60.2003.220
istanza di promozione dell'accusa. diffamazione.
8 ottobre 2004Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2003.220
Data decisione, Autorità:
08.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. diffamazione.
DIFFAMAZIONE
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 173 CPS
Incarto n.
60.2003.220
Lugano
8 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003 presentata da
IS 1 ,
patr. da: PA 1
__________,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 23.6.2003 emanato dal procuratore generale Bruno
Balestra nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela
17.6.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ (già patr. da:
lic. iur. __________ __________, Studio legale __________, __________), e di ignoti,
per titolo di diffamazione;
richiamate le
osservazioni 16/17.7.2003 del procuratore generale e 17/18.7.2003 di __________
PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 17.6.2002 __________ IS 1 si è presentato presso il Ministero pubblico per
sporgere formale querela nei confronti di __________ PI 1 ed ignoti in
relazione ai fatti accaduti il 31.10.2001 sul piazzale davanti alla polizia di __________
ed al rapporto di segnalazione 31.10.2001 allestito da quest’ultimo, asserendo
sostanzialmente che questo documento contiene “(…) delle gravi inesattezze
che ledono il mio onore” (AI 2, verbale d’interrogatorio 17.6.2002 di __________
IS 1, p. 5).
b. Esperite
le indagini preliminari, con decisione 23.6.2003 il procuratore generale ha
decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, rilevando in
particolare che “(…) appare chiaro che non v’è certezza su come si siano in
realtà svolti i fatti”, che “le versioni agli atti sono in parte
discordanti, soprattutto quo alle circostanze riportanti la reazione del querelante
in seno alla discussione avuta con la moglie”, osservando inoltre che “(…)
non vi sono accertamenti ulteriori possibili da compiersi, che possano in
qualche modo far luce sugli eventi, confermando una delle suddette versioni”,
che “questa incertezza non può che volgere a vantaggio del querelato” e
che “(…), indipendentemente dalla qualifica specifica del reato di
diffamazione, per il quale non è necessaria alcuna verifica dei presupposti di
legge, debbasi pronunciare formale non luogo a procedere nei confronti” del
querelato (decreto di non luogo a procedere 23.6.2003, p. 4). Delle altre
motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.
c. Con
la presente tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa
nei confronti di __________ PI 1 per l’ipotesi di reato di diffamazione.
L’istante sostiene che è “(…) ovvio che le versioni del
querelante e del querelato divergono, ma il magistrato inquirente non ha
valutato a sufficienza le altre deposizioni agli atti, in particolare quella
della moglie del querelante (…) la quale conferma sostanzialmente quanto ha affermato
l’istante, contraddicendo in modo vistoso la versione del querelato (…)”
(istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). Asserisce altresì che “altrettanto
importante” sarebbe “la testimonianza del Signor __________ __________,
molto più vicina all’accaduto del querelato: conferma la versione del
querelante (…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2).
Ritiene inoltre che debbano “(…) essere sentiti il comm __________ __________,
il Cap __________ __________, il ten __________ __________ ed il sgtm __________
__________, informati sui fatti quali superiori delle parti in causa e dei
testi”, nonché “(…), a confronto, il querelato ed il sig. __________”
(istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). A suo giudizio
l’inchiesta sarebbe “(…) lacunosa” e “(…), la valutazione dei
rapporti scritti e delle testimonianze è priva della necessaria serenità (…)”
(istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 3). Assevera infine che “di
seguito il magistrato inquirente potrà finalmente avere la convinzione che gli
elementi soggettivi ed oggettivi del reato di cui all’art. 173 CPS sono
adempiuti e pronunziare così una giusta condanna nei confronti del querelato,
(…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 3). Delle altre
motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore generale e di __________
PI 1 si dirà, laddove necessario, in seguito.
Considerandi
1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP
concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare
alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di
promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994
n.
115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza
emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente
pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui
la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una
determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al
sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e
concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
2.1.
L’onore
protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno di non essere
considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV
27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
Zurigo 1997, n. 1 ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss.
CP proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere
uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono
alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la
persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode
nell'ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa
(cfr. DTF 119 IV 44; REP. 1995, 9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,
Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003 , p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad
art. 173 ss. CP).
Se
l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una
questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che
l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione
oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le
attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV
44; REP. 1995, 9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss.
CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 42 ad
art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in
particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito
di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente
coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che
le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i
limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.
La
vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona
giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non
invece un'autorità o una collettività pubblica
(cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss.
CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ,
op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e
16.
ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione
dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o
determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario
che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è
sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13
ad art. 173 ss. CP).
2.2
Giusta
l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi,
comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o
divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Perché
vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, e non semplicemente un
giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si
rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è
di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima,
ad esempio quindi anche i familiari o un'autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II
- F. RIKLIN, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art.
173.
CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 173 CP).
L'intenzionalità
si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da
parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un
particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia
consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione
della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II
- F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss.
ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).
3.
Occorre
innanzitutto evidenziare che il gravame in esame non rispetta i requisiti posti
ad un’istanza di promozione dell'accusa (cfr. considerando 1), ritenuto che
l’istante si limita a criticare le conclusioni cui è giunto il magistrato
inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua
tesi accusatoria. Giova inoltre rilevare che, come già esposto, secondo prassi
di questa Camera l’istanza di promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro,
l’esistenza di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. Nell'istanza
di promozione dell'accusa, l'istante non evidenzia seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico del querelato in relazione ai presupposti oggettivi e
soggettivi del reato ipotizzato, limitandosi sostanzialmente a censurare
l’operato del procuratore generale . La questione della ricevibilità del
gravame può restare indecisa, siccome il decreto impugnato andrebbe confermato
anche nel merito.
4.
4.1.
4.1.1
Dal rapporto informativo del 31.10.2001 redatto e firmato dal
querelato e trasmesso al Capo Gendarmeria della polizia cantonale, cap. __________
__________, emerge che il 31.10.2001 “(…) verso le ore 0820, presso gli
sportelli della Sezione Comando si presentava, una donna dichiarandosi la
convivente del collega, chiedendo a che ora arrivasse. Non sapendogli (recte:
sapendole) rispondere, l’abbiamo invitata ad attenderlo nell’atrio.
Casualmente dalla finestra della Centrale, verso le ore 0845, vedevo la donna
mettersi dinnanzi alla vettura di servizio guidata dall’IS 1 con l’intento di
fermarlo. IS 1, gli (recte: le) si avvicinava in modo brusco e gli (recte:
le) si appoggiava alle gambe obbligandola a scanzarsi sulla sua destra.
Faceva retromarcia, lasciando la sua convivente sull’entrata del Centro. Circa
10.
minuti dopo, giungeva il collega app. __________ con l’auto privata e si
soffermava a chiacchierare con la donna. __________ alla guida ed IS 1 come passeggero,
raggiungevano l’uscita del Centro e la donna gli si parava davanti ancora una
volta, sempre con l’intenzione di fermarlo. Con movimento deciso, IS 1 scendeva
dalla vettura e gli (recte: le) rifilava un ceffone di una certa
violenza, tanto che la ragazza si inginocchiava (nel frattempo IS 1 era
risalito in auto). Ripresasi dalla botta, si alzava e rimaneva davanti all’auto
e sferrava la propria borsetta sul cofano. Visto ciò l’IS 1 scendeva
nuovamente, e con durezza inaudita l’afferrava per i capelli ed il braccio
sinistro e la scaraventava a terra in modo violento, quindi risaliva in auto
con rapidità e si allontanava dal Centro, lasciandola a bocconi a terra. Il
sottoscritto ed il collega App __________, abbiamo visto questo volgare
episodio. La ragazza è rimasta per terra ca. 10 min., ancor prima di poter
soccorrerla noi è stata aiutata da alcuni passanti. L’abbiamo portata presso i
nostri uffici e tranquillizzata. La stessa ha espresso l’intenzione di
conferire con il Sig. Comandante” (AI 5, rapporto informativo 31.10.2001,
p. 1).
Il
querelato, nel corso del suo interrogatorio 26.9.2002 presso il Ministero
pubblico, ha confermato il contenuto di questo rapporto, evidenziando che “(…),
contrariamente a quanto indicato sullo stesso rapporto, copia dello stesso non
è mai stata consegnata né inviata all’allora caposezione Sgt. maggiore __________
__________” (AI 14, verbale d’interrogatorio 26.9.2002, p. 1). Ha poi in
particolare precisato che “mentre l’auto si avvicinava nuovamente
all’uscita, la compagna di IS 1 gli si parava ancora davanti ad impedirgli di
uscire. A quel punto IS 1 è sceso dall’auto e con violenza particolare le ha
sferrato un sonoro ceffone. Parlo di ceffone perché intendo dire che la forza
utilizzata da IS 1 ha fatto sì che la sua compagna si inginocchiasse dinanzi
all’auto. IS 1 è rientrato a bordo dell’auto. Abbiamo visto questa signora
rialzarsi e prendendo la borsetta l’ha scagliata sul cofano della vettura,
proferendo parole improprie, ora non so dire esattamente cosa avesse detto.
Immediatamente è ridisceso il collega IS 1 dall’auto e avvicinatosi alla compagna
l’afferrava al suo braccio sinistro (della donna) e con l’altra mano libera
l’ha presa all’altezza della nuca. Con questa presa era inevitabile la presa
per i capelli. L’ha poi di peso scaraventata a terra sul lato destro della mia
visuale. Devo dire che IS 1 ha usato particolare forza per prelevarla e
gettarla sul lato della strada, a circa due metri da dove si trovava la stessa.
Il gesto è stato deciso e non è stato un semplice spostamento. Preciso che la
donna è stata scaraventata a terra” (AI 14, verbale d’interrogatorio
26.9
, p. 2 e 3). Ha pure dichiarato che “il capitano mi ha così chiesto
di allestire un rapporto sui fatti avvenuti e di farglielo pervenire. Il
rapporto l’ho consegnato brevi manu la medesima mattinata” (AI 14, verbale
d’interrogatorio 26.9.2002, p. 3). Ha altresì sostenuto che “(…) __________
mi ha raggiunto mentre io stavo abbozzando il rapporto, praticamente
all’inizio, ed è rimasto con me sino al termine”, rilevando pure di ricordarsi
di avergli “(…) chiesto conferma di quanto avevo scritto. Evidentemente già
durante l’allestimento chiedevo riscontro al mio collega. Posso dire che in
sostanza il rapporto è stato fatto a due e da me sottoscritto” (AI 14,
verbale d’interrogatorio 26.9.2002, p. 3 e 4). Ha inoltre affermato di non
sapere che “(…) era __________ __________ alla guida dell’auto con IS 1 a bordo”,
di non avere alcun “(…) motivo di inimicizia con” il querelante e di
avere “(…) semplicemente riportato un episodio che ho ritenuto incivile,
indipendentemente dal fatto che si è trattato di un collega che io conoscevo
bene” (AI 14, verbale d’interrogatorio 26.9.2002, p. 4 e 5).
4.1.2
__________ __________, sentito in qualità di teste presso il
Ministero pubblico, ha in particolare dichiarato di essere stato presente al momento
in cui il querelato ha redatto il rapporto e che “(…) evidentemente ero
d’accordo sul relativo contenuto” (AI 10, verbale d’interrogatorio
12.9
, p. 3). Ha inoltre asserito che qualche mese dopo gli è stato chiesto
di redigere un rapporto informativo sui fatti accaduti e che “(…) in verità
questo rapporto non riportava fedelmente quanto inserito nel rapporto di PI 1”,
rilevando che “nello stesso avevo intenzionalmente tralasciato il fatto che IS
1.
aveva dato uno schiaffo alla moglie e che la stessa si era subito dopo
inginocchiata davanti all’auto. Ho in sostanza omesso le parti in cui IS 1
aveva usato particolare forza; oltre allo schiaffo, anche il secondo episodio,
ossia di aver trascinato con una certa fermezza la moglie dal lato in cui si
trovava il conducente al lato opposto, scaraventandola a terra” (AI 10,
verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 4; AI 13, rapporto di segnalazione
3.1
). Ha pure precisato che “l’unico passaggio di cui non sono sicuro è
il fatto che IS 1 abbia preso per i capelli la moglie. Ricordo, come già detto,
che l’ha sì trascinata da una parte all’altra della strada per un braccio, ma
non so se con l’altro braccio libero, IS 1 l’abbia afferrata per i capelli, o
per i vestiti, o per il bavero. Inoltre per quanto possa ricordare io, non sono
sicuro che si trattasse di __________ o di __________ che guidava l’auto”
(AI 10, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 5). Ha infine ribadito che “(…)
la versione data dal sgt. PI 1 è fedele ai fatti così come accaduti, con
l’unica riserva relativa alla presa per i capelli e al riconoscimento del
conducente dell’auto, di cui ho sopra detto” (AI 10, verbale
d’interrogatorio 12.9.2002, p. 5).
4.1.3
__________ __________, pure sentito in qualità di teste presso il Ministero
pubblico, ha dapprima dichiarato che il giorno dei fatti accaduti era “(…)
in servizio presso il centro di manutenzione di __________ insieme ad altri due
colleghi di lavoro, ausiliari di un’impresa che collabora con la manutenzione
strade cantonale” (AI 12, verbale d’interrogatorio 18.9.2002, p. 1). Ha poi
sostenuto che “al mio arrivo in servizio a bordo di un furgone, mentre
entravo sul piazzale ho potuto vedere una macchina parcheggiata, forse una
Golf, di fronte al cancello d’entrata con davanti alla stessa una signorina”,
che “lì per lì non ci feci caso ed ho proseguito la mia strada fino a quando
ho sentito urla provenienti da questo posto” e di aver “(…) fermato il
furgone e girandomi con la testa ho visto l’auto sui cui c’erano due poliziotti
avanzare verso la signorina”, asserendo inoltre che “a quel punto la
stessa con forza ha scagliato la sua borsetta contro il cofano dell’auto e la
stessa si è poi arrestata” e di aver “(…) visto uno dei passeggeri che,
sceso dall’auto, ha preso la donna per un braccio e l’ha gettata a terra in malo
modo” (AI 12, verbale d’interrogatorio 18.9.2002, p. 2). Ha altresì
sostenuto che “(…) al mio arrivo i due stavano già litigando”, di aver “(…)
visto scendere dall’auto l’agente solo una volta, quando ha preso per un
braccio la donna e l’ha gettata in terra da una parte come un sacco di patate”,
che non può dire cosa sia accaduto in precedenza in quanto non vi ha assistito
e di poter “(…) solo riferire che dal momento in cui sono stato testimone,
questo agente non ha tirato sberle o capelli a questa signora. L’unica reazione
di forza è stata quella che ho riferito” e di poter “(…) dire che la
discussione era comunque parecchio animata” (AI 12, verbale
d’interrogatorio 18.9.2002, p. 2). Ha pure aggiunto che “(…) questo agente
non ha trascinato la donna su di un lato per poi gettarla in terra; il gesto è
stato abbastanza fulmineo nel senso che, subito quando è sceso dall’auto,
prendendo la donna per il braccio l’ha scaraventata da una parte” e di
poter affermare che “(…) la presa è stata decisa perché mi è sembrato che
l’agente abbia prima storto il braccio della donna e poi l’ha gettata in terra”
(AI 12, verbale d’interrogatorio 18.9.2002, p. 2).
4.1.4
Il teste __________ __________, dal canto suo, ha in particolare asserito
di essersi “(…) diretto verso l’uscita del piazzale e all’altezza del
cancello abbiamo trovato __________ con le braccia aperte a vietarmi il
passaggio”, che “ho dovuto fermarmi due o tre metri da” lei, che il
querelante “(…) è sceso dall’auto ed ha tentato a parole di convincerla a spostarsi
per lasciarci proseguire” e di ricordarsi che “(…) in seguito IS 1 aveva
tentato di afferrarla per un braccio, senza riuscirci, in quanto la sua
compagna tentava di colpirlo con una borsetta che aveva in mano e che faceva
roteare dinanzi al mio collega” (AI 7, verbale d’interrogatorio 28.8.2002,
p. 2). Ha poi sostenuto che il querelante “(…) ha desistito dall’avvicinarla
ed è rientrato nell’abitacolo dell’auto di servizio”, che “a quel
momento __________ si è scagliata con la borsetta sul cofano della nostra auto,
colpendolo più di una volta”, che il querelante “(…) è così ridisceso
dall’auto e l’ha afferrata per un braccio, tirandola verso di sé” e di non
sapere “(…) se lei ha fatto resistenza o se ha perso l’equilibrio, sta di
fatto che in seguito __________ è caduta in terra. Mi sembra che anche IS 1 ha
seguito con il suo corpo la caduta. Non so se è riuscito a sorreggerla o meno.
