60.2002.321
istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (cessionario).
13 ottobre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2002.321
Data decisione, Autorità:
13.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (cessionario).
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 184 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2002.321
Lugano
13 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell'accusa 29/30.10.2002 presentata da
IS 1, __________ - __________,
patr. da: avv.
__________ __________, __________,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 17.10.2002 emanato dall'allora procuratore pubblico
Emanuele Stauffer nell'ambito del procedimento penale dipendente da querela
26/27.2.2001 di __________, __________, nei confronti di __________ PI 1,
__________, e __________ PI 2, __________ (entrambi patr. da: avv. __________
PR 2, __________), ed eventuali terzi per titolo di violazione della legge
federale contro la concorrenza sleale;
richiamate le
osservazioni 11.11.2002 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione
del gravame;
rilevato che lo
scritto 21/22.11.2002 di __________ PI 1 e __________ PI 2 - chiamati ad esprimersi
in merito all'istanza - è tardivo;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con esposto 26/27.2.2001 __________, __________ (ora __________, __________),
ha inoltrato querela penale nei confronti di __________ PI 1, __________ PI 2
ed eventuali terzi per ripetuta concorrenza sleale a' sensi dei combinati art.
23 e 3 lit. d LCSl in relazione all'attività concorrenziale che __________, __________
- riconducibile ai querelati - avrebbe svolto nei suoi confronti commerciando
amaretti, panettoni, ecc. con marchi ed imballaggi simili ai suoi;
che
il 17.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in
ordine alla querela penale, ritenuto che con decisione 2.8.2001 la seconda
Camera civile del Tribunale d'appello aveva respinto l'istanza di provvedimenti
cautelari presentata l'8.2.2001 da __________ [sottolineando che "(…) i
marchi della __________ si distinguono da quelli della denunciante" e
- con riferimento alla violazione delle norme di cui alla LCSl - negando che
"(…) vi sia similitudine degli imballaggi delle due società, (…)"
(decreto di non luogo a procedere 17.10.2002, p. 1)] e che quindi "(…),
considerato che è stata esaustivamente esclusa una violazione delle norme sulla
concorrenza sleale in ambito civile (ed anche una lesione dei marchi), non
risultano nemmeno adempiuti i presupposti per l'apertura di un procedimento
penale" (decreto di non luogo a procedere 17.10.2002, p. 2);
che
con tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa
nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2 per violazione della legge
federale contro la concorrenza sleale, sub. della legge federale sulla
protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e, in via subordinata,
di ordinare la completazione delle informazioni preliminari;
che
l'istante afferma di costituirsi parte civile "(…) nell'ambito del procedimento
penale aperto nei confronti di __________ PI 1 (…) e __________ PI 2 (…),
formante l'incarto __________ ", che "è noto che, secondo la
giurisprudenza della CRP, per costituirsi parte civile basta una manifestazione
scritta della parte lesa, da cui emerga la volontà di proseguire la condanna
del colpevole" e che "è (…) sufficiente che tale volontà venga
espressa con l'istanza di promozione dell'accusa" (istanza di
promozione dell'accusa 29/30.10.2002, p. 2);
che
inoltre "mediante convenzione del 22 febbraio 2001 (doc. B), la __________
ha acquistato da __________, tra l'altro, i marchi __________ no. __________, __________,
__________, __________ e __________ (cfr. denuncia penale del 26 febbraio 2001,
ad III/2, docc. E-L annessi alla denuncia)" e che "l'uso
concreto dei marchi contestati (in particolare __________ no. __________ e __________,
docc. O/P annessi alla denuncia penale), nonché l'uso di imballi simili o
addirittura identici nel materiale e nei volumi e dimensioni a quelli in
precedenza di __________ (oltre le similitudini grafiche e nel testo) e ora di __________
sono atti a creare grave pregiudizio economico a quest'ultima società"
(istanza di promozione dell'accusa 29/30.10.2002, p. 2);
che
in presenza di un non luogo a procedere l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla
parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla
Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di
promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato;
che
la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete
unicamente alla parte civile, cioè alla persona fisica o giuridica
personalmente, direttamente ed attualmente lesa nel suo bene giuridico (art. 69
cpv. 1 CPP; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p.
