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Decisione

60.2003.141

istanza di promozione dell'accusa. truffa. danno patrimoniale procurato con astuzia. diffamazione. calunnia. ingiuria.

25 ottobre 2004Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 14/15.4.2003 __________ IS 1, attivo - tra l'altro - nella cura degli

interessi patrimoniali in __________ di piccoli imprenditori __________, ha

inoltrato denuncia/querela penale nei confronti dello zio __________ PI 1 - che

lo aveva incaricato di seguire il suo conto presso __________, __________ - per

titolo di truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione,

calunnia ed ingiuria, accusandolo di aver revocato l'ordine di trasferimento di

titoli, reso con riferimento ad un'operazione di compensazione, dal suo (del

denunciato/querelato) conto ad un conto di terzi appropriandosi indebitamente

dell'importo di Lit. 150'000'000.-- consegnatogli l'8.8.2001 in __________ e di

aver inviato a suoi clienti scritti anonimi dal contenuto asseritamente offensivo.

b. Con

decisione 24.4.2003 il procuratore pubblico ha decretato - condannando il qui

istante al pagamento di fr. 200.-- di spese "(…) avendo egli provocato

il procedimento per negligenza grave, quantomeno in relazione alle ipotesi di

reato fondate sugli art. 173, 174 e 177 CPS" (decreto di non luogo a

procedere 24.4.2003, p. 2) - il non luogo a procedere in ordine alla

denuncia/querela penale, ritenendo che "(...) la sedicente truffa si

inserisce in un rapporto professionale in essere fra le parti, già oggetto di

NLP __________ del 2 luglio 2002 e di NLP __________ del 23 ottobre 2002;

allora era stato appurato che nessun reato poteva essere ragionevolmente

ipotizzato; la tesi ora fatta valere da IS 1 è perlomeno intempestiva, dato che

i fatti denunciati già gli erano noti nel 2002 e che, in quel periodo, mai ebbe

ad invocare la sussistenza di un reato penale commesso a suo danno; su questo

punto, pertanto, oltre che non suffragata da alcun assunto fattuale concreto,

la denuncia deve essere ritenuta temeraria" e che - con riferimento ai

reati contro l'onore - gli scritti di cui ai doc. F, G e H (allegati alla denuncia/querela

penale 14/15.4.2003, AI 1) "(…) a) hanno mittenti __________ residenti

in __________, b) hanno toccato destinatari __________ residenti in __________,

c) hanno per oggetto cittadini __________, ragion per cui non sussistono i

presupposti (competenza territoriale) per avviare un'indagine preliminare al

proposito" (decreto di non luogo a procedere 24.4.2003, p. 1).

c. Con

tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via principale, di promuovere

l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di truffa, danno

patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia ed ingiuria e, in via

subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per i

medesimi titoli, affermando al proposito - riproposta la fattispecie di cui

alla denuncia/querela penale e contestata al magistrato inquirente la

violazione dell'art. 178 CPP - che le motivazioni del decreto impugnato

sarebbero - in relazione all'art. 146 CP - "(…) prive di senso"

siccome, tra l'altro, "(…) nessun procuratore pubblico si è mai preso

la briga di verificare se nella fattispecie venivano a realizzarsi i presupposti

dell'art. 146 CP, e ciò nonostante dagli indizi offerti risultasse chiaramente

che il PI 1, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, aveva

ingannato con astuzia dapprima lo IS 1 e poi la __________, affermando cose

false e dissimulando cose vere, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli

al patrimonio dell'istante" (istanza di promozione dell'accusa

5/6.5.2003, p. 9); in relazione ai reati contro l'onore, sostiene che "(…)

se è vero che i destinatari, l'autore degli scritti e la vittima sono residenti

all'estero, è altrettanto vero che l'infrazione contro l'onore è assorbita dal

reato di truffa, che prevede una pena più grave" (istanza di

promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11), che gli atti preparatori sarebbero comunque

avvenuti in Svizzera e che la campagna offensiva tramite gli scritti

incriminati sarebbe stata finalizzata, tra l'altro, ad indurre i suoi clienti a

disdire i rapporti professionali, "ciò che costituisce il reato di

danno patrimoniale procurato con astuzia" (istanza di promozione

dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11 s.). Il magistrato inquirente non avrebbe

inoltre, a torto, proceduto all'assunzione delle prove proposte.

d. Delle

osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione

dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico

la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.

110).

2.

2.1.

Come

esposto, l'istante postula la promozione dell'accusa a' sensi dell'art. 146 CP,

secondo cui è punito per truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF

6S.298/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 10 ss. ad

art. 146 CP).

2.2

Il

procuratore pubblico ha reputato al proposito, tra l'altro, che "(...)

la tesi ora fatta valere da IS 1 è perlomeno intempestiva, dato che i fatti

denunciati già gli erano noti nel 2002 e che, in quel periodo, mai ebbe ad

invocare la sussistenza di un reato penale commesso a suo danno; su questo

punto, pertanto, oltre che non suffragata da alcun assunto fattuale concreto,

la denuncia deve essere ritenuta temeraria" (decreto di non luogo a

procedere 24.4.2003, p. 1). A ragione. __________ IS 1 - nell'ambito del

procedimento penale promosso il 6/8.5.2002 dal denunciato/querelato nei suoi

confronti [che lo accusava, ipotizzando il reato di cui all'art. 251 CP, di

aver modificato la cedola della matrice di un assegno della __________

indicando a torto l'avvenuta consegna nelle sue mani, l'8.8.2001, della somma

di Lit. 135'000'000.-- in contanti -, procedimento sfociato nel decreto di non

luogo a procedere 2.7.2002, cresciuto in giudicato (NLP __________)],

rispettivamente nell'ambito del procedimento penale promosso l'11/12.9.2002 nei

confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace [procedimento

sfociato nel decreto di non luogo a procedere 23.10.2002, annullato da questa

Camera con giudizio di pari data (NLP __________, inc. 60.2002.328)] - non ha

infatti mai sostenuto, o anche solo lasciato intendere, di essere stato

astutamente ingannato dal qui denunciato/querelato in merito alla fattispecie,

come attesta la sua deposizione 19.6.2002 resa nell'ambito del procedimento

promosso da __________ PI 1 (cfr. verbale di interrogatorio 19.6.2002, p. 1 ss.,

AI 6, inc. NLP __________). La presentazione dell'esposto 14/15.4.2003 appare

in effetti pretestuosa, come peraltro attestano le motivazioni addotte in

merito al tempismo della denuncia/querela penale: l'istante sostiene infatti

che "(…) prima di inoltrare la denuncia per truffa, (…) ha voluto

attendere l'esito degli accertamenti ordinati sul piano civile, i quali hanno

infine permesso di dimostrare che il PI 1 ha agito dolosamente e con

l'intenzione manifesta di raggirare e lo IS 1 e la banca stessa" (istanza

di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 10), trascurando il fatto che l'art.

178.

cpv. 1 CPP, con le eccezioni di cui si dirà di seguito, impone al

procuratore pubblico - quando conosce per denuncia, querela o altro modo

esserci sospetto che sia stato commesso un reato - di procedere subito alle

occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere

l'accusa. Eventuali prove a sostegno di un'ipotetica truffa avrebbero quindi

potuto essere raccolte anche in sede penale.

La

conclusione del magistrato inquirente - che ha reso il decreto di non luogo a

procedere impugnato in applicazione del principio secondo cui può essere

emanata una decisione senza altri approfondimenti se la denuncia è palesemente

infondata, ripetitiva o simile (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del

Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 8 ad art. 67 CPP) - appare

quindi motivata e, come tale, merita tutela anche in relazione alla condanna al

pagamento delle spese (cfr., al proposito, M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

op. cit., n. 5 ad art. 67 CPP).

2.3

Il

gravame - a prescindere dalla sua ricevibilità, posto come l'istante proponga

unicamente la propria versione dei fatti, senza confrontarsi compiutamente con

le condizioni oggettive e soggettive di detta disposizione - è comunque

infondato nel merito: il reato in questione presuppone infatti che l'autore

agisca intenzionalmente o almeno con dolo eventuale (BSK StGB II - G. ARZT, op.

cit., n. 129 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht,

BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 57; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht

III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 200; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

volume I, Berna 2002, n. 39 ad art. 146 CP).

Ora,

anche seguendo la - contestata - versione dell'istante secondo la quale __________

PI 1 avrebbe ricevuto da questi l'importo di Lit. 150'000'000.-- ed avrebbe

dato ordine a __________ di procedere all'addebito del suo conto a favore di un

conto di terzi presso il medesimo istituto bancario (cfr. istanza di promozione

dell'accusa 5/6.5.2003, p. 3 s.), dagli atti non emergono indizi attestanti che

il denunciato/querelato - al momento in cui __________ IS 1 gli avrebbe consegnato

detta somma - avesse già l'intenzione di disconoscere, rispettivamente di

revocare la transazione in questione. In effetti, l'istante si limita a dare

per acquisita questa circostanza, affermando che "il denunciato aveva

sin dall'inizio intenzione di appropriarsi delle Lit. 150 milioni" e che

"nella piena consapevolezza che l'Istituto di credito non deteneva più

alcuna procura scritta in favore dello IS 1, il PI 1 ha finto di accettare la

c. d. operazione di compensazione, salvo poi recarsi furtivamente in banca per

reclamare il ristorno del titolo obbligazionario oramai trasferito sul conto __________

" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 9), tesi che del resto

contrasta con le sue stesse asserzioni. L'istante sostiene infatti, tra

l'altro, che il denunciato/querelato avrebbe "(…) ordito il suo piano

consapevole di poter contare sull'equivoco originato dal fatto che in banca era

stata persa la procura scritta rilasciata in favore dello IS 1"

(istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11), aggiungendo nondimeno

che - come risulterebbe dalla deposizione 30.1.2003 di __________ __________,

già dipendente di __________, davanti alla Pretura della giurisdizione di __________

(doc. B, allegato alla denuncia 14/15.4.2003, AI 1) - "lo stesso

giorno, il PI 1 e l'istante hanno congiuntamente e telefonicamente dato

l'ordine al funzionario della __________ di trasferire un titolo

obbligazionario dal conto __________ al conto __________ (…)" (istanza

di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11). L'eventuale assenza di procura

(perché andata smarrita o perché mai formalmente riconosciuta) a favore di __________

IS 1 - posto altresì come __________ PI 1 avesse autorizzato __________ ad

eseguire pagamenti a debito del conto in base ad ordini telefonici (scritto

26.3

, AI 7, inc. NLP __________) - non avrebbe quindi potuto rivestire il

ruolo determinante - ai fini della truffa - ritenuto dall'istante.

3.

3.1.

__________

IS 1 chiede inoltre la promozione dell'accusa per titolo di diffamazione (secondo

cui è punito, a querela di parte, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o

rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che

possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un

tale sospetto, art. 173 CP), calunnia (secondo cui è punito, a querela di

parte, chiunque comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera,

incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti

che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera,

divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, art. 174 CP), ingiuria

(secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque offende in altro modo con

parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, art.

177.

CP; cfr., al proposito di detti reati, J. REHBERG / N. SCHMID / A.

DONATSCH, op. cit., p. 317 ss.) e danno patrimoniale procurato con astuzia

(secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, senza fine di lucro,

inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere,

oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, art. 151 CP; BSK StGB II - G.

ARZT, op. cit., n. 1 ss. art. 151 CP).

3.2

Come

detto, a sostegno della sua tesi accusatoria l'istante ha prodotto gli scritti

di cui ai doc. F, G ed H (allegati alla denuncia/querela penale 14/15.4.2003,

AI 1), missive che sostanzierebbero anche il reato di cui all'art. 151 CP (istanza

di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11 s.); al proposito, ha quindi

affermato che "verso la fine del mese di dicembre 2002, alla moglie di __________

IS 1, tale __________ __________, pervenivano tre lettere anonime sotto forma

di raccomandata non giunta a destinazione (…)" e che "tali

scritti erano stati recapitati alla __________ in quanto il suo nome figurava

sulla busta quale mittente e poiché gli indirizzi dei primitivi destinatari (____________________,

__________ __________ e __________ __________, tutti clienti dello IS 1) non

erano più attuali o risultavano inesistenti" (istanza di promozione

dell'accusa 5/6.5.2003, p. 5 s.). Ciò posto e considerato che "(…) la

cerchia delle persone a conoscenza dei nominativi della (sua) clientela

(…) si può restringere, con assoluta certezza, ai funzionari della __________,

allo IS 1, al PI 1 e ai rispettivi legali" (istanza di promozione

dell'accusa 5/6.5.2003, p. 12) e che "(…) è evidente che solo __________

PI 1 può essere all'origine degli scritti, in quanto rappresenta l'unica

persona al corrente sia del nome sia del luogo di residenza della (di lui) moglie

(…)" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 13), si può

ritenere che il termine di cui all'art. 29 CP - secondo il quale il diritto di

querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha

conosciuto in modo sufficientemente circostanziato il reato ed identificato in

modo sufficientemente certo il suo autore (J. REHBERG / N. SCHMID, Strafrecht I,

7.

ed., Zurigo 2001, p. 333) - sia decorso anteriormente all'inoltro

dell'esposto 14/15.4.2003. La denuncia/querela penale inerente i reati a' sensi

degli art. 173 ss. CP riconducibili ai doc. F, G ed H (allegati alla denuncia/querela

penale 14/15.4.2003, AI 1) appare quindi intempestiva. L'istante sostiene

invero che "all'inizio del mese di marzo (2003) alcuni (suoi)

clienti (…), e più precisamente __________ __________ e __________ __________,

chiedevano un incontro con lo stesso al fine di sottoporre alla sua attenzione

il contenuto di alcune lettere anonime appena ricevute. Il tenore delle missive

corrispondeva perfettamente a quello appena esposto" (istanza di

promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 6), fatto che fonderebbe la tempestività

dell'esposto in relazione a dette persone (cfr. denuncia penale 14/15.4.2003,

p. 8, AI 1); nondimeno, non produce al proposito gli scritti che questi

avrebbero ricevuto e non indica - quali testi da interrogare ai fini del

procedimento penale (cfr. denuncia penale 14/15.4.2003, p. 8 s., AI 1, ed

istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 14 s.) - __________ __________

e __________ __________, per cui - non sussistendo alcun elemento in relazione

a detta fattispecie - non si impone di approfondire la questione.

3.3

La

giurisdizione svizzera è regolata agli art. 3 ss. CP: le autorità elvetiche

sono quindi chiamate a trattare una fattispecie se il reato è commesso in

Svizzera (art. 3 e 7 CP), se il reato è commesso all'estero contro lo Stato

medesimo (art. 4 CP), se il reato è commesso all'estero contro un cittadino

svizzero (art. 5 CP), se il reato è commesso all'estero da un cittadino

svizzero (art. 6 CP) e se la Confederazione si è impegnata a reprimere in virtù

di accordi internazionali un reato commesso all'estero (art. 6bis CP; cfr., al

proposito di dette disposizioni, J. REHBERG / N. SCHMID, op. cit., p. 39 ss.).

Per il che e ritenuto - come riconosce anche l'istante - che gli scritti di cui

ai doc. F, G e H (allegati alla denuncia/querela penale 14/15.4.2003, AI 1)

hanno mittenti italiani residenti in Italia, hanno interessato destinatari italiani

residenti in Italia ed hanno per oggetto cittadini italiani, si deve concludere

- in applicazione delle citate disposizioni - per l'assenza dei presupposti a'

sensi degli art. 3 ss. CP. Gli asseriti reati contro l'onore non fondano

peraltro una "(…) perpetuazione della truffa" (istanza di

promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11): la circostanza che "il PI 1

ha organizzato tale campagna calunniosa con l'intento di assicurarsi il

provento acquisito illegalmente, di intimorire lo IS 1, di distoglierlo dal suo

proposito di adire le competenti autorità giudiziarie e di indurre la sua

clientela a disdire i rapporti professionali con lo stesso (ciò che costituisce

il reato di danno patrimoniale procuratore con astuzia)" (istanza di

promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11) appare infatti una semplice ipotesi e

quindi - come tale - di nessuna rilevanza per il giudizio. A torto l'istante

tenta inoltre di fondare la competenza elvetica sul fatto che gli atti

preparatori ai reati di cui agli art. 173 ss. CP sarebbero stati perpetrati in

Svizzera, considerato che l'autore compie un reato a' sensi degli art. 3 e 7 CP

quando oltrepassa la soglia tra la preparazione ed il tentativo (DTF 104 IV

175; BSK StGB I - P. POPP, Basilea 2003, n. 4 ad art. 7 CP) e che la presa di

conoscenza degli indirizzi dei clienti di __________ IS 1, che "(…)

figurano unicamente agli atti dell'incarto civile relativo alla convalida del

sequestro" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 12)

presso la Pretura della giurisdizione di __________, appare - se del caso -

solo un atto preparatorio, come del resto reputa l'istante.

4.

Non

essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo

esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la

possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire

l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice

di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte

le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 1P.147/2004

del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,

Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è

manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o

a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit.,

n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.

Anche

la completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP

appare quindi superflua, i fatti essendo stati sufficientemente chiariti nel

procedimento penale sfociato nel decreto impugnato.

5.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono

poste a carico dell'istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 146, 151, 173 ss. CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.

PPF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patrocinato

da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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