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Decisione

60.2002.216

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. appropriazione indebita.

28 settembre 2004Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 20/21.12.2001 i coniugi __________ ed __________ PI 2, titolari del

conto cifrato __________, ed i coniugi __________ e __________ __________ PI 1,

titolari del conto cifrato __________ - entrambi aperti nel mese di aprile 2000

presso la __________, __________ -, per il tramite del loro patrocinatore avv. __________

PA 1, hanno sporto denuncia penale nei confronti di __________ IS 1 per titolo

di appropriazione indebita in relazione al conferimento di un mandato di

gestione alla IS 2 “(…) società con sede a __________, gestita e controllata

in prima persona dal signor __________ IS 1 (…)” , asserendo in

particolare di aver subito la perdita totale del capitale in gestione in

violazione degli accordi pattuiti tra le parti (cfr. AI 1, inc. MP 2001.8898).

b. Esperite

le informazioni preliminari, l’allora procuratore pubblico in data 11.7.2002 ha

emesso un decreto di accusa nei confronti di __________ IS 1, siccome ritenuto

colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario, e meglio come

ivi descritto (cfr. DAC __________). Con scritto 12/15.7.2002 quest’ultimo ha

interposto formale opposizione (cfr. scritto 12/15.7.2002). L’incarto è tuttora

pendente presso la Pretura penale di Bellinzona (cfr. inc. __________). Il medesimo

giorno il magistrato inquirente ha emanato un decreto di non luogo a procedere in

ordine alla denuncia 20/21.12.2001 nei confronti di __________ IS 1 per titolo

di amministrazione infedele (cfr., al proposito, NLP __________).

c. Con

esposto 9/10.7.2002 la IS 2 e __________ IS 1, unitamente al loro

patrocinatore, hanno a loro volta sporto denuncia nei confronti di __________ PI

1, di __________ PI 2 e d’ignoti per titolo di appropriazione indebita “(…)

nonché ogni altro titolo di reato (…) applicabile” alla fattispecie

(denuncia penale 9/10.7.2002, p. 2). I denuncianti hanno dapprima sostenuto che

“il cliente “__________” ha versato complessivamente sulla relazione di

conto (in tre tranches dal 17 aprile al 14 giugno del 2000) l’importo di __________

__________”, mentre “il cliente “__________” ha versato complessivamente

sulla relazione di conto (in tre tranches dal 17 aprile al 14 giugno 2000)

l’importo di __________ (…)”, rilevando altresì che “le due posizioni

hanno (…) avuto un’evoluzione parallela e, alla data dell’ultima operazione di

vendita del 26 luglio 2000, le plusvalenze (utile) conseguito dal gestore erano

pari a __________ su ognuno dei due cifrati” (denuncia penale 9/10.7.2002,

p. 5). Hanno poi asserito che “come si evince dall’istoriato dei conti (…),

i titoli in portafoglio sono stati acquistati al ribasso, con l’aspettativa di

un’inversione di tendenza, che in alcuni casi prontamente c’è stata, (…)” e

che “su richiesta della Banca, il gestore aveva dovuto operare delle vendite

a copertura nel corso del mese di marzo 2001 su entrambe le posizioni, più

precisamente tra il 16 e il 21 marzo 2001” (denuncia penale 9/10.7.2002, p.

5). Hanno inoltre esposto che “benché non ne fosse minimamente obbligato, il

gestore __________ ha versato a titolo di prestito con valuta 22 maggio 2001 su

ognuno dei due conti cifrati “__________” e “__________” l’importo di __________

__________, per complessivi __________ __________ (…)”, sostenendo che “dall’estratto

conto si evince chiaramente, che è stato proprio questo prestito, inteso a dare

la possibilità ai clienti di ricuperare le perdite subite con le vendite dei

titoli a copertura imposte dalla Banca, che ha permesso l’acquisto dei titoli __________,

effettuato il 22 maggio, con valuta 24 maggio 2001” (denuncia penale

9/10.7.2002, p. 5). Hanno pure asserito che “di questo prestito del 22

maggio 2001 per complessivi __________ __________ si è però persa ogni traccia,

ovvero vi è il più che fondato dubbio, che i denunciati, appropriandosi

indebitamente del capitale, abbiano venduto i titoli __________, trattenendone

a proprio profitto il provento” (denuncia penale 9/10.7.2002, p. 5 e 6).

