60.2003.231
istanza di promozione dell'accusa. calunnia. denuncia mendace.
8 novembre 2004Italiano15 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2003.231
Data decisione, Autorità:
08.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. calunnia. denuncia mendace.
CALUNNIA
DENUNCIA MENDACE
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 174 CPS
art. 303 CPS
Incarto n.
60.2003.231
Lugano
8 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003 presentata da
IS 1 ,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 8.7.2003 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà
nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia/querela
27/28.12.2001 (cfr. busta d’intimazione agli atti) nei confronti di __________
PI 1, __________, c/o __________ __________, __________, per titolo di
denuncia mendace e calunnia;
richiamate le
osservazioni 28.7.2003 del procuratore pubblico e 18/20.8.2003 di __________ PI
1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 19.9/4.10.2001 __________ PI 1 ha, tra l’altro, sporto denuncia penale nei
confronti dell’avv. __________ IS 1, per titolo di truffa e furto, asserendo
sostanzialmente che, nell’ambito di una compravendita di un fondo sul quale
essa ha un diritto d’abitazione parziale, non sarebbero stati rispettati i suoi
diritti: a suo giudizio, infatti, essa sarebbe stata privata del diritto di uso
e di godimento del solaio di cui beneficiava, sostenendo inoltre che da questo
locale le sarebbero stati sottratti alcuni suoi effetti personali (denuncia
penale 19.9/4.10.2001, p. 3).
b. Con
decisione non motivata dell’8.10.2001 il magistrato inquirente ha decretato il
non luogo a procedere in ordine alla denuncia. A seguito della richiesta
formulata dalla denunciante di motivare detto decreto, con decisione motivata
del 15.10.2001 il procuratore pubblico ha confermato il non luogo a procedere,
rilevando che “dagli atti emerge chiaramente che gli oggetti, non meglio
specificati, che a mente della denunciante sarebbero stati conservati nel
solaio, sono stati spostati dai nuovi proprietari del fondo non con l’intento
di appropriarsene per conseguire un indebito profitto, ma semplicemente per
liberare i locali;” che “per quanto riguarda poi la perdita del diritto
di uso e godimento del solaio la stessa parrebbe avvenuta non di certo tramite
inganno astuto, elemento oggettivo necessario per l’esistenza del reato di truffa,
tanto più che nemmeno questi diritti erano stati iscritti, non si sa per quale
motivo, a RF” e che “(…) la questione della vertenza è puramente civile
e da evadere nella competente sede giudiziaria” (motivazione del decreto di
non luogo a procedere 15.10.2001).
c. Con
decisione 28.6.2004 questa Camera ha dichiarato irricevibile l’istanza di
promozione dell’accusa 4/5.12.2001 presentata da __________ PI 1 in relazione
al suindicato decreto di non luogo a procedere, nell’ambito della quale essa
ha, tra l’altro, chiesto di promuovere l’accusa nei confronti dell’avv. __________
IS 1 per le ipotesi di reato di truffa e di furto (cfr., al proposito,
decisione CRP 28.6.2004, inc. __________).
d. Con
esposto 27/28.12.2001 l’avv. __________ IS 1 ha, a sua volta, sporto denuncia/querela
penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace e, in
subordine, calunnia, asserendo in particolare che “il perfezionamento”
di questi reati “(…) è tuttavia già da considerarsi adempiuto con la
presentazione della querela (recte: denuncia) di data 19 settembre 2001”
(denuncia/querela penale 27/28.12.2001, p. 4). Egli ha inoltre affermato che __________
PI 1 “(…) deve sapere e probabilmente sa che il qui querelante non ha
commesso alcun reato. O, per la precisione, non ha alcun elemento per
ipotizzare neppure lontanamente che chi scrive abbia commesso un reato
patrimoniale a suo danno” e che la di lei decisione “(…) di presentare
una querela penale (recte: denuncia penale) nei confronti del
sottoscritto, per i titoli di truffa e di furto, muove non da un legittimo
desiderio di vedere sanzionato un comportamento penalmente rilevante ai suoi
danni, ma solo dalla volontà di infastidire chi, ai suoi occhi, sarebbe stato
all’origine di un disagio di cui lei stessa e il suo legale sono gli unici
responsabili” (denuncia/querela penale 27/28.12.2001, p. 5).
e. Con
decisione 8.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
in ordine alla denuncia/querela 27/28.12.2001.
Circa
l’ipotesi di reato di denuncia mendace ha rilevato che “(…) la qui querelata
ha presentato a suo tempo al Ministero pubblico una denuncia facendo sì
riferimento a dei reati penali, ma illustrando una fattispecie che ha permesso
(…) di decretare immediatamente un non luogo a procedere, addirittura con
motivazione sommaria, a favore delle persone denunciate: pacifico quindi che
l’intento della qui querelata non fosse tanto quello di infastidire o
perseguire ingiustamente le persone menzionate nella sua denuncia - (…) - ma
quello di sottoporre al vaglio di un magistrato dei fatti da lei ritenuti, a
torto, sanzionabili dal profilo penale; si potrebbe pensare a questo punto
all’esistenza di un reato impossibile o di un errore di diritto, sennonché il
comportamento della qui querelata depone indiscutibilmente a favore di
un’assenza di dolo” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 1 e 2).
