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Decisione

60.2003.22

istanza di promozione dell'accusa. tempestività.

8 novembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2003.22

Data decisione, Autorità:

08.11.2004, CRP

Titolo:

istanza di promozione dell'accusa. tempestività.

RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI

TEMPESTIVITÀ

TERMINE E RESTITUZIONE

art. 20 CPP-TI

art. 186 CPP-TI

art. 284 let. b CPP-TI

Incarto n.

60.2003.22

Lugano

8 novembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 21/23.1.2003 presentata da

IS 1, ,

contro

il decreto di

non luogo a procedere 9.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa

nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 1/2.10.2002 nei

confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di violazione di

domicilio;

richiamato lo

scritto 29/30.1.2003 del magistrato inquirente, che conclude per la reiezione

del gravame;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

che

con decisione 9.1.2003 il procuratore pubblico - considerato che "(…)

non può essere concluso che il querelato si sia introdotto nel garage

indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto visto che ad aprirgli è

stato lo stesso custode" (decreto di non luogo a procedere 9.1.2003,

p. 2) - ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela penale

presentata l'1/2.10.2002 da __________ IS 1 nei confronti di __________ PI 1

per titolo di violazione di domicilio;

che

con scritto 21/23.1.2003 l'istante chiede che "nei confronti di PI 1 __________

viene intimata la promozione dell'accusa giusta i presupposti del CP e

quant'altro applicabile alla fattispecie, ivi incluso il reato di falso in

deposizione" e che "si promuove l'accusa anche ai mandanti e

(o) correi e (o) complici del PI 1 che la nuova istruttoria saprà individuare"

(istanza di promozione dell'accusa 21/23.1.2003, p. 6);

che

giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla

ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei

ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;

che

il decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il

9.1.2003

ed è stato recapitato al suo patrocinatore, avv. __________ __________,

il 10.1.2003 (cfr. domanda di ricerche di invii della posta-lettere e pacchi

del servizio interno 8.10.2004);

che

il termine di dieci giorni giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a

decorrere sabato 11.1.2003, l'intimazione al patrocinatore - sufficiente

secondo il Codice di procedura penale - essendo determinante per la decorrenza

del termine (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura

penale ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 71 CPP);

che

detto termine è venuto a scadere lunedì 20.1.2003;

che

l'istanza è stata spedita il 21.1.2003 (cfr. timbro sulla busta agli atti) ed è

pervenuta a questa Camera il 23.1.2003;

che

quindi - considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta,

il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della

mezzanotte del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) - essa è tardiva (R.

HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, §

43.

n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442);

che

con scritto 18.10.2004 questa Camera ha invitato l'istante - in ossequio alla

giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende

dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal

timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente

di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a

confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) -

ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;

che

nel termine assegnato, pari a dieci giorni, __________ IS 1 non si è

pronunciata al proposito;

che

il gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico dell'istante,

soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.

-- (centocinquanta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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