60.2003.242
istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (società anonima). denuncia mendace. irricevibilità.
10 dicembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2003.242
Data decisione, Autorità:
10.12.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (società anonima). denuncia mendace. irricevibilità.
DENUNCIA MENDACE
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
LEGITTIMAZIONE
RICEVIBILITÀ
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 303 CPS
Incarto n.
60.2003.242
Lugano
10 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003 presentata dalla
IS 1 ,
patr. da: PA 2
,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 14.7.2003 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda
nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 13/16.6.2003 nei
confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ PA
1, __________), per titolo di denuncia mendace;
richiamate le
osservazioni 5/6.8.2003 del procuratore pubblico e 8/11.8.2003 di __________ PI
1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
24.3.2003 la Pretura della Giurisdizione di __________ ha trasmesso al
Ministero pubblico l’incarto __________ riguardante la causa civile promossa
dalla IS 1, con sede a __________, contro la __________, con sede a __________,
avendo le parti eccepito la falsità di alcuni documenti prodotti nel corso
dello scambio degli allegati (cfr. decreto di non luogo a procedere 27.3.2003,
p. 1, NLP __________).
Con
decisione 27.3.2003 il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha decretato il
non luogo a procedere, ritenendo sostanzialmente che nel caso in esame “(…),
non sono dati gli estremi per ipotizzare il reato di falsità in documenti, così
come invece previsto dall’art. 251 CPS” (decreto di non luogo a procedere
27.3.2003, p. 3, NLP __________).
b. Con
esposto 13/16.6.2003 la IS 1 ha sporto querela penale nei confronti di __________
PI 1 - socia e gerente della __________ (cfr. estratto del registro di
commercio del distretto di __________) - per titolo di denuncia mendace,
asseverando che la querelata “(…) era a conoscenza dell’autenticità delle
firme, apposte ai documenti prodotti, e riconosciute come autentiche dal
Procuratore pubblico, essendo state da lei personalmente apposte” e che “ne
consegue che nella misura in cui ha mantenuto l’eccezione di falso ed ha
indicato quale autore del reato di falsità in documenti qualcuno all’interno
della IS 1, ha agito solo ed esclusivamente al fine di provocare un
procedimento penale, nonostante fosse a conoscenza dell’autenticità delle
proprie firme” (querela penale 13/16.6.2003, p. 4). Ha inoltre asserito che
“il reato di denuncia mendace si è configurato anche in merito all’eccezione
di falso relativa alle firme apposte dal Signor __________”, essendo egli
marito della querelata e pertanto quest’ultima “(…), era perfettamente a
conoscenza dell’autenticità delle firme del marito, oltre che per il legame
esistente tra gli stessi, anche per il fatto che le firme sono state apposte”
(querela penale 13/16.6.2003, p. 4).
c. Con decisione 14.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non
luogo a procedere in ordine alla suddetta querela penale, evidenziando che “(…)
il fatto che la (…) Pretura (…) di ____________________ abbia presentato una
segnalazione contro ignoti relativa all’incarto civile che opponeva la IS 1
alla __________ __________ __________, non comprova ancora che __________ PI 1,
eccependo in sede civile la falsità di alcuni documenti, abbia ordito mene
subdole per provocare un procedimento penale contro la sua controparte” e
che nel caso in esame non è adempiuto il presupposto soggettivo del dolo
diretto, siccome “dagli accertamenti esperiti, non emergono sufficienti
elementi per concludere che __________ PI 1 avesse coscienza e volontà di
incolpare persone innocenti” (decreto di non luogo a procedere 14.7.2003,
p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.
d. Con il presente tempestivo gravame la IS 1 chiede di promuovere
l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace e che
l’incarto venga trasmesso ad altro procuratore pubblico, protestando tasse,
spese e ripetibili (cfr. istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 5).
L’istante,
dopo aver precisato i fatti esposti in sede di querela, ritiene che nel caso in
esame sia adempiuta la fattispecie di denuncia mendace (cfr. istanza di
promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 3).
Sostiene
in particolare che “(…) mantenendo l’eccezione di falso, la querelata aveva
quale scopo quello di avviare un procedimento penale nei confronti di una
persona che, seppure non meglio indicata, rientrava in una cerchia alquanto
ristretta, ossia un dipendente della IS 1, il quale poteva avere accesso ai
documenti” (istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 3 e 4).
Contesta inoltre le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente per
quanto attiene al profilo soggettivo del reato ipotizzato, poiché la querelata
“(…) nella misura in cui (…) ha confermato la propria eccezione di falso in
merito ai documenti ed alle firme, la stessa era perfettamente consapevole che
tale eccezione era priva di ogni fondamento”, evidenziando, tra l’altro,
che “non è verosimile che la Signora non fosse in grado di riconoscere la
calligrafia del marito” e che “il fatto che” essa “(…) fosse consapevole
dell’infondatezza delle proprie accuse è evidente avendo la stessa concluso il
contratto in oggetto” (istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p.
4). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore
pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.
Considerandi
1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP
concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare
alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di
promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
Giusta
l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione
dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona
danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo
dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona
fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene
giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).
Se il
bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità
personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a
costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione
di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare
danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati
effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio
patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia
14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la
commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente
interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato
parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura
penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).
Per
quanto concerne la disposizione di cui all’art. 303 CP - secondo cui commette denuncia
mendace, chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un
delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di lei un
procedimento penale, oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per
provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente - va
rilevato che solo una persona fisica identificata o identificabile, che non ha
commesso un determinato reato, può essere oggetto di una denuncia mendace (cfr.
A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3.
ed., Zurigo 2004, p. 366 e 367; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea
2003, n. 9 ad art. 303 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 303 CP; DTF 85 IV 83; decisione
CRP 14.3.2002, inc. 60.1999.48;).
Ne consegue
che la IS 1, essendo una persona giuridica, non è legittimata a presentare
l’istanza in esame, ritenuto che non può aver subito alcun danno diretto,
attuale e personale.
3.
L’istanza è pertanto da dichiararsi
irricevibile, senza esame del merito.
Tassa
di giustizia, spese ed adeguate ripetibili sono a carico dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--
(cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che rifonderà a __________
PI 1, __________ __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di
ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
patrocinata
da: PA 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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