60.2002.328
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. denuncia mendace.
25 ottobre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2002.328
Data decisione, Autorità:
25.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. denuncia mendace.
DENUNCIA MENDACE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 303 CPS
Incarto n.
60.2002.328
Lugano
25 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell'accusa 31.10/4.11.2002 presentata da
IS 1, -,
patr. da: PA 1,
,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 23.10.2002 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini
nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 11/12.9.2002
nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________ (patr. da:
avv. __________ PA 3, __________), per titolo di denuncia mendace;
richiamate le
osservazioni 12/13.11.2002 del magistrato inquirente e 18/19.11.2002 di __________
PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
richiamati
altresì le osservazioni di replica 27/28.11.2002 dell'istante, quelle di
duplica 3/5.12.2002 del procuratore pubblico e lo scritto 12/13.12.2002 di __________
PI 1;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. L'11/12.9.2002
__________ IS 1 ha inoltrato un esposto nei confronti dello zio __________ PI 1
per il reato in epigrafe in relazione alla denuncia 6/8.5.2002 presentata da
quest'ultimo a suo carico per titolo di falsità in documenti - con la quale lo
accusava di aver modificato la cedola della matrice di un assegno della __________
indicando a torto l'avvenuta consegna nelle sue mani, l'8.8.2001, della somma
di Lit. 135'000'000.-- in contanti -, procedimento sfociato nel decreto di non
luogo a procedere 2.7.2002, cresciuto in giudicato (NLP __________).
b. Con
decisione 23.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla suddetta denuncia, ritenendo sostanzialmente che
"(…) gli indizi documentali versati agli atti della decisione di non
luogo a procedere 2 luglio 2002 sconfessano la tesi accusatoria del denunciante"
(decreto di non luogo a procedere 23.10.2002, p. 2).
c. Con
tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via principale, di promuovere
l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace e, in
via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari
per il medesimo titolo, affermando al proposito - riassunta la fattispecie -
che le motivazioni del decreto impugnato non sarebbero pertinenti al caso e che
il magistrato inquirente avrebbe dovuto esaminare la sua innocenza in relazione
alla falsificazione della matrice dell'assegno, l'intenzionalità del denunciato
in merito alla presentazione della denuncia e la consapevolezza di quest'ultimo
circa la sua innocenza; a torto il procuratore pubblico non avrebbe inoltre
proceduto all'assunzione delle prove proposte.
d. Delle
osservazioni del magistrato inquirente e di __________ PI 1, così come degli
ulteriori scritti di replica e di duplica, si dirà - se necessario - in
diritto.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione
dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico
la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.
110).
2.
2.1.
Giusta
l'art. 303 cifra 1 CP è punito per denuncia mendace chiunque denuncia
all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli
sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale, oppure
chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento
penale contro una persona che egli sa innocente (A. DONATSCH / W. WOHLERS,
Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 366 ss.; BSK StGB II - V. DELNON / B.
RÜDY, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 303 CP; B. CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, Berna 2002, volume II, n. 1 ss. ad art. 303 CP; G. STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 53 n. 2 ss.).
2.2
Con
esposto 6/8.5.2002 __________ PI 1 ha denunciato il qui istante a' sensi
dell'art. 251 CP, asserendo al proposito che "in data 8 agosto 2001 il
denunciato ha rimborsato un prestito, a suo tempo ricevuto dal denunciante,
pari a Lit. 15'000'000.-- mediante un assegno della __________. La ricevuta
dell'assegno è stata regolarmente sottoscritta dal qui denunciante relativamente
all'importo di Lit. 15'000'000.-- dello stesso. Il denunciato, una volta
ricevuto l'originale della ricevuta, ha indebitamente provveduto ad aggiungere
a mano l'importo di Lit. 135'000'000.-- cash, facendo così risultare che il PI
1.
avesse ricevuto l'importo complessivo di Lit. 150'000'000.--, ciò che
evidentemente non corrisponde al vero" (denuncia penale 6/8.5.2002, p.
2, AI 1, inc. NLP __________).
L'allora
procuratore pubblico Emanuele Stauffer - esperite le informazioni preliminari
con gli interrogatori delle parti e l'assunzione agli atti della documentazione
bancaria prodotta da __________ (AI 5, 6 e 7, inc. NLP __________) - ha di
seguito emanato un decreto di non luogo a procedere, ritenendo che detta
documentazione "(…) contiene svariate note interne, che tutte
confermano la versione del denunciato", che "è ben vero che
ciò non costituisce in assoluto una prova liberatoria" e che "quantomeno
tuttavia offre una certa qual base documentale alla versione di IS 1"
(decreto di non luogo a procedere 2.7.2002, p. 2, inc. NLP __________). Questi
aveva infatti detto che "dal 1997 in poi io, unitamente a mio zio ed ad
altri miei zii, ed altre persone non parenti, abbiamo portato in __________
degli averi patrimoniali. (…) L'8 agosto 2001 io ho consegnato a mio zio
un assegno di ITL 15 milioni e, a contanti, un importo di ITL 135 milioni. (…).
Prima della consegna, mio zio mi aveva chiesto un importo di ITL 220 milioni in
quanto doveva effettuare un'operazione immobiliare. Una persona italiana mio amico
aveva nel frattempo aperto un conto in __________ sul quale doveva far
confluire determinate somme. (…) __________ questo amico aveva a disposizione
un importo di ITL 150 milioni appunto da destinare al conto in __________. Io
mi sono recato in banca __________ per assistere al prelievo di questo importo.
L'importo è stato prelevato da questo mio amico in mia presenza ed anche alla
presenza dell'avv. __________ __________ di __________. (…) Il mio conoscente
mi ha poi portato in macchina da mio zio al quale ho consegnato ITL 135
milioni. (…) Quindi prima di recarmi da mio zio ho compilato un mio assegno di
ITL 15 milioni, che ho consegnato a mio zio unitamente a ITL 135 milioni. Mi
sono evidentemente fatto firmare da mio zio una ricevuta. C'era in quel periodo
una situazione famigliare già carica di tensione. Poi, in presenza di mio zio,
ho chiamato la banca e per essa il signor __________. Si trattava di
concretizzare la compensazione. Mio zio ha quindi dato per istruzione al signor
__________ di girare dei titoli a favore del conto di questo mio amico"
(verbale di interrogatorio 19.6.2002 di __________ IS 1, p. 1 e 2, AI 6, inc.
NLP __________).
2.3
Come
detto, con decisione 23.10.2002 il magistrato inquirente ha decretato il non
luogo a procedere in ordine alla denuncia penale presentata per violazione
dell'art. 303 CP: la documentazione acquisita agli atti (AI 7, inc. NLP __________)
permetterebbe infatti di concludere che l'ordine di trasferimento di titoli per
l'importo di LIT. 110'000'000.-- sia da ricondurre a __________ IS 1, ciò che
confuterebbe l'ipotesi accusatoria di denuncia mendace (decreto di non luogo a
procedere 23.10.2002, p. 2).
Ora,
tale argomentazione - come a ragione ha osservato l'istante - non appare
pertinente: in effetti, ai fini del giudizio non è decisivo conoscere chi
effettivamente abbia ordinato la predetta transazione, ma "(…)
determinare se la ricevuta fosse stata realmente contraffatta dall'istante
posteriormente alla sottoscrizione del PI 1" (istanza di promozione dell'accusa
31.
/4.11.2002, p. 5). L'esame di questa circostanza è stato nondimeno omesso,
per cui la conclusione alla quale è giunto il procuratore pubblico emanando il
decreto impugnato appare prematura, ritenuto in particolare che __________ PI 1
- interrogato nell'ambito del procedimento penale di cui alla sua denuncia - ha
detto, con riferimento al modus operandi applicato negli anni alle transazioni,
che "tutti i versamenti sono stati effettuati in fiducia, senza scambio
di ricevute e senza controllo da parte mia" (verbale di interrogatorio
19.6
, p. 1, AI 5, inc. NLP __________) e che l'istante - che ha prodotto
la contestata matrice dell'assegno nell'ambito della causa civile davanti alla
Pretura della giurisdizione di __________ - ha riferito che (…) "ho
quindi fatto causa a mio zio rivendicando ITL 150 milioni, in quanto al mio
rientro dalle vacanze ho scoperto che mio zio aveva disconosciuto la
compensazione. Aveva anche dato ordine di revocare la girata di titoli ed aveva
anche messo in discussione la procura che a suo tempo mi aveva conferito per
operare in conto. Ho quindi agito giudizialmente in quanto sono debitore nei
confronti di questo mio amico della somma suddetta" (verbale di interrogatorio
19.6
, p. 3, AI 6, inc. NLP __________).
2.4
Ciò
posto, si impone di ordinare la completazione delle informazioni preliminari
per determinare se la matrice dell'assegno - utilizzato nel contesto della
causa civile - sia stato alterato, costituendo un falso materiale, a' sensi
dell'art. 251 CP (A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 142 ss.; BSK StGB II -
M. BOOG, op. cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ss. ad
art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 1 ss.) e di seguito se dagli
atti emergano seri indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti giusta
l'art. 303 CP. Il fatto che nei confronti dell'istante sia stato emanato il
decreto di non luogo a procedere 2.7.2002 non impedisce peraltro
l'approfondimento della fattispecie [segnatamente con l'interrogatorio di tali __________
__________, __________ __________ e __________ __________ - asseritamente
presenti ad un colloquio tra le parti nel corso del quale il denunciato avrebbe
ammesso di aver ricevuto Lit. 150'000'000.-- (cfr. istanza di promozione
dell'accusa 31.10/4.11.2002, p. 6) -, che potranno riferire circa un'eventuale
ricevuta inerente l'importo di Lit. 135'000'000, rispettivamente con l'allestimento
di una perizia calligrafica, che potrà appurare se l'incriminato scritto è
stato compilato in toto il medesimo giorno]: come detto, i fatti oggetto
dell'asserita denuncia mendace non sono stati compiutamente indagati, per cui
il procuratore pubblico - esaminando l'esposto del qui istante - non ha potuto
esprimersi con cognizione di causa. Per il che, non si giustifica applicare la
giurisprudenza del Tribunale federale, citata nell'istanza, di cui a DTF 72 IV
74.
(secondo la quale "il giudice chiamato a pronunciarsi sul reato di denuncia
mendace è vincolato, per quanto concerne l'innocenza della persona denunciata e
con riserva di una ripresa della procedura contro di lei, dalla sentenza di assoluzione
prolata nei suoi confronti o dal decreto di abbandono, di cui ha beneficiato"),
del resto condivisa solo da parte della dottrina (cfr., al proposito, BSK StGB
II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 11 ad art. 303 CP).
3.
Il
gravame è parzialmente accolto: il magistrato inquirente procederà quindi
all'approfondimento del caso ai sensi dei considerandi precedenti e con ogni
altro atto che riterrà opportuno e si pronuncerà di seguito sull'esito
dell'azione penale giusta l'art. 303 CP.
Per
le ragioni poste a fondamento della presente decisione, non si prelevano tassa
di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 251 e 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è parzialmente accolta.
§ Il
decreto di non luogo a procedere 23.10.2002 (NLP __________) è annullato ai
sensi dei considerandi.
§ Il
procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul
seguito dell'azione penale.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
patrocinato
da: PA 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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