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Decisione

60.2003.220

istanza di promozione dell'accusa. diffamazione.

8 ottobre 2004Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 17.6.2002 __________ IS 1 si è presentato presso il Ministero pubblico per

sporgere formale querela nei confronti di __________ PI 1 ed ignoti in

relazione ai fatti accaduti il 31.10.2001 sul piazzale davanti alla polizia di __________

ed al rapporto di segnalazione 31.10.2001 allestito da quest’ultimo, asserendo

sostanzialmente che questo documento contiene “(…) delle gravi inesattezze

che ledono il mio onore” (AI 2, verbale d’interrogatorio 17.6.2002 di __________

IS 1, p. 5).

b. Esperite

le indagini preliminari, con decisione 23.6.2003 il procuratore generale ha

decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, rilevando in

particolare che “(…) appare chiaro che non v’è certezza su come si siano in

realtà svolti i fatti”, che “le versioni agli atti sono in parte

discordanti, soprattutto quo alle circostanze riportanti la reazione del querelante

in seno alla discussione avuta con la moglie”, osservando inoltre che “(…)

non vi sono accertamenti ulteriori possibili da compiersi, che possano in

qualche modo far luce sugli eventi, confermando una delle suddette versioni”,

che “questa incertezza non può che volgere a vantaggio del querelato” e

che “(…), indipendentemente dalla qualifica specifica del reato di

diffamazione, per il quale non è necessaria alcuna verifica dei presupposti di

legge, debbasi pronunciare formale non luogo a procedere nei confronti” del

querelato (decreto di non luogo a procedere 23.6.2003, p. 4). Delle altre

motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.

c. Con

la presente tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa

nei confronti di __________ PI 1 per l’ipotesi di reato di diffamazione.

L’istante sostiene che è “(…) ovvio che le versioni del

querelante e del querelato divergono, ma il magistrato inquirente non ha

valutato a sufficienza le altre deposizioni agli atti, in particolare quella

della moglie del querelante (…) la quale conferma sostanzialmente quanto ha affermato

l’istante, contraddicendo in modo vistoso la versione del querelato (…)”

(istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). Asserisce altresì che “altrettanto

importante” sarebbe “la testimonianza del Signor __________ __________,

molto più vicina all’accaduto del querelato: conferma la versione del

querelante (…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2).

Ritiene inoltre che debbano “(…) essere sentiti il comm __________ __________,

il Cap __________ __________, il ten __________ __________ ed il sgtm __________

__________, informati sui fatti quali superiori delle parti in causa e dei

testi”, nonché “(…), a confronto, il querelato ed il sig. __________”

(istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). A suo giudizio

l’inchiesta sarebbe “(…) lacunosa” e “(…), la valutazione dei

rapporti scritti e delle testimonianze è priva della necessaria serenità (…)”

(istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 3). Assevera infine che “di

seguito il magistrato inquirente potrà finalmente avere la convinzione che gli

elementi soggettivi ed oggettivi del reato di cui all’art. 173 CPS sono

adempiuti e pronunziare così una giusta condanna nei confronti del querelato,

(…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 3). Delle altre

motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore generale e di __________

PI 1 si dirà, laddove necessario, in seguito.

Considerandi

1.

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP

concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare

alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di

promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994

n.

115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza

emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente

pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui

la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una

determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al

sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e

concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

2.1.

L’onore

protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno di non essere

considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV

27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

Zurigo 1997, n. 1 ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss.

CP proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere

uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono

alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la

persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode

nell'ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa

(cfr. DTF 119 IV 44; REP. 1995, 9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,

Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003 , p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad

art. 173 ss. CP).

Se

l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una

questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che

l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le

attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV

44; REP. 1995, 9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss.

CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 42 ad

art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in

particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito

di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente

coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che

le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i

limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.

La

vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona

giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non

invece un'autorità o una collettività pubblica

(cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss.

CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ,

op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e

16.

ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione

dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o

determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario

che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è

sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13

ad art. 173 ss. CP).

2.2

Giusta

l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi,

comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o

divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

Perché

vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, e non semplicemente un

giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si

rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è

di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima,

ad esempio quindi anche i familiari o un'autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II

- F. RIKLIN, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art.

