60.2002.135
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità.
28 settembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2002.135
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità.
COMPLETAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICEVIBILITÀ
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 188 let. b CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2002.135
Lugano
28 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 3/6.5.2002 presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1 ,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 19.4.2002 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà
nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 2.4.2002 nei
confronti di __________ PI 1, __________, __________ PI 2, __________,
e PI 3, __________, per titolo di appropriazione semplice, appropriazione
indebita, sottrazione di una cosa mobile e ricettazione;
richiamate le
osservazioni 17.5.2002 del procuratore pubblico e 15/17.5.2002 di __________ PI
1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
ritenuto che in
data 7.3.2001 la PI 3 è stata radiata d’ufficio dal registro di commercio di __________
e che la stessa non ha lasciato alcun recapito presso la Posta di __________
(cfr. buste di intimazione agli atti), questa Camera non ha pertanto potuto
intimarle l’istanza 3/6.5.2002, rispettivamente le osservazioni formulate dalle
altre parti;
rilevato che __________
PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
in data 20.11.2000 la IS 1, società con sede a __________, ha concluso un
contratto leasing con l’allora PI 3, __________, rappresentata da __________ PI
2, “(…) che firmava anche a titolo di debitore solidale, con oggetto il
finanziamento per l’acquisto di una vettura __________ (di seconda mano) ad un
prezzo di CHF 35'000.--, automobile fornita direttamente alla __________. dal
garage __________ __________ di __________ __________” (decreto di non
luogo a procedere 19.4.2002, p. 1);
che
il 2.4.2002 la IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha sporto denuncia
penale nei confronti __________ PI 1 per titolo di appropriazione indebita,
rispettivamente appropriazione semplice, eventualmente sottrazione di una cosa
mobile o altro reato, asserendo che “ben presto il beneficiario del leasing
si rivela un inadempiente cronico e di conseguenza numerosi saranno i solleciti
di pagamento uniti a distinte delle rate scadute (…) e a diffide di disdetta
contrattuale con minaccia di restituzione della vettura”, che successivamente
ha chiesto “(…) di ritirare la vettura dietro pagamento del saldo residuo”
e che “la fattura però non fu mai pagata e nel frattempo la PI 3 è caduta in
fallimento (...) e le persone responsabili si sono rese irreperibili”
(denuncia penale 2.4.2002, p. 2; doc. C, doc. D, doc. E, doc. F e doc. G ivi
allegati); ha inoltre esposto che “in seguito ad alcune telefonate è stato
accertato che l’auto non si trovava più in possesso della società fallita e nemmeno
in possesso di eventuali soci o amministratori, ma che era stata portata senza
autorizzazione al Signor __________ (recte: PI 1) presso il garage __________
__________ di __________ ad __________”, sostenendo parimenti che il suo
legale ha intimato a quest’ultimo “(…) l’ordine di consegna dell’auto, risp.
(…)” gli ha concesso “(…) la possibilità dell’acquisto ad un prezzo
fissato a Fr. 30'500.-- (…)“, senza tuttavia ottenere alcunché (denuncia
penale 2.4.2002, p. 2; doc. K, doc. L, doc. M, doc. N, doc. O e doc P ivi allegati);
ha infine asseverato che __________ PI 1 non sarebbe intenzionato né a
restituire l’autovettura di proprietà della IS 1, né ad acquistarla e che
quest’ultimo “(…) nemmeno giustifica in qualche modo il possesso illegale
dell’autovettura in questione!”, chiedendone contestualmente il sequestro e
costituendosi parte civile (denuncia penale 2.4.2002, p. 3);
che con
decisione 19.4.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia, ritenendo che “nel caso concreto già i
presupposti oggettivi del reato di appropriazione indebita ipotizzato in
denuncia non risultano realizzati: non solo la denunciante non ha affidato
alcunché, e men che meno il veicolo in questione, al denunciato ma non lo ha
fatto neppure nei confronti della __________ o di suoi rappresentanti”, che
“il contratto di leasing 20.11.2000 prevedeva delle rate mensili di CHF
771.60, per 48 rate tra il 01.12.2000 e il 30.11.2004, ed un prezzo di riscatto
finale di CHF 8'000.-- e, già a prima vista, dimostra di essere o un contratto
di vendita a rate o di finanziamento puro e semplice ma non può essere confuso
con un contratto di noleggio; non risulta inoltre che vi siano annotazioni di
riserve di proprietà iscritte al competente Ufficio esecuzioni (cfr. art. 715
CC);”, che “di conseguenza si può tranquillamente affermare che, con la
consegna del veicolo alla __________, si è assistito al trapasso di proprietà
dell’oggetto tra il garage venditore e la __________ come parte acquirente”,
che “a questo punto (…) appare superfluo esaminare la sussistenza degli
altri reati menzionati in denuncia non potendo la denunciante vantare la
proprietà dell’oggetto” e che inoltre “la vertenza riveste quindi carattere
puramente civile e di conseguenza deve essere evasa nella competente sede giudiziaria”
(decreto di non luogo a procedere 19.4.2002, p. 2);
che con
il presente gravame la IS 1 chiede - nel petitum - che l’istanza venga accolta
e che pertanto sia “(…) fatto ordine ad altro procuratore pubblico di
assumere le occorrenti indagini e di ordinare il sequestro del veicolo”
(istanza di promozione dell’accusa 3/6.5.2002, p. 5);
che
l’istante, dopo aver ribadito i fatti esposti in sede di denuncia, assevera che
“(…) il veicolo è senza ombra di dubbio rimasto in proprietà esclusiva della
ditta leasing”, evincibile, a suo giudizio, dal contenuto del contratto,
segnatamente alla cifra 2.1, e che pertanto la PI 3 non ha né acquistato
l’autovettura in questione e tantomeno ne è divenuta proprietaria (istanza di
promozione dell’accusa 3/6.5.2002, p. 4); sostiene inoltre che il magistrato
inquirente, basandosi “(…) su questa errata premessa” non è più entrato
“(…) nel merito dell’esame di eventuali estremi penali nei confronti delle
parti menzionate nella sua stessa decisione”, che “l’istanza deve
pertanto essere accolta per errata applicazione del diritto circa il contenuto
del contratto leasing (erronea supposizione che la proprietà sia trapassata
alla beneficiaria del leasing)” e che “se ne deduce che per questi
motivi appaiono date le premesse per entrate nel merito dell’esame dei
presupposti per la promozione dell’accusa (…)”, per i reati invocati dal
procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere (istanza di promozione
dell’accusa 3/6.5.2002, p. 5);
che
con scritto 23/24.5.2002 il patrocinatore dell’istante ha informato questa
Camera che “(…) il Signor PI 2 ha provveduto finalmente in data odierna a
riconsegnare l’autoveicolo in questione alla mia mandante, dopo averlo dovuto a
sua volta riprenderlo dal renitente Signor PI 1 presso il Garage __________ __________
__________, __________”, a seguito della notifica di un precetto esecutivo
civile ai sensi degli art. 489 e ss. CPP, ritenendo quindi “pacifica (…) la
questione sulla proprietà” (scritto 23/24.5.2002);
che con scritto 17.8.2004 questa
Camera, considerato il contenuto della suindicata lettera, ha chiesto al
patrocinatore dell’istante se la sua assistita fosse ancora intenzionata a
mantenere l’istanza in esame;
che con lettera 23/24.8.2004 il patrocinatore dell’istante ha
informato questa Camera che la sua assistita era ancora interessata al mantenimento
Fatti
di questo procedimento penale, rilevando contestualmente che siccome __________
PI 2 ha “(…) parzialmente estinto il debito nei confronti della società IS 1,
potrebbe almeno per quest’ultimo, speriamo a breve termine, cadere l’interesse
della mia patrocinata” e che “per il sig. PI 1 ed i responsabili della PI
3 rimane invece intatto l’interesse” (scritto 23/24.8.2004);
che
in presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla
parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera
dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato;
che
il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione
dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989
p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti
dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica
e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua
promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata
persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento
soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi
indizianti;
che
in questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze
da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di
alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;
che
seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la
disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di
approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo
dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito;
che
giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla
promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al
procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari;
che
la completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998
n. 110);
che
un’istanza di promozione dell’accusa comporta, tra l’altro, la precisa
indicazione dei reati per i quali è postulata e la puntuale descrizione dei
seri indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi
dei reati ipotizzati (cfr. art. 188 lit. b CPP);
che
l’istante, nel petitum, non chiede di promuovere l’accusa nei confronti dei
denunciati e non indica nemmeno per quali ipotesi di reato si dovrebbe, se del
caso, promuovere l’accusa;
che dalla lettura del gravame risulta che l’istante chiede inoltre,
in base alla disposizione di cui all’art. 186 cpv. 4 CPP, “(…) di ordinare
ad altro procuratore pubblico di procedere alle occorrenti indagini”
(istanza 3/6.5.2002, p. 5);
che secondo prassi di questa Camera la completazione delle informazioni
preliminari viene di principio ordinata d’ufficio soltanto nell’ambito di
un’istanza di promozione dell’accusa e quando occorrono altre prove per il
chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa (cfr. decisione
16.2.2004, inc. 60.2003.181);
che l’istante, dopo aver esposto i fatti, si limita a contestare le
conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, asserendo che questi si sarebbe
basato su un’errata premessa - ossia il fatto che la PI 3 fosse divenuta
proprietaria dell’autovettura -, senza fornire alcun elemento concreto atto a
corroborare la sua tesi accusatoria in merito ai reati ipotizzati e senza
neppure confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi di questi reati;
che pertanto l’istanza deve essere dichiarata irricevibile, siccome
non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell’accusa;
che,
del resto a prescindere dall'irricevibilità del gravame, il decreto impugnato
andrebbe confermato anche nel merito; infatti, dalla documentazione prodotta
agli atti non emerge alcun comportamento penalmente rilevante da parte dei
denunciati; giova inoltre rilevare che le questioni sollevate dall’istante sono
di natura prettamente civilistica e vanno risolte, se del caso, in altra sede;
che
tassa di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 186 CPP, 137, 138, 141 e 160 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è irricevibile.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3.
Intimazione:
-
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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