60.2003.16
istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione (qualità di parte civile).
16 dicembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2003.16
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione (qualità di parte civile).
CESSIONE DEI DIRITTI DELLA MASSA
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
LEGITTIMAZIONE
RICEVIBILITÀ
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 69 CPP-TI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 260 LEF
Incarto n.
60.2003.16
Lugano
16 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 17/21.1.2003 presentata dalla
IS 1 , ora fallita,
patr. da: PA 1
,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 7.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Maria Galliani nei confronti di __________
PI 1, __________, per titolo di appropriazione semplice, appropriazione
indebita, furto e sottrazione di una cosa mobile;
richiamate le
osservazioni 24.1.2004 del procuratore pubblico, che chiede l’integrale reiezione
dell’istanza;
rilevato che __________
PI 1 non ha presentato osservazioni;
constatato che,
dopo la presentazione dell’istanza, la società IS 1 è stata dichiarata fallita
dalla Pretura del Distretto di __________ con decisione del 14.5.2004 e che a
seguito di questa constatazione, con scritto 27.9.2004 questa Camera ha chiesto
all’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ se esisteva ancora un
interesse all’evasione della decisione;
ritenuto che con
scritto 8.11.2004 l’Ufficio dei fallimenti interpellato ha comunicato di aver
proceduto ad una cessione, verosimilmente ex art. 260 LEF, a favore di tre
creditori;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Con scritto del 2.1.2002, la IS 1 di __________
ha denunciato __________ PI 1 per appropriazione semplice, appropriazione indebita,
furto e sottrazione di cosa mobile. In relazione a reciproci crediti, esistenti
o millantati, il denunciato avrebbe prelevato una serie di oggetti mobili
presso la denunciante.
b.
Con decreto 7.1.2002, il procuratore pubblico
competente ha emanato una decisione di non luogo a procedere, avendo constatato
che le parti vantavano reciproche pretese e che il denunciato aveva agito per garantire
un suo preteso credito, ciò che farebbe mancare in ogni modo l’elemento
soggettivo dei reati ipotizzati.
c. Con
tempestiva istanza di promozione dell’accusa, la IS 1 ripropone i fatti alla
base della denuncia, sostenendo che il credito fatto valere dal denunciato non
ha fondamento ed è comunque di molto inferiore al valore degli oggetti
sottratti.
d. Nelle
proprie osservazioni, il procuratore pubblico richiama la motivazione del decreto
di non luogo a procedere e chiede la reiezione dell’istanza.
Considerandi
1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
.
2.
Giusta
l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla
promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al
procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.
110).
3.
Giusta
l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione
dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona
danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo
dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona
fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene
giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).
Se il
bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità
personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a
costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione
di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati
e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente
lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza
diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la commissione di
reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati,
il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i
suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht,
4.
ed., Zurigo 2004, n. 509).
4.
Nel
presente caso, si pongono preliminarmente due problemi relativi alla
ricevibilità. Il primo riguardo al contenuto dell’istanza, che non adempie ai
requisiti minimi posti dalla giurisprudenza di questa Camera in materia di
promozione dell’accusa. L’istanza di promozione si limita a riferire alcuni
fatti e fare alcune osservazioni in relazione alla decisione di non luogo a
procedere emanata dal procuratore pubblico. In nessun modo si indica quali
sarebbero i seri indizi di colpevolezza a carico del denunciato in relazione ai
reati ipotizzati. Neppure è indicata la disponibilità di nuovi mezzi di prova
da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite. Per queste ragioni l’istanza dev’essere dichiarata irricevibile, ciò
che consente di prescindere da un esame del merito.
5.
Si
pone inoltre un secondo problema di ricevibilità, riguardante la qualità di
parte civile, che può essere esaminato abbondanzialmente. Nel presente caso, la
denunciante, costituitasi parte civile con l’istanza di promozione dell’accusa,
è nel frattempo fallita. A seguito della richiesta 27.9.2004 di questa Camera,
l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________, incaricato
dell’amministrazione del fallimento, non ha manifestato un proprio interesse a
proseguire nella procedura ed a vantare diritti, ma ha posto in cessione ex
art. 260 LEF le pretese della società fallita. Tre creditori hanno richiesto ed
ottenuto detta cessione (lettera dell’Ufficio fallimento dell’8.11.2004); ciò pone
un problema riguardo alla qualità di parte civile in quanto i tre creditori
cessionari non sono certamente danneggiati direttamente e personalmente
dall’ipotetica infrazione per cui è chiesta la promozione dell’accusa e
l’apertura dell’istruzione formale.
Di
principio, il terzo che ha risarcito il danno, il terzo cessionario, il terzo
subrogato nei diritti della parte lesa, così come i creditori di quest’ultima,
non sono danneggiati personalmente (M. MINI, L’istanza di promozione
dell’accusa: art. 186 CPP, istruzioni per l’uso, in RDiTi 2004-I, p. 247 ss, p.
259; L. MARAZZI, Il Giar, l’arbitro nel processo penale, p. 38; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., ad art. 69 n. 4 p. 218). Per questi motivi ai
cessionari fa difetto la legittimazione e non esiste più la parte civile.
6.
L’istanza
è pertanto irricevibile. La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art.
186 e 69 CPP, l’art. 260 LEF, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF
350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico della Massa fallimentare della IS
1, già in __________, rappr. dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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