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Decisione

60.2002.135

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità.

28 settembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di questo procedimento penale, rilevando contestualmente che siccome __________

PI 2 ha “(…) parzialmente estinto il debito nei confronti della società IS 1,

potrebbe almeno per quest’ultimo, speriamo a breve termine, cadere l’interesse

della mia patrocinata” e che “per il sig. PI 1 ed i responsabili della PI

3 rimane invece intatto l’interesse” (scritto 23/24.8.2004);

che

in presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla

parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera

dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato;

che

il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione

dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989

p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti

dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica

e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua

promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata

persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento

soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi

indizianti;

che

in questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze

da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di

alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;

che

seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la

disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di

approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo

dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito;

che

giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla

promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al

procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari;

che

la completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998

n. 110);

che

un’istanza di promozione dell’accusa comporta, tra l’altro, la precisa

indicazione dei reati per i quali è postulata e la puntuale descrizione dei

seri indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi

dei reati ipotizzati (cfr. art. 188 lit. b CPP);

che

l’istante, nel petitum, non chiede di promuovere l’accusa nei confronti dei

denunciati e non indica nemmeno per quali ipotesi di reato si dovrebbe, se del

caso, promuovere l’accusa;

che dalla lettura del gravame risulta che l’istante chiede inoltre,

in base alla disposizione di cui all’art. 186 cpv. 4 CPP, “(…) di ordinare

ad altro procuratore pubblico di procedere alle occorrenti indagini”

(istanza 3/6.5.2002, p. 5);

che secondo prassi di questa Camera la completazione delle informazioni

preliminari viene di principio ordinata d’ufficio soltanto nell’ambito di

un’istanza di promozione dell’accusa e quando occorrono altre prove per il

chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa (cfr. decisione

16.2.2004, inc. 60.2003.181);

che l’istante, dopo aver esposto i fatti, si limita a contestare le

conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, asserendo che questi si sarebbe

basato su un’errata premessa - ossia il fatto che la PI 3 fosse divenuta

proprietaria dell’autovettura -, senza fornire alcun elemento concreto atto a

corroborare la sua tesi accusatoria in merito ai reati ipotizzati e senza

neppure confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi di questi reati;

che pertanto l’istanza deve essere dichiarata irricevibile, siccome

non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell’accusa;

che,

del resto a prescindere dall'irricevibilità del gravame, il decreto impugnato

andrebbe confermato anche nel merito; infatti, dalla documentazione prodotta

agli atti non emerge alcun comportamento penalmente rilevante da parte dei

denunciati; giova inoltre rilevare che le questioni sollevate dall’istante sono

di natura prettamente civilistica e vanno risolte, se del caso, in altra sede;

che

tassa di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 186 CPP, 137, 138, 141 e 160 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è irricevibile.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

-

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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