Lexipedia

Decisione

60.2003.169

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione, calunnia, ingiuria, mancata opposizione a una pubblicazione punibile.

12 novembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 21/24.3.2003 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei

confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2, redattore responsabile della rivista

__________, per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e mancata

opposizione ad una pubblicazione punibile in relazione ad un articolo, a firma

di __________ PI 1, intitolato __________ pubblicato sul numero di marzo 2003

del citato periodico, ritenendo lesivi del suo onore in particolare i passaggi

"__________ era stato corrotto dal suo amico, il boss __________ IS 1

(…)", rispettivamente "la __________ ha aperto in gennaio un

dossier che fra le altre cose deve stabilire se l'organizzazione mafiosa che

faceva capo a __________ IS 1 ed a __________ __________ abbia utilizzato

alcuni fiduciari ticinesi per riciclare denaro sporco proprio attraverso il

finanziamento fittizio di squadre sportive" (doc. 2, p. 14 s.).

b. Con

decisione 9.5.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che "(…)

un'eventuale diffamazione (o calunnia, o ingiuria) non deve essere accertata in

base ad un accertamento puntiglioso circa la portata ed il significato di un

determinato termine adottato dal sedicente autore del reato", che

"in casu non è certamente contestabile che __________ IS 1 sia stato

condannato per complicità in corruzione passiva; tuttavia questa nozione,

prettamente tecnica, può anche essere ripresa, in un contesto giornalistico,

come semplice corruzione, non essendo evidentemente il pubblico avvezzo ad

operare distinzioni circa la portata esatta di un titolo di reato" e

che "analoghe considerazioni valgono per la nozione di

"boss"; che IS 1 avesse a che fare con il contrabbando di sigarette è

risaputo e non contestato; che IS 1 avesse una posizione di responsabilità in

questa attività pure; in tal senso definirlo boss non può certamente essere

ritenuto offensivo nei suoi confronti" (decreto di non luogo a

procedere 9.5.2003, p. 1).

c. Con

tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti

di __________ PI 1 e __________ PI 2 per i predetti titoli di reato, asserendo

al proposito che il magistrato inquirente - oltre ad avere reputato a torto che

qualificarlo di "boss" e "corruttore" non

fosse reato - avrebbe "(…) omesso di esaminare le affermazioni che sono

state il motivo scatenante della denuncia (…)": __________ non si sarebbe

infatti "(…) limitata a dire che (…) è un boss e un corruttore, ma lo

ha accusato di riciclaggio e di coinvolgimento nella vicenda che ha portato al

fallimento del __________ " (istanza di promozione dell'accusa

22/26.5.2003, p. 2).

d. Delle

osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 2 si dirà, se necessario,

in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla

promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al

procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.

110).

2.

2.1.

L’onore

protetto giusta gli art. 173 CP [secondo cui è punito, a querela di parte, per

diffamazione chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una

persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla

reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK StGB

II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 173 CP)], 174 CP [secondo cui è

punito, a querela di parte, per calunnia chiunque, comunicando con un terzo e

sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o,

sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto

(BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 174 CP)] e 177 CP [secondo

cui è punito, a querela di parte, per ingiuria chiunque offende in altro modo

con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona (BSK

StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 177 CP)] é il diritto di ognuno

di non essere considerato una persona da disprezzare (DTF 128 IV 53; BSK StGB

II - F. RIKLIN, op. cit., n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss. CP

proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere

uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono

alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la

persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nell'ambito

professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (J. REHBERG / N.

SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 318 ss.). Se

l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una

questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che

l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le

attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (BSK StGB II - F. RIKLIN, op.

cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss. CP).

2.2

__________

IS 1 - con riferimento al termine "corrotto" - sostiene che

"(…) le affermazioni del procuratore potrebbero forse reggere se l'articolo

fosse stato pubblicato in Patagonia, ma non in un articolo pubblicato in Ticino

da parte di un giornale che ha seguito attentamente la vicenda __________ -IS 1"

e che "in questo caso la distinzione tra corruttore e complice nel

reato di corruzione passiva non è una sottigliezza per azzeccagarbugli, ma un

concetto a cui tutti i massmedia hanno dato ampio spazio, grandi titoli e lo

hanno spiegato in lungo ed in largo" (istanza di promozione

dell'accusa 22/26.5.2003, p. 4). A torto. Il fatto che la rivista in questione

non abbia precisato che il qui istante sia stato condannato per complicità in

corruzione passiva - circostanza non contestata - non appare infatti sufficiente

a fondare una violazione degli art. 173 ss. CP, il pubblico - al quale

l'articolo si rivolge - non percependo la differenza giuridica tra i reati di

corruzione attiva e corruzione passiva, come rettamente esposto dal magistrato

inquirente: in questa ottica __________ IS 1 si è reso colpevole di corruzione

"tout court", reato per il quale è in effetti stato condannato.

L'istante afferma peraltro che i massmedia avrebbero spiegato con dovizia di

particolari la differenza tra corruzione attiva e complicità in corruzione

passiva, per cui - posto come il bacino d'utenza de __________ sia sostanzialmente

il medesimo - si può concludere che i lettori della suddetta rivista hanno

perfettamente compreso il significato della frase incriminata.

2.3

L'istante

- con riferimento al termine "boss" - riconosce di essere

stato attivo nel commercio delle sigarette, osservando nondimeno che "(…)

come è stato stabilito tanto dalla Corte delle assise correzionali che dalla

CCRP, non è mai stato accertato che svolgesse attività di contrabbando"

(istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3); la motivazione di cui

al decreto impugnato non sarebbe pertanto corretta. A torto. La Corte di

cassazione e di revisione penale - nel passaggio della sentenza riprodotto nel

gravame - si limita infatti a dire che "la sua attività professionale,

foss'anche di contrabbando estero, non risulta di stampo mafioso né avere

violato la legge svizzera, (…)" (istanza di promozione dell'accusa

22/26.5.2003, p. 3); essa non esclude tuttavia un'attività illegale secondo il

diritto di altri stati: l'argomentazione del magistrato inquirente secondo cui __________

"(…) avesse a che fare con il contrabbando di sigarette è risaputo e

non contestato; (…)" (decreto di non luogo a procedere 9.5.2003, p. 1)

merita quindi tutela. __________ IS 1 aveva inoltre "(…) una posizione

di responsabilità in questa attività (…)" (decreto di non luogo a

procedere 9.5.2003, p. 1), per cui il vocabolo "boss" - capo -

è atto a descrivere il ruolo del qui istante, che non viene definito -

contrariamente al suo assunto - "boss mafioso". L'istante si

limita del resto a sostenere al proposito che tale senso "(…) potrà comunque

essere facilmente verificato approfondendo l'inchiesta" (istanza di

promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3), senza indicare quali atti concreti

ulteriori sostanzierebbero la sua tesi.

2.4

Per

il che, non si impone di approfondire la fattispecie a' sensi degli art. 173

ss. CP e di confrontarsi con l'art. 322bis CP [secondo cui è punito per mancata

opposizione ad una pubblicazione punibile chiunque, in quanto responsabile

giusta l'art. 27 cpv. 2 e 3, intenzionalmente, rispettivamente negligentemente

non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato (BSK StGB II -

F. ZELLER, op. cit., n. 1 ss. ad art. 322bis CP)], detta disposizione, come

peraltro si evince dal tenore letterale, presupponendo che mediante la pubblicazione

sia stato commesso un reato (cfr., al proposito, decisione TF 6S.403/2003 del

17.6

).

2.5

Non

essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo

esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la

possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire

l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice

di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte

le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.73/2004

dell'11.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5.

ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è

manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o

a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58

CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.

3.

Come

detto, l'istante rimprovera al procuratore pubblico di aver "(…) omesso

di esaminare le affermazioni che sono state il motivo scatenante della denuncia

e cioè: la __________ ha aperto in gennaio un dossier che fra le altre

cose deve stabilire se l'organizzazione mafiosa che faceva capo a __________ IS

1.

ed a __________ __________ abbia utilizzato alcuni fiduciari ticinesi per

riciclare denaro sporco proprio attraverso il finanziamento fittizio di squadre

sportive" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 2). A

ragione. Detta fattispecie - argomento della denuncia/querela penale

21/24.3.2003 - non è invero stata oggetto di esame e di decisione, per cui -

posto come accusare qualcuno di aver commesso un reato può, secondo le circostanze,

costituire una lesione dell'onore (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 18 ad

art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, volume

I, n. 6 ad art. 173 CP) - si impone di ordinare la completazione delle

informazioni preliminari a' sensi dell'art. 186 cpv. 4 CPP, questa Camera -

quale autorità di ricorso (art. 284 CPP) - non potendosi esprimere in merito.

Il magistrato inquirente si confronterà quindi con tali fatti, esaminando al

proposito gli art. 173 ss. CP e - se del caso - l'art. 322bis CP.

4.

Il

gravame è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese - ridotte in

considerazione del suo parziale accoglimento - sono a carico di __________ IS 1;

non si assegnano ripetibili.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 173 ss. e 322bis CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è parzialmente accolta.

§ Il

decreto di non luogo a procedere 9.5.2003 (NLP __________) è parzialmente

annullato ai sensi dei considerandi.

§§ Il

procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul

seguito dell'azione penale.

2.

Vista

la parziale soccombenza dell'istante la tassa di giustizia limitatamente a CHF

400.

-- e le spese ridotte a CHF 30.--, per complessivi CHF 430.--

(quattrocentotrenta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.

PPF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il

vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster