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Decisione

60.2002.314

istanza di promozione dell'accusa. appropriazione semplice. furto. truffa. falsità in documenti.

28 settembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 16/19.8.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei

confronti di __________ PI 1 per titolo di furto, truffa e falsità in documenti

in relazione alla sottrazione il 22.6.2002 della licenza di circolazione ed il

24.6.2002 del veicolo VW Golf, autovettura che il denunciato/querelato le

avrebbe venduto il 31.5.2002 per fr. 3'000.-- (oltre alla consegna della sua

Opel Corsa; cfr. denuncia/querela penale 16/19.8.2002, p. 2).

b. Con

decisione 14.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che "le

versioni fornite dalle parti sono contrastanti e non vi sono elementi che

possano provare la veridicità di una o l'altra versione" e che "il

contenzioso è comunque di natura civile, per cui le parti dovranno - se del

caso - sottoporre la vertenza al competente giudice civile" (decreto

di non luogo a procedere 14.10.2002, p. 1).

c. Con

tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa, subordinatamente

di ordinare la completazione delle informazioni preliminari nei confronti di __________

PI 1 per titolo di furto, truffa e falsità in documenti, censurando l'inchiesta

di polizia sfociata nel rapporto 25.9.2002 (AI 2) e sostenendo che il

magistrato inquirente si sarebbe "(…) limitato ad esaminare la

fattispecie basandosi esclusivamente sulle affermazioni del signor PI 1,

affermazioni non supportate, (…), da alcuna prova tangibile e inoltre non ha

nemmeno rilevato la valenza penale scaturente dalle ammissioni del denunciato

(furto della licenza di circolazione e dell'autovettura di (sua) proprietà

…)" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 5).

Delle

ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________

PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione

dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico

la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.

110).

2.

2.1.

Il

reato di cui all'art. 139 cifra 1 CP - secondo cui chiunque, per procacciare

a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una

cosa mobile altrui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la

detenzione - presuppone tra l'altro, come si evince dal tenore letterale della

disposizione, che l'autore agisca per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, Basilea 2003,

n. 70 ss. ad art. 139 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

volume I, Berna 2002, n. 11 ad art. 139 CP).

2.2

Il

denunciato/querelato ha affermato che "nel corso del mese di maggio

2002.

lei (la qui istante) mi ha chiesto se potevo procurarle una vettura

che costava poco, se conoscevo un garagista. Le ho detto che presso il Garage __________

di __________ vi era una VW Golf che costava fr. 3'000.--. Dopo averla vista,

mi ha detto che la vettura le piaceva e mi ha chiesto di anticipare i soldi che

in seguito mi avrebbe pagato. Io ho accettato, mi sono fidato, e verso

la fine di maggio ho provveduto al collaudo e alla immatricolazione del veicolo

a Camorino. In seguito, in data 5 giugno 2002 mi sono recato al Garage __________

di __________ e ho versato la somma di fr. 3'000.-- per il pagamento della

vettura, ricevendo una regolare fattura/contratto che consegno all'agente

interrogante. Dopo di questo ho cominciato logicamente a chiedere che i soldi

mi fossero rimborsati, ma ho visto che vi erano delle difficoltà, non riuscivo

a trovare la IS 1, mi dava sempre delle scuse, mi diceva che prima o poi mi

avrebbe pagato. Ad un certo punto, erano passate più di due settimane, le ho detto

che se non mi pagava le portavo via la macchina. Per farle vedere le mie

intenzioni, in data 22 giugno le ho preso dalla vettura la licenza di

circolazione, per aprire la vettura avevo una chiave di riserva. Lei, invece di

comportarsi bene, è venuta in polizia a fare la denuncia del furto della

licenza, pur sapendo che ero stato io a portargliela via. Visto che il mio avvertimento

non era servito a nulla, il lunedì 24 giugno 2002 alla mattina, le ho preso la

vettura che si trovava a __________ vicino alla chiesa. Anche in questa occasione,

pur sapendo che ero io che le avevo portato via la vettura, è venuta in polizia

per denunciare il furto" (verbale di interrogatorio 25.9.2002, p. 1

s., allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.9.2002, AI 2).

2.3

Ciò

posto e ritenuto che la quietanza di data 5.6.2002 (allegata al rapporto di inchiesta

di polizia giudiziaria 25.9.2002, AI 2; cfr. anche doc. 1, allegato alla

denuncia/querela penale 16/19.8.2002, AI 1) attesta che il denunciato/querelato

ha corrisposto al Garage __________ (e per esso a __________ __________) fr.

3'000.-- per "(…) VW Golf azzurra '91. Km 143000. Collaudata. Come

vista e provata" - come da accordo con l'istante ("Verso

l'inizio di maggio di quest'anno ho incaricato il signor PI 1 __________ di comperarmi

una vettura d'occasione che avevo visto al Garage __________ di __________. Era

una vettura VW Golf blu ed il signor PI 1 si era offerto di fare da

intermediario per l'acquisto della vettura, siccome conosceva bene il

proprietario del garage. Sapevo che il costo della vettura ammontava a fr.

3'000.--. Non so come sia avvenuto il contratto, le modalità di pagamento, tra

il signor PI 1 ed il signor __________, comunque io in quel momento non gli

avevo dato i soldi, ci saremmo poi arrangiati in seguito", verbale di

interrogatorio 24.9.2002, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria 25.9.2002, AI 2) -, si deve concludere, in mancanza di documenti

provanti il versamento di fr. 3'000.-- a favore del denunciato/querelato [__________IS

1.

limitandosi a dire che "la somma di fr. 3'000.-- è stata versata (da

lei) nelle mani del signor PI 1, senza che questi abbia rilasciato alcuna

ricevuta, (…)" (denuncia/querela penale 16/19.8.2002, p. 2)], per

l'assenza di seri indizi di colpevolezza in relazione all'accusa di furto:

infatti, se l'autore intendeva coprire una sua pretesa, il profitto di cui

all'art. 139 cifra 1 CP non è indebito (BSK StGB II - M. A. NIGGLI, op. cit., n.

76.

ad art. 137 ss. CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY,

Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6. ed., Berna 2003, § 13 n. 36; B. CORBOZ,

op. cit., n. 15 s. ad art. 138 CP).

2.4

Tale

fattispecie sarebbe nondimeno sanzionata giusta l'art. 137 cifra 2 cpv. 2 CP

(secondo cui è punibile con la detenzione o con la multa, a querela di parte,

per appropriazione semplice chiunque si appropria di una cosa mobile altrui

senza fine di lucro; BSK StGB II - M. A. NIGGLI, op. cit., n. 54 ss. ad art.

137.

CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo

2003, p. 96; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 13 n. 42; B. CORBOZ, op.

cit., n. 16 ad art. 137 CP), come evidenzia anche l'istante: "(…) se

per denegata ipotesi si ammettesse l'esistenza di un credito a favore dello PI

1, questi, rubando la carta grigia ed in seguito la (sua) auto (…), ha

comunque posto in essere un comportamento delittuoso, più precisamente egli si

è macchiato di un atto di giustizia propria illecito, comportamento sanzionato

dal nostro Codice penale all'art. 137 cifra 2 CPS" (istanza di

promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 5). Sennonché, questa ipotesi

accusatoria è irrilevante in concreto: __________ IS 1, assistita da un legale,

postula infatti la promozione dell'accusa nei confronti del

denunciato/querelato "(…) per i reati di cui agli art. 139 CPS, 146 CPS

e 251 e ss. CPS" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p.

2), per cui - posto come non spetti a questa Camera fissare, in vece

dell'istante, il tema del gravame a' sensi dell'art. 186 CPP - non si impone di

confrontarsi con detto reato e con i suoi presupposti (segnatamente in

relazione all'esistenza di una "cosa mobile altrui" e quindi

alla natura giuridica del rapporto contrattuale tra le parti concernente l'autovettura

in questione) o di ritornare gli atti al procuratore pubblico in applicazione

dell'art. 186 cpv. 4 CPP (e questo a prescindere da un eventuale obbligo del

magistrato inquirente di indagare d'ufficio in merito alla fattispecie).

3.

Come

esposto, l'istante chiede la promozione dell'accusa anche per titolo di truffa

(secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione

chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con

astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne

conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli

al patrimonio proprio o altrui; decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK

StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP) e falsità in documenti

(secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione

chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o

di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o

altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o

dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,

oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale

documento; decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK StGB II - M. BOOG, op.

cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP).

Il

gravame appare tuttavia irricevibile al proposito: infatti, l'istante - in

palese inosservanza del principio secondo cui un'istanza di promozione

dell'accusa comporta, oltre alla precisa indicazione dei reati per i quali è

postulata (come prevede l'art. 188 lit. b CPP), la puntuale descrizione di seri

indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei

reati ipotizzati - omette di definire con chiarezza le fattispecie che

adempirebbero tali reati e di confrontarsi con i presupposti di dette ipotesi

accusatorie.

4.

Non

essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo

esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la

possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire

l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice

di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte

le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.17/2004

del 4.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,

Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è

manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o

a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58

CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie [in particolare con

riferimento alle "denunce/querele" di data 22.6.2002 e

24.6.2002

(cfr., al proposito, rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria

25.9

, p. 1 ss., AI 2) ed al deposito delle targhe dell'istante presso la

Sezione della circolazione, che - alla luce di quanto esposto ai considerandi

precedenti - non sostanzierebbero comunque la sua tesi].

5.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono

poste a carico dell'istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 139, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.

PPF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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