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Decisione

60.2002.211

istanza di promozione dell'accusa. truffa processuale. falsità in documenti.

25 ottobre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 13/14.10.1999 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei

confronti di __________ PI 1 per titolo di mancata truffa, falsità in

documenti, sub. appropriazione indebita e appropriazione semplice in relazione

all'asserito versamento in data 27.7.1999 e 28.7.1999 a favore di quest'ultimo

- incaricato del trasloco delle suppellettili della famiglia IS 1 al suo

deposito, rispettivamente al nuovo domicilio (cfr. contratti 4.9.1998 e

10.9.1998, doc. A e B, allegati alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1) -,

che lo contesta, di due acconti di fr. 3'000.-- ciascuno ed alla produzione -

nell'ambito della causa civile - del contratto 4.9.1998, scritto che avrebbe

falsificato cancellando con una riga l'annotazione "27.7.99 Ricevuto x

acconto deposito Fr. 3'000.-- (tremila)" (doc. T, allegato alla denuncia

penale 13/14.10.1999, AI 1).

La

fattispecie è parimenti sfociata in procedimenti civili davanti alle Preture

della giurisdizione di __________ [che con decreto 6.12.1999, confermato il

14.3.2000 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello, ha stralciato la

procedura dai ruoli, assegnando ad __________ PI 1 un termine per richiedere

giudizialmente lo svincolo in suo favore della garanzia depositata dal qui

istante, inc. __________] e del distretto di __________ (che con giudizio 18.3.2004,

cresciuto in giudicato, ha - tra l'altro - accolto la petizione presentata dal

denunciato, condannando __________ IS 1 a versargli l'importo di fr. 10'789.60,

oltre interessi, inc. __________).

b. Con

decisione 1.7.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla denuncia penale, considerato che "(…) per

quanto attiene all'asserito versamento della somma di complessivi Frs.

6'000.--, dagli atti non emergono elementi che permettano di ritenere che il

pagamento sia effettivamente avvenuto, (…)", che "le versioni

rese dalle parti a questo riguardo sono completamente discordanti",

che "a prescindere dal fatto che vi sono seri indizi per ritenere che

la riga incriminata sia stata tracciata effettivamente da terzi (e non dal

denunciato), così come da lui sostenuto (cfr. deposizione testimoniale

dell'avv. __________ __________ del 19.6.2002), non è comunque provato che il

denunciato abbia prodotto il documento oggetto del contendere, nell'ambito

della causa civile che lo oppone al denunciante, a scopo di inganno, (…)"

(decreto di non luogo a procedere 1.7.2002, p. 2) e che - con riferimento alle

ipotesi accusatorie giusta gli art. 137 e 138 CP - l'asserita somma corrisposta

a titolo di acconto (e quindi per il pagamento di prestazioni del denunciato)

non era cosa altrui, rispettivamente valore patrimoniale affidato.

c. Con

tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti

di __________ PI 1 per titolo di falsità in documenti e truffa, sostenendo

sostanzialmente - riassunta la fattispecie di cui alla denuncia penale - che

"il denunciato ha (…) ricevuto i due acconti; ha riconosciuto di aver

ricevuto almeno il primo acconto segnandolo con tanto di data e firma

sull'originale del contratto; ha in seguito negato di aver ricevuto tali acconti;

ha indotto il suo legale a cancellare la ricevuta scritta sul documento

originale e ha utilizzato questo documento contraffatto in causa per ingannare

i giudici provando di non aver mai ricevuto gli acconti contestati"

(istanza di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p. 3).

Delle

ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se

necessario, in diritto.

Considerandi

1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

2.1.

Giusta

l'art. 251 cifra 1 CP è punito per falsità in documenti con la reclusione fino

a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o

ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa

dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un

documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo

di inganno, di un tale documento (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK

StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 251 CP).

2.2

Come

esposto, l'istante ha incaricato il denunciato del trasloco delle suppellettili

di famiglia; in questo contesto, __________ PI 1 avrebbe preteso, tra l'altro,

il versamento di fr. 6'000.--, importo che __________ IS 1 gli avrebbe

consegnato in due acconti di fr. 3'000.-- ciascuno il 27.7.1999 ["Il PI

1.

prendeva i soldi e segnava, in presenza del IS 1, l'acconto ricevuto di fr.

3'000.--, con tanto di firma, sull'esemplare del suo contratto (doc. T). Il PI

1.

non rilasciava però alcuna ricevuta al IS 1, il quale in buona fede e sotto

stress per il trasloco non si rendeva conto e non dava peso alla cosa",

denuncia penale 13/14.10.1999, p. 2, AI 1], rispettivamente il 28.7.1999

("Alla fine, il PI 1 chiedeva al IS 1 di dargli un altro acconto di fr.

3'000.--, cosa che purtroppo il IS 1 faceva consegnando la somma nelle mani del

PI 1, anche questa volta senza ricevuta", denuncia penale

13/14.10.1999, p. 2, AI 1).

2.3

Il

denunciato ha asserito al proposito che "nel corso dell'estate 1999

sono stato contattato da IS 1 per eseguire la riconsegna dei mobili. Consegna

che però non poteva mai avvenire perché la nuova casa di abitazione del

denunciante non era mai pronta. (…). Ad un certo punto ho sollecitato IS 1 a

fissare la data definitiva e a pagare sia l'acconto di Frs. 1'000.-- pattuito

per la riconsegna, sia a saldare l'importo dovuto per il deposito dei mobili.

Preciso che dissi a IS 1 che non avrei eseguito la riconsegna dei mobili se non

avesse provveduto a saldare quanto dovuto. Ciononostante, IS 1 non ha pagato

nulla. Ad un dato momento siamo riusciti a stabilire la data del trasloco. Il

27.7

, IS 1 mi ha raggiunto, da una mia cliente, presso la quale stavo

eseguendo un trasloco, con l'intenzione di versare Frs. 3'000.-- quale acconto

per la riconsegna dei mobili. Siccome sulla copia del contratto in mio possesso

avevo indicato che detto importo sarebbe stato versato quale acconto per il

deposito del mobilio e non per la sua riconsegna, IS 1 si è rifiutato di versarlo.

Al che ho classato il documento in mio possesso e ho continuato il mio lavoro,

rifiutandomi di fare il trasloco il giorno dopo" (verbale di interrogatorio

15.5

, p. 2, AI 17). Ha di seguito precisato - in relazione al contestato

acconto di data 28.7.1999 - che "non ho chiesto nessun acconto o altro

pagamento, perché era sottinteso che IS 1 avrebbe saldato i costi di deposito

al momento della verifica della metratura, ed i costi di trasporto a consegna

terminata" (verbale di interrogatorio 15.5.2002, p. 3, AI 17),

affermando inoltre - con riferimento alla scritta "27.7.99 Ricevuto x

acconto deposito Fr. 3'000.-- (tremila)" - che "la riga con la

quale figura stralciata l'iscrizione dell'avvenuto pagamento sul contratto non

è stata fatta da me, in quell'occasione, ma dall'avv. __________, in un secondo

tempo. Avvocato, questo, al quale mi ero inizialmente rivolto per i fatti in

questione" (verbale di interrogatorio 15.5.2002, p. 3, AI 17; cfr. anche

verbale di interrogatorio 19.6.2002 dell'avv. __________ __________, AI 20).

2.4

Ciò

posto, la successiva cancellazione della dicitura in questione - che comunque

permette di leggere la frase (doc. T, allegato alla denuncia penale

13/14.10.1999, AI 1; cfr. anche AI 16) - non ha una portata giuridica a' sensi

di legge, ritenuto come la scritta "27.7.99 Ricevuto x acconto deposito

Fr. 3'000.-- (tremila)" configuri una semplice annotazione

dell'istante sulla copia del contratto in suo possesso, senza alcun carattere

probatorio. Il documento di cui si contesta la veridicità del contenuto deve

godere, per costituire falso ideologico, di particolare credibilità sia per il

valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di

bilancio) sia per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico,

architetto, ecc.) che lo ha redatto (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; A.

DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 146 ss.; BSK StGB

II - M. BOOG, op. cit., n. 36 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en

droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 114 ss. ad art. 251 CP; G.

STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 26

ss.): ora, detto appunto - quale semplice nota, che non beneficia di una

credibilità particolare conferita dalla legge o da chi lo ha redatto (__________PI

1.

essendo mera controparte dell'istante in un contratto di deposito/trasloco) -

appare inidoneo a provare in un senso o nell'altro i fatti enunciati. La circostanza

che lo scritto sarebbe stato esibito ad agenti della Polizia cantonale,

intervenuti su richiesta dell'istante il 30.7.1999, appare pertanto

irrilevante. La medesima conclusione si impone in relazione alla fattura di cui

al doc. Q - che non avrebbe indicato i contestati acconti (allegato alla denuncia

penale 13/14.10.1999, AI 1) -, essa non possedendo, di principio, una garanzia

oggettiva sufficiente per costituire una falsità ideologica in documenti (cfr.,

al proposito, DTF 121 IV 131; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 65 ad art.

251.

CP).

2.5

La

valutazione della portata probatoria del doc. T (allegato alla denuncia penale

13/14.10.1999, AI 1) spetta del resto al giudice civile, come ben emerge dal

giudizio 18.3.2004 del pretore del distretto di __________, che - accogliendo

la petizione presentata dal denunciato - ha evidenziato che "(…) il

versamento di fr. 3'000.-- figura iscritto unicamente sulla copia del contratto

in possesso dell'attore, e non su quella in possesso del convenuto. Come

rettamente rilevato dal procuratore pubblico nel decreto di non luogo a

procedere del 1 luglio 2002, a tale documento non può essere riconosciuto alcun

carattere probatorio, primo perché non essendo in possesso del convenuto al

medesimo non può essere attribuito alcun valore di ricevuta, ed in secondo luogo

perché qualora l'attore avesse inteso ottenere un pagamento indebito egli non

si sarebbe limitato a tirare una riga sulla scritta lasciandone intravedere i

contenuti: logica vuole che se così fosse stato egli avrebbe provveduto ad

altro tipo di cancellazione, se non addirittura ad evitare di produrre quel

documento in causa (…)" (decisione 18.3.2004, p. 9; inc. __________).

3.

3.1.

Giusta

l'art. 146 cpv. 1 CP è punito per truffa con la reclusione fino a cinque anni o

con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose

vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF 6S.298/2004 del

20.9

; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP; cfr. anche,

in relazione alla truffa processuale, DTF 122 IV 197).

3.2

Ora,

con riferimento a detta ipotesi accusatoria l'istante afferma che "PI 1

ha evidentemente indotto il suo legale, con il suo racconto, a cancellare la

ricevuta e cosa grave ha prodotto il documento in causa senza spiegare al

pretore chi e quando aveva alterato il documento. Così facendo ha ingannato il

pretore su un fatto essenziale della lite inducendolo ad una sentenza per lui

favorevole" (istanza di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p. 4). A

torto. Dagli atti, e segnatamente dal verbale di udienza 17.9.1999 nella causa

possessoria promossa davanti alla Pretura della giurisdizione di __________ da __________

IS 1, risulta infatti che il convenuto __________ PI 1 ha presentato un

allegato di risposta spiegando le ragioni della scritta e producendo in sede di

duplica le prove da assumere, tra le quali il contratto 4.8.1999 con la cancellazione

incriminata (cfr. verbale di udienza 17.9.1999, doc. S, allegato alla denuncia

penale 13/14.10.1999, AI 1). Per il che, il pretore - al momento della

produzione del predetto contratto - era a conoscenza dell'istoriato dell'annotazione:

la tesi dell'istante secondo cui "l'astuzia si è concretizzata quando

il PI 1 e il suo legale hanno sottaciuto al pretore di aver alterato il

documento originale che comprovava il pagamento dell'acconto" (istanza

di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p. 4) appare pertanto infondata, essendo

note al giudice civile le versioni delle parti al proposito ed attestando lo

scritto incriminato sia la dicitura sia la cancellazione (eseguita in modo

unilaterale).

Non

si impone quindi di approfondire il caso, segnatamente confrontandosi con gli

ulteriori presupposti di cui alla disposizione in questione.

4.

Non

essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo

esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la

possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire

l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice

di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte

le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.60/2004

del 20.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,

Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è

manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o

a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58

CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.

5.

Il

gravame è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico

dell'istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.

PPF.

4. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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