173.

CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 173 CP).

L'intenzionalità

si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da

parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un

particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia

consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione

della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II

- F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss.

ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).

3.

Occorre

innanzitutto evidenziare che il gravame in esame non rispetta i requisiti posti

ad un’istanza di promozione dell'accusa (cfr. considerando 1), ritenuto che

l’istante si limita a criticare le conclusioni cui è giunto il magistrato

inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua

tesi accusatoria. Giova inoltre rilevare che, come già esposto, secondo prassi

di questa Camera l’istanza di promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro,

l’esistenza di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. Nell'istanza

di promozione dell'accusa, l'istante non evidenzia seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico del querelato in relazione ai presupposti oggettivi e

soggettivi del reato ipotizzato, limitandosi sostanzialmente a censurare

l’operato del procuratore generale . La questione della ricevibilità del

gravame può restare indecisa, siccome il decreto impugnato andrebbe confermato

anche nel merito.

4.

4.1.

4.1.1

Dal rapporto informativo del 31.10.2001 redatto e firmato dal

querelato e trasmesso al Capo Gendarmeria della polizia cantonale, cap. __________

__________, emerge che il 31.10.2001 “(…) verso le ore 0820, presso gli

sportelli della Sezione Comando si presentava, una donna dichiarandosi la

convivente del collega, chiedendo a che ora arrivasse. Non sapendogli (recte:

sapendole) rispondere, l’abbiamo invitata ad attenderlo nell’atrio.

Casualmente dalla finestra della Centrale, verso le ore 0845, vedevo la donna

mettersi dinnanzi alla vettura di servizio guidata dall’IS 1 con l’intento di

fermarlo. IS 1, gli (recte: le) si avvicinava in modo brusco e gli (recte:

le) si appoggiava alle gambe obbligandola a scanzarsi sulla sua destra.

Faceva retromarcia, lasciando la sua convivente sull’entrata del Centro. Circa

10.

minuti dopo, giungeva il collega app. __________ con l’auto privata e si

soffermava a chiacchierare con la donna. __________ alla guida ed IS 1 come passeggero,

raggiungevano l’uscita del Centro e la donna gli si parava davanti ancora una

volta, sempre con l’intenzione di fermarlo. Con movimento deciso, IS 1 scendeva

dalla vettura e gli (recte: le) rifilava un ceffone di una certa

violenza, tanto che la ragazza si inginocchiava (nel frattempo IS 1 era

risalito in auto). Ripresasi dalla botta, si alzava e rimaneva davanti all’auto

e sferrava la propria borsetta sul cofano. Visto ciò l’IS 1 scendeva

nuovamente, e con durezza inaudita l’afferrava per i capelli ed il braccio

sinistro e la scaraventava a terra in modo violento, quindi risaliva in auto

con rapidità e si allontanava dal Centro, lasciandola a bocconi a terra. Il

sottoscritto ed il collega App __________, abbiamo visto questo volgare

episodio. La ragazza è rimasta per terra ca. 10 min., ancor prima di poter

soccorrerla noi è stata aiutata da alcuni passanti. L’abbiamo portata presso i

nostri uffici e tranquillizzata. La stessa ha espresso l’intenzione di

conferire con il Sig. Comandante” (AI 5, rapporto informativo 31.10.2001,

p. 1).

Il

querelato, nel corso del suo interrogatorio 26.9.2002 presso il Ministero

pubblico, ha confermato il contenuto di questo rapporto, evidenziando che “(…),

contrariamente a quanto indicato sullo stesso rapporto, copia dello stesso non

è mai stata consegnata né inviata all’allora caposezione Sgt. maggiore __________

__________” (AI 14, verbale d’interrogatorio 26.9.2002, p. 1). Ha poi in

particolare precisato che “mentre l’auto si avvicinava nuovamente

all’uscita, la compagna di IS 1 gli si parava ancora davanti ad impedirgli di

uscire. A quel punto IS 1 è sceso dall’auto e con violenza particolare le ha

sferrato un sonoro ceffone. Parlo di ceffone perché intendo dire che la forza

utilizzata da IS 1 ha fatto sì che la sua compagna si inginocchiasse dinanzi

all’auto. IS 1 è rientrato a bordo dell’auto. Abbiamo visto questa signora

rialzarsi e prendendo la borsetta l’ha scagliata sul cofano della vettura,

proferendo parole improprie, ora non so dire esattamente cosa avesse detto.

Immediatamente è ridisceso il collega IS 1 dall’auto e avvicinatosi alla compagna

l’afferrava al suo braccio sinistro (della donna) e con l’altra mano libera

l’ha presa all’altezza della nuca. Con questa presa era inevitabile la presa

per i capelli. L’ha poi di peso scaraventata a terra sul lato destro della mia

visuale. Devo dire che IS 1 ha usato particolare forza per prelevarla e

gettarla sul lato della strada, a circa due metri da dove si trovava la stessa.

Il gesto è stato deciso e non è stato un semplice spostamento. Preciso che la

donna è stata scaraventata a terra” (AI 14, verbale d’interrogatorio

26.9

, p. 2 e 3). Ha pure dichiarato che “il capitano mi ha così chiesto

di allestire un rapporto sui fatti avvenuti e di farglielo pervenire. Il

rapporto l’ho consegnato brevi manu la medesima mattinata” (AI 14, verbale

d’interrogatorio 26.9.2002, p. 3). Ha altresì sostenuto che “(…) __________

mi ha raggiunto mentre io stavo abbozzando il rapporto, praticamente

all’inizio, ed è rimasto con me sino al termine”, rilevando pure di ricordarsi

di avergli “(…) chiesto conferma di quanto avevo scritto. Evidentemente già

durante l’allestimento chiedevo riscontro al mio collega. Posso dire che in

sostanza il rapporto è stato fatto a due e da me sottoscritto” (AI 14,

verbale d’interrogatorio 26.9.2002, p. 3 e 4). Ha inoltre affermato di non

sapere che “(…) era __________ __________ alla guida dell’auto con IS 1 a bordo”,

di non avere alcun “(…) motivo di inimicizia con” il querelante e di

avere “(…) semplicemente riportato un episodio che ho ritenuto incivile,

indipendentemente dal fatto che si è trattato di un collega che io conoscevo

bene” (AI 14, verbale d’interrogatorio 26.9.2002, p. 4 e 5).

4.1.2

__________ __________, sentito in qualità di teste presso il

Ministero pubblico, ha in particolare dichiarato di essere stato presente al momento

in cui il querelato ha redatto il rapporto e che “(…) evidentemente ero

d’accordo sul relativo contenuto” (AI 10, verbale d’interrogatorio

12.9

, p. 3). Ha inoltre asserito che qualche mese dopo gli è stato chiesto

di redigere un rapporto informativo sui fatti accaduti e che “(…) in verità

questo rapporto non riportava fedelmente quanto inserito nel rapporto di PI 1”,

rilevando che “nello stesso avevo intenzionalmente tralasciato il fatto che IS

1.

aveva dato uno schiaffo alla moglie e che la stessa si era subito dopo

inginocchiata davanti all’auto. Ho in sostanza omesso le parti in cui IS 1

aveva usato particolare forza; oltre allo schiaffo, anche il secondo episodio,

ossia di aver trascinato con una certa fermezza la moglie dal lato in cui si

trovava il conducente al lato opposto, scaraventandola a terra” (AI 10,

verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 4; AI 13, rapporto di segnalazione

3.1

). Ha pure precisato che “l’unico passaggio di cui non sono sicuro è

il fatto che IS 1 abbia preso per i capelli la moglie. Ricordo, come già detto,

che l’ha sì trascinata da una parte all’altra della strada per un braccio, ma

non so se con l’altro braccio libero, IS 1 l’abbia afferrata per i capelli, o

per i vestiti, o per il bavero. Inoltre per quanto possa ricordare io, non sono

sicuro che si trattasse di __________ o di __________ che guidava l’auto”

(AI 10, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 5). Ha infine ribadito che “(…)

la versione data dal sgt. PI 1 è fedele ai fatti così come accaduti, con

l’unica riserva relativa alla presa per i capelli e al riconoscimento del

conducente dell’auto, di cui ho sopra detto” (AI 10, verbale

d’interrogatorio 12.9.2002, p. 5).

4.1.3

__________ __________, pure sentito in qualità di teste presso il Ministero

pubblico, ha dapprima dichiarato che il giorno dei fatti accaduti era “(…)

in servizio presso il centro di manutenzione di __________ insieme ad altri due

colleghi di lavoro, ausiliari di un’impresa che collabora con la manutenzione

strade cantonale” (AI 12, verbale d’interrogatorio 18.9.2002, p. 1). Ha poi

sostenuto che “al mio arrivo in servizio a bordo di un furgone, mentre

entravo sul piazzale ho potuto vedere una macchina parcheggiata, forse una

Golf, di fronte al cancello d’entrata con davanti alla stessa una signorina”,

che “lì per lì non ci feci caso ed ho proseguito la mia strada fino a quando

ho sentito urla provenienti da questo posto” e di aver “(…) fermato il

furgone e girandomi con la testa ho visto l’auto sui cui c’erano due poliziotti

avanzare verso la signorina”, asserendo inoltre che “a quel punto la

stessa con forza ha scagliato la sua borsetta contro il cofano dell’auto e la

stessa si è poi arrestata” e di aver “(…) visto uno dei passeggeri che,

sceso dall’auto, ha preso la donna per un braccio e l’ha gettata a terra in malo

modo” (AI 12, verbale d’interrogatorio 18.9.2002, p. 2). Ha altresì

sostenuto che “(…) al mio arrivo i due stavano già litigando”, di aver “(…)

visto scendere dall’auto l’agente solo una volta, quando ha preso per un

braccio la donna e l’ha gettata in terra da una parte come un sacco di patate”,

che non può dire cosa sia accaduto in precedenza in quanto non vi ha assistito

e di poter “(…) solo riferire che dal momento in cui sono stato testimone,

questo agente non ha tirato sberle o capelli a questa signora. L’unica reazione

di forza è stata quella che ho riferito” e di poter “(…) dire che la

discussione era comunque parecchio animata” (AI 12, verbale

d’interrogatorio 18.9.2002, p. 2). Ha pure aggiunto che “(…) questo agente

non ha trascinato la donna su di un lato per poi gettarla in terra; il gesto è

stato abbastanza fulmineo nel senso che, subito quando è sceso dall’auto,

prendendo la donna per il braccio l’ha scaraventata da una parte” e di

poter affermare che “(…) la presa è stata decisa perché mi è sembrato che

l’agente abbia prima storto il braccio della donna e poi l’ha gettata in terra”

(AI 12, verbale d’interrogatorio 18.9.2002, p. 2).

4.1.4

Il teste __________ __________, dal canto suo, ha in particolare asserito

di essersi “(…) diretto verso l’uscita del piazzale e all’altezza del

cancello abbiamo trovato __________ con le braccia aperte a vietarmi il

passaggio”, che “ho dovuto fermarmi due o tre metri da” lei, che il

querelante “(…) è sceso dall’auto ed ha tentato a parole di convincerla a spostarsi

per lasciarci proseguire” e di ricordarsi che “(…) in seguito IS 1 aveva

tentato di afferrarla per un braccio, senza riuscirci, in quanto la sua

compagna tentava di colpirlo con una borsetta che aveva in mano e che faceva

roteare dinanzi al mio collega” (AI 7, verbale d’interrogatorio 28.8.2002,

p. 2). Ha poi sostenuto che il querelante “(…) ha desistito dall’avvicinarla

ed è rientrato nell’abitacolo dell’auto di servizio”, che “a quel

momento __________ si è scagliata con la borsetta sul cofano della nostra auto,

colpendolo più di una volta”, che il querelante “(…) è così ridisceso

dall’auto e l’ha afferrata per un braccio, tirandola verso di sé” e di non

sapere “(…) se lei ha fatto resistenza o se ha perso l’equilibrio, sta di

fatto che in seguito __________ è caduta in terra. Mi sembra che anche IS 1 ha

seguito con il suo corpo la caduta. Non so se è riuscito a sorreggerla o meno.

