60.2003.145
ricorso contro la decisione di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale.
27 settembre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2003.145
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, CRP
Titolo:
ricorso contro la decisione di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale.
LEGITTIMAZIONE DEL TITOLARE DI UN CONTO
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 3 AIMP
art. 80 let. h AIMP
art. 2 CEAG
art. 24 OAIMP
Incarto n.
60.2003.145
Lugano
27 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 7/8.5.2003 presentato da
RI 1 ,
patr. da: PA 1
__________,
contro
la decisione
di chiusura 8.4.2003 emanata dall’allora procuratore pubblico Emanuele
Stauffer in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale;
preso atto delle
osservazioni 12/13.5.2003 dell’allora procuratore pubblico, che chiede di respingere
integralmente il gravame;
preso atto delle
osservazioni 19/21.5.2003 dell’Ufficio federale di giustizia, che pure chiede
la reiezione del ricorso;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. In
data 5.2.2002 "__________ t __________ ", __________, ha presentato
una richiesta d’assistenza giudiziaria alle autorità svizzere, in relazione ad
un procedimento a carico dei coniugi __________ per sospetta frode fiscale.
L’Ufficio federale di giustizia ha trasmesso in data 3.5.2002 l’incarto al
Ministero pubblico del Canton Ticino.
2. Con decisione 17.5.2002, l’allora procuratore pubblico ha deciso
l’entrata in materia, ammettendo il principio della doppia punibilità con
riferimento all’art. 14 DPA. Contestualmente ordinava ad un istituto bancario
la trasmissione dei documenti d’apertura e di taluni giustificativi (a partire
dall'1.1.1995) di una relazione bancaria intestata alla qui ricorrente. Ricevuti
Fatti
i documenti in data 2.7.2002, l’allora procuratore pubblico procedeva alla
decisione di chiusura (parziale) ed alla trasmissione alle autorità roganti dei
documenti bancari attestanti delle operazioni, per il periodo 1996-2001,
riguardanti le consegne di assegni da parte dei coniugi __________ accreditati
sulla relazione bancaria aperta presso l’istituto bancario __________. In
assenza di ricorso, la decisione di chiusura (parziale) cresceva in giudicato
ed i documenti erano trasmessi all’autorità estera.
3. Con
richiesta complementare del 17/24.3.2003, le autorità roganti estere chiedevano
anche la trasmissione dei documenti d’apertura della relazione bancaria presso
l’istituto bancario __________. La richiesta si fonda non solo sull’inchiesta
in corso in __________ e sulla documentazione già trasmessa dalla __________,
ma anche su ulteriori accertamenti operati presso le autorità __________ e __________
in relazione agli assegni oggetto dell’inchiesta e sospettati di essere
all’origine della frode fiscale. Le autorità roganti, ipotizzando che il titolare
o l’avente diritto del conto possano essere uomini di paglia degli indagati __________,
chiedono gli ulteriori documenti già acquisti dall’allora procuratore pubblico,
per vagliare ulteriormente l’ipotesi di reato prospettata.
4. Con decisione di entrata in materia e di contestuale chiusura dell'8.4.2003,
l’allora procuratore pubblico ammetteva la richiesta e decideva la trasmissione
dei documenti d’apertura della relazione bancaria presso l’istituto bancario __________.
5. Contro quest’ultima decisione insorgeva la qui ricorrente, con
tempestivo gravame. Dopo aver esposto gli argomenti a sostegno della propria
legittimazione, la ricorrente censura la decisione impugnata in relazione al
principio della proporzionalità, con riferimento all’utilità o meno dei
documenti che il procuratore pubblico intende trasmettere rispetto
all’inchiesta nello Stato richiedente. Con riferimento ad uno scritto 11.7.2002
dell’istituto bancario __________ presso il quale è aperta la relazione (AI 12,
che attesta come i coniugi __________ o la loro impresa non sono né titolari,
né aventi diritto economici, né procuratori della relazione bancaria), la ricorrente
sostiene che le autorità roganti non hanno giustificato la rogatoria
complementare (del 17/24.3.2003) ma si sono limitati a ribadire quanto già
esposto nella prima richiesta d’assistenza del 5.2.2002. La ricorrente chiede
di annullare la decisione anche perché non si è in presenza di una frode fiscale,
ma di una semplice sottrazione fiscale, per la quale l’assistenza dev’essere
negata. Ciò a maggior ragione in quanto le autorità d’esecuzione non avrebbero
interpellato l’amministrazione federale delle contribuzioni.
6. Con
le proprie osservazioni, l’allora procuratore pubblico sottolinea come
l'autorità rogante, nella propria richiesta complementare d’assistenza, abbia
valutato con attenzione quanto precedentemente trasmesso dalle autorità __________,
tanto da postulare l’invio della documentazione (di apertura conto) in un primo
momento trattenuta in __________.
L’Ufficio
federare di giustizia si limita a richiedere la reiezione del ricorso.
7. Preliminarmente si deve ammettere la legittimazione a ricorrere
della ricorrente, essendo titolare del conto bancario __________ presso la __________.
In quanto destinataria di una decisione coercitiva quale la perquisizione, il
sequestro e l’ordine di trasmissione dei documenti all’autorità estera, la ricorrente
è certamente toccata personalmente e direttamente dalla decisione impugnata
(art. 80h lett. b AIMP, decisione TF 1A.64/2004 del 27.4.2004).
8. Per
l'art. 2 lett. a CEAG, l’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata
se la domanda si riferisce a reati considerati dalla parte richiesta come reati
politici o come reati connessi con reati politici o come reati fiscali. Nello
stesso senso, per l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il
procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi
fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria,
commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda
d'assistenza secondo la parte terza dell'AIMP, se il procedimento verte su una
truffa in materia fiscale.
L'art.
24 dell'Ordinanza sull'assistenza giudiziaria in materia penale (OAIMP) precisa
che, se implica l’applicazione della coercizione processuale, l’assistenza di
cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati
configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell’articolo 14
capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). La
domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non
prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia
di tasse. Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse
menzionate nella domanda, l’Ufficio federale o l’autorità esecutiva cantonale
interpella per parere l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Per
interpretare la nozione di truffa in materia fiscale di cui all'art. 3 cpv. 3
seconda frase AIMP, occorre riferirsi alla disposizione dell'art. 14 cpv. 2 DPA
e pertanto, secondo la costante giurisprudenza, alla definizione della truffa
stabilita nell'art. 146 CP e nella relativa giurisprudenza del Tribunale
federale (decisioni TF 6S.507/2002 del 3.2.2004,6S.415/2003 del 19.12.2003 e
6S.47/2003 del 30.10.2003). Di conseguenza, perché possa essere concessa
assistenza giudiziaria ad uno Stato richiedente, non occorre che la
decurtazione dell’imposta sia avvenuta mediante l’uso di documenti falsi o
alterati, essendo al contrario sufficienti altri inganni astuti ai danni del
fisco, come ad esempio macchinazioni fraudolente, raffinati raggiri e castelli
di bugie.
9. Il
ricorrente contesta la concessione dell’assistenza in base alla qualifica di
frode fiscale operata dal procuratore pubblico, nella sua decisione, senza
motivarla. In particolare il procuratore pubblico non avrebbe motivato perché
non si tratterebbe di una semplice sottrazione fiscale, e in cosa consiste il
castello di bugie richiesto dal riferimento all’art. 14 DPA. Rimprovera al
procuratore pubblico la violazione dell’art. 24 cpv. 3 OAIMP per non aver
interpellato l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Se la motivazione
del procuratore pubblico è invero succinta, e per certi versi non ossequiosa
dell’esigenza di maggior attenzione da prestare in caso di richiesta
d’assistenza per frode fiscale, ciò non di meno il risultato cui giunge è
corretto e merita tutela.
10. Contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni
è stata tempestivamente interpellata dall’Ufficio federale di giustizia, prima
ancora di trasmettere l’incarto alle autorità d’esecuzione ticinesi. Non c’è
quindi stata una violazione dell’art. 24 cpv. 3 OAIMP. Nel proprio preavviso
del 30.4.2002, con riferimento alle ipotesi di reato formulate dalle autorità
roganti, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ammette l’esistenza di
una fattispecie qualificabile di frode fiscale ai sensi del diritto svizzero,
realizzata mediante l’uso di documenti falsi, ovvero delle fatture per
prestazioni non adempiute nel contesto di una contabilità commerciale. Questa
Camera non trova motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è giunta
l’Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale ammette pure l’utilità
per l’inchiesta (e per l’ipotesi di reato) dei documenti relativi il conto
bancario a __________. Accertato che ci si trova in presenza di una fattispecie
sussumibile alla truffa fiscale ai sensi del DPA, si deve concludere che
l’assistenza può essere prestata ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 AIMP. In
particolare l’utilizzo di fatture per prestazioni non adempiute nel contesto di
una contabilità commerciale configurano certamente un comportamento penalmente
punibile ai sensi dell’art. 14 DPA ed anche ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 129
IV 130). La succinta motivazione del procuratore pubblico nella decisione
impugnata è certamente abbondantemente supplita dall’esistenza del preavviso
30.4.2002 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
11. Resta
da esaminare la censura di violazione del principio della proporzionalità con
riferimento all’utilità o meno dei documenti per l'autorità rogante, in
relazione anche ad un’asserita mancata motivazione della richiesta
complementare di assistenza da parte delle autorità tedesche.
12. Il
Tribunale federale ha statuito, con particolare riferimento al principio di
proporzionalità, che l’assistenza dev’essere accordata nella misura in cui sia
necessaria per la scoperta della verità sui fatti indagati dall’autorità
rogante. La questione a sapere se delle informazioni richieste siano necessarie
o semplicemente utili alla procedura penale condotta nello Stato richiedente è di
principio lasciata all’apprezza-mento delle autorità inquirenti. La rilevanza
delle informazioni per il procedimento straniero è infatti questione che
concerne in primo luogo il magistrato straniero, poiché soltanto questi conosce
dettagliatamente il caso ed è quindi meglio in grado d’apprezzare la pertinenza
di una prova. Il magistrato svizzero non può quindi sostituirsi al collega straniero
nel valutare l’opportunità di un determinato mezzo di prova. La cooperazione
internazionale può essere rifiutata solo se gli atti richiesti non sono in
rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente impropri a far
progredire l’inchiesta, a tal punto che la richiesta d’assistenza appare come
il pretesto ad una ricerca indiscriminata di mezzi di prova. Il principio della
proporzionalità impedisce inoltre alle autorità svizzere di concedere
l’assistenza oltre quanto richiesto e di concedere più di quanto è stato
richiesto dallo Stato rogante. Incombe alla persona toccata dall'assistenza di
dimostrare in modo chiaro e preciso in cosa i documenti e le informazioni
trasmessi eccedano il quadro della richiesta d’assistenza e non presentino
alcun interesse per la procedura penale pendente all’estero (decisione TF
1A.98/2004 del 15.6.2004 e riferimenti).
13. Nel
presente caso, e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la richiesta
ulteriore d’assistenza del 17/24.3.2004 si differenzia da quella iniziale del
5.2.2002. Nella seconda domanda d’assistenza l'autorità rogante chiarisce,
anche alla luce di quanto precedentemente pervenuto dalla __________ e da
ulteriori accertamenti in __________ ed in __________, i motivi per cui
richiede anche la trasmissione della documentazione inizialmente trattenuta, ed
il nesso con l’ipotesi di truffa fiscale. In particolare l’autorità rogante
vuole verificare in che misura il titolare del conto, rispettivamente l’avente
diritto del medesimo, non siano uomini di paglia cui hanno fatto capo i coniugi
sottoposti ad inchiesta in __________. Con questo, l’autorità rogante ha
certamente giustificato la richiesta e chiarito l’utilità dei documenti
richiesti rispetto all’inchiesta. La domanda, per questi motivi, è certamente
rispettosa del principio della proporzionalità.
14. Da quanto precede risulta che il gravame dev’essere respinto.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per tutti questi
motivi,
visti gli
articoli di legge citati, così come ogni altra norma applicabile, nonché sulle
tasse e spese di giudizio gli art. 1 e ss. e 39 lett. f LTG, 2 LALAIMP e 9-18
CPP,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giudizio di fr. 1'000.-- (mille) e le spese di fr. 200.-- (duecento),
per complessivi fr. 1'200.-- (milleduecento), sono poste a carico della RI 1, __________.
3.
Rimedi
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 98,
98a OG, 5 PA).
4.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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