60.2002.319
istanza di promozione dell'accusa. falsità in documenti.
25 ottobre 2004Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2002.319
Data decisione, Autorità:
25.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. falsità in documenti.
FALSITÀ IN DOCUMENTI
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 251 CPS
Incarto n.
60.2002.319
Lugano
25 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002 presentata da
IS 1, ,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 11.10.2002 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe
Muschietti nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia
9/10.10.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________,
per titolo di falsità in documenti;
richiamato lo
scritto 31.10/4.11.2002 del magistrato inquirente, che - comunicando di non avere
osservazioni al proposito - postula la reiezione del gravame;
rilevato che __________
PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 9/10.10.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti
di __________ PI 1 - vedova del pittore __________ __________ e titolare del
suo archivio - per titolo di falsità in documenti in relazione alla sua
dichiarazione, resa a __________ il 20.9.2002, secondo cui il quadro __________
(olio su tela sabbiata, 50 cm x 40 cm, firmato __________ e datato __________),
di sua proprietà, sarebbe un falso, asserzione in contraddizione con quella del
defunto marito di data 14.1.1981 rilasciata a __________ nell'ambito del procedimento
penale per titolo di truffa promosso dal qui istante nei confronti di tale __________
__________ e sfociato nel decreto di abbandono 12.2.1982 dell'allora sostituto
procuratore pubblico Agnese Balestra-Bianchi (__________).
b. Con
decisione 11.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia penale, considerato che "(…)
l'attestazione incriminata non può, (…), essere considerata quale documento ai
sensi dell'art. 110 cifra 5 CPS, in quanto non dispone di alcuna forza probatoria"
e che "trattasi infatti di una semplice dichiarazione di parte, la
quale, anche nella denegata ipotesi in cui fosse oggettivamente e soggettivamente
mendace, (…), non può ragionevolmente assurgere a falso intellettuale (…)"
(decreto di non luogo a procedere 11.10.2002, p. 2).
c. Con
tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti
di __________ PI 1 per titolo di falsità in documenti, ritenendo la decisione
impugnata - emanata senza procedere all'assunzione delle informazioni
preliminari - affrettata ed arbitraria.
Delle
ulteriori motivazioni si dirà, se necessario, in diritto.
Considerandi
1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
2.1.
Il
reato di cui all'art. 251 cifra 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione
fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,
oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo
di inganno, di un tale documento - presuppone, tra l'altro, che l'autore abbia
agito intenzionalmente o almeno con dolo eventuale (A. DONATSCH / W. WOHLERS,
Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 152 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea
2003, n. 86 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
volume II, Berna 2002, n. 171 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 20 ss.) e, con
riferimento al caso di falso ideologico, che il documento di cui si contesta la
veridicità del contenuto goda di particolare credibilità sia per il valore che
la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) sia
per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.)
che lo ha redatto (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; A. DONATSCH / W.
WOHLERS, op. cit., p. 146 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 36 ss. ad
art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 114 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH,
op. cit., § 36 n. 26 ss.).
2.2
Come
esposto, l'istante rimprovera alla denunciata di aver attestato la falsità del
dipinto sconfessando il defunto marito e quindi adempiendo la predetta
disposizione. A torto. Il reato in questione presuppone infatti che l'autore
abbia agito intenzionalmente o almeno con dolo eventuale: ora, in merito a tale
condizione soggettiva __________ IS 1 si limita ad asserire che __________ PI 1
avrebbe agito "per lo meno nella forma del dolo eventuale"
(istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 1), rispettivamente "magari
soltanto nella forma del dolo eventuale" (istanza di promozione
dell'accusa 28/29.10.2002, p. 2), affermazione che tuttavia non sostanzia e che
pertanto - quale mera ipotesi - non appare sufficiente, in applicazione dei
requisiti notigli (cfr. istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 1),
ai fini del giudizio. Il fatto che "(…), in quanto titolare,
proprietaria e responsabile dell'archivio del marito, (…), aveva ed ha un ben
preciso interesse a dichiarare che un'opera è autentica oppure falsa"
e che "(…) tale dichiarazione è atta a danneggiare il (suo)
patrimonio o gli altri (suoi) diritti (…)" (istanza di
promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 2) non implica peraltro che la
denunciata abbia voluto nuocere al patrimonio o ad altri diritti dell'istante o
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto a' sensi dell'art. 251 CP. Lo
stesso istante afferma inoltre che "(…) __________ __________, che in
un primo tempo non lo (il dipinto) aveva riconosciuto come suo, poi
interrogato formalmente dalle autorità di polizia italiane su mandato delle
autorità giudiziarie italiane ed a richiesta della Procura pubblica
sottocenerina, lo aveva riconosciuto come autentico" (istanza di
promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 1), per cui la divergenza tra le attestazioni
della denunciata e del marito in merito all'autenticità del quadro non è - alla
luce dell'incertezza palesata già allora dal pittore medesimo in relazione al
riconoscimento del dipinto - concludente circa l'ipotesi accusatoria di cui
alla denuncia penale dell'istante.
Per
il che, può restare irrisolta la questione a sapere se il suo scritto - apposto
sul retro di una foto del quadro - costituisca una menzogna scritta che
realizza i presupposti di falso ideologico, ossia se goda di una credibilità
particolare conferitagli segnatamente da chi lo ha redatto e quindi se abbia un
valore probatorio accresciuto, come esatto dalla giurisprudenza (cfr., in
merito alla qualità di "quasi garante" dell'estensore, decisione
TF 6S.114/2004 del 15.7.2004).
3.
Non
essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo
esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la
possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire
l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice
di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte
le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.60/2004
del 20.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,
Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è
manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o
a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58
CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie. L'interrogatorio della
denunciata non sostanzierebbe infatti la tesi dell'istante, come peraltro
indicato - in analogo procedimento penale - dal procuratore pubblico Maria
Galliani ["un eventuale interrogatorio della signora PI 1 non
porterebbe in ogni caso ad una definizione certa della situazione. Infatti la
signora in questione ha espresso un suo parere nel 2002 su un'opera attribuita
al suo defunto marito e da lui riconosciuta come autentica un decennio (recte:
ventennio) prima. Qualsiasi tipo di valutazione abbia fatto la signora PI 1
per esprimersi in tal senso sarebbe difficilmente opinabile, anche senza
l'assistenza di documentazione attendibile a sostegno delle sue dichiarazioni",
scritto 7.10.2002, inc. 2002.7373/GA/GA].
4.
Il
gravame è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico
dell'istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184
ss. CPP, 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La
legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster