60.2002.350
istanza di promozione dell'accusa. registrazione clandestina di conversazioni.
25 ottobre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2002.350
Data decisione, Autorità:
25.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. registrazione clandestina di conversazioni.
REGISTRAZIONE CLANDESTINA DI CONVERSAZIONI
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 179ter CPS
Incarto n.
60.2002.350
Lugano
25 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell'accusa 19/20.11.2002 presentata da
IS 1, -,
patr. da: PA 2,
,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 8.11.2002 emanato dal procuratore pubblico __________ __________
nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 25/28.10.2002
nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________ (patr. da:
avv. __________ PA 1, __________), per titolo di registrazione clandestina di
conversazioni;
richiamate le
osservazioni 29.11/2.12.2002 del magistrato inquirente, concludenti per la
reiezione del gravame;
rilevato che __________
PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 25/28.10.2002 __________ IS 1 ha inoltrato querela penale nei confronti
del nipote __________ PI 1 per titolo di registrazione clandestina di
conversazioni in relazione alla produzione - nell'ambito di cause civili
promosse davanti al pretore della giurisdizione di __________ - di una cassetta
con la registrazione di una conversazione avvenuta tra le parti, alla presenza
di terzi, a __________ nel corso del mese di giugno/luglio 2002.
b. Con
decisione 8.11.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
in ordine alla querela, considerando che "(…) ritenuto come per il
Codice penale italiano non commette reato colui che registra una conversazione
cui prende parte, non è possibile ritenere adempiuti i presupposti oggettivi
del reato di cui all'art. 179ter CP, ritenuto che in casu, a differenza
dell'art. 305bis CP, non vi è l'espressa menzione della punibilità estesa al
reato commesso all'estero, (…)" (decreto di non luogo a
procedere 8.11.2002, p. 3).
c. Con
tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via preliminare, di trasmettere
l'incarto ad altro magistrato inquirente affinché abbia a pronunciarsi sulla
querela penale, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di __________
PI 1 per titolo di registrazione clandestina di conversazioni e, in via
subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per il
medesimo titolo, affermando al proposito - sollevata preliminarmente la nullità
del decreto impugnato in applicazione dell'art. 40 lit. d) CPP, il marito del
procuratore pubblico essendo cugino del patrocinatore del querelato - che le
considerazioni sul diritto penale italiano non sarebbero pertinenti, posto come
determinante sarebbe "(…) il fatto che il denunciato ha fatto uso della
cassetta in Svizzera nel corso dell'udienza dello scorso 24 ottobre 2002 in
pretura a __________ " (istanza di promozione dell'accusa
19/20.11.2002, p. 4), circostanza - quest'ultima - che fonderebbe anche la
tempestività della querela.
d. Delle
osservazioni del magistrato inquirente si dirà, se necessario, in diritto.
Considerandi
1.
1.1.
Ogni
giudice, procuratore pubblico, segretario o assessore-giurato è escluso per
legge dall'esercitare il suo ufficio quando sia parente o affine in linea
retta, parente fino al quarto grado in linea collaterale o affine fino al
secondo grado nella stessa linea con la parte lesa, con l'accusato, con un
avvocato che partecipa al processo o con un avvocato collega di studio del
patrocinatore di una parte [art. 40 lit. c) e d) CPP]. Ogni magistrato o
funzionario, dal momento in cui viene a conoscenza di una causa che lo esclude,
deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti
giudiziari ulteriormente compiuti (art. 41 CPP).
1.2
Come
detto, l'istante asserisce che "risulta che la PP __________ __________
abbia un legame di parentela con l'avv. __________ PA 1, patrocinatore del
denunciato __________ PI 1, in quanto il marito della PP __________, l'avv. __________
__________, risulta essere cugino dell'avv. __________ PA 1" (istanza
di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 2); il magistrato inquirente
avrebbe quindi dovuto escludersi a' sensi dell'art. 40 lit. d) CPP.
1.3
Ora,
l'avv. __________ PA 1 - figlio del fratello del padre del marito del procuratore
pubblico (cfr. scritto 6/9.12.2002 del procuratore pubblico __________ __________
a questa Camera) - è parente di quarto grado in linea collaterale con l'avv. __________
__________ (art. 20 CC), per cui in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 CC -
secondo il quale chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e
nello stesso grado con il coniuge di questa - il legale di __________ PI 1 è
affine di quarto grado in linea collaterale con il magistrato inquirente,
circostanza che non fonda un motivo di esclusione giusta l'art. 40 lit. d) CPP.
La
censura appare quindi ingiustificata.
2.
2.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.2
Giusta
l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione
dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico
la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.
110).
3.
3.1.
Come
esposto, l'istante chiede di promuovere l'accusa nei confronti del querelato,
rispettivamente di ordinare la completazione delle informazioni preliminari
giusta l'art. 179ter CP, secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque,
senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono
una conversazione non pubblica cui partecipi oppure chiunque conserva, sfrutta
o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere
eseguita mediante un reato secondo il primo capoverso (BSK StGB II - P. VON INS
/ P.R. WYDER, Basilea 2003, n. 2 ss. ad art. 179ter CP; G. STRATENWERTH / G.
JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 12 n. 42 ss.; J.
REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 348
s.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 1 ss.
ad art. 179ter CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
2.
ed., Zurigo 1997, n. 1 ss. ad art. 179ter CP).
3.2
Il
gravame appare tuttavia irricevibile al proposito: infatti, l'istante - che
tralascia anche di indicare nuove prove da assumere, rispettivamente prove già
assunte da approfondire, come imposto dalla giurisprudenza di questa Camera in
merito alle condizioni di ammissibilità dell'impugnativa - omette di
confrontarsi con i presupposti di detta ipotesi accusatoria, rispettivamente
con la motivazione di cui al decreto impugnato, limitandosi a sostenere, senza
ulteriormente spiegarne le ragioni, che - ai fini del giudizio - sarebbe
decisivo "(…) il fatto che il denunciato ha fatto uso della cassetta in
Svizzera nel corso dell'udienza dello scorso 24 ottobre 2002 in pretura a __________
" (istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 4), e ciò in palese
inosservanza del principio secondo cui un'istanza di promozione dell'accusa
comporta, oltre alla precisa indicazione dei reati per i quali è postulata
(come prevede l'art. 188 lit. b CPP), la puntuale descrizione di seri indizi di
colpevolezza in relazione alle condizioni oggettive e soggettive dei reati
ipotizzati.
Questa
Camera - quale autorità di ricorso (art. 284 ss. CPP) - non è inoltre
competente a disporre il sequestro giusta gli art. 161 ss. CPP: la domanda
"(…) che il CD in questione, in quanto corpo del reato, venga posto
sotto sequestro ex art. 161 CPPT" (istanza di promozione dell'accusa
19/20.11.2002, p. 5) non è quindi proponibile in questa sede.
3.3
L'istanza
- a prescindere dalla sua irricevibilità - appare peraltro infondata nel
merito. __________ IS 1 rimprovera al querelato di aver prodotto la cassetta
incriminata nell'ambito di procedure civili svizzere, rendendo quindi
accessibile a terzi la registrazione in questione: ora, tale condotta è punita a'
sensi della suddetta disposizione solo se la registrazione è stata eseguita
commettendo un reato, ciò che non è avvenuto nella fattispecie. L'illegittimità
della registrazione giusta l'art. 615bis CPI - secondo cui è punito per interferenze
illecite nella vita privata chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa
visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla
vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 (violazione di
domicilio) o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le
notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo
articolo - presuppone infatti che le interferenze illecite provengano da terzi
rimasti estranei alla conversazione oggetto di registrazione (F. STELLA / G. ZUCCALÀ,
Commentario breve al Codice penale, Padova 1990, ad art. 615bis CPI, p. 853;
cfr. anche BSK StGB II - P. VON INS / P.R. WYDER, op. cit., n. 3 ad art. 179 CP
e FF 2001 2328). __________ PI 1, quale destinatario della discussione, non
poteva quindi adempiere il reato a' sensi dell'art. 615bis CPI, per cui il
fatto di aver prodotto in causa in Svizzera la cassetta contenente una conversazione
registrata legittimamente in Italia non fonda seri indizi di colpevolezza a'
sensi dell'art. 179ter CP.
4.
Non
essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo
esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la
possibilità di approfondimento di prove già acquisite (che peraltro l'istante
non ha indicato; cfr. considerando 3.2.), tale da consentire l'eventuale passo
dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il
procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove,
essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 1P.147/2004 del
27.9
; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,
Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è
manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o
a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58
CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
Le
ragioni a fondamento della presente decisione rendono superflua anche la
completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP,
fattispecie che pertanto non si impone di approfondire.
5.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è respinto; può quindi restare irrisolta la
questione inerente la tempestività della querela penale.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 179ter CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.
PPF.
4.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
patrocinato
da: PA 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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