So che infine la stessa era in terra sul prato vicino al cancello, a destra
rispetto alla mia posizione di guida (sic!)” (AI 7, verbale
d’interrogatorio 28.8.2002, p. 2). Ha altresì asseverato che il querelante “(…)
ha avuto soprattutto una discussione verbale con la moglie”, che “l’unica
reazione fisica è stata quella di tirarla per un braccio verso di sé alfine di
toglierla dal centro del cancello, in modo che noi potessimo passare con l’auto
di servizio”, che “per quanto riguarda il “ceffone di una certa
violenza”, sono sicuro che IS 1 non ha dato alcuna sberla a __________, così
come la stessa non si è inginocchiata. È corretto invece che __________ ha
sferrato la propria borsetta sul cofano dell’auto”, sostenendo inoltre che
“non corrisponde invece a verità il fatto che IS 1 abbia afferrato la
compagna per i capelli. Egli l’ha sì presa per il braccio sinistro, ma non
posso dire che l’ha scaraventata a terra” e che “l’intenzione di IS 1
era quella di spostare __________ dal cancello, e, se la stessa è caduta per
terra, credo sia dovuto non alla violenza del gesto di IS 1, ma piuttosto alla
perdita di equilibrio della stessa” (AI 7, verbale d’interrogatorio
28.8
, p. 3 e 4). Ha pure affermato che “(…) __________ è rimasta a
terra, visto che dopo aver oltrepassato il cancello al dare precedenza, posto a
circa dieci metri dallo stesso, ho potuto vedere dallo specchietto retrovisore
che la stessa non si era rialzata” e di non aver pensato che la stessa “(…)
si fosse fatta male, considerato che non c’è stata violenza nei fatti suddetti”
(AI 7, verbale d’interrogatorio 28.8.2002, p. 4).
4.1.5
__________ __________ __________, ex moglie del querelante, si è
presentata spontaneamente al Ministero pubblico per essere sentita in relazione
ai fatti accaduti il 31.10.2001. Ha innanzitutto esposto di aver “(…)
accompagnato personalmente mio marito” e di averlo aspettato “(…) sin
quando ha terminato di parlare con il Magistrato” (AI 3, verbale
d’interrogatorio 21.6.2002, p. 1). Ha dichiarato di aver lasciato definitivamente
il territorio elvetico il 23.3.2002, dopo aver ottenuto il divorzio il
13.3
, di aver sentito, al suo rientro, “(…) delle voci che riportavano
i fatti avvenuti in quella data in modo errato” e di conseguenza ha
ritenuto “(…) corretto dover esprimere come in realtà si sono svolti i
fatti; per me, __________, è un peccato non riportare i fatti in modo giusto,
visto che ne sono stata partecipe e sono ben a conoscenza del caso” (AI 3,
verbale d’interrogatorio 21.6.2002, p. 1). Ha poi sostenuto che quel giorno “(…),
considerato che __________ non era rientrato a casa la sera precedente, ho
tentato di mettermi in contatto con lui tramite il cellulare, senza però
riuscirci” e pertanto “(…) ho deciso di recarmi sul posto di lavoro di
primo mattino, alle 8.20, dove ero sicura di trovarlo” (AI 3, verbale
d’interrogatorio 21.6.2002, p. 1 e 2). Sui fatti accaduti ha in particolare
sostenuto che “(…) lui mi ha gettato sull’asfalto in modo energico e con
particolare forza. In quel momento anche lui era particolarmente agitato e
forse non si è reso conto dell’energia che ha usato nei miei confronti”, di
essere “(…) caduta distesa su un fianco”, che “(…) le conseguenze
fisiche sono state solamente un ematoma leggero sulla coscia”, che “(…) __________
non mi ha assolutamente presa per i capelli”, e che “(…) non mi ha dato
nessuna sberla, nemmeno mi ha picchiato mai”, ribadendo che “(…) l’unica
reazione fisica che ha avuto è stata quella di scansarmi con decisione
dall’ingresso del posto di polizia, (…)” (AI 3, verbale d’interrogatorio
21.6
, p. 2 e 3).
4.1.6
Il querelante, infine, nel corso del suo interrogatorio 17.6.2002 ha
sostanzialmente ammesso “(…) di essere sceso nuovamente dalla macchina con
un certo impeto e di avere afferrato mia moglie per un braccio energicamente
nel tentativo di spostarla”, di non ricordarsi più “(…) quale braccio ho
afferrato” e di essere “(…) sicuro che a seguito del mio strattone mia
moglie è caduta per terra” (AI 2, verbale d’interrogatorio 17.6.2002, p.
