viene chiesto l'annullamento di una decisione concernente la revoca di una concessione precaria per l'uso di una porzione un mappale golenale

16 ottobre 2025Italiano12 min

il 10 gennaio 1972 alt per l'uso speciale di una parte del mappale n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

53.2025.2

Lugano

16

ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sulla petizione del 6 maggio

2025 del

AT

1

contro

CV 1

chiedente:

l'annullamento

della decisione dell'8 aprile 2025 della delegazione centrale del CV 1 con la

quale è stata revocata con effetto immediato la concessione precaria rilasciata

il 10 gennaio 1972 alt per l'uso speciale di una parte del mappale n. __________

RFD di a, sezione di o, in corrispondenza della golena di sponda sinistra del

fiume i;

ritenuto, in fatto

che il 10 gennaio 1972

il CV 1 ha rilasciato alt una concessione precaria per l'uso speciale di una porzione

di circa 6'000 m2 del mappale n. 115 di a, sezione di o, in

corrispondenza della golena di sponda sinistra del fiume i, per lo svolgimento

di attività di tiro a volo e, in seguito, di corsi per aspiranti cacciatori e

per l'organizzazione delle prove periodiche di tiro, necessarie all'ottenimento

della patente di caccia;

che l'atto prevedeva che la concessione sarebbe stata di durata indeterminata,

ma che la stessa poteva essere revocata dall'ente concedente in ogni momento

senza indennità alcuna per motivi di interesse generale o in caso di

particolari ragioni di natura tecnica; inoltre era stato stabilito che la

concessione non poteva essere trasferita a terzi;

che il 6 dicembre 2016

l't ha concluso con d un contratto d'uso a titolo precario del suddetto sedime

oggetto di concessione per lo svolgimento dell'attività di tiro al piattello

valido per 1 anno a partire dal 1° gennaio 2017, rinnovabile in seguito di anno in anno in assenza di

disdetta con preavviso di 3 mesi, riservato il caso della revoca della

concessione da parte del CV 1, come previsto dal punto n. 3 della concessione

del 10 gennaio 1972;

che nel luglio del 2017, in seguito alla fusione per assorbimento delt da parte

della Società n, quest'ultima è subentrata alla prima nell'atto di concessione

del 10 gennaio 1972 concluso con il CV 1 e nel contratto d'uso a titolo

precario sottoscritto il 6 dicembre 2016 con d;

che in occasione di un incontro avvenuto il 10 aprile 2024 tra una delegazione del CV 1 e dei

rappresentanti della Società n si è convenuto di porre termine alla concessione

del 10 gennaio 1972 per la fine del mese di agosto del 2024; tale intenzione è

quindi stata confermata dal CV 1 con scritto del 29 luglio 2024 alla

concessionaria che non ha reagito;

che, venuto a conoscenza della situazione d,

in qualità di responsabile del AT 1, o, il quale utilizza il sedime in

questione per l'esercizio del tiro al piattello, ha espresso la propria

contrarietà alla revoca della concessione, evidenziando anche in occasione di

alcuni incontri con gli organi del CV 1 la necessità di disporre nel __________

di un'area per lo svolgimento di alcune attività previste dalla legislazione in

materia venatoria;

che con decisione dell'8 aprile 2025, indirizzata a d in qualità persona di

riferimento del AT 1, la delegazione centrale del CV 1 ha revocato con

effetto immediato la concessione precaria rilasciata il 10 gennaio 1972 alt per

l'uso speciale di una parte del mappale n. __________ di a, sezione di o;

che il CV 1 ha motivato il

provvedimento con i previsti lavori per la realizzazione del parco fluviale g,

con la sistemazione e la rinaturalizzazione del fiume i tra o e u e con il

pericolo generato dall'esercizio del tiro, evidenziando come le condizioni che avevano

giustificato a suo tempo il rilascio della concessione fossero frattanto

radicalmente cambiate con la fruizione della golena e del fiume da parte di

pedoni, cani, cavalieri, ciclisti, bagnanti e canoisti;

che avverso detta pronuncia il AT 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato,

chiedendone in sostanza l'annullamento per motivi che non occorre riassumere in

questa sede;

che all'accoglimento del gravame si è opposto il CV 1;

che in sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro

contrapposte tesi e domande di giudizio;

che con decisione del 17 settembre 2025 il Consiglio di Stato ha dichiarato il

ricorso irricevibile e ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale

amministrativo, ritenendo che, nella misura in cui la causa verteva su di una

contestazione di natura patrimoniale inerente agli i obblighi e ai diritti derivanti da un atto di

concessione rilasciato dallo Stato o da un altro ente pubblico, quest'ultimo

fosse competente a giudicare la medesima quale istanza unica, giusta l'art. 92

lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100);

considerato, in diritto

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina

d'ufficio la propria competenza (art. 5 LPAmm);

che, giusta l'art. 92 lett. a LPAmm, il Tribunale cantonale

amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni patrimoniali tra il

titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico,

inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione;

che il CV 1 è una corporazione, ai sensi degli art. 1 segg. della legge sui

consorzi del 21 luglio 1913 (LCon; RL 723.100), istituita mediante decreto del

Consiglio di Stato e avente per scopo la costruzione e la manutenzione di opere

di sistemazione e correzione delle acque: in quanto tale, esso rientra tra gli

enti di diritto pubblico a cui fa riferimento l'art. 92 lett. a LPAmm;

che la concessione è un atto amministrativo con il quale l'ente pubblico (concedente)

trasferisce a un privato (concessionario) l'esercizio di un'attività

monopolizzata, il diritto all'uso speciale di un bene pubblico oppure

l'esercizio di determinate competenze amministrative (Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte speciale, Cadenazzo

1993, n. 1018);

che le concessioni hanno sovente natura mista, nel senso che non di rado sono

costituite in parte da un atto unilaterale e in parte da un atto bilaterale con

cui concedente e concessionario regolano i loro reciproci diritti e obblighi (Scolari, op. cit., n. 1019; DTF 127 II

69 consid. 5): le contestazioni relative alla parte contrattuale della

concessione sono vertenze di diritto pubblico sottratte alla competenza del

giudice civile, che, se di natura patrimoniale, ricadono senz'altro nel campo

di applicazione dell'art. 92 lett. a LPAmm (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b in fine ad art. 71

con riferimenti);

che nel caso di specie il sedime concesso in uso nel 1972 alt per lo

svolgimento delle sue attività di tiro è di proprietà del CV 1 ed è costituito

dalla golena situata lungo la sponda sinistra del fiume i: si tratta dunque di un

bene di uso comune, che serve direttamente all'adempimento dei compiti pubblici

stabiliti dall'art. 1 del regolamento consortile;

che il suo uso, per fini diversi da quelli a cui è destinato, soggiace ad

autorizzazione da parte della delegazione centrale del CV 1 (art. 27 del

regolamento consortile) e al prelievo di tasse (art. 28 del regolamento);

laddove l'utilizzazione di simili beni comuni si configura come intensa e

durevole, tale autorizzazione assume la connotazione di una concessione (Scolari, op. cit., n. 570 e 575);

che l'atto con cui il 10 gennaio 1972 il CV 1 ha autorizzato l't a fare uso di

una parte, pari a circa 6'000 m2, del mappale n. __________ di a,

sezione di o, in corrispondenza della golena di sponda sinistra del fiume i per

lo svolgimento di attività di tiro al volo è dunque senz'altro qualificabile

alla stregua di una concessione, così come d'altra parte indicato nella sua

intestazione;

che secondo prassi, hanno natura patrimoniale le contestazioni che hanno un

valore monetario o d'uso; inoltre, sono tali quei diritti che, pur non avendo

un siffatto valore monetario o d'uso, sono comunque direttamente collegati a un

rapporto giuridico patrimoniale;

che in quest'ordine di idee, il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto

modo di chiarire che deve essere attribuita natura patrimoniale anche a una

contestazione vertente sulla disdetta della concessione per l'uso speciale di

un sedime consortile (STA 52.2003.121 del 14 maggio 2014 consid. 1.3);

che ne discende dunque che la competenza del Tribunale a statuire sulla causa

quale istanza unica è data;

che uno dei presupposti fondamentali per poter agire in giudizio risiede nel

possesso della capacità di essere parte che rappresenta l'aspetto processuale

del godimento dei diritti civili, giusta l'art. 11 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210): ciò significa che per

poter agire in causa quale parte, sia essa principale oppure accessoria,

bisogna godere dei diritti civili;

che questo è segnatamente il caso per le persone fisiche viventi, per i

nascituri e per le persone giuridiche;

che un'eccezione a questa regola è data in alcuni casi specifici come ad

esempio per le società in nome collettivo, le società in accomandita,

determinate masse patrimoniali individualizzate e indipendenti ecc.;

che di principio l'entità che si prevale della qualifica di parte deve

dimostrare di averne la capacità, perlomeno in quei casi in cui la stessa non è

manifesta e neppure rappresenta un fatto notorio, così che la prova dovrà

essere addotta mediante la produzione di un estratto del registro di commercio

oppure degli statuti (per tutto quanto precede, cfr.:

