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Decisione

60.2002.274

istanza di promozione dell'accusa. accoglimento. promozione dell'accusa. falsità in documenti.

20 ottobre 2004Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 11/14.8.2001 la IS 1, con sede a __________ - ora in liquidazione e

sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del

distretto di __________ del __________ (cfr. estratto del registro di commercio

del distretto di __________) -, rappresentata dal suo amministratore unico __________

__________, ha sporto denuncia penale nei confronti dell’avv. __________ __________

__________ e di __________ PI 1 per titolo di falsità in documenti, asserendo

sostanzialmente che i denunciati avrebbero falsificato e utilizzato, a scopo di

inganno, due vaglia cambiari emessi da __________ __________ il 3.7.1996,

rispettivamente il 27.12.1996 a favore di __________ PI 1 (cfr., al proposito,

AI 1, denuncia penale 11/14.8.2001).

b. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 27.8.2002 il

magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla

denuncia, sostenendo in particolare che “nel caso in discussione è innegabile

che i titoli sono stati modificati dal denunciato PI 1 “, rilevando

contestualmente che “se tali modifiche siano o meno possibili in base al

diritto delle obbligazioni non è materia in discussione in questa sede. Si

tratta invece di esaminare se il fatto di avere personalmente apposto delle

aggiunte sui vaglia cambiari, permetta di concludere che PI 1 si sia reso

colpevole di falsità in documenti” (decreto di non luogo a procedere

27.8.2002, p. 5). Ha altresì esposto che “(…) non è possibile ritenere che,

modificando i titoli in questione, PI 1 abbia intenzionalmente falsificato i

documenti allo scopo di conseguire un illecito vantaggio rispettivamente

profitto” e che “quanto (…) esposto vale naturalmente anche in relazione

alla posizione dell’avv. __________ (…)” (decreto di non luogo a procedere

27.8.2002, p. 6). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in

diritto.

c. Con

la presente tempestiva istanza la IS 1 chiede che l’istanza venga accolta e che

“di conseguenza è aperto formalmente un procedimento penale contro __________

PI 1 che verrà istruito a seguito della denuncia presentata da IS 1 in data

11.08.2001, dal Procuratore Pubblico Avv……….” (istanza di promozione

dell’accusa 9/11.9.2002, p. 15).

L’istante

dopo aver esposto i fatti, asserisce in particolare che “(…) la sostituzione

dell’emittente/debitrice operata dal denunciante sui vaglia è avvenuta senza il

preventivo accordo della denunciante (…)” e che “è (…) stato dimostrato

che in occasione dell’incontro del __________ l’amministratore unico della

denunciante si è dovuto piegare al fatto compiuto e alle minacce di una

procedura esecutiva cambiaria contro la società IS 1” (istanza di

promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 5). A suo giudizio, il magistrato inquirente

avrebbe dovuto riconoscere che “(…) il denunciato aveva già consumato

l’infrazione (…) poiché è in occasione dell’incontro del __________ che”

egli “(…) ha fatto uso del documento contraffatto presentandolo alla

denunciante ai sensi dell’art. 251 cpv. 1 CPS (DTF 120 IV 131)” e che “il

fatto che il reato sia stato consumato, e la vittima abbia ceduto alla

pressione delle paventate e minacciate conseguenze esecutive, non può essere

ritenuta circostanza inibitoria della natura penale del precedente comportamento”

(istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 6). Ritiene altresì che lo

scritto 13.5.1998 (cfr., al proposito, AI 1 - doc. C) comprova che tra “(…)

il signor __________ e il denunciato non si è mai discusso della sostituzione

dell’emittente/debitore dei vaglia” e che il medesimo, unitamente allo

scritto 14.9.1998 (cfr., al proposito, doc. A allegato al verbale di

interrogatorio 5.9.2001 di __________), “(…) smentisce il denunciato che

dice di aver modificato i vaglia prima della data (__________) di scadenza (…)”

(istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 7 e 8). A sua mente questi

scritti “(…) dimostrano che con certezza fino a pochi giorni prima

dell’incontro del __________ (…) non esisteva alcun accordo in merito

all’assunzione del debito da parte della IS 1”, che “(…) il denunciato

ha operato la contraffazione senza l’accordo della denunciata (recte:

denunciante) alla quale ha presentato i vaglia contraffatti” e che “il

denunciato ha quindi fatto uso di un documento da lui stesso falsificato ai

sensi dell’art. 251 CPS” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p.

9). Assevera pure che “i fatti hanno dimostrato che (…) la sostituzione è

avvenuta senza l’accordo della denunciante”, “(…) è stata conosciuta dal

denunciante solo in occasione dell’incontro del 23.09.1998” e “(…) aveva

lo scopo di migliorare la posizione economica e creditizia del denunciato, in

particolare egli ha così inteso garantirsi sul patrimonio della IS 1 poiché

questa presentava miglior garanzia del signor __________ personalmente (interrogatorio

PI 1)” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 10 e 11). Delle

altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________

PI 1, si dirà, se indispensabile, in seguito.

Considerandi

1.

In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP

concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare

alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un’istanza motivata di

promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994

n.

115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza

emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente

pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui

la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una

determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al

sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e

concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

Giusta l'art. 251 CP si rende colpevole di falsità in documenti chi,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare

a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un

documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a

mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa

attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza

giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento.

L'art.

251.

CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale), ma

anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel

primo caso, l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo a'

sensi dell'art. 110 n. 5 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un

fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso

(B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 16 e ss.

ad art. 251 CP). Nel secondo caso, la norma penale va applicata restrittivamente:

la cosiddetta "menzogna scritta" trascende in reato solo dove, dal

profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al

valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di

bilancio) o per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico,

architetto, ecc.) che lo ha redatto (cfr. decisione TF 6S.89/2003 del 5.5.2003;

DTF 123 IV 132 e 123 IV 61; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

Zurigo 1997, n. 8 ad art. 251 ss. CP; G. STRATENWERTH,

Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, n. 12 § 35). Si può prescindere da un'interpretazione restrittiva, qualora il

documento non sia solo inveritiero, ma contraffatto, perché la falsificazione è

suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla

persona dell'autore, ovvero sull'origine e l'integrità del documento stesso (REP.

1995, 87). Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e non per

altri: una fattura ad esempio è impropria in linea di principio - ancorché

munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma può

essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano da un determinato

autore. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento dispone,

in particolare a dipendenza della persona che l’ha redatto, di un valore

probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332 e 121 IV 131).

Dal

profilo soggettivo, il citato reato presuppone che l'autore abbia agito

intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l'art. 18 cpv. 2 CP, allo

scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad

altri diritti altrui; il dolo eventuale è comunque sufficiente (cfr. BSK StGB

II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 86 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n.

171.

ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 20 ss.; S. TRECHSEL,

op. cit., n. 12 ss. ad art. 251 CP).

3.

Dagli atti, oltre a quanto esposto, risulta in particolare che:

- a __________,

in data __________, è stato emesso un vaglia cambiario del valore di fr.

50'000.-- da __________ __________ a favore di __________ PI 1, con scadenza il

30.4.1998

(cfr. vaglia cambiario 3.7.1996, in originale, contenuto nella busta

dell’inc. __________ della Pretura di __________);

- a __________,

in data __________, è stato emesso da __________ __________ un ulteriore vaglia

cambiario del valore di fr. 60'000.-- a favore di __________ PI 1, pure con

scadenza il 30.4.1998 (cfr. vaglia cambiario 27.12.1996, in originale,

contenuto nella busta dell’inc. __________ della Pretura di __________);

- con

scritto 13.5.1998 l’avv. __________ __________ __________ ha informato __________

__________ di essere “(…) stato incaricato” dal denunciato “(…)

d’incassare nei suoi confronti” i suindicati vaglia cambiario, assegnandogli

parimenti un termine di 10 giorni per il versamento dell’importo complessivo di

fr. 110'000.-- (AI 1 - doc. C, scritto 13.5.1998);

- con

scritto 14.9.1998 l’avv. __________ __________ __________ ha formulato alcune

richieste all’avv. __________ __________, l’allora patrocinatore di __________ __________,

rilevando altresì che qualora “(…) una delle suddette condizioni dovesse

venir meno, il mio rappresentato intende mettere all’incasso i vaglia cambiari

in suo possesso” (cfr., al proposito, doc. A allegato al verbale di interrogatorio

5.9.2001

di __________ __________);

- in data

23.9.1998

__________ __________, suo figlio __________ __________ e __________ PI

1, unitamente ai loro avvocati, si sono incontrati presso lo studio dell’avv. __________

per trovare un accordo sulle modalità di pagamento del debito; __________ __________

in quell’occasione ha, tra l’altro, visto per la prima volta i vaglia cambiari

con delle modifiche dattiloscritte apportate dal denunciato. Il denunciato ha

in effetti ammesso di aver apportato queste aggiunte successivamente alla

creazione dei due vaglia cambiari, ma prima di consegnarli al proprio legale

per l’incasso, sulla base di accordi raggiunti con __________ __________ in

occasione di un precedente incontro tenutosi a __________ (cfr. verbale

d’interrogatorio 11.12.2001 di Giuseppe PI 1, p. 2 e 3). Nel corso della

riunione del 23.9.1998 __________ ha consegnato al denunciato, quale parziale

rimborso, la somma di fr. 10'000.-- prelevati dalla cassa della IS 1 (cfr.

verbale d’interrogatorio 11.12.2001 di __________ PI 1, p. 3; verbale

d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 3; verbale

d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 2);

- con

convenzione 22.10.1998 __________ PI 1 e la IS 1 - rappresentata da __________ __________

- hanno in particolare stabilito che il primo “(…) è portatore di due vaglia

cambiari rilasciati a suo favore da IS 1 per l’importo capitale di fr.

110'000.--“, che “in data 23 settembre 1998 la debitrice ha pagato un primo

acconto di fr. 10'000.--“ e che quest’ultima “si riconosce debitrice nei

confronti del Dr. __________ PI 1 in __________ della somma di fr. 100'000.--

(centomila)”, obbligandosi contestualmente ad estinguere ratealmente il suindicato

debito; le parti hanno altresì pattuito che “in caso di mancato o ritardato

pagamento di una sola delle suddette rate, l’intero credito diverrà esigibile

per il Dr. PI 1”, che “(…) si riterrà pertanto autorizzato a porre

esecutivamente all’incasso i due vaglia cambiari (…)” (AI 1 - doc. D, copia

convenzione 22.10.1998, p. 1 e 2);

- in data

31.7.2000

le parti hanno sottoscritto un’ulteriore convenzione, rinviando al

contenuto di quella precedente, esponendo in particolare che “la debitrice

ha (…) ammortizzato, complessivamente, fr. 36'000.--. Per il che rimane un

credito scoperto a favore del Dr. __________ PI 1 di capitali fr. 64'000.-- cui

vanno in aggiunta gli accessori” (AI 1 - doc. E, copia convenzione

31.7

, p. 1 e 2); IS 1 si è, tra l’altro, riconosciuta debitrice del suindicato

importo e le parti hanno inoltre convenuto che “in caso di mancato o ritardato

pagamento di una sola delle suddette rate, l’intero credito diverrà esigibile

per il Dr. PI 1” che “(…) si riterrà autorizzato a porre esecutivamente

all’incasso i due vaglia cambiari (…)” (AI 1 - doc. E, copia convenzione

31.7

, p. 1 e 2);

- con

decisione 30.7.2001 la Camera di esecuzione e fallimenti, in relazione alla

causa a procedura sommaria (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione

interposta dalla IS 1 al precetto esecutivo cambiario no. __________ del __________

dell’UEF di __________ emesso a istanza di __________ PI 1, ha respinto

l’appello 28.5.2001 presentato dalla IS 1, evidenziando in particolare che “non

vi è (…) spazio per le interpretazioni dell’appellante, atteso che dal verbale

di udienza 30 aprile 2001 emerge la chiara volontà delle parti di aderire alla

proposta del Pretore, seguita dal deposito da parte dell’escusso dell’importo

di fr. 7'500.-- e dal ritiro dell’esecuzione da parte del procedente. Il

decreto pretorile di stralcio va quindi confermato (…)” (decisione CEF

30.7

, inc. __________, p. 6);

- con

scritto 21.8.2001 il pretore della Pretura di __________ ha trasmesso al

procuratore pubblico, in originale e a titolo di sequestro (cfr., al proposito

AI 2, decisione PP 20.8.2001), i due vaglia cambiari in questione, rilevando

parimenti che “(…) al seguito della sentenza 30 luglio 2001 della CEF la

ditta IS 1 ha inoltrato alla Pretura un’istanza di sequestro, avente per oggetto

l’importo di fr. 7'500.--depositato presso i miei uffici. L’istanza è stata

respinta con decreto di data 20 agosto 2001 (…)” e che “per quanto attiene

alla somma di fr. 7'500.--, oggetto di sequestro penale (cfr., al proposito

AI 2, decisione PP 20.8.2001), prevedendo tempi piuttosto lunghi per gli accertamenti

penali, darò ancora oggi disposizioni per l’apertura di un libretto di

risparmio presso la __________, che sarà custodito nella cassaforte della

Pretura di __________” (cfr. AI 4, scritto 21.8.2001).

4.

Giova

preliminarmente rilevare che, come esposto, l’istante, nel petitum, postula

l’accoglimento dell’istanza e che sia aperto formalmente un procedimento penale

solo nei confronti di __________ PI 1. L’istanza non propone l’accusa nei

confronti dell’altra persona oggetto del decreto: né il testo dell’istanza, né

gli atti forniscono, allo stadio attuale dell’inchiesta, elementi di sospetti a

suo carico, ritenuto peraltro come __________ PI 1 ammetta di aver operato

l’alterazione del documento.

Come

detto, l’istante postula l’accoglimento dell’istanza e l’apertura di un

procedimento penale nei confronti di __________ PI 1, senza tuttavia chiedere

di promuovergli l’accusa, e senza precisare per quale ipotesi di reato, come

previsto dalla disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b CCP. Dalla

lettura del gravame emerge in ogni caso che l’istante ritiene giustificata

l’apertura di un procedimento a carico del denunciato per titolo di falsità in

documenti (art. 251 CP).

5.

Dagli

atti, in particolare dai verbali d’interrogatorio del Ministero pubblico,

appare pacifico che il denunciato abbia apportato delle modifiche ai due vaglia

cambiari che inizialmente erano stati compilati a mano, senza alcun testo

dattiloscritto e mediante i quali __________ __________ si era impegnato

personalmente a versare al denunciato la somma complessiva di fr. 110'000.--

entro il __________ (cfr. verbale d’interrogatorio 11.12.2001 del denunciato,

p. 2 e 3). __________ PI 1 ha modificato il contenuto dei vaglia cambiari nel

senso che la IS 1 divenisse debitrice del suindicato importo in sostituzione

della persona fisica __________ __________. Questa modifica sarebbe stata da

lui apportata in base ad un accordo che sarebbe stato convenuto con __________ __________

in occasione di un precedente incontro a __________.

Nel

corso dell’incontro tenutosi il __________ - al quale erano presenti il

denunciato ed il suo allora legale avv. __________, __________ __________

unitamente al suo allora patrocinatore avv. __________ ed al figlio __________ __________

- __________ __________ ha notato questa modifica e non ha condiviso il fatto

che la società divenisse debitrice di quell’importo, circostanza del resto

confermata da suo figlio e dal suo allora legale avv. __________ (verbale

d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 4; verbale

d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 3 e 4; verbale

d’interrogatorio 13.11.2001 dell’avv. __________ __________, p. 2 e 4).

Nonostante

il loro disaccordo iniziale, __________ e __________ __________ successivamente

non si sono tuttavia opposti alle modifiche apportate ai due vaglia cambiari.

Avevano inoltre discusso con la controparte di allestire una convenzione poi

preparata e sottoscritta dalle parti il 22.10.1998, mediante la quale la

società si è, tra l’altro, dichiarata debitrice nei confronti di __________ PI

1.

di fr. 100'000.--, modificata poi in data 31.7.2000 (cfr., al proposito,

considerando 3). __________ __________ ha inoltre affermato di non aver più

sollevato la questione al momento della sottoscrizione delle due convenzioni e

di aver provveduto a saldare una parte del debito - come del resto si evince

dalle stesse - approvando quindi il contenuto dei due vaglia cambiari (cfr.

verbale d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 4; AI 1 - doc. D

e doc. E, copia convenzioni del 22.10.1998 e del 31.7.2000). Egli ha sempre

contestato l’esistenza di un accordo preventivo per la modifica dei due vaglia

cambiari. Ciò pare confermato da quanto esposto al considerando 3, con

riferimento allo scritto 13.5.1998 dell’avv. __________, dal quale emerge la

volontà del denunciato di procedere nei confronti della persona di __________ __________

e non nei confronti della IS 1. Dal contenuto del successivo scritto 14.9.1998

non si può concludere che esisteva un accordo tra le parti, secondo cui per il

debito in questione doveva rispondere la società in sostituzione di __________ __________

(cfr. doc. A allegato al suo verbale di interrogatorio 5.9.2001). Questa tesi è

del resto stata confermata anche dall’avv. __________ dinanzi al magistrato

inquirente (cfr. verbale d’interrogatorio 13.11.2001, p. 2).

Dal

contenuto di questi scritti e dagli atti si può concludere che il denunciato

abbia apportato le modifiche dattiloscritte sui vaglia cambiari senza alcun

consenso da parte di __________ __________. Appare inoltre che il denunciato,

dal momento in cui ha apportato queste modifiche ai titoli fino all’incontro

del 23.9.1998, in cui __________ __________, ha infine accettato il fatto che

la società divenisse debitrice in sua vece, abbia realizzato un comportamento

penalmente rilevante ai sensi dell’art. 251 CP.

Si

evidenzia al proposito che secondo il Tribunale federale la falsità in

documenti è un cosiddetto “abstraktes Gefährdungsdelikt”: il bene giuridico

protetto dall’art. 251 CP è la fiducia manifestata nell’ambito della

circolazione giuridica mediante un documento quale mezzo probatorio,

rispettivamente la buona fede nell’ambito della circolazione giuridica (DTF 129

IV 58 e riferimenti; DTF 109 Ia 346 e riferimenti). Questo vale a maggior

ragione per dei vaglia cambiari che sono delle cartevalori in cui l’aspetto

documentale è essenziale, e per i quali una modifica formale comporta la

modifica del diritto che nella cartavalore è incorporato.

Ora, nel caso in esame il denunciato ha alterato i vaglia cambiari -

che sono da considerarsi quali documenti (veri) ai sensi dell’art. 110 n. 5 CP

-, senza il preventivo o contestuale consenso di __________ __________, che li

aveva compilati a mano e firmati, a titolo personale, il 3.7.1996,

rispettivamente il 27.12.1996 (cfr. verbale d’interrogatorio 11.12.2001 di __________

PI 1, p. 2; vaglia cambiari del 3.7.1996 e del 27.12.1996, in originale,

contenuti nella busta dell’inc. __________ della Pretura di __________). Egli,

in tal modo, ha apportato una modifica sostanziale a questi documenti, siccome

il loro contenuto non coincide più con quanto espresso originariamente da __________

__________: ha modificato il debitore dell’obbligazione incorporato nelle due

cartevalori. Con le modifiche dattiloscritte risulta che la IS 1 è la debitrice

dell’importo complessivo di fr. 110'000.--, ciò che però non corrisponde alla

volontà iniziale di __________ __________ (cfr., al proposito, BSK StGB II - M.

BOOG, op. cit., n. 25 ad art. 251 CP).

Dagli atti appare inoltre che - dal profilo soggettivo - il

denunciato sapeva di creare un documento falso con le modifiche apportate. Egli

ha pure agito nell’intenzionalità di procacciarsi un indebito profitto - ove,

di principio, é sufficiente ogni miglioramento di posizione (“jede Besserstellung”),

sia essa di natura patrimoniale o sia essa di altra natura (DTF 129 IV 58; DTF

118.

IV 259; 74 IV 56; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 93 ad art. 251 CP);

l’indebito profitto, inoltre, non richiede né l’intenzionalità di danneggiare

né una punibilità autonoma del conseguimento del profitto (DTF 129 IV 58 e

riferimenti) -, ritenuto che era al corrente del fatto che __________ __________

aveva problemi finanziari e si era “(…) preoccupato di sapere con quale

patrimonio __________ avrebbe garantito il pagamento”, informandosi pure

presso un istituto bancario che gli ha “(…) comunicato che la procedura

esecutiva nei confronti di una persona giuridica è più veloce di quella nei confronti

di una persona fisica” e che “per questo motivo evidentemente ritenevo

interessante che fosse la IS 1 a rispondere per l’emissione delle cambiali”,

allo scopo di migliorare manifestamente la sua posizione finanziaria mediante

la sostituzione del debitore (verbale d’interrogatorio 11.12.2001 del

denunciato, p. 2 e 4).

Oltre a

ciò, occorre che l’autore persegua l’indebito profitto, rispettivamente il

danneggiamento, mediante l’inganno (DTF 101 IV 59). Egli deve avere

l’intenzione, o perlomeno accettare l’idea, di (far) utilizzare, nell’ambito

dei rapporti giuridici, il documento come autentico, rispettivamente come vero

(DTF 121 IV 223; DTF 101 IV 59; DTF 95 IV 73; B. CORBOZ, op. cit., n. 172 ad

art. 251 CP; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP e

riferimenti). Secondo il Tribunale federale è dato uso ingannevole del documento,

allorquando esso viene messo in circolazione giuridica (DTF 121 IV 223; DTF 113

IV 82; DTF 101 IV 59; cfr. anche BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art.

251.

CP e riferimenti). Non è necessario che la persona venga effettivamente

indotta in inganno (DTF 121 IV 223; DTF 113 IV 82; ; BSK StGB II - M. BOOG, op.

cit., n. 87 ad art. 251 CP). La consumazione della falsità in documenti non

presuppone l’uso del documento falso, ma è sufficiente la messa in pericolo del

bene giuridico (G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 21; DTF 95 IV 73 e 74).

Nel

caso in esame pure questo presupposto appare adempiuto, avendo il denunciato evidentemente

accettato l’idea di utilizzare i vaglia cambiari modificati come documenti autentici,

rispettivamente veri, dal momento in cui egli li ha modificati fino alla

riunione del 23.9.1998, senza aver ottenuto il consenso da parte di __________ __________.

La

fattispecie merita pertanto approfondimento istruttorio, a prescindere dalla

disponibilità di nuove prove da assumere o di prove già acquisite da

approfondire, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di

colpevolezza. La conclusione cui è giunto il procuratore pubblico secondo cui “(…)

non è possibile considerare adempiuti gli elementi soggettivi del reato di

falsità in documenti a carico del denunciato PI 1” (cfr. decreto di non

luogo a procedere 20.6.2003, p. 2) non è corretta, ritenuto che dagli atti

emergono sufficienti indizi a carico del denunciato in relazione all’ipotesi di

reato di cui all’art. 251 CP.

6.

Occorre infine evidenziare che dai verbali d’interrogatorio delle

parti è emerso che __________ __________ ha saldato la prima rata del debito di

fr. 110'000.--, che originariamente e fino alla riunione del 23.9.1998 era un

suo debito personale, prelevando l’importo di fr. 10'000.-- dalla IS 1, sciolta

in seguito a fallimento pronunciato con decreto 4.6.2004 della Pretura del Distretto

di __________. Analogamente, concludendo le due convenzioni nelle quali la

società istante risultava debitrice, in mancanza di una valida

controprestazione, ha eventualmente danneggiato la società. Questi

comportamenti vanno approfonditi sia nel contesto dell’art. 158 CP, sia in

relazione ai reati fallimentari.

7.

Non

si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà all’istante congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli

art. 186 CPP, 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

§

Di conseguenza:

1.1. Il

decreto di non luogo a procedere 27.8.2002 è annullato nei confronti di __________

PI 1, __________.

1.2. Nei confronti di __________

PI 1, __________, è promossa l’accusa per titolo di falsità in documenti.

1.3. L’istruzione del

processo ha luogo per opera di un altro procuratore.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà alla IS 1 in liquidazione, __________, fr. 250.--

(duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patr. da: PR 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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