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Decisione

60.2003.257

istanza di promozione dell'accusa. falsa testimonianza.

13 dicembre 2004Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con esposto 17/22.4.2003 la IS 1, con sede a __________, rappresentata

dal rettore “pro tempore” prof. __________ __________, e la IS 2, __________,

rappresentata dall’amministratrice unica __________ __________, hanno sporto denuncia

penale nei confronti dell’avv. __________ PI 1 per titolo di falsa

testimonianza, in relazione alla sua deposizione resa in sede civile il

17.3.2003 presso la Pretura di __________, nell’ambito della causa civile

ordinaria promossa in data 29.11.2001 dai denuncianti nei confronti del dr. __________

__________ (cfr. inc. __________ della Pretura di __________; denuncia penale

17/22.4.2003).

b. A seguito dell’interrogatorio della denunciata tenutosi il 4.7.2003

dinanzi al procuratore pubblico (cfr., al proposito, AI 6), con scritto

10/11.7.2003 il patrocinatore dei denuncianti ha informato il Ministero

pubblico che la stessa avrebbe formulato altre dichiarazioni inveritiere (cfr.,

al proposito, AI 8).

c.Con decisione 28.7.2003 il procuratore

pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia,

ritenendo in sostanza che la disposizione di cui all’art. 307 CP non è

applicabile al caso in esame (cfr. decreto di non luogo a procedere 28.7.2003).

Delle sue motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.

d. Con la presente tempestiva istanza la IS 1 e la IS 2 chiedono di promuovere

l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di falsa testimonianza “(…)

avendo la medesima - sapendo di dire cosa falsa - asserito: di essere stata

presente a tutte le riunioni di __________, che i membri di __________ erano

tenuti al segreto, che __________ era riconosciuta al contrario di __________”

e postulano inoltre che l’istruzione del processo abbia luogo per opera di un

altro procuratore pubblico per procedere all’interrogatorio del Pretore di __________

avv. __________ __________ e del prof. __________ __________, protestando tassa

di giustizia, spese e ripetibili (istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003,

p. 7 e 8). Delle loro motivazioni così come delle osservazioni del magistrato

inquirente e di __________ PI 1 si dirà, laddove necessario, in seguito.

Considerandi

1.

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP

concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare

alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di

promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.

Prima

di entrare nel merito della vertenza occorre rilevare che in data 29.11.2001 la

IS 1 e la IS 2 hanno presentato una petizione alla Pretura competente nei

confronti del dr. __________ __________, apparentemente presidente della __________,

chiedendo di ordinare a quest’ultimo “(…) di non più formulare - in

qualsivoglia forma - esternazioni avverso __________ quanto ai corsi di

osteopatia da essa promossa sia nel corso di riunioni di __________, sia verso

terzi”, postulando inoltre che venga accertata “(…) l’illiceità della

lesione connessa alle esternazioni menzionate nella (…) petizione ed in

particolare a quelle del 31 ottobre 2001 durante la riunione di __________ avvenuta

a __________”, invocando gli art. 28 ss. CCS (doc. A allegato alla denuncia

penale 17/22.4.2003, petizione 29.11.2001, p. 7).

3.

3.1.

Il

reato di cui all’art. 307 cpv. 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione

sino a cinque anni o con la detenzione chiunque come testimonio, perito,

traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa

una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o

traduce falsamente; se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso

solennemente di dire la verità, la pena è della reclusione sino a cinque anni o

della detenzione non inferiore a sei mesi (art. 307 cpv. 2 CP); la pena è della

detenzione sino a sei mesi se la falsità concerne fatti non influenti sulla

decisione del giudice (art. 307 cpv. 3 CP) - presuppone, dal profilo

soggettivo, intenzionalità da parte dell’autore; il dolo eventuale è comunque

sufficiente (cfr. A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,

3.

ed., Zurigo 2004, p. 430 e 431; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea

2003, n. 29 ad art. 307 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

2.

ed., Zurigo 1997, n. 15 ad art. 307 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht,

BT II, 5. ed., Berna 2000, § 54 n. 36; B. CORBOZ, Les principales infractions

en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 46 ad art. 307 CP). L’ignoranza e

l’errore escludono il dolo (cfr. decisioni CRP 17.11.1997 in re C. A. e F. A. e

5.12.1997

in re E. L., pubblicate in REP. 1997 n. 91).

