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Decisione

60.2003.145

ricorso contro la decisione di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale.

27 settembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti in data 2.7.2002, l’allora procuratore pubblico procedeva alla

decisione di chiusura (parziale) ed alla trasmissione alle autorità roganti dei

documenti bancari attestanti delle operazioni, per il periodo 1996-2001,

riguardanti le consegne di assegni da parte dei coniugi __________ accreditati

sulla relazione bancaria aperta presso l’istituto bancario __________. In

assenza di ricorso, la decisione di chiusura (parziale) cresceva in giudicato

ed i documenti erano trasmessi all’autorità estera.

3. Con

richiesta complementare del 17/24.3.2003, le autorità roganti estere chiedevano

anche la trasmissione dei documenti d’apertura della relazione bancaria presso

l’istituto bancario __________. La richiesta si fonda non solo sull’inchiesta

in corso in __________ e sulla documentazione già trasmessa dalla __________,

ma anche su ulteriori accertamenti operati presso le autorità __________ e __________

in relazione agli assegni oggetto dell’inchiesta e sospettati di essere

all’origine della frode fiscale. Le autorità roganti, ipotizzando che il titolare

o l’avente diritto del conto possano essere uomini di paglia degli indagati __________,

chiedono gli ulteriori documenti già acquisti dall’allora procuratore pubblico,

per vagliare ulteriormente l’ipotesi di reato prospettata.

4. Con decisione di entrata in materia e di contestuale chiusura dell'8.4.2003,

l’allora procuratore pubblico ammetteva la richiesta e decideva la trasmissione

dei documenti d’apertura della relazione bancaria presso l’istituto bancario __________.

5. Contro quest’ultima decisione insorgeva la qui ricorrente, con

tempestivo gravame. Dopo aver esposto gli argomenti a sostegno della propria

legittimazione, la ricorrente censura la decisione impugnata in relazione al

principio della proporzionalità, con riferimento all’utilità o meno dei

documenti che il procuratore pubblico intende trasmettere rispetto

all’inchiesta nello Stato richiedente. Con riferimento ad uno scritto 11.7.2002

dell’istituto bancario __________ presso il quale è aperta la relazione (AI 12,

che attesta come i coniugi __________ o la loro impresa non sono né titolari,

né aventi diritto economici, né procuratori della relazione bancaria), la ricorrente

sostiene che le autorità roganti non hanno giustificato la rogatoria

complementare (del 17/24.3.2003) ma si sono limitati a ribadire quanto già

esposto nella prima richiesta d’assistenza del 5.2.2002. La ricorrente chiede

di annullare la decisione anche perché non si è in presenza di una frode fiscale,

ma di una semplice sottrazione fiscale, per la quale l’assistenza dev’essere

negata. Ciò a maggior ragione in quanto le autorità d’esecuzione non avrebbero

interpellato l’amministrazione federale delle contribuzioni.

6. Con

le proprie osservazioni, l’allora procuratore pubblico sottolinea come

l'autorità rogante, nella propria richiesta complementare d’assistenza, abbia

valutato con attenzione quanto precedentemente trasmesso dalle autorità __________,

tanto da postulare l’invio della documentazione (di apertura conto) in un primo

momento trattenuta in __________.

L’Ufficio

federare di giustizia si limita a richiedere la reiezione del ricorso.

7. Preliminarmente si deve ammettere la legittimazione a ricorrere

della ricorrente, essendo titolare del conto bancario __________ presso la __________.

In quanto destinataria di una decisione coercitiva quale la perquisizione, il

sequestro e l’ordine di trasmissione dei documenti all’autorità estera, la ricorrente

è certamente toccata personalmente e direttamente dalla decisione impugnata

(art. 80h lett. b AIMP, decisione TF 1A.64/2004 del 27.4.2004).

8. Per

l'art. 2 lett. a CEAG, l’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata

se la domanda si riferisce a reati considerati dalla parte richiesta come reati

politici o come reati connessi con reati politici o come reati fiscali. Nello

stesso senso, per l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il

procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi

fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria,

commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda

d'assistenza secondo la parte terza dell'AIMP, se il procedimento verte su una

truffa in materia fiscale.

L'art.

24 dell'Ordinanza sull'assistenza giudiziaria in materia penale (OAIMP) precisa

che, se implica l’applicazione della coercizione processuale, l’assistenza di

cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati

configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell’articolo 14

capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). La

domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non

prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia

di tasse. Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse

menzionate nella domanda, l’Ufficio federale o l’autorità esecutiva cantonale

interpella per parere l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Per

interpretare la nozione di truffa in materia fiscale di cui all'art. 3 cpv. 3

seconda frase AIMP, occorre riferirsi alla disposizione dell'art. 14 cpv. 2 DPA

e pertanto, secondo la costante giurisprudenza, alla definizione della truffa

stabilita nell'art. 146 CP e nella relativa giurisprudenza del Tribunale

federale (decisioni TF 6S.507/2002 del 3.2.2004,6S.415/2003 del 19.12.2003 e

6S.47/2003 del 30.10.2003). Di conseguenza, perché possa essere concessa

assistenza giudiziaria ad uno Stato richiedente, non occorre che la

decurtazione dell’imposta sia avvenuta mediante l’uso di documenti falsi o

alterati, essendo al contrario sufficienti altri inganni astuti ai danni del

fisco, come ad esempio macchinazioni fraudolente, raffinati raggiri e castelli

di bugie.

9. Il

ricorrente contesta la concessione dell’assistenza in base alla qualifica di

frode fiscale operata dal procuratore pubblico, nella sua decisione, senza

motivarla. In particolare il procuratore pubblico non avrebbe motivato perché

non si tratterebbe di una semplice sottrazione fiscale, e in cosa consiste il

castello di bugie richiesto dal riferimento all’art. 14 DPA. Rimprovera al

procuratore pubblico la violazione dell’art. 24 cpv. 3 OAIMP per non aver

interpellato l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Se la motivazione

del procuratore pubblico è invero succinta, e per certi versi non ossequiosa

dell’esigenza di maggior attenzione da prestare in caso di richiesta

d’assistenza per frode fiscale, ciò non di meno il risultato cui giunge è

corretto e merita tutela.

10. Contrariamente

a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni

è stata tempestivamente interpellata dall’Ufficio federale di giustizia, prima

ancora di trasmettere l’incarto alle autorità d’esecuzione ticinesi. Non c’è

quindi stata una violazione dell’art. 24 cpv. 3 OAIMP. Nel proprio preavviso

del 30.4.2002, con riferimento alle ipotesi di reato formulate dalle autorità

roganti, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ammette l’esistenza di

una fattispecie qualificabile di frode fiscale ai sensi del diritto svizzero,

realizzata mediante l’uso di documenti falsi, ovvero delle fatture per

prestazioni non adempiute nel contesto di una contabilità commerciale. Questa

Camera non trova motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è giunta

l’Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale ammette pure l’utilità

per l’inchiesta (e per l’ipotesi di reato) dei documenti relativi il conto

bancario a __________. Accertato che ci si trova in presenza di una fattispecie

sussumibile alla truffa fiscale ai sensi del DPA, si deve concludere che

l’assistenza può essere prestata ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 AIMP. In

particolare l’utilizzo di fatture per prestazioni non adempiute nel contesto di

una contabilità commerciale configurano certamente un comportamento penalmente

punibile ai sensi dell’art. 14 DPA ed anche ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 129

IV 130). La succinta motivazione del procuratore pubblico nella decisione

impugnata è certamente abbondantemente supplita dall’esistenza del preavviso

30.4.2002 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

11. Resta

da esaminare la censura di violazione del principio della proporzionalità con

riferimento all’utilità o meno dei documenti per l'autorità rogante, in

relazione anche ad un’asserita mancata motivazione della richiesta

complementare di assistenza da parte delle autorità tedesche.

12. Il

Tribunale federale ha statuito, con particolare riferimento al principio di

proporzionalità, che l’assistenza dev’essere accordata nella misura in cui sia

necessaria per la scoperta della verità sui fatti indagati dall’autorità

rogante. La questione a sapere se delle informazioni richieste siano necessarie

o semplicemente utili alla procedura penale condotta nello Stato richiedente è di

principio lasciata all’apprezza-mento delle autorità inquirenti. La rilevanza

delle informazioni per il procedimento straniero è infatti questione che

concerne in primo luogo il magistrato straniero, poiché soltanto questi conosce

dettagliatamente il caso ed è quindi meglio in grado d’apprezzare la pertinenza

di una prova. Il magistrato svizzero non può quindi sostituirsi al collega straniero

nel valutare l’opportunità di un determinato mezzo di prova. La cooperazione

internazionale può essere rifiutata solo se gli atti richiesti non sono in

rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente impropri a far

progredire l’inchiesta, a tal punto che la richiesta d’assistenza appare come

il pretesto ad una ricerca indiscriminata di mezzi di prova. Il principio della

proporzionalità impedisce inoltre alle autorità svizzere di concedere

l’assistenza oltre quanto richiesto e di concedere più di quanto è stato

richiesto dallo Stato rogante. Incombe alla persona toccata dall'assistenza di

dimostrare in modo chiaro e preciso in cosa i documenti e le informazioni

trasmessi eccedano il quadro della richiesta d’assistenza e non presentino

alcun interesse per la procedura penale pendente all’estero (decisione TF

1A.98/2004 del 15.6.2004 e riferimenti).

13. Nel

presente caso, e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la richiesta

ulteriore d’assistenza del 17/24.3.2004 si differenzia da quella iniziale del

5.2.2002. Nella seconda domanda d’assistenza l'autorità rogante chiarisce,

anche alla luce di quanto precedentemente pervenuto dalla __________ e da

ulteriori accertamenti in __________ ed in __________, i motivi per cui

richiede anche la trasmissione della documentazione inizialmente trattenuta, ed

il nesso con l’ipotesi di truffa fiscale. In particolare l’autorità rogante

vuole verificare in che misura il titolare del conto, rispettivamente l’avente

diritto del medesimo, non siano uomini di paglia cui hanno fatto capo i coniugi

sottoposti ad inchiesta in __________. Con questo, l’autorità rogante ha

certamente giustificato la richiesta e chiarito l’utilità dei documenti

richiesti rispetto all’inchiesta. La domanda, per questi motivi, è certamente

rispettosa del principio della proporzionalità.

14. Da quanto precede risulta che il gravame dev’essere respinto.

Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.

Per tutti questi

motivi,

visti gli

articoli di legge citati, così come ogni altra norma applicabile, nonché sulle

tasse e spese di giudizio gli art. 1 e ss. e 39 lett. f LTG, 2 LALAIMP e 9-18

CPP,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giudizio di fr. 1'000.-- (mille) e le spese di fr. 200.-- (duecento),

per complessivi fr. 1'200.-- (milleduecento), sono poste a carico della RI 1, __________.

3.

Rimedi

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto

amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 98,

98a OG, 5 PA).

4.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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