60.2003.169
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione, calunnia, ingiuria, mancata opposizione a una pubblicazione punibile.
12 novembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2003.169
Data decisione, Autorità:
12.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione, calunnia, ingiuria, mancata opposizione a una pubblicazione punibile.
CALUNNIA
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
MANCATA OPPOSIZIONE AD UNA PUBBLICAZIONE PUNIBILE
art. 173 CPS
art. 174 CPS
art. 177 CPS
art. 322bis CPS
Incarto n.
60.2003.169
Lugano
12 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Alessandro Soldini (in sostituzione di Mauro
Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell'accusa 22/26.5.2003 presentata da
IS 1, -,
patr. da: PA 1,
,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 9.5.2003 emanato dall'allora procuratore pubblico
Emanuele Stauffer nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua
denuncia/querela 21/24.3.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________,
e __________ PI 2, __________, per titolo di diffamazione, calunnia,
ingiuria e mancata opposizione ad una pubblicazione punibile;
richiamate le
osservazioni 28/30.5.2003 del magistrato inquirente e 6/10.6.2003 di __________
PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
rilevato che __________
PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 21/24.3.2003 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei
confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2, redattore responsabile della rivista
__________, per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e mancata
opposizione ad una pubblicazione punibile in relazione ad un articolo, a firma
di __________ PI 1, intitolato __________ pubblicato sul numero di marzo 2003
del citato periodico, ritenendo lesivi del suo onore in particolare i passaggi
"__________ era stato corrotto dal suo amico, il boss __________ IS 1
(…)", rispettivamente "la __________ ha aperto in gennaio un
dossier che fra le altre cose deve stabilire se l'organizzazione mafiosa che
faceva capo a __________ IS 1 ed a __________ __________ abbia utilizzato
alcuni fiduciari ticinesi per riciclare denaro sporco proprio attraverso il
finanziamento fittizio di squadre sportive" (doc. 2, p. 14 s.).
b. Con
decisione 9.5.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che "(…)
un'eventuale diffamazione (o calunnia, o ingiuria) non deve essere accertata in
base ad un accertamento puntiglioso circa la portata ed il significato di un
determinato termine adottato dal sedicente autore del reato", che
"in casu non è certamente contestabile che __________ IS 1 sia stato
condannato per complicità in corruzione passiva; tuttavia questa nozione,
prettamente tecnica, può anche essere ripresa, in un contesto giornalistico,
come semplice corruzione, non essendo evidentemente il pubblico avvezzo ad
operare distinzioni circa la portata esatta di un titolo di reato" e
che "analoghe considerazioni valgono per la nozione di
"boss"; che IS 1 avesse a che fare con il contrabbando di sigarette è
risaputo e non contestato; che IS 1 avesse una posizione di responsabilità in
questa attività pure; in tal senso definirlo boss non può certamente essere
ritenuto offensivo nei suoi confronti" (decreto di non luogo a
procedere 9.5.2003, p. 1).
c. Con
tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti
di __________ PI 1 e __________ PI 2 per i predetti titoli di reato, asserendo
al proposito che il magistrato inquirente - oltre ad avere reputato a torto che
qualificarlo di "boss" e "corruttore" non
fosse reato - avrebbe "(…) omesso di esaminare le affermazioni che sono
state il motivo scatenante della denuncia (…)": __________ non si sarebbe
infatti "(…) limitata a dire che (…) è un boss e un corruttore, ma lo
ha accusato di riciclaggio e di coinvolgimento nella vicenda che ha portato al
fallimento del __________ " (istanza di promozione dell'accusa
22/26.5.2003, p. 2).
d. Delle
osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 2 si dirà, se necessario,
in diritto.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla
promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al
procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.
110).
2.
2.1.
L’onore
protetto giusta gli art. 173 CP [secondo cui è punito, a querela di parte, per
diffamazione chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una
persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla
reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK StGB
II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 173 CP)], 174 CP [secondo cui è
punito, a querela di parte, per calunnia chiunque, comunicando con un terzo e
sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o,
sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto
(BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 174 CP)] e 177 CP [secondo
cui è punito, a querela di parte, per ingiuria chiunque offende in altro modo
con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona (BSK
StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 177 CP)] é il diritto di ognuno
di non essere considerato una persona da disprezzare (DTF 128 IV 53; BSK StGB
II - F. RIKLIN, op. cit., n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss. CP
proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere
uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono
alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la
persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nell'ambito
professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (J. REHBERG / N.
SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 318 ss.). Se
l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una
questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che
l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione
oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le
attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (BSK StGB II - F. RIKLIN, op.
cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss. CP).
2.2
__________
IS 1 - con riferimento al termine "corrotto" - sostiene che
"(…) le affermazioni del procuratore potrebbero forse reggere se l'articolo
fosse stato pubblicato in Patagonia, ma non in un articolo pubblicato in Ticino
da parte di un giornale che ha seguito attentamente la vicenda __________ -IS 1"
e che "in questo caso la distinzione tra corruttore e complice nel
reato di corruzione passiva non è una sottigliezza per azzeccagarbugli, ma un
concetto a cui tutti i massmedia hanno dato ampio spazio, grandi titoli e lo
hanno spiegato in lungo ed in largo" (istanza di promozione
dell'accusa 22/26.5.2003, p. 4). A torto. Il fatto che la rivista in questione
non abbia precisato che il qui istante sia stato condannato per complicità in
corruzione passiva - circostanza non contestata - non appare infatti sufficiente
a fondare una violazione degli art. 173 ss. CP, il pubblico - al quale
l'articolo si rivolge - non percependo la differenza giuridica tra i reati di
corruzione attiva e corruzione passiva, come rettamente esposto dal magistrato
inquirente: in questa ottica __________ IS 1 si è reso colpevole di corruzione
"tout court", reato per il quale è in effetti stato condannato.
L'istante afferma peraltro che i massmedia avrebbero spiegato con dovizia di
particolari la differenza tra corruzione attiva e complicità in corruzione
passiva, per cui - posto come il bacino d'utenza de __________ sia sostanzialmente
il medesimo - si può concludere che i lettori della suddetta rivista hanno
perfettamente compreso il significato della frase incriminata.
2.3
L'istante
- con riferimento al termine "boss" - riconosce di essere
stato attivo nel commercio delle sigarette, osservando nondimeno che "(…)
come è stato stabilito tanto dalla Corte delle assise correzionali che dalla
CCRP, non è mai stato accertato che svolgesse attività di contrabbando"
(istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3); la motivazione di cui
al decreto impugnato non sarebbe pertanto corretta. A torto. La Corte di
cassazione e di revisione penale - nel passaggio della sentenza riprodotto nel
gravame - si limita infatti a dire che "la sua attività professionale,
foss'anche di contrabbando estero, non risulta di stampo mafioso né avere
violato la legge svizzera, (…)" (istanza di promozione dell'accusa
22/26.5.2003, p. 3); essa non esclude tuttavia un'attività illegale secondo il
diritto di altri stati: l'argomentazione del magistrato inquirente secondo cui __________
"(…) avesse a che fare con il contrabbando di sigarette è risaputo e
non contestato; (…)" (decreto di non luogo a procedere 9.5.2003, p. 1)
merita quindi tutela. __________ IS 1 aveva inoltre "(…) una posizione
di responsabilità in questa attività (…)" (decreto di non luogo a
procedere 9.5.2003, p. 1), per cui il vocabolo "boss" - capo -
è atto a descrivere il ruolo del qui istante, che non viene definito -
contrariamente al suo assunto - "boss mafioso". L'istante si
limita del resto a sostenere al proposito che tale senso "(…) potrà comunque
essere facilmente verificato approfondendo l'inchiesta" (istanza di
promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3), senza indicare quali atti concreti
ulteriori sostanzierebbero la sua tesi.
2.4
Per
il che, non si impone di approfondire la fattispecie a' sensi degli art. 173
ss. CP e di confrontarsi con l'art. 322bis CP [secondo cui è punito per mancata
opposizione ad una pubblicazione punibile chiunque, in quanto responsabile
giusta l'art. 27 cpv. 2 e 3, intenzionalmente, rispettivamente negligentemente
non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato (BSK StGB II -
F. ZELLER, op. cit., n. 1 ss. ad art. 322bis CP)], detta disposizione, come
peraltro si evince dal tenore letterale, presupponendo che mediante la pubblicazione
sia stato commesso un reato (cfr., al proposito, decisione TF 6S.403/2003 del
17.6
).
2.5
Non
essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo
esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la
possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire
l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice
di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte
le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.73/2004
dell'11.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5.
ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è
manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o
a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58
CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.
3.
Come
detto, l'istante rimprovera al procuratore pubblico di aver "(…) omesso
di esaminare le affermazioni che sono state il motivo scatenante della denuncia
e cioè: la __________ ha aperto in gennaio un dossier che fra le altre
cose deve stabilire se l'organizzazione mafiosa che faceva capo a __________ IS
1.
ed a __________ __________ abbia utilizzato alcuni fiduciari ticinesi per
riciclare denaro sporco proprio attraverso il finanziamento fittizio di squadre
sportive" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 2). A
ragione. Detta fattispecie - argomento della denuncia/querela penale
21/24.3.2003 - non è invero stata oggetto di esame e di decisione, per cui -
posto come accusare qualcuno di aver commesso un reato può, secondo le circostanze,
costituire una lesione dell'onore (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 18 ad
art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, volume
I, n. 6 ad art. 173 CP) - si impone di ordinare la completazione delle
informazioni preliminari a' sensi dell'art. 186 cpv. 4 CPP, questa Camera -
quale autorità di ricorso (art. 284 CPP) - non potendosi esprimere in merito.
Il magistrato inquirente si confronterà quindi con tali fatti, esaminando al
proposito gli art. 173 ss. CP e - se del caso - l'art. 322bis CP.
4.
Il
gravame è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese - ridotte in
considerazione del suo parziale accoglimento - sono a carico di __________ IS 1;
non si assegnano ripetibili.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 173 ss. e 322bis CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è parzialmente accolta.
§ Il
decreto di non luogo a procedere 9.5.2003 (NLP __________) è parzialmente
annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Il
procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul
seguito dell'azione penale.
2.
Vista
la parziale soccombenza dell'istante la tassa di giustizia limitatamente a CHF
400.
-- e le spese ridotte a CHF 30.--, per complessivi CHF 430.--
(quattrocentotrenta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.
PPF.
4.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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