37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ss. ad art. 69 CPP; N. SCHMID,
Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 502 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 38 n. 1 ss.; G.
PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1310 ss.);
che,
se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e
integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato
a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito;
che,
in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi (per
esempio reati di falso documentale e contro i doveri d'ufficio), sono da
considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che
sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il
pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (M. RUSCA /
E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP; N. SCHMID, op. cit., n.
503 ss. e 508 s.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 38 n. 1; G. PIQUEREZ, op.
cit., n. 1317);
che
Fatti
i creditori ed i cessionari della vittima - non essendo lesi personalmente e
direttamente - non possono costituirsi parte civile [cfr., al proposito,
decisione TF 1P.152/2004 del 19.5.2004 e decisioni di questa Camera 15.11.2001
in re B. (inc. 60.1999.93), 8.5.1998 in re C. (inc. 60.1996.128) e 8.5.1998 in
re C. e C. (inc. 60.1996.129/130); L. MARAZZI, op. cit., p. 38; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 4 ad art. 69 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
1316];
che,
per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma
particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa
dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga
con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una
richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza
dell'accusato (decisione 2.6.1997 di questa Camera in re R. SA, inc.
60.1996.29, pubblicata in REP. 1997 n. 96; L. MARAZZI, op. cit., p. 40; M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP);
che
con convenzione 22.2.2001 (doc. B, allegato all'istanza di promozione
dell'accusa 29/30.10.2002) la querelante __________ ha ceduto a IS 1 la titolarità
dei citati marchi;
che
quindi non può (più) essere ritenuta attualmente lesa a' sensi dell'art. 69
CPP;
che
nondimeno IS 1 non può subentrare nel procedimento a __________, essa non essendo
lesa personalmente e direttamente dai fatti di cui alla querela penale
26/27.2.2001, come attesta anche il fatto che - benché il suddetto accordo sia
stato concluso pochi giorni prima della presentazione dell'esposto penale -
"il trasferimento alla cessionaria della proprietà e del possesso dei
beni ceduti conformemente al pto. 3 che precede avverrà il giorno 27 aprile
2001, (…)" (p. 2, doc. B, allegato all'istanza di promozione
dell'accusa 29/30.10.2002; cfr. anche, con riferimento alla portata di una
querela, BSK StGB I - C. RIEDO, Basilea 2003, n. 70 ad art. 28 CP e, con
riferimento al tipo di reato di cui all'art. 3 lit. d LCSl, in analogia
decisione TF 6S.184/2003 del 16.9.2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 IV
305);
che
del resto i presupposti richiesti dalla giurisprudenza inerenti la qualità di
parte civile sono molto severi e non permettono di applicare per analogia le
disposizioni che regolano la procedura civile, in particolare il fatto che una
parte possa subentrare ad un'altra in corso di causa (art. 110 CPC; decisione
15.11.2001 di questa Camera in re B., inc. 60.1999.93);
che
IS 1, divenuta titolare dei marchi in questione, avrebbe dovuto se del caso
inoltrare quale danneggiata querela penale a' sensi dei combinati art. 23, 9 e
10 LCSl (C. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Basilea 2001, n. 15 ss. ad art. 23
LCSl);
che
l'istante non si confronta peraltro con i presupposti di cui all'art. 69 cpv. 1
CPP, limitandosi a comunicare di costituirsi parte civile nel procedimento
promosso da __________ (istanza di promozione dell'accusa 29/30.10.2002, p. 2);
che
il gravame è pertanto irricevibile, IS 1 non avendo qualità di parte civile;
che
tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 69 ss. e 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è irricevibile.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________ - __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
1, 2 patr. da: PR 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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