Francesco Trezzini, in: Bruno Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio A. Bernasconi, Commentario al codice di diritto

processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 224 segg. con rinvii);

che nel caso in esame l'azione giudiziaria è stata avviata dal AT 1;

che nulla è dato di sapere circa la

qualifica giuridica dell'attore e di chi sia abilitato formalmente a rappresentarlo

verso terzi: in particolare non si sa se si tratti di una società semplice, di un'associazione

o di altro ancora;

che nemmeno dalla documentazione agli atti emergono elementi che permettono di

comprendere se l'istante sia in possesso o meno della capacità di essere parte

in un procedimento giudiziario;

che in siffatte circostanze la petizione andrebbe dichiarata inammissibile per

l'assenza in capo all'attore di un requisito processuale fondamentale;

che la questione potrebbe al limite rimanere indecisa, dato che, quand'anche a

mero titolo di ipotesi si volesse riconoscere all'attore una simile qualità,

occorrerebbe considerare che esso non dispone della legittimazione attiva per

poter contestare in giudizio la decisione di revoca della concessione adottata

dal CV 1;

che, secondo costante

giurisprudenza, la legittimazione attiva si determina in base al diritto

materiale e disciplina la questione di sapere chi può far valere in giudizio in

proprio nome una determinata pretesa in qualità di titolare, ma non concerne il

quesito di sapere se la pretesa esista o no; si tratta dunque di una questione

di diritto materiale, che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in

qualsiasi stadio del procedimento (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1a; STF 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 7.3.1, 5C.243/2002

del 2 giugno 2003 consid. 2.3);

che in tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza

di una determinata pattuizione, la legittimazione attiva è di regola data

qualora l'attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio

(cfr. STA 12.2019.89 del 5 giugno 2020, 12.2020.56 del 31 maggio 2021);

che, come più volte ricordato, la decisione qui dedotta in giudizio concerne la

revoca con effetto immediato della concessione precaria di uso del suolo

demaniale rilasciata il 10 gennaio 1972 dal CV 1 t;

che dal momento che nel luglio del 2017 detta associazione è confluita nella

Società n, quest'ultima è subentrata in sua vece nell'atto di concessione in

qualità di concessionaria;

che la facoltà di contestare la revoca della concessione spettava dunque

unicamente alla Società n;

che per contro il AT 1 non risulta parte contrattuale dell'atto di concessione

in parola né è in altro modo direttamente legato sul piano giuridico con l'ente

concedente;

che non permette di sostenere il contrario il fatto che nel 2016 l't avesse

sottoscritto un contratto d'uso precario dell'area concessionata con d;

che - a prescindere dal fatto che tale contratto era stato concluso in chiaro

dispregio della clausola di cui al punto n. 3 del predetto atto di concessione

del 1972 che ne vietava il trasferimento a terzi e, come tale, non sarebbe

nemmeno valido - occorre considerare che esso concerne il solo d, e non certo

il AT 1 che nemmeno viene menzionato nell'atto;

che pertanto, detto accordo non era in ogni caso suscettibile di far nascere

una qualsiasi relazione sul piano giuridico tra il AT 1 e il CV 1;

che nemmeno il fatto che, verosimilmente per errore, la decisione di revoca

della concessione sia stata notificata al AT 1, e per esso a d, consente di

addivenire a una diversa conclusione;

che siffatta circostanza non è infatti sufficiente per conferire all'attore la

titolarità del diritto che ora fa valere in giudizio davanti a questo Tribunale

nei confronti del convenuto, in quanto non permette da sola di sopperire all'assenza

di qualsiasi legame contrattuale tre le parti;

che, alla luce di tutto quanto precede si deve dunque concludere che, in quanto

ammissibile, la petizione deve essere respinta;

che visto l'esito, tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'attore,

in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

che quest'ultimo dovrà inoltre rifondere al CV 1, in quanto patrocinato da un

legale, un adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. In quanto

ricevibile, la petizione è respinta.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 2'000.-, già anticipate dall'attore, restano a suo

carico.

3.

Il AT 1 rifonderà

al CV 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente Il cancelliere