So che infine la stessa era in terra sul prato vicino al cancello, a destra

rispetto alla mia posizione di guida (sic!)” (AI 7, verbale

d’interrogatorio 28.8.2002, p. 2). Ha altresì asseverato che il querelante “(…)

ha avuto soprattutto una discussione verbale con la moglie”, che “l’unica

reazione fisica è stata quella di tirarla per un braccio verso di sé alfine di

toglierla dal centro del cancello, in modo che noi potessimo passare con l’auto

di servizio”, che “per quanto riguarda il “ceffone di una certa

violenza”, sono sicuro che IS 1 non ha dato alcuna sberla a __________, così

come la stessa non si è inginocchiata. È corretto invece che __________ ha

sferrato la propria borsetta sul cofano dell’auto”, sostenendo inoltre che

“non corrisponde invece a verità il fatto che IS 1 abbia afferrato la

compagna per i capelli. Egli l’ha sì presa per il braccio sinistro, ma non

posso dire che l’ha scaraventata a terra” e che “l’intenzione di IS 1

era quella di spostare __________ dal cancello, e, se la stessa è caduta per

terra, credo sia dovuto non alla violenza del gesto di IS 1, ma piuttosto alla

perdita di equilibrio della stessa” (AI 7, verbale d’interrogatorio

28.8

, p. 3 e 4). Ha pure affermato che “(…) __________ è rimasta a

terra, visto che dopo aver oltrepassato il cancello al dare precedenza, posto a

circa dieci metri dallo stesso, ho potuto vedere dallo specchietto retrovisore

che la stessa non si era rialzata” e di non aver pensato che la stessa “(…)

si fosse fatta male, considerato che non c’è stata violenza nei fatti suddetti”

(AI 7, verbale d’interrogatorio 28.8.2002, p. 4).

4.1.5

__________ __________ __________, ex moglie del querelante, si è

presentata spontaneamente al Ministero pubblico per essere sentita in relazione

ai fatti accaduti il 31.10.2001. Ha innanzitutto esposto di aver “(…)

accompagnato personalmente mio marito” e di averlo aspettato “(…) sin

quando ha terminato di parlare con il Magistrato” (AI 3, verbale

d’interrogatorio 21.6.2002, p. 1). Ha dichiarato di aver lasciato definitivamente

il territorio elvetico il 23.3.2002, dopo aver ottenuto il divorzio il

13.3

, di aver sentito, al suo rientro, “(…) delle voci che riportavano

i fatti avvenuti in quella data in modo errato” e di conseguenza ha

ritenuto “(…) corretto dover esprimere come in realtà si sono svolti i

fatti; per me, __________, è un peccato non riportare i fatti in modo giusto,

visto che ne sono stata partecipe e sono ben a conoscenza del caso” (AI 3,

verbale d’interrogatorio 21.6.2002, p. 1). Ha poi sostenuto che quel giorno “(…),

considerato che __________ non era rientrato a casa la sera precedente, ho

tentato di mettermi in contatto con lui tramite il cellulare, senza però

riuscirci” e pertanto “(…) ho deciso di recarmi sul posto di lavoro di

primo mattino, alle 8.20, dove ero sicura di trovarlo” (AI 3, verbale

d’interrogatorio 21.6.2002, p. 1 e 2). Sui fatti accaduti ha in particolare

sostenuto che “(…) lui mi ha gettato sull’asfalto in modo energico e con

particolare forza. In quel momento anche lui era particolarmente agitato e

forse non si è reso conto dell’energia che ha usato nei miei confronti”, di

essere “(…) caduta distesa su un fianco”, che “(…) le conseguenze

fisiche sono state solamente un ematoma leggero sulla coscia”, che “(…) __________

non mi ha assolutamente presa per i capelli”, e che “(…) non mi ha dato

nessuna sberla, nemmeno mi ha picchiato mai”, ribadendo che “(…) l’unica

reazione fisica che ha avuto è stata quella di scansarmi con decisione

dall’ingresso del posto di polizia, (…)” (AI 3, verbale d’interrogatorio

21.6

, p. 2 e 3).

4.1.6

Il querelante, infine, nel corso del suo interrogatorio 17.6.2002 ha

sostanzialmente ammesso “(…) di essere sceso nuovamente dalla macchina con

un certo impeto e di avere afferrato mia moglie per un braccio energicamente

nel tentativo di spostarla”, di non ricordarsi più “(…) quale braccio ho

afferrato” e di essere “(…) sicuro che a seguito del mio strattone mia

moglie è caduta per terra” (AI 2, verbale d’interrogatorio 17.6.2002, p.

2). Ha poi aggiunto di aver immediatamente “(…) avvisato di quanto accaduto

il mio superiore Comm. __________ e l’ufficiale __________”, di essere poi

stato interpellato da quest’ultimo “(…) il quale mi ha riferito di avere

discusso della questione con il Cap. __________, il quale gli ha riferito, che

trattandosi di questioni private e non essendo stata inoltrata alcuna denuncia/querela

da parte di mia moglie, la questione rimaneva di carattere privato” (AI 2,

verbale d’interrogatorio 17.6.2002, p. 3). Ha inoltre dichiarato di aver preso

visione del rapporto allestito dal querelato soltanto il 14.5.2002, ove “(…)

ho avuto modo di rilevare che il rapporto (…) conteneva gravi inesattezze in

merito a quanto accaduto il 31.10.2001”, precisando di non aver “(…)

assolutamente colpito mia moglie con un ceffone e nemmeno le ho sfiorato il

viso” e che “non è nemmeno vero che mia moglie si sia inginocchiata

davanti a me a seguito di un colpo” (AI 2, verbale d’interrogatorio

17.6

, p. 4).

4.2

Giova innanzitutto rilevare che le

deposizioni rese dalle parti divergono e si contraddicono a tal punto che non è

possibile stabilire con puntualità l’esatta dinamica dei fatti.

Il querelato asserisce che il querelante avrebbe dapprima dato una

schiaffo alla sua ex moglie, la quale si sarebbe inginocchiata davanti

all’autovettura ed egli sarebbe risalito in auto. La ex moglie avrebbe poi

scaraventato la sua borsetta sul cofano dell’autovettura ed il querelante sarebbe

nuovamente sceso dal veicolo, l’avrebbe afferrata per i capelli, presa al

braccio sinistro e violentemente scaraventata a terra.

Il suo collega __________ __________ ha confermato questa versione

dei fatti, evidenziando tuttavia di non essere sicuro se il querelante l’avesse

afferrata per i capelli, per i vestiti o per il bavero e di non ricordarsi chi

fosse alla guida dell’autovettura. __________ __________ ha visto una parte di

quanto accaduto, asserendo che il querelante ha preso per un braccio la donna,

gettandola a terra come un sacco di patate mediante una presa decisa.

L’ex moglie dell’istante, che tuttavia ha accompagnato suo marito allorquando

si è presentato presso il Ministero pubblico per sporgere querela, ha

sostanzialmente asserito che l’ex marito l’avrebbe buttata energicamente a

terra mediante particolare forza ed essa sarebbe caduta su un fianco,

procurandosi un ematoma leggero sulla coscia. Ha altresì dichiarato che il suo

ex marito non le avrebbe dato alcuna sberla, che non l’ha presa per i capelli e

che non è stata nemmeno da lui picchiata.

__________ __________, dal canto suo, ha dichiarato che il querelante

ha dapprima tentato di far spostare l’ex moglie e poi ha tentato di afferrarla

per un braccio, ma invano, poiché essa aveva provato a colpirlo con la

borsetta. Nel momento in cui il querelante sarebbe rientrato nell’autovet-tura

essa avrebbe scaraventato la sua borsetta sul cofano ed il querelante sarebbe

ridisceso, l’avrebbe afferrata per un braccio ed essa è caduta a causa della

perdita di equilibrio. Ha poi sostenuto di essere sicuro che il querelante non

le avrebbe tirato alcuna sberla e non l’avrebbe nemmeno presa per i capelli.

Il querelante, infine, assevera di essere sceso con un certo impeto

dall’autovettura e di aver afferato l’ex moglie: a seguito del suo strattone

essa è caduta per terra.

Di conseguenza ci si trova, in effetti, confrontati a versioni dei

fatti insanabilmente divergenti, senza elementi oggettivi e neutri che potrebbero

confortare una delle contrapposte tesi, ritenuto comunque che c’è una

concordanza su di un intervento energico del querelante nei confronti della ex

moglie tale da farla cadere a terra. Ciò che rende certamente poco credibile

(per non dire irrispettosa delle autorità inquirenti), la versione di __________

__________ del 28.8.2002 (cfr. AI 7, suo verbale d’interrogatorio 28.8.2002;

cfr. considerando 4.1.4), più ancora quella del suo rapporto informativo del

31.10.2001

(cfr. AI 2, copia nota informativa 31.10.2001 allegata al verbale

d’interrogatorio 17.6.2002 del querelante, [“(…). In questo frangente la

donna ha perso l’equilibrio, non so se a causa della spinta o delle calzature,

ed è cascata a terra” (sic!)]).

