60.2002.274
istanza di promozione dell'accusa. accoglimento. promozione dell'accusa. falsità in documenti.
20 ottobre 2004Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2002.274
Data decisione, Autorità:
20.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. accoglimento. promozione dell'accusa. falsità in documenti.
FALSITÀ IN DOCUMENTI
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 251 CPS
Incarto n.
60.2002.274
Lugano
20 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002 presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 27.8.2002 emanato dal procuratore pubblico Maria Galliani
nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 11/14.8.2001
nei confronti di ____________________ (patr. da: avv. __________ __________, __________)
e dell’avv. __________ __________ __________, __________, per titolo
di falsità in documenti;
premesso che
l’istanza di promozione dell’accusa riguarda solo __________ PI 1;
richiamate le
osservazioni 16.9.2002 del procuratore pubblico e 23/24.9.2002 di __________ PI
1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
preso atto dello scritto 27.9.2002
dell’istante quale allegato di replica, che non è stato intimato alle parti per
formulare ulteriori osservazioni, ritenuto che essa contesta soltanto le
argomentazioni esposte dal magistrato inquirente nelle sue osservazioni;
letti ed esaminati
gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 11/14.8.2001 la IS 1, con sede a __________ - ora in liquidazione e
sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del
distretto di __________ del __________ (cfr. estratto del registro di commercio
del distretto di __________) -, rappresentata dal suo amministratore unico __________
__________, ha sporto denuncia penale nei confronti dell’avv. __________ __________
__________ e di __________ PI 1 per titolo di falsità in documenti, asserendo
sostanzialmente che i denunciati avrebbero falsificato e utilizzato, a scopo di
inganno, due vaglia cambiari emessi da __________ __________ il 3.7.1996,
rispettivamente il 27.12.1996 a favore di __________ PI 1 (cfr., al proposito,
AI 1, denuncia penale 11/14.8.2001).
b. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 27.8.2002 il
magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla
denuncia, sostenendo in particolare che “nel caso in discussione è innegabile
che i titoli sono stati modificati dal denunciato PI 1 “, rilevando
contestualmente che “se tali modifiche siano o meno possibili in base al
diritto delle obbligazioni non è materia in discussione in questa sede. Si
tratta invece di esaminare se il fatto di avere personalmente apposto delle
aggiunte sui vaglia cambiari, permetta di concludere che PI 1 si sia reso
colpevole di falsità in documenti” (decreto di non luogo a procedere
27.8.2002, p. 5). Ha altresì esposto che “(…) non è possibile ritenere che,
modificando i titoli in questione, PI 1 abbia intenzionalmente falsificato i
documenti allo scopo di conseguire un illecito vantaggio rispettivamente
profitto” e che “quanto (…) esposto vale naturalmente anche in relazione
alla posizione dell’avv. __________ (…)” (decreto di non luogo a procedere
27.8.2002, p. 6). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in
diritto.
c. Con
la presente tempestiva istanza la IS 1 chiede che l’istanza venga accolta e che
“di conseguenza è aperto formalmente un procedimento penale contro __________
PI 1 che verrà istruito a seguito della denuncia presentata da IS 1 in data
11.08.2001, dal Procuratore Pubblico Avv……….” (istanza di promozione
dell’accusa 9/11.9.2002, p. 15).
L’istante
dopo aver esposto i fatti, asserisce in particolare che “(…) la sostituzione
dell’emittente/debitrice operata dal denunciante sui vaglia è avvenuta senza il
preventivo accordo della denunciante (…)” e che “è (…) stato dimostrato
che in occasione dell’incontro del __________ l’amministratore unico della
denunciante si è dovuto piegare al fatto compiuto e alle minacce di una
procedura esecutiva cambiaria contro la società IS 1” (istanza di
promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 5). A suo giudizio, il magistrato inquirente
avrebbe dovuto riconoscere che “(…) il denunciato aveva già consumato
l’infrazione (…) poiché è in occasione dell’incontro del __________ che”
egli “(…) ha fatto uso del documento contraffatto presentandolo alla
denunciante ai sensi dell’art. 251 cpv. 1 CPS (DTF 120 IV 131)” e che “il
fatto che il reato sia stato consumato, e la vittima abbia ceduto alla
pressione delle paventate e minacciate conseguenze esecutive, non può essere
ritenuta circostanza inibitoria della natura penale del precedente comportamento”
(istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 6). Ritiene altresì che lo
scritto 13.5.1998 (cfr., al proposito, AI 1 - doc. C) comprova che tra “(…)
il signor __________ e il denunciato non si è mai discusso della sostituzione
dell’emittente/debitore dei vaglia” e che il medesimo, unitamente allo
scritto 14.9.1998 (cfr., al proposito, doc. A allegato al verbale di
interrogatorio 5.9.2001 di __________), “(…) smentisce il denunciato che
dice di aver modificato i vaglia prima della data (__________) di scadenza (…)”
(istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 7 e 8). A sua mente questi
scritti “(…) dimostrano che con certezza fino a pochi giorni prima
dell’incontro del __________ (…) non esisteva alcun accordo in merito
all’assunzione del debito da parte della IS 1”, che “(…) il denunciato
ha operato la contraffazione senza l’accordo della denunciata (recte:
denunciante) alla quale ha presentato i vaglia contraffatti” e che “il
denunciato ha quindi fatto uso di un documento da lui stesso falsificato ai
sensi dell’art. 251 CPS” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p.
9). Assevera pure che “i fatti hanno dimostrato che (…) la sostituzione è
avvenuta senza l’accordo della denunciante”, “(…) è stata conosciuta dal
denunciante solo in occasione dell’incontro del 23.09.1998” e “(…) aveva
lo scopo di migliorare la posizione economica e creditizia del denunciato, in
particolare egli ha così inteso garantirsi sul patrimonio della IS 1 poiché
questa presentava miglior garanzia del signor __________ personalmente (interrogatorio
PI 1)” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 10 e 11). Delle
altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________
PI 1, si dirà, se indispensabile, in seguito.
Considerandi
1.
In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP
concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare
alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un’istanza motivata di
promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994
n.
115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza
emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente
pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui
la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una
determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al
sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e
concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
Giusta l'art. 251 CP si rende colpevole di falsità in documenti chi,
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare
a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un
documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a
mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa
attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza
giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento.
L'art.
251.
CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale), ma
anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel
primo caso, l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo a'
sensi dell'art. 110 n. 5 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un
fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso
(B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 16 e ss.
ad art. 251 CP). Nel secondo caso, la norma penale va applicata restrittivamente:
la cosiddetta "menzogna scritta" trascende in reato solo dove, dal
profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al
valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di
bilancio) o per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico,
architetto, ecc.) che lo ha redatto (cfr. decisione TF 6S.89/2003 del 5.5.2003;
DTF 123 IV 132 e 123 IV 61; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
Zurigo 1997, n. 8 ad art. 251 ss. CP; G. STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, n. 12 § 35). Si può prescindere da un'interpretazione restrittiva, qualora il
documento non sia solo inveritiero, ma contraffatto, perché la falsificazione è
suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla
persona dell'autore, ovvero sull'origine e l'integrità del documento stesso (REP.
1995, 87). Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e non per
altri: una fattura ad esempio è impropria in linea di principio - ancorché
munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma può
essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano da un determinato
autore. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento dispone,
in particolare a dipendenza della persona che l’ha redatto, di un valore
probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332 e 121 IV 131).
Dal
profilo soggettivo, il citato reato presuppone che l'autore abbia agito
intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l'art. 18 cpv. 2 CP, allo
scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad
altri diritti altrui; il dolo eventuale è comunque sufficiente (cfr. BSK StGB
II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 86 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n.
171.
ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 20 ss.; S. TRECHSEL,
op. cit., n. 12 ss. ad art. 251 CP).
3.
Dagli atti, oltre a quanto esposto, risulta in particolare che:
- a __________,
in data __________, è stato emesso un vaglia cambiario del valore di fr.
50'000.-- da __________ __________ a favore di __________ PI 1, con scadenza il
30.4.1998
(cfr. vaglia cambiario 3.7.1996, in originale, contenuto nella busta
dell’inc. __________ della Pretura di __________);
- a __________,
in data __________, è stato emesso da __________ __________ un ulteriore vaglia
cambiario del valore di fr. 60'000.-- a favore di __________ PI 1, pure con
scadenza il 30.4.1998 (cfr. vaglia cambiario 27.12.1996, in originale,
contenuto nella busta dell’inc. __________ della Pretura di __________);
- con
scritto 13.5.1998 l’avv. __________ __________ __________ ha informato __________
__________ di essere “(…) stato incaricato” dal denunciato “(…)
d’incassare nei suoi confronti” i suindicati vaglia cambiario, assegnandogli
parimenti un termine di 10 giorni per il versamento dell’importo complessivo di
fr. 110'000.-- (AI 1 - doc. C, scritto 13.5.1998);
- con
scritto 14.9.1998 l’avv. __________ __________ __________ ha formulato alcune
richieste all’avv. __________ __________, l’allora patrocinatore di __________ __________,
rilevando altresì che qualora “(…) una delle suddette condizioni dovesse
venir meno, il mio rappresentato intende mettere all’incasso i vaglia cambiari
in suo possesso” (cfr., al proposito, doc. A allegato al verbale di interrogatorio
5.9.2001
di __________ __________);
- in data
23.9.1998
__________ __________, suo figlio __________ __________ e __________ PI
1, unitamente ai loro avvocati, si sono incontrati presso lo studio dell’avv. __________
per trovare un accordo sulle modalità di pagamento del debito; __________ __________
in quell’occasione ha, tra l’altro, visto per la prima volta i vaglia cambiari
con delle modifiche dattiloscritte apportate dal denunciato. Il denunciato ha
in effetti ammesso di aver apportato queste aggiunte successivamente alla
creazione dei due vaglia cambiari, ma prima di consegnarli al proprio legale
per l’incasso, sulla base di accordi raggiunti con __________ __________ in
occasione di un precedente incontro tenutosi a __________ (cfr. verbale
d’interrogatorio 11.12.2001 di Giuseppe PI 1, p. 2 e 3). Nel corso della
riunione del 23.9.1998 __________ ha consegnato al denunciato, quale parziale
rimborso, la somma di fr. 10'000.-- prelevati dalla cassa della IS 1 (cfr.
verbale d’interrogatorio 11.12.2001 di __________ PI 1, p. 3; verbale
d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 3; verbale
d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 2);
- con
convenzione 22.10.1998 __________ PI 1 e la IS 1 - rappresentata da __________ __________
- hanno in particolare stabilito che il primo “(…) è portatore di due vaglia
cambiari rilasciati a suo favore da IS 1 per l’importo capitale di fr.
110'000.--“, che “in data 23 settembre 1998 la debitrice ha pagato un primo
acconto di fr. 10'000.--“ e che quest’ultima “si riconosce debitrice nei
confronti del Dr. __________ PI 1 in __________ della somma di fr. 100'000.--
(centomila)”, obbligandosi contestualmente ad estinguere ratealmente il suindicato
debito; le parti hanno altresì pattuito che “in caso di mancato o ritardato
pagamento di una sola delle suddette rate, l’intero credito diverrà esigibile
per il Dr. PI 1”, che “(…) si riterrà pertanto autorizzato a porre
esecutivamente all’incasso i due vaglia cambiari (…)” (AI 1 - doc. D, copia
convenzione 22.10.1998, p. 1 e 2);
- in data
31.7.2000
le parti hanno sottoscritto un’ulteriore convenzione, rinviando al
contenuto di quella precedente, esponendo in particolare che “la debitrice
ha (…) ammortizzato, complessivamente, fr. 36'000.--. Per il che rimane un
credito scoperto a favore del Dr. __________ PI 1 di capitali fr. 64'000.-- cui
vanno in aggiunta gli accessori” (AI 1 - doc. E, copia convenzione
31.7
, p. 1 e 2); IS 1 si è, tra l’altro, riconosciuta debitrice del suindicato
importo e le parti hanno inoltre convenuto che “in caso di mancato o ritardato
pagamento di una sola delle suddette rate, l’intero credito diverrà esigibile
per il Dr. PI 1” che “(…) si riterrà autorizzato a porre esecutivamente
all’incasso i due vaglia cambiari (…)” (AI 1 - doc. E, copia convenzione
31.7
, p. 1 e 2);
- con
decisione 30.7.2001 la Camera di esecuzione e fallimenti, in relazione alla
causa a procedura sommaria (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione
interposta dalla IS 1 al precetto esecutivo cambiario no. __________ del __________
dell’UEF di __________ emesso a istanza di __________ PI 1, ha respinto
l’appello 28.5.2001 presentato dalla IS 1, evidenziando in particolare che “non
vi è (…) spazio per le interpretazioni dell’appellante, atteso che dal verbale
di udienza 30 aprile 2001 emerge la chiara volontà delle parti di aderire alla
proposta del Pretore, seguita dal deposito da parte dell’escusso dell’importo
di fr. 7'500.-- e dal ritiro dell’esecuzione da parte del procedente. Il
decreto pretorile di stralcio va quindi confermato (…)” (decisione CEF
30.7
, inc. __________, p. 6);
- con
scritto 21.8.2001 il pretore della Pretura di __________ ha trasmesso al
procuratore pubblico, in originale e a titolo di sequestro (cfr., al proposito
AI 2, decisione PP 20.8.2001), i due vaglia cambiari in questione, rilevando
parimenti che “(…) al seguito della sentenza 30 luglio 2001 della CEF la
ditta IS 1 ha inoltrato alla Pretura un’istanza di sequestro, avente per oggetto
l’importo di fr. 7'500.--depositato presso i miei uffici. L’istanza è stata
respinta con decreto di data 20 agosto 2001 (…)” e che “per quanto attiene
alla somma di fr. 7'500.--, oggetto di sequestro penale (cfr., al proposito
AI 2, decisione PP 20.8.2001), prevedendo tempi piuttosto lunghi per gli accertamenti
penali, darò ancora oggi disposizioni per l’apertura di un libretto di
risparmio presso la __________, che sarà custodito nella cassaforte della
Pretura di __________” (cfr. AI 4, scritto 21.8.2001).
4.
Giova
preliminarmente rilevare che, come esposto, l’istante, nel petitum, postula
l’accoglimento dell’istanza e che sia aperto formalmente un procedimento penale
solo nei confronti di __________ PI 1. L’istanza non propone l’accusa nei
confronti dell’altra persona oggetto del decreto: né il testo dell’istanza, né
gli atti forniscono, allo stadio attuale dell’inchiesta, elementi di sospetti a
suo carico, ritenuto peraltro come __________ PI 1 ammetta di aver operato
l’alterazione del documento.
Come
detto, l’istante postula l’accoglimento dell’istanza e l’apertura di un
procedimento penale nei confronti di __________ PI 1, senza tuttavia chiedere
di promuovergli l’accusa, e senza precisare per quale ipotesi di reato, come
previsto dalla disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b CCP. Dalla
lettura del gravame emerge in ogni caso che l’istante ritiene giustificata
l’apertura di un procedimento a carico del denunciato per titolo di falsità in
documenti (art. 251 CP).
5.
Dagli
atti, in particolare dai verbali d’interrogatorio del Ministero pubblico,
appare pacifico che il denunciato abbia apportato delle modifiche ai due vaglia
cambiari che inizialmente erano stati compilati a mano, senza alcun testo
dattiloscritto e mediante i quali __________ __________ si era impegnato
personalmente a versare al denunciato la somma complessiva di fr. 110'000.--
entro il __________ (cfr. verbale d’interrogatorio 11.12.2001 del denunciato,
p. 2 e 3). __________ PI 1 ha modificato il contenuto dei vaglia cambiari nel
senso che la IS 1 divenisse debitrice del suindicato importo in sostituzione
della persona fisica __________ __________. Questa modifica sarebbe stata da
lui apportata in base ad un accordo che sarebbe stato convenuto con __________ __________
in occasione di un precedente incontro a __________.
Nel
corso dell’incontro tenutosi il __________ - al quale erano presenti il
denunciato ed il suo allora legale avv. __________, __________ __________
unitamente al suo allora patrocinatore avv. __________ ed al figlio __________ __________
- __________ __________ ha notato questa modifica e non ha condiviso il fatto
che la società divenisse debitrice di quell’importo, circostanza del resto
confermata da suo figlio e dal suo allora legale avv. __________ (verbale
d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 4; verbale
d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 3 e 4; verbale
d’interrogatorio 13.11.2001 dell’avv. __________ __________, p. 2 e 4).
Nonostante
il loro disaccordo iniziale, __________ e __________ __________ successivamente
non si sono tuttavia opposti alle modifiche apportate ai due vaglia cambiari.
Avevano inoltre discusso con la controparte di allestire una convenzione poi
preparata e sottoscritta dalle parti il 22.10.1998, mediante la quale la
società si è, tra l’altro, dichiarata debitrice nei confronti di __________ PI
1.
di fr. 100'000.--, modificata poi in data 31.7.2000 (cfr., al proposito,
considerando 3). __________ __________ ha inoltre affermato di non aver più
sollevato la questione al momento della sottoscrizione delle due convenzioni e
di aver provveduto a saldare una parte del debito - come del resto si evince
dalle stesse - approvando quindi il contenuto dei due vaglia cambiari (cfr.
verbale d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 4; AI 1 - doc. D
e doc. E, copia convenzioni del 22.10.1998 e del 31.7.2000). Egli ha sempre
contestato l’esistenza di un accordo preventivo per la modifica dei due vaglia
cambiari. Ciò pare confermato da quanto esposto al considerando 3, con
riferimento allo scritto 13.5.1998 dell’avv. __________, dal quale emerge la
volontà del denunciato di procedere nei confronti della persona di __________ __________
e non nei confronti della IS 1. Dal contenuto del successivo scritto 14.9.1998
non si può concludere che esisteva un accordo tra le parti, secondo cui per il
debito in questione doveva rispondere la società in sostituzione di __________ __________
(cfr. doc. A allegato al suo verbale di interrogatorio 5.9.2001). Questa tesi è
del resto stata confermata anche dall’avv. __________ dinanzi al magistrato
inquirente (cfr. verbale d’interrogatorio 13.11.2001, p. 2).
Dal
contenuto di questi scritti e dagli atti si può concludere che il denunciato
abbia apportato le modifiche dattiloscritte sui vaglia cambiari senza alcun
consenso da parte di __________ __________. Appare inoltre che il denunciato,
dal momento in cui ha apportato queste modifiche ai titoli fino all’incontro
del 23.9.1998, in cui __________ __________, ha infine accettato il fatto che
la società divenisse debitrice in sua vece, abbia realizzato un comportamento
penalmente rilevante ai sensi dell’art. 251 CP.
Si
evidenzia al proposito che secondo il Tribunale federale la falsità in
documenti è un cosiddetto “abstraktes Gefährdungsdelikt”: il bene giuridico
protetto dall’art. 251 CP è la fiducia manifestata nell’ambito della
circolazione giuridica mediante un documento quale mezzo probatorio,
rispettivamente la buona fede nell’ambito della circolazione giuridica (DTF 129
IV 58 e riferimenti; DTF 109 Ia 346 e riferimenti). Questo vale a maggior
ragione per dei vaglia cambiari che sono delle cartevalori in cui l’aspetto
documentale è essenziale, e per i quali una modifica formale comporta la
modifica del diritto che nella cartavalore è incorporato.
Ora, nel caso in esame il denunciato ha alterato i vaglia cambiari -
che sono da considerarsi quali documenti (veri) ai sensi dell’art. 110 n. 5 CP
-, senza il preventivo o contestuale consenso di __________ __________, che li
aveva compilati a mano e firmati, a titolo personale, il 3.7.1996,
rispettivamente il 27.12.1996 (cfr. verbale d’interrogatorio 11.12.2001 di __________
PI 1, p. 2; vaglia cambiari del 3.7.1996 e del 27.12.1996, in originale,
contenuti nella busta dell’inc. __________ della Pretura di __________). Egli,
in tal modo, ha apportato una modifica sostanziale a questi documenti, siccome
il loro contenuto non coincide più con quanto espresso originariamente da __________
__________: ha modificato il debitore dell’obbligazione incorporato nelle due
cartevalori. Con le modifiche dattiloscritte risulta che la IS 1 è la debitrice
dell’importo complessivo di fr. 110'000.--, ciò che però non corrisponde alla
volontà iniziale di __________ __________ (cfr., al proposito, BSK StGB II - M.
BOOG, op. cit., n. 25 ad art. 251 CP).
Dagli atti appare inoltre che - dal profilo soggettivo - il
denunciato sapeva di creare un documento falso con le modifiche apportate. Egli
ha pure agito nell’intenzionalità di procacciarsi un indebito profitto - ove,
di principio, é sufficiente ogni miglioramento di posizione (“jede Besserstellung”),
sia essa di natura patrimoniale o sia essa di altra natura (DTF 129 IV 58; DTF
118.
