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Decisione

60.2000.357

istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. danni materiali. torto morale.

28 settembre 2004Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

di misure privative della libertà personale;

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura);

che

nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove

entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco

conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito

patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e

275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R.

HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., Zurigo

2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance

judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che

il procedimento penale nei confronti dell'istante è stato promosso d'ufficio

per infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri;

che

le informazioni preliminari hanno comportato il suo interrogatorio (verbale di

interrogatorio 3.3.1998, allegato al rapporto di inchiesta preliminare di

polizia giudiziaria 11.3.1998, AI 2);

che

la fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre già a

questo stadio del procedimento la presenza di un patrocinatore;

che

dal verbale di interrogatorio si evince peraltro come l'istante fosse in grado

di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti;

che

inoltre la pena proposta nel decreto di accusa - fr. 200.-- di multa -

suggerisce che si trattava di un caso di poco conto (cfr. anche decisioni

2.6.1998 e 10.5.1999 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca

Marazzi, che ha respinto le istanze 2.4.1998 e 22.4.1999 tendenti ad ottenere

la concessione del gratuito patrocinio);

che

pertanto l'onere delle spese legali precedenti la promozione dell'accusa di

data 26.3.1998 (AI 4) rimane interamente a suo carico, avendo liberamente

scelto di farsi assistere dall'allora lic. iur. __________ __________, che ha

assunto il mandato - secondo la procura agli atti - il 6.3.1998 (AI 3);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti

dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia fr.

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

fr. 3'000.-- per i processi davanti al pretore, fr. 15'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise correzionali e fr. 50'000.-- per i processi davanti alla

Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a fr. 250.--

orari per i casi più semplici (fr. 200.-- dal 1992 e fr. 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l'istante postula la rifusione delle note professionali dell'allora lic. iur. __________

__________ e dell'avv. __________ __________ (che l'ha assistita nel corso del

dibattimento 16.11.1999, il giurista avendo concluso il praticantato, cfr. scritto

28/29.7.1999 del lic. iur. __________ __________ al pretore del distretto di

Lugano) di data 9.6.1998 di fr. 190.65 ("parcella notarile",

doc. D), di data 10.12.1999 di fr. 10'133.45 (di cui fr. 8'550.-- a titolo di

onorario, fr. 821.60 di spese, fr. 702.85 di IVA e fr. 59.-- di esborsi, doc.

B) e di data 26.6.2000 di fr. 1'841.50 (di cui fr. 1'500.-- a titolo di

onorario, fr. 213.-- di spese e fr. 128.50 di spese, doc. C), per complessivi

fr. 12'165.60;

che

chiede inoltre fr. 830.-- quali esborsi per tasse di giustizia (doc. E, F e G);

che

le suddette note comprendono anche gli oneri dipendenti dalla procedura

amministrativa promossa a carico dell'istante;

che

al proposito afferma come tale procedura "(…), che ha originato non

poche spese, sia stata causata dal procedimento penale (…)" (istanza

16/17.11.2000, p. 3);

che

nel corso del verbale di interrogatorio 3.3.1998 ha preso atto che "(…)

la Sezione cantonale degli stranieri potrà proporre all'Ufficio federale degli

stranieri dei provvedimenti amministrativi nei miei confronti quali il divieto

d'entrata, e sono diffidata a lasciare la Svizzera" (p. 5, allegato al

rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria 11.3.1998, AI 2);

che

nondimeno la competente istanza decide autonomamente gli eventuali

provvedimenti in applicazione della legge federale sulla dimora e il domicilio

degli stranieri;

che

quindi dette spese - in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il

procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del

23.2.2004) - non possono essere risarcite a' sensi degli art. 317 ss. CPP;

che

- con riferimento alla difesa penale - la pratica ha richiesto un impegno

relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di rilievo (cfr. anche

decisione 10.5.1999 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca

Marazzi), circostanza che peraltro l'istante non sostiene;

che

il patrocinio è infatti sostanzialmente consistito - per quanto concerne le

prestazioni non a carico dell'istante - nel ricorso 8/9.4.1998 a questa Camera

contro la promozione dell'accusa (AI 5), nell'opposizione 3/4.8.1998 al decreto

di accusa, nella preparazione dei dibattimenti e nei dibattimenti;

che

per il patrocinio prestato dal lic. iur. __________ __________ - ritenuto che

per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati

ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai

fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza,

può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più

lungo (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z.,

inc. 19.2002.21) - viene quindi ammesso un dispendio orario di 5 ore a fr.

100.--/ora (come da prassi all'epoca del mandato, cfr. decisione 22.10.2002 del

Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti), per

complessivi fr. 500.--, di cui 1 ora e 30 minuti inerenti gli scritti, 30

minuti inerenti i colloqui telefonici e 3 ore inerenti l'esame degli atti, la

preparazione del dibattimento ed il dibattimento;

che

per il patrocinio prestato dall'avv. __________ __________ viene ammesso un dispendio

orario di 1 ora e 30 minuti (inerenti l'esame degli atti, la preparazione del

dibattimento ed il dibattimento) a fr. 220.--/ora (come da prassi all'epoca del

mandato), per complessivi fr. 330.--;

che

a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in fr. 520.65, di cui fr.

50.-- inerenti la formazione e l'archiviazione dell'incarto, fr. 120.--

inerenti gli scritti (comprese le spese di fotocopiatura), fr. 10.-- inerenti

le spese telefoniche, fr. 150.-- inerenti la tassa di giustizia e le spese di

cui alla decisione 12.5.1998 di questa Camera (doc. E, inc. 60.98.87) e fr.

190.65 inerenti la parcella notarile 9.6.1998 riferita alla dichiarazione

4.6.1998 nella forma del brevetto di __________ __________ (prodotta in allegato

a detto gravame, doc. D);

che

non va invece rimborsata l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione

29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);

che

gli oneri legali ammontano pertanto a fr. 1'350.65;

che

- con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che

quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (cfr. REP. 1925 p.

312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno

pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985

p. 406 e 1988 p. 422);

che

il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere provato [cfr. N.

SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP,

p. 506: "(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve

invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base

alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto"];

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta

dell'accusa o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 109 n.

7);

che

l'istante chiede al proposito fr. 2'000.--, di cui fr. 900.-- quali spese di

viaggio (1800 km a fr. 0.50/km), fr. 300.-- quali spese di vitto e alloggio

durante il dibattimento, fr. 300.-- quali perdita di guadagno e fr. 500.--

quali spese generali;

che

vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei

suoi confronti e le spese di trasferta, di vitto ed alloggio;

che

si giustifica quindi ammettere, anche in mancanza dei relativi giustificativi,

le spese inerenti la necessaria presenza al dibattimento svoltosi il pomeriggio

del 16.11.1999, pari a fr. 780.--, di cui fr. 500.-- quali costi del biglietto

ferroviario di seconda classe dal suo domicilio a __________ e ritorno (e ciò

in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il

danno, art. 44 CO) e fr. 280.-- quali spese di vitto ed alloggio (un

pernottamento e sei pasti principali; art. 5 del regolamento concernente le

indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi

cantonali, applicabile per analogia);

che

- in relazione all'asserita perdita di guadagno - ritiene "(…) di stabilire

una perdita pari a fr. 100.-- al giorno per complessivi fr. 300.--, ciò che

sembra ragionevole in considerazione dello stipendio di una traduttrice e

accompagnatrice turistica" (istanza 16/17.11.2000, p. 6);

che

la giurisprudenza alla quale rinvia (REP. 1996 n. 119, cfr. istanza

16/17.11.2000, p. 6) presuppone che il procedimento penale abbia determinato -

in nesso di causalità adeguato - un danno e che agli atti non vi sia alcun dato

preciso in merito al reddito, da attività dipendente, conseguito dall'accusato

prosciolto: in tale circostanza, quando non è possibile quantificare con

esattezza l'effettiva perdita di guadagno, la Camera dei ricorsi penali ha riconosciuto,

quale importo massimo, un'indennità per perdita di guadagno di fr. 150.--/giorno

(cfr. decisioni 10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194 e 4.8.1992 in re P. A.

e D. M., inc. 94/92);

che

nella fattispecie l'istante non tenta neppure di dimostrare - come gli

incombeva (cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506) - l'esistenza

di un pregiudizio;

che

inoltre, in considerazione della professione che svolgerebbe, è verosimile

ritenere che tale attività le avrebbe permesso una certa flessibilità

nell'organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni

dipendenti dal procedimento penale, in applicazione del già menzionato art. 44

CO;

che

anche in relazione alle "spese generali" [ossia "(…)

quelle sopportate a causa delle innumerevoli telefonate effettuate dall'estero

alla Svizzera, delle trasferte per recarsi dal legale o alla ricerca di prove,

ecc.", istanza 16/17.11.2000, p. 6] non prova il preteso nocumento;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al

danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia

177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269

e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un

provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per

torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri

atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di

informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento

penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

che

chiede fr. 5'000.--, affermando che "(…) è stata pressantemente

accusata di essere una prostituta e di esercitare illegalmente il meretricio,

accuse la cui gravità appare di per sé evidente, tanto che il privato cittadino

che le avanzasse risulterebbe passibile di conseguenze penali per i titoli di

calunnia, ingiuria o diffamazione" e che "l'essere stata

vittima del pregiudizio e degli stereotipi, l'essere stata considerata una

donna di malaffare per quasi due anni non può che giustificare (…)"

detto indennizzo (istanza 16/17.11.2000, p. 5 e 6), considerati altresì "(…)

gli effetti esplicati dal divieto d'entrata, in particolare il fatto di non

aver potuto visitare il proprio fidanzato in Svizzera per due anni ed i

probabili futuri problemi per l'ottenimento di un permesso di lavoro sul

territorio cantonale" (istanza 16/17.11.2000, p. 4);

che

l'accusa - pur urtante - non appare sufficiente per ammettere una grave lesione

della personalità che abbia oltrepassato le inevitabili ripercussioni derivanti

dal procedimento penale e dal pubblico dibattimento, ritenute in particolare la

contenuta sofferenza per l'istante (che non ha prodotto alcun certificato

attestante una specifica sofferenza fisica o psichica) e la limitata risonanza

della fattispecie (che verosimilmente non ha neppure raggiunto la sua cerchia

familiare e lavorativa, circostanza che difatti non sostiene);

che

- come esposto in precedenza - gli eventuali pregiudizi dipendenti dal

procedimento amministrativo sono irrilevanti nel contesto dell'istanza di cui

agli art. 317 ss. CPP;

che

inoltre il protrarsi del procedimento penale è da ricondurre almeno in parte all'istante,

che non si è presentata [per non meglio precisati "(…) imprevisti

sopravvenuti all'ultimo istante, (…)", istanza 16/17.11.2000, p. 4;

cfr. anche decisione 13.7.1999 del pretore del distretto di Lugano, p. 2:

"(…) l'accusata, pur avendo da sempre manifestato la sua volontà di

presenziare al dibattimento, non si è presentata all'udienza senza fornire

giustificazioni di sorta, nemmeno per il tramite del suo difensore, (…)"]

al dibattimento di data 13.7.1999, sfociato nella sua condanna in contumacia;

che

questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal

riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato, come ritenuto dalla sentenza 16.11.1999 del pretore del

distretto di Lugano e da questo stesso giudizio;

che

protesta le ripetibili;

che

nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell'adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell'istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

di conseguenza va riconosciuto - tenuto conto altresì del limitato accoglimento

dell'istanza, inerente in larga misura la richiesta di risarcimento delle spese

legali riferite al procedimento amministrativo - un importo di fr. 250.--,

comprendente onorario, spese ed interessi di mora;

che

l'indennità ammonta a fr. 2'380.65, di cui fr. 1'350.65 per spese legali, fr.

780.-- per danni materiali e fr. 250.-- per ripetibili di questa sede;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 16.11.1999 del pretore del distretto di Lugano (inc. DT.__________),

rifonderà a __________ IS 1, __________, __________, a titolo di indennità

giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di fr. 2'380.65.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per

conoscenza:

- Dipartimento

delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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