Lexipedia

Decisione

60.2003.290

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso.

7 ottobre 2004Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 27/28.6.2002 __________ IS 1 e __________ IS 2, figli del defunto __________

__________ scomparso in un tragico incidente a __________, hanno, tra l’altro,

sporto querela penale nei confronti di __________ __________ PI 1 (ndr: detta __________,

cfr. AI 2, rapporto di complemento 27.6.2002, p. 1), per titolo di calunnia contro

un defunto e diffamazione contro un defunto in relazione ad un articolo apparso

sul settimanale “____________________” e ad alcune interviste da lei

rilasciate, siccome, a loro giudizio, sarebbero affermazioni lesive dell’onore

del defunto padre (cfr. querela penale 27/28.6.2002).

b. Esperite

le informazioni preliminari, con decisione 27.8.2003 il procuratore pubblico ha

decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, rilevando che in

relazione all’espressione “megalomane” l’ipotesi di reato di cui

all’art. 175 cpv. 1 CP non è applicabile, essendo questo termine “(…) un

giudizio di valore offensivo sussumibile all’art. 177 CP” (decreto di non

luogo a procedere 27.8.2003, p. 2). Ha altresì esposto che “(…) riportare

che un individuo nel corso di un viaggio in macchina di __________ anni prima

aveva dichiarato che semmai avesse avuto dei problemi si sarebbe suicidato ____________________

non lo fa apparire, di fronte al lettore medio non prevenuto, una persona da disprezzare,

trattandosi di un’esternazione priva di intenti criminosi se non quello di

togliersi la vita”, rilevando, tra l’altro, che “in occasione del suo

interrogatorio ella ha poi confermato quanto dichiarato ai media, soggiungendo

trattarsi della verità ciò che depone ulteriormente a favore dell’assenza di

dolo” (decreto di non luogo a procedere 27.8.2003, p. 2 e 3). Delle altre

motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.

c. Con

la presente tempestiva istanza __________ IS 1 e __________ IS 2 chiedono, in

via principale, l’annullamento del decreto di non luogo a procedere 27.8.2003 e

che venga promossa l’accusa nei confronti di __________ __________ PI 1 per titolo

di calunnia contro un defunto o uno scomparso, subordinatamente diffamazione

contro un defunto o uno scomparso; in via subordinata, l’annullamento del

decreto impugnato e che venga ordinata la completazione delle informazioni preliminari,

esponendo contestualmente i mezzi di prova da assumere (cfr. istanza di promozione

dell’accusa 8/10.9.2003, p. 6 e 7).

Gli istanti dopo aver esposto i fatti, contestano le conclusioni cui

è giunto il magistrato inquirente, asseverando sostanzialmente che “con le

sue dichiarazioni alla stampa, ed in particolare con” le sue deposizioni

rese in sede di polizia e dinanzi al procuratore pubblico, la querelata “(…)

fa deliberatamente apparire il defunto come una persona senza scrupoli, che

avrebbe scientemente ucciso delle persone innocenti non curandosene minimamente

in quanto la sola cosa che gli importava era far parlare di sé” (istanza di

promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 3). Asseriscono pure che “(…) vi sono

inoltre nell’incarto sufficienti elementi per promuovere l’accusa per il reato

di calunnia contro un defunto (…)” (istanza di promozione dell’accusa

8/10.9.2003, p. 5). A loro giudizio “ritenere, come vuol far credere” la

querelata che “(…) __________ __________ avrebbe autonomamente elaborato una

simile macchinazione già nel __________ non è credibile”, siccome “oltre

che con la logica e il buon senso, ciò è in contrasto con l’esito delle

inchieste svolte dalle autorità __________, le quali notoriamente hanno

evidenziato (posteriormente alle dichiarazioni di __________ PI 1) che __________

è stato causato non da un atto volontario, ma da una fatalità”, rilevando

altresì che “risulta infine incredibile che __________ __________ in

un’epoca in cui non aveva problemi (…) avesse già progettato il proprio

suicidio schiantandosi su un __________ secondo modalità clamorose e,

soprattutto, mai viste prima __________ __________” (istanza di promozione

dell’accusa 8/10.9.2003, p. 5). Sostengono pure che la querelata “(…) non

solo ha scientemente proferito affermazioni lesive dell’onore del defunto, ma

le ha inventate di tutto punto e le ha proferito sapendo di dire il falso”

(istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 5). Espongono infine che “nella

denegata ipotesi in cui questa Corte ritenga prematura la promozione dell’accusa,

i qui istanti chiedono che al Procuratore pubblico venga ordinata la completazione

delle informazioni preliminari (…) mediante l’acquisizione” di alcune prove

(istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 6). Delle altre motivazioni

così come delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà, laddove

necessario, in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione

dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico

la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998

n. 110).

2.

2.1.

L’onore protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno

di non essere considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119

IV 44 e 117 IV 27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173

ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 1 ad art. 173 ss. CP).

Gli art. 173 ss. CP proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il

sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti;

sfuggono alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire

spregevole la persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima

gode nell'ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa

(cfr. DTF 119 IV 44; REP. 1995, 9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht

III, 8. ed., Zurigo 2003 , p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 173 ss.

CP).

Se

l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una

questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che

l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le

attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV

44; REP. 1995, 9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss.

CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, n. 42 ad

art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in

particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito

di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente

coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che

le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i

limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.

La

vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona

giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non

invece un'autorità o una collettività pubblica

(cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss.

CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ,

op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e

16.

ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione

dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o

determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario

che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è

sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13

ad art. 173 ss. CP).

2.2

Giusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per

diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona

di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione

di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

Perché

vi sia diffamazione, occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un

giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si

rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è

di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima,

ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II

- F. RIKLIN, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art.

173.

CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 173 CP).

L'intenzionalità

si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da

parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un

particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia

consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione

della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II

- F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss.

ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).

2.3

Giusta

l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi,

comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende

sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano

nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una

tale incolpazione o un tale sospetto.

Il

reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione

qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che

l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4

ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325;

B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art.

174.

CP).

2.4

Giusta l’art. 175 cpv. 1 CP quando

la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona defunta o

dichiarata scomparsa, il diritto alla querela spetta ai congiunti di questa

persona. Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più

di trent’anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa (art. 175 cpv. 2

CP).

L’azione presuppone diffamazione

oppure calunnia, mentre l’ingiuria non è inglobata da questa disposizione (cfr.

DTF 118 IV 159; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 ad art. 175 CP; B.

CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 175 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 ad art. 175

CP). Hanno il diritto di presentare querela i congiunti ai sensi dell’art. 110

cifra 2 CP (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 9 ad art. 175 CP; B. CORBOZ,

op. cit., n. 3 ad art. 175 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 ad art. 175 CP).

3.

3.1.

Gli istanti sostengono che il seguente passaggio apparso sul settimanale

“__________”, - ossia:

"Erano molto legati, insomma __________ e __________. Tanto

legati che, __________ anni fa, quando il marito di lei si suicidò, la donna

raccontò all’amico del suo dramma. “Fu in quell’occasione che mi parlò del __________.

Disse proprio che se avesse avuto problemi tali da spingerlo a un gesto

estremo, avrebbe ____________________. Io gli dissi che era pazzo. ‘Uccideresti

altre persone’, sottolineai. ‘Sì - mi rispo-

se - ma almeno così il mondo parlerebbe di me’. Perché proprio il __________?

Non l’ho mai capito”. __________ PI 1 interpretò quelle parole come una battuta

megalomane e non ci pensò più. Fino al __________. “Quando ho saputo

dell’incidente, mi sono tornate in mente. Non ci potevo credere - racconta fra

le lacrime -. Mi dispiace per lui, certo, ma ha fatto la sua scelta. A farmi

star male è stata soprattutto la morte di quelle __________ che non c’entravano

nulla”" (articolo apparso su “__________” del

mese di __________, p. 2; istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 2 e

3), il cui contenuto è stato confermato da __________ PI 1 il 27.6.2002 dinanzi

alla polizia e nel corso del suo interrogatorio tenutosi il 17.10.2002 presso

il Ministero pubblico (AI 2, verbale d’interrogatorio 27.6.2002, p. 4; e AI 6,

verbale d’interrogatorio 17.10.2002) -, ricadrebbe nell’ambito di applicazione

della disposizione di cui all’art. 175 CP.

3.2

L’asserzione degli istanti secondo cui la querelata mediante queste

affermazioni abbia voluto riferire che “una persona che da almeno __________

anni premedita a sangue freddo un attentato per far parlare di sé, ben sapendo

che in esso periranno degli esseri umani, e poi passa all’atto uccidendo due

persone e ferendone altre non è una persona meritevole di rispetto”

(istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 4), è un’argomentazione di

parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. Dalla lettura di

questi passaggi e dalle dichiarazioni rese dalla querelata in sede di polizia e

presso il Ministero pubblico non emerge che quest’ultima abbia affermato che il

defunto __________ __________ avrebbe premeditato da almeno __________ anni __________

per far parlare di sé. Essa, in relazione al contenuto dell’articolo

incriminato, ha innanzitutto dichiarato che “nel corso della primavera __________,

mentre stavo accompagnando __________ __________ a __________ per riprendere il

suo __________, si parlava di suicidio”, evidenziando che “(…), dapprima

il discorso era rivolto a quanto successo al mio ex consorte, e poi rivolto a

lui medesimo” (AI 2, verbale d’interrogatorio 27.6.2002, p. 2). Ha poi

sostenuto di ricordarsi “(…) chiaramente quanto mi disse __________ __________

in quella occasione, ossia che se un giorno avesse avuto delle difficoltà

insormontabili, si sarebbe suicidato anche lui, ma con delle modalità diverse”,

rilevando inoltre che “mi disse chiaramente che in caso di suicidio si

sarebbe messo __________” (AI 2, verbale d’interrogatorio 27.6.2002, p. 2 e

3). Ha altresì asserito che “da parte mia quella sua affermazione l’ho presa

come un discorso serio e non come uno scherzo, comunque vedendo che a quel

tempo lui non aveva problemi, a quella sua affermazione, non davo nessuna importanza”,

di essere “(…) propensa a pensare al suicidio di __________ __________”

e che “in supporto a quanto dettomi dallo stesso __________ anni fa, posso

dire che quanto è successo è contro la più basilare regola di __________, ossia

che quando si ha un problema __________ si deve __________”, evidenziando

infine che “(…) l’incidente è avvenuto in una zona __________” (AI 2, verbale

d’interrogatorio 27.6.2002, p. 3 e 4). La querelata, nel corso del suo interrogatorio

17.10.2002

dinanzi al magistrato inquirente, ha inoltre evidenziato che “(…)

le dichiarazioni che ho fatto agli organi di stampa corrispondono alla verità”,

che “fu lui a dirmi che se avesse avuto dei problemi si sarebbe __________”,

di aver “(…) detto che __________ __________ era un megalomane poiché (…)

era una persona che voleva che tutti parlassero di lui” e che “(…) le

dichiarazioni da me rilasciate nelle varie interviste le ho fatte sulla base di

quanto dettomi da __________ __________” (AI 6, verbale d’interrogatorio

17.10

, p. 2).

La querelata - contrariamente a quanto asseriscono gli istanti - non

ha quindi affermato che si sarebbe trattata di un’azione premeditata a sangue

freddo, rispettivamente di un attentato.

Essa non ha nemmeno riferito che egli non sarebbe una persona degna

di rispetto per il fatto che siano rimaste __________. Dagli atti appare invero

che la querelata abbia espresso il suo punto di vista con riferimento a quanto

apparentemente riferitole __________ anni fa da __________ __________ e a

quanto accadutogli successivamente il __________. Essa assevera sostanzialmente

che si sarebbe trattato di suicidio e non di un semplice incidente, dichiarando

contestualmente che in ogni caso le dispiaceva di quanto gli era accaduto, ma

che però è stata una sua scelta, e di essere stata male soprattutto per il __________

che non c’entravano nulla.

3.3

Gli istanti evidenziano inoltre che “le affermazioni di __