60.2002.211
istanza di promozione dell'accusa. truffa processuale. falsità in documenti.
25 ottobre 2004Italiano14 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2002.211
Data decisione, Autorità:
25.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. truffa processuale. falsità in documenti.
FALSITÀ IN DOCUMENTI
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TRUFFA
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 146 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
60.2002.211
Lugano
25 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell'accusa 12/15.7.2002 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1,
,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 1.7.2002 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti
nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 13/14.10.1999
nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di mancata
truffa, falsità in documenti, sub. appropriazione indebita e appropriazione
semplice;
richiamate le osservazioni
16/17.7.2002 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del
gravame;
rilevato che __________
PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 13/14.10.1999 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei
confronti di __________ PI 1 per titolo di mancata truffa, falsità in
documenti, sub. appropriazione indebita e appropriazione semplice in relazione
all'asserito versamento in data 27.7.1999 e 28.7.1999 a favore di quest'ultimo
- incaricato del trasloco delle suppellettili della famiglia IS 1 al suo
deposito, rispettivamente al nuovo domicilio (cfr. contratti 4.9.1998 e
10.9.1998, doc. A e B, allegati alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1) -,
che lo contesta, di due acconti di fr. 3'000.-- ciascuno ed alla produzione -
nell'ambito della causa civile - del contratto 4.9.1998, scritto che avrebbe
falsificato cancellando con una riga l'annotazione "27.7.99 Ricevuto x
acconto deposito Fr. 3'000.-- (tremila)" (doc. T, allegato alla denuncia
penale 13/14.10.1999, AI 1).
La
fattispecie è parimenti sfociata in procedimenti civili davanti alle Preture
della giurisdizione di __________ [che con decreto 6.12.1999, confermato il
14.3.2000 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello, ha stralciato la
procedura dai ruoli, assegnando ad __________ PI 1 un termine per richiedere
giudizialmente lo svincolo in suo favore della garanzia depositata dal qui
istante, inc. __________] e del distretto di __________ (che con giudizio 18.3.2004,
cresciuto in giudicato, ha - tra l'altro - accolto la petizione presentata dal
denunciato, condannando __________ IS 1 a versargli l'importo di fr. 10'789.60,
oltre interessi, inc. __________).
b. Con
decisione 1.7.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia penale, considerato che "(…) per
quanto attiene all'asserito versamento della somma di complessivi Frs.
6'000.--, dagli atti non emergono elementi che permettano di ritenere che il
pagamento sia effettivamente avvenuto, (…)", che "le versioni
rese dalle parti a questo riguardo sono completamente discordanti",
che "a prescindere dal fatto che vi sono seri indizi per ritenere che
la riga incriminata sia stata tracciata effettivamente da terzi (e non dal
denunciato), così come da lui sostenuto (cfr. deposizione testimoniale
dell'avv. __________ __________ del 19.6.2002), non è comunque provato che il
denunciato abbia prodotto il documento oggetto del contendere, nell'ambito
della causa civile che lo oppone al denunciante, a scopo di inganno, (…)"
(decreto di non luogo a procedere 1.7.2002, p. 2) e che - con riferimento alle
ipotesi accusatorie giusta gli art. 137 e 138 CP - l'asserita somma corrisposta
a titolo di acconto (e quindi per il pagamento di prestazioni del denunciato)
non era cosa altrui, rispettivamente valore patrimoniale affidato.
c. Con
tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti
di __________ PI 1 per titolo di falsità in documenti e truffa, sostenendo
sostanzialmente - riassunta la fattispecie di cui alla denuncia penale - che
"il denunciato ha (…) ricevuto i due acconti; ha riconosciuto di aver
ricevuto almeno il primo acconto segnandolo con tanto di data e firma
sull'originale del contratto; ha in seguito negato di aver ricevuto tali acconti;
ha indotto il suo legale a cancellare la ricevuta scritta sul documento
originale e ha utilizzato questo documento contraffatto in causa per ingannare
i giudici provando di non aver mai ricevuto gli acconti contestati"
(istanza di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p. 3).
Delle
ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se
necessario, in diritto.
Considerandi
1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
2.1.
Giusta
l'art. 251 cifra 1 CP è punito per falsità in documenti con la reclusione fino
a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o
ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa
dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un
documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo
di inganno, di un tale documento (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK
StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 251 CP).
