60.2002.395
istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.
27 settembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2002.395
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.
FALSITÀ IN DOCUMENTI
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA CONTRO IGNOTI
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TRUFFA
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 146 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
60.2002.395
Lugano
27 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell'accusa 20/23.12.2002 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PA 1,
,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 9.12.2002 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti
nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 5/6.12.2002
nei confronti di ignoti per titolo di falsità in documenti e truffa;
richiamate le
osservazioni 30.12.2002/2.1.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la
reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 5/6.12.2002 IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di ignoti
per titolo di falsità in documenti e truffa in relazione alla sottoscrizione di
un vaglia cambiario da parte del suo responsabile __________ __________
all'ordine della ora fallita __________, già in __________ - nell'ambito di un
contratto di appalto che avrebbe concluso con quest'ultima società "(…)
per la costruzione e la fornitura del mobilio all'esercizio pubblico __________
in __________ di cui la segnalante è società gestrice" (denuncia
penale 5/6.12.2002, p. 2, AI 1) - ed al fatto che il documento - che al momento
della firma non avrebbe indicato valuta, data di emissione e luogo - sarebbe
stato presentato, completo dei suddetti dati, a __________, __________, che il
2.12.2002 avrebbe preteso il pagamento.
b. Con
decisione 9.12.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che "dalla fotocopia
del vaglia cambiario incriminato allegata alla denuncia risulta che il titolo
indica chiaramente che si tratta di un vaglia cambiario", che "in
siffatte condizioni, non si può quindi ragionevolmente ritenere che egli (____________________)
abbia sottoscritto il titolo senza sapere che fosse un vaglia cambiario,
rispettivamente, ignorando che la sottoscrizione dello stesso equivaleva ad un
riconoscimento di debito da parte della IS 1 nei confronti della __________,
esigibile a vista" e che "(…), ammesso ma non concesso, che le
iscrizioni incriminate non siano state apposte dal signor __________ ma da
terzi, così come ipotizzato dalla segnalante, ciò non è comunque sufficiente
per poter ritenere che le stesse siano inveritiere, e tantomeno per poter
considerare che l'autore abbia agito a scopo di inganno e al fine di
procacciarsi un indebito profitto, così come invece previsto dall'art. 251 CPS"
(decreto di non luogo a procedere 9.12.2002, p. 2).
c. Con
tempestiva istanza IS 1 chiede di annullare la decisione impugnata e di fare
"(…) ordine al Ministero pubblico di entrare nel merito del petitum
della richiesta del 5 dicembre ed avviare le necessarie indagini ai sensi degli
art. 178 e 183 CPP per il sospetto dell'esistenza di reato" (istanza
di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 10).
Al
proposito, afferma - dopo aver esposto i fatti di cui alla denuncia penale -
che lo scritto in questione non avrebbe adempiuto i requisiti di cambiale a'
sensi degli art. 991 ss. CO e che quindi l'istante non avrebbe firmato una
cambiale, ma un semplice riconoscimento di debito divenuto, con le illecite
aggiunte, un titolo di credito; il magistrato inquirente non avrebbe inoltre
esaminato l'ipotesi di cui all'art. 146 CP e non avrebbe approfondito la fattispecie,
segnatamente con il sequestro dello scritto incriminato e con l'interrogatorio
del teste proposto.
d. Delle
osservazioni del magistrato inquirente si dirà, se necessario, in diritto.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione
dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico
la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei
presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione,
incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non
punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che
un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha
apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata
correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure
quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti,
così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione
dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
2.
2.1.
Come
detto, l'istante chiede di annullare la decisione 9.12.2002 e di fare ordine al
procuratore pubblico di procedere all'assunzione delle informazioni preliminari
per titolo di falsità in documenti e truffa. IS 1 postula quindi di fatto la
completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP,
facoltà riconosciuta da questa Camera qualora l'autore sia ignoto: in questo
caso, infatti, la parte civile non può proporre istanza a' sensi dell'art. 186
cpv. 1 CPP, l'accusa potendo essere promossa solo nei confronti di una persona
determinata (art. 188 lit. a CPP).
2.2
Un'istanza
di completazione delle informazioni preliminari presuppone nondimeno - oltre
alla menzione di seri indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere,
rispettivamente prove già assunte da approfondire, in analogia al gravame a'
sensi dell'art. 186 cpv. 1 CPP - l'indicazione degli atti di inchiesta ritenuti
necessari per determinare gli autori dei reati in questione: ora, IS 1 non si
confronta con tale condizione, limitandosi a dire che "(…) ignoti, ma
certamente e giocoforza legati alla __________, avevano operato palesemente
delle modifiche al documento per elevarlo - (…) - a cambiale" (istanza
di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 3), ciò che - di tutta evidenza -
non adempie i requisiti posti da questa Camera al proposito.
2.3
Il
gravame - a prescindere dalla sua irricevibilità - appare peraltro infondato
nel merito.
L'istante
ipotizza l'accusa di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP (secondo cui è
punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al
fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o
altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o
dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure
attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di
importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento;
decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; DTF 128 IV 265; J. REHBERG / W.
WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 142 ss.; BSK StGB II - M. BOOG,
Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, volume II, Berna 2002, n. 1 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 1 ss.; S.
TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997,
n. 1 ss. ad art. 251 CP), ritenendo segnatamente che ignoti abbiano completato
lo scritto di cui al doc. 2 (allegato alla denuncia penale 5/6.12.2002, AI 1)
in maniera contraria alla volontà di colui che lo ha firmato e che quindi
abbiano abusato dell'altrui firma autentica (J. REHBERG / W. WOHLERS, op. cit.,
p. 144 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 25 ss. ad art. 251 CP; B.
CORBOZ, op. cit., n. 67 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n.
13.
ss.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 s. ad art. 251 CP).
A
torto.
Il
citato scritto è infatti un vaglia cambiario a' sensi degli art. 1096 ss. CO,
circostanza che l'istante doveva sapere perché menzionata sullo scritto stesso,
come peraltro prevede l'art. 1096 cifra 1 CO. Il fatto che al momento della sua
sottoscrizione non sarebbero stati indicati scadenza e luogo di emissione
giusta l'art. 1096 cifre 3 e 6 CO non appare pertanto di rilevanza: un vaglia
cambiario senza indicazione di scadenza si considera infatti pagabile a vista
(art. 1097 cpv. 2 CO) ed un vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di
emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome
dell'emittente (art. 1097 cpv. 4), per cui la sua asserita completazione con le
(di per sé superflue) indicazioni "a vista" e "__________"
- designazioni che corrispondono a quanto prevede il predetto art. 1097 cpv. 2
e 4 CO - non ha modificato la portata giuridica del titolo. La medesima
conclusione si impone con riferimento alla data: l'art. 1097 CO non regola
invero l'ipotesi in cui non venga indicata sul vaglia cambiario; nondimeno,
esso può essere emesso in bianco, per cui l'inserimento successivo della data
non invalida il titolo (BSK OR II - M. FREY, 2. ed., Basilea 2002, n. 12 ad
art. 1096 CO; cfr. i combinati art. 1098 cpv. 2 e 1000 CO). Per il che e
ritenuto che l'istante non sostiene di essersi accordato con __________ nel senso
di non procedere ad aggiunte, __________ poteva - in mancanza di un'intesa
contraria - reputare di legittimamente completare il vaglia cambiario con le
suddette indicazioni. Il fatto che la data di cui al doc. 2 (allegato alla
denuncia penale 5/6.12.2002, AI 1) non coinciderebbe con quella della firma del
documento ["(…) attraverso la testimonianza eventualmente proposta si
sarebbe potuto evidenziare che il documento primordiale era stato firmato non
il 22 novembre 2002, bensì il 20 novembre 2002" (istanza di promozione
dell'accusa 20/23.12.2002, p. 7)] e che IS 1, e per essa __________ __________,
non avrebbe inteso sottoscrivere un vaglia cambiario non implica del resto -
alla luce delle precedenti considerazioni - che ignoti abbiano proceduto alle
citate aggiunte con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti
dell'istante o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (J. REHBERG
/ W. WOHLERS, op. cit., p. 152 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 86 ss.
ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 171 ss. ad art. 251 CP; G.
STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 20 ss.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 12 ss. ad
art. 251 CP).
Non
si impone di conseguenza un approfondimento della fattispecie.
2.4
IS
1.
chiede inoltre la completazione delle informazioni preliminari con
riferimento al reato di cui all'art. 146 CP (secondo cui è punito per truffa
con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona
affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente
l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio
o altrui; decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op.
cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP). L'istante omette tuttavia di definire con
chiarezza la fattispecie inerente il reato in questione: non appare infatti
sufficiente - a motivazione del gravame - affermare che "(…) ritiene
pure dati gli estremi per un sospetto di violazione all'art. 146 CPS, o
quantomeno una mancata violazione a detta norma. Se del caso verso la banca, o comunque
verso la ricorrente poiché messa in posizione di doversi difendere ad una
cambiale che mai aveva sottoscritto. Tale agire è stato fatto volutamente ed
astutamente in quanto era chiaro che la banca non avrebbe altrimenti accettato
la cambiale" (istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 6),
tanto più che non compete alla Camera dei ricorsi penali ricostruire i fatti
ritenuti di rilevanza penale.
Il
procuratore pubblico non ha del resto proceduto all'esame dell'ipotesi
accusatoria a' sensi della predetta disposizione, per cui questa Camera, quale
autorità di ricorso (art. 284 ss. CPP), non potrebbe neppure esprimersi in
merito.
3.
Non
essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo
esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la
possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire
l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice
di merito. Il procuratore pubblico non è peraltro obbligato ad assumere tutte
le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 1P.278/2004
del 18.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,
Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è
manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o
a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento
del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n.
4.
ad art. 79 CPP), come nella fattispecie (per cui appaiono infondati i
rimproveri mossi al magistrato inquirente al proposito).
4.
Il
gravame è irricevibile; tassa di giustizia e spese sono poste a carico
dell'istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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