60.2002.315
istanza di promozione dell'accusa. truffa. falsità in documenti.
21 settembre 2004Italiano12 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2002.315
Data decisione, Autorità:
21.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. truffa. falsità in documenti.
FALSITÀ IN DOCUMENTI
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TRUFFA
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 146 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
60.2002.315
Lugano
21 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
25/28.10.2002 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1,
,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 18.10.2002 emanato dal procuratore pubblico Claudia
Solcà nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia
15/16.10.2002 nei confronti di __________ PI 3, già in __________, e __________
PI 2, __________, per titolo di truffa e falsità in documenti;
richiamate le
osservazioni 6/7.11.2002 di __________ PI 3 e __________ PI 2 e 11.11.2002 del
magistrato inquirente, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 15/16.10.2002 IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti della ora
fallita __________, già in __________, e per essa dei soci __________ PI 3 e __________
PI 2, per titolo di truffa e falsità in documenti in relazione al mancato
pagamento dell'importo di fr. 14'980.-- di cui al contratto di data 7.3.2002
inerente l'acquisto e l'installazione di condizionatori ed alla dichiarazione
di cui alle condizioni generali di contratto inerente la situazione
patrimoniale di detta società (doc. 2 e 3, allegati alla denuncia penale
15/16.10.2002, AI 1).
b. Con
decisione 18.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che "le condizioni
poste dal reato di truffa nella presente fattispecie non possono essere
considerate concretizzate per l'assenza dell'elemento oggettivo dell'inganno astuto,
e meglio considerato come la denunciante avrebbe potuto procedere
preventivamente e facilmente ad una verifica relativa alla veridicità delle
affermazioni sullo stato economico dell'acquirente, controllo che ha effettuato
solo in un secondo tempo", che "non sussistono nemmeno gli
elementi oggettivi e soggettivi del reato di falsità in documenti, (…)"
e che "la vertenza è di carattere puramente civile e conseguentemente
deve essere evasa nella competente sede giudiziaria" (decreto di non
luogo a procedere 18.10.2002, p. 1 e 2).
c. Con
tempestiva istanza IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti di __________
PI 3 e __________ PI 2 per titolo di truffa e falsità in documenti, sostenendo
- censurato l'operato del magistrato inquirente, che non avrebbe approfondito
la fattispecie - che "(…) siamo di fronte ad un caso di falsità in
documenti in quanto è stato affermato per scritto il falso su circostanze di
fatto e di natura legale rilevanti per la conclusione di un contratto e
l'adempimento dello stesso" e che "(…) siamo anche in presenza
di una truffa essendoci sia l'inganno astuto che tutte le altre premesse del
reato sia nella forma di "Begehungsdelikt" per coloro che hanno
attivamente agito, sia nella forma del reato d'omissione per coloro che, pur
avendo una posizione di responsabilità, non sono intervenuti per evitare l'insorgere
dell'evento" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 4).
Delle
ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________
PI 3 e __________ PI 2 si dirà, se necessario, in diritto.
Considerandi
1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
2.1.
Il
reato di cui all'art. 251 cifra 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione
fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,
oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa
uso, a scopo di inganno, di un tale documento - presuppone tra l'altro, con
riferimento al caso di falso ideologico, che il documento di cui si contesta la
veridicità del contenuto goda di particolare credibilità sia per il valore che la
legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) sia per
la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.) che lo
ha redatto (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; A. DONATSCH / W. WOHLERS,
Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 146 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea
2003, n. 36 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
volume II, Berna 2002, n. 114 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 26 ss.).
