Lexipedia

Decisione

60.2003.242

istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (società anonima). denuncia mendace. irricevibilità.

10 dicembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

24.3.2003 la Pretura della Giurisdizione di __________ ha trasmesso al

Ministero pubblico l’incarto __________ riguardante la causa civile promossa

dalla IS 1, con sede a __________, contro la __________, con sede a __________,

avendo le parti eccepito la falsità di alcuni documenti prodotti nel corso

dello scambio degli allegati (cfr. decreto di non luogo a procedere 27.3.2003,

p. 1, NLP __________).

Con

decisione 27.3.2003 il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha decretato il

non luogo a procedere, ritenendo sostanzialmente che nel caso in esame “(…),

non sono dati gli estremi per ipotizzare il reato di falsità in documenti, così

come invece previsto dall’art. 251 CPS” (decreto di non luogo a procedere

27.3.2003, p. 3, NLP __________).

b. Con

esposto 13/16.6.2003 la IS 1 ha sporto querela penale nei confronti di __________

PI 1 - socia e gerente della __________ (cfr. estratto del registro di

commercio del distretto di __________) - per titolo di denuncia mendace,

asseverando che la querelata “(…) era a conoscenza dell’autenticità delle

firme, apposte ai documenti prodotti, e riconosciute come autentiche dal

Procuratore pubblico, essendo state da lei personalmente apposte” e che “ne

consegue che nella misura in cui ha mantenuto l’eccezione di falso ed ha

indicato quale autore del reato di falsità in documenti qualcuno all’interno

della IS 1, ha agito solo ed esclusivamente al fine di provocare un

procedimento penale, nonostante fosse a conoscenza dell’autenticità delle

proprie firme” (querela penale 13/16.6.2003, p. 4). Ha inoltre asserito che

“il reato di denuncia mendace si è configurato anche in merito all’eccezione

di falso relativa alle firme apposte dal Signor __________”, essendo egli

marito della querelata e pertanto quest’ultima “(…), era perfettamente a

conoscenza dell’autenticità delle firme del marito, oltre che per il legame

esistente tra gli stessi, anche per il fatto che le firme sono state apposte”

(querela penale 13/16.6.2003, p. 4).

c. Con decisione 14.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non

luogo a procedere in ordine alla suddetta querela penale, evidenziando che “(…)

il fatto che la (…) Pretura (…) di ____________________ abbia presentato una

segnalazione contro ignoti relativa all’incarto civile che opponeva la IS 1

alla __________ __________ __________, non comprova ancora che __________ PI 1,

eccependo in sede civile la falsità di alcuni documenti, abbia ordito mene

subdole per provocare un procedimento penale contro la sua controparte” e

che nel caso in esame non è adempiuto il presupposto soggettivo del dolo

diretto, siccome “dagli accertamenti esperiti, non emergono sufficienti

elementi per concludere che __________ PI 1 avesse coscienza e volontà di

incolpare persone innocenti” (decreto di non luogo a procedere 14.7.2003,

p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.

d. Con il presente tempestivo gravame la IS 1 chiede di promuovere

l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace e che

l’incarto venga trasmesso ad altro procuratore pubblico, protestando tasse,

spese e ripetibili (cfr. istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 5).

L’istante,

dopo aver precisato i fatti esposti in sede di querela, ritiene che nel caso in

esame sia adempiuta la fattispecie di denuncia mendace (cfr. istanza di

promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 3).

Sostiene

in particolare che “(…) mantenendo l’eccezione di falso, la querelata aveva

quale scopo quello di avviare un procedimento penale nei confronti di una

persona che, seppure non meglio indicata, rientrava in una cerchia alquanto

ristretta, ossia un dipendente della IS 1, il quale poteva avere accesso ai

documenti” (istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 3 e 4).

Contesta inoltre le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente per

quanto attiene al profilo soggettivo del reato ipotizzato, poiché la querelata

“(…) nella misura in cui (…) ha confermato la propria eccezione di falso in

merito ai documenti ed alle firme, la stessa era perfettamente consapevole che

tale eccezione era priva di ogni fondamento”, evidenziando, tra l’altro,

che “non è verosimile che la Signora non fosse in grado di riconoscere la

calligrafia del marito” e che “il fatto che” essa “(…) fosse consapevole

dell’infondatezza delle proprie accuse è evidente avendo la stessa concluso il

contratto in oggetto” (istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p.

4). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore

pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.

Considerandi

1.

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP

concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare

alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di

promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

Giusta

l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione

dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona

danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo

dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona

fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene

giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura

penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).

Se il

bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità

personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a

costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione

di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare

danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati

effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio

patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia

14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la

commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente

interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato

parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura

penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).

Per

quanto concerne la disposizione di cui all’art. 303 CP - secondo cui commette denuncia

mendace, chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un

delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di lei un

procedimento penale, oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per

provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente - va

rilevato che solo una persona fisica identificata o identificabile, che non ha

commesso un determinato reato, può essere oggetto di una denuncia mendace (cfr.

A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3.

ed., Zurigo 2004, p. 366 e 367; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea

2003, n. 9 ad art. 303 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 303 CP; DTF 85 IV 83; decisione

CRP 14.3.2002, inc. 60.1999.48;).

Ne consegue

che la IS 1, essendo una persona giuridica, non è legittimata a presentare

l’istanza in esame, ritenuto che non può aver subito alcun danno diretto,

attuale e personale.

3.

L’istanza è pertanto da dichiararsi

irricevibile, senza esame del merito.

Tassa

di giustizia, spese ed adeguate ripetibili sono a carico dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--

(cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che rifonderà a __________

PI 1, __________ __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di

ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patrocinata

da: PA 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster