60.2003.244
istanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia.
10 dicembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2003.244
Data decisione, Autorità:
10.12.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia.
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 173 CPS
art. 174 CPS
Incarto n.
60.2003.244
Lugano
10 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003 presentata da
IS 1 ,
patr. da: PA 1
,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 15.7.2003 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele
Stauffer nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 23.6.2003
(recte: 26/27.6.2003) nei confronti di
__________ PI
1, __________ (patr. da: avv. __________ __________,
__________), per titolo di diffamazione e calunnia;
richiamate le
osservazioni 3/4.8.2003 dell’allora procuratore pubblico e 11/12.8.2003 di __________
PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame, di cui si dirà,
laddove necessario, in seguito;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Con esposto 26/27.6.2003 __________ __________
IS 1 ha presentato querela penale nei confronti di __________ PI 1 per le ipotesi
di reato di diffamazione e calunnia, in relazione ad una dichiarazione da lui resa
in qualità di teste nel corso dell’interrogatorio tenutosi il 9.4.2003 dinanzi
all’allora magistrato inquirente Emanuele Stauffer nell’ambito del procedimento
penale di cui all’incarto MP. __________, ossia che un tale “__________era
l’amante della signora IS 1”, ritenendola lesiva del suo onore (cfr.
querela penale 26/27.6.2003).
b.
Con decisione 15.7.2003 l’allora procuratore
pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela,
rilevando che la dichiarazione resa dal querelato non è stata annotata a
verbale ed è stata resa dinanzi al magistrato inquirente ed ai legali delle
parti presenti, che egli “(…) sicuramente (…) non ha riferito di questa
circostanza per fare maldicenza, ma con l’intento di circostanziare alcune
iniziative di __________ __________ IS 1 assunte in campo commerciale e/o finanziario”
(decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 1). Ha inoltre evidenziato che
“(…) una buona parte delle malversazioni denunciate da __________ __________
IS 1 e dal suo coniuge, all’origine del procedimento penale nell’ambito del quale
PI 1 è stato sentito quale testimone, si sono verificate a seguito di
iniziative messe in atto dalla qui denunciante;
iniziative
poco avvedute dettate da rapporti di fiducia sussistenti fra quest’ultima da
una parte e __________ __________ e __________ __________ __________ d’altra
parte”, esponendo inoltre che “ritenere a questo
punto - come ha fatto PI 1 - che vi fosse stata una relazione sentimentale fra
__________
e IS 1 era conclusione forse poco elegante ma sostenibile considerati tutti i
fatti verificatisi sotto gli occhi di PI 1” (decreto di non luogo a
procedere 15.7.2003, p. 1). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile,
in diritto.
c.Con il presente tempestivo gravame __________
__________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1
per titolo di diffamazione e calunnia e che l’istruzione del processo abbia
luogo per opera di un altro procuratore pubblico, protestando tassa di
giustizia, spese e ripetibili (cfr. istanza di promozione dell’accusa
28/29.7.2003, p. 7 e 8).
Dopo
aver ribadito i fatti esposti in sede di querela, l’istante contesta le
conclusioni cui è giunto l’allora magistrato inquirente, asseverando in
sostanza che “l’affermazione del PI 1, secondo” cui essa “(…) sarebbe
stata l’amante del signor __________ __________, oltre ad essere assolutamente
inveritiera quanto infondata, è tale da adempiere i presupposti di cui agli
articoli 173 rispettivamente 174 CPS”, esponendo poi le sue spiegazioni in
merito (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 4 ss.). Delle altre
motivazioni si dirà, se indispensabile, in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
2.1.
Giusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per
diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona
di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione
di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Perché
vi sia diffamazione, occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un
giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si
rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è
di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima,
ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II
- F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, Volume I, Berna 2002, n. 32 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 4 e 5
ad art. 173 CP).
L'intenzionalità
si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da
parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un
particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia
consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione
della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II
- F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss.
ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).
2.2
Giusta
l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi,
comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende
sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano
nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una
tale incolpazione o un tale sospetto.
Il
reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione
qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che
l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4
ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed.,
Zurigo 2003, p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S.
TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP).
2.3
Dagli atti risulta che in data 9.4.2003 __________ PI 1 è stato
sentito come teste dinanzi all’allora procuratore pubblico nell’ambito del procedimento
penale di cui all’inc. __________ (cfr. AI A2). Dal suo verbale
d’interrogatorio appare che erano presenti, oltre a quest’ultimo e al
magistrato inquirente, l’avv. __________ __________, patrocinatore di __________
PI 1, e l’avv. __________ PA 1, patrocinatore della parte civile, ossia dei coniugi
__________ __________ e __________ __________ IS 1 (cfr. AI A2, verbale
d’interrogatorio 9.4.2003, p. 1). Dalla lettura del verbale non emerge tuttavia
che il querelato abbia dichiarato che la qui istante fosse l’amante di tale __________
__________: l’allora magistrato inquirente ha comunque confermato nella sua
decisione 15.7.2003 che egli avrebbe proferito queste parole nel corso della
sua deposizione (cfr. decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 1).
Giova a questo proposito rilevare che per determinare il carattere
lesivo di un’allegazione non si può prescindere dal contesto nel quale è stata
proferita. In casu, le parole sono state proferite dal querelato dinanzi al
Ministero pubblico: quest’ultimo ha apparentemente espresso la sua opinione in
relazione ai rapporti personali che si sono instaurati tra __________ __________
IS 1 e __________ __________. Ora, se è vero che la sua dichiarazione può
essere molto discutibile, è altrettanto vero che la stessa non deve essere
valutata separatamente, ma deve essere messa in relazione al particolare
contesto in cui è stata proferita; questo è anche il senso che una persona
prevenuta poteva attribuire alla frase incriminata. L’allora magistrato
inquirente ha, infatti, ritenuto nella sua decisione 15.7.2003 che la
conclusione cui è giunto il querelato appare sostenibile, in considerazione di
quanto accaduto sotto i suoi occhi. Si rileva inoltre che la frase da lui
proferita non è stata messa a verbale: ciò significa che sia i patrocinatori
presenti, sia l’allora procuratore pubblico non l’hanno neppure presa in
considerazione.
Non appare nemmeno che il contenuto della frase incriminata sia atto
a pregiudicare la reputazione dell’istante e non suscita l’impressione
tantomeno il sospetto che essa manchi di quelle qualità di carattere che la
fanno apparire degna di rispetto. L’istante per corroborare la sua tesi
accusatoria si basa sulla decisione non recente del Tribunale federale (datata
14.7
), il quale ha ritenuto che l’accusa di adulterio compromette la
reputazione della persona a cui è riferita ed è pertanto lesiva del suo onore
(DTF 98 IV 86 ss.). Questa giurisprudenza risulta indubbiamente al giorno
d’oggi obsoleta, confermato anche dal fatto che il 26.6.1998 è, tra l’altro,
stato modificato il titolo quarto del Codice civile concernente il divorzio e
la separazione, tra cui anche la disposizione di cui all’art. 137 vCC (che
prevedeva l’adulterio quale motivo particolare di divorzio, che però non aveva
più alcuna rilevanza nella prassi) e che l’art. 214 vCP concernente il reato di
adulterio è stato abrogato dalla Legge federale del 23.6.1989 (cfr. RU 1998
1118; RU 1989 2449; C. HEGNAUER / P. BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 3.
ed., Berna 1993, n. 9.15 ss.).
Occorre infine ricordare che il qui denunciato/querelato non si è
rivolto ad un “terzo” qualsiasi, bensì ad un’autorità giudiziaria, coinvolgendo
in tal modo i collaboratori della giustizia ed i patrocinatori delle parti. La
controversia ha interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro
tenute al segreto d’ufficio/professionale e perfettamente coscienti del particolare
contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state
proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico
(cfr. in tal senso DTF 118 IV 251).
Per il che, gli art. 173 e 174 CP non sono applicabili al caso di
specie ed il decreto impugnato non può che essere tutelato.
3.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza,
è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente
la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire
l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice
di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte
le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.73/2004 dell'11.10.2004;
R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea
2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente
irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la
convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice
di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art.
79.
CPP).
4.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue
ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 173 e 174 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è respinta.
2.
La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a
carico di __________ __________ IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI
1, __________,
CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa
sede.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272.
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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