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Decisione

60.2001.314

istanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari).

20 settembre 2004Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 24.7.2001 il ____________________ __________ IS 1 ha sporto denuncia

penale nei confronti di ignoti per titolo di violazione del segreto d’ufficio

in relazione ad un articolo apparso nel corso del mese di luglio dell’anno 2001

su un quotidiano ticinese.

Il

denunciante ha dapprima sostenuto che detto articolo ingloba “(…) dettagli

coperti dal segreto d’ufficio”, che “(…) porta la firma del Signor __________

__________, per anni __________ __________ __________ __________ __________ __________

(ndr: ora denominato __________), recentemente assunto dal citato quotidiano”

e che “le informazioni pubblicate non possono che essere state rivelate

dagli uffici più alti del __________, giacché lo scambio di corrispondenza del

quale si riferisce era indirizzato solo alla __________ __________ __________

(…)” (denuncia penale 24.7.2001, p. 2). Ha poi asserito che “nell’articolo

si dimostra conoscenza dettagliata di scambio di corrispondenza riservata”,

che “ci si esprime su dettagli neppure noti all’interessato: ad esempio

della circostanza per cui un terzo __________ si sarebbe occupato di rivolgersi

autonomamente al __________ __________ __________ __________ chiedendogli di

controfirmare la misura” e che “chiunque ha rivelato questi segreti, lo

ha fatto dopo che questi gli erano stati “confidati nella sua qualità di membro

di un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o

funzione” (art. 320 CPS)” (denuncia penale 24.7.2001, p. 2). Ha

infine chiesto al Ministero pubblico “(…) di procedere all’acquisizione

della documentazione della __________ __________ __________ per riferimento

alla corrispondenza qui allegata, ivi inclusi i rapporti interni stesi dai più

stretti collaboratori della __________”, di provvedere all’interrogatorio

di quattro persone delle quali ha indicato le generalità, costituendosi contestualmente

parte civile (denuncia penale 24.7.2001, p. 2 e 3).

Con scritto 3.9.2001, a seguito della richiesta formulata

dall’allora magistrato inquirente di indicare con precisione quali sarebbero i

passaggi dell’articolo tutelati dal segreto d’ufficio (cfr. AI 4), il

patrocinatore dell’istante ha esposto che trattasi dello scambio epistolare intercorso

tra lui e la __________ __________ __________, della decisione di astensione di

quest’ultima, del fatto che l’incarto fosse passato nelle mani di un altro __________

__________ __________ in sostituzione della __________ __________ __________ e

che detto __________ “(…) avesse insistito facendo firmare la decisione ad

altro __________ (…)”, e meglio i passaggi evidenziati sulla copia

dell’articolo ivi allegato (AI 6, scritto 3.9.2001, p. 1 e 2 e copia

dell’articolo pubblicato sul quotidiano ticinese).

b. Esperite

le informazioni preliminari, in data 1.10.2001 l’allora magistrato inquirente

ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo in particolare

che “la questione è delicata; innanzitutto v’è da chiedersi se non sussiste

un interesse a che il pubblico sia ragguagliato circa lo stadio di una

procedura di sospensione di cui è oggetto un __________ il cui comportamento è

stato oggetto di procedimento penale. Il fatto - noto - che sia in corso una

procedura di ricusa costituisce in effetti un’informazione incompleta; è giusto

che la trasparenza si estenda anche allo stadio di questa procedura e che venga

messa a disposizione del pubblico pure quella serie di informazioni circa i

motivi per i quali essa non ha ancora trovato soluzione”, che “ciò

premesso, ci si può chiedere per quale motivo le traversie interne di una

procedura del genere debbano essere tutelate dall’art. 320 CPS” e che “la

ricusa della __________ __________ __________ e la sua sostituzione da parte di

un altro membro del __________ __________ non possono essere considerate

informazioni per le quali vi è un legittimo interesse a che restino confidenziali,

in quanto riguardano l’iter della procedura di sospensione e non l’esistenza

della procedura medesima” (decreto di non luogo a procedere 1.10.2001, p.

