60.2003.267
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
7 dicembre 2005Italiano18 min
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Numero d'incarto:
60.2003.267
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2003.267
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 11/12.8.2003
presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 12.8.2002 emanato dall’allora
procuratore pubblico Franco Lardelli (NLP __________), un’indennità a’ sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 27/28.8.2003 del procuratore pubblico
Arturo Garzoni, che postula in via principale l’integrale reiezione dell’istanza
ed in via subordinata una congrua riduzione dell’indennità richiesta;
rilevato che con scritto 7/8.11.2005 IS 1 ha prodotto, su espressa
richiesta di questa Camera, il dettaglio della nota professionale 28.7.2003
dello Studio legale PA 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 17.2.1999 la banca __________ di __________ ha segnalato al competente
Ufficio federale in materia di riciclaggio di denaro il comportamento sospetto
di IS 1, che avrebbe richiesto la liquidazione immediata dei valori
patrimoniali esistenti sulla relazione __________ __________ di cui era
l’avente diritto economico, con prelievo in contanti, spiegando che la propria
decisione scaturiva da “(…) una lettera del __________ __________ di __________
che lo avvisava che la Procura Ticinese indagava su suoi passati rapporti
bancari in relazione ad una rogatoria internazionale relativa ad un processo in
__________ per reati di bancarotta fraudolenta” (AI 1 e 1a, comunicazione
17.2.1999 del __________);
che
il menzionato Ufficio federale ha ordinato provvisoriamente il blocco dei beni
ed ha trasmesso il caso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (cfr. AI 1 e
1a), che in data 23.2.1999 ha ordinato il sequestro degli averi depositati sul
citato conto __________ __________ (cfr. AI 2);
che
nel frattempo l’allora procuratore pubblico Franco Lardelli ha emanato la
decisione di chiusura 7.5.1999, con la quale ha – tra l'altro – ordinato la
trasmissione alle autorità __________ della documentazione bancaria concernente
alcuni conti presso il __________ __________;
che
contro la suddetta decisione IS 1 è tempestivamente insorto davanti a questa
Camera, che con decisione 17.6.2002 ha stralciato dai ruoli la procedura
ritenuto che l’allora magistrato inquirente, constatato “che il __________
della __________ della __________ __________, con scritto 2.1.2002, pervenutomi
oggi ha evidenziato di ritenere che sia venuto meno l'interesse dell'Autorità
rogante all'esecuzione della rogatoria”, ha revocato l'ordine di
trasmissione 7.5.1999 (inc. __________);
che
con decisione 11.7.2002 l’allora procuratore pubblico ha conseguentemente
revocato l’ordine di sequestro 23.2.1999, mentre con decisione 12.8.2002 ha
infine decretato il non luogo a procedere nei confronti di IS 1 in relazione
all’ipotizzato reato di riciclaggio di denaro per i fatti di cui alla
segnalazione 23.2.1999 del competente Ufficio federale;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versargli la somma di CHF 19'577.--, di cui
CHF 12'077.-- per spese legali, CHF 2'500.-- per danni materiali e CHF 5'000.--
a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 12.8.2002;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’“accusato
prosciolto”;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il magistrato inquirente ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
l’inchiesta è rimasta allo stadio delle informazioni preliminari, concludendosi
con il decreto di non luogo a procedere 12.8.2002 (NLP 4185/2002/RI);
che
lo scopo delle informazioni preliminari é quello di verificare se una notizia
di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere
l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a
procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare, l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e da quel momento l’accusato beneficia di
determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di
accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando il caso non è
senza importanza e presenta difficoltà di fatto e diritto che superano le
capacità dell'accusato;
che
in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della
stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 120 Ia
43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit.,
n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
il procedimento penale a carico di IS 1 è stato aperto d’ufficio dal Ministero
pubblico a seguito della segnalazione 23.2.1999 del competente Ufficio federale
in materia di riciclaggio di denaro;
che
le informazioni preliminari hanno sostanzialmente comportato il sequestro del
conto __________ __________ presso il __________ di cui l’istante era l’avente
diritto economico (AI 2);
che
in ogni caso le difficoltà giuridiche – per un profano – legate all’ipotizzato
reato di riciclaggio di denaro imponevano, già in sede di informazioni preliminari,
la presenza di un legale;
che
l’istante va pertanto ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione,