4.3

L’istante sostiene che il teste __________ __________ si sarebbe “(…)

accodato, con certa esitazione, alla versione del querelato, (…)” (istanza

di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). A questo riguardo occorre

ricordare, come esposto al considerando 4.1.2., che alcuni mesi dopo i fatti

accaduti il medesimo, su richiesta del Comandante __________, ha redatto un

rapporto informativo (cfr., al proposito, AI 13, rapporto di segnalazione

3.1

). Egli, nel corso del suo interrogatorio dinanzi al Ministero

pubblico, ha ammesso che in quel rapporto aveva intenzionalmente tralasciato

alcuni dettagli, precisando immediatamente di aver agito in quel modo, siccome

“(…) in verità, considerato che l’episodio concerneva i fatti prettamente

personali tra moglie e marito e che non credevo che la fattispecie continuasse

fino ad oggi, ho ritenuto di riqualificare un po’ la posizione del collega IS 1.

Questo non per smentire quanto scritto in precedenza dal collega PI 1, quanto,

come già detto, per aiutare IS 1. Da parte mia ho cercato di evitare problemi

risanando la questione” (AI 10, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 4).

Ha inoltre dichiarato di non essersi “(…) reso conto dell’importanza di

quanto stessi facendo, sempre con l’idea di placare gli animi e aiutare il

collega IS 1 a non aver problemi in genere”, aggiungendo inoltre che “(…)

in quel periodo era stata avviata un’inchiesta interna alla polizia nei miei

confronti, del tutto ingiustamente, per cui, visto che ne avevo abbastanza di

miei di problemi, non volevo sobbarcarmene di altri” e che “(…), col

senno di poi, se avessi scritto il mio rapporto conformemente al contenuto del

primo rapporto di PI 1, forse sarebbe stato meglio. Lì per lì, non volevo

problemi per me e per il mio collega” (AI 10, verbale d’interrogatorio

12.9

, p. 4). Dalla sua deposizione appare quindi che egli ha modificato la

versione dei fatti nel rapporto di segnalazione 3.1.2004 soltanto per dare una

mano al collega IS 1 e per non avere ulteriori preoccupazioni.

4.4

A prescindere da quanto sopra

esposto, occorre in ogni caso evidenziare che dagli atti emerge che il rapporto

di segnalazione 31.10.2001 è stato trasmesso al Capo Gendarmeria Sottoceneri,

cap. __________ __________ ed al Comando della polizia cantonale di __________

(cfr. AI 14, verbale d’interrogatorio del querelato, p. 1; AI 5, scritto 17.7.2002).

Le persone che sono venute a

conoscenza di questo rapporto non sono terze persone qualsiasi, bensì sono i

superiori del querelante.

La controversia ha interessato

quindi un limitato gruppo di persone, peraltro tenute al segreto d’ufficio e perfettamente

coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli

dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state

soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251).

5.

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità

dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da

assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già

acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza,

come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del

resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento

anticipato (decisione TF 6P.77/2004 dell’1.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8

ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o

inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del

giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura

penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

In concreto, il confronto tra il

querelato ed il teste __________ __________ appare inutile, considerato che le

parti con ogni verosimiglianza non farebbero altro che ribadire la loro

versione dei fatti. Pure inutili sarebbero le audizioni del comm. __________ __________,

del cap. __________ __________, del ten. __________ __________ e del sgtm. __________

__________, siccome non erano presenti al momento dei fatti accaduti e pertanto

non sarebbero in grado di riferire come testimoni diretti sull’agire di __________

IS 1.

6.

Visto

quanto precede, il gravame, per quanto ricevibile, è pertanto integralmente

respinto. Tassa di giustizia, spese e adeguate ripetibili sono poste a carico

dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 174 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________, che

rifonderà a __________ PI 1, __________, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a

titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.

272.

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268

ss. PPF.

4.

Intimazione:

-

terzi implicati

PI 1

patrocinato

da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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