60.2003.141
istanza di promozione dell'accusa. truffa. danno patrimoniale procurato con astuzia. diffamazione. calunnia. ingiuria.
25 ottobre 2004Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2003.141
Data decisione, Autorità:
25.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. truffa. danno patrimoniale procurato con astuzia. diffamazione. calunnia. ingiuria.
CALUNNIA
DANNO PATRIMONIALE PROCURATO CON ASTUZIA
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TRUFFA
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 146 CPS
art. 151 CPS
art. 173 CPS
art. 174 CPS
art. 177 CPS
Incarto n.
60.2003.141
Lugano
25 ottobre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell'accusa 5/6.5.2003 presentata da
IS 1, -,
patr. da: PA 1,
,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 24.4.2003 emanato dall'allora procuratore pubblico
Emanuele Stauffer nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua
denuncia/querela 14/15.4.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________
- __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), per titolo di
truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia ed ingiuria;
richiamate le
osservazioni 8/9.5.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione
del gravame;
rilevato che __________
PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 14/15.4.2003 __________ IS 1, attivo - tra l'altro - nella cura degli
interessi patrimoniali in __________ di piccoli imprenditori __________, ha
inoltrato denuncia/querela penale nei confronti dello zio __________ PI 1 - che
lo aveva incaricato di seguire il suo conto presso __________, __________ - per
titolo di truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione,
calunnia ed ingiuria, accusandolo di aver revocato l'ordine di trasferimento di
titoli, reso con riferimento ad un'operazione di compensazione, dal suo (del
denunciato/querelato) conto ad un conto di terzi appropriandosi indebitamente
dell'importo di Lit. 150'000'000.-- consegnatogli l'8.8.2001 in __________ e di
aver inviato a suoi clienti scritti anonimi dal contenuto asseritamente offensivo.
b. Con
decisione 24.4.2003 il procuratore pubblico ha decretato - condannando il qui
istante al pagamento di fr. 200.-- di spese "(…) avendo egli provocato
il procedimento per negligenza grave, quantomeno in relazione alle ipotesi di
reato fondate sugli art. 173, 174 e 177 CPS" (decreto di non luogo a
procedere 24.4.2003, p. 2) - il non luogo a procedere in ordine alla
denuncia/querela penale, ritenendo che "(...) la sedicente truffa si
inserisce in un rapporto professionale in essere fra le parti, già oggetto di
NLP __________ del 2 luglio 2002 e di NLP __________ del 23 ottobre 2002;
allora era stato appurato che nessun reato poteva essere ragionevolmente
ipotizzato; la tesi ora fatta valere da IS 1 è perlomeno intempestiva, dato che
i fatti denunciati già gli erano noti nel 2002 e che, in quel periodo, mai ebbe
ad invocare la sussistenza di un reato penale commesso a suo danno; su questo
punto, pertanto, oltre che non suffragata da alcun assunto fattuale concreto,
la denuncia deve essere ritenuta temeraria" e che - con riferimento ai
reati contro l'onore - gli scritti di cui ai doc. F, G e H (allegati alla denuncia/querela
penale 14/15.4.2003, AI 1) "(…) a) hanno mittenti __________ residenti
in __________, b) hanno toccato destinatari __________ residenti in __________,
c) hanno per oggetto cittadini __________, ragion per cui non sussistono i
presupposti (competenza territoriale) per avviare un'indagine preliminare al
proposito" (decreto di non luogo a procedere 24.4.2003, p. 1).
c. Con
tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via principale, di promuovere
l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di truffa, danno
patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia ed ingiuria e, in via
subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per i
medesimi titoli, affermando al proposito - riproposta la fattispecie di cui
alla denuncia/querela penale e contestata al magistrato inquirente la
violazione dell'art. 178 CPP - che le motivazioni del decreto impugnato
sarebbero - in relazione all'art. 146 CP - "(…) prive di senso"
siccome, tra l'altro, "(…) nessun procuratore pubblico si è mai preso
la briga di verificare se nella fattispecie venivano a realizzarsi i presupposti
dell'art. 146 CP, e ciò nonostante dagli indizi offerti risultasse chiaramente
che il PI 1, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, aveva
ingannato con astuzia dapprima lo IS 1 e poi la __________, affermando cose
false e dissimulando cose vere, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli
al patrimonio dell'istante" (istanza di promozione dell'accusa
5/6.5.2003, p. 9); in relazione ai reati contro l'onore, sostiene che "(…)
se è vero che i destinatari, l'autore degli scritti e la vittima sono residenti
all'estero, è altrettanto vero che l'infrazione contro l'onore è assorbita dal
reato di truffa, che prevede una pena più grave" (istanza di
promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11), che gli atti preparatori sarebbero comunque
avvenuti in Svizzera e che la campagna offensiva tramite gli scritti
incriminati sarebbe stata finalizzata, tra l'altro, ad indurre i suoi clienti a
disdire i rapporti professionali, "ciò che costituisce il reato di
danno patrimoniale procurato con astuzia" (istanza di promozione
dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11 s.). Il magistrato inquirente non avrebbe
inoltre, a torto, proceduto all'assunzione delle prove proposte.
d. Delle
osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in diritto.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione
dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico
la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.