3.2

Gli istanti sostengono innanzitutto che la denunciata, sentita in

qualità di teste in sede civile, avrebbe dichiarato il falso asserendo "(…) di avere partecipato “a tutte

le sedute di __________ dalla sua fondazione fino al 2002” (…)", che contrariamente a quanto ha ritenuto il procuratore

pubblico nella decisione impugnata sarebbe "(…) piuttosto evidente che -

sapere se la teste era o meno presente a tutte le riunioni di __________ (luogo

in cui sono principalmente avvenute le violazioni della personalità oggetto del

procedimento civile) - è circostanza importante per conoscere cosa la teste ha

avuto modo di percepire direttamente e cosa ella possa riferire con sufficiente

sicurezza in merito alle affermazioni ed all’atteggiamento negativo che il

dott. __________ ha tenuto nei confronti di __________” e che “la

domanda intesa ad indicare la sua effettiva presenza alle riunioni,

sicuramente, costituiva un elemento essenziale per verificare la credibilità

del teste” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 3 e 5; doc. B

allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza 17.3.2003, p.

2).

Ora, a prescindere dal fatto che gli istanti non hanno indicato seri

e concreti indizi di colpevolezza a carico della denunciata, non appare in ogni

modo che essa abbia voluto o abbia preso in considerazione di dichiarare il

falso in sede civile. La denunciata interrogata al proposito dinanzi al

magistrato inquirente ha, difatti, affermato che “(…) tengo a precisare che

in occasione della risposta orale e non immediatamente versata a verbale mi ricordo

di aver dichiarato che mi sembrava aver partecipato a tutte le riunioni”,

che “la domanda mirava a conoscere in effetti se io ero la persona

competente per la questione relativa all’osteopatia e non tanto a mio giudizio

se io avessi veramente partecipato a tutte le riunioni” e che “ciò non

di meno mi ricordo perfettamente che il Giudice mi aveva chiesto se avevo

partecipato a tutte le riunioni” (AI 6, verbale d’interrogatorio 4.7.2003,

p. 2). Ha inoltre asserito che “al momento della rilettura del verbale, che

preciso essere in italiano mentre io sono di lingua madre francese, non ho

prestato particolare attenzione a questa frase”, di riconoscere

effettivamente “(…) di non aver partecipato ad una riunione e precisamente a

quella del 19.09.2001” e di aver in ogni caso “(…) partecipato a tutte

le altre riunioni che, dopo consultazione della mia documentazione, posso quantificare

in sette sedute compresa quella del 19.09.2001” e che “è possibile che

fra gennaio e maggio 2002 abbia avuto luogo un’ulteriore riunione” (AI 6,

verbale d’interrogatorio 4.7.2003, p. 2).

Giova inoltre osservare che punibile è soltanto colui che dichiara

il falso sui fatti della causa, ossia nella misura in cui la dichiarazione è in

connessione con la chiarificazione oppure con l’accertamento della fattispecie,

che è oggetto della procedura, ove vengono, tra l’altro, inglobate le risposte

a domande che tendono ad esaminare la credibilità oppure l’attendibilità delle

dichiarazioni del teste sulla fattispecie (cfr. A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit.,

p. 428 e rif.; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 18 ad art. 307

CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 30 ss. ad art. 307 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13

ad art. 307 CP).

Ora, se è vero che la denunciata in sede civile ha sostenuto di aver

partecipato a tutte le riunioni di __________ e successivamente dinanzi al

procuratore pubblico ha precisato, previo consultazione della documentazione,

di non aver effettivamente partecipato alla seduta del 19.9.2001, è altrettanto

vero che essa ha comunque dichiarato di essere stata presente alle altre

sedute. Dalla lettura del verbale di audizione 17.3.2003 non appare inoltre - contrariamente

a quanto asseriscono gli istanti -, che in quel frangente sia stata messa in

discussione la credibilità della teste, essendo da considerarsi un’affermazione

di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. La denunciata ha in

ogni caso avuto modo di esprimere la sua opinione sull’atteggiamento assunto

dal dr. __________ in relazione alla __________ (cfr. doc. B allegato alla

denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza 17.3.2003, p. 3). Per il che,

la questione non merita ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non

può che essere confermato in relazione a questa fattispecie.

3.3

Gli istanti ritengono altresì che la denunciata avrebbe dichiarato

il falso affermando che "(…) i membri di __________ “sono vincolati dal

segreto (…)”" (istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 3;

doc. B allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza

17.3

, p. 3). Asseriscono inoltre che essa, dinanzi al magistrato

inquirente, “(…) ha reiterato l’affermazione secondo cui i membri di __________

sarebbero stati vincolati dal segreto. (…). In sede di risposta alle domande di

parte civile (vedi pag. 5 terzo paragrafo) tuttavia la denunciata ha ammesso

sussistere “una differenza fra l’obbligo al segreto professionale ed il dovere

di confidenzialità”, sostenendo che “data tale ammissione è palese

osservare come - contrariamente a quanto vuol far credere la denunciata - lo

stesso __________ (…) parla di “confidentialité” e non di segreto (…)” (istanza

di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 4). Ritengono infine che “(…) il

fatto che il testimone, citato da una parte, formuli delle affermazioni precise

importanti, che in quanto estreme contraddicono quanto asserito dalla parte

coinvolta (il dott. __________ parla unicamente di confidenzialità), è

circostanza interessante ed utile in un’ottica generale (quindi di credibilità

della teste), siccome fornisce delle indicazioni sulla sua effettiva

oggettività”, asserendo inoltre che “sapere poi se i commissari __________

erano o meno tenuti al segreto, visti gli sviluppi intervenuti a seguito delle

legittime rimostranze del prof. __________, è un fatto attinente alla causa

siccome atto ad influire sulla valutazione dell’agire del dott. __________”

(istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 5).

A questo riguardo occorre evidenziare che la denunciata nel corso

del suo interrogatorio tenutosi presso il Ministero pubblico ha confermato il

contenuto e la veridicità della dichiarazione resa in sede civile, ossia che “le

sedute di __________ non sono pubbliche e i membri sono vincolati dal segreto,

cosa questa puntualizzata sin dall’inizio dal prof. __________ e necessità

sottolineata anche dal dr. __________” (AI 6, verbale d’interrogatorio

4.7

, p. 2; doc. B allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza

17.3

, p. 3). Ha poi aggiunto che “fin dall’inizio dell’attività della

commissione il suo presidente aveva reso attento i membri a non voler divulgare

quanto la commissione avesse a decidere affinché non ci fosse una circolazione abusiva

e delle interpretazioni arbitrarie di quanto all’interno della commissione si avesse

a discutere”, che “l’appello a questa forma di discrezione ci è stata

ripetuta pure in seguito ed in particolare allorquando la commissione ha

esaminato delle candidature (dossier di persone) e rispettivamente ha discusso

dei problemi che concernevano il prof. __________ in relazione alla procedura

civile ticinese relativa alla __________ così come quando si ebbe a discutere

dell’esclusione del dott. __________ dalla commissione”, producendo il

verbale di audizione di __________ __________ “(…) con particolare

riferimento alla risposta data alle domande 15 e 16 a pag. 4” (AI 6, verbale

d’interrogatorio 4.7.2003, p. 2 e 3; doc. A ivi allegato).

Dal verbale della seduta della __________ tenutasi il 19.9.2001 emerge

effettivamente che “____________________rappelle le principe de confidentialité

qu’il faut respecter pour la bonne marche du travail de la __________”, che

quest’ultimo “(…) suggère de faire preuve d’une certaine réserve tout en prévenant

les fausses rumeurs. __________ encourage un èchange d’informations sans dévoiler

d’éventuelles décisions” (doc. E allegato alla denuncia penale

17/22.4.2003, verbale di seduta del 20.9.2001, p. 1) e inoltre che __________ __________,

sentito in via rogatoriale dal Tribunal civil __________ ha in particolare dichiarato

che “les agissements de __________ constituaient une violation de son devoir

de confidentialité, (…)” (AI 6 - doc. A, verbale di audizione 17.12.2002,

p. 4). Ora, il fatto che la denunciata, in sede civile, abbia utilizzato il

termine “segreto” invece del termine “confidenzialità”, e abbia confermato la veridicità

ed il contenuto della sua affermazione dinanzi al procuratore pubblico, non è

affatto in contrasto con quanto affermato da __________ e da __________, i

quali hanno soltanto utilizzato un termine meno incisivo. Si rileva inoltre che

la denunciata ha parlato di segreto in senso generale e non ha parlato di

segreto professionale. La sua dichiarazione non fa del resto nemmeno dubitare

della sua credibilità in qualità di teste, avendo fornito delle spiegazioni

lineari in merito presso il Ministero pubblico. Ne consegue che la disposizione

di cui all’art. 307 CP non appare applicabile nemmeno in relazione a questa

fattispecie.

3.4

Gli istanti asseverano infine che falsa sarebbe pure la dichiarazione

resa dalla denunciata sempre in sede civile, secondo cui "”__________”

a differenza della __________ “rilascia titoli di studio o diplomi riconosciuti

a livello cantonale” (…)" e che questa dichiarazione confermerebbe ”(…)

l’intento della testimone di dare un’immagine contraria alla realtà, asserendo

in modo certo una circostanza tutt’altro che corretta” (istanza di

promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 3 e 6; cfr. anche doc. B allegato alla

denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza 17.3.2003, p. 4).

Dalla lettura della dichiarazione resa dalla denunciata in sede

civile risulta che essa ha affermato che, a sua conoscenza, la __________ non

rilascia titoli universitari riconosciuti a livello elvetico, che questi

certificati non sono nemmeno riconosciuti a livello cantonale, contrariamente __________,

che collabora con le autorità competenti del Canton __________ oppure alla

scuola di __________ che collabora con le autorità competenti di quel Cantone (cfr.

doc. B allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza

17.3

, p. 4), evidenziando quindi un rapporto di collaborazione tra le

scuole svizzero-francofone e le autorità competenti del Cantone in cui sono

ubicate. Dalla circostanza che la denunciata dinanzi al magistrato inquirente

abbia affermato che “benché secondo la lettera di quanto verbalizzato

sembrerebbe che, a differenza della __________, la scuola di __________ sia

riconosciuta a livello cantonale, in realtà con quella frase intendevo dire che

all’epoca contrariamente alla __________ che non aveva, a mia conoscenza, una

buona collaborazione con le autorità cantonali, la scuola di __________

collaborava positivamente con le autorità del Canton __________ ma anche con le

istituzioni sovracantonali”, rilevando inoltre che ciò che è stato

verbalizzato in sede civile corrisponderebbe soltanto ad una sintesi di quanto

essa aveva realmente dichiarato, sollevando altresì il problema di comprensione

linguistica (AI 6 - doc. A, verbale d’interrogatorio 4.7.2003, p. 3), essendo di

lingua madre francese, appare che essa non abbia voluto dichiarare il falso in

relazione al riconoscimento della scuola svizzero-francofona. Gli istanti del

resto non hanno apportato alcuna prova concreta attestante il suo presunto

agire intenzionale. Già per questo motivo, l’ipotesi di reato di falsa

testimonianza non è applicabile al caso di specie.

3.5

Alla luce di quanto sopra esposto, contrariamente a quanto sostengono

gli istanti, il procuratore pubblico non è incorso in alcun errore in diritto (cfr.,

al proposito, istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 7). Ne consegue

che il decreto impugnato va integralmente tutelato.

4.

Non

essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è inoltre

superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere,

rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale

da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle

competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato

ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato

(decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.),

segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a

dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella

fattispecie.

5.

L’istanza va respinta. Tassa di

giustizia, spese e adeguate ripetibili seguono la soccombenza.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 186 CPP, 307 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è respinta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le

spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste, in

solido, a carico di IS 1, __________ e di IS 2, __________, che rifonderanno,

in solido, all’avv. ______________________________ PI 1, __________, CHF 250.--

(duecentocinquanta) a

titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Rimedi

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.

272.

PPF). La legittimazione e le modalità del ricorso sono rette dagli art. 268

ss. PPF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patrocinata

da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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