60.2001.314
istanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari).
20 settembre 2004Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2001.314
Data decisione, Autorità:
20.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari).
COMPLETAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA CONTRO IGNOTI
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO
art. 186 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
art. 320 CPS
Incarto n.
60.2001.314
Lugano
20 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Lorenzo Anastasi (in sostituzione di Ivano Ranzanici,
escluso)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001 presentata da
__________, __________,
patr. da: avv.
__________, Lugano,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 1.10.2001 emanato dall’allora procuratore pubblico __________
__________ nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia
24.7.2001 nei confronti di ignoti, per titolo di violazione del
segreto d’ufficio;
richiamate le
osservazioni 18/19.10.2001 dell’allora magistrato inquirente, concludenti per
la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 24.7.2001 il ____________________ __________ IS 1 ha sporto denuncia
penale nei confronti di ignoti per titolo di violazione del segreto d’ufficio
in relazione ad un articolo apparso nel corso del mese di luglio dell’anno 2001
su un quotidiano ticinese.
Il
denunciante ha dapprima sostenuto che detto articolo ingloba “(…) dettagli
coperti dal segreto d’ufficio”, che “(…) porta la firma del Signor __________
__________, per anni __________ __________ __________ __________ __________ __________
(ndr: ora denominato __________), recentemente assunto dal citato quotidiano”
e che “le informazioni pubblicate non possono che essere state rivelate
dagli uffici più alti del __________, giacché lo scambio di corrispondenza del
quale si riferisce era indirizzato solo alla __________ __________ __________
(…)” (denuncia penale 24.7.2001, p. 2). Ha poi asserito che “nell’articolo
si dimostra conoscenza dettagliata di scambio di corrispondenza riservata”,
che “ci si esprime su dettagli neppure noti all’interessato: ad esempio
della circostanza per cui un terzo __________ si sarebbe occupato di rivolgersi
autonomamente al __________ __________ __________ __________ chiedendogli di
controfirmare la misura” e che “chiunque ha rivelato questi segreti, lo
ha fatto dopo che questi gli erano stati “confidati nella sua qualità di membro
di un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o
funzione” (art. 320 CPS)” (denuncia penale 24.7.2001, p. 2). Ha
infine chiesto al Ministero pubblico “(…) di procedere all’acquisizione
della documentazione della __________ __________ __________ per riferimento
alla corrispondenza qui allegata, ivi inclusi i rapporti interni stesi dai più
stretti collaboratori della __________”, di provvedere all’interrogatorio
di quattro persone delle quali ha indicato le generalità, costituendosi contestualmente
parte civile (denuncia penale 24.7.2001, p. 2 e 3).
Con scritto 3.9.2001, a seguito della richiesta formulata
dall’allora magistrato inquirente di indicare con precisione quali sarebbero i
passaggi dell’articolo tutelati dal segreto d’ufficio (cfr. AI 4), il
patrocinatore dell’istante ha esposto che trattasi dello scambio epistolare intercorso
tra lui e la __________ __________ __________, della decisione di astensione di
quest’ultima, del fatto che l’incarto fosse passato nelle mani di un altro __________
__________ __________ in sostituzione della __________ __________ __________ e
che detto __________ “(…) avesse insistito facendo firmare la decisione ad
altro __________ (…)”, e meglio i passaggi evidenziati sulla copia
dell’articolo ivi allegato (AI 6, scritto 3.9.2001, p. 1 e 2 e copia
dell’articolo pubblicato sul quotidiano ticinese).