a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi
più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un
limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula anzitutto la rifusione della nota professionale 28.7.2003
dello Studio legale PA 1 di complessivi CHF 8'077.20 [di cui CHF 6'693.50 a
titolo di onorario, CHF 508.70 di spese e CHF 875.-- di esborsi (doc. B e C)];
che
la tariffa oraria applicata, pari a CHF 350.--/ora rispettivamente a CHF
450.--/ora (cfr. dettaglio della nota professionale 28.7.2003), non è conforme
ai predetti principi e va pertanto ridotta a CHF 220.--/ora, come da prassi
all’epoca del mandato;
che
il dispendio orario esposto (21 ore e 4 minuti circa) appare inoltre – per un
avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente
sproporzionato, segnatamente con riferimento ai vari colloqui con l’istante
(complessivamente 9 ore) ed alla redazione del reclamo 8/9.3.1999 al giudice
dell’istruzione e dell’arresto (4 ore e 50 minuti);
che
del resto la fattispecie non ha comportato alcuna difficoltà giuridica di
rilievo ed ha richiesto ai patrocinatori dello Studio legale PA 1 un impegno
relativamente ridotto, che si è sostanzialmente limitato – come emerge dagli
atti – alla stesura del citato reclamo (AI 2 e 6);
che
conseguentemente andrebbe ammesso un onorario pari a 5 ore e 35 minuti a CHF
220.--/ora, per complessivi CHF 1'228.50, di cui 120 minuti inerenti i colloqui
con l’istante, 25 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata)
20 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 60 minuti inerenti
l’esame degli atti, 60 minuti inerenti la stesura del reclamo 8/9.3.1999 (le
argomentazioni riguardanti la carenza di connessione con i fatti oggetto della
rogatoria __________ appaiono eccessive, ritenuto che al giudice
dell’istruzione e dell’arresto compete unicamente un giudizio di
verosimiglianza) e 50 minuti inerenti il colloquio di data 29.4.1999 con il
giudice dell’istruzione e dell’arresto, stralciate in particolare le
prestazioni di data 18.2.1999 “colloquio con dott. IS 1 e sig. __________”,
di data 20.5.1999 “colloquio con dott. IS 1 e legale __________” e di
data 28.5.1999 “ispezione doc. presso Ministero Pubblico con dott. IS 1 e
legale __________” in quanto non meglio specificate in relazione alla procedura
penale qui in esame;
che
a detta somma andrebbero aggiunte le spese, riconosciute in CHF 344.70, ridotte
a CHF 50.-- quelle inerenti la formazione dell’incarto (art. 3 lit. a TOA) ed a
CHF 100.-- quelle inerenti le fotocopie (l’importo esposto appare eccessivo con
riguardo alla fattispecie, esaminato in particolare l’inc. NLP __________);
che
gli esborsi ammonterebbero a CHF 750.-- (tassa di giustizia e spese di cui alla
decisione 22.7.1999 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. __________),
stralciati quelli di data 31.5.1999 “trasferta al Ministero pubblico di __________”
e di data 2.6.1999 “versamento a Ministero pubblico __________”, in
quanto non motivati (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato,
Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i
danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,
stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”);
che
l’istante postula inoltre il rimborso delle spese dipendenti dalle prestazioni
dell’avv. __________ di __________, che “(…) possono essere quantificate
almeno in Fr. 4'000.--, con riserva di adeguamento” (istanza 11/12.8.2003,
p. 4);
che
va innanzitutto ricordato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio
mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento
– vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico
patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che
va inoltre rammentato che l’art. 317 CPP concede all’accusato prosciolto la
rifusione delle spese di patrocinio legate al procedimento penale rivelatosi
ingiustificato e non ad ogni altra controversia giudiziaria in qualche modo connessa
(decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che
in concreto la necessità del patrocinio del legale __________ in relazione al
procedimento penale che qui ci occupa – aperto d’ufficio dal Ministero pubblico
a seguito della segnalazione 23.2.1999 del competente Ufficio
federale in materia di riciclaggio di denaro – non
risulta né dagli atti né dall’istanza in esame;
che
d’altronde l’istante – cui spetta sostanziare le proprie pretese di indennità e
che al proposito ha a disposizione un anno dalla sentenza di assoluzione o
dall’abbandono del procedimento per raccogliere la documentazione e gli
elementi necessari – non ha provveduto a presentare la nota professionale
dell’avv. __________, limitandosi ad affermare “non appena ne saremo in
possesso inoltreremo il dettaglio delle corrispondenti fatture” (istanza
11/12.8.2003, p. 4);
che
la pretesa non può pertanto essere accolta;
che
a IS 1 andrebbe quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di
CHF 2'323.20;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi andrebbero riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)
dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 11.8.2003 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr.
REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP.
1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che al proposito l'istante chiede la somma di CHF 2'500.-- “(…)
derivante dal tempo impiegato per la composizione, la raccolta ed il riordino
di tutti gli atti e per le trasferte a __________ da __________ che furono
necessarie per ottenere la consulenza legale e per fornire informazioni
riguardo ad un’accusa grave” corrispondente “(…) ad un dispendio di
tempo di circa 50 ore valutate a CHF 50.-- cadauna”, e ciò benché “in
realtà, vista la professione di commercialista e operatore economico esercitata
dall’istante, il danno dovuto al tempo sottratto alla sua attività
professionale è ben superiore”, rilevando infine che “le 50 ore di lavoro
sono comprovate dal fatto che l’incarto è voluminoso e complicato” (istanza
11/12.8.2003, p. 3 e 4);
che
in concreto l’istante si è limitato a produrre alcuni documenti, tutti allegati
al reclamo 8/9.3.1999 (AI 6), ed in ogni caso da un commercialista e operatore
economico professionale si deve poter esigere un’ordinata tenuta dei documenti;
che
– con riguardo alle trasferte da __________ a __________ – occorre anzitutto
ricordare che i colloqui intercorsi con i patrocinatori dello Studio legale PA
1 (cfr. dettaglio della nota professionale 28.7.2003) appaiono eccessivi in
relazione alla fattispecie, che non ha comportato difficoltà particolari;
che
è inoltre verosimile ritenere che l’asserita attività professionale di
commercialista ed operatore economico gli avrebbe permesso una certa
flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione
con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art.
44 CO;
che
pertanto non può pretendere nulla al proposito;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è
stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può
ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che
domanda al proposito la somma di CHF 5'000.--, sottolineando in particolare che
la grave accusa – specialmente per un professionista del suo settore – “(…)
protrattasi per ben 3 anni e mezzo (…), è stata fonte di gravi preoccupazioni”,
rilevando infine di avere “(…) pure subito il sequestro dei suoi averi”
(istanza 11/12.8.2003, p. 4);
che
l’istante non ha tuttavia prodotto alcun certificato attestante una specifica
sofferenza fisica e psichica e del resto lo Stato non è tenuto al versamento di
un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal
riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 12.8.2002
emanato dall’allora procuratore pubblico Franco Lardelli e dalla presente
decisione;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che
l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre
il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le
circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od
aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato,
segnatamente se l'accusato ha
determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione
oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione 14.4.2004 di questa Camera in re
Fatti
I. G., inc. 60.2002.289);
che
in concreto l’istante non contesta di avere richiesto la liquidazione immediata
dei valori patrimoniali esistenti sulla relazione __________ __________, di cui
era l’avente diritto economico, con prelievo in contanti;
che
tale comportamento era proprio a far nascere il sospetto della commissione di
un reato ed è stato causale per l’apertura del procedimento penale, circostanza
questa evidenziata anche dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto
Luca Marazzi, che ha in particolare rammentato che “(…) quanto egli avesse
intenzione di porre in atto rappresenti comportamento più che sospetto, è
pacifico:… anzi, quanto da lui prospettato è, notoriamente, il paradigma
dell’attività del riciclatore” (decisione 22.7.1999 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto, AI 8);
che
a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante
il pregiudizio da lui subito;
che
l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle
Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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