110).
2.
2.1.
Come
esposto, l'istante postula la promozione dell'accusa a' sensi dell'art. 146 CP,
secondo cui è punito per truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF
6S.298/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 10 ss. ad
art. 146 CP).
2.2
Il
procuratore pubblico ha reputato al proposito, tra l'altro, che "(...)
la tesi ora fatta valere da IS 1 è perlomeno intempestiva, dato che i fatti
denunciati già gli erano noti nel 2002 e che, in quel periodo, mai ebbe ad
invocare la sussistenza di un reato penale commesso a suo danno; su questo
punto, pertanto, oltre che non suffragata da alcun assunto fattuale concreto,
la denuncia deve essere ritenuta temeraria" (decreto di non luogo a
procedere 24.4.2003, p. 1). A ragione. __________ IS 1 - nell'ambito del
procedimento penale promosso il 6/8.5.2002 dal denunciato/querelato nei suoi
confronti [che lo accusava, ipotizzando il reato di cui all'art. 251 CP, di
aver modificato la cedola della matrice di un assegno della __________
indicando a torto l'avvenuta consegna nelle sue mani, l'8.8.2001, della somma
di Lit. 135'000'000.-- in contanti -, procedimento sfociato nel decreto di non
luogo a procedere 2.7.2002, cresciuto in giudicato (NLP __________)],
rispettivamente nell'ambito del procedimento penale promosso l'11/12.9.2002 nei
confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace [procedimento
sfociato nel decreto di non luogo a procedere 23.10.2002, annullato da questa
Camera con giudizio di pari data (NLP __________, inc. 60.2002.328)] - non ha
infatti mai sostenuto, o anche solo lasciato intendere, di essere stato
astutamente ingannato dal qui denunciato/querelato in merito alla fattispecie,
come attesta la sua deposizione 19.6.2002 resa nell'ambito del procedimento
promosso da __________ PI 1 (cfr. verbale di interrogatorio 19.6.2002, p. 1 ss.,
AI 6, inc. NLP __________). La presentazione dell'esposto 14/15.4.2003 appare
in effetti pretestuosa, come peraltro attestano le motivazioni addotte in
merito al tempismo della denuncia/querela penale: l'istante sostiene infatti
che "(…) prima di inoltrare la denuncia per truffa, (…) ha voluto
attendere l'esito degli accertamenti ordinati sul piano civile, i quali hanno
infine permesso di dimostrare che il PI 1 ha agito dolosamente e con
l'intenzione manifesta di raggirare e lo IS 1 e la banca stessa" (istanza
di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 10), trascurando il fatto che l'art.
178.
cpv. 1 CPP, con le eccezioni di cui si dirà di seguito, impone al
procuratore pubblico - quando conosce per denuncia, querela o altro modo
esserci sospetto che sia stato commesso un reato - di procedere subito alle
occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere
l'accusa. Eventuali prove a sostegno di un'ipotetica truffa avrebbero quindi
potuto essere raccolte anche in sede penale.
La
conclusione del magistrato inquirente - che ha reso il decreto di non luogo a
procedere impugnato in applicazione del principio secondo cui può essere
emanata una decisione senza altri approfondimenti se la denuncia è palesemente
infondata, ripetitiva o simile (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 8 ad art. 67 CPP) - appare
quindi motivata e, come tale, merita tutela anche in relazione alla condanna al
pagamento delle spese (cfr., al proposito, M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
op. cit., n. 5 ad art. 67 CPP).
2.3
Il
gravame - a prescindere dalla sua ricevibilità, posto come l'istante proponga
unicamente la propria versione dei fatti, senza confrontarsi compiutamente con
le condizioni oggettive e soggettive di detta disposizione - è comunque
infondato nel merito: il reato in questione presuppone infatti che l'autore
agisca intenzionalmente o almeno con dolo eventuale (BSK StGB II - G. ARZT, op.
cit., n. 129 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht,
BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 57; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht
III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 200; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
volume I, Berna 2002, n. 39 ad art. 146 CP).
Ora,
anche seguendo la - contestata - versione dell'istante secondo la quale __________
PI 1 avrebbe ricevuto da questi l'importo di Lit. 150'000'000.-- ed avrebbe
dato ordine a __________ di procedere all'addebito del suo conto a favore di un
conto di terzi presso il medesimo istituto bancario (cfr. istanza di promozione
dell'accusa 5/6.5.2003, p. 3 s.), dagli atti non emergono indizi attestanti che
il denunciato/querelato - al momento in cui __________ IS 1 gli avrebbe consegnato
detta somma - avesse già l'intenzione di disconoscere, rispettivamente di
revocare la transazione in questione. In effetti, l'istante si limita a dare
per acquisita questa circostanza, affermando che "il denunciato aveva
sin dall'inizio intenzione di appropriarsi delle Lit. 150 milioni" e che
"nella piena consapevolezza che l'Istituto di credito non deteneva più
alcuna procura scritta in favore dello IS 1, il PI 1 ha finto di accettare la
c. d. operazione di compensazione, salvo poi recarsi furtivamente in banca per
reclamare il ristorno del titolo obbligazionario oramai trasferito sul conto __________
" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 9), tesi che del resto
contrasta con le sue stesse asserzioni. L'istante sostiene infatti, tra
l'altro, che il denunciato/querelato avrebbe "(…) ordito il suo piano
consapevole di poter contare sull'equivoco originato dal fatto che in banca era
stata persa la procura scritta rilasciata in favore dello IS 1"
(istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11), aggiungendo nondimeno
che - come risulterebbe dalla deposizione 30.1.2003 di __________ __________,
già dipendente di __________, davanti alla Pretura della giurisdizione di __________
(doc. B, allegato alla denuncia 14/15.4.2003, AI 1) - "lo stesso
giorno, il PI 1 e l'istante hanno congiuntamente e telefonicamente dato
l'ordine al funzionario della __________ di trasferire un titolo
obbligazionario dal conto __________ al conto __________ (…)" (istanza
di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11). L'eventuale assenza di procura
(perché andata smarrita o perché mai formalmente riconosciuta) a favore di __________
IS 1 - posto altresì come __________ PI 1 avesse autorizzato __________ ad
eseguire pagamenti a debito del conto in base ad ordini telefonici (scritto
26.3
, AI 7, inc. NLP __________) - non avrebbe quindi potuto rivestire il
ruolo determinante - ai fini della truffa - ritenuto dall'istante.
3.
3.1.
__________
IS 1 chiede inoltre la promozione dell'accusa per titolo di diffamazione (secondo
cui è punito, a querela di parte, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o
rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che
possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un
tale sospetto, art. 173 CP), calunnia (secondo cui è punito, a querela di
parte, chiunque comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera,
incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti
che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera,
divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, art. 174 CP), ingiuria
(secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque offende in altro modo con
parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, art.
177.
CP; cfr., al proposito di detti reati, J. REHBERG / N. SCHMID / A.
DONATSCH, op. cit., p. 317 ss.) e danno patrimoniale procurato con astuzia
(secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, senza fine di lucro,
inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, art. 151 CP; BSK StGB II - G.
ARZT, op. cit., n. 1 ss. art. 151 CP).
3.2
Come
detto, a sostegno della sua tesi accusatoria l'istante ha prodotto gli scritti
di cui ai doc. F, G ed H (allegati alla denuncia/querela penale 14/15.4.2003,
AI 1), missive che sostanzierebbero anche il reato di cui all'art. 151 CP (istanza
di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11 s.); al proposito, ha quindi
affermato che "verso la fine del mese di dicembre 2002, alla moglie di __________
IS 1, tale __________ __________, pervenivano tre lettere anonime sotto forma
di raccomandata non giunta a destinazione (…)" e che "tali
scritti erano stati recapitati alla __________ in quanto il suo nome figurava
sulla busta quale mittente e poiché gli indirizzi dei primitivi destinatari (____________________,
__________ __________ e __________ __________, tutti clienti dello IS 1) non
erano più attuali o risultavano inesistenti" (istanza di promozione
dell'accusa 5/6.5.2003, p. 5 s.). Ciò posto e considerato che "(…) la
cerchia delle persone a conoscenza dei nominativi della (sua) clientela
(…) si può restringere, con assoluta certezza, ai funzionari della __________,
allo IS 1, al PI 1 e ai rispettivi legali" (istanza di promozione
dell'accusa 5/6.5.2003, p. 12) e che "(…) è evidente che solo __________
PI 1 può essere all'origine degli scritti, in quanto rappresenta l'unica
persona al corrente sia del nome sia del luogo di residenza della (di lui) moglie
(…)" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 13), si può
ritenere che il termine di cui all'art. 29 CP - secondo il quale il diritto di
querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha
conosciuto in modo sufficientemente circostanziato il reato ed identificato in
modo sufficientemente certo il suo autore (J. REHBERG / N. SCHMID, Strafrecht I,
7.
ed., Zurigo 2001, p. 333) - sia decorso anteriormente all'inoltro
dell'esposto 14/15.4.2003. La denuncia/querela penale inerente i reati a' sensi
degli art. 173 ss. CP riconducibili ai doc. F, G ed H (allegati alla denuncia/querela
penale 14/15.4.2003, AI 1) appare quindi intempestiva. L'istante sostiene
invero che "all'inizio del mese di marzo (2003) alcuni (suoi)
clienti (…), e più precisamente __________ __________ e __________ __________,
chiedevano un incontro con lo stesso al fine di sottoporre alla sua attenzione
il contenuto di alcune lettere anonime appena ricevute. Il tenore delle missive
corrispondeva perfettamente a quello appena esposto" (istanza di
promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 6), fatto che fonderebbe la tempestività
dell'esposto in relazione a dette persone (cfr. denuncia penale 14/15.4.2003,
p. 8, AI 1); nondimeno, non produce al proposito gli scritti che questi
avrebbero ricevuto e non indica - quali testi da interrogare ai fini del
procedimento penale (cfr. denuncia penale 14/15.4.2003, p. 8 s., AI 1, ed
istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 14 s.) - __________ __________
e __________ __________, per cui - non sussistendo alcun elemento in relazione
a detta fattispecie - non si impone di approfondire la questione.
3.3
La
giurisdizione svizzera è regolata agli art. 3 ss. CP: le autorità elvetiche
sono quindi chiamate a trattare una fattispecie se il reato è commesso in
Svizzera (art. 3 e 7 CP), se il reato è commesso all'estero contro lo Stato
medesimo (art. 4 CP), se il reato è commesso all'estero contro un cittadino
svizzero (art. 5 CP), se il reato è commesso all'estero da un cittadino
svizzero (art. 6 CP) e se la Confederazione si è impegnata a reprimere in virtù
di accordi internazionali un reato commesso all'estero (art. 6bis CP; cfr., al
proposito di dette disposizioni, J. REHBERG / N. SCHMID, op. cit., p. 39 ss.).
Per il che e ritenuto - come riconosce anche l'istante - che gli scritti di cui
ai doc. F, G e H (allegati alla denuncia/querela penale 14/15.4.2003, AI 1)
hanno mittenti italiani residenti in Italia, hanno interessato destinatari italiani
residenti in Italia ed hanno per oggetto cittadini italiani, si deve concludere
- in applicazione delle citate disposizioni - per l'assenza dei presupposti a'
sensi degli art. 3 ss. CP. Gli asseriti reati contro l'onore non fondano
peraltro una "(…) perpetuazione della truffa" (istanza di
promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11): la circostanza che "il PI 1
ha organizzato tale campagna calunniosa con l'intento di assicurarsi il
provento acquisito illegalmente, di intimorire lo IS 1, di distoglierlo dal suo
proposito di adire le competenti autorità giudiziarie e di indurre la sua
clientela a disdire i rapporti professionali con lo stesso (ciò che costituisce
il reato di danno patrimoniale procuratore con astuzia)" (istanza di
promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11) appare infatti una semplice ipotesi e
quindi - come tale - di nessuna rilevanza per il giudizio. A torto l'istante
tenta inoltre di fondare la competenza elvetica sul fatto che gli atti
preparatori ai reati di cui agli art. 173 ss. CP sarebbero stati perpetrati in
Svizzera, considerato che l'autore compie un reato a' sensi degli art. 3 e 7 CP
quando oltrepassa la soglia tra la preparazione ed il tentativo (DTF 104 IV
175; BSK StGB I - P. POPP, Basilea 2003, n. 4 ad art. 7 CP) e che la presa di
conoscenza degli indirizzi dei clienti di __________ IS 1, che "(…)
figurano unicamente agli atti dell'incarto civile relativo alla convalida del
sequestro" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 12)
presso la Pretura della giurisdizione di __________, appare - se del caso -
solo un atto preparatorio, come del resto reputa l'istante.
4.
Non
essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo
esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la
possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire
l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice
di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte
le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 1P.147/2004
del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,
Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è
manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o
a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit.,
n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.
Anche
la completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP
appare quindi superflua, i fatti essendo stati sufficientemente chiariti nel
procedimento penale sfociato nel decreto impugnato.
5.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono
poste a carico dell'istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 146, 151, 173 ss. CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.
PPF.
4.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
patrocinato
da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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