Lexipedia

Decisione

60.2002.350

istanza di promozione dell'accusa. registrazione clandestina di conversazioni.

25 ottobre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 25/28.10.2002 __________ IS 1 ha inoltrato querela penale nei confronti

del nipote __________ PI 1 per titolo di registrazione clandestina di

conversazioni in relazione alla produzione - nell'ambito di cause civili

promosse davanti al pretore della giurisdizione di __________ - di una cassetta

con la registrazione di una conversazione avvenuta tra le parti, alla presenza

di terzi, a __________ nel corso del mese di giugno/luglio 2002.

b. Con

decisione 8.11.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere

in ordine alla querela, considerando che "(…) ritenuto come per il

Codice penale italiano non commette reato colui che registra una conversazione

cui prende parte, non è possibile ritenere adempiuti i presupposti oggettivi

del reato di cui all'art. 179ter CP, ritenuto che in casu, a differenza

dell'art. 305bis CP, non vi è l'espressa menzione della punibilità estesa al

reato commesso all'estero, (…)" (decreto di non luogo a

procedere 8.11.2002, p. 3).

c. Con

tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via preliminare, di trasmettere

l'incarto ad altro magistrato inquirente affinché abbia a pronunciarsi sulla

querela penale, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di __________

PI 1 per titolo di registrazione clandestina di conversazioni e, in via

subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per il

medesimo titolo, affermando al proposito - sollevata preliminarmente la nullità

del decreto impugnato in applicazione dell'art. 40 lit. d) CPP, il marito del

procuratore pubblico essendo cugino del patrocinatore del querelato - che le

considerazioni sul diritto penale italiano non sarebbero pertinenti, posto come

determinante sarebbe "(…) il fatto che il denunciato ha fatto uso della

cassetta in Svizzera nel corso dell'udienza dello scorso 24 ottobre 2002 in

pretura a __________ " (istanza di promozione dell'accusa

19/20.11.2002, p. 4), circostanza - quest'ultima - che fonderebbe anche la

tempestività della querela.

d. Delle

osservazioni del magistrato inquirente si dirà, se necessario, in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

Ogni

giudice, procuratore pubblico, segretario o assessore-giurato è escluso per

legge dall'esercitare il suo ufficio quando sia parente o affine in linea

retta, parente fino al quarto grado in linea collaterale o affine fino al

secondo grado nella stessa linea con la parte lesa, con l'accusato, con un

avvocato che partecipa al processo o con un avvocato collega di studio del

patrocinatore di una parte [art. 40 lit. c) e d) CPP]. Ogni magistrato o

funzionario, dal momento in cui viene a conoscenza di una causa che lo esclude,

deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti

giudiziari ulteriormente compiuti (art. 41 CPP).

1.2

Come

detto, l'istante asserisce che "risulta che la PP __________ __________

abbia un legame di parentela con l'avv. __________ PA 1, patrocinatore del

denunciato __________ PI 1, in quanto il marito della PP __________, l'avv. __________

__________, risulta essere cugino dell'avv. __________ PA 1" (istanza

di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 2); il magistrato inquirente

avrebbe quindi dovuto escludersi a' sensi dell'art. 40 lit. d) CPP.

1.3

Ora,

l'avv. __________ PA 1 - figlio del fratello del padre del marito del procuratore

pubblico (cfr. scritto 6/9.12.2002 del procuratore pubblico __________ __________

a questa Camera) - è parente di quarto grado in linea collaterale con l'avv. __________

__________ (art. 20 CC), per cui in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 CC -

secondo il quale chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e

nello stesso grado con il coniuge di questa - il legale di __________ PI 1 è

affine di quarto grado in linea collaterale con il magistrato inquirente,

circostanza che non fonda un motivo di esclusione giusta l'art. 40 lit. d) CPP.

La

censura appare quindi ingiustificata.

2.

2.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.2

Giusta

l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione

dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico

la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.

110).

3.

3.1.

