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Decisione

60.2002.358

istanza di promozione dell'accusa (ignoto). istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti. crimini o delitti commessi nella Svizzera. luogo del crimine

8 novembre 2004Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 23.10.2002 IS 1 - società amministrata da __________, __________ - ha

inoltrato denuncia penale nei confronti di ignoti per titolo di truffa e

falsità in documenti, sostenendo che il 9.7.2002 ha concluso con __________, __________,

un contratto di compravendita inerente 9'900 tonnellate di laminato a caldo di

acciaio, che l'80% del prezzo della merce - pari a Euro 260/t - doveva essere

corrisposto in anticipo previa emissione di una garanzia bancaria per la

copertura dei rischi di inadempienza contrattuale (doc. 2, allegato alla

denuncia penale 23.10.2002, AI 1), che il 30.7.2002 - posto come __________ avesse

comunicato ad __________ di aver ricevuto da __________, __________, una garanzia

bancaria a favore dell'acquirente e di aver proceduto a controllarne la

validità (doc. 3, 4 e 5, allegati alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1) - ha

versato il suddetto acconto a favore della relazione bancaria del venditore

presso __________, __________ (doc. 6, allegato alla denuncia penale

23.10.2002, AI 1), che il 7.8.2002 __________ ha confermato l'operatività della

garanzia (doc. 7, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1), che il

16.9.2002 - ritenuto che controparte non avesse adempiuto il contratto e che la

garanzia bancaria sarebbe scaduta il 20.9.2002 - ha deciso di incassare la

garanzia (doc. 9, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1) e che la

banca garante ha di seguito comunicato a __________ di non procedere al

pagamento della garanzia siccome "(…) sarebbe (…) stata revocata dalla

stessa IS 1, che avrebbe altresì confermato l'avvenuto adempimento degli

obblighi contrattuali da parte di __________ (…)" (doc. 10 e 11,

allegati alla denuncia penale 23.10.2002; denuncia 23.10.2002, p. 2, AI 1),

circostanza non vera.

b. Con

decisione 13.11.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che "(…) nel caso in

esame non emerge alcun elemento a fondamento della competenza del Ministero

pubblico ticinese a perseguire i reati ipotizzati, anzi non vi è neanche il

sospetto, (…), che elementi oggettivi o soggettivi dei reati ipotizzati si

siano compiuti in Svizzera (né l'esercizio dell'astuzia, né l'atto di disposizione,

né il risultato)" (decreto di non luogo a procedere 13.11.2002, p. 2).

c. Con

tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei

confronti di ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti e, in via

subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per i

medesimi titoli, affermando al proposito - esposta la fattispecie di cui alla

denuncia penale e rimproverati al magistrato inquirente la violazione dell'art.

178 CPP, rispettivamente il mancato esame dell'ipotesi accusatoria di falsità

in documenti - che "(…) i rappresentanti della __________ -

costruendo un castello di menzogne e cagionandole un ingente danno - (le)

hanno fatto credere (…) che avrebbero consegnato la merce venduta e che

comunque il pagamento dell'acconto iniziale sarebbe stato garantito da una

banca fino al 20 settembre 2002" (istanza di promozione dell'accusa

26/27.11.2002, p. 6); gli ignoti autori - che avrebbero creato documenti falsi,

segnatamente una delle due garanzie bancarie e la lettera inviata a __________

- si sarebbero inoltre resi colpevoli a' sensi dell'art. 251 CP. Contesta di

seguito la conclusione del procuratore pubblico in merito alla competenza del

Ministero pubblico ticinese, osservando che il direttore di __________, __________

__________, è cittadino svizzero e residente a __________, che l'atto di

disposizione è stato effettuato dal conto presso __________ e che "(…)

non si può escludere che la garanzia bancaria falsa sia quella trasmessa alla __________

e non alla __________ " (istanza di promozione dell'accusa

26/27.11.2002, p. 9).

Delle

ulteriori motivazioni e delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà,

se necessario, in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione

dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico

la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti,

così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione

dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

2.

Come

detto, l'istante chiede - in via principale - di promuovere l'accusa a carico di

ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti: il gravame è tuttavia

irricevibile al proposito, l'accusa potendo essere promossa solo nei confronti

di una persona determinata (art. 188 lit. a CPP). In tale circostanza, questa

Camera riconosce nondimeno la possibilità di postulare la completazione delle

informazioni preliminari, domanda che presuppone - oltre alla menzione di seri

indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere, rispettivamente di prove

già assunte da approfondire, in analogia all'istanza a' sensi dell'art. 186

cpv. 1 CPP - l'indicazione degli atti di inchiesta ritenuti necessari per

determinare gli autori dei reati ipotizzati: ora, l'istante afferma che "gli

interlocutori per la vendita in questione sono da allora irreperibili",

aggiungendo che "dall'estratto del "__________" (…) risulta

(…) che il direttore della __________ è __________ __________, Via __________, __________

" e che "tale persona è pure il rappresentante legale della citata

società" (istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 4), per

cui - posto come il suo interrogatorio, chiesto nel gravame, sia atto ad

individuare i presunti autori - l'istanza appare ricevibile.

3.

3.1.

IS

1.

postula - in via subordinata - la completazione delle informazioni

preliminari per titolo di truffa e falsità in documenti.

3.2

Giusta

l'art. 3 cifra 1 cpv. 1 CP il Codice penale svizzero si applica a chiunque

commette un crimine o un delitto nella Svizzera; un crimine o un delitto si

reputa commesso tanto nel luogo in cui l'agente lo compie quanto in quello in

cui si verifica l'evento [art. 7 cpv. 1 CP; BSK StGB I - P. POPP, Basilea 2003,

n. 1 ss. ad art. 3 CP e n. 1 ss. ad art. 7 CP; J. REHBERG / A. DONATSCH,

Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 41 ss.; U. CASSANI, Die Anwendbarkeit des

schweizerischen Strafrechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, in RPS 114

(1996) 237 ss.].

3.3

L'istante

- con riferimento al reato giusta l'art. 146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito

per truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere,

oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF 6S.298/2004 del

20.9

; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 10 ss. ad art. 146 CP)] -

afferma che "(…) il 30 luglio 2002 procedette al pagamento dell'acconto

di Euro __________. Il versamento è avvenuto sul conto __________ presso la __________

con sede a __________ " (istanza di promozione dell'accusa

26/27.11.2002, p. 3), asserzione attestata dallo scritto 30.7.2002 di __________,

che ha comunicato a IS 1 di aver addebitato il suo conto corrente della somma

indicata (doc. 6, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1). Questa

circostanza fonda pertanto - considerato che il reato di truffa presenta un

doppio risultato: l’impoverimento della vittima, rispettivamente

l’arricchimento dell'autore o di un terzo (di cui solo l'intenzione è un

elemento costitutivo) e che il luogo di commissione del reato è il luogo in cui

si sono prodotti, rispettivamente dovevano prodursi i predetti risultati (DTF

124.

IV 241 e 109 IV 1) - la giurisdizione svizzera ad esaminare la fattispecie

di cui alla denuncia penale 23.10.2002, fatto negato a torto dal magistrato

inquirente (cfr. anche, in relazione alla competenza per ragione di territorio,

art. 346 cpv. 1 CP).

3.4

IS

1.

- con riferimento al reato giusta l'art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito

per falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri

diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui

firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento

suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente

alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di

un tale documento (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK StGB II - M.

BOOG, op. cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP)] - sostiene inoltre che "il 22

luglio la __________, __________, informò __________ di aver ricevuto da parte

della __________ di __________ una garanzia bancaria a (suo) favore (…).

La __________ comunicò altresì di aver controllato la validità della garanzia e

di aver informato al riguardo la __________ di __________ (…)"

(istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 3). Ora, tale fatto -

documentato dagli allegati 3, 4 e 5 alla denuncia penale 23.10.2002 (AI 1) -

crea, in applicazione degli art. 3 e 346 CP, la giurisdizione svizzera (e la

competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese) ad esaminare l'esposto

della qui istante anche in relazione all'ipotesi accusatoria di falsità in

documenti, detta garanzia essendo stata utilizzata - se del caso a scopo di

inganno - in Ticino.

A

torto, ancora una volta, il procuratore pubblico ha quindi disconosciuto - se

peraltro esaminata - la sua competenza al proposito.

3.5

Alla

luce dei considerandi precedenti può restare irrisolta la questione inerente l'applicazione

alla fattispecie dell'art. 6 CP [secondo cui il Codice penale si applica,

semprechè l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto, ad ogni

svizzero che commette in territorio estero un crimine o un delitto, per il

quale l'estradizione è ammessa dal diritto svizzero, se l'imputato si trova in

Svizzera o se, per questo reato, è estradato alla Confederazione; si applica

però la legge straniera se è più favorevole all'imputato (cfr. J. REHBERG / A.

DONATSCH, op. cit., p. 46 s.)], norma invocata da IS 1.

4.

4.1.

Come

detto, l'istante afferma che __________ l'avrebbe astutamente ingannata al fine

di indurla alla conclusione del contratto di compravendita di cui al doc. 2

(allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1); in particolare, le avrebbe

fatto credere - costruendo un castello di bugie - che avrebbe consegnato la

merce, rispettivamente che il pagamento dell'acconto sarebbe stato garantito

fino al 20.9.2002.

4.2

Il

19.9.2002

__________ ha comunicato a __________ di non procedere al pagamento

della garanzia siccome "(…) sarebbe (…) stata revocata dalla stessa IS

1, che avrebbe altresì confermato l'avvenuto adempimento degli obblighi

contrattuali da parte di __________ (…)" (doc. 10, allegato alla

denuncia penale 23.10.2002; denuncia penale 23.10.2002, p. 2). Con swift

30.9.2002

l'istituto bancario ticinese ha di seguito informato la banca

garante, tra l'altro, che "with your swift dd 19.9.2002 you informed us

that you are in possession of the original guarantee as well as beneficiaries

letter of discharge of same. Having in the

meantime received your fax enclosing above copies of documents we have

approached our customer who confirmed that the letter of discharge has not been

issued by them. Furthermore, we are surprised that the

original guarantee was attached to the previous mentioned letter being

ourselves still in possession of the original of the instrument" (doc. 14, allegato alla denuncia 23.10.2002, AI 1): ora, questa

circostanza appare di rilevanza, in particolare con riferimento alla tempistica

dello scritto con il quale è stato reso noto a __________ l'adempimento del

contratto in questione (doc. 11, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI

1). A ragione l'istante ha infatti osservato che il 30.7.2002 __________ ha

comunicato a IS 1 di aver addebitato il suo conto dell'acconto pattuito a'

sensi del contratto di compravendita (doc. 6, allegato alla denuncia penale

23.10

, AI 1), che con swift 6.8.2002 __________ ha annunciato a __________

che il suddetto importo era stato accreditato sul conto presso __________ (doc.

7, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1) e che lo scritto incriminato

è di data 9.8.2002 (cfr. istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p.

6). La conclusione di cui al decreto impugnato - secondo cui "nemmeno

vi è sospetto che la garanzia bancaria inviata dalla __________ di __________

alla __________ (ricevuta in data 22 luglio 2002) sia un falso, dal momento che

la __________ stessa ne ha confermato l'esistenza e la validità alla __________

tramite diversi messaggi swift" (decreto di non luogo a procedere

13.11

, p. 2) - appare quindi prematura: si impone pertanto di ordinare la

completazione delle informazioni preliminari con l'interrogatorio di __________

__________ e con ogni altro atto ritenuto opportuno per determinare se i

presunti autori - da identificare -, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, abbiano ingannato con astuzia la qui istante (e per essa i

suoi organi) - segnatamente presentando una garanzia bancaria falsa a' sensi

dell'art. 251 CP - affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne

abbiano confermato subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio (cfr., in merito all'uso di particolari

maneggi, J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo

2003, p. 183 ss.).

La

violazione dell'art. 178 CPP - che impone al procuratore pubblico, quando

conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto che sia stato

commesso un reato, di procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per

decidere se sia il caso di promuovere l'accusa - è peraltro confermata dal

rapporto di accertamento tecnico 14.2.2003, allestito su incarico di __________,

secondo il quale - tra l'altro - la garanzia di pagamento n. __________, di

data 18.7.2002, intestata a __________, è una copia a colori di buona qualità

(cfr. allegato allo scritto 27.10.2004 dell'avv. __________ PA 1 a questa Camera).

5.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi precedenti; tassa di giustizia e spese - parzialmente a carico di IS

1.

- sono compensate con le ripetibili, ridotte, alle quali avrebbe diritto in

virtù del parziale accoglimento dell'istanza.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza,

per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.

§ Il

decreto di non luogo a procedere 13.11.2002 (NLP __________) è parzialmente

annullato ai sensi dei considerandi.

§§ Il

procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul

seguito dell'azione penale.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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