2).

Delle

altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.

c. Con

la presente tempestiva istanza il ____________________ __________ IS 1 chiede,

siccome “è impraticabile (…) la promozione d’accusa contro ignoti”, che

il gravame venga accolto e che venga ordinato al magistrato inquirente la completazione

delle informazioni preliminari (istanza di promozione dell’accusa

10/11.10.2001, p. 10 e 12).

L’istante

dopo aver esposto i fatti contesta le conclusioni cui è giunto l’allora

procuratore pubblico dapprima in relazione alla circostanza che quest’ultimo

abbia ritenuto che “il fatto - noto - che sia in corso una procedura di

ricusa costituisce in effetti un’informazione incompleta”, evidenziando che

“(…) il fatto non è - non era - noto, ma è stato reso noto tramite le

confidenze fatte illegalmente da __________ __________ __________ al giornalista”

(istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 6 e 7). Sostiene poi che “(…)

proprio perché il fatto della ricusa sarebbe stato noto, ciò che non è

scontato, stando al PP, allora “è giusto che la trasparenza si estenda anche

allo stadio di questa procedura”; è errata la premessa, arbitraria la conseguenza

che se ne vuole trarre” e si chiede “come sarebbe potuta essere nota la

vicenda della ricusa se il __________ non ha autorizzato alcuna presa di

posizione ufficiale, quando lo scambio di corrispondenza avviene tra la __________

__________ __________ e il sottoscritto, neppure informato delle conseguenze?”

(istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 7). Rileva inoltre che “(…);

a parte il fatto che non è solo l’indiscrezione circa la ricusa ad essere stata

oggetto di denuncia penale, ma anche e soprattutto l’informazione per cui il __________,

avrebbe deciso autonomamente di predisporre la revoca con effetto immediato

dell’autorizzazione al libero esercizio del qui istante, circostanza ignota a

tutti e di vitale importanza per il __________, per il suo futuro economico,

per i __________, per il personale” e che “a ciò si aggiunga che

l’affermazione per cui per le indiscrezioni pubblicate non vi sarebbe “legittimo

interesse a che restino confidenziali” è astratta, arbitraria, priva di

supporto logico e giurisprudenziale, oltre che ingiusta, iniqua e palesemente

lesiva degli interessi privati del qui istante” (istanza di promozione

dell’accusa 11/12.10.2001, p. 7). Asserisce pure che “in data 7 ottobre il

PP ha completato la motivazione del proprio decreto (ndr: cfr., al proposito,

AI 13), non senza un certo imbarazzo, per non aver compreso la differenza

tra procedimento cautelare urgente al cospetto della __________ __________ __________,

recentissimo e oggetto di scambio di corrispondenza riservato, e la procedura

ordinaria, pendente da 6 anni presso altra autorità, la __________ __________ __________

__________, la quale non sarebbe stata legittimata a decretare misure urgenti,

come la chiusura immediata dello __________ __________” e che “al

contrario di quanto asserito dal PP dall’articolo si comprende molto bene che

in discussione sarebbe stata la sospensione immediata dell’esercizio

dell’attività __________, procedura sino ad allora mai adottata da chicchessia”

(istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 9). A suo giudizio il

magistrato inquirente “(…) si erge in modo incomprensibile a difensore

d’ufficio degli ignoti” che “si sono permessi di divulgare alla stampa,

nella loro veste di __________, circostanze fondamentali per la vita privata ed

economica del qui istante, peraltro coperte dal segreto d’ufficio, cosa neppure

contestata dal magistrato” (istanza di promozione dell’accusa

11/12.10.2001, p. 9). Ritiene che “questa Camera può (…) invitare il magistrato

inquirente ad identificare le persone che hanno leso il segreto d’ufficio,

procedendo alle assunzioni dei testi proposte con denuncia penale” (istanza

di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 10). Asserisce infine che “il

punto è che il PP afferma arbitrariamente che la procedura di ricusa della __________

__________ __________ fosse cosa nota, così come non era nota l’autonoma nuova

procedura della __________ __________ __________, ignorata nel decreto: da

questo presupposto egli deduce la necessità di completare l’informazione,

legittimando le indiscrezioni non permesse neppure dalla __________ __________ __________,

quando da completare non c’era assolutamente nulla perché nulla era noto”

(istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 11).

Delle

altre motivazioni, così come delle osservazioni dell’allora magistrato

inquirente si dirà, laddove necessario, in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede

alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla

Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione

dell’accusa nei confronti del denunciato o querelato.

L’art.

186.

CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei

ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari,

quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa

occorrono altre prove. La giurisprudenza di questa Camera prevede tale facoltà

in quattro casi.

Anzitutto

si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non

luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti

processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza

territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.).

Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore

pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari,

nella convinzione della loro inutilità.

Al

loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é

fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa

sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, p. 149-150; in tal senso vedi anche

un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, p. 160-161).

Analoga

situazione si verifica anche quando la convinzione pregiudiziale del

procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si

pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento

oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque

reato.

Anche

in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale

logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo

svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in

cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.

Inversamente,

se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari

ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a

procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione

d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa

all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.

Ulteriore

caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP è dato quando il procuratore pubblico

ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto, che se accertata correttamente,

potrebbe fondare l’esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente seri da

richiedere l’apertura dell'istruzione formale. Le informazioni preliminari sono

carenti nell’accertamento, se il procuratore pubblico è chiamato a completare

le informazioni preliminari, accertando ed apprezzando correttamente le circostanze

di fatto.

Infine,

si applica l’art. 186 cpv. 4 quando le informazioni preliminari sono carenti

nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi penali

di determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o conferma del non

luogo a procedere.

1.2

Come

ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, quando l’autore è ignoto, non

potendosi proporre l’accusa contro una persona determinata, la parte civile può

chiedere unicamente una completazione delle informazioni preliminari (decisioni

16.2

, inc. 60.2003.181; 8.8.2003, inc. 60.2002.89 e 15.2.1999, inc.

60.1998.250

e riferimenti).

1.3

L’istanza

in oggetto non è un’istanza di promozione dell’accusa ai sensi dell’art. 186

cpv. 1 CPP, bensì un’istanza di completazione delle informazioni preliminari in

virtù dell’art. 186 cpv. 4 CPP. L’istante ritiene correttamente di non poter

presentare un’istanza di promozione dell’accusa contro ignoti (cfr. istanza di

promozione dell’accusa 11/12.1.2001, p. 10), poiché la promozione dell’accusa

può essere effettivamente ordinata solo nei confronti di una determinata

persona (cfr., al proposito, art. 188 lit. a CPP) e nel caso in esame le informazioni

preliminari assunte non hanno potuto identificare il oppure i possibili autori.

L’istanza di completazione è perciò ricevibile.

2.

2.1.

Prima di appurare se nel caso in

esame siano adempiuti i presupposti per ordinare un’eventuale completazione

delle informazioni preliminari occorre stabilire se i passaggi (indicati

dall’istante) dell’articolo apparso sul quotidiano ticinese divulghi fatti

coperti dal segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 320 CP.

2.2

Giusta

l'art. 320 cfr. 1 CP è punito per violazione del segreto d'ufficio chiunque

rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di

un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione.

Il

reato può essere commesso unicamente da un membro di un'autorità, cioè da una

persona fisica che esercita uno dei poteri dello Stato (B. CORBOZ, Les principales

infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 6 e 7 ad art. 320 CP), o

da un funzionario (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

Zurigo 1997, n. 2 ad art. 320 CP; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, Basilea 2003, n.

5.

ad art. 320 CP). Queste persone devono aver appreso il segreto in virtù della

loro funzione ufficiale (BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 8 ad art.

320.

CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 17

e 18 ad art. 320 CP).

Per

segreto si intende un fatto noto solo ad una cerchia ristretta di persone, che

si vuole mantenere confidenziale in virtù di un interesse legittimo (segreto in

senso materiale; DTF 127 IV 122, 116 IV 56 e 114 IV 44; BSK II - N. OBERHOLZER,

op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed.,

Zurigo 2004, p. 468 e 469; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 320 CP; G.

STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berna 2000, § 59

n. 5; B. CORBOZ, op. cit., n. 11, 13 e 14 ad art. 320 CP).

È

inoltre necessario che colui che ha un interesse al mantenimento del segreto

manifesti, espressamente o tacitamente, la volontà di farlo rispettare; il più

delle volte questa volontà risulta dalle circostanze (B. CORBOZ, op. cit., n.

15.

ad art. 320 CP).

Il

comportamento punito giusta l'art. 320 CP consiste nel violare intenzionalmente

il dovere di mantenere il segreto, comunicandolo o rendendolo accessibile ad

una persona che non ne ha accesso (DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N. OBERHOLZER,

op. cit., n. 9 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad art. 320 CP; A.

DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 422; G. STRATENWERTH, op. cit., § 59 n. 7;

B. CORBOZ, op. cit., n. 31 e 32 ad art. 320 CP).

Si

tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente

(DTF 127 IV 122 consid. 1; DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N.

OBERHOLZER, op. cit., n. 10 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 10 ad

art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 35 ad art. 320 CP).

2.3

I passaggi dell’articolo contestati riguardano una procedura di

sospensione cautelare dell’istante dalla sua funzione di medico, con riferimento

all’art. __________. Questa norma sancisce, al suo cpv. __________, che il __________

rifiuta l’autorizzazione all’esercizio indipendente o dipendente delle

professioni previste dall’art. __________, tra cui il __________, qualora non

siano soddisfatti i presupposti previsti dagli articoli precedenti; in particolare

al suo cpv. __________ contempla la facoltà del __________, ove le circostanze

lo esigono, di sospendere immediatamente, a titolo cautelativo, quest’autorizzazione.

Una procedura di sospensione cautelare ex art. __________ è certamente

delicata, in quanto relativa alla sussistenza o meno delle condizioni per

mantenere o revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’atti-vità di __________,

ed in particolare relativa alle attitudini personali e professionali

indispensabili per l’esercizio di quest’attività sanitaria. Si tratta inoltre

di una procedura che tocca la reputazione professionale del __________ in

questione, con anche eventuali importanti ripercussioni professionali ed

economiche.

Per questa ragione, una simile procedura è per sua natura confidenziale

e non pubblica, almeno fino alla sua conclusione: è quindi coperta dal segreto

d’ufficio. E ciò a meno che l’autorità competente decida, per ragioni

d’interesse pubblico preponderanti, di divulgare la notizia a terzi (R.A.

RHINOW / B. KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,

Basel / Frankfurt am Main 1990, n. 149, p. 477; VPB 1978, Nr. 112), con una

comunicazione ufficiale. Ciò che nel caso concreto non è avvenuto, come risulta

dalla risposta del __________ al Ministero pubblico di data 10.9.2001 (cfr. AI

9).

Ora, se è vero che è stato dato ampio risalto alla decisione di

condanna __________ della __________ __________ __________ __________ __________

__________ sui quotidiani ticinesi e dai mass media, è altrettanto vero che ciò

non giustifica (e neppure il __________ ha deciso in tal senso) la divulgazione

di informazioni concernenti l’inizio e lo stadio della procedura quale quella

aperta dal __________ contro l’istante.

