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Decisione

60.2002.328

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. denuncia mendace.

25 ottobre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. L'11/12.9.2002

__________ IS 1 ha inoltrato un esposto nei confronti dello zio __________ PI 1

per il reato in epigrafe in relazione alla denuncia 6/8.5.2002 presentata da

quest'ultimo a suo carico per titolo di falsità in documenti - con la quale lo

accusava di aver modificato la cedola della matrice di un assegno della __________

indicando a torto l'avvenuta consegna nelle sue mani, l'8.8.2001, della somma

di Lit. 135'000'000.-- in contanti -, procedimento sfociato nel decreto di non

luogo a procedere 2.7.2002, cresciuto in giudicato (NLP __________).

b. Con

decisione 23.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla suddetta denuncia, ritenendo sostanzialmente che

"(…) gli indizi documentali versati agli atti della decisione di non

luogo a procedere 2 luglio 2002 sconfessano la tesi accusatoria del denunciante"

(decreto di non luogo a procedere 23.10.2002, p. 2).

c. Con

tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via principale, di promuovere

l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace e, in

via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari

per il medesimo titolo, affermando al proposito - riassunta la fattispecie -

che le motivazioni del decreto impugnato non sarebbero pertinenti al caso e che

il magistrato inquirente avrebbe dovuto esaminare la sua innocenza in relazione

alla falsificazione della matrice dell'assegno, l'intenzionalità del denunciato

in merito alla presentazione della denuncia e la consapevolezza di quest'ultimo

circa la sua innocenza; a torto il procuratore pubblico non avrebbe inoltre

proceduto all'assunzione delle prove proposte.

d. Delle

osservazioni del magistrato inquirente e di __________ PI 1, così come degli

ulteriori scritti di replica e di duplica, si dirà - se necessario - in

diritto.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione

dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico

la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.

110).

2.

2.1.

Giusta

l'art. 303 cifra 1 CP è punito per denuncia mendace chiunque denuncia

all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli

sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale, oppure

chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento

penale contro una persona che egli sa innocente (A. DONATSCH / W. WOHLERS,

Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 366 ss.; BSK StGB II - V. DELNON / B.

RÜDY, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 303 CP; B. CORBOZ, Les infractions en

droit suisse, Berna 2002, volume II, n. 1 ss. ad art. 303 CP; G. STRATENWERTH,

Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 53 n. 2 ss.).

2.2

Con

esposto 6/8.5.2002 __________ PI 1 ha denunciato il qui istante a' sensi

dell'art. 251 CP, asserendo al proposito che "in data 8 agosto 2001 il

denunciato ha rimborsato un prestito, a suo tempo ricevuto dal denunciante,

pari a Lit. 15'000'000.-- mediante un assegno della __________. La ricevuta

dell'assegno è stata regolarmente sottoscritta dal qui denunciante relativamente

all'importo di Lit. 15'000'000.-- dello stesso. Il denunciato, una volta

ricevuto l'originale della ricevuta, ha indebitamente provveduto ad aggiungere

a mano l'importo di Lit. 135'000'000.-- cash, facendo così risultare che il PI

1.

avesse ricevuto l'importo complessivo di Lit. 150'000'000.--, ciò che

evidentemente non corrisponde al vero" (denuncia penale 6/8.5.2002, p.

2, AI 1, inc. NLP __________).

L'allora

procuratore pubblico Emanuele Stauffer - esperite le informazioni preliminari

con gli interrogatori delle parti e l'assunzione agli atti della documentazione

bancaria prodotta da __________ (AI 5, 6 e 7, inc. NLP __________) - ha di

seguito emanato un decreto di non luogo a procedere, ritenendo che detta

documentazione "(…) contiene svariate note interne, che tutte

confermano la versione del denunciato", che "è ben vero che

ciò non costituisce in assoluto una prova liberatoria" e che "quantomeno

tuttavia offre una certa qual base documentale alla versione di IS 1"

(decreto di non luogo a procedere 2.7.2002, p. 2, inc. NLP __________). Questi

aveva infatti detto che "dal 1997 in poi io, unitamente a mio zio ed ad

altri miei zii, ed altre persone non parenti, abbiamo portato in __________

degli averi patrimoniali. (…) L'8 agosto 2001 io ho consegnato a mio zio

un assegno di ITL 15 milioni e, a contanti, un importo di ITL 135 milioni. (…).

Prima della consegna, mio zio mi aveva chiesto un importo di ITL 220 milioni in

quanto doveva effettuare un'operazione immobiliare. Una persona italiana mio amico

aveva nel frattempo aperto un conto in __________ sul quale doveva far

confluire determinate somme. (…) __________ questo amico aveva a disposizione

un importo di ITL 150 milioni appunto da destinare al conto in __________. Io

mi sono recato in banca __________ per assistere al prelievo di questo importo.

L'importo è stato prelevato da questo mio amico in mia presenza ed anche alla

presenza dell'avv. __________ __________ di __________. (…) Il mio conoscente

mi ha poi portato in macchina da mio zio al quale ho consegnato ITL 135

milioni. (…) Quindi prima di recarmi da mio zio ho compilato un mio assegno di

ITL 15 milioni, che ho consegnato a mio zio unitamente a ITL 135 milioni. Mi

sono evidentemente fatto firmare da mio zio una ricevuta. C'era in quel periodo

una situazione famigliare già carica di tensione. Poi, in presenza di mio zio,

ho chiamato la banca e per essa il signor __________. Si trattava di

concretizzare la compensazione. Mio zio ha quindi dato per istruzione al signor

__________ di girare dei titoli a favore del conto di questo mio amico"

(verbale di interrogatorio 19.6.2002 di __________ IS 1, p. 1 e 2, AI 6, inc.

