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Decisione

60.2002.319

istanza di promozione dell'accusa. falsità in documenti.

25 ottobre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 9/10.10.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti

di __________ PI 1 - vedova del pittore __________ __________ e titolare del

suo archivio - per titolo di falsità in documenti in relazione alla sua

dichiarazione, resa a __________ il 20.9.2002, secondo cui il quadro __________

(olio su tela sabbiata, 50 cm x 40 cm, firmato __________ e datato __________),

di sua proprietà, sarebbe un falso, asserzione in contraddizione con quella del

defunto marito di data 14.1.1981 rilasciata a __________ nell'ambito del procedimento

penale per titolo di truffa promosso dal qui istante nei confronti di tale __________

__________ e sfociato nel decreto di abbandono 12.2.1982 dell'allora sostituto

procuratore pubblico Agnese Balestra-Bianchi (__________).

b. Con

decisione 11.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla denuncia penale, considerato che "(…)

l'attestazione incriminata non può, (…), essere considerata quale documento ai

sensi dell'art. 110 cifra 5 CPS, in quanto non dispone di alcuna forza probatoria"

e che "trattasi infatti di una semplice dichiarazione di parte, la

quale, anche nella denegata ipotesi in cui fosse oggettivamente e soggettivamente

mendace, (…), non può ragionevolmente assurgere a falso intellettuale (…)"

(decreto di non luogo a procedere 11.10.2002, p. 2).

c. Con

tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti

di __________ PI 1 per titolo di falsità in documenti, ritenendo la decisione

impugnata - emanata senza procedere all'assunzione delle informazioni

preliminari - affrettata ed arbitraria.

Delle

ulteriori motivazioni si dirà, se necessario, in diritto.

Considerandi

1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

2.1.

Il

reato di cui all'art. 251 cifra 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione

fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,

oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico

per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo

di inganno, di un tale documento - presuppone, tra l'altro, che l'autore abbia

agito intenzionalmente o almeno con dolo eventuale (A. DONATSCH / W. WOHLERS,

Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 152 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea

2003, n. 86 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

volume II, Berna 2002, n. 171 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH,

Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 20 ss.) e, con

riferimento al caso di falso ideologico, che il documento di cui si contesta la

veridicità del contenuto goda di particolare credibilità sia per il valore che

la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) sia

per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.)

che lo ha redatto (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; A. DONATSCH / W.

WOHLERS, op. cit., p. 146 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 36 ss. ad

art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 114 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH,

op. cit., § 36 n. 26 ss.).

2.2

Come

esposto, l'istante rimprovera alla denunciata di aver attestato la falsità del

dipinto sconfessando il defunto marito e quindi adempiendo la predetta

disposizione. A torto. Il reato in questione presuppone infatti che l'autore

abbia agito intenzionalmente o almeno con dolo eventuale: ora, in merito a tale

condizione soggettiva __________ IS 1 si limita ad asserire che __________ PI 1

avrebbe agito "per lo meno nella forma del dolo eventuale"

(istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 1), rispettivamente "magari

soltanto nella forma del dolo eventuale" (istanza di promozione

dell'accusa 28/29.10.2002, p. 2), affermazione che tuttavia non sostanzia e che

pertanto - quale mera ipotesi - non appare sufficiente, in applicazione dei

requisiti notigli (cfr. istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 1),

ai fini del giudizio. Il fatto che "(…), in quanto titolare,

proprietaria e responsabile dell'archivio del marito, (…), aveva ed ha un ben

preciso interesse a dichiarare che un'opera è autentica oppure falsa"

e che "(…) tale dichiarazione è atta a danneggiare il (suo)

patrimonio o gli altri (suoi) diritti (…)" (istanza di

promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 2) non implica peraltro che la

denunciata abbia voluto nuocere al patrimonio o ad altri diritti dell'istante o

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto a' sensi dell'art. 251 CP. Lo

stesso istante afferma inoltre che "(…) __________ __________, che in

un primo tempo non lo (il dipinto) aveva riconosciuto come suo, poi

interrogato formalmente dalle autorità di polizia italiane su mandato delle

autorità giudiziarie italiane ed a richiesta della Procura pubblica

sottocenerina, lo aveva riconosciuto come autentico" (istanza di

promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 1), per cui la divergenza tra le attestazioni

della denunciata e del marito in merito all'autenticità del quadro non è - alla

luce dell'incertezza palesata già allora dal pittore medesimo in relazione al

riconoscimento del dipinto - concludente circa l'ipotesi accusatoria di cui

alla denuncia penale dell'istante.

Per

il che, può restare irrisolta la questione a sapere se il suo scritto - apposto

sul retro di una foto del quadro - costituisca una menzogna scritta che

realizza i presupposti di falso ideologico, ossia se goda di una credibilità

particolare conferitagli segnatamente da chi lo ha redatto e quindi se abbia un

valore probatorio accresciuto, come esatto dalla giurisprudenza (cfr., in

merito alla qualità di "quasi garante" dell'estensore, decisione

TF 6S.114/2004 del 15.7.2004).

3.

Non

essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo

esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la

possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire

l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice

di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte

le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.60/2004

del 20.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,

Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è

manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o

a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58

CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie. L'interrogatorio della

denunciata non sostanzierebbe infatti la tesi dell'istante, come peraltro

indicato - in analogo procedimento penale - dal procuratore pubblico Maria

Galliani ["un eventuale interrogatorio della signora PI 1 non

porterebbe in ogni caso ad una definizione certa della situazione. Infatti la

signora in questione ha espresso un suo parere nel 2002 su un'opera attribuita

al suo defunto marito e da lui riconosciuta come autentica un decennio (recte:

ventennio) prima. Qualsiasi tipo di valutazione abbia fatto la signora PI 1

per esprimersi in tal senso sarebbe difficilmente opinabile, anche senza

l'assistenza di documentazione attendibile a sostegno delle sue dichiarazioni",

scritto 7.10.2002, inc. 2002.7373/GA/GA].

4.

Il

gravame è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico

dell'istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184

ss. CPP, 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale

federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro

trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La

legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.

4. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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