2). Ha poi aggiunto di aver immediatamente “(…) avvisato di quanto accaduto
il mio superiore Comm. __________ e l’ufficiale __________”, di essere poi
stato interpellato da quest’ultimo “(…) il quale mi ha riferito di avere
discusso della questione con il Cap. __________, il quale gli ha riferito, che
trattandosi di questioni private e non essendo stata inoltrata alcuna denuncia/querela
da parte di mia moglie, la questione rimaneva di carattere privato” (AI 2,
verbale d’interrogatorio 17.6.2002, p. 3). Ha inoltre dichiarato di aver preso
visione del rapporto allestito dal querelato soltanto il 14.5.2002, ove “(…)
ho avuto modo di rilevare che il rapporto (…) conteneva gravi inesattezze in
merito a quanto accaduto il 31.10.2001”, precisando di non aver “(…)
assolutamente colpito mia moglie con un ceffone e nemmeno le ho sfiorato il
viso” e che “non è nemmeno vero che mia moglie si sia inginocchiata
davanti a me a seguito di un colpo” (AI 2, verbale d’interrogatorio
17.6
, p. 4).
4.2
Giova innanzitutto rilevare che le
deposizioni rese dalle parti divergono e si contraddicono a tal punto che non è
possibile stabilire con puntualità l’esatta dinamica dei fatti.
Il querelato asserisce che il querelante avrebbe dapprima dato una
schiaffo alla sua ex moglie, la quale si sarebbe inginocchiata davanti
all’autovettura ed egli sarebbe risalito in auto. La ex moglie avrebbe poi
scaraventato la sua borsetta sul cofano dell’autovettura ed il querelante sarebbe
nuovamente sceso dal veicolo, l’avrebbe afferrata per i capelli, presa al
braccio sinistro e violentemente scaraventata a terra.
Il suo collega __________ __________ ha confermato questa versione
dei fatti, evidenziando tuttavia di non essere sicuro se il querelante l’avesse
afferrata per i capelli, per i vestiti o per il bavero e di non ricordarsi chi
fosse alla guida dell’autovettura. __________ __________ ha visto una parte di
quanto accaduto, asserendo che il querelante ha preso per un braccio la donna,
gettandola a terra come un sacco di patate mediante una presa decisa.
L’ex moglie dell’istante, che tuttavia ha accompagnato suo marito allorquando
si è presentato presso il Ministero pubblico per sporgere querela, ha
sostanzialmente asserito che l’ex marito l’avrebbe buttata energicamente a
terra mediante particolare forza ed essa sarebbe caduta su un fianco,
procurandosi un ematoma leggero sulla coscia. Ha altresì dichiarato che il suo
ex marito non le avrebbe dato alcuna sberla, che non l’ha presa per i capelli e
che non è stata nemmeno da lui picchiata.
__________ __________, dal canto suo, ha dichiarato che il querelante
ha dapprima tentato di far spostare l’ex moglie e poi ha tentato di afferrarla
per un braccio, ma invano, poiché essa aveva provato a colpirlo con la
borsetta. Nel momento in cui il querelante sarebbe rientrato nell’autovet-tura
essa avrebbe scaraventato la sua borsetta sul cofano ed il querelante sarebbe
ridisceso, l’avrebbe afferrata per un braccio ed essa è caduta a causa della
perdita di equilibrio. Ha poi sostenuto di essere sicuro che il querelante non
le avrebbe tirato alcuna sberla e non l’avrebbe nemmeno presa per i capelli.
Il querelante, infine, assevera di essere sceso con un certo impeto
dall’autovettura e di aver afferato l’ex moglie: a seguito del suo strattone
essa è caduta per terra.
Di conseguenza ci si trova, in effetti, confrontati a versioni dei
fatti insanabilmente divergenti, senza elementi oggettivi e neutri che potrebbero
confortare una delle contrapposte tesi, ritenuto comunque che c’è una
concordanza su di un intervento energico del querelante nei confronti della ex
moglie tale da farla cadere a terra. Ciò che rende certamente poco credibile
(per non dire irrispettosa delle autorità inquirenti), la versione di __________
__________ del 28.8.2002 (cfr. AI 7, suo verbale d’interrogatorio 28.8.2002;
cfr. considerando 4.1.4), più ancora quella del suo rapporto informativo del
31.10.2001
(cfr. AI 2, copia nota informativa 31.10.2001 allegata al verbale
d’interrogatorio 17.6.2002 del querelante, [“(…). In questo frangente la
donna ha perso l’equilibrio, non so se a causa della spinta o delle calzature,
ed è cascata a terra” (sic!)]).
4.3
L’istante sostiene che il teste __________ __________ si sarebbe “(…)
accodato, con certa esitazione, alla versione del querelato, (…)” (istanza
di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). A questo riguardo occorre
ricordare, come esposto al considerando 4.1.2., che alcuni mesi dopo i fatti
accaduti il medesimo, su richiesta del Comandante __________, ha redatto un
rapporto informativo (cfr., al proposito, AI 13, rapporto di segnalazione
3.1
). Egli, nel corso del suo interrogatorio dinanzi al Ministero
pubblico, ha ammesso che in quel rapporto aveva intenzionalmente tralasciato
alcuni dettagli, precisando immediatamente di aver agito in quel modo, siccome
“(…) in verità, considerato che l’episodio concerneva i fatti prettamente
personali tra moglie e marito e che non credevo che la fattispecie continuasse
fino ad oggi, ho ritenuto di riqualificare un po’ la posizione del collega IS 1.
Questo non per smentire quanto scritto in precedenza dal collega PI 1, quanto,
come già detto, per aiutare IS 1. Da parte mia ho cercato di evitare problemi
risanando la questione” (AI 10, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 4).
Ha inoltre dichiarato di non essersi “(…) reso conto dell’importanza di
quanto stessi facendo, sempre con l’idea di placare gli animi e aiutare il
collega IS 1 a non aver problemi in genere”, aggiungendo inoltre che “(…)
in quel periodo era stata avviata un’inchiesta interna alla polizia nei miei
confronti, del tutto ingiustamente, per cui, visto che ne avevo abbastanza di
miei di problemi, non volevo sobbarcarmene di altri” e che “(…), col
senno di poi, se avessi scritto il mio rapporto conformemente al contenuto del
primo rapporto di PI 1, forse sarebbe stato meglio. Lì per lì, non volevo
problemi per me e per il mio collega” (AI 10, verbale d’interrogatorio
12.9
, p. 4). Dalla sua deposizione appare quindi che egli ha modificato la
versione dei fatti nel rapporto di segnalazione 3.1.2004 soltanto per dare una
mano al collega IS 1 e per non avere ulteriori preoccupazioni.
4.4
A prescindere da quanto sopra
esposto, occorre in ogni caso evidenziare che dagli atti emerge che il rapporto
di segnalazione 31.10.2001 è stato trasmesso al Capo Gendarmeria Sottoceneri,
cap. __________ __________ ed al Comando della polizia cantonale di __________
(cfr. AI 14, verbale d’interrogatorio del querelato, p. 1; AI 5, scritto 17.7.2002).
Le persone che sono venute a
conoscenza di questo rapporto non sono terze persone qualsiasi, bensì sono i
superiori del querelante.
La controversia ha interessato
quindi un limitato gruppo di persone, peraltro tenute al segreto d’ufficio e perfettamente
coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli
dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state
soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251).
5.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità
dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da
assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del
resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento
anticipato (decisione TF 6P.77/2004 dell’1.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8
ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o
inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del
giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
In concreto, il confronto tra il
querelato ed il teste __________ __________ appare inutile, considerato che le
parti con ogni verosimiglianza non farebbero altro che ribadire la loro
versione dei fatti. Pure inutili sarebbero le audizioni del comm. __________ __________,
del cap. __________ __________, del ten. __________ __________ e del sgtm. __________
__________, siccome non erano presenti al momento dei fatti accaduti e pertanto
non sarebbero in grado di riferire come testimoni diretti sull’agire di __________
IS 1.
6.
Visto
quanto precede, il gravame, per quanto ricevibile, è pertanto integralmente
respinto. Tassa di giustizia, spese e adeguate ripetibili sono poste a carico
dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 174 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________, che
rifonderà a __________ PI 1, __________, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a
titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272.
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4.
Intimazione:
-
terzi implicati
PI 1
patrocinato
da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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