60.2002.358
istanza di promozione dell'accusa (ignoto). istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti. crimini o delitti commessi nella Svizzera. luogo del crimine
8 novembre 2004Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2002.358
Data decisione, Autorità:
08.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa (ignoto). istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti. crimini o delitti commessi nella Svizzera. luogo del crimine o del delitto.
FALSITÀ IN DOCUMENTI
FORO DEL LUOGO DEL REATO
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA CONTRO IGNOTI
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TRUFFA
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 3 CPS
art. 7 CPS
art. 146 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
60.2002.358
Lugano
8 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell'accusa 26/27.11.2002 presentata da
IS 1, -,
patr. da: PA 1,
,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 13.11.2002 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà
nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 23.10.2002 nei
confronti di ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti;
richiamate le
osservazioni 9/10.12.2002 del magistrato inquirente, concludenti per la
reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 23.10.2002 IS 1 - società amministrata da __________, __________ - ha
inoltrato denuncia penale nei confronti di ignoti per titolo di truffa e
falsità in documenti, sostenendo che il 9.7.2002 ha concluso con __________, __________,
un contratto di compravendita inerente 9'900 tonnellate di laminato a caldo di
acciaio, che l'80% del prezzo della merce - pari a Euro 260/t - doveva essere
corrisposto in anticipo previa emissione di una garanzia bancaria per la
copertura dei rischi di inadempienza contrattuale (doc. 2, allegato alla
denuncia penale 23.10.2002, AI 1), che il 30.7.2002 - posto come __________ avesse
comunicato ad __________ di aver ricevuto da __________, __________, una garanzia
bancaria a favore dell'acquirente e di aver proceduto a controllarne la
validità (doc. 3, 4 e 5, allegati alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1) - ha
versato il suddetto acconto a favore della relazione bancaria del venditore
presso __________, __________ (doc. 6, allegato alla denuncia penale
23.10.2002, AI 1), che il 7.8.2002 __________ ha confermato l'operatività della
garanzia (doc. 7, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1), che il
16.9.2002 - ritenuto che controparte non avesse adempiuto il contratto e che la
garanzia bancaria sarebbe scaduta il 20.9.2002 - ha deciso di incassare la
garanzia (doc. 9, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1) e che la
banca garante ha di seguito comunicato a __________ di non procedere al
pagamento della garanzia siccome "(…) sarebbe (…) stata revocata dalla
stessa IS 1, che avrebbe altresì confermato l'avvenuto adempimento degli
obblighi contrattuali da parte di __________ (…)" (doc. 10 e 11,
allegati alla denuncia penale 23.10.2002; denuncia 23.10.2002, p. 2, AI 1),
circostanza non vera.
b. Con
decisione 13.11.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che "(…) nel caso in
esame non emerge alcun elemento a fondamento della competenza del Ministero
pubblico ticinese a perseguire i reati ipotizzati, anzi non vi è neanche il
sospetto, (…), che elementi oggettivi o soggettivi dei reati ipotizzati si
siano compiuti in Svizzera (né l'esercizio dell'astuzia, né l'atto di disposizione,
né il risultato)" (decreto di non luogo a procedere 13.11.2002, p. 2).
c. Con
tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei
confronti di ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti e, in via
subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per i
medesimi titoli, affermando al proposito - esposta la fattispecie di cui alla
denuncia penale e rimproverati al magistrato inquirente la violazione dell'art.
178 CPP, rispettivamente il mancato esame dell'ipotesi accusatoria di falsità
in documenti - che "(…) i rappresentanti della __________ -
costruendo un castello di menzogne e cagionandole un ingente danno - (le)
hanno fatto credere (…) che avrebbero consegnato la merce venduta e che
comunque il pagamento dell'acconto iniziale sarebbe stato garantito da una
banca fino al 20 settembre 2002" (istanza di promozione dell'accusa
26/27.11.2002, p. 6); gli ignoti autori - che avrebbero creato documenti falsi,
segnatamente una delle due garanzie bancarie e la lettera inviata a __________
- si sarebbero inoltre resi colpevoli a' sensi dell'art. 251 CP. Contesta di
seguito la conclusione del procuratore pubblico in merito alla competenza del
Ministero pubblico ticinese, osservando che il direttore di __________, __________
__________, è cittadino svizzero e residente a __________, che l'atto di
disposizione è stato effettuato dal conto presso __________ e che "(…)
non si può escludere che la garanzia bancaria falsa sia quella trasmessa alla __________
e non alla __________ " (istanza di promozione dell'accusa
26/27.11.2002, p. 9).
Delle
ulteriori motivazioni e delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà,
se necessario, in diritto.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione
dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico
la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti,
così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione
dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
2.
Come
detto, l'istante chiede - in via principale - di promuovere l'accusa a carico di
ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti: il gravame è tuttavia
irricevibile al proposito, l'accusa potendo essere promossa solo nei confronti
di una persona determinata (art. 188 lit. a CPP). In tale circostanza, questa
Camera riconosce nondimeno la possibilità di postulare la completazione delle
informazioni preliminari, domanda che presuppone - oltre alla menzione di seri
indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere, rispettivamente di prove
già assunte da approfondire, in analogia all'istanza a' sensi dell'art. 186
cpv. 1 CPP - l'indicazione degli atti di inchiesta ritenuti necessari per
determinare gli autori dei reati ipotizzati: ora, l'istante afferma che "gli
interlocutori per la vendita in questione sono da allora irreperibili",
aggiungendo che "dall'estratto del "__________" (…) risulta
(…) che il direttore della __________ è __________ __________, Via __________, __________
" e che "tale persona è pure il rappresentante legale della citata
società" (istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 4), per
cui - posto come il suo interrogatorio, chiesto nel gravame, sia atto ad
individuare i presunti autori - l'istanza appare ricevibile.
3.
3.1.
IS
1.
postula - in via subordinata - la completazione delle informazioni
preliminari per titolo di truffa e falsità in documenti.
3.2
Giusta
l'art. 3 cifra 1 cpv. 1 CP il Codice penale svizzero si applica a chiunque
commette un crimine o un delitto nella Svizzera; un crimine o un delitto si
reputa commesso tanto nel luogo in cui l'agente lo compie quanto in quello in
cui si verifica l'evento [art. 7 cpv. 1 CP; BSK StGB I - P. POPP, Basilea 2003,
n. 1 ss. ad art. 3 CP e n. 1 ss. ad art. 7 CP; J. REHBERG / A. DONATSCH,
Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 41 ss.; U. CASSANI, Die Anwendbarkeit des
schweizerischen Strafrechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, in RPS 114
(1996) 237 ss.].
3.3
L'istante
- con riferimento al reato giusta l'art. 146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito
per truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF 6S.298/2004 del
20.9
; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 10 ss. ad art. 146 CP)] -
afferma che "(…) il 30 luglio 2002 procedette al pagamento dell'acconto
di Euro __________. Il versamento è avvenuto sul conto __________ presso la __________
con sede a __________ " (istanza di promozione dell'accusa
26/27.11.2002, p. 3), asserzione attestata dallo scritto 30.7.2002 di __________,
che ha comunicato a IS 1 di aver addebitato il suo conto corrente della somma
indicata (doc. 6, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1). Questa
circostanza fonda pertanto - considerato che il reato di truffa presenta un
doppio risultato: l’impoverimento della vittima, rispettivamente
l’arricchimento dell'autore o di un terzo (di cui solo l'intenzione è un
elemento costitutivo) e che il luogo di commissione del reato è il luogo in cui
si sono prodotti, rispettivamente dovevano prodursi i predetti risultati (DTF
124.
IV 241 e 109 IV 1) - la giurisdizione svizzera ad esaminare la fattispecie
di cui alla denuncia penale 23.10.2002, fatto negato a torto dal magistrato
inquirente (cfr. anche, in relazione alla competenza per ragione di territorio,
art. 346 cpv. 1 CP).
3.4
IS
1.
- con riferimento al reato giusta l'art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito
per falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri
diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui
firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente
alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di
un tale documento (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK StGB II - M.
BOOG, op. cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP)] - sostiene inoltre che "il 22
luglio la __________, __________, informò __________ di aver ricevuto da parte
della __________ di __________ una garanzia bancaria a (suo) favore (…).
La __________ comunicò altresì di aver controllato la validità della garanzia e
di aver informato al riguardo la __________ di __________ (…)"
(istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 3). Ora, tale fatto -
documentato dagli allegati 3, 4 e 5 alla denuncia penale 23.10.2002 (AI 1) -
crea, in applicazione degli art. 3 e 346 CP, la giurisdizione svizzera (e la
competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese) ad esaminare l'esposto
della qui istante anche in relazione all'ipotesi accusatoria di falsità in
documenti, detta garanzia essendo stata utilizzata - se del caso a scopo di
inganno - in Ticino.
A
torto, ancora una volta, il procuratore pubblico ha quindi disconosciuto - se
peraltro esaminata - la sua competenza al proposito.
3.5
Alla
luce dei considerandi precedenti può restare irrisolta la questione inerente l'applicazione
alla fattispecie dell'art. 6 CP [secondo cui il Codice penale si applica,
semprechè l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto, ad ogni
svizzero che commette in territorio estero un crimine o un delitto, per il
quale l'estradizione è ammessa dal diritto svizzero, se l'imputato si trova in
Svizzera o se, per questo reato, è estradato alla Confederazione; si applica
però la legge straniera se è più favorevole all'imputato (cfr. J. REHBERG / A.
DONATSCH, op. cit., p. 46 s.)], norma invocata da IS 1.
4.
4.1.
Come
detto, l'istante afferma che __________ l'avrebbe astutamente ingannata al fine
di indurla alla conclusione del contratto di compravendita di cui al doc. 2
(allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1); in particolare, le avrebbe
fatto credere - costruendo un castello di bugie - che avrebbe consegnato la
merce, rispettivamente che il pagamento dell'acconto sarebbe stato garantito
fino al 20.9.2002.
4.2
Il
19.9.2002
__________ ha comunicato a __________ di non procedere al pagamento
della garanzia siccome "(…) sarebbe (…) stata revocata dalla stessa IS
1, che avrebbe altresì confermato l'avvenuto adempimento degli obblighi
contrattuali da parte di __________ (…)" (doc. 10, allegato alla
denuncia penale 23.10.2002; denuncia penale 23.10.2002, p. 2). Con swift
30.9.2002
l'istituto bancario ticinese ha di seguito informato la banca
garante, tra l'altro, che "with your swift dd 19.9.2002 you informed us
that you are in possession of the original guarantee as well as beneficiaries
letter of discharge of same. Having in the
meantime received your fax enclosing above copies of documents we have
approached our customer who confirmed that the letter of discharge has not been
issued by them. Furthermore, we are surprised that the
original guarantee was attached to the previous mentioned letter being
ourselves still in possession of the original of the instrument" (doc. 14, allegato alla denuncia 23.10.2002, AI 1): ora, questa
circostanza appare di rilevanza, in particolare con riferimento alla tempistica
dello scritto con il quale è stato reso noto a __________ l'adempimento del
contratto in questione (doc. 11, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI
1). A ragione l'istante ha infatti osservato che il 30.7.2002 __________ ha
comunicato a IS 1 di aver addebitato il suo conto dell'acconto pattuito a'
sensi del contratto di compravendita (doc. 6, allegato alla denuncia penale
23.10
, AI 1), che con swift 6.8.2002 __________ ha annunciato a __________
che il suddetto importo era stato accreditato sul conto presso __________ (doc.
7, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1) e che lo scritto incriminato
è di data 9.8.2002 (cfr. istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p.
6). La conclusione di cui al decreto impugnato - secondo cui "nemmeno
vi è sospetto che la garanzia bancaria inviata dalla __________ di __________
alla __________ (ricevuta in data 22 luglio 2002) sia un falso, dal momento che
la __________ stessa ne ha confermato l'esistenza e la validità alla __________
tramite diversi messaggi swift" (decreto di non luogo a procedere
13.11
, p. 2) - appare quindi prematura: si impone pertanto di ordinare la
completazione delle informazioni preliminari con l'interrogatorio di __________
__________ e con ogni altro atto ritenuto opportuno per determinare se i
presunti autori - da identificare -, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, abbiano ingannato con astuzia la qui istante (e per essa i
suoi organi) - segnatamente presentando una garanzia bancaria falsa a' sensi
dell'art. 251 CP - affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne
abbiano confermato subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio (cfr., in merito all'uso di particolari
maneggi, J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo
2003, p. 183 ss.).
La
violazione dell'art. 178 CPP - che impone al procuratore pubblico, quando
conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto che sia stato
commesso un reato, di procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per
decidere se sia il caso di promuovere l'accusa - è peraltro confermata dal
rapporto di accertamento tecnico 14.2.2003, allestito su incarico di __________,
secondo il quale - tra l'altro - la garanzia di pagamento n. __________, di
data 18.7.2002, intestata a __________, è una copia a colori di buona qualità
(cfr. allegato allo scritto 27.10.2004 dell'avv. __________ PA 1 a questa Camera).
5.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi precedenti; tassa di giustizia e spese - parzialmente a carico di IS
1.
- sono compensate con le ripetibili, ridotte, alle quali avrebbe diritto in
virtù del parziale accoglimento dell'istanza.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza,
per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.
§ Il
decreto di non luogo a procedere 13.11.2002 (NLP __________) è parzialmente
annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Il
procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul
seguito dell'azione penale.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster