60.2003.257
istanza di promozione dell'accusa. falsa testimonianza.
13 dicembre 2004Italiano17 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2003.257
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. falsa testimonianza.
FALSA TESTIMONIANZA
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 307 CPS
Incarto n.
60.2003.257
Lugano
13 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003 presentata da
IS 1 ,
IS 2 ,
entrambe patr. da: PA 1 ,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 28.7.2003 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella
nell’ambito del procedimento penale dipendente dalle denunce 16.4.2003 e
10.7.2003 (recte: 17/22.4.2003, rispettivamente 10/11.7.2003) nei confronti
di ______________________________ PI 1, __________ (patr. da avv. __________
PA 2, __________), per titolo di falsa testimonianza;
richiamate le
osservazioni 12.8.2003 del procuratore pubblico e 19/20.8.2003 di __________ PI
1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con esposto 17/22.4.2003 la IS 1, con sede a __________, rappresentata
dal rettore “pro tempore” prof. __________ __________, e la IS 2, __________,
rappresentata dall’amministratrice unica __________ __________, hanno sporto denuncia
penale nei confronti dell’avv. __________ PI 1 per titolo di falsa
testimonianza, in relazione alla sua deposizione resa in sede civile il
17.3.2003 presso la Pretura di __________, nell’ambito della causa civile
ordinaria promossa in data 29.11.2001 dai denuncianti nei confronti del dr. __________
__________ (cfr. inc. __________ della Pretura di __________; denuncia penale
17/22.4.2003).
b. A seguito dell’interrogatorio della denunciata tenutosi il 4.7.2003
dinanzi al procuratore pubblico (cfr., al proposito, AI 6), con scritto
10/11.7.2003 il patrocinatore dei denuncianti ha informato il Ministero
pubblico che la stessa avrebbe formulato altre dichiarazioni inveritiere (cfr.,
al proposito, AI 8).
c.Con decisione 28.7.2003 il procuratore
pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia,
ritenendo in sostanza che la disposizione di cui all’art. 307 CP non è
applicabile al caso in esame (cfr. decreto di non luogo a procedere 28.7.2003).
Delle sue motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.
d. Con la presente tempestiva istanza la IS 1 e la IS 2 chiedono di promuovere
l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di falsa testimonianza “(…)
avendo la medesima - sapendo di dire cosa falsa - asserito: di essere stata
presente a tutte le riunioni di __________, che i membri di __________ erano
tenuti al segreto, che __________ era riconosciuta al contrario di __________”
e postulano inoltre che l’istruzione del processo abbia luogo per opera di un
altro procuratore pubblico per procedere all’interrogatorio del Pretore di __________
avv. __________ __________ e del prof. __________ __________, protestando tassa
di giustizia, spese e ripetibili (istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003,
p. 7 e 8). Delle loro motivazioni così come delle osservazioni del magistrato
inquirente e di __________ PI 1 si dirà, laddove necessario, in seguito.
Considerandi
1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP
concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare
alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di
promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
Prima
di entrare nel merito della vertenza occorre rilevare che in data 29.11.2001 la
IS 1 e la IS 2 hanno presentato una petizione alla Pretura competente nei
confronti del dr. __________ __________, apparentemente presidente della __________,
chiedendo di ordinare a quest’ultimo “(…) di non più formulare - in
qualsivoglia forma - esternazioni avverso __________ quanto ai corsi di
osteopatia da essa promossa sia nel corso di riunioni di __________, sia verso
terzi”, postulando inoltre che venga accertata “(…) l’illiceità della
lesione connessa alle esternazioni menzionate nella (…) petizione ed in
particolare a quelle del 31 ottobre 2001 durante la riunione di __________ avvenuta
a __________”, invocando gli art. 28 ss. CCS (doc. A allegato alla denuncia
penale 17/22.4.2003, petizione 29.11.2001, p. 7).
3.
3.1.
Il
reato di cui all’art. 307 cpv. 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione
sino a cinque anni o con la detenzione chiunque come testimonio, perito,
traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa
una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o
traduce falsamente; se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso
solennemente di dire la verità, la pena è della reclusione sino a cinque anni o
della detenzione non inferiore a sei mesi (art. 307 cpv. 2 CP); la pena è della
detenzione sino a sei mesi se la falsità concerne fatti non influenti sulla
decisione del giudice (art. 307 cpv. 3 CP) - presuppone, dal profilo
soggettivo, intenzionalità da parte dell’autore; il dolo eventuale è comunque
sufficiente (cfr. A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,
3.
ed., Zurigo 2004, p. 430 e 431; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea
2003, n. 29 ad art. 307 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
2.
ed., Zurigo 1997, n. 15 ad art. 307 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht,
BT II, 5. ed., Berna 2000, § 54 n. 36; B. CORBOZ, Les principales infractions
en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 46 ad art. 307 CP). L’ignoranza e
l’errore escludono il dolo (cfr. decisioni CRP 17.11.1997 in re C. A. e F. A. e
5.12.1997
in re E. L., pubblicate in REP. 1997 n. 91).
3.2
Gli istanti sostengono innanzitutto che la denunciata, sentita in
qualità di teste in sede civile, avrebbe dichiarato il falso asserendo "(…) di avere partecipato “a tutte
le sedute di __________ dalla sua fondazione fino al 2002” (…)", che contrariamente a quanto ha ritenuto il procuratore
pubblico nella decisione impugnata sarebbe "(…) piuttosto evidente che -
sapere se la teste era o meno presente a tutte le riunioni di __________ (luogo
in cui sono principalmente avvenute le violazioni della personalità oggetto del
procedimento civile) - è circostanza importante per conoscere cosa la teste ha
avuto modo di percepire direttamente e cosa ella possa riferire con sufficiente
sicurezza in merito alle affermazioni ed all’atteggiamento negativo che il
dott. __________ ha tenuto nei confronti di __________” e che “la
domanda intesa ad indicare la sua effettiva presenza alle riunioni,
sicuramente, costituiva un elemento essenziale per verificare la credibilità
del teste” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 3 e 5; doc. B
allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza 17.3.2003, p.
2).
Ora, a prescindere dal fatto che gli istanti non hanno indicato seri
e concreti indizi di colpevolezza a carico della denunciata, non appare in ogni
modo che essa abbia voluto o abbia preso in considerazione di dichiarare il
falso in sede civile. La denunciata interrogata al proposito dinanzi al
magistrato inquirente ha, difatti, affermato che “(…) tengo a precisare che
in occasione della risposta orale e non immediatamente versata a verbale mi ricordo
di aver dichiarato che mi sembrava aver partecipato a tutte le riunioni”,
che “la domanda mirava a conoscere in effetti se io ero la persona
competente per la questione relativa all’osteopatia e non tanto a mio giudizio
se io avessi veramente partecipato a tutte le riunioni” e che “ciò non
di meno mi ricordo perfettamente che il Giudice mi aveva chiesto se avevo
partecipato a tutte le riunioni” (AI 6, verbale d’interrogatorio 4.7.2003,
p. 2). Ha inoltre asserito che “al momento della rilettura del verbale, che
preciso essere in italiano mentre io sono di lingua madre francese, non ho
prestato particolare attenzione a questa frase”, di riconoscere
effettivamente “(…) di non aver partecipato ad una riunione e precisamente a
quella del 19.09.2001” e di aver in ogni caso “(…) partecipato a tutte
le altre riunioni che, dopo consultazione della mia documentazione, posso quantificare
in sette sedute compresa quella del 19.09.2001” e che “è possibile che
fra gennaio e maggio 2002 abbia avuto luogo un’ulteriore riunione” (AI 6,
verbale d’interrogatorio 4.7.2003, p. 2).
Giova inoltre osservare che punibile è soltanto colui che dichiara
il falso sui fatti della causa, ossia nella misura in cui la dichiarazione è in
connessione con la chiarificazione oppure con l’accertamento della fattispecie,
che è oggetto della procedura, ove vengono, tra l’altro, inglobate le risposte
a domande che tendono ad esaminare la credibilità oppure l’attendibilità delle
dichiarazioni del teste sulla fattispecie (cfr. A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit.,
p. 428 e rif.; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 18 ad art. 307
CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 30 ss. ad art. 307 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13
ad art. 307 CP).
Ora, se è vero che la denunciata in sede civile ha sostenuto di aver
partecipato a tutte le riunioni di __________ e successivamente dinanzi al
procuratore pubblico ha precisato, previo consultazione della documentazione,
di non aver effettivamente partecipato alla seduta del 19.9.2001, è altrettanto
vero che essa ha comunque dichiarato di essere stata presente alle altre
sedute. Dalla lettura del verbale di audizione 17.3.2003 non appare inoltre - contrariamente
a quanto asseriscono gli istanti -, che in quel frangente sia stata messa in
discussione la credibilità della teste, essendo da considerarsi un’affermazione
di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. La denunciata ha in
ogni caso avuto modo di esprimere la sua opinione sull’atteggiamento assunto
dal dr. __________ in relazione alla __________ (cfr. doc. B allegato alla
denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza 17.3.2003, p. 3). Per il che,
la questione non merita ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non
può che essere confermato in relazione a questa fattispecie.
3.3
Gli istanti ritengono altresì che la denunciata avrebbe dichiarato
il falso affermando che "(…) i membri di __________ “sono vincolati dal
segreto (…)”" (istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 3;
doc. B allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza
17.3
, p. 3). Asseriscono inoltre che essa, dinanzi al magistrato
inquirente, “(…) ha reiterato l’affermazione secondo cui i membri di __________
sarebbero stati vincolati dal segreto. (…). In sede di risposta alle domande di
parte civile (vedi pag. 5 terzo paragrafo) tuttavia la denunciata ha ammesso
sussistere “una differenza fra l’obbligo al segreto professionale ed il dovere
di confidenzialità”, sostenendo che “data tale ammissione è palese
osservare come - contrariamente a quanto vuol far credere la denunciata - lo
stesso __________ (…) parla di “confidentialité” e non di segreto (…)” (istanza
di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 4). Ritengono infine che “(…) il
fatto che il testimone, citato da una parte, formuli delle affermazioni precise
importanti, che in quanto estreme contraddicono quanto asserito dalla parte
coinvolta (il dott. __________ parla unicamente di confidenzialità), è
circostanza interessante ed utile in un’ottica generale (quindi di credibilità
della teste), siccome fornisce delle indicazioni sulla sua effettiva
oggettività”, asserendo inoltre che “sapere poi se i commissari __________
erano o meno tenuti al segreto, visti gli sviluppi intervenuti a seguito delle
legittime rimostranze del prof. __________, è un fatto attinente alla causa
siccome atto ad influire sulla valutazione dell’agire del dott. __________”
(istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 5).
A questo riguardo occorre evidenziare che la denunciata nel corso
del suo interrogatorio tenutosi presso il Ministero pubblico ha confermato il
contenuto e la veridicità della dichiarazione resa in sede civile, ossia che “le
sedute di __________ non sono pubbliche e i membri sono vincolati dal segreto,
cosa questa puntualizzata sin dall’inizio dal prof. __________ e necessità
sottolineata anche dal dr. __________” (AI 6, verbale d’interrogatorio
4.7
, p. 2; doc. B allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza
17.3
, p. 3). Ha poi aggiunto che “fin dall’inizio dell’attività della
commissione il suo presidente aveva reso attento i membri a non voler divulgare
quanto la commissione avesse a decidere affinché non ci fosse una circolazione abusiva
e delle interpretazioni arbitrarie di quanto all’interno della commissione si avesse
a discutere”, che “l’appello a questa forma di discrezione ci è stata
ripetuta pure in seguito ed in particolare allorquando la commissione ha
esaminato delle candidature (dossier di persone) e rispettivamente ha discusso
dei problemi che concernevano il prof. __________ in relazione alla procedura
civile ticinese relativa alla __________ così come quando si ebbe a discutere
dell’esclusione del dott. __________ dalla commissione”, producendo il
verbale di audizione di __________ __________ “(…) con particolare
riferimento alla risposta data alle domande 15 e 16 a pag. 4” (AI 6, verbale
d’interrogatorio 4.7.2003, p. 2 e 3; doc. A ivi allegato).
Dal verbale della seduta della __________ tenutasi il 19.9.2001 emerge
effettivamente che “____________________rappelle le principe de confidentialité
qu’il faut respecter pour la bonne marche du travail de la __________”, che
quest’ultimo “(…) suggère de faire preuve d’une certaine réserve tout en prévenant
les fausses rumeurs. __________ encourage un èchange d’informations sans dévoiler
d’éventuelles décisions” (doc. E allegato alla denuncia penale
17/22.4.2003, verbale di seduta del 20.9.2001, p. 1) e inoltre che __________ __________,
sentito in via rogatoriale dal Tribunal civil __________ ha in particolare dichiarato
che “les agissements de __________ constituaient une violation de son devoir
de confidentialité, (…)” (AI 6 - doc. A, verbale di audizione 17.12.2002,
p. 4). Ora, il fatto che la denunciata, in sede civile, abbia utilizzato il
termine “segreto” invece del termine “confidenzialità”, e abbia confermato la veridicità
ed il contenuto della sua affermazione dinanzi al procuratore pubblico, non è
affatto in contrasto con quanto affermato da __________ e da __________, i
quali hanno soltanto utilizzato un termine meno incisivo. Si rileva inoltre che
la denunciata ha parlato di segreto in senso generale e non ha parlato di
segreto professionale. La sua dichiarazione non fa del resto nemmeno dubitare
della sua credibilità in qualità di teste, avendo fornito delle spiegazioni
lineari in merito presso il Ministero pubblico. Ne consegue che la disposizione
di cui all’art. 307 CP non appare applicabile nemmeno in relazione a questa
fattispecie.
3.4
Gli istanti asseverano infine che falsa sarebbe pure la dichiarazione
resa dalla denunciata sempre in sede civile, secondo cui "”__________”
a differenza della __________ “rilascia titoli di studio o diplomi riconosciuti
a livello cantonale” (…)" e che questa dichiarazione confermerebbe ”(…)
l’intento della testimone di dare un’immagine contraria alla realtà, asserendo
in modo certo una circostanza tutt’altro che corretta” (istanza di
promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 3 e 6; cfr. anche doc. B allegato alla
denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza 17.3.2003, p. 4).
Dalla lettura della dichiarazione resa dalla denunciata in sede
civile risulta che essa ha affermato che, a sua conoscenza, la __________ non
rilascia titoli universitari riconosciuti a livello elvetico, che questi
certificati non sono nemmeno riconosciuti a livello cantonale, contrariamente __________,
che collabora con le autorità competenti del Canton __________ oppure alla
scuola di __________ che collabora con le autorità competenti di quel Cantone (cfr.
doc. B allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza
17.3
, p. 4), evidenziando quindi un rapporto di collaborazione tra le
scuole svizzero-francofone e le autorità competenti del Cantone in cui sono
ubicate. Dalla circostanza che la denunciata dinanzi al magistrato inquirente
abbia affermato che “benché secondo la lettera di quanto verbalizzato
sembrerebbe che, a differenza della __________, la scuola di __________ sia
riconosciuta a livello cantonale, in realtà con quella frase intendevo dire che
all’epoca contrariamente alla __________ che non aveva, a mia conoscenza, una
buona collaborazione con le autorità cantonali, la scuola di __________
collaborava positivamente con le autorità del Canton __________ ma anche con le
istituzioni sovracantonali”, rilevando inoltre che ciò che è stato
verbalizzato in sede civile corrisponderebbe soltanto ad una sintesi di quanto
essa aveva realmente dichiarato, sollevando altresì il problema di comprensione
linguistica (AI 6 - doc. A, verbale d’interrogatorio 4.7.2003, p. 3), essendo di
lingua madre francese, appare che essa non abbia voluto dichiarare il falso in
relazione al riconoscimento della scuola svizzero-francofona. Gli istanti del
resto non hanno apportato alcuna prova concreta attestante il suo presunto
agire intenzionale. Già per questo motivo, l’ipotesi di reato di falsa
testimonianza non è applicabile al caso di specie.
3.5
Alla luce di quanto sopra esposto, contrariamente a quanto sostengono
gli istanti, il procuratore pubblico non è incorso in alcun errore in diritto (cfr.,
al proposito, istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 7). Ne consegue
che il decreto impugnato va integralmente tutelato.
4.
Non
essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è inoltre
superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere,
rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale
da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle
competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato
ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato
(decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.),
segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a
dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella
fattispecie.
5.
L’istanza va respinta. Tassa di
giustizia, spese e adeguate ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 186 CPP, 307 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è respinta.
2.
La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le
spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste, in
solido, a carico di IS 1, __________ e di IS 2, __________, che rifonderanno,
in solido, all’avv. ______________________________ PI 1, __________, CHF 250.--
(duecentocinquanta) a
titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Rimedi
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272.
PPF). La legittimazione e le modalità del ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
patrocinata
da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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