NLP __________).

2.3

Come

detto, con decisione 23.10.2002 il magistrato inquirente ha decretato il non

luogo a procedere in ordine alla denuncia penale presentata per violazione

dell'art. 303 CP: la documentazione acquisita agli atti (AI 7, inc. NLP __________)

permetterebbe infatti di concludere che l'ordine di trasferimento di titoli per

l'importo di LIT. 110'000'000.-- sia da ricondurre a __________ IS 1, ciò che

confuterebbe l'ipotesi accusatoria di denuncia mendace (decreto di non luogo a

procedere 23.10.2002, p. 2).

Ora,

tale argomentazione - come a ragione ha osservato l'istante - non appare

pertinente: in effetti, ai fini del giudizio non è decisivo conoscere chi

effettivamente abbia ordinato la predetta transazione, ma "(…)

determinare se la ricevuta fosse stata realmente contraffatta dall'istante

posteriormente alla sottoscrizione del PI 1" (istanza di promozione dell'accusa

31.

/4.11.2002, p. 5). L'esame di questa circostanza è stato nondimeno omesso,

per cui la conclusione alla quale è giunto il procuratore pubblico emanando il

decreto impugnato appare prematura, ritenuto in particolare che __________ PI 1

- interrogato nell'ambito del procedimento penale di cui alla sua denuncia - ha

detto, con riferimento al modus operandi applicato negli anni alle transazioni,

che "tutti i versamenti sono stati effettuati in fiducia, senza scambio

di ricevute e senza controllo da parte mia" (verbale di interrogatorio

19.6

, p. 1, AI 5, inc. NLP __________) e che l'istante - che ha prodotto

la contestata matrice dell'assegno nell'ambito della causa civile davanti alla

Pretura della giurisdizione di __________ - ha riferito che (…) "ho

quindi fatto causa a mio zio rivendicando ITL 150 milioni, in quanto al mio

rientro dalle vacanze ho scoperto che mio zio aveva disconosciuto la

compensazione. Aveva anche dato ordine di revocare la girata di titoli ed aveva

anche messo in discussione la procura che a suo tempo mi aveva conferito per

operare in conto. Ho quindi agito giudizialmente in quanto sono debitore nei

confronti di questo mio amico della somma suddetta" (verbale di interrogatorio

19.6

, p. 3, AI 6, inc. NLP __________).

2.4

Ciò

posto, si impone di ordinare la completazione delle informazioni preliminari

per determinare se la matrice dell'assegno - utilizzato nel contesto della

causa civile - sia stato alterato, costituendo un falso materiale, a' sensi

dell'art. 251 CP (A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 142 ss.; BSK StGB II -

M. BOOG, op. cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ss. ad

art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 1 ss.) e di seguito se dagli

atti emergano seri indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti giusta

l'art. 303 CP. Il fatto che nei confronti dell'istante sia stato emanato il

decreto di non luogo a procedere 2.7.2002 non impedisce peraltro

l'approfondimento della fattispecie [segnatamente con l'interrogatorio di tali __________

__________, __________ __________ e __________ __________ - asseritamente

presenti ad un colloquio tra le parti nel corso del quale il denunciato avrebbe

ammesso di aver ricevuto Lit. 150'000'000.-- (cfr. istanza di promozione

dell'accusa 31.10/4.11.2002, p. 6) -, che potranno riferire circa un'eventuale

ricevuta inerente l'importo di Lit. 135'000'000, rispettivamente con l'allestimento

di una perizia calligrafica, che potrà appurare se l'incriminato scritto è

stato compilato in toto il medesimo giorno]: come detto, i fatti oggetto

dell'asserita denuncia mendace non sono stati compiutamente indagati, per cui

il procuratore pubblico - esaminando l'esposto del qui istante - non ha potuto

esprimersi con cognizione di causa. Per il che, non si giustifica applicare la

giurisprudenza del Tribunale federale, citata nell'istanza, di cui a DTF 72 IV

74.

(secondo la quale "il giudice chiamato a pronunciarsi sul reato di denuncia

mendace è vincolato, per quanto concerne l'innocenza della persona denunciata e

con riserva di una ripresa della procedura contro di lei, dalla sentenza di assoluzione

prolata nei suoi confronti o dal decreto di abbandono, di cui ha beneficiato"),

del resto condivisa solo da parte della dottrina (cfr., al proposito, BSK StGB

II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 11 ad art. 303 CP).

3.

Il

gravame è parzialmente accolto: il magistrato inquirente procederà quindi

all'approfondimento del caso ai sensi dei considerandi precedenti e con ogni

altro atto che riterrà opportuno e si pronuncerà di seguito sull'esito

dell'azione penale giusta l'art. 303 CP.

Per

le ragioni poste a fondamento della presente decisione, non si prelevano tassa

di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 251 e 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è parzialmente accolta.

§ Il

decreto di non luogo a procedere 23.10.2002 (NLP __________) è annullato ai

sensi dei considerandi.

§ Il

procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul

seguito dell'azione penale.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patrocinato

da: PA 3

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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