60.2002.216
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. appropriazione indebita.
28 settembre 2004Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2002.216
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. appropriazione indebita.
APPROPRIAZIONE INDEBITA
COMPLETAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 138 CPS
Incarto n.
60.2002.216
Lugano
28 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi,
astenuto)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002 presentata da
IS 1 ,
IS 2 ,
entrambi patr. da:,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 10.7.2002 emanato dall’allora
procuratore pubblico Emanuele Stauffer nell’ambito del procedimento penale dipendente
dalla denuncia 9.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________,
e di __________ PI 2, __________ (entrambi patr. da: avv. __________ PA
1, __________), per titolo di appropriazione indebita;
premesso che con
scritto 7.8.2002 l’avv. __________ __________ ha informato questa Camera che __________
IS 1 è nuovamente patrocinato dal precedente legale avv. __________ __________,
al quale dovranno essere intimati tutti i futuri atti di questa procedura;
richiamate le
osservazioni 22/23.7.2002 dell’allora magistrato inquirente e 29/30.7.2002 di __________
PI 1 e __________ PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
preso atto dello
scritto 30.3/1.4.2004 presentato dall’avv. __________ PR 1, di cui si dirà in seguito;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 20/21.12.2001 i coniugi __________ ed __________ PI 2, titolari del
conto cifrato __________, ed i coniugi __________ e __________ __________ PI 1,
titolari del conto cifrato __________ - entrambi aperti nel mese di aprile 2000
presso la __________, __________ -, per il tramite del loro patrocinatore avv. __________
PA 1, hanno sporto denuncia penale nei confronti di __________ IS 1 per titolo
di appropriazione indebita in relazione al conferimento di un mandato di
gestione alla IS 2 “(…) società con sede a __________, gestita e controllata
in prima persona dal signor __________ IS 1 (…)” , asserendo in
particolare di aver subito la perdita totale del capitale in gestione in
violazione degli accordi pattuiti tra le parti (cfr. AI 1, inc. MP 2001.8898).
b. Esperite
le informazioni preliminari, l’allora procuratore pubblico in data 11.7.2002 ha
emesso un decreto di accusa nei confronti di __________ IS 1, siccome ritenuto
colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario, e meglio come
ivi descritto (cfr. DAC __________). Con scritto 12/15.7.2002 quest’ultimo ha
interposto formale opposizione (cfr. scritto 12/15.7.2002). L’incarto è tuttora
pendente presso la Pretura penale di Bellinzona (cfr. inc. __________). Il medesimo
giorno il magistrato inquirente ha emanato un decreto di non luogo a procedere in
ordine alla denuncia 20/21.12.2001 nei confronti di __________ IS 1 per titolo
di amministrazione infedele (cfr., al proposito, NLP __________).
c. Con
esposto 9/10.7.2002 la IS 2 e __________ IS 1, unitamente al loro
patrocinatore, hanno a loro volta sporto denuncia nei confronti di __________ PI
1, di __________ PI 2 e d’ignoti per titolo di appropriazione indebita “(…)
nonché ogni altro titolo di reato (…) applicabile” alla fattispecie
(denuncia penale 9/10.7.2002, p. 2). I denuncianti hanno dapprima sostenuto che
“il cliente “__________” ha versato complessivamente sulla relazione di
conto (in tre tranches dal 17 aprile al 14 giugno del 2000) l’importo di __________
__________”, mentre “il cliente “__________” ha versato complessivamente
sulla relazione di conto (in tre tranches dal 17 aprile al 14 giugno 2000)
l’importo di __________ (…)”, rilevando altresì che “le due posizioni
hanno (…) avuto un’evoluzione parallela e, alla data dell’ultima operazione di
vendita del 26 luglio 2000, le plusvalenze (utile) conseguito dal gestore erano
pari a __________ su ognuno dei due cifrati” (denuncia penale 9/10.7.2002,
p. 5). Hanno poi asserito che “come si evince dall’istoriato dei conti (…),
i titoli in portafoglio sono stati acquistati al ribasso, con l’aspettativa di
un’inversione di tendenza, che in alcuni casi prontamente c’è stata, (…)” e
che “su richiesta della Banca, il gestore aveva dovuto operare delle vendite
a copertura nel corso del mese di marzo 2001 su entrambe le posizioni, più
precisamente tra il 16 e il 21 marzo 2001” (denuncia penale 9/10.7.2002, p.
5). Hanno inoltre esposto che “benché non ne fosse minimamente obbligato, il
gestore __________ ha versato a titolo di prestito con valuta 22 maggio 2001 su
ognuno dei due conti cifrati “__________” e “__________” l’importo di __________
__________, per complessivi __________ __________ (…)”, sostenendo che “dall’estratto
conto si evince chiaramente, che è stato proprio questo prestito, inteso a dare
la possibilità ai clienti di ricuperare le perdite subite con le vendite dei
titoli a copertura imposte dalla Banca, che ha permesso l’acquisto dei titoli __________,
effettuato il 22 maggio, con valuta 24 maggio 2001” (denuncia penale
9/10.7.2002, p. 5). Hanno pure asserito che “di questo prestito del 22
maggio 2001 per complessivi __________ __________ si è però persa ogni traccia,
ovvero vi è il più che fondato dubbio, che i denunciati, appropriandosi
indebitamente del capitale, abbiano venduto i titoli __________, trattenendone
a proprio profitto il provento” (denuncia penale 9/10.7.2002, p. 5 e 6).
d. Con
decisione 10.7.2002 l’allora procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia, ritenendo sostanzialmente che “(…)
riguardo la causale di questi versamenti e le intese pattuite al riguardo, non
esistono prove documentali”, che “secondo IS 1 (stando a quanto da lui
dichiarato nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti), era
stato pattuito che i fondi da lui messi a disposizione non avrebbero dovuto
essere prelevati”, mentre che “secondo i qui denuncianti (recte
denunciati), invece, questi versamenti erano intesi a rimborsare la perdita
verificatasi” (decreto di non luogo a procedere 10.7.2002, p. 1). Ha poi
esposto che “a questo punto, occorre riconoscere che l’unico dato incontrovertibile
è dato dall’accredito sui conti dei qui denunciati degli importi menzionati in
denuncia”, che “in questo senso questi fondi sono entrati a far parte
del patrimonio di PI 2 e PI 1 e non vi sono indizi tali per ritenere che essi
fossero stati in qualche modo affidati in vista di uno scopo particolare” e
che “le versioni fornite dalle parti sono divergenti e non sembrano esistere
altri mezzi di prova atti a suffragare l’una o l’altra tesi” (decreto di
non luogo a procedere 10.7.2002, p. 2).
e. Con
il presente tempestivo gravame __________ IS 1 e IS 2 chiedono, in via
principale, che l’istanza sia accolta, che il decreto di non luogo 10.7.2002 a
procedere sia annullato e che l’istruzione formale del processo abbia luogo per
opera di altro procuratore pubblico; in via subordinata, che il decreto di non
luogo a procedere 10.7.2002 sia annullato e che pertanto sia ordinata la
riapertura e la completazione delle informazioni preliminari “(…) nel senso
che al Procuratore pubblico avv. Emanuele Stauffer è fatto ordine di procedere
alle indagini preliminari come ai considerandi” (istanza di promozione
dell’accusa 17/18.7.2002, p. 6 e 7).
Gli
istanti, dopo aver ribadito i fatti esposti in sede di denuncia, contestano le
conclusioni cui è giunto l’allora magistrato inquirente, asserendo che “(…)
la fattispecie evidenzia la sussistenza di concreti indizi a conferma che i
denunciati si sono resi colpevoli del reato di appropriazione indebita. Tanto
da pretendere che il Magistrato esperisca gli atti istruttori necessari
perlomeno per chiarire a che titolo è stato versato, sui conti dei denunciati,
l’importo di complessivi __________ __________” (istanza di promozione
dell’accusa 17/18.7.2002, p. 3). Circa l’argomentazione del magistrato
inquirente secondo cui le versioni fornite dalle parti sono divergenti,
precisano che “(…) quanto asserito dal denunciante è suffragato dal
versamento del noto importo con l’intento di acquistare titoli e recuperare in
tal modo la perdita conseguita, mentre le affermazioni dei denunciati risultano
manifestamente inveritiere”, evidenziando altresì che “(…) come
confermato dalla decisione di non luogo a procedere NLP __________ dell’11
luglio 2002 e dalla documentazione bancaria inerente le modalità con cui è
stato disdetto il rapporto di mandato di gestione esterno tra il signor __________
IS 1 e la __________ (…), il denunciante ha gestito in modo del tutto lecito,
sia penalmente che civilmente, gli averi dei denunciati e non aveva quindi
alcun obbligo di sorta a restituire o risarcire alcunché. Da ciò
l’inconsistenza della versione resa dai denunciati e la fedefacenza di quella esposta
in denuncia” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4).
Asseverano inoltre che il procuratore pubblico invece “(…) di limitarsi ad
asserire che manca una prova della causale del versamento (…) ben avrebbe
dovuto procedere all’interrogatorio dei denunciati chiedendo loro a che titolo
hanno prelevato l’importo versato dal denunciato (recte denunciante)
ritenuto che questi non aveva alcun obbligo di risarcimento nei loro confronti”
(istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4). Ritengono infine che “(…)
il decreto impugnato sembra rifarsi a principi di diritto civile ponendo
l’onere della prova a carico dell’istante omettendo di considerare che
l’apertura di un procedimento penale si giustifica già allorquando dagli atti
oppure, nel caso di specie, dalle allegazioni dei denunciati, emergono seri e
concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato (Rep. 1987, pag. 262)”
(istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 5). Delle altre
motivazioni, così come delle osservazioni dell’allora magistrato inquirente e
di __________ PI 1 e __________ PI 2, si dirà, laddove necessario, in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede
alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla
Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un’istanza motivata di
promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994
n.
115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza
emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente
pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui
la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una
determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al
sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e
concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione
dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico
la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998
n. 110).
2.
Giusta
l'art. 138 cifra 1 cpv. 1 e 2 CP è punito per appropriazione indebita con la
reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che
gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo
valori patrimoniali affidatigli.
Il
reato presuppone l'esistenza di una cosa mobile altrui (cfr. S. TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 2 e 3 ad art. 138 CP;
B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 2 ad art.
138.
CP), rispettivamente di un valore patrimoniale che è diventato di proprietà
dell'autore, ma che appartiene economicamente ad altri (cfr. S. TRECHSEL, op. cit.,
n. 10 ad art. 138 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed.,
Zurigo 2003, p. 105 ss.; B. CORBOZ, op. cit., n. 20 e 21 ad art. 138 CP; BSK StGB
II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, Basilea 2003, n. 24 ss. ad art. 138 CP). La cosa
mobile altrui o il valore patrimoniale devono essere affidati all'autore:
questi deve cioè aver ricevuto la cosa per farne un determinato uso
nell'interesse altrui o per conservarla a disposizione di chi l'ha affidata (cfr.
S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ss. 20
ss. ad art. 138 CP; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 36 ss.
ad art. 138 CP); i valori patrimoniali possono essere stati affidati all'autore
dalla vittima o da un terzo (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP).
Il
comportamento delittuoso consiste nell'appropriarsi della cosa violando il
rapporto di fiducia, rispettivamente nell'utilizzare il valore patrimoniale
contrariamente alle istruzioni ricevute (cfr. decisione TF 6S.151/2003 del
30.6
; DTF 121 IV 23 e 119 IV 128; S. TRECHSEL, op. cit., n. 9 e 15 ad art.
138.
CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 e 22 ad art. 138 CP).
Dal
profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente e in un progetto di indebito
arricchimento (cfr. DTF 118 IV 34 e rif.; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C.
RIEDO, op. cit., n. 105 ss. ad art. 138 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches
Strafrecht BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, §
13.
n. 48 e 59; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 103 s.; B.
CORBOZ, op. cit., n. 9 ss. e n. 24 ss. ad art. 138 CP; S. TRECHSEL, op. cit.,
n. 16 ad art. 138 CP).
3.
Giova
preliminarmente rilevare che, come esposto in precedenza, gli istanti, nel petitum,
chiedono, in via principale, che l’istanza di promozione dell’accusa venga accolta,
che il decreto di non luogo 10.7.2002 a procedere venga annullato e che
l’istruzione formale del processo abbia luogo per opera di altro procuratore
pubblico, senza tuttavia chiedere di promuovere l’accusa nei confronti dei
denunciati e senza precisare per quale ipotesi di reato, come previsto dalla
disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b. Dalla lettura del gravame
emerge in ogni caso che essi chiedono di promuovere l’accusa nei confronti di __________
PI 1 e di __________ PI 2 per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP).
Occorre altresì evidenziare che secondo prassi di questa Camera l’istanza di
promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi di
commissione di reato emergenti dagli atti. L’istante, con il presente gravame,
non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati in
relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato in sede di
denuncia. La questione della ricevibilità dell’istanza può restare comunque
irrisolta, ritenuto che il decreto impugnato va tutelato nel merito.
4.
4.1.
Dagli
atti risulta in particolare che nel corso dell’interrogatorio 23.4.2002
tenutosi presso il Ministero pubblico __________ IS 1 ha dichiarato che “effettivamente
per ciascuno di questi due clienti ho fatto un versamento. Nel mese di aprile
2001.
io li ho informati delle perdite riportate. Visto che la mia esperienza
insegna che quando i prezzi sono bassi occorre comperare, ho suggerito loro di
fare nuovi versamenti per nuovi investimenti. Loro mi hanno detto che non potevano.
A questo punto ho suggerito che avrei versato io qualche cosa in conto, con
l’accordo che da parte loro non vi sarebbe stato nessun prelevamento. E così ho
fatto comperando poi dei titoli. Purtroppo loro disattendendo gli accordi
verbali, hanno venduto i titoli e hanno ritirato il patrimonio. (…) Loro hanno
venduto i titoli senza che io lo sapessi” (AI 8 dell’inc. MP __________,
verbale d’interrogatorio 23.4.2002, p. 3 e 4).
__________ PI 2 e __________ PI 1, dal canto loro, sempre dinanzi al
magistrato inquirente, hanno sostenuto che nel corso del mese di marzo 2001 “giunti
in banca abbiamo constatato che i nostri conti erano praticamente stati
azzerati. (…). Ci siamo quindi subito recati a casa di IS 1, sperando di
trovarlo. E così è stato. Lui era spaventatissimo. Ci disse che la situazione
gli era sfuggita di mano e che era la prima volta che una cosa del genere gli
capitava. Ci promise di rimborsare la perdita. Meglio ci fece capire che in
qualche modo ci avrebbe dato una mano. Effettivamente versò poi su ognuno dei
nostri conti __________ __________, che reinvestì, perdendo tuttavia la metà di
questa cifra” (AI 2 dell’inc. MP __________, verbale di interrogatorio
4.2
, p. 3). Essi in questa sede ribadiscono la loro versione dei fatti,
rilevando in particolare che “__________IS 1 non ha mai prima d’ora avanzato
né tantomeno sostenuto la teoria dell’affidamento dei fondi, nel senso che gli
importi da lui disposti in favore dei conti “__________” e “__________” per __________
__________, sarebbero rimasti di sua assoluta ed esclusiva pertinenza, per cui __________
PI 1 e __________ PI 2 non ne potevano disporre per alcuna ragione”
(osservazioni 29/30.7.2002, p. 3). Asseriscono pure che il fatto che __________
IS 1 abbia versato a ciascuno di loro l’importo di __________ era dovuto “(…)
allo scopo di risarcirli parzialmente del danno loro arrecato, fermo restando
tuttavia che i titolari dei conti avevano la piena facoltà di disporre ognora di”
questi “(…) averi, siccome entrati a far parte del loro patrimonio”
(osservazioni 29/30.7.2002, p. 3).
Il teste __________ __________, che esercita la sua attività
professionale dal 2.8.2000 come responsabile del settore che si occupa dei
gestori esterni presso la __________, ha dichiarato che “IS 1 era
chiaramente dispiaciuto. Tant’è che egli ha riaccreditato sui due conti
suddetti __________ __________ per ciascuno. L’intenzione sua era quella di
riattivare una gestione patrimoniale che potesse recuperare le perdite. Questo
gesto è stato fatto da IS 1 soltanto per questi due clienti. (…). Penso che IS
1.
si sentisse un po’ sotto pressione e temesse che i clienti si rivolgessero ad
un legale. Questi versamenti risalgono al 22 maggio 2001” (AI 6 dell’inc.
MP __________, verbale di interrogatorio 23.4.2002, p. 3). Il teste __________ __________,
direttore dell’agenzia di __________ della suindicata banca, nel corso del suo
interrogatorio 23.4.2002 presso il Ministero pubblico ha asserito che “è
vero che IS 1 ha girato a debito di un suo conto, probabilmente, due volte __________
__________ per questi due conti”, rilevando di non sapere “(…)
esattamente per quale motivo l’abbia fatto. Presumo perché erano questi gli
unici conti che erano stati azzerati o quasi. (…). Con questo versamento
sperava di poter recuperare successivamente questa perdita” (AI 7 dell’inc.
MP __________, verbale di interrogatorio 23.4.2002, p. 2).
Per il che, sia le deposizioni rese dalle parti in sede di interrogatorio
presso il Ministero pubblico sia le argomentazioni da loro addotte in questa
sede divergono e si contraddicono a tal punto che non è possibile stabilire con
puntualità a quale titolo __________ IS 1 abbia versato sul conto dei d__________.
Nemmeno le testimonianze rese dai testi permettono di concludere nel senso
desiderato dagli istanti. Di conseguenza ci si trova in effetti confrontati a
versioni dei fatti insanabilmente divergenti, senza elementi di giudizio oggettivi
e neutri che potrebbero confortare una delle contrapposte tesi.
4.2
L’asserzione poi di __________ IS 1 secondo cui la sua tesi sarebbe
suffragata dal versamento complessivo di __________ __________ con l’intento di
acquistare titoli e recuperare in tal modo la perdita conseguita, mentre la
versione dei fatti fornita dai denunciati sarebbe manifestamente inveritiera, è
un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo agli atti.
La circostanza che nei suoi confronti sia stato emanato un decreto di non luogo
a procedere per titolo di amministrazione infedele (NLP __________), le
modalità di adempimento del rapporto di mandato di gestione esterno tra la
banca e __________ __________, rispettivamente quelle di gestione del
patrimonio dei denunciati da parte di quest’ultimo, non comprovano in alcun
modo - contrariamente a quanto sostengono gli istanti - che egli “(…) non
aveva quindi alcun obbligo di sorta a restituire o risarcire alcunché”
(istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4) e tantomeno
l’infondatezza della tesi dei denunciati.
4.3
Come esposto in entrata, con scritto 30.3/1.4.2004 il patrocinatore
degli istanti ha trasmesso a questa Camera copia dei documenti attestanti il
versamento effettuato il 22.5.2001 dalla IS 2 dell’importo di __________ __________
sul conto __________, rispettivamente dell’importo di __________ __________ sul
conto __________, nonché le richieste di chiusura di detti conti,
apparentemente formulate alla fine del mese di novembre 2001 (cfr. documentazione
allegata allo scritto 30.3/1.4.2004). A questo riguardo il patrocinatore degli
istanti ritiene che “da questi documenti si evince il ben fondato delle ipotesi
di reato di cui all’istanza di promozione dell’accusa (indebiti prelevamenti),
con esplicito riferimento ai richiami (…) degli incarti no. __________ e no. __________”
(cfr. scritto 30.3/1.4.2004, p. 1). Contrariamente a quanto asseriscono gli
istanti, questa documentazione non è evidentemente idonea a comprovare che i
denunciati abbiano assunto un atteggiamento penalmente rilevante ,
rispettivamente che essi non avrebbero dovuto prelevare i fondi messi a loro
disposizione.
4.4
Si rileva infine che gli istanti, oltre a non indicare seri e
concreti indizi di commissione di reato emergenti dagli atti, non si
confrontano con i presupposti oggettivi e soggettivi della disposizione di cui
all’art. 138 CP. Essi, in particolare, non comprovano che i denunciati abbiano
violato il rapporto di fiducia appropriandosi dell’importo complessivo di __________
__________, che abbiano utilizzato questo denaro contrariamente alle istruzioni
ricevute e tantomeno hanno dimostrato che essi abbiano agito intenzionalmente
ed in un progetto di indebito arricchimento. Per il che, la questione non
merita ulteriore approfondimento.
5.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza,
è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente
la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire
l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di
merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le
prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF
6P.109/2003 del 16.1.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,
5.
ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova
è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti
o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad
art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
La questione merita tuttavia una
precisazione.
Gli istanti rimproverano al procuratore pubblico di non aver assunto
determinate prove. Asseriscono che questi avrebbe potuto interrogare i
denunciati domandando loro in base a quale titolo essi hanno prelevato
l’importo in questione. La loro audizione non porterebbe in ogni caso ad una
diversa conclusione, ritenuto che essi non farebbero altro che ribadire la loro
versione dei fatti.
A giudizio degli istanti, inoltre, il magistrato inquirente “(…)
non ha - a torto - dato seguito alla richiesta di misure urgenti chieste dai
denuncianti di sequestrate tutta la documentazione bancaria, ivi compresa la
corrispondenza tra banca e clienti e viceversa; richiesta volta proprio a
comprovare la causale del versamento” (istanza di promozione dell’accusa
17/18.7.2002, p. 3). Occorre al proposito rilevare che il magistrato inquirente
nel corso della procedura di cui all’inc. __________, segnatamente in data
23.4.2002
ed in data 24.4.2002 ha dato, tra l’altro, ordine alla __________ di __________
e di __________ di identificare le relazioni bancarie __________ e __________ e
di trasmettere diversa documentazione in relazione a detti conti (cfr., al proposito,
AI 9, scritto 23.4.2002 e AI 10, 24.4.2002). Il 23.4.2002 la Polizia ha inoltre
eseguito gli ordini di perquisizione e di sequestro presso la __________, __________,
e presso l’abitazione di __________ IS 1 (cfr. AI 11, rapporto d’esecuzione
24.4
). Appare quindi che tutta la documentazione inerente i suindicati
conti è agli atti (cfr. inc. MP 2001.8889). A prescindere da ciò, il sequestro
di ulteriore documentazione bancaria, segnatamente l’eventuale corrispondenza
intercorsa tra i denunciati e la banca verosimilmente non potrebbe che
confermare la tesi dei denunciati in relazione alla causale del versamento.
Visto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e
non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4
CPP.
6.
Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia,
spese e congrue ripetibili sono poste, in solido, a carico degli istanti, soccombenti.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 138 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________,
e della IS 2, __________, che rifonderanno, in solido, a __________ PI 1, __________,
e a __________ PI 2, __________,
fr.
250.
-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272.
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
1, 2 patrocinati da: PA 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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