2.2
Come
esposto, l'istante ha incaricato il denunciato del trasloco delle suppellettili
di famiglia; in questo contesto, __________ PI 1 avrebbe preteso, tra l'altro,
il versamento di fr. 6'000.--, importo che __________ IS 1 gli avrebbe
consegnato in due acconti di fr. 3'000.-- ciascuno il 27.7.1999 ["Il PI
1.
prendeva i soldi e segnava, in presenza del IS 1, l'acconto ricevuto di fr.
3'000.--, con tanto di firma, sull'esemplare del suo contratto (doc. T). Il PI
1.
non rilasciava però alcuna ricevuta al IS 1, il quale in buona fede e sotto
stress per il trasloco non si rendeva conto e non dava peso alla cosa",
denuncia penale 13/14.10.1999, p. 2, AI 1], rispettivamente il 28.7.1999
("Alla fine, il PI 1 chiedeva al IS 1 di dargli un altro acconto di fr.
3'000.--, cosa che purtroppo il IS 1 faceva consegnando la somma nelle mani del
PI 1, anche questa volta senza ricevuta", denuncia penale
13/14.10.1999, p. 2, AI 1).
2.3
Il
denunciato ha asserito al proposito che "nel corso dell'estate 1999
sono stato contattato da IS 1 per eseguire la riconsegna dei mobili. Consegna
che però non poteva mai avvenire perché la nuova casa di abitazione del
denunciante non era mai pronta. (…). Ad un certo punto ho sollecitato IS 1 a
fissare la data definitiva e a pagare sia l'acconto di Frs. 1'000.-- pattuito
per la riconsegna, sia a saldare l'importo dovuto per il deposito dei mobili.
Preciso che dissi a IS 1 che non avrei eseguito la riconsegna dei mobili se non
avesse provveduto a saldare quanto dovuto. Ciononostante, IS 1 non ha pagato
nulla. Ad un dato momento siamo riusciti a stabilire la data del trasloco. Il
27.7
, IS 1 mi ha raggiunto, da una mia cliente, presso la quale stavo
eseguendo un trasloco, con l'intenzione di versare Frs. 3'000.-- quale acconto
per la riconsegna dei mobili. Siccome sulla copia del contratto in mio possesso
avevo indicato che detto importo sarebbe stato versato quale acconto per il
deposito del mobilio e non per la sua riconsegna, IS 1 si è rifiutato di versarlo.
Al che ho classato il documento in mio possesso e ho continuato il mio lavoro,
rifiutandomi di fare il trasloco il giorno dopo" (verbale di interrogatorio
15.5
, p. 2, AI 17). Ha di seguito precisato - in relazione al contestato
acconto di data 28.7.1999 - che "non ho chiesto nessun acconto o altro
pagamento, perché era sottinteso che IS 1 avrebbe saldato i costi di deposito
al momento della verifica della metratura, ed i costi di trasporto a consegna
terminata" (verbale di interrogatorio 15.5.2002, p. 3, AI 17),
affermando inoltre - con riferimento alla scritta "27.7.99 Ricevuto x
acconto deposito Fr. 3'000.-- (tremila)" - che "la riga con la
quale figura stralciata l'iscrizione dell'avvenuto pagamento sul contratto non
è stata fatta da me, in quell'occasione, ma dall'avv. __________, in un secondo
tempo. Avvocato, questo, al quale mi ero inizialmente rivolto per i fatti in
questione" (verbale di interrogatorio 15.5.2002, p. 3, AI 17; cfr. anche
verbale di interrogatorio 19.6.2002 dell'avv. __________ __________, AI 20).
2.4
Ciò
posto, la successiva cancellazione della dicitura in questione - che comunque
permette di leggere la frase (doc. T, allegato alla denuncia penale
13/14.10.1999, AI 1; cfr. anche AI 16) - non ha una portata giuridica a' sensi
di legge, ritenuto come la scritta "27.7.99 Ricevuto x acconto deposito
Fr. 3'000.-- (tremila)" configuri una semplice annotazione
dell'istante sulla copia del contratto in suo possesso, senza alcun carattere
probatorio. Il documento di cui si contesta la veridicità del contenuto deve
godere, per costituire falso ideologico, di particolare credibilità sia per il
valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di
bilancio) sia per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico,
architetto, ecc.) che lo ha redatto (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; A.
DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 146 ss.; BSK StGB
II - M. BOOG, op. cit., n. 36 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 114 ss. ad art. 251 CP; G.
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 26
ss.): ora, detto appunto - quale semplice nota, che non beneficia di una
credibilità particolare conferita dalla legge o da chi lo ha redatto (__________PI
1.
essendo mera controparte dell'istante in un contratto di deposito/trasloco) -
appare inidoneo a provare in un senso o nell'altro i fatti enunciati. La circostanza
che lo scritto sarebbe stato esibito ad agenti della Polizia cantonale,
intervenuti su richiesta dell'istante il 30.7.1999, appare pertanto
irrilevante. La medesima conclusione si impone in relazione alla fattura di cui
al doc. Q - che non avrebbe indicato i contestati acconti (allegato alla denuncia
penale 13/14.10.1999, AI 1) -, essa non possedendo, di principio, una garanzia
oggettiva sufficiente per costituire una falsità ideologica in documenti (cfr.,
al proposito, DTF 121 IV 131; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 65 ad art.
251.
CP).
2.5
La
valutazione della portata probatoria del doc. T (allegato alla denuncia penale
13/14.10.1999, AI 1) spetta del resto al giudice civile, come ben emerge dal
giudizio 18.3.2004 del pretore del distretto di __________, che - accogliendo
la petizione presentata dal denunciato - ha evidenziato che "(…) il
versamento di fr. 3'000.-- figura iscritto unicamente sulla copia del contratto
in possesso dell'attore, e non su quella in possesso del convenuto. Come
rettamente rilevato dal procuratore pubblico nel decreto di non luogo a
procedere del 1 luglio 2002, a tale documento non può essere riconosciuto alcun
carattere probatorio, primo perché non essendo in possesso del convenuto al
medesimo non può essere attribuito alcun valore di ricevuta, ed in secondo luogo
perché qualora l'attore avesse inteso ottenere un pagamento indebito egli non
si sarebbe limitato a tirare una riga sulla scritta lasciandone intravedere i
contenuti: logica vuole che se così fosse stato egli avrebbe provveduto ad
altro tipo di cancellazione, se non addirittura ad evitare di produrre quel
documento in causa (…)" (decisione 18.3.2004, p. 9; inc. __________).
3.
3.1.
Giusta
l'art. 146 cpv. 1 CP è punito per truffa con la reclusione fino a cinque anni o
con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose
vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF 6S.298/2004 del
20.9
; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP; cfr. anche,
in relazione alla truffa processuale, DTF 122 IV 197).
3.2
Ora,
con riferimento a detta ipotesi accusatoria l'istante afferma che "PI 1
ha evidentemente indotto il suo legale, con il suo racconto, a cancellare la
ricevuta e cosa grave ha prodotto il documento in causa senza spiegare al
pretore chi e quando aveva alterato il documento. Così facendo ha ingannato il
pretore su un fatto essenziale della lite inducendolo ad una sentenza per lui
favorevole" (istanza di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p. 4). A
torto. Dagli atti, e segnatamente dal verbale di udienza 17.9.1999 nella causa
possessoria promossa davanti alla Pretura della giurisdizione di __________ da __________
IS 1, risulta infatti che il convenuto __________ PI 1 ha presentato un
allegato di risposta spiegando le ragioni della scritta e producendo in sede di
duplica le prove da assumere, tra le quali il contratto 4.8.1999 con la cancellazione
incriminata (cfr. verbale di udienza 17.9.1999, doc. S, allegato alla denuncia
penale 13/14.10.1999, AI 1). Per il che, il pretore - al momento della
produzione del predetto contratto - era a conoscenza dell'istoriato dell'annotazione:
la tesi dell'istante secondo cui "l'astuzia si è concretizzata quando
il PI 1 e il suo legale hanno sottaciuto al pretore di aver alterato il
documento originale che comprovava il pagamento dell'acconto" (istanza
di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p. 4) appare pertanto infondata, essendo
note al giudice civile le versioni delle parti al proposito ed attestando lo
scritto incriminato sia la dicitura sia la cancellazione (eseguita in modo
unilaterale).
Non
si impone quindi di approfondire il caso, segnatamente confrontandosi con gli
ulteriori presupposti di cui alla disposizione in questione.
4.
Non
essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo
esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la
possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire
l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice
di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte
le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.60/2004
del 20.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,
Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è
manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o
a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58
CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.
5.
Il
gravame è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico
dell'istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.
PPF.
4. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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