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Decisione

60.2002.395

istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.

27 settembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 5/6.12.2002 IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di ignoti

per titolo di falsità in documenti e truffa in relazione alla sottoscrizione di

un vaglia cambiario da parte del suo responsabile __________ __________

all'ordine della ora fallita __________, già in __________ - nell'ambito di un

contratto di appalto che avrebbe concluso con quest'ultima società "(…)

per la costruzione e la fornitura del mobilio all'esercizio pubblico __________

in __________ di cui la segnalante è società gestrice" (denuncia

penale 5/6.12.2002, p. 2, AI 1) - ed al fatto che il documento - che al momento

della firma non avrebbe indicato valuta, data di emissione e luogo - sarebbe

stato presentato, completo dei suddetti dati, a __________, __________, che il

2.12.2002 avrebbe preteso il pagamento.

b. Con

decisione 9.12.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che "dalla fotocopia

del vaglia cambiario incriminato allegata alla denuncia risulta che il titolo

indica chiaramente che si tratta di un vaglia cambiario", che "in

siffatte condizioni, non si può quindi ragionevolmente ritenere che egli (____________________)

abbia sottoscritto il titolo senza sapere che fosse un vaglia cambiario,

rispettivamente, ignorando che la sottoscrizione dello stesso equivaleva ad un

riconoscimento di debito da parte della IS 1 nei confronti della __________,

esigibile a vista" e che "(…), ammesso ma non concesso, che le

iscrizioni incriminate non siano state apposte dal signor __________ ma da

terzi, così come ipotizzato dalla segnalante, ciò non è comunque sufficiente

per poter ritenere che le stesse siano inveritiere, e tantomeno per poter

considerare che l'autore abbia agito a scopo di inganno e al fine di

procacciarsi un indebito profitto, così come invece previsto dall'art. 251 CPS"

(decreto di non luogo a procedere 9.12.2002, p. 2).

c. Con

tempestiva istanza IS 1 chiede di annullare la decisione impugnata e di fare

"(…) ordine al Ministero pubblico di entrare nel merito del petitum

della richiesta del 5 dicembre ed avviare le necessarie indagini ai sensi degli

art. 178 e 183 CPP per il sospetto dell'esistenza di reato" (istanza

di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 10).

Al

proposito, afferma - dopo aver esposto i fatti di cui alla denuncia penale -

che lo scritto in questione non avrebbe adempiuto i requisiti di cambiale a'

sensi degli art. 991 ss. CO e che quindi l'istante non avrebbe firmato una

cambiale, ma un semplice riconoscimento di debito divenuto, con le illecite

aggiunte, un titolo di credito; il magistrato inquirente non avrebbe inoltre

esaminato l'ipotesi di cui all'art. 146 CP e non avrebbe approfondito la fattispecie,

segnatamente con il sequestro dello scritto incriminato e con l'interrogatorio

del teste proposto.

d. Delle

osservazioni del magistrato inquirente si dirà, se necessario, in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione

dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico

la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei

presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione,

incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non

punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che

un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha

apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata

correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure

quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti,

così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione

dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

2.

2.1.

Come

detto, l'istante chiede di annullare la decisione 9.12.2002 e di fare ordine al

procuratore pubblico di procedere all'assunzione delle informazioni preliminari

per titolo di falsità in documenti e truffa. IS 1 postula quindi di fatto la

completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP,

facoltà riconosciuta da questa Camera qualora l'autore sia ignoto: in questo

caso, infatti, la parte civile non può proporre istanza a' sensi dell'art. 186

cpv. 1 CPP, l'accusa potendo essere promossa solo nei confronti di una persona

determinata (art. 188 lit. a CPP).

2.2

Un'istanza

di completazione delle informazioni preliminari presuppone nondimeno - oltre

alla menzione di seri indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere,

rispettivamente prove già assunte da approfondire, in analogia al gravame a'

sensi dell'art. 186 cpv. 1 CPP - l'indicazione degli atti di inchiesta ritenuti

necessari per determinare gli autori dei reati in questione: ora, IS 1 non si

confronta con tale condizione, limitandosi a dire che "(…) ignoti, ma

certamente e giocoforza legati alla __________, avevano operato palesemente

delle modifiche al documento per elevarlo - (…) - a cambiale" (istanza

di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 3), ciò che - di tutta evidenza -

non adempie i requisiti posti da questa Camera al proposito.

2.3

Il

gravame - a prescindere dalla sua irricevibilità - appare peraltro infondato

nel merito.

L'istante

ipotizza l'accusa di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP (secondo cui è

punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al

fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o

altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o

dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure

attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di

importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento;

decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; DTF 128 IV 265; J. REHBERG / W.

WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 142 ss.; BSK StGB II - M. BOOG,

Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit

suisse, volume II, Berna 2002, n. 1 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH,

Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 1 ss.; S.

TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997,

n. 1 ss. ad art. 251 CP), ritenendo segnatamente che ignoti abbiano completato

lo scritto di cui al doc. 2 (allegato alla denuncia penale 5/6.12.2002, AI 1)

in maniera contraria alla volontà di colui che lo ha firmato e che quindi

abbiano abusato dell'altrui firma autentica (J. REHBERG / W. WOHLERS, op. cit.,

p. 144 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 25 ss. ad art. 251 CP; B.

CORBOZ, op. cit., n. 67 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n.

13.

ss.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 s. ad art. 251 CP).

A

torto.

Il

citato scritto è infatti un vaglia cambiario a' sensi degli art. 1096 ss. CO,

circostanza che l'istante doveva sapere perché menzionata sullo scritto stesso,

come peraltro prevede l'art. 1096 cifra 1 CO. Il fatto che al momento della sua

sottoscrizione non sarebbero stati indicati scadenza e luogo di emissione

giusta l'art. 1096 cifre 3 e 6 CO non appare pertanto di rilevanza: un vaglia

cambiario senza indicazione di scadenza si considera infatti pagabile a vista

(art. 1097 cpv. 2 CO) ed un vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di

emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome

dell'emittente (art. 1097 cpv. 4), per cui la sua asserita completazione con le

(di per sé superflue) indicazioni "a vista" e "__________"

- designazioni che corrispondono a quanto prevede il predetto art. 1097 cpv. 2

e 4 CO - non ha modificato la portata giuridica del titolo. La medesima

conclusione si impone con riferimento alla data: l'art. 1097 CO non regola

invero l'ipotesi in cui non venga indicata sul vaglia cambiario; nondimeno,

esso può essere emesso in bianco, per cui l'inserimento successivo della data

non invalida il titolo (BSK OR II - M. FREY, 2. ed., Basilea 2002, n. 12 ad

art. 1096 CO; cfr. i combinati art. 1098 cpv. 2 e 1000 CO). Per il che e

ritenuto che l'istante non sostiene di essersi accordato con __________ nel senso

di non procedere ad aggiunte, __________ poteva - in mancanza di un'intesa

contraria - reputare di legittimamente completare il vaglia cambiario con le

suddette indicazioni. Il fatto che la data di cui al doc. 2 (allegato alla

denuncia penale 5/6.12.2002, AI 1) non coinciderebbe con quella della firma del

documento ["(…) attraverso la testimonianza eventualmente proposta si

sarebbe potuto evidenziare che il documento primordiale era stato firmato non

il 22 novembre 2002, bensì il 20 novembre 2002" (istanza di promozione

dell'accusa 20/23.12.2002, p. 7)] e che IS 1, e per essa __________ __________,

non avrebbe inteso sottoscrivere un vaglia cambiario non implica del resto -

alla luce delle precedenti considerazioni - che ignoti abbiano proceduto alle

citate aggiunte con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti

dell'istante o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (J. REHBERG

/ W. WOHLERS, op. cit., p. 152 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 86 ss.

ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 171 ss. ad art. 251 CP; G.

STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 20 ss.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 12 ss. ad

art. 251 CP).

Non

si impone di conseguenza un approfondimento della fattispecie.

2.4

IS

1.

chiede inoltre la completazione delle informazioni preliminari con

riferimento al reato di cui all'art. 146 CP (secondo cui è punito per truffa

con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona

affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente

l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio

o altrui; decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op.

cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP). L'istante omette tuttavia di definire con

chiarezza la fattispecie inerente il reato in questione: non appare infatti

sufficiente - a motivazione del gravame - affermare che "(…) ritiene

pure dati gli estremi per un sospetto di violazione all'art. 146 CPS, o

quantomeno una mancata violazione a detta norma. Se del caso verso la banca, o comunque

verso la ricorrente poiché messa in posizione di doversi difendere ad una

cambiale che mai aveva sottoscritto. Tale agire è stato fatto volutamente ed

astutamente in quanto era chiaro che la banca non avrebbe altrimenti accettato

la cambiale" (istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 6),

tanto più che non compete alla Camera dei ricorsi penali ricostruire i fatti

ritenuti di rilevanza penale.

Il

procuratore pubblico non ha del resto proceduto all'esame dell'ipotesi

accusatoria a' sensi della predetta disposizione, per cui questa Camera, quale

autorità di ricorso (art. 284 ss. CPP), non potrebbe neppure esprimersi in

merito.

3.

Non

essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo

esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la

possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire

l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice

di merito. Il procuratore pubblico non è peraltro obbligato ad assumere tutte

le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 1P.278/2004

del 18.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,

Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è

manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o

a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento

del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n.

4.

ad art. 79 CPP), come nella fattispecie (per cui appaiono infondati i

rimproveri mossi al magistrato inquirente al proposito).

4.

Il

gravame è irricevibile; tassa di giustizia e spese sono poste a carico

dell'istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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