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Decisione

60.2003.240

istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione. diffamazione. calunnia. ingiuria. violazione del segreto professionale.

21 ottobre 2004Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 7/10.6.2002 __________ IS 1 ha sporto querela penale nei confronti del

dr. med. __________ PI 1, medico-specialista FMH in __________ e __________,

per titolo di diffamazione, calunnia ed ingiuria, subordinatamente violazione

del segreto professionale, in relazione ad un colloquio tenutosi presso lo

studio medico il 7.3.2002 tra la querelante, il di lei allora compagno __________

IS 2 ed il querelato. La querelante ha in particolare asserito che quest’ultimo

“(…) con le gravi affermazioni fatte ha procurato un grave danno sia al

signor IS 2 che alla signora IS 1 in quanto ha ingenerato una totale sfiducia

nei due conviventi tale da provocarne la separazione immediata”, chiedendo

contestualmente che venga avviata “(…) l’indagine per stabilire la verità

dei fatti e immediatamente ordinato il sequestro del dossier del signor __________

IS 2 presso lo studio del dr. PI 1 per stabilirne la storia medica” e che

venga “(…) effettuato ogni ulteriore accertamento utile (presso la clinica

psichiatrica cantonale di __________ o altrove) volta a determinare se e per

quale motivo __________ IS 2 sia stato internato” (querela penale

7/10.6.2002, p. 2 e 3).

b. Esperite le indagini preliminari, il sostituto procuratore

pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela.

Circa

le ipotesi di reato di ingiuria, calunnia e diffamazione ha in particolare

rilevato che “nella fattispecie la stessa IS 1 __________ ammette che le

dichiarazioni del medico (sempre che esse configurino la violazione delle

ricordate norme legali; questione che può essere lasciata irrisolta nel caso

concreto) sono state rivolte a IS 2 __________ e non nei suoi confronti” e

che “se ne deve quindi concludere che, facendo difetto l’esistenza di una

querela inoltrata da IS 2 __________, deve essere decretato un non luogo a procedere

per (…)” questi titoli di reato (decreto di non luogo a procedere

10.7.2003, p. 1).

Per

quanto attiene all’ipotesi di reato di violazione del segreto professionale

osserva che nel caso in esame __________ IS 2 __________ abbia svincolato

dal segreto professionale il suo medico curante così da permettergli di “dire

tutta la verità alla IS 1 sul mio stato di salute” (…)", e pertanto

durante il colloquio tenutosi il 7.3.2002 il querelato non è incorso in alcuna

violazione (decreto di non luogo a procedere 10.7.2003, p. 2).

Delle

altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.

c. Con

il presente tempestivo gravame __________ IS 1 e __________ IS 2 postulano la

promozione dell’accusa nei confronti del dr. med. __________ PI 1 per titolo di

diffamazione, calunnia ed ingiuria, nonché di violazione del segreto

professionale (cfr. istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 5).

Gli

istanti asseriscono che “in realtà l’istruttoria ha permesso di dimostrare

attraverso le due distinte deposizioni sia di IS 2 che di IS 1 che il dr. PI 1

ha agito con premeditazione intimorendo senza motivo la signora IS 1 in

presenza del signor IS 2: con quel suo atteggiamento il dr. PI 1 ha

intenzionalmente distrutto la relazione tra la signora IS 1, i suoi figli e il

signor IS 2, relazione che sino ad allora, a parte dei problemi di gelosia,

procedeva pacificamente” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003,

p. 3). Asseverano altresì che il querelato “(…) era stato interpellato dal

signor IS 2 per poter risolvere il problema relazionale ed invece con il suo

sciagurato intervento ha evidentemente distrutto definitivamente la relazione ingenerando

quel seme di sfiducia e di paura che non ha più permesso a IS 2 e IS 1 di

convivere”, sostenendo che “il dr. PI 1 era (…) intervenuto in maniera

drastica screditando calunniosamente IS 2 dinanzi alla signora IS 1”

(istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 3). A loro giudizio, “la

qualità di leso e quindi di persona legittimata a presentare la querela deve essere

riconosciuta alla signora IS 1, la quale, come è risultato dall’istruttoria,

aveva una relazione sentimentale con il signor IS 2, relazione che nemmeno il

dr. PI 1 ha negato”, ritenendo inoltre che essa sarebbe da considerarsi una

persona lesa ai sensi dell’art. 28 CP (istanza di promozione dell’accusa

22/23.7.2003, p. 4).

Circa

l’ipotesi di reato di violazione del segreto professionale, sostengono che “le

informazioni coperte dal segreto professionale possono essere usate solo dietro

svincolo del paziente, ma con parsimonia e giudizio da parte del medico

interessato e solo nell’interesse del paziente” e che il querelato “(…)

è andato oltre: egli ha stravolto la situazione e nelle informazioni date ha

pure inserito, oltre a false e calunniose affermazioni, anche circostanze

coperte da segreto e che sicuramente non servivano nell’incontro a tre”

(istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 4). Delle altre

motivazioni, così come delle osservazioni del sostituto procuratore pubblico e

del dr. med. Wolfgang PI 1, si dirà, se indispensabile, in seguito.

Considerandi

1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

Giusta

l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione

dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona

danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo

dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona

fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene

giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura

penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).

Se il

bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità

personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a

costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione

di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare

danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati

effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio

patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia

14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la

commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente

interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato

parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura

penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).

Per

quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma

particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa

dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga

con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una

richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza

dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n.

3.

ad art. 70 CPP).

3.

3.1.

Giova innanzitutto rilevare che la querela 7/10.6.2002 è stata

inoltrata con la carta intestata dello studio legale dell’avv. __________ PA 1,

che sull’allegato figura quale patrocinatore di __________ IS 1, ma la stessa è

stata esclusivamente sottoscritta da quest’ultima. Di conseguenza, il decreto

di non luogo a procedere 10.7.2003 emanato nei confronti di __________ PI 1 a

seguito della predetta querela, può essere impugnato soltanto dalla querelante,

che - tra l’altro - si è costituita parte civile in quella sede (cfr. querela

7/10.6.2002, p. 3; decreto di non luogo a procedere 10.7.2003, p. 2; art. 186

cpv. 1 CPP). __________ IS 2 non può ora assumere la qualità di parte istante

con il presente gravame, ritenuto che nell’esposto 7/10.6.2003 egli non è

indicato come querelante e non ha nemmeno manifestato al Ministero pubblico la sua

intenzione di ottenere la punizione del querelato. Per il che, __________ IS 2

non possiede alcuna legittimazione a presentare l’istanza di promozione

dell’accusa in relazione al decreto impugnato e tantomeno è legittimato a

costituirsi parte civile in questa sede (cfr. istanza di promozione dell’accusa

22/23.7.2003, p. 2), essendo comunque i termini di querela abbondantemente

scaduti al momento della presentazione dell’istanza qui in esame.

Occorre,

a titolo abbondanziale, evidenziare che appare sorprendente la volontà di __________

IS 2 di promuovere l’accusa nei confronti del querelato - dal quale è stato,

tra l’altro, in cura per svariati anni (cfr. AI 2, verbale d’interrogatorio

18.6.2002

di __________ IS 2, p. 1; cartella clinica di __________ IS 2) -,

siccome egli, dinanzi al magistrato inquirente, ha dichiarato di aver “(…)

rinunciato a presentare una denuncia contro di lui, in quanto essendo suo

paziente avevo paura di non essere creduto” e che “inoltre il mio

pensiero principale in quel momento era la relazione con la signora IS 1 che

purtroppo nel frattempo è finita” (AI 5, verbale d’interrogatorio

16.7

, p. 4).

3.2

Le ipotesi di reato di cui alla

querela concernono i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria e violazione

del segreto professionale. I reati contro l’onore di cui agli art. 173 ss. CP

sono disposizioni penali che proteggono interessi privati: di conseguenza, come

esposto, legittimato a costituirsi parte civile è soltanto colui che subisce

l’illecito. La violazione del segreto professionale è, per contro, considerato

un reato contro lo Stato, segnatamente contro i doveri d’ufficio e

professionali.

3.2.1

__________ IS 1 in sede di querela

ha in particolare esposto che “(…) si rende indispensabile effettuare

un’indagine volta a dimostrare che il dr. PI 1 ha calunniato e diffamato il

signor IS 2 davanti alla (…)” sua presenza, affermando cose false e

danneggiando la loro bella e stabile relazione” (querela penale

7/10.6.2002, p. 3). Essa, in questa sede, ha, tra l’altro, asserito che il

querelato “(…) era (…) intervenuto in maniera drastica screditando

calunniosamente IS 2 dinanzi alla signora IS 1” (istanza di promozione

dell’accusa 22/23.7.2003, p. 3).

