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Decisione

60.2002.315

istanza di promozione dell'accusa. truffa. falsità in documenti.

21 settembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 15/16.10.2002 IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti della ora

fallita __________, già in __________, e per essa dei soci __________ PI 3 e __________

PI 2, per titolo di truffa e falsità in documenti in relazione al mancato

pagamento dell'importo di fr. 14'980.-- di cui al contratto di data 7.3.2002

inerente l'acquisto e l'installazione di condizionatori ed alla dichiarazione

di cui alle condizioni generali di contratto inerente la situazione

patrimoniale di detta società (doc. 2 e 3, allegati alla denuncia penale

15/16.10.2002, AI 1).

b. Con

decisione 18.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che "le condizioni

poste dal reato di truffa nella presente fattispecie non possono essere

considerate concretizzate per l'assenza dell'elemento oggettivo dell'inganno astuto,

e meglio considerato come la denunciante avrebbe potuto procedere

preventivamente e facilmente ad una verifica relativa alla veridicità delle

affermazioni sullo stato economico dell'acquirente, controllo che ha effettuato

solo in un secondo tempo", che "non sussistono nemmeno gli

elementi oggettivi e soggettivi del reato di falsità in documenti, (…)"

e che "la vertenza è di carattere puramente civile e conseguentemente

deve essere evasa nella competente sede giudiziaria" (decreto di non

luogo a procedere 18.10.2002, p. 1 e 2).

c. Con

tempestiva istanza IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti di __________

PI 3 e __________ PI 2 per titolo di truffa e falsità in documenti, sostenendo

- censurato l'operato del magistrato inquirente, che non avrebbe approfondito

la fattispecie - che "(…) siamo di fronte ad un caso di falsità in

documenti in quanto è stato affermato per scritto il falso su circostanze di

fatto e di natura legale rilevanti per la conclusione di un contratto e

l'adempimento dello stesso" e che "(…) siamo anche in presenza

di una truffa essendoci sia l'inganno astuto che tutte le altre premesse del

reato sia nella forma di "Begehungsdelikt" per coloro che hanno

attivamente agito, sia nella forma del reato d'omissione per coloro che, pur

avendo una posizione di responsabilità, non sono intervenuti per evitare l'insorgere

dell'evento" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 4).

Delle

ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________

PI 3 e __________ PI 2 si dirà, se necessario, in diritto.

Considerandi

1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

2.1.

Il

reato di cui all'art. 251 cifra 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione

fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,

oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico

per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un

documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa

uso, a scopo di inganno, di un tale documento - presuppone tra l'altro, con

riferimento al caso di falso ideologico, che il documento di cui si contesta la

veridicità del contenuto goda di particolare credibilità sia per il valore che la

legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) sia per

la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.) che lo

ha redatto (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; A. DONATSCH / W. WOHLERS,

Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 146 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea

2003, n. 36 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

volume II, Berna 2002, n. 114 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH,

Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 26 ss.).

2.2

L'istante

rimprovera ai denunciati di aver taciuto - al momento della conclusione del contratto

di data 7.3.2002 - la critica situazione economica di __________ (doc. 6,

allegato alla denuncia penale 15/16.10.2002, AI 1), dichiarando per scritto -

contrariamente al vero - che "il Cliente conferma che è in grado di

pagare nei termini contrattuali e conferma che al momento

dell'acquisto/ordinazione non ha esecuzioni pendenti. In particolare il Cliente

dichiara di non avere precetti esecutivi, di non avere ricevuto avvisi di

pignoramento o subito pignoramenti, di non aver ricevuto comminatorie e/o istanze

di fallimento, decreti di sequestro, attestati di carenza di beni o dato egli

avvio a procedure concordatarie. Il Cliente prende atto che IS 1 si impegna

contrattualmente col Cliente, fornisce i prodotti acquistati rispettivamente li

trasporterà nel luogo pattuito e/o li monterà, esclusivamente a seguito della

dichiarazione di cui sopra" (doc. 2 e 3, allegati alla denuncia penale

15/16.10.2002, AI 1). A torto. La "dichiarazione" in questione

- contenuta nelle "condizioni generali di contratto" riportate

sul retro dello stesso - costituisce una semplice menzogna scritta che non

realizza i presupposti di falso ideologico: dette condizioni - prestampate -

sono infatti affermazioni di parte, inidonee a provare i fatti enunciati. Esse

- che non godono di una credibilità particolare conferita loro dalla legge o da

chi le ha redatte, circostanza che peraltro l'istante non sostiene - non hanno

pertanto un valore probatorio accresciuto, come esatto dalla giurisprudenza

(decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004). Un contratto scritto non attesta che

le dichiarazioni ivi contenute corrispondono alla vera e concorde volontà dei

contraenti; per l'esattezza del suo contenuto è invero necessario che la parte

che sottoscrive il contratto si trovi nei confronti della vittima in una

posizione di "quasi garante", ossia che possieda particolare

credibilità (cfr., al proposito, decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; cfr. anche

DTF 123 IV 61 e 120 IV 25; B. CORBOZ, op. cit., n. 153 ad art. 251 CP). Ciò non

è tuttavia il caso in concreto: __________, e per essa i denunciati, è infatti

una semplice controparte dell'istante, per cui la fattispecie non riveste carattere

penale. E' quindi superfluo approfondire il reato in questione.

3.

3.1.

Il

reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a

cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone,

tra l'altro, un inganno astuto: questo è il caso se l'autore ordisce un tessuto

di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o

rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di

verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto

di fiducia particolare, considerato nondimeno che l'astuzia è esclusa quando la

vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF

6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 50 ss. ad art.

146.

CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed.,

Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht

III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit

suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).

3.2

Come

esposto, la fattispecie adempirebbe anche il reato di truffa, l'istante avendo

concluso il citato contratto di compravendita sulla base delle predette

asserzioni inveritiere dei denunciati. A torto. Il Tribunale federale ha

infatti precisato - con riferimento all'inganno messo in atto dichiarando,

contrariamente al vero, volontà e capacità di adempiere un determinato

contratto - che l'inganno non è in ogni caso astuto, segnatamente quando tale

volontà può essere dedotta dalle circostanze o controllata indirettamente,

assumendo informazioni in particolare sulla solvibilità dell'autore (decisione

TF 6P.28/2004 del 26.4.2004): ora, l'istante - che afferma che "poiché

nonostante i diversi richiami la fattura 26.04.2002 non veniva onorata e

giravano voci poco allegre circa la situazione esecutiva, la solvibilità ecc.

della __________, (…) ha preso informazioni presso l'Ufficio esecuzione del

distretto di __________ " (istanza di promozione dell'accusa

25/28.10.2002, p. 2) - avrebbe dovuto e potuto approfondire la situazione

economica della società in questione, per esempio domandando informazioni

presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti. Un accertamento in questo senso - che

avrebbe svelato l'asserito inganno - non appariva infatti impossibile,

difficile o non ragionevolmente esigibile, tanto è vero che è stato effettuato

- senza particolari difficoltà - in seguito. IS 1 non sostiene del resto che i

denunciati - che peraltro non avrebbero ricevuto le "condizioni

generali di contratto" (cfr. osservazioni 6/7.11.2002) - abbiano messo

in atto particolari manovre fraudolente per impedire un tale controllo, che abbiano

ordito un tessuto di menzogne o agito con manovre fraudolente o artifici o che

tra le parti ci fosse un rapporto di fiducia tale da poter prevedere, per i

denunciati, che avrebbe tralasciato qualsiasi indagine.

In

assenza di un inganno astuto, si può prescindere dall'esame degli altri

presupposti di cui all'art. 146 CP.

4.

Non

essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo

esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la

possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire

l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice

di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte

le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.17/2004

del 4.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,

Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è

manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o

a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58

CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie (per cui appaiono infondati

i rimproveri mossi al magistrato inquirente al proposito).

5.

Il

gravame è respinto; può quindi restare irrisolta la questione inerente la sua

ricevibilità, l'istante limitandosi sostanzialmente a contestare il decreto di

non luogo a procedere, senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e

soggettivi dei reati ipotizzati, come comporta un'istanza di promozione

dell'accusa.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.

PPF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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