60.2002.314
istanza di promozione dell'accusa. appropriazione semplice. furto. truffa. falsità in documenti.
28 settembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2002.314
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. appropriazione semplice. furto. truffa. falsità in documenti.
APPROPRIAZIONE SEMPLICE
FALSITÀ IN DOCUMENTI
FURTO
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TRUFFA
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 137 CPS
art. 139 CPS
art. 146 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
60.2002.314
Lugano
28 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell'accusa 25/28.10.2002 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1,
,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 14.10.2002 emanato dall'allora procuratore pubblico Franco
Lardelli nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua
denuncia/querela 16/19.8.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________,
per titolo di furto, truffa e falsità in documenti;
richiamate le
osservazioni 2/4.11.2002 di __________ PI 1 e 6/7.11.2002 del magistrato inquirente,
entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 16/19.8.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei
confronti di __________ PI 1 per titolo di furto, truffa e falsità in documenti
in relazione alla sottrazione il 22.6.2002 della licenza di circolazione ed il
24.6.2002 del veicolo VW Golf, autovettura che il denunciato/querelato le
avrebbe venduto il 31.5.2002 per fr. 3'000.-- (oltre alla consegna della sua
Opel Corsa; cfr. denuncia/querela penale 16/19.8.2002, p. 2).
b. Con
decisione 14.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che "le
versioni fornite dalle parti sono contrastanti e non vi sono elementi che
possano provare la veridicità di una o l'altra versione" e che "il
contenzioso è comunque di natura civile, per cui le parti dovranno - se del
caso - sottoporre la vertenza al competente giudice civile" (decreto
di non luogo a procedere 14.10.2002, p. 1).
c. Con
tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa, subordinatamente
di ordinare la completazione delle informazioni preliminari nei confronti di __________
PI 1 per titolo di furto, truffa e falsità in documenti, censurando l'inchiesta
di polizia sfociata nel rapporto 25.9.2002 (AI 2) e sostenendo che il
magistrato inquirente si sarebbe "(…) limitato ad esaminare la
fattispecie basandosi esclusivamente sulle affermazioni del signor PI 1,
affermazioni non supportate, (…), da alcuna prova tangibile e inoltre non ha
nemmeno rilevato la valenza penale scaturente dalle ammissioni del denunciato
(furto della licenza di circolazione e dell'autovettura di (sua) proprietà
…)" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 5).
Delle
ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________
PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione
dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico
la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.
110).
2.
2.1.
Il
reato di cui all'art. 139 cifra 1 CP - secondo cui chiunque, per procacciare
a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una
cosa mobile altrui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la
detenzione - presuppone tra l'altro, come si evince dal tenore letterale della
disposizione, che l'autore agisca per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, Basilea 2003,
n. 70 ss. ad art. 139 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
volume I, Berna 2002, n. 11 ad art. 139 CP).
2.2
Il
denunciato/querelato ha affermato che "nel corso del mese di maggio
2002.
lei (la qui istante) mi ha chiesto se potevo procurarle una vettura
che costava poco, se conoscevo un garagista. Le ho detto che presso il Garage __________
di __________ vi era una VW Golf che costava fr. 3'000.--. Dopo averla vista,
mi ha detto che la vettura le piaceva e mi ha chiesto di anticipare i soldi che
in seguito mi avrebbe pagato. Io ho accettato, mi sono fidato, e verso
la fine di maggio ho provveduto al collaudo e alla immatricolazione del veicolo
a Camorino. In seguito, in data 5 giugno 2002 mi sono recato al Garage __________
di __________ e ho versato la somma di fr. 3'000.-- per il pagamento della
vettura, ricevendo una regolare fattura/contratto che consegno all'agente
interrogante. Dopo di questo ho cominciato logicamente a chiedere che i soldi
mi fossero rimborsati, ma ho visto che vi erano delle difficoltà, non riuscivo
a trovare la IS 1, mi dava sempre delle scuse, mi diceva che prima o poi mi
avrebbe pagato. Ad un certo punto, erano passate più di due settimane, le ho detto
che se non mi pagava le portavo via la macchina. Per farle vedere le mie
intenzioni, in data 22 giugno le ho preso dalla vettura la licenza di
circolazione, per aprire la vettura avevo una chiave di riserva. Lei, invece di
comportarsi bene, è venuta in polizia a fare la denuncia del furto della
licenza, pur sapendo che ero stato io a portargliela via. Visto che il mio avvertimento
non era servito a nulla, il lunedì 24 giugno 2002 alla mattina, le ho preso la
vettura che si trovava a __________ vicino alla chiesa. Anche in questa occasione,
pur sapendo che ero io che le avevo portato via la vettura, è venuta in polizia
per denunciare il furto" (verbale di interrogatorio 25.9.2002, p. 1
s., allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.9.2002, AI 2).
2.3
Ciò
posto e ritenuto che la quietanza di data 5.6.2002 (allegata al rapporto di inchiesta
di polizia giudiziaria 25.9.2002, AI 2; cfr. anche doc. 1, allegato alla
denuncia/querela penale 16/19.8.2002, AI 1) attesta che il denunciato/querelato
ha corrisposto al Garage __________ (e per esso a __________ __________) fr.
3'000.-- per "(…) VW Golf azzurra '91. Km 143000. Collaudata. Come
vista e provata" - come da accordo con l'istante ("Verso
l'inizio di maggio di quest'anno ho incaricato il signor PI 1 __________ di comperarmi
una vettura d'occasione che avevo visto al Garage __________ di __________. Era
una vettura VW Golf blu ed il signor PI 1 si era offerto di fare da
intermediario per l'acquisto della vettura, siccome conosceva bene il
proprietario del garage. Sapevo che il costo della vettura ammontava a fr.
3'000.--. Non so come sia avvenuto il contratto, le modalità di pagamento, tra
il signor PI 1 ed il signor __________, comunque io in quel momento non gli
avevo dato i soldi, ci saremmo poi arrangiati in seguito", verbale di
interrogatorio 24.9.2002, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria 25.9.2002, AI 2) -, si deve concludere, in mancanza di documenti
provanti il versamento di fr. 3'000.-- a favore del denunciato/querelato [__________IS
1.
limitandosi a dire che "la somma di fr. 3'000.-- è stata versata (da
lei) nelle mani del signor PI 1, senza che questi abbia rilasciato alcuna
ricevuta, (…)" (denuncia/querela penale 16/19.8.2002, p. 2)], per
l'assenza di seri indizi di colpevolezza in relazione all'accusa di furto:
infatti, se l'autore intendeva coprire una sua pretesa, il profitto di cui
all'art. 139 cifra 1 CP non è indebito (BSK StGB II - M. A. NIGGLI, op. cit., n.
76.
ad art. 137 ss. CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY,
Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6. ed., Berna 2003, § 13 n. 36; B. CORBOZ,
op. cit., n. 15 s. ad art. 138 CP).
2.4
Tale
fattispecie sarebbe nondimeno sanzionata giusta l'art. 137 cifra 2 cpv. 2 CP
(secondo cui è punibile con la detenzione o con la multa, a querela di parte,
per appropriazione semplice chiunque si appropria di una cosa mobile altrui
senza fine di lucro; BSK StGB II - M. A. NIGGLI, op. cit., n. 54 ss. ad art.
137.
CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo
2003, p. 96; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 13 n. 42; B. CORBOZ, op.
cit., n. 16 ad art. 137 CP), come evidenzia anche l'istante: "(…) se
per denegata ipotesi si ammettesse l'esistenza di un credito a favore dello PI
1, questi, rubando la carta grigia ed in seguito la (sua) auto (…), ha
comunque posto in essere un comportamento delittuoso, più precisamente egli si
è macchiato di un atto di giustizia propria illecito, comportamento sanzionato
dal nostro Codice penale all'art. 137 cifra 2 CPS" (istanza di
promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 5). Sennonché, questa ipotesi
accusatoria è irrilevante in concreto: __________ IS 1, assistita da un legale,
postula infatti la promozione dell'accusa nei confronti del
denunciato/querelato "(…) per i reati di cui agli art. 139 CPS, 146 CPS
e 251 e ss. CPS" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p.
2), per cui - posto come non spetti a questa Camera fissare, in vece
dell'istante, il tema del gravame a' sensi dell'art. 186 CPP - non si impone di
confrontarsi con detto reato e con i suoi presupposti (segnatamente in
relazione all'esistenza di una "cosa mobile altrui" e quindi
alla natura giuridica del rapporto contrattuale tra le parti concernente l'autovettura
in questione) o di ritornare gli atti al procuratore pubblico in applicazione
dell'art. 186 cpv. 4 CPP (e questo a prescindere da un eventuale obbligo del
magistrato inquirente di indagare d'ufficio in merito alla fattispecie).
3.
Come
esposto, l'istante chiede la promozione dell'accusa anche per titolo di truffa
(secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione
chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con
astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne
conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli
al patrimonio proprio o altrui; decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK
StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP) e falsità in documenti
(secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione
chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o
altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o
dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,
oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un
fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale
documento; decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK StGB II - M. BOOG, op.
cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP).
Il
gravame appare tuttavia irricevibile al proposito: infatti, l'istante - in
palese inosservanza del principio secondo cui un'istanza di promozione
dell'accusa comporta, oltre alla precisa indicazione dei reati per i quali è
postulata (come prevede l'art. 188 lit. b CPP), la puntuale descrizione di seri
indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei
reati ipotizzati - omette di definire con chiarezza le fattispecie che
adempirebbero tali reati e di confrontarsi con i presupposti di dette ipotesi
accusatorie.
4.
Non
essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo
esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la
possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire
l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice
di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte
le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.17/2004
del 4.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,
Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è
manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o
a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58
CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie [in particolare con
riferimento alle "denunce/querele" di data 22.6.2002 e
24.6.2002
(cfr., al proposito, rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria
25.9
, p. 1 ss., AI 2) ed al deposito delle targhe dell'istante presso la
Sezione della circolazione, che - alla luce di quanto esposto ai considerandi
precedenti - non sostanzierebbero comunque la sua tesi].
5.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono
poste a carico dell'istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 139, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.
PPF.
4.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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