Da queste affermazioni emerge incontrovertibilmente

che circa le ipotesi di reato contro l’onore, l’unica persona che può essere

stata direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico è __________ IS

2.

Egli, sentendosi nell'evenienza leso nel suo onore, avrebbe potuto

personalmente presentare una querela nei confronti del medico e costituirsi

parte civile, al più tardi, in questa sede. __________ IS 1, non avendo subito

alcun illecito - siccome essa asserisce che il medico, in sua presenza, avrebbe

diffamato e calunniato __________ IS 2, avendo, a suo giudizio, esposto fatti

falsi in relazione allo stato di salute del suo allora compagno nel corso del

colloquio tenutosi il 7.3.2002 (cfr. querela penale 7/10.6.2002, p. 2 e 3) -,

non è legittimata a costituirsi parte civile e tantomeno ha il diritto di

presentare una querela, rispettivamente un’istanza di promozione dell’accusa in

relazione alle suindicate ipotesi di reato.

L’asserzione dell’istante secondo

cui il sostituto procuratore pubblico avrebbe erroneamente negato la qualità di

persona a __________ IS 1, ritenuto che nella decisione DTF 92 IV 115 ss. “(…)

è stata riconosciuta al marito la qualità di leso, giusta l’art. 28 CP da parte

di un terzo che aveva trattato da “puttana” la di lui moglie”, che “la

qualità di leso e quindi di persona legittimata a presentare la querela deve

essere riconosciuta alla signora IS 1, la quale, come è risultato

dall’istruttoria, aveva una relazione sentimentale con il signor IS 2,

relazione che nemmeno il dr. PI 1 ha negato. Tant’è che egli l’ha descritta, contrariamente

alla querelante, quale relazione difficile dovuta ad una conflittualità di

caratteri da IS 2 e IS 1” e che “il dr. PI 1, nel proprio verbale, ha

pure dichiarato che con le proprie affermazioni aveva cercato di convincere la

signora IS 1 a lasciare il signor IS 2 ed in tal senso aveva quindi dato un

segnale forte alla signora IS 1 per lasciarlo” (istanza di promozione

dell’accusa 22/23.7.2003, p. 3 e 4), appare manifestamente infondata.

A prescindere dal fatto che, come

rettamente rilevato dal sostituto procuratore pubblico, “la giurisprudenza

federale richiamata dall’istante non trova applicazione nel caso concreto

trattandosi di una fattispecie completamente diversa dalla presente poiché non

ci si trova confrontati ad una persona che (per un banale litigio) intende ferirne

un’altra diffamandone il coniuge che quasi nemmeno conosce” (osservazioni

SPP 31.7/4.8.2003, p. 2; cfr., al proposito, DTF 92 IV 115 ss.), occorre

osservare che questa Camera ha negato la veste di parte lesa ai sensi della

disposizione di cui all’art. 64 vCPP, al convivente di una persona lesa da un

reato (decisione CRP 17.3.1989 in re R. B.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP). Per il che, già per questi motivi il decreto

impugnato va confermato in relazione alle ipotesi di reato contro l’onore. La

questione non merita pertanto ulteriore approfondimento.

3.2.2

Per quanto attiene all’ipotesi di reato di violazione del segreto

professionale giusta l’art. 321 CP - secondo cui sono, tra l’altro, puniti a querela

di parte con la detenzione o con la multa i medici che rivelano segreti a loro

confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia

nell’esercizio della medesima -, va evidenziato che il detentore del segreto,

ossia il mandante, è colui che ha il diritto di sporgere querela (cfr. BSK StGB

II - N. OBERHOLZER, Basilea 2003, n. 26 ad art. 321 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches

Strafrecht BT II: Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2000, § 59 n. 22).

Nell’ipotesi in cui colui che è tenuto al mantenimento del segreto lo confida a

terzi, questi non hanno un diritto di presentare autonomamente una querela,

salvo nella misura in cui ciò li concerne (anche) personalmente ed essi

assumono il ruolo di detentore del segreto (cfr. BSK StGB II - N. OBERHOLZER,

op. cit., n. 26 ad art. 321 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 59 n. 27; DTF 87

IV 109 e 110).

__________ IS 2 nel corso del suo interrogatorio tenutosi presso la

polizia il 18.6.2002 ha dichiarato di aver riferito al dr. med. __________ PI 1

che era “(…) geloso della mia convivente perché salutava tutti gli uomini e

se lui poteva fare qualcosa e se poteva parlare alla signora IS 1. La mia

richiesta era quella che il medico doveva trovare una soluzione per me e la mia

convivente. Parlandoci doveva capire cosa che non andava e doveva darci dei

consigli con una terapia per farci andare d’accordo”, affermando inoltre

che il querelato “(…) inizialmente non era disposto a ricevere la sig.ra IS

1.

e solo su mie insistenze ha accettato. Mi diceva che non poteva dar seguito

alla mia richiesta anche se lo svincolavo dal segreto professionale perché aveva

già avuto una spiacevole storia in un’altra occasione” e che “da parte

mia insistentemente lo pregavo di accettare la mia richiesta e mi dava un

appuntamento per il 07.03.2002” e ancora: “unitamente alla sig.ra IS 1,

in data 07.03.2002 verso le ore 1700 ci siamo recati nello studio del dott. PI

1.

Sono entrato nello studio da solo mentre la mia amica attendeva nella sala

d’aspetto. Ripetevo al dottore di dire tutta la verità alla IS 1 sul mio stato

di salute e che lo svincolavo dal segreto professionale. So che il medico non

poteva essere svincolato da detto segreto perché me l’aveva detto lui ma io ho

insistito che parlasse con la mia convivente. Ho pure chiesto al medico che non

volevo essere presente al colloquio con la citata signora ma lui mi diceva che

io dovevo essere presente e non dovevo dire nulla ma dovevo solo ascoltare”

(AI 2, verbale d’interrogatorio 18.6.2002, p. 2 e 3). Egli, dinanzi al

segretario giudiziario __________ ha confermato integralmente il contenuto

delle sue dichiarazioni rese in sede di polizia, ribadendo che “è vero che

proposi personalmente a voce al dottor PI 1 questo incontro a tre. Lui mi

rispose negativamente sostenendo che lui aveva nei miei confronti il segreto

professionale e mi accennava ad una precedente sua esperienza professionale

dove l’incontro con una coppia aveva portato del malessere”, dichiarando

inoltre che “nell’arco di diversi mesi, durante i colloqui che avevo con il

dottor PI 1, chiedevo nuovamente questo incontro a tre. Dopo diverse richieste

il medico acconsentì” e che “il dottore dapprima chiamò me e da solo mi

recai nel suo studio. Questo incontro a due aveva come scopo lo svincolo dal

segreto professionale da parte mia. Cosa che feci verbalmente” (AI 5,

verbale d’interrogatorio 16.7.2002, p. 1 e 2).

Ne discende che __________ IS 2 ha chiesto ripetutamente al querelato

di effettuare un colloquio a tre, svincolandolo contestualmente dal segreto

professionale in relazione al suo stato di salute. Egli, in qualità di detentore

del segreto sarebbe, semmai, stato legittimato a sporgere querela penale nei confronti

del medico.

__________ IS 1, per contro, non ha alcun diritto di inoltrare una

querela autonoma non avendo assunto il ruolo di detentrice del segreto in relazione

allo stato di salute del suo allora compagno. Essa, del resto, nemmeno lo

sostiene. La legittimazione di __________ IS 1 difetta pure per quest’ipotesi

di reato.

3.3

L’istanza

di promozione dell’accusa deve infine essere dichiarata irricevibile poiché,

come esposto, secondo prassi di questa Camera, essa presuppone, tra l’altro,

l’esistenza di seri indizi della commissione di un reato emergenti dagli atti.

Nel caso di specie gli istanti si limitano a contestare le conclusioni cui è

giunto il sostituto procuratore pubblico, fornendo una loro versione dei fatti

e senza nemmeno confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati

ipotizzati. Essi, inoltre, hanno omesso di trattare il secondo requisito posto

ad un’istanza di promozione dell’accusa, segnatamente la disponibilità di nuove

prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire le prove già

acquisite.

4.

Alla

luce di quanto sopra esposto, l’istanza in esame deve pertanto essere

dichiarata irricevibile, senza esame del merito.

Tassa

di giustizia e spese sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1 e di __________

IS 2, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli

art. 186 CPP, 173, 174, 177 e 321 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________,

e di __________ IS 2, __________.

3. Intimazione:

-

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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