2.2
L'istante
rimprovera ai denunciati di aver taciuto - al momento della conclusione del contratto
di data 7.3.2002 - la critica situazione economica di __________ (doc. 6,
allegato alla denuncia penale 15/16.10.2002, AI 1), dichiarando per scritto -
contrariamente al vero - che "il Cliente conferma che è in grado di
pagare nei termini contrattuali e conferma che al momento
dell'acquisto/ordinazione non ha esecuzioni pendenti. In particolare il Cliente
dichiara di non avere precetti esecutivi, di non avere ricevuto avvisi di
pignoramento o subito pignoramenti, di non aver ricevuto comminatorie e/o istanze
di fallimento, decreti di sequestro, attestati di carenza di beni o dato egli
avvio a procedure concordatarie. Il Cliente prende atto che IS 1 si impegna
contrattualmente col Cliente, fornisce i prodotti acquistati rispettivamente li
trasporterà nel luogo pattuito e/o li monterà, esclusivamente a seguito della
dichiarazione di cui sopra" (doc. 2 e 3, allegati alla denuncia penale
15/16.10.2002, AI 1). A torto. La "dichiarazione" in questione
- contenuta nelle "condizioni generali di contratto" riportate
sul retro dello stesso - costituisce una semplice menzogna scritta che non
realizza i presupposti di falso ideologico: dette condizioni - prestampate -
sono infatti affermazioni di parte, inidonee a provare i fatti enunciati. Esse
- che non godono di una credibilità particolare conferita loro dalla legge o da
chi le ha redatte, circostanza che peraltro l'istante non sostiene - non hanno
pertanto un valore probatorio accresciuto, come esatto dalla giurisprudenza
(decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004). Un contratto scritto non attesta che
le dichiarazioni ivi contenute corrispondono alla vera e concorde volontà dei
contraenti; per l'esattezza del suo contenuto è invero necessario che la parte
che sottoscrive il contratto si trovi nei confronti della vittima in una
posizione di "quasi garante", ossia che possieda particolare
credibilità (cfr., al proposito, decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; cfr. anche
DTF 123 IV 61 e 120 IV 25; B. CORBOZ, op. cit., n. 153 ad art. 251 CP). Ciò non
è tuttavia il caso in concreto: __________, e per essa i denunciati, è infatti
una semplice controparte dell'istante, per cui la fattispecie non riveste carattere
penale. E' quindi superfluo approfondire il reato in questione.
3.
3.1.
Il
reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a
cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone,
tra l'altro, un inganno astuto: questo è il caso se l'autore ordisce un tessuto
di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o
rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non
ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di
verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto
di fiducia particolare, considerato nondimeno che l'astuzia è esclusa quando la
vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF
6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 50 ss. ad art.
146.
CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed.,
Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht
III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).
3.2
Come
esposto, la fattispecie adempirebbe anche il reato di truffa, l'istante avendo
concluso il citato contratto di compravendita sulla base delle predette
asserzioni inveritiere dei denunciati. A torto. Il Tribunale federale ha
infatti precisato - con riferimento all'inganno messo in atto dichiarando,
contrariamente al vero, volontà e capacità di adempiere un determinato
contratto - che l'inganno non è in ogni caso astuto, segnatamente quando tale
volontà può essere dedotta dalle circostanze o controllata indirettamente,
assumendo informazioni in particolare sulla solvibilità dell'autore (decisione
TF 6P.28/2004 del 26.4.2004): ora, l'istante - che afferma che "poiché
nonostante i diversi richiami la fattura 26.04.2002 non veniva onorata e
giravano voci poco allegre circa la situazione esecutiva, la solvibilità ecc.
della __________, (…) ha preso informazioni presso l'Ufficio esecuzione del
distretto di __________ " (istanza di promozione dell'accusa
25/28.10.2002, p. 2) - avrebbe dovuto e potuto approfondire la situazione
economica della società in questione, per esempio domandando informazioni
presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti. Un accertamento in questo senso - che
avrebbe svelato l'asserito inganno - non appariva infatti impossibile,
difficile o non ragionevolmente esigibile, tanto è vero che è stato effettuato
- senza particolari difficoltà - in seguito. IS 1 non sostiene del resto che i
denunciati - che peraltro non avrebbero ricevuto le "condizioni
generali di contratto" (cfr. osservazioni 6/7.11.2002) - abbiano messo
in atto particolari manovre fraudolente per impedire un tale controllo, che abbiano
ordito un tessuto di menzogne o agito con manovre fraudolente o artifici o che
tra le parti ci fosse un rapporto di fiducia tale da poter prevedere, per i
denunciati, che avrebbe tralasciato qualsiasi indagine.
In
assenza di un inganno astuto, si può prescindere dall'esame degli altri
presupposti di cui all'art. 146 CP.
4.
Non
essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo
esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la
possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire
l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice
di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte
le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.17/2004
del 4.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,
Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è
manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o
a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58
CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie (per cui appaiono infondati
i rimproveri mossi al magistrato inquirente al proposito).
5.
Il
gravame è respinto; può quindi restare irrisolta la questione inerente la sua
ricevibilità, l'istante limitandosi sostanzialmente a contestare il decreto di
non luogo a procedere, senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e
soggettivi dei reati ipotizzati, come comporta un'istanza di promozione
dell'accusa.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.
PPF.
4.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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