IV 259; 74 IV 56; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 93 ad art. 251 CP);
l’indebito profitto, inoltre, non richiede né l’intenzionalità di danneggiare
né una punibilità autonoma del conseguimento del profitto (DTF 129 IV 58 e
riferimenti) -, ritenuto che era al corrente del fatto che __________ __________
aveva problemi finanziari e si era “(…) preoccupato di sapere con quale
patrimonio __________ avrebbe garantito il pagamento”, informandosi pure
presso un istituto bancario che gli ha “(…) comunicato che la procedura
esecutiva nei confronti di una persona giuridica è più veloce di quella nei confronti
di una persona fisica” e che “per questo motivo evidentemente ritenevo
interessante che fosse la IS 1 a rispondere per l’emissione delle cambiali”,
allo scopo di migliorare manifestamente la sua posizione finanziaria mediante
la sostituzione del debitore (verbale d’interrogatorio 11.12.2001 del
denunciato, p. 2 e 4).
Oltre a
ciò, occorre che l’autore persegua l’indebito profitto, rispettivamente il
danneggiamento, mediante l’inganno (DTF 101 IV 59). Egli deve avere
l’intenzione, o perlomeno accettare l’idea, di (far) utilizzare, nell’ambito
dei rapporti giuridici, il documento come autentico, rispettivamente come vero
(DTF 121 IV 223; DTF 101 IV 59; DTF 95 IV 73; B. CORBOZ, op. cit., n. 172 ad
art. 251 CP; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP e
riferimenti). Secondo il Tribunale federale è dato uso ingannevole del documento,
allorquando esso viene messo in circolazione giuridica (DTF 121 IV 223; DTF 113
IV 82; DTF 101 IV 59; cfr. anche BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art.
251.
CP e riferimenti). Non è necessario che la persona venga effettivamente
indotta in inganno (DTF 121 IV 223; DTF 113 IV 82; ; BSK StGB II - M. BOOG, op.
cit., n. 87 ad art. 251 CP). La consumazione della falsità in documenti non
presuppone l’uso del documento falso, ma è sufficiente la messa in pericolo del
bene giuridico (G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 21; DTF 95 IV 73 e 74).
Nel
caso in esame pure questo presupposto appare adempiuto, avendo il denunciato evidentemente
accettato l’idea di utilizzare i vaglia cambiari modificati come documenti autentici,
rispettivamente veri, dal momento in cui egli li ha modificati fino alla
riunione del 23.9.1998, senza aver ottenuto il consenso da parte di __________ __________.
La
fattispecie merita pertanto approfondimento istruttorio, a prescindere dalla
disponibilità di nuove prove da assumere o di prove già acquisite da
approfondire, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di
colpevolezza. La conclusione cui è giunto il procuratore pubblico secondo cui “(…)
non è possibile considerare adempiuti gli elementi soggettivi del reato di
falsità in documenti a carico del denunciato PI 1” (cfr. decreto di non
luogo a procedere 20.6.2003, p. 2) non è corretta, ritenuto che dagli atti
emergono sufficienti indizi a carico del denunciato in relazione all’ipotesi di
reato di cui all’art. 251 CP.
6.
Occorre infine evidenziare che dai verbali d’interrogatorio delle
parti è emerso che __________ __________ ha saldato la prima rata del debito di
fr. 110'000.--, che originariamente e fino alla riunione del 23.9.1998 era un
suo debito personale, prelevando l’importo di fr. 10'000.-- dalla IS 1, sciolta
in seguito a fallimento pronunciato con decreto 4.6.2004 della Pretura del Distretto
di __________. Analogamente, concludendo le due convenzioni nelle quali la
società istante risultava debitrice, in mancanza di una valida
controprestazione, ha eventualmente danneggiato la società. Questi
comportamenti vanno approfonditi sia nel contesto dell’art. 158 CP, sia in
relazione ai reati fallimentari.
7.
Non
si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà all’istante congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli
art. 186 CPP, 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
§
Di conseguenza:
1.1. Il
decreto di non luogo a procedere 27.8.2002 è annullato nei confronti di __________
PI 1, __________.
1.2. Nei confronti di __________
PI 1, __________, è promossa l’accusa per titolo di falsità in documenti.
1.3. L’istruzione del
processo ha luogo per opera di un altro procuratore.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà alla IS 1 in liquidazione, __________, fr. 250.--
(duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
patr. da: PR 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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