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Decisione

60.2003.231

istanza di promozione dell'accusa. calunnia. denuncia mendace.

8 novembre 2004Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 19.9/4.10.2001 __________ PI 1 ha, tra l’altro, sporto denuncia penale nei

confronti dell’avv. __________ IS 1, per titolo di truffa e furto, asserendo

sostanzialmente che, nell’ambito di una compravendita di un fondo sul quale

essa ha un diritto d’abitazione parziale, non sarebbero stati rispettati i suoi

diritti: a suo giudizio, infatti, essa sarebbe stata privata del diritto di uso

e di godimento del solaio di cui beneficiava, sostenendo inoltre che da questo

locale le sarebbero stati sottratti alcuni suoi effetti personali (denuncia

penale 19.9/4.10.2001, p. 3).

b. Con

decisione non motivata dell’8.10.2001 il magistrato inquirente ha decretato il

non luogo a procedere in ordine alla denuncia. A seguito della richiesta

formulata dalla denunciante di motivare detto decreto, con decisione motivata

del 15.10.2001 il procuratore pubblico ha confermato il non luogo a procedere,

rilevando che “dagli atti emerge chiaramente che gli oggetti, non meglio

specificati, che a mente della denunciante sarebbero stati conservati nel

solaio, sono stati spostati dai nuovi proprietari del fondo non con l’intento

di appropriarsene per conseguire un indebito profitto, ma semplicemente per

liberare i locali;” che “per quanto riguarda poi la perdita del diritto

di uso e godimento del solaio la stessa parrebbe avvenuta non di certo tramite

inganno astuto, elemento oggettivo necessario per l’esistenza del reato di truffa,

tanto più che nemmeno questi diritti erano stati iscritti, non si sa per quale

motivo, a RF” e che “(…) la questione della vertenza è puramente civile

e da evadere nella competente sede giudiziaria” (motivazione del decreto di

non luogo a procedere 15.10.2001).

c. Con

decisione 28.6.2004 questa Camera ha dichiarato irricevibile l’istanza di

promozione dell’accusa 4/5.12.2001 presentata da __________ PI 1 in relazione

al suindicato decreto di non luogo a procedere, nell’ambito della quale essa

ha, tra l’altro, chiesto di promuovere l’accusa nei confronti dell’avv. __________

IS 1 per le ipotesi di reato di truffa e di furto (cfr., al proposito,

decisione CRP 28.6.2004, inc. __________).

d. Con

esposto 27/28.12.2001 l’avv. __________ IS 1 ha, a sua volta, sporto denuncia/querela

penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace e, in

subordine, calunnia, asserendo in particolare che “il perfezionamento”

di questi reati “(…) è tuttavia già da considerarsi adempiuto con la

presentazione della querela (recte: denuncia) di data 19 settembre 2001”

(denuncia/querela penale 27/28.12.2001, p. 4). Egli ha inoltre affermato che __________

PI 1 “(…) deve sapere e probabilmente sa che il qui querelante non ha

commesso alcun reato. O, per la precisione, non ha alcun elemento per

ipotizzare neppure lontanamente che chi scrive abbia commesso un reato

patrimoniale a suo danno” e che la di lei decisione “(…) di presentare

una querela penale (recte: denuncia penale) nei confronti del

sottoscritto, per i titoli di truffa e di furto, muove non da un legittimo

desiderio di vedere sanzionato un comportamento penalmente rilevante ai suoi

danni, ma solo dalla volontà di infastidire chi, ai suoi occhi, sarebbe stato

all’origine di un disagio di cui lei stessa e il suo legale sono gli unici

responsabili” (denuncia/querela penale 27/28.12.2001, p. 5).

e. Con

decisione 8.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere

in ordine alla denuncia/querela 27/28.12.2001.

Circa

l’ipotesi di reato di denuncia mendace ha rilevato che “(…) la qui querelata

ha presentato a suo tempo al Ministero pubblico una denuncia facendo sì

riferimento a dei reati penali, ma illustrando una fattispecie che ha permesso

(…) di decretare immediatamente un non luogo a procedere, addirittura con

motivazione sommaria, a favore delle persone denunciate: pacifico quindi che

l’intento della qui querelata non fosse tanto quello di infastidire o

perseguire ingiustamente le persone menzionate nella sua denuncia - (…) - ma

quello di sottoporre al vaglio di un magistrato dei fatti da lei ritenuti, a

torto, sanzionabili dal profilo penale; si potrebbe pensare a questo punto

all’esistenza di un reato impossibile o di un errore di diritto, sennonché il

comportamento della qui querelata depone indiscutibilmente a favore di

un’assenza di dolo” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 1 e 2).

Ha

inoltre esposto che la denuncia penale sporta il 19.9/4.10.2001 “(…) non

configura una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CP, e di conseguenza neppure

una calunnia ai sensi dell’art. 174 CP, poiché la stessa è stata formulata

nell’ambito di una procedura giudiziaria e al cospetto di una cerchia ristretta

di persone peraltro legate al segreto d’ufficio (…)” (decreto di non luogo

a procedere 8.7.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario,

in diritto.

f. Con

il presente tempestivo gravame l’avv. __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa

nei confronti di __________ PI 1 per i titoli di reato di denuncia mendace e

calunnia (cfr. istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003).

L’istante,

dopo aver esposto i fatti, asserisce che “contrariamente a quanto affermato

dal procuratore pubblico (…), l’intento della querelata non era quello di

sottoporre all’esame del Magistrato dei fatti da lei ritenuti sanzionabili dal

profilo penale: se tale fosse stato il caso, avrebbe accettato la decisione del

Ministero pubblico di non procedere nei confronti del sottoscritto e degli

altri querelati (recte: denunciati) e non avrebbe compiuto un ulteriore

atto, quale la promozione dell’accusa, nell’ambito della quale ha, una volta

ancora, affermato delle falsità” (istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003,

p. 3 e 4). Sostiene altresì che __________ PI 1 “(…) ha scelto di mentire

per ben due volte: dapprima all’atto della presentazione della querela penale

(recte: denuncia penale), e avendo constatato lo scarso seguito dedicatole,

nella presentazione dell’istanza di promozione dell’accusa”, asseverando

pure che “non vi è stata in lei nessuna resipiscienza, al contrario la ferma

intenzione di portare a termine il suo intento delittuoso” (istanza di

promozione dell’accusa 15/16.7.2003, p. 5). Afferma infine che “la scelta

del procuratore pubblico di premiare la scarsa intelligenza della querelata,

che non ha saputo costruire una querela penale (recte: denuncia penale) degna

di essere creduta, non merita protezione”, rilevando che “ciò che conta

è infatti l’esistenza di un’intenzione, anche nella forma minore del dolo

eventuale, di provocare ai danni del querelato un procedimento penale”,

citando contestualmente Trechsel (istanza di promozione dell’accusa

15/16.7.2003, p. 5). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in

seguito.

g. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico postula la

reiezione del gravame, rinviando alle motivazioni esposte nel decreto impugnato.

__________ PI 1 chiede di respingere l’istanza, senza addurre alcuna osservazione.

Considerandi

1.

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP

concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare

alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di

promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

Occorre

preliminarmente rilevare che con l’istanza in esame l’avv. __________ IS 1 si

limita a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente,

omettendo di indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico della

denunciata/querelata in relazione ai reati ipotizzati e di confrontarsi

sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi degli art. 174 e 303

CP. L’istante inoltre ha tralasciato di confrontarsi con la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle

già acquisite.

La

questione della ricevibilità del gravame può in ogni caso restare irrisolta,

ritenuto che il decreto impugnato va confermato nel merito.

3.

3.1.

Il reato di cui all’art. 174 cifra 1 CP - secondo cui è punito, a

querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire

cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di

altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa

non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto - si configura come

una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente

nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN,

Basilea 2003, n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,

Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 324 e 325; B. CORBOZ, Les infractions

en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 3 ad

art. 174 CP; decisione TF 6S.261/2004 del 27.9.2004). Il dolo eventuale non è

sufficiente (cfr. decisione TF 6S.261/2004 del 27.9.2004 e riferimenti).

3.2

Anzitutto si ricorda che l’istante in sede di denuncia/querela ha

dichiarato che __________ PI 1 “(…) deve sapere e probabilmente sa che il

qui querelante non ha commesso alcun reato” (denuncia/querela penale

27/28.12.2001, p. 5).

Ciò esclude l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 174

CP, che dal profilo soggettivo presuppone dolo diretto da parte dell’autore, avendo

l’istante stesso ammesso di non essere certo che la denunciata/querelata sapeva

di dire cosa non vera.

A

prescindere da ciò occorre rilevare che per determinare il carattere lesivo di

un’allegazione non si può non considerare il contesto nel quale è stata proferita.

Nel caso in esame, gli esposti incriminati, sui quali l’istante si basa per

corroborare la sua tesi accusatoria, sono stati inoltrati dalla qui

denunciata/querelata al Ministero pubblico, rispettivamente alla Camera dei

ricorsi penali. Le sue argomentazioni non devono pertanto essere valutate

separatamente, ma devono essere messe in relazione a questo particolare

contesto; questo è anche il senso che un lettore non prevenuto poteva

attribuire all’allegato in questione.

Dalla

lettura degli allegati incriminati non appare che il loro contenuto sia atto a

pregiudicare la reputazione dell’istante e non suscita l’impressione tantomeno

il sospetto che egli manchi di quelle qualità di carattere che lo fanno apparire

degno di rispetto.

Va infine evidenziato che la qui denunciata/querelata non si è

rivolta ad un “terzo” qualsiasi, bensì a delle autorità giudiziarie,

coinvolgendo in tal modo i collaboratori della giustizia. L’istante, al

proposito, asserisce che “(…) le accuse promosse dalla PI 1 al sottoscritto,

sono divenute di dominio pubblico per effetto dell’acquisizione dell’incarto

della CRP a quello della causa civile, (…)” (istanza di promozione

dell’accusa 15/16.7.2003, p. 6 e doc. D ivi allegato). Ora, per il fatto che l’incarto

di questa Camera sia stato richiamato in sede civile, le accuse mosse dalla

denunciata/querelata nei suoi confronti non sono affatto divenute di dominio

pubblico, interessando la controversia un limitato gruppo di persone - il

pretore ed eventualmente i suoi collaboratori - peraltro tenute al segreto

d’ufficio e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali

affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che

le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118

IV 251).

Si rileva inoltre che il qui istante, in sede civile, si è in ogni

modo associato alla richiesta di prove indicate dall’avv. __________ - tra cui

il richiamo dell’inc. __________ di questa Camera - “(…), precisando che il

richiamo penale assume particolare rilevanza con riferimento ad un’ammissione

contenuta in un memoriale 04.12.2001 (istanza di promozione dell’accusa, punto

1, 2° paragrafo) allestito in tale ambito dalla sig.a PI 1, ammissione che

consente di chiarire meglio la dinamica che ha portato alla mancata iscrizione

a registro fondiario di taluni asseriti suoi diritti” (verbale IIa udienza

preliminare del 13.6.2002, inc. __________, p. 2). Per questi motivi, la

disposizione di cui all’art. 174 CP non è applicabile al caso di specie. Di

conseguenza il decreto impugnato merita conferma in relazione a quest’ipotesi

di reato.

4.

4.1.

L’art. 303 CP - secondo cui commette denuncia mendace, chiunque

denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona

che egli sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale,

oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un

procedimento penale contro una persona che egli sa innocente - è un reato

intenzionale che esige consapevolezza e volontà di far perseguire penalmente

chi si sa innocente; intenzionalità che non ammette il dolo eventuale (cfr. BSK

StGB II - V. DELNON / A. RÜDY, op. cit., n. 26 ad art. 303 CP; A. DONATSCH / W.

WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed., Zurigo 2004,

p. 370 e 371; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 17 ad art. 303 CP; S.

TRECHSEL, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 303 CP). L’autore deve quindi sapere, come

in caso di calunnia (art. 174 CP), di accusare una persona innocente e non è

quindi sufficiente che egli la ritenga possibilmente innocente.

4.2

Dalla lettura della denuncia penale 19.9/4.10.2001 e della susseguente

istanza di promozione dell’accusa 4/5.12.2001 non emerge che __________ PI 1

abbia presentato questi allegati alle competenti autorità sapendo

dell’innocenza dell’avv. __________ IS 1 in relazione alle ipotesi di reato da

lei invocati, con lo scopo di provocare intenzionalmente l’apertura di un

procedimento penale nei suoi confronti.

In particolare dal contenuto degli stessi - contrariamente a quanto

asserisce l’istante - non appare che la qui denunciata/querelata sapeva che le

sue affermazioni fossero possibilmente false, tant’è che __________ PI 1, non

rendendosi apparentemente conto, nonostante la decisione del procuratore pubblico,

che le questioni da lei sollevate non rivestono alcuna rilevanza penale, ha

impugnato tempestivamente il decreto di non luogo a procedere 15.10.2001.

Dall’asserzione dell’istante poi secondo cui la qui

denunciata/querelata avrebbe “(…) deliberatamente scelto di mentire” sia

in sede di denuncia/querela, sia in questa sede (istanza di promozione

dell’accusa 15/16.7.2003, p. 4 e 5), non si può semplicemente trarre la

conclusione che essa sapeva con certezza dell’innocenza dell’istante. Dal contenuto

di questi allegati, personalmente sottoscritti dalla denunciata/querelata,

traspare piuttosto la sua ferma convinzione di essere stata lesa nei suoi

diritti, senza inoltre essere stata debitamente informata da nessuno e di

essere stata raggirata ingiustamente anche dall’avv. PI 1. Ciò esclude che essa

abbia agito con dolo diretto. In assenza del dolo diretto, si può prescindere

dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 303 CP. La questione non merita

pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere

confermato anche in relazione a quest’ipotesi di reato.

5.

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità

dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da

assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già

acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,

come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del

resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento

anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E.

SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e §

55.

n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante,

inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione

del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79

CPP).

6.

Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e

spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 174 CP, 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico dell’avv. __________ IS 1, __________.

3.

Rimedi

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.

272.

PPF). La legittimazione e le modalità del ricorso sono rette dagli art. 268

ss. PPF.

4.

Intimazione:

-

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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