60.2003.22
istanza di promozione dell'accusa. tempestività.
8 novembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2003.22
Data decisione, Autorità:
08.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. tempestività.
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TEMPESTIVITÀ
TERMINE E RESTITUZIONE
art. 20 CPP-TI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2003.22
Lugano
8 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 21/23.1.2003 presentata da
IS 1, ,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 9.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa
nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 1/2.10.2002 nei
confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di violazione di
domicilio;
richiamato lo
scritto 29/30.1.2003 del magistrato inquirente, che conclude per la reiezione
del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
che
con decisione 9.1.2003 il procuratore pubblico - considerato che "(…)
non può essere concluso che il querelato si sia introdotto nel garage
indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto visto che ad aprirgli è
stato lo stesso custode" (decreto di non luogo a procedere 9.1.2003,
p. 2) - ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela penale
presentata l'1/2.10.2002 da __________ IS 1 nei confronti di __________ PI 1
per titolo di violazione di domicilio;
che
con scritto 21/23.1.2003 l'istante chiede che "nei confronti di PI 1 __________
viene intimata la promozione dell'accusa giusta i presupposti del CP e
quant'altro applicabile alla fattispecie, ivi incluso il reato di falso in
deposizione" e che "si promuove l'accusa anche ai mandanti e
(o) correi e (o) complici del PI 1 che la nuova istruttoria saprà individuare"
(istanza di promozione dell'accusa 21/23.1.2003, p. 6);
che
giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla
ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei
ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;
che
il decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il
9.1.2003
ed è stato recapitato al suo patrocinatore, avv. __________ __________,
il 10.1.2003 (cfr. domanda di ricerche di invii della posta-lettere e pacchi
del servizio interno 8.10.2004);
che
il termine di dieci giorni giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a
decorrere sabato 11.1.2003, l'intimazione al patrocinatore - sufficiente
secondo il Codice di procedura penale - essendo determinante per la decorrenza
del termine (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 71 CPP);
che
detto termine è venuto a scadere lunedì 20.1.2003;
che
l'istanza è stata spedita il 21.1.2003 (cfr. timbro sulla busta agli atti) ed è
pervenuta a questa Camera il 23.1.2003;
che
quindi - considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta,
il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della
mezzanotte del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) - essa è tardiva (R.
HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, §
43.
n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442);
che
con scritto 18.10.2004 questa Camera ha invitato l'istante - in ossequio alla
giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende
dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal
timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente
di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a
confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) -
ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;
che
nel termine assegnato, pari a dieci giorni, __________ IS 1 non si è
pronunciata al proposito;
che
il gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico dell'istante,
soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.
-- (centocinquanta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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