b. Esperite
le informazioni preliminari, in data 1.10.2001 l’allora magistrato inquirente
ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo in particolare
che “la questione è delicata; innanzitutto v’è da chiedersi se non sussiste
un interesse a che il pubblico sia ragguagliato circa lo stadio di una
procedura di sospensione di cui è oggetto un __________ il cui comportamento è
stato oggetto di procedimento penale. Il fatto - noto - che sia in corso una
procedura di ricusa costituisce in effetti un’informazione incompleta; è giusto
che la trasparenza si estenda anche allo stadio di questa procedura e che venga
messa a disposizione del pubblico pure quella serie di informazioni circa i
motivi per i quali essa non ha ancora trovato soluzione”, che “ciò
premesso, ci si può chiedere per quale motivo le traversie interne di una
procedura del genere debbano essere tutelate dall’art. 320 CPS” e che “la
ricusa della __________ __________ __________ e la sua sostituzione da parte di
un altro membro del __________ __________ non possono essere considerate
informazioni per le quali vi è un legittimo interesse a che restino confidenziali,
in quanto riguardano l’iter della procedura di sospensione e non l’esistenza
della procedura medesima” (decreto di non luogo a procedere 1.10.2001, p.
2).
Delle
altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.
c. Con
la presente tempestiva istanza il ____________________ __________ IS 1 chiede,
siccome “è impraticabile (…) la promozione d’accusa contro ignoti”, che
il gravame venga accolto e che venga ordinato al magistrato inquirente la completazione
delle informazioni preliminari (istanza di promozione dell’accusa
10/11.10.2001, p. 10 e 12).
L’istante
dopo aver esposto i fatti contesta le conclusioni cui è giunto l’allora
procuratore pubblico dapprima in relazione alla circostanza che quest’ultimo
abbia ritenuto che “il fatto - noto - che sia in corso una procedura di
ricusa costituisce in effetti un’informazione incompleta”, evidenziando che
“(…) il fatto non è - non era - noto, ma è stato reso noto tramite le
confidenze fatte illegalmente da __________ __________ __________ al giornalista”
(istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 6 e 7). Sostiene poi che “(…)
proprio perché il fatto della ricusa sarebbe stato noto, ciò che non è
scontato, stando al PP, allora “è giusto che la trasparenza si estenda anche
allo stadio di questa procedura”; è errata la premessa, arbitraria la conseguenza
che se ne vuole trarre” e si chiede “come sarebbe potuta essere nota la
vicenda della ricusa se il __________ non ha autorizzato alcuna presa di
posizione ufficiale, quando lo scambio di corrispondenza avviene tra la __________
__________ __________ e il sottoscritto, neppure informato delle conseguenze?”
(istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 7). Rileva inoltre che “(…);
a parte il fatto che non è solo l’indiscrezione circa la ricusa ad essere stata
oggetto di denuncia penale, ma anche e soprattutto l’informazione per cui il __________,
avrebbe deciso autonomamente di predisporre la revoca con effetto immediato
dell’autorizzazione al libero esercizio del qui istante, circostanza ignota a
tutti e di vitale importanza per il __________, per il suo futuro economico,
per i __________, per il personale” e che “a ciò si aggiunga che
l’affermazione per cui per le indiscrezioni pubblicate non vi sarebbe “legittimo
interesse a che restino confidenziali” è astratta, arbitraria, priva di
supporto logico e giurisprudenziale, oltre che ingiusta, iniqua e palesemente
lesiva degli interessi privati del qui istante” (istanza di promozione
dell’accusa 11/12.10.2001, p. 7). Asserisce pure che “in data 7 ottobre il
PP ha completato la motivazione del proprio decreto (ndr: cfr., al proposito,
AI 13), non senza un certo imbarazzo, per non aver compreso la differenza
tra procedimento cautelare urgente al cospetto della __________ __________ __________,
recentissimo e oggetto di scambio di corrispondenza riservato, e la procedura
ordinaria, pendente da 6 anni presso altra autorità, la __________ __________ __________
__________, la quale non sarebbe stata legittimata a decretare misure urgenti,
come la chiusura immediata dello __________ __________” e che “al
contrario di quanto asserito dal PP dall’articolo si comprende molto bene che
in discussione sarebbe stata la sospensione immediata dell’esercizio
dell’attività __________, procedura sino ad allora mai adottata da chicchessia”
(istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 9). A suo giudizio il
magistrato inquirente “(…) si erge in modo incomprensibile a difensore
d’ufficio degli ignoti” che “si sono permessi di divulgare alla stampa,
nella loro veste di __________, circostanze fondamentali per la vita privata ed
economica del qui istante, peraltro coperte dal segreto d’ufficio, cosa neppure
contestata dal magistrato” (istanza di promozione dell’accusa
11/12.10.2001, p. 9). Ritiene che “questa Camera può (…) invitare il magistrato
inquirente ad identificare le persone che hanno leso il segreto d’ufficio,
procedendo alle assunzioni dei testi proposte con denuncia penale” (istanza
di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 10). Asserisce infine che “il
punto è che il PP afferma arbitrariamente che la procedura di ricusa della __________
__________ __________ fosse cosa nota, così come non era nota l’autonoma nuova
procedura della __________ __________ __________, ignorata nel decreto: da
questo presupposto egli deduce la necessità di completare l’informazione,
legittimando le indiscrezioni non permesse neppure dalla __________ __________ __________,
quando da completare non c’era assolutamente nulla perché nulla era noto”
(istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 11).
Delle
altre motivazioni, così come delle osservazioni dell’allora magistrato
inquirente si dirà, laddove necessario, in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede
alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla
Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione
dell’accusa nei confronti del denunciato o querelato.
L’art.
186.
CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei
ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari,
quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa
occorrono altre prove. La giurisprudenza di questa Camera prevede tale facoltà
in quattro casi.
Anzitutto
si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non
luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti
processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza
territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.).
Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore
pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari,
nella convinzione della loro inutilità.
Al
loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é
fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa
sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, p. 149-150; in tal senso vedi anche
un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, p. 160-161).
Analoga
situazione si verifica anche quando la convinzione pregiudiziale del
procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si
pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento
oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque
reato.
Anche
in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale
logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo
svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in
cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.
Inversamente,
se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari
ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a
procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione
d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa
all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.
Ulteriore
caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP è dato quando il procuratore pubblico
ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto, che se accertata correttamente,
potrebbe fondare l’esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente seri da
richiedere l’apertura dell'istruzione formale. Le informazioni preliminari sono
carenti nell’accertamento, se il procuratore pubblico è chiamato a completare
le informazioni preliminari, accertando ed apprezzando correttamente le circostanze
di fatto.
Infine,
si applica l’art. 186 cpv. 4 quando le informazioni preliminari sono carenti
nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi penali
di determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o conferma del non
luogo a procedere.
1.2
Come
ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, quando l’autore è ignoto, non
potendosi proporre l’accusa contro una persona determinata, la parte civile può
chiedere unicamente una completazione delle informazioni preliminari (decisioni
16.2
, inc. 60.2003.181; 8.8.2003, inc. 60.2002.89 e 15.2.1999, inc.
60.1998.250
e riferimenti).
1.3
L’istanza
in oggetto non è un’istanza di promozione dell’accusa ai sensi dell’art. 186
cpv. 1 CPP, bensì un’istanza di completazione delle informazioni preliminari in
virtù dell’art. 186 cpv. 4 CPP. L’istante ritiene correttamente di non poter
presentare un’istanza di promozione dell’accusa contro ignoti (cfr. istanza di
promozione dell’accusa 11/12.1.2001, p. 10), poiché la promozione dell’accusa
può essere effettivamente ordinata solo nei confronti di una determinata
persona (cfr., al proposito, art. 188 lit. a CPP) e nel caso in esame le informazioni
preliminari assunte non hanno potuto identificare il oppure i possibili autori.
L’istanza di completazione è perciò ricevibile.
2.
2.1.
Prima di appurare se nel caso in
esame siano adempiuti i presupposti per ordinare un’eventuale completazione
delle informazioni preliminari occorre stabilire se i passaggi (indicati
dall’istante) dell’articolo apparso sul quotidiano ticinese divulghi fatti
coperti dal segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 320 CP.
2.2
Giusta
l'art. 320 cfr. 1 CP è punito per violazione del segreto d'ufficio chiunque
rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di
un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione.
Il
reato può essere commesso unicamente da un membro di un'autorità, cioè da una
persona fisica che esercita uno dei poteri dello Stato (B. CORBOZ, Les principales
infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 6 e 7 ad art. 320 CP), o
da un funzionario (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
Zurigo 1997, n. 2 ad art. 320 CP; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, Basilea 2003, n.
5.
ad art. 320 CP). Queste persone devono aver appreso il segreto in virtù della
loro funzione ufficiale (BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 8 ad art.
320.
CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 17
e 18 ad art. 320 CP).
Per
segreto si intende un fatto noto solo ad una cerchia ristretta di persone, che
si vuole mantenere confidenziale in virtù di un interesse legittimo (segreto in
senso materiale; DTF 127 IV 122, 116 IV 56 e 114 IV 44; BSK II - N. OBERHOLZER,
op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed.,
Zurigo 2004, p. 468 e 469; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 320 CP; G.
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berna 2000, § 59
n. 5; B. CORBOZ, op. cit., n. 11, 13 e 14 ad art. 320 CP).
È
inoltre necessario che colui che ha un interesse al mantenimento del segreto
manifesti, espressamente o tacitamente, la volontà di farlo rispettare; il più
delle volte questa volontà risulta dalle circostanze (B. CORBOZ, op. cit., n.
15.
ad art. 320 CP).
Il
comportamento punito giusta l'art. 320 CP consiste nel violare intenzionalmente
il dovere di mantenere il segreto, comunicandolo o rendendolo accessibile ad
una persona che non ne ha accesso (DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N. OBERHOLZER,
op. cit., n. 9 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad art. 320 CP; A.
DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 422; G. STRATENWERTH, op. cit., § 59 n. 7;
B. CORBOZ, op. cit., n. 31 e 32 ad art. 320 CP).
Si
tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente
(DTF 127 IV 122 consid. 1; DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N.
OBERHOLZER, op. cit., n. 10 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 10 ad
art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 35 ad art. 320 CP).
2.3
I passaggi dell’articolo contestati riguardano una procedura di
sospensione cautelare dell’istante dalla sua funzione di medico, con riferimento
all’art. __________. Questa norma sancisce, al suo cpv. __________, che il __________
rifiuta l’autorizzazione all’esercizio indipendente o dipendente delle
professioni previste dall’art. __________, tra cui il __________, qualora non
siano soddisfatti i presupposti previsti dagli articoli precedenti; in particolare
al suo cpv. __________ contempla la facoltà del __________, ove le circostanze
lo esigono, di sospendere immediatamente, a titolo cautelativo, quest’autorizzazione.
Una procedura di sospensione cautelare ex art. __________ è certamente
delicata, in quanto relativa alla sussistenza o meno delle condizioni per
mantenere o revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’atti-vità di __________,
ed in particolare relativa alle attitudini personali e professionali
indispensabili per l’esercizio di quest’attività sanitaria. Si tratta inoltre
di una procedura che tocca la reputazione professionale del __________ in
questione, con anche eventuali importanti ripercussioni professionali ed
economiche.
Per questa ragione, una simile procedura è per sua natura confidenziale
e non pubblica, almeno fino alla sua conclusione: è quindi coperta dal segreto
d’ufficio. E ciò a meno che l’autorità competente decida, per ragioni
d’interesse pubblico preponderanti, di divulgare la notizia a terzi (R.A.
RHINOW / B. KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Basel / Frankfurt am Main 1990, n. 149, p. 477; VPB 1978, Nr. 112), con una
comunicazione ufficiale. Ciò che nel caso concreto non è avvenuto, come risulta
dalla risposta del __________ al Ministero pubblico di data 10.9.2001 (cfr. AI
9).
Ora, se è vero che è stato dato ampio risalto alla decisione di
condanna __________ della __________ __________ __________ __________ __________
__________ sui quotidiani ticinesi e dai mass media, è altrettanto vero che ciò
non giustifica (e neppure il __________ ha deciso in tal senso) la divulgazione
di informazioni concernenti l’inizio e lo stadio della procedura quale quella
aperta dal __________ contro l’istante.
In conclusione, eventuali decisioni emanate nel corso di una
procedura non pubblica - come la procedura di sospensione di un medico, almeno
fino alla sua conclusione - sono, secondo la loro natura, coperte dal segreto
d’ufficio (R.A. RHINOW / B. KRÄHENMANN, op. cit., n. 149, p. 477), e pertanto
pure il loro iter procedurale soggiace all’obbligo di mantenimento del segreto.
3.
Detto in generale della procedura e della sua natura, esaminiamo di
seguito quelle che sono le informazioni che sono state divulgate.
3.1
Nell’articolo contestato si
riferisce anzitutto che: “Il __________ __________ __________ __________,
appena ricevuta la motivazione della sentenza pronunciata dalla __________ __________
__________ __________, ha avviato autonomamente una procedura di sospensione
cautelativa del __________ __________ __________ dalle sue funzioni di __________”
(cfr. AI 1, quotidiano ticinese allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 9).
Al proposito l’istante asserisce sostanzialmente che nessuno era a conoscenza
di questa circostanza, nemmeno il suo legale (cfr. istanza di promozione
dell’accusa 11/12.10.2001, p. 7 e 8).
Quest’ultima affermazione non è corretta. Dagli atti risulta che
prima della pubblicazione dell’articolo, con scritto 22.5.2001 il __________ ha
notificato al patrocinatore dell’istante - dopo aver preso atto del dispositivo,
rispettivamente del contenuto della decisione di condanna emanata dalla __________
__________ __________ __________ __________ __________ a seguito
dell’autorizzazione ottenuta da parte di questa Camera (cfr. decisione
4.5
, inc. 60.2001.112) - che era intenzionato ad “(…) emanare con
urgenza una decisione provvisionale secondo l’articolo __________ di
sospensione immediata dell’autorizzazione all’esercizio della professione __________,
di cui beneficia il __________ __________”, rilevando pure che “tale provvedimento
è conforme alla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo (…)”
e che “(…) rimane riservata la procedura disciplinare prevista dall’articolo
__________, che presuppongono un’istruttoria e l’avviso formale della __________”,
invitandolo a presentare delle osservazioni in merito entro 7 giorni, rilevando
contestualmente che “decorso infruttuosamente tale termine emaneremo una
formale decisione provvisionale nel senso indicato” (AI 1, scritto 22.5.2001
allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 2).
Di conseguenza sia l’istante, sia il suo patrocinatore,
contrariamente a quanto asseriscono, erano a conoscenza del fatto che il __________
aveva avviato una procedura in tal senso.
La circostanza che l’istante, rispettivamente il suo patrocinatore fossero
o meno al corrente dell’avvio di questa procedura è nel caso in esame comunque
ininfluente dal punto di vista di un’eventuale divulgazione di informazioni
riservate, essendo __________ IS 1 parte e non terzo nel procedimento e non
avendo quest’ultimo manifestamente un interesse alla divulgazione delle
informazioni apparse sul quotidiano.
Il rendere pubblico la notizia dell’apertura del procedimento in sé
tocca già fatti coperti dal segreto d’ufficio: a maggior ragione questo vale
per quanto esposto ai punti successivi.
3.2
L’articolo contestato riferisce
inoltre: “Immediata la reazione del __________ che, tramite i suoi legali
(gli avvocati __________ __________ e __________ RA 1) ha ricusato la __________
__________ __________ __________ __________ (per essersi occupata del caso
quando era __________ __________ __________ __________ __________ __________)
ed il __________ __________ __________ __________ __________ __________ (per
quale motivo non si sa). In pratica le due persone che avevano firmato la
comunicazione __________ all’interessato chiedendogli una presa di posizione.
Il __________ non ha però gettato la spugna ed ha proposto comunque di avviare
la procedura di sospensione facendola firmare ad un altro __________ e
chiedendo al __________ __________ __________ __________ (____________________)
di controfirmarla (AI 1, quotidiano ticinese allegato alla denuncia penale
24.7
, p. 9).
Dalla documentazione prodotta agli
atti emerge che a seguito della “notifica di sospensione cautelativa
dell’autorizzazione al libero esercizio della professione medica, secondo
l’articolo 59 cpv. 4 Legge sanitaria” da parte del __________ (AI 1,
scritto 22.5.2001 allegato alla denuncia penale 24.7.2001; ndr: lo stesso è
stato firmato dal __________ __________ __________ __________ __________ e dal __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________),
vi è stato uno scambio epistolare tra il patrocinatore dell’istante e detta
autorità (cfr., al proposito, AI 1 della denuncia penale 24.7.2001). Dallo
scritto 23.5.2001 risulta inoltre - come del resto esposto nell’articolo
incriminato - che il patrocinatore dell’istante ha chiesto, tra l’altro, la
ricusa del __________ __________ __________ __________ __________ e del __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ (cfr.
AI 1, scritto 23.5.2001 allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 2).
Il contenuto di questo scambio
epistolare, in particolare la richiesta di ricusa della __________ __________ __________
e del __________ __________ __________ __________ __________ __________ formulata
con scritto 23.5.2001, non appare di primo acchito un fatto notorio. Si
evidenzia inoltre che la procedura e le informazioni di cui riferisce
l’articolo non sono state rese note nel corso di un pubblico dibattimento, ciò
che permetterebbe semmai di escludere che si tratti di fatti noti solo ad un
cerchio ristretto di persone e di una procedura a carattere di segretezza;
trattasi di una procedura disciplinare-amministrativa successivamente avviata e
che non è evidentemente aperta al pubblico. Di conseguenza, occorre riconoscere
all’istante un legittimo interesse affinché le informazioni riportate nell’articolo
di giornale rimanessero riservate: le stesse erano quindi coperte dal segreto
d’ufficio.
3.3
L’articolo contestato riferisce
pure: “Ebbene, da oltre due mesi questa pratica giace nei cassetti di __________
fermando di fatto, per l’ennesima volta, quell’atto che in tanti si aspettano:
la sospensione dell’attività per un __________ condannato da un tribunale ticinese
__________” (AI 1, quotidiano ticinese allegato alla denuncia penale
24.7
, p. 9).
Anche questa circostanza non era di
pubblico dominio. Non solo: la divulgazione dell’informazione ha concorso a
creare una pressione mediatica e pubblica sul Consigliere di Stato nel
frattempo incaricato dell’incarto, contravvenendo a uno degli scopi perseguiti
dalla norma sul segreto d’ufficio, ovvero porre le premesse perché le autorità
possano esercitare senza ostacoli le loro funzioni, come ricordato dal decreto
di non luogo a procedere.
4.
Alla
luce di quanto sopra esposto, il decreto di non luogo a procedere va annullato.
Il Ministero pubblico procederà
pertanto alla completazione delle informazioni preliminari, con atti
d’inchiesta tesi all’accertamento di chi all’epoca ha rivelato le informazioni
contenute nell’articolo di giornale, sentendo le persone del __________
coinvolte nella suindicata procedura, e con l’acquisizione dell’eventuale
documentazione concernente la presente fattispecie che non è agli atti. In
esito a tali accertamenti il procuratore pubblico si pronuncerà nuovamente
sulla denuncia.
L’istanza è accolta e l’incarto ritornato al Ministero pubblico per
approfondire la fattispecie.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante congrue ripetibili.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 320 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
§
Di conseguenza:
1.1
Il
decreto di non luogo a procedere 1.10.2001 è annullato.
1.2
Il
procuratore pubblico incaricato dal Ministero pubblico completerà le
informazioni preliminari ai sensi dei considerandi ed in seguito si pronuncerà
nuovamente sul seguito dell’azione penale in merito a questa fattispecie.
2.
Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a __________ IS 1, __________,
fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
- .
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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