60.2000.357
istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. danni materiali. torto morale.
28 settembre 2004Italiano18 min
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Numero d'incarto:
60.2000.357
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2000.357
Lugano
28 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
16/17.11.2000 presentata da
IS 1, ,
patr. da: RA 1, ,
tendente ad
ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel
giudizio 16.11.1999 del pretore del distretto di Lugano (inc. DT.__________),
un'indennità a' sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le
osservazioni 3/5.12.2000 dell'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer, concludenti
per la reiezione, subordinatamente per il parziale accoglimento della domanda;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con decreto 22.7.1998 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti all'allora competente pretore del distretto di Lugano __________ IS 1 e
ha proposto la sua condanna alla multa di fr. 200.-- ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di infrazione alla
legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri "(…) per
avere soggiornato illegalmente in territorio svizzero, avendovi esercitato
un'attività lucrativa, senza essere provvista di regolare permesso",
fatti avvenuti a __________ nel periodo 1.2.1998 - 20.2.1998 (DAP __________);
che
con decisione 13.7.1999 il suddetto pretore ha confermato il decreto di accusa,
condannando l'istante in contumacia;
che
successivamente con giudizio 16.11.1999 - posto come avesse chiesto il
rifacimento del processo in applicazione dell'art. 277 cpv. 3 CPP - è stata
assolta dall'imputazione;
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - __________ IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di
fr. 19'995.60, di cui fr. 12'995.60 per spese di patrocinio, fr. 2'000.-- per
danni materiali e fr. 5'000.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 109 n. 1
ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
- come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
- secondo la giurisprudenza - é nondimeno da considerare "accusata"
ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con
importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale
(perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
in ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle
difficoltà di fatto e di diritto, si debba attendere l'irrogazione di una pena
la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione
Fatti
di misure privative della libertà personale;
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove
entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco
conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e
275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R.
HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., Zurigo
2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance
judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
il procedimento penale nei confronti dell'istante è stato promosso d'ufficio
per infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri;
che
le informazioni preliminari hanno comportato il suo interrogatorio (verbale di
interrogatorio 3.3.1998, allegato al rapporto di inchiesta preliminare di
polizia giudiziaria 11.3.1998, AI 2);
che
la fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre già a
questo stadio del procedimento la presenza di un patrocinatore;
che
dal verbale di interrogatorio si evince peraltro come l'istante fosse in grado
di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti;
che
inoltre la pena proposta nel decreto di accusa - fr. 200.-- di multa -
suggerisce che si trattava di un caso di poco conto (cfr. anche decisioni
2.6.1998 e 10.5.1999 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca
Marazzi, che ha respinto le istanze 2.4.1998 e 22.4.1999 tendenti ad ottenere
la concessione del gratuito patrocinio);
che
pertanto l'onere delle spese legali precedenti la promozione dell'accusa di
data 26.3.1998 (AI 4) rimane interamente a suo carico, avendo liberamente
scelto di farsi assistere dall'allora lic. iur. __________ __________, che ha
assunto il mandato - secondo la procura agli atti - il 6.3.1998 (AI 3);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti
dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia fr.
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
fr. 3'000.-- per i processi davanti al pretore, fr. 15'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise correzionali e fr. 50'000.-- per i processi davanti alla
Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a fr. 250.--
orari per i casi più semplici (fr. 200.-- dal 1992 e fr. 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l'istante postula la rifusione delle note professionali dell'allora lic. iur. __________
__________ e dell'avv. __________ __________ (che l'ha assistita nel corso del
dibattimento 16.11.1999, il giurista avendo concluso il praticantato, cfr. scritto
28/29.7.1999 del lic. iur. __________ __________ al pretore del distretto di
Lugano) di data 9.6.1998 di fr. 190.65 ("parcella notarile",
doc. D), di data 10.12.1999 di fr. 10'133.45 (di cui fr. 8'550.-- a titolo di
onorario, fr. 821.60 di spese, fr. 702.85 di IVA e fr. 59.-- di esborsi, doc.
B) e di data 26.6.2000 di fr. 1'841.50 (di cui fr. 1'500.-- a titolo di
onorario, fr. 213.-- di spese e fr. 128.50 di spese, doc. C), per complessivi
fr. 12'165.60;
che
chiede inoltre fr. 830.-- quali esborsi per tasse di giustizia (doc. E, F e G);
che
le suddette note comprendono anche gli oneri dipendenti dalla procedura
amministrativa promossa a carico dell'istante;
che
al proposito afferma come tale procedura "(…), che ha originato non
poche spese, sia stata causata dal procedimento penale (…)" (istanza
16/17.11.2000, p. 3);
che
nel corso del verbale di interrogatorio 3.3.1998 ha preso atto che "(…)
la Sezione cantonale degli stranieri potrà proporre all'Ufficio federale degli
stranieri dei provvedimenti amministrativi nei miei confronti quali il divieto
d'entrata, e sono diffidata a lasciare la Svizzera" (p. 5, allegato al
rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria 11.3.1998, AI 2);
che
nondimeno la competente istanza decide autonomamente gli eventuali
provvedimenti in applicazione della legge federale sulla dimora e il domicilio
degli stranieri;
che
quindi dette spese - in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il
procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del
23.2.2004) - non possono essere risarcite a' sensi degli art. 317 ss. CPP;
che
- con riferimento alla difesa penale - la pratica ha richiesto un impegno
relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di rilievo (cfr. anche
decisione 10.5.1999 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca
Marazzi), circostanza che peraltro l'istante non sostiene;
che
il patrocinio è infatti sostanzialmente consistito - per quanto concerne le
prestazioni non a carico dell'istante - nel ricorso 8/9.4.1998 a questa Camera
contro la promozione dell'accusa (AI 5), nell'opposizione 3/4.8.1998 al decreto
di accusa, nella preparazione dei dibattimenti e nei dibattimenti;
che
per il patrocinio prestato dal lic. iur. __________ __________ - ritenuto che
per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati
ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai
fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza,
può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più
lungo (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z.,
inc. 19.2002.21) - viene quindi ammesso un dispendio orario di 5 ore a fr.
100.--/ora (come da prassi all'epoca del mandato, cfr. decisione 22.10.2002 del
Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti), per
complessivi fr. 500.--, di cui 1 ora e 30 minuti inerenti gli scritti, 30
minuti inerenti i colloqui telefonici e 3 ore inerenti l'esame degli atti, la
preparazione del dibattimento ed il dibattimento;
che
per il patrocinio prestato dall'avv. __________ __________ viene ammesso un dispendio
orario di 1 ora e 30 minuti (inerenti l'esame degli atti, la preparazione del
dibattimento ed il dibattimento) a fr. 220.--/ora (come da prassi all'epoca del
mandato), per complessivi fr. 330.--;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in fr. 520.65, di cui fr.
50.-- inerenti la formazione e l'archiviazione dell'incarto, fr. 120.--
inerenti gli scritti (comprese le spese di fotocopiatura), fr. 10.-- inerenti
le spese telefoniche, fr. 150.-- inerenti la tassa di giustizia e le spese di
cui alla decisione 12.5.1998 di questa Camera (doc. E, inc. 60.98.87) e fr.
190.65 inerenti la parcella notarile 9.6.1998 riferita alla dichiarazione
4.6.1998 nella forma del brevetto di __________ __________ (prodotta in allegato
a detto gravame, doc. D);
che
non va invece rimborsata l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione
29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);
che
gli oneri legali ammontano pertanto a fr. 1'350.65;
che
- con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che
quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (cfr. REP. 1925 p.
312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno
pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985
p. 406 e 1988 p. 422);
che
il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere provato [cfr. N.
SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP,
p. 506: "(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve
invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base
alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto"];
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 109 n.
7);
che
l'istante chiede al proposito fr. 2'000.--, di cui fr. 900.-- quali spese di
viaggio (1800 km a fr. 0.50/km), fr. 300.-- quali spese di vitto e alloggio
durante il dibattimento, fr. 300.-- quali perdita di guadagno e fr. 500.--
quali spese generali;
che
vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei
suoi confronti e le spese di trasferta, di vitto ed alloggio;
che
si giustifica quindi ammettere, anche in mancanza dei relativi giustificativi,
le spese inerenti la necessaria presenza al dibattimento svoltosi il pomeriggio
del 16.11.1999, pari a fr. 780.--, di cui fr. 500.-- quali costi del biglietto
ferroviario di seconda classe dal suo domicilio a __________ e ritorno (e ciò
in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il
danno, art. 44 CO) e fr. 280.-- quali spese di vitto ed alloggio (un
pernottamento e sei pasti principali; art. 5 del regolamento concernente le
indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi
cantonali, applicabile per analogia);
che
- in relazione all'asserita perdita di guadagno - ritiene "(…) di stabilire
una perdita pari a fr. 100.-- al giorno per complessivi fr. 300.--, ciò che
sembra ragionevole in considerazione dello stipendio di una traduttrice e
accompagnatrice turistica" (istanza 16/17.11.2000, p. 6);
che
la giurisprudenza alla quale rinvia (REP. 1996 n. 119, cfr. istanza
16/17.11.2000, p. 6) presuppone che il procedimento penale abbia determinato -
in nesso di causalità adeguato - un danno e che agli atti non vi sia alcun dato
preciso in merito al reddito, da attività dipendente, conseguito dall'accusato
prosciolto: in tale circostanza, quando non è possibile quantificare con
esattezza l'effettiva perdita di guadagno, la Camera dei ricorsi penali ha riconosciuto,
quale importo massimo, un'indennità per perdita di guadagno di fr. 150.--/giorno
(cfr. decisioni 10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194 e 4.8.1992 in re P. A.
e D. M., inc. 94/92);
che
nella fattispecie l'istante non tenta neppure di dimostrare - come gli
incombeva (cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506) - l'esistenza
di un pregiudizio;
che
inoltre, in considerazione della professione che svolgerebbe, è verosimile
ritenere che tale attività le avrebbe permesso una certa flessibilità
nell'organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni
dipendenti dal procedimento penale, in applicazione del già menzionato art. 44
CO;
che
anche in relazione alle "spese generali" [ossia "(…)
quelle sopportate a causa delle innumerevoli telefonate effettuate dall'estero
alla Svizzera, delle trasferte per recarsi dal legale o alla ricerca di prove,
ecc.", istanza 16/17.11.2000, p. 6] non prova il preteso nocumento;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia
177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un
provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per
torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri
atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di
informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento
penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che
chiede fr. 5'000.--, affermando che "(…) è stata pressantemente
accusata di essere una prostituta e di esercitare illegalmente il meretricio,
accuse la cui gravità appare di per sé evidente, tanto che il privato cittadino
che le avanzasse risulterebbe passibile di conseguenze penali per i titoli di
calunnia, ingiuria o diffamazione" e che "l'essere stata
vittima del pregiudizio e degli stereotipi, l'essere stata considerata una
donna di malaffare per quasi due anni non può che giustificare (…)"
detto indennizzo (istanza 16/17.11.2000, p. 5 e 6), considerati altresì "(…)
gli effetti esplicati dal divieto d'entrata, in particolare il fatto di non
aver potuto visitare il proprio fidanzato in Svizzera per due anni ed i
probabili futuri problemi per l'ottenimento di un permesso di lavoro sul
territorio cantonale" (istanza 16/17.11.2000, p. 4);
che
l'accusa - pur urtante - non appare sufficiente per ammettere una grave lesione
della personalità che abbia oltrepassato le inevitabili ripercussioni derivanti
dal procedimento penale e dal pubblico dibattimento, ritenute in particolare la
contenuta sofferenza per l'istante (che non ha prodotto alcun certificato
attestante una specifica sofferenza fisica o psichica) e la limitata risonanza
della fattispecie (che verosimilmente non ha neppure raggiunto la sua cerchia
familiare e lavorativa, circostanza che difatti non sostiene);
che
- come esposto in precedenza - gli eventuali pregiudizi dipendenti dal
procedimento amministrativo sono irrilevanti nel contesto dell'istanza di cui
agli art. 317 ss. CPP;
che
inoltre il protrarsi del procedimento penale è da ricondurre almeno in parte all'istante,
che non si è presentata [per non meglio precisati "(…) imprevisti
sopravvenuti all'ultimo istante, (…)", istanza 16/17.11.2000, p. 4;
cfr. anche decisione 13.7.1999 del pretore del distretto di Lugano, p. 2:
"(…) l'accusata, pur avendo da sempre manifestato la sua volontà di
presenziare al dibattimento, non si è presentata all'udienza senza fornire
giustificazioni di sorta, nemmeno per il tramite del suo difensore, (…)"]
al dibattimento di data 13.7.1999, sfociato nella sua condanna in contumacia;
che
questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal
riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come ritenuto dalla sentenza 16.11.1999 del pretore del
distretto di Lugano e da questo stesso giudizio;
che
protesta le ripetibili;
che
nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell'adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell'istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
di conseguenza va riconosciuto - tenuto conto altresì del limitato accoglimento
dell'istanza, inerente in larga misura la richiesta di risarcimento delle spese
legali riferite al procedimento amministrativo - un importo di fr. 250.--,
comprendente onorario, spese ed interessi di mora;
che
l'indennità ammonta a fr. 2'380.65, di cui fr. 1'350.65 per spese legali, fr.
780.-- per danni materiali e fr. 250.-- per ripetibili di questa sede;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 16.11.1999 del pretore del distretto di Lugano (inc. DT.__________),
rifonderà a __________ IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di fr. 2'380.65.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per
conoscenza:
- Dipartimento
delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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