Ha
inoltre esposto che la denuncia penale sporta il 19.9/4.10.2001 “(…) non
configura una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CP, e di conseguenza neppure
una calunnia ai sensi dell’art. 174 CP, poiché la stessa è stata formulata
nell’ambito di una procedura giudiziaria e al cospetto di una cerchia ristretta
di persone peraltro legate al segreto d’ufficio (…)” (decreto di non luogo
a procedere 8.7.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario,
in diritto.
f. Con
il presente tempestivo gravame l’avv. __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa
nei confronti di __________ PI 1 per i titoli di reato di denuncia mendace e
calunnia (cfr. istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003).
L’istante,
dopo aver esposto i fatti, asserisce che “contrariamente a quanto affermato
dal procuratore pubblico (…), l’intento della querelata non era quello di
sottoporre all’esame del Magistrato dei fatti da lei ritenuti sanzionabili dal
profilo penale: se tale fosse stato il caso, avrebbe accettato la decisione del
Ministero pubblico di non procedere nei confronti del sottoscritto e degli
altri querelati (recte: denunciati) e non avrebbe compiuto un ulteriore
atto, quale la promozione dell’accusa, nell’ambito della quale ha, una volta
ancora, affermato delle falsità” (istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003,
p. 3 e 4). Sostiene altresì che __________ PI 1 “(…) ha scelto di mentire
per ben due volte: dapprima all’atto della presentazione della querela penale
(recte: denuncia penale), e avendo constatato lo scarso seguito dedicatole,
nella presentazione dell’istanza di promozione dell’accusa”, asseverando
pure che “non vi è stata in lei nessuna resipiscienza, al contrario la ferma
intenzione di portare a termine il suo intento delittuoso” (istanza di
promozione dell’accusa 15/16.7.2003, p. 5). Afferma infine che “la scelta
del procuratore pubblico di premiare la scarsa intelligenza della querelata,
che non ha saputo costruire una querela penale (recte: denuncia penale) degna
di essere creduta, non merita protezione”, rilevando che “ciò che conta
è infatti l’esistenza di un’intenzione, anche nella forma minore del dolo
eventuale, di provocare ai danni del querelato un procedimento penale”,
citando contestualmente Trechsel (istanza di promozione dell’accusa
15/16.7.2003, p. 5). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in
seguito.
g. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico postula la
reiezione del gravame, rinviando alle motivazioni esposte nel decreto impugnato.
__________ PI 1 chiede di respingere l’istanza, senza addurre alcuna osservazione.
Considerandi
1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP
concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare
alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di
promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
Occorre
preliminarmente rilevare che con l’istanza in esame l’avv. __________ IS 1 si
limita a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente,
omettendo di indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico della
denunciata/querelata in relazione ai reati ipotizzati e di confrontarsi
sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi degli art. 174 e 303
CP. L’istante inoltre ha tralasciato di confrontarsi con la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle
già acquisite.
La
questione della ricevibilità del gravame può in ogni caso restare irrisolta,
ritenuto che il decreto impugnato va confermato nel merito.
3.
3.1.
Il reato di cui all’art. 174 cifra 1 CP - secondo cui è punito, a
querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire
cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di
altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa
non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto - si configura come
una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente
nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN,
Basilea 2003, n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,
Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 324 e 325; B. CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 3 ad
art. 174 CP; decisione TF 6S.261/2004 del 27.9.2004). Il dolo eventuale non è
sufficiente (cfr. decisione TF 6S.261/2004 del 27.9.2004 e riferimenti).
3.2
Anzitutto si ricorda che l’istante in sede di denuncia/querela ha
dichiarato che __________ PI 1 “(…) deve sapere e probabilmente sa che il
qui querelante non ha commesso alcun reato” (denuncia/querela penale
27/28.12.2001, p. 5).
Ciò esclude l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 174
CP, che dal profilo soggettivo presuppone dolo diretto da parte dell’autore, avendo
l’istante stesso ammesso di non essere certo che la denunciata/querelata sapeva
di dire cosa non vera.
A
prescindere da ciò occorre rilevare che per determinare il carattere lesivo di
un’allegazione non si può non considerare il contesto nel quale è stata proferita.
Nel caso in esame, gli esposti incriminati, sui quali l’istante si basa per
corroborare la sua tesi accusatoria, sono stati inoltrati dalla qui
denunciata/querelata al Ministero pubblico, rispettivamente alla Camera dei
ricorsi penali. Le sue argomentazioni non devono pertanto essere valutate
separatamente, ma devono essere messe in relazione a questo particolare
contesto; questo è anche il senso che un lettore non prevenuto poteva
attribuire all’allegato in questione.
Dalla
lettura degli allegati incriminati non appare che il loro contenuto sia atto a
pregiudicare la reputazione dell’istante e non suscita l’impressione tantomeno
il sospetto che egli manchi di quelle qualità di carattere che lo fanno apparire
degno di rispetto.
Va infine evidenziato che la qui denunciata/querelata non si è
rivolta ad un “terzo” qualsiasi, bensì a delle autorità giudiziarie,
coinvolgendo in tal modo i collaboratori della giustizia. L’istante, al
proposito, asserisce che “(…) le accuse promosse dalla PI 1 al sottoscritto,
sono divenute di dominio pubblico per effetto dell’acquisizione dell’incarto
della CRP a quello della causa civile, (…)” (istanza di promozione
dell’accusa 15/16.7.2003, p. 6 e doc. D ivi allegato). Ora, per il fatto che l’incarto
di questa Camera sia stato richiamato in sede civile, le accuse mosse dalla
denunciata/querelata nei suoi confronti non sono affatto divenute di dominio
pubblico, interessando la controversia un limitato gruppo di persone - il
pretore ed eventualmente i suoi collaboratori - peraltro tenute al segreto
d’ufficio e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali
affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che
le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118
IV 251).
Si rileva inoltre che il qui istante, in sede civile, si è in ogni
modo associato alla richiesta di prove indicate dall’avv. __________ - tra cui
il richiamo dell’inc. __________ di questa Camera - “(…), precisando che il
richiamo penale assume particolare rilevanza con riferimento ad un’ammissione
contenuta in un memoriale 04.12.2001 (istanza di promozione dell’accusa, punto
1, 2° paragrafo) allestito in tale ambito dalla sig.a PI 1, ammissione che
consente di chiarire meglio la dinamica che ha portato alla mancata iscrizione
a registro fondiario di taluni asseriti suoi diritti” (verbale IIa udienza
preliminare del 13.6.2002, inc. __________, p. 2). Per questi motivi, la
disposizione di cui all’art. 174 CP non è applicabile al caso di specie. Di
conseguenza il decreto impugnato merita conferma in relazione a quest’ipotesi
di reato.
4.
4.1.
L’art. 303 CP - secondo cui commette denuncia mendace, chiunque
denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona
che egli sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale,
oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un
procedimento penale contro una persona che egli sa innocente - è un reato
intenzionale che esige consapevolezza e volontà di far perseguire penalmente
chi si sa innocente; intenzionalità che non ammette il dolo eventuale (cfr. BSK
StGB II - V. DELNON / A. RÜDY, op. cit., n. 26 ad art. 303 CP; A. DONATSCH / W.
WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed., Zurigo 2004,
p. 370 e 371; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 17 ad art. 303 CP; S.
TRECHSEL, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 303 CP). L’autore deve quindi sapere, come
in caso di calunnia (art. 174 CP), di accusare una persona innocente e non è
quindi sufficiente che egli la ritenga possibilmente innocente.
4.2
Dalla lettura della denuncia penale 19.9/4.10.2001 e della susseguente
istanza di promozione dell’accusa 4/5.12.2001 non emerge che __________ PI 1
abbia presentato questi allegati alle competenti autorità sapendo
dell’innocenza dell’avv. __________ IS 1 in relazione alle ipotesi di reato da
lei invocati, con lo scopo di provocare intenzionalmente l’apertura di un
procedimento penale nei suoi confronti.
In particolare dal contenuto degli stessi - contrariamente a quanto
asserisce l’istante - non appare che la qui denunciata/querelata sapeva che le
sue affermazioni fossero possibilmente false, tant’è che __________ PI 1, non
rendendosi apparentemente conto, nonostante la decisione del procuratore pubblico,
che le questioni da lei sollevate non rivestono alcuna rilevanza penale, ha
impugnato tempestivamente il decreto di non luogo a procedere 15.10.2001.
Dall’asserzione dell’istante poi secondo cui la qui
denunciata/querelata avrebbe “(…) deliberatamente scelto di mentire” sia
in sede di denuncia/querela, sia in questa sede (istanza di promozione
dell’accusa 15/16.7.2003, p. 4 e 5), non si può semplicemente trarre la
conclusione che essa sapeva con certezza dell’innocenza dell’istante. Dal contenuto
di questi allegati, personalmente sottoscritti dalla denunciata/querelata,
traspare piuttosto la sua ferma convinzione di essere stata lesa nei suoi
diritti, senza inoltre essere stata debitamente informata da nessuno e di
essere stata raggirata ingiustamente anche dall’avv. PI 1. Ciò esclude che essa
abbia agito con dolo diretto. In assenza del dolo diretto, si può prescindere
dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 303 CP. La questione non merita
pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere
confermato anche in relazione a quest’ipotesi di reato.
5.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità
dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da
assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del
resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento
anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E.
SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e §
55.
n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante,
inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione
del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79
CPP).
6.
Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e
spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 174 CP, 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico dell’avv. __________ IS 1, __________.
3.
Rimedi
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272.
PPF). La legittimazione e le modalità del ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4.
Intimazione:
-
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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