Come

esposto, l'istante chiede di promuovere l'accusa nei confronti del querelato,

rispettivamente di ordinare la completazione delle informazioni preliminari

giusta l'art. 179ter CP, secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque,

senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono

una conversazione non pubblica cui partecipi oppure chiunque conserva, sfrutta

o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere

eseguita mediante un reato secondo il primo capoverso (BSK StGB II - P. VON INS

/ P.R. WYDER, Basilea 2003, n. 2 ss. ad art. 179ter CP; G. STRATENWERTH / G.

JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 12 n. 42 ss.; J.

REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 348

s.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 1 ss.

ad art. 179ter CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

2.

ed., Zurigo 1997, n. 1 ss. ad art. 179ter CP).

3.2

Il

gravame appare tuttavia irricevibile al proposito: infatti, l'istante - che

tralascia anche di indicare nuove prove da assumere, rispettivamente prove già

assunte da approfondire, come imposto dalla giurisprudenza di questa Camera in

merito alle condizioni di ammissibilità dell'impugnativa - omette di

confrontarsi con i presupposti di detta ipotesi accusatoria, rispettivamente

con la motivazione di cui al decreto impugnato, limitandosi a sostenere, senza

ulteriormente spiegarne le ragioni, che - ai fini del giudizio - sarebbe

decisivo "(…) il fatto che il denunciato ha fatto uso della cassetta in

Svizzera nel corso dell'udienza dello scorso 24 ottobre 2002 in pretura a __________

" (istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 4), e ciò in palese

inosservanza del principio secondo cui un'istanza di promozione dell'accusa

comporta, oltre alla precisa indicazione dei reati per i quali è postulata

(come prevede l'art. 188 lit. b CPP), la puntuale descrizione di seri indizi di

colpevolezza in relazione alle condizioni oggettive e soggettive dei reati

ipotizzati.

Questa

Camera - quale autorità di ricorso (art. 284 ss. CPP) - non è inoltre

competente a disporre il sequestro giusta gli art. 161 ss. CPP: la domanda

"(…) che il CD in questione, in quanto corpo del reato, venga posto

sotto sequestro ex art. 161 CPPT" (istanza di promozione dell'accusa

19/20.11.2002, p. 5) non è quindi proponibile in questa sede.

3.3

L'istanza

- a prescindere dalla sua irricevibilità - appare peraltro infondata nel

merito. __________ IS 1 rimprovera al querelato di aver prodotto la cassetta

incriminata nell'ambito di procedure civili svizzere, rendendo quindi

accessibile a terzi la registrazione in questione: ora, tale condotta è punita a'

sensi della suddetta disposizione solo se la registrazione è stata eseguita

commettendo un reato, ciò che non è avvenuto nella fattispecie. L'illegittimità

della registrazione giusta l'art. 615bis CPI - secondo cui è punito per interferenze

illecite nella vita privata chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa

visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla

vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 (violazione di

domicilio) o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le

notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo

articolo - presuppone infatti che le interferenze illecite provengano da terzi

rimasti estranei alla conversazione oggetto di registrazione (F. STELLA / G. ZUCCALÀ,

Commentario breve al Codice penale, Padova 1990, ad art. 615bis CPI, p. 853;

cfr. anche BSK StGB II - P. VON INS / P.R. WYDER, op. cit., n. 3 ad art. 179 CP

e FF 2001 2328). __________ PI 1, quale destinatario della discussione, non

poteva quindi adempiere il reato a' sensi dell'art. 615bis CPI, per cui il

fatto di aver prodotto in causa in Svizzera la cassetta contenente una conversazione

registrata legittimamente in Italia non fonda seri indizi di colpevolezza a'

sensi dell'art. 179ter CP.

4.

Non

essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo

esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la

possibilità di approfondimento di prove già acquisite (che peraltro l'istante

non ha indicato; cfr. considerando 3.2.), tale da consentire l'eventuale passo

dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il

procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove,

essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 1P.147/2004 del

27.9

; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,

Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è

manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o

a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58

CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

Le

ragioni a fondamento della presente decisione rendono superflua anche la

completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP,

fattispecie che pertanto non si impone di approfondire.

5.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è respinto; può quindi restare irrisolta la

questione inerente la tempestività della querela penale.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 179ter CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.

PPF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patrocinato

da: PA 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster