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Decisione

60.2003.16

istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione (qualità di parte civile).

16 dicembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

a.Con scritto del 2.1.2002, la IS 1 di __________

ha denunciato __________ PI 1 per appropriazione semplice, appropriazione indebita,

furto e sottrazione di cosa mobile. In relazione a reciproci crediti, esistenti

o millantati, il denunciato avrebbe prelevato una serie di oggetti mobili

presso la denunciante.

b.

Con decreto 7.1.2002, il procuratore pubblico

competente ha emanato una decisione di non luogo a procedere, avendo constatato

che le parti vantavano reciproche pretese e che il denunciato aveva agito per garantire

un suo preteso credito, ciò che farebbe mancare in ogni modo l’elemento

soggettivo dei reati ipotizzati.

c. Con

tempestiva istanza di promozione dell’accusa, la IS 1 ripropone i fatti alla

base della denuncia, sostenendo che il credito fatto valere dal denunciato non

ha fondamento ed è comunque di molto inferiore al valore degli oggetti

sottratti.

d. Nelle

proprie osservazioni, il procuratore pubblico richiama la motivazione del decreto

di non luogo a procedere e chiede la reiezione dell’istanza.

Considerandi

1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

.

2.

Giusta

l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla

promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al

procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.

110).

3.

Giusta

l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione

dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona

danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo

dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona

fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene

giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura

penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).

Se il

bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità

personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a

costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione

di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati

e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente

lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza

diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la commissione di

reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati,

il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i

suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht,

4.

ed., Zurigo 2004, n. 509).

4.

Nel

presente caso, si pongono preliminarmente due problemi relativi alla

ricevibilità. Il primo riguardo al contenuto dell’istanza, che non adempie ai

requisiti minimi posti dalla giurisprudenza di questa Camera in materia di

promozione dell’accusa. L’istanza di promozione si limita a riferire alcuni

fatti e fare alcune osservazioni in relazione alla decisione di non luogo a

procedere emanata dal procuratore pubblico. In nessun modo si indica quali

sarebbero i seri indizi di colpevolezza a carico del denunciato in relazione ai

reati ipotizzati. Neppure è indicata la disponibilità di nuovi mezzi di prova

da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già

acquisite. Per queste ragioni l’istanza dev’essere dichiarata irricevibile, ciò

che consente di prescindere da un esame del merito.

5.

Si

pone inoltre un secondo problema di ricevibilità, riguardante la qualità di

parte civile, che può essere esaminato abbondanzialmente. Nel presente caso, la

denunciante, costituitasi parte civile con l’istanza di promozione dell’accusa,

è nel frattempo fallita. A seguito della richiesta 27.9.2004 di questa Camera,

l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________, incaricato

dell’amministrazione del fallimento, non ha manifestato un proprio interesse a

proseguire nella procedura ed a vantare diritti, ma ha posto in cessione ex

art. 260 LEF le pretese della società fallita. Tre creditori hanno richiesto ed

ottenuto detta cessione (lettera dell’Ufficio fallimento dell’8.11.2004); ciò pone

un problema riguardo alla qualità di parte civile in quanto i tre creditori

cessionari non sono certamente danneggiati direttamente e personalmente

dall’ipotetica infrazione per cui è chiesta la promozione dell’accusa e

l’apertura dell’istruzione formale.

Di

principio, il terzo che ha risarcito il danno, il terzo cessionario, il terzo

subrogato nei diritti della parte lesa, così come i creditori di quest’ultima,

non sono danneggiati personalmente (M. MINI, L’istanza di promozione

dell’accusa: art. 186 CPP, istruzioni per l’uso, in RDiTi 2004-I, p. 247 ss, p.

259; L. MARAZZI, Il Giar, l’arbitro nel processo penale, p. 38; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., ad art. 69 n. 4 p. 218). Per questi motivi ai

cessionari fa difetto la legittimazione e non esiste più la parte civile.

6.

L’istanza

è pertanto irricevibile. La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art.

186 e 69 CPP, l’art. 260 LEF, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF

350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico della Massa fallimentare della IS

1, già in __________, rappr. dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________.

3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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