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Decisione

60.2002.321

istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (cessionario).

13 ottobre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i creditori ed i cessionari della vittima - non essendo lesi personalmente e

direttamente - non possono costituirsi parte civile [cfr., al proposito,

decisione TF 1P.152/2004 del 19.5.2004 e decisioni di questa Camera 15.11.2001

in re B. (inc. 60.1999.93), 8.5.1998 in re C. (inc. 60.1996.128) e 8.5.1998 in

re C. e C. (inc. 60.1996.129/130); L. MARAZZI, op. cit., p. 38; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 4 ad art. 69 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n.

1316];

che,

per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma

particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa

dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga

con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una

richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza

dell'accusato (decisione 2.6.1997 di questa Camera in re R. SA, inc.

60.1996.29, pubblicata in REP. 1997 n. 96; L. MARAZZI, op. cit., p. 40; M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP);

che

con convenzione 22.2.2001 (doc. B, allegato all'istanza di promozione

dell'accusa 29/30.10.2002) la querelante __________ ha ceduto a IS 1 la titolarità

dei citati marchi;

che

quindi non può (più) essere ritenuta attualmente lesa a' sensi dell'art. 69

CPP;

che

nondimeno IS 1 non può subentrare nel procedimento a __________, essa non essendo

lesa personalmente e direttamente dai fatti di cui alla querela penale

26/27.2.2001, come attesta anche il fatto che - benché il suddetto accordo sia

stato concluso pochi giorni prima della presentazione dell'esposto penale -

"il trasferimento alla cessionaria della proprietà e del possesso dei

beni ceduti conformemente al pto. 3 che precede avverrà il giorno 27 aprile

2001, (…)" (p. 2, doc. B, allegato all'istanza di promozione

dell'accusa 29/30.10.2002; cfr. anche, con riferimento alla portata di una

querela, BSK StGB I - C. RIEDO, Basilea 2003, n. 70 ad art. 28 CP e, con

riferimento al tipo di reato di cui all'art. 3 lit. d LCSl, in analogia

decisione TF 6S.184/2003 del 16.9.2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 IV

305);

che

del resto i presupposti richiesti dalla giurisprudenza inerenti la qualità di

parte civile sono molto severi e non permettono di applicare per analogia le

disposizioni che regolano la procedura civile, in particolare il fatto che una

parte possa subentrare ad un'altra in corso di causa (art. 110 CPC; decisione

15.11.2001 di questa Camera in re B., inc. 60.1999.93);

che

IS 1, divenuta titolare dei marchi in questione, avrebbe dovuto se del caso

inoltrare quale danneggiata querela penale a' sensi dei combinati art. 23, 9 e

10 LCSl (C. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Basilea 2001, n. 15 ss. ad art. 23

LCSl);

che

l'istante non si confronta peraltro con i presupposti di cui all'art. 69 cpv. 1

CPP, limitandosi a comunicare di costituirsi parte civile nel procedimento

promosso da __________ (istanza di promozione dell'accusa 29/30.10.2002, p. 2);

che

il gravame è pertanto irricevibile, IS 1 non avendo qualità di parte civile;

che

tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 69 ss. e 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è irricevibile.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________ - __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

1, 2 patr. da: PR 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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