d. Con

decisione 10.7.2002 l’allora procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla denuncia, ritenendo sostanzialmente che “(…)

riguardo la causale di questi versamenti e le intese pattuite al riguardo, non

esistono prove documentali”, che “secondo IS 1 (stando a quanto da lui

dichiarato nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti), era

stato pattuito che i fondi da lui messi a disposizione non avrebbero dovuto

essere prelevati”, mentre che “secondo i qui denuncianti (recte

denunciati), invece, questi versamenti erano intesi a rimborsare la perdita

verificatasi” (decreto di non luogo a procedere 10.7.2002, p. 1). Ha poi

esposto che “a questo punto, occorre riconoscere che l’unico dato incontrovertibile

è dato dall’accredito sui conti dei qui denunciati degli importi menzionati in

denuncia”, che “in questo senso questi fondi sono entrati a far parte

del patrimonio di PI 2 e PI 1 e non vi sono indizi tali per ritenere che essi

fossero stati in qualche modo affidati in vista di uno scopo particolare” e

che “le versioni fornite dalle parti sono divergenti e non sembrano esistere

altri mezzi di prova atti a suffragare l’una o l’altra tesi” (decreto di

non luogo a procedere 10.7.2002, p. 2).

e. Con

il presente tempestivo gravame __________ IS 1 e IS 2 chiedono, in via

principale, che l’istanza sia accolta, che il decreto di non luogo 10.7.2002 a

procedere sia annullato e che l’istruzione formale del processo abbia luogo per

opera di altro procuratore pubblico; in via subordinata, che il decreto di non

luogo a procedere 10.7.2002 sia annullato e che pertanto sia ordinata la

riapertura e la completazione delle informazioni preliminari “(…) nel senso

che al Procuratore pubblico avv. Emanuele Stauffer è fatto ordine di procedere

alle indagini preliminari come ai considerandi” (istanza di promozione

dell’accusa 17/18.7.2002, p. 6 e 7).

Gli

istanti, dopo aver ribadito i fatti esposti in sede di denuncia, contestano le

conclusioni cui è giunto l’allora magistrato inquirente, asserendo che “(…)

la fattispecie evidenzia la sussistenza di concreti indizi a conferma che i

denunciati si sono resi colpevoli del reato di appropriazione indebita. Tanto

da pretendere che il Magistrato esperisca gli atti istruttori necessari

perlomeno per chiarire a che titolo è stato versato, sui conti dei denunciati,

l’importo di complessivi __________ __________” (istanza di promozione

dell’accusa 17/18.7.2002, p. 3). Circa l’argomentazione del magistrato

inquirente secondo cui le versioni fornite dalle parti sono divergenti,

precisano che “(…) quanto asserito dal denunciante è suffragato dal

versamento del noto importo con l’intento di acquistare titoli e recuperare in

tal modo la perdita conseguita, mentre le affermazioni dei denunciati risultano

manifestamente inveritiere”, evidenziando altresì che “(…) come

confermato dalla decisione di non luogo a procedere NLP __________ dell’11

luglio 2002 e dalla documentazione bancaria inerente le modalità con cui è

stato disdetto il rapporto di mandato di gestione esterno tra il signor __________

IS 1 e la __________ (…), il denunciante ha gestito in modo del tutto lecito,

sia penalmente che civilmente, gli averi dei denunciati e non aveva quindi

alcun obbligo di sorta a restituire o risarcire alcunché. Da ciò

l’inconsistenza della versione resa dai denunciati e la fedefacenza di quella esposta

in denuncia” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4).

Asseverano inoltre che il procuratore pubblico invece “(…) di limitarsi ad

asserire che manca una prova della causale del versamento (…) ben avrebbe

dovuto procedere all’interrogatorio dei denunciati chiedendo loro a che titolo

hanno prelevato l’importo versato dal denunciato (recte denunciante)

ritenuto che questi non aveva alcun obbligo di risarcimento nei loro confronti”

(istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4). Ritengono infine che “(…)

il decreto impugnato sembra rifarsi a principi di diritto civile ponendo

l’onere della prova a carico dell’istante omettendo di considerare che

l’apertura di un procedimento penale si giustifica già allorquando dagli atti

oppure, nel caso di specie, dalle allegazioni dei denunciati, emergono seri e

concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato (Rep. 1987, pag. 262)”

(istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 5). Delle altre

motivazioni, così come delle osservazioni dell’allora magistrato inquirente e

di __________ PI 1 e __________ PI 2, si dirà, laddove necessario, in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede

alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla

Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un’istanza motivata di

promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994

n.

115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza

emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente

pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui

la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una

determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al

sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e

concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione

dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico

la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998

n. 110).

2.

Giusta

l'art. 138 cifra 1 cpv. 1 e 2 CP è punito per appropriazione indebita con la

reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che

gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo

valori patrimoniali affidatigli.

Il

reato presuppone l'esistenza di una cosa mobile altrui (cfr. S. TRECHSEL, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 2 e 3 ad art. 138 CP;

B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 2 ad art.

138.

CP), rispettivamente di un valore patrimoniale che è diventato di proprietà

dell'autore, ma che appartiene economicamente ad altri (cfr. S. TRECHSEL, op. cit.,

n. 10 ad art. 138 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed.,

Zurigo 2003, p. 105 ss.; B. CORBOZ, op. cit., n. 20 e 21 ad art. 138 CP; BSK StGB

II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, Basilea 2003, n. 24 ss. ad art. 138 CP). La cosa

mobile altrui o il valore patrimoniale devono essere affidati all'autore:

questi deve cioè aver ricevuto la cosa per farne un determinato uso

nell'interesse altrui o per conservarla a disposizione di chi l'ha affidata (cfr.

S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ss. 20

ss. ad art. 138 CP; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 36 ss.

ad art. 138 CP); i valori patrimoniali possono essere stati affidati all'autore

dalla vittima o da un terzo (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP).

Il

comportamento delittuoso consiste nell'appropriarsi della cosa violando il

rapporto di fiducia, rispettivamente nell'utilizzare il valore patrimoniale

contrariamente alle istruzioni ricevute (cfr. decisione TF 6S.151/2003 del

30.6

; DTF 121 IV 23 e 119 IV 128; S. TRECHSEL, op. cit., n. 9 e 15 ad art.

138.

CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 e 22 ad art. 138 CP).

Dal

profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente e in un progetto di indebito

arricchimento (cfr. DTF 118 IV 34 e rif.; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C.

RIEDO, op. cit., n. 105 ss. ad art. 138 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches

Strafrecht BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, §

13.

n. 48 e 59; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 103 s.; B.

CORBOZ, op. cit., n. 9 ss. e n. 24 ss. ad art. 138 CP; S. TRECHSEL, op. cit.,

n. 16 ad art. 138 CP).

3.

Giova

preliminarmente rilevare che, come esposto in precedenza, gli istanti, nel petitum,

chiedono, in via principale, che l’istanza di promozione dell’accusa venga accolta,

che il decreto di non luogo 10.7.2002 a procedere venga annullato e che

l’istruzione formale del processo abbia luogo per opera di altro procuratore

pubblico, senza tuttavia chiedere di promuovere l’accusa nei confronti dei

denunciati e senza precisare per quale ipotesi di reato, come previsto dalla

disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b. Dalla lettura del gravame

emerge in ogni caso che essi chiedono di promuovere l’accusa nei confronti di __________

PI 1 e di __________ PI 2 per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP).

Occorre altresì evidenziare che secondo prassi di questa Camera l’istanza di

promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi di

commissione di reato emergenti dagli atti. L’istante, con il presente gravame,

non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati in

relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato in sede di

denuncia. La questione della ricevibilità dell’istanza può restare comunque

irrisolta, ritenuto che il decreto impugnato va tutelato nel merito.

4.

4.1.

Dagli

atti risulta in particolare che nel corso dell’interrogatorio 23.4.2002

tenutosi presso il Ministero pubblico __________ IS 1 ha dichiarato che “effettivamente

per ciascuno di questi due clienti ho fatto un versamento. Nel mese di aprile

2001.

io li ho informati delle perdite riportate. Visto che la mia esperienza

insegna che quando i prezzi sono bassi occorre comperare, ho suggerito loro di

fare nuovi versamenti per nuovi investimenti. Loro mi hanno detto che non potevano.

A questo punto ho suggerito che avrei versato io qualche cosa in conto, con

l’accordo che da parte loro non vi sarebbe stato nessun prelevamento. E così ho

fatto comperando poi dei titoli. Purtroppo loro disattendendo gli accordi

verbali, hanno venduto i titoli e hanno ritirato il patrimonio. (…) Loro hanno

venduto i titoli senza che io lo sapessi” (AI 8 dell’inc. MP __________,

verbale d’interrogatorio 23.4.2002, p. 3 e 4).

__________ PI 2 e __________ PI 1, dal canto loro, sempre dinanzi al

magistrato inquirente, hanno sostenuto che nel corso del mese di marzo 2001 “giunti

in banca abbiamo constatato che i nostri conti erano praticamente stati

azzerati. (…). Ci siamo quindi subito recati a casa di IS 1, sperando di

trovarlo. E così è stato. Lui era spaventatissimo. Ci disse che la situazione

gli era sfuggita di mano e che era la prima volta che una cosa del genere gli

capitava. Ci promise di rimborsare la perdita. Meglio ci fece capire che in

qualche modo ci avrebbe dato una mano. Effettivamente versò poi su ognuno dei

nostri conti __________ __________, che reinvestì, perdendo tuttavia la metà di

questa cifra” (AI 2 dell’inc. MP __________, verbale di interrogatorio

4.2

, p. 3). Essi in questa sede ribadiscono la loro versione dei fatti,

rilevando in particolare che “__________IS 1 non ha mai prima d’ora avanzato

né tantomeno sostenuto la teoria dell’affidamento dei fondi, nel senso che gli

importi da lui disposti in favore dei conti “__________” e “__________” per __________

__________, sarebbero rimasti di sua assoluta ed esclusiva pertinenza, per cui __________

PI 1 e __________ PI 2 non ne potevano disporre per alcuna ragione”

(osservazioni 29/30.7.2002, p. 3). Asseriscono pure che il fatto che __________

IS 1 abbia versato a ciascuno di loro l’importo di __________ era dovuto “(…)

allo scopo di risarcirli parzialmente del danno loro arrecato, fermo restando

tuttavia che i titolari dei conti avevano la piena facoltà di disporre ognora di”

questi “(…) averi, siccome entrati a far parte del loro patrimonio”

(osservazioni 29/30.7.2002, p. 3).

Il teste __________ __________, che esercita la sua attività

professionale dal 2.8.2000 come responsabile del settore che si occupa dei

gestori esterni presso la __________, ha dichiarato che “IS 1 era

chiaramente dispiaciuto. Tant’è che egli ha riaccreditato sui due conti

suddetti __________ __________ per ciascuno. L’intenzione sua era quella di

riattivare una gestione patrimoniale che potesse recuperare le perdite. Questo

gesto è stato fatto da IS 1 soltanto per questi due clienti. (…). Penso che IS

1.

si sentisse un po’ sotto pressione e temesse che i clienti si rivolgessero ad

un legale. Questi versamenti risalgono al 22 maggio 2001” (AI 6 dell’inc.

MP __________, verbale di interrogatorio 23.4.2002, p. 3). Il teste __________ __________,

direttore dell’agenzia di __________ della suindicata banca, nel corso del suo

interrogatorio 23.4.2002 presso il Ministero pubblico ha asserito che “è

vero che IS 1 ha girato a debito di un suo conto, probabilmente, due volte __________

__________ per questi due conti”, rilevando di non sapere “(…)

esattamente per quale motivo l’abbia fatto. Presumo perché erano questi gli

unici conti che erano stati azzerati o quasi. (…). Con questo versamento

sperava di poter recuperare successivamente questa perdita” (AI 7 dell’inc.

MP __________, verbale di interrogatorio 23.4.2002, p. 2).

Per il che, sia le deposizioni rese dalle parti in sede di interrogatorio

presso il Ministero pubblico sia le argomentazioni da loro addotte in questa

sede divergono e si contraddicono a tal punto che non è possibile stabilire con

puntualità a quale titolo __________ IS 1 abbia versato sul conto dei d__________.

Nemmeno le testimonianze rese dai testi permettono di concludere nel senso

desiderato dagli istanti. Di conseguenza ci si trova in effetti confrontati a

versioni dei fatti insanabilmente divergenti, senza elementi di giudizio oggettivi

e neutri che potrebbero confortare una delle contrapposte tesi.

4.2

L’asserzione poi di __________ IS 1 secondo cui la sua tesi sarebbe

suffragata dal versamento complessivo di __________ __________ con l’intento di

acquistare titoli e recuperare in tal modo la perdita conseguita, mentre la

versione dei fatti fornita dai denunciati sarebbe manifestamente inveritiera, è

un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo agli atti.

La circostanza che nei suoi confronti sia stato emanato un decreto di non luogo

a procedere per titolo di amministrazione infedele (NLP __________), le

modalità di adempimento del rapporto di mandato di gestione esterno tra la

banca e __________ __________, rispettivamente quelle di gestione del

patrimonio dei denunciati da parte di quest’ultimo, non comprovano in alcun

modo - contrariamente a quanto sostengono gli istanti - che egli “(…) non

aveva quindi alcun obbligo di sorta a restituire o risarcire alcunché”

(istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4) e tantomeno

l’infondatezza della tesi dei denunciati.

4.3

Come esposto in entrata, con scritto 30.3/1.4.2004 il patrocinatore

degli istanti ha trasmesso a questa Camera copia dei documenti attestanti il

versamento effettuato il 22.5.2001 dalla IS 2 dell’importo di __________ __________

sul conto __________, rispettivamente dell’importo di __________ __________ sul

conto __________, nonché le richieste di chiusura di detti conti,

apparentemente formulate alla fine del mese di novembre 2001 (cfr. documentazione

allegata allo scritto 30.3/1.4.2004). A questo riguardo il patrocinatore degli

istanti ritiene che “da questi documenti si evince il ben fondato delle ipotesi

di reato di cui all’istanza di promozione dell’accusa (indebiti prelevamenti),

con esplicito riferimento ai richiami (…) degli incarti no. __________ e no. __________”

(cfr. scritto 30.3/1.4.2004, p. 1). Contrariamente a quanto asseriscono gli

istanti, questa documentazione non è evidentemente idonea a comprovare che i

denunciati abbiano assunto un atteggiamento penalmente rilevante ,

rispettivamente che essi non avrebbero dovuto prelevare i fondi messi a loro

disposizione.

4.4

Si rileva infine che gli istanti, oltre a non indicare seri e

concreti indizi di commissione di reato emergenti dagli atti, non si

confrontano con i presupposti oggettivi e soggettivi della disposizione di cui

all’art. 138 CP. Essi, in particolare, non comprovano che i denunciati abbiano

violato il rapporto di fiducia appropriandosi dell’importo complessivo di __________

__________, che abbiano utilizzato questo denaro contrariamente alle istruzioni

ricevute e tantomeno hanno dimostrato che essi abbiano agito intenzionalmente

ed in un progetto di indebito arricchimento. Per il che, la questione non

merita ulteriore approfondimento.

5.

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza,

è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente

la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire

l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di

merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le

prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF

6P.109/2003 del 16.1.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,

5.

ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova

è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti

o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad

art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

La questione merita tuttavia una

precisazione.

Gli istanti rimproverano al procuratore pubblico di non aver assunto

determinate prove. Asseriscono che questi avrebbe potuto interrogare i

denunciati domandando loro in base a quale titolo essi hanno prelevato

l’importo in questione. La loro audizione non porterebbe in ogni caso ad una

diversa conclusione, ritenuto che essi non farebbero altro che ribadire la loro

versione dei fatti.

A giudizio degli istanti, inoltre, il magistrato inquirente “(…)

non ha - a torto - dato seguito alla richiesta di misure urgenti chieste dai

denuncianti di sequestrate tutta la documentazione bancaria, ivi compresa la

corrispondenza tra banca e clienti e viceversa; richiesta volta proprio a

comprovare la causale del versamento” (istanza di promozione dell’accusa

17/18.7.2002, p. 3). Occorre al proposito rilevare che il magistrato inquirente

nel corso della procedura di cui all’inc. __________, segnatamente in data

23.4.2002

ed in data 24.4.2002 ha dato, tra l’altro, ordine alla __________ di __________

e di __________ di identificare le relazioni bancarie __________ e __________ e

di trasmettere diversa documentazione in relazione a detti conti (cfr., al proposito,

AI 9, scritto 23.4.2002 e AI 10, 24.4.2002). Il 23.4.2002 la Polizia ha inoltre

eseguito gli ordini di perquisizione e di sequestro presso la __________, __________,

e presso l’abitazione di __________ IS 1 (cfr. AI 11, rapporto d’esecuzione

24.4

). Appare quindi che tutta la documentazione inerente i suindicati

conti è agli atti (cfr. inc. MP 2001.8889). A prescindere da ciò, il sequestro

di ulteriore documentazione bancaria, segnatamente l’eventuale corrispondenza

intercorsa tra i denunciati e la banca verosimilmente non potrebbe che

confermare la tesi dei denunciati in relazione alla causale del versamento.

Visto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e

non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4

CPP.

6.

Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia,

spese e congrue ripetibili sono poste, in solido, a carico degli istanti, soccombenti.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 138 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________,

e della IS 2, __________, che rifonderanno, in solido, a __________ PI 1, __________,

e a __________ PI 2, __________,

fr.

250.

-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.

272.

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268

ss. PPF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

1, 2 patrocinati da: PA 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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