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Decisione

60.2003.267

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

7 dicembre 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I. G., inc. 60.2002.289);

che

in concreto l’istante non contesta di avere richiesto la liquidazione immediata

dei valori patrimoniali esistenti sulla relazione __________ __________, di cui

era l’avente diritto economico, con prelievo in contanti;

che

tale comportamento era proprio a far nascere il sospetto della commissione di

un reato ed è stato causale per l’apertura del procedimento penale, circostanza

questa evidenziata anche dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto

Luca Marazzi, che ha in particolare rammentato che “(…) quanto egli avesse

intenzione di porre in atto rappresenti comportamento più che sospetto, è

pacifico:… anzi, quanto da lui prospettato è, notoriamente, il paradigma

dell’attività del riciclatore” (decisione 22.7.1999 del giudice

dell’istruzione e dell’arresto, AI 8);

che

a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante

il pregiudizio da lui subito;

che

l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

- Dipartimento delle

Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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