In conclusione, eventuali decisioni emanate nel corso di una

procedura non pubblica - come la procedura di sospensione di un medico, almeno

fino alla sua conclusione - sono, secondo la loro natura, coperte dal segreto

d’ufficio (R.A. RHINOW / B. KRÄHENMANN, op. cit., n. 149, p. 477), e pertanto

pure il loro iter procedurale soggiace all’obbligo di mantenimento del segreto.

3.

Detto in generale della procedura e della sua natura, esaminiamo di

seguito quelle che sono le informazioni che sono state divulgate.

3.1

Nell’articolo contestato si

riferisce anzitutto che: “Il __________ __________ __________ __________,

appena ricevuta la motivazione della sentenza pronunciata dalla __________ __________

__________ __________, ha avviato autonomamente una procedura di sospensione

cautelativa del __________ __________ __________ dalle sue funzioni di __________”

(cfr. AI 1, quotidiano ticinese allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 9).

Al proposito l’istante asserisce sostanzialmente che nessuno era a conoscenza

di questa circostanza, nemmeno il suo legale (cfr. istanza di promozione

dell’accusa 11/12.10.2001, p. 7 e 8).

Quest’ultima affermazione non è corretta. Dagli atti risulta che

prima della pubblicazione dell’articolo, con scritto 22.5.2001 il __________ ha

notificato al patrocinatore dell’istante - dopo aver preso atto del dispositivo,

rispettivamente del contenuto della decisione di condanna emanata dalla __________

__________ __________ __________ __________ __________ a seguito

dell’autorizzazione ottenuta da parte di questa Camera (cfr. decisione

4.5

, inc. 60.2001.112) - che era intenzionato ad “(…) emanare con

urgenza una decisione provvisionale secondo l’articolo __________ di

sospensione immediata dell’autorizzazione all’esercizio della professione __________,

di cui beneficia il __________ __________”, rilevando pure che “tale provvedimento

è conforme alla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo (…)”

e che “(…) rimane riservata la procedura disciplinare prevista dall’articolo

__________, che presuppongono un’istruttoria e l’avviso formale della __________”,

invitandolo a presentare delle osservazioni in merito entro 7 giorni, rilevando

contestualmente che “decorso infruttuosamente tale termine emaneremo una

formale decisione provvisionale nel senso indicato” (AI 1, scritto 22.5.2001

allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 2).

Di conseguenza sia l’istante, sia il suo patrocinatore,

contrariamente a quanto asseriscono, erano a conoscenza del fatto che il __________

aveva avviato una procedura in tal senso.

La circostanza che l’istante, rispettivamente il suo patrocinatore fossero

o meno al corrente dell’avvio di questa procedura è nel caso in esame comunque

ininfluente dal punto di vista di un’eventuale divulgazione di informazioni

riservate, essendo __________ IS 1 parte e non terzo nel procedimento e non

avendo quest’ultimo manifestamente un interesse alla divulgazione delle

informazioni apparse sul quotidiano.

Il rendere pubblico la notizia dell’apertura del procedimento in sé

tocca già fatti coperti dal segreto d’ufficio: a maggior ragione questo vale

per quanto esposto ai punti successivi.

3.2

L’articolo contestato riferisce

inoltre: “Immediata la reazione del __________ che, tramite i suoi legali

(gli avvocati __________ __________ e __________ RA 1) ha ricusato la __________

__________ __________ __________ __________ (per essersi occupata del caso

quando era __________ __________ __________ __________ __________ __________)

ed il __________ __________ __________ __________ __________ __________ (per

quale motivo non si sa). In pratica le due persone che avevano firmato la

comunicazione __________ all’interessato chiedendogli una presa di posizione.

Il __________ non ha però gettato la spugna ed ha proposto comunque di avviare

la procedura di sospensione facendola firmare ad un altro __________ e

chiedendo al __________ __________ __________ __________ (____________________)

di controfirmarla (AI 1, quotidiano ticinese allegato alla denuncia penale

24.7

, p. 9).

Dalla documentazione prodotta agli

atti emerge che a seguito della “notifica di sospensione cautelativa

dell’autorizzazione al libero esercizio della professione medica, secondo

l’articolo 59 cpv. 4 Legge sanitaria” da parte del __________ (AI 1,

scritto 22.5.2001 allegato alla denuncia penale 24.7.2001; ndr: lo stesso è

stato firmato dal __________ __________ __________ __________ __________ e dal __________

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________),

vi è stato uno scambio epistolare tra il patrocinatore dell’istante e detta

autorità (cfr., al proposito, AI 1 della denuncia penale 24.7.2001). Dallo

scritto 23.5.2001 risulta inoltre - come del resto esposto nell’articolo

incriminato - che il patrocinatore dell’istante ha chiesto, tra l’altro, la

ricusa del __________ __________ __________ __________ __________ e del __________

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ (cfr.

AI 1, scritto 23.5.2001 allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 2).

Il contenuto di questo scambio

epistolare, in particolare la richiesta di ricusa della __________ __________ __________

e del __________ __________ __________ __________ __________ __________ formulata

con scritto 23.5.2001, non appare di primo acchito un fatto notorio. Si

evidenzia inoltre che la procedura e le informazioni di cui riferisce

l’articolo non sono state rese note nel corso di un pubblico dibattimento, ciò

che permetterebbe semmai di escludere che si tratti di fatti noti solo ad un

cerchio ristretto di persone e di una procedura a carattere di segretezza;

trattasi di una procedura disciplinare-amministrativa successivamente avviata e

che non è evidentemente aperta al pubblico. Di conseguenza, occorre riconoscere

all’istante un legittimo interesse affinché le informazioni riportate nell’articolo

di giornale rimanessero riservate: le stesse erano quindi coperte dal segreto

d’ufficio.

3.3

L’articolo contestato riferisce

pure: “Ebbene, da oltre due mesi questa pratica giace nei cassetti di __________

fermando di fatto, per l’ennesima volta, quell’atto che in tanti si aspettano:

la sospensione dell’attività per un __________ condannato da un tribunale ticinese

__________” (AI 1, quotidiano ticinese allegato alla denuncia penale

24.7

, p. 9).

Anche questa circostanza non era di

pubblico dominio. Non solo: la divulgazione dell’informazione ha concorso a

creare una pressione mediatica e pubblica sul Consigliere di Stato nel

frattempo incaricato dell’incarto, contravvenendo a uno degli scopi perseguiti

dalla norma sul segreto d’ufficio, ovvero porre le premesse perché le autorità

possano esercitare senza ostacoli le loro funzioni, come ricordato dal decreto

di non luogo a procedere.

4.

Alla

luce di quanto sopra esposto, il decreto di non luogo a procedere va annullato.

Il Ministero pubblico procederà

pertanto alla completazione delle informazioni preliminari, con atti

d’inchiesta tesi all’accertamento di chi all’epoca ha rivelato le informazioni

contenute nell’articolo di giornale, sentendo le persone del __________

coinvolte nella suindicata procedura, e con l’acquisizione dell’eventuale

documentazione concernente la presente fattispecie che non è agli atti. In

esito a tali accertamenti il procuratore pubblico si pronuncerà nuovamente

sulla denuncia.

L’istanza è accolta e l’incarto ritornato al Ministero pubblico per

approfondire la fattispecie.

Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante congrue ripetibili.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 320 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

§

Di conseguenza:

1.1

Il

decreto di non luogo a procedere 1.10.2001 è annullato.

1.2

Il

procuratore pubblico incaricato dal Ministero pubblico completerà le

informazioni preliminari ai sensi dei considerandi ed in seguito si pronuncerà

nuovamente sul seguito dell’azione penale in merito a questa fattispecie.

2.

Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a __________ IS 1, __________,

fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

- .

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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