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Decisione

60.2003.244

istanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia.

10 dicembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

a.Con esposto 26/27.6.2003 __________ __________

IS 1 ha presentato querela penale nei confronti di __________ PI 1 per le ipotesi

di reato di diffamazione e calunnia, in relazione ad una dichiarazione da lui resa

in qualità di teste nel corso dell’interrogatorio tenutosi il 9.4.2003 dinanzi

all’allora magistrato inquirente Emanuele Stauffer nell’ambito del procedimento

penale di cui all’incarto MP. __________, ossia che un tale “__________era

l’amante della signora IS 1”, ritenendola lesiva del suo onore (cfr.

querela penale 26/27.6.2003).

b.

Con decisione 15.7.2003 l’allora procuratore

pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela,

rilevando che la dichiarazione resa dal querelato non è stata annotata a

verbale ed è stata resa dinanzi al magistrato inquirente ed ai legali delle

parti presenti, che egli “(…) sicuramente (…) non ha riferito di questa

circostanza per fare maldicenza, ma con l’intento di circostanziare alcune

iniziative di __________ __________ IS 1 assunte in campo commerciale e/o finanziario”

(decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 1). Ha inoltre evidenziato che

“(…) una buona parte delle malversazioni denunciate da __________ __________

IS 1 e dal suo coniuge, all’origine del procedimento penale nell’ambito del quale

PI 1 è stato sentito quale testimone, si sono verificate a seguito di

iniziative messe in atto dalla qui denunciante;

iniziative

poco avvedute dettate da rapporti di fiducia sussistenti fra quest’ultima da

una parte e __________ __________ e __________ __________ __________ d’altra

parte”, esponendo inoltre che “ritenere a questo

punto - come ha fatto PI 1 - che vi fosse stata una relazione sentimentale fra

__________

e IS 1 era conclusione forse poco elegante ma sostenibile considerati tutti i

fatti verificatisi sotto gli occhi di PI 1” (decreto di non luogo a

procedere 15.7.2003, p. 1). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile,

in diritto.

c.Con il presente tempestivo gravame __________

__________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1

per titolo di diffamazione e calunnia e che l’istruzione del processo abbia

luogo per opera di un altro procuratore pubblico, protestando tassa di

giustizia, spese e ripetibili (cfr. istanza di promozione dell’accusa

28/29.7.2003, p. 7 e 8).

Dopo

aver ribadito i fatti esposti in sede di querela, l’istante contesta le

conclusioni cui è giunto l’allora magistrato inquirente, asseverando in

sostanza che “l’affermazione del PI 1, secondo” cui essa “(…) sarebbe

stata l’amante del signor __________ __________, oltre ad essere assolutamente

inveritiera quanto infondata, è tale da adempiere i presupposti di cui agli

articoli 173 rispettivamente 174 CPS”, esponendo poi le sue spiegazioni in

merito (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 4 ss.). Delle altre

motivazioni si dirà, se indispensabile, in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

2.1.

Giusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per

diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona

di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione

di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

Perché

vi sia diffamazione, occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un

giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si

rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è

di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima,

ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II

- F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, Les infractions en

droit suisse, Volume I, Berna 2002, n. 32 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 4 e 5

ad art. 173 CP).

L'intenzionalità

si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da

parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un

particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia

consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione

della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II

- F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss.

ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).

2.2

Giusta

l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi,

comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende

sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano

nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una

tale incolpazione o un tale sospetto.

Il

reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione

qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che

l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4

ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed.,

Zurigo 2003, p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S.

TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP).

2.3

Dagli atti risulta che in data 9.4.2003 __________ PI 1 è stato

sentito come teste dinanzi all’allora procuratore pubblico nell’ambito del procedimento

penale di cui all’inc. __________ (cfr. AI A2). Dal suo verbale

d’interrogatorio appare che erano presenti, oltre a quest’ultimo e al

magistrato inquirente, l’avv. __________ __________, patrocinatore di __________

PI 1, e l’avv. __________ PA 1, patrocinatore della parte civile, ossia dei coniugi

__________ __________ e __________ __________ IS 1 (cfr. AI A2, verbale

d’interrogatorio 9.4.2003, p. 1). Dalla lettura del verbale non emerge tuttavia

che il querelato abbia dichiarato che la qui istante fosse l’amante di tale __________

__________: l’allora magistrato inquirente ha comunque confermato nella sua

decisione 15.7.2003 che egli avrebbe proferito queste parole nel corso della

sua deposizione (cfr. decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 1).

Giova a questo proposito rilevare che per determinare il carattere

lesivo di un’allegazione non si può prescindere dal contesto nel quale è stata

proferita. In casu, le parole sono state proferite dal querelato dinanzi al

Ministero pubblico: quest’ultimo ha apparentemente espresso la sua opinione in

relazione ai rapporti personali che si sono instaurati tra __________ __________

IS 1 e __________ __________. Ora, se è vero che la sua dichiarazione può

essere molto discutibile, è altrettanto vero che la stessa non deve essere

valutata separatamente, ma deve essere messa in relazione al particolare

contesto in cui è stata proferita; questo è anche il senso che una persona

prevenuta poteva attribuire alla frase incriminata. L’allora magistrato

inquirente ha, infatti, ritenuto nella sua decisione 15.7.2003 che la

conclusione cui è giunto il querelato appare sostenibile, in considerazione di

quanto accaduto sotto i suoi occhi. Si rileva inoltre che la frase da lui

proferita non è stata messa a verbale: ciò significa che sia i patrocinatori

presenti, sia l’allora procuratore pubblico non l’hanno neppure presa in

considerazione.

Non appare nemmeno che il contenuto della frase incriminata sia atto

a pregiudicare la reputazione dell’istante e non suscita l’impressione

tantomeno il sospetto che essa manchi di quelle qualità di carattere che la

fanno apparire degna di rispetto. L’istante per corroborare la sua tesi

accusatoria si basa sulla decisione non recente del Tribunale federale (datata

14.7

), il quale ha ritenuto che l’accusa di adulterio compromette la

reputazione della persona a cui è riferita ed è pertanto lesiva del suo onore

(DTF 98 IV 86 ss.). Questa giurisprudenza risulta indubbiamente al giorno

d’oggi obsoleta, confermato anche dal fatto che il 26.6.1998 è, tra l’altro,

stato modificato il titolo quarto del Codice civile concernente il divorzio e

la separazione, tra cui anche la disposizione di cui all’art. 137 vCC (che

prevedeva l’adulterio quale motivo particolare di divorzio, che però non aveva

più alcuna rilevanza nella prassi) e che l’art. 214 vCP concernente il reato di

adulterio è stato abrogato dalla Legge federale del 23.6.1989 (cfr. RU 1998

1118; RU 1989 2449; C. HEGNAUER / P. BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 3.

ed., Berna 1993, n. 9.15 ss.).

Occorre infine ricordare che il qui denunciato/querelato non si è

rivolto ad un “terzo” qualsiasi, bensì ad un’autorità giudiziaria, coinvolgendo

in tal modo i collaboratori della giustizia ed i patrocinatori delle parti. La

controversia ha interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro

tenute al segreto d’ufficio/professionale e perfettamente coscienti del particolare

contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state

proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico

(cfr. in tal senso DTF 118 IV 251).

Per il che, gli art. 173 e 174 CP non sono applicabili al caso di

specie ed il decreto impugnato non può che essere tutelato.

3.

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza,

è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente

la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire

l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice

di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte

le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.73/2004 dell'11.10.2004;

R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea

2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente

irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la

convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice

di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art.

79.

CPP).

4.

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue

ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 173 e 174 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è respinta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a

carico di __________ __________ IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI

1, __________,

CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa

sede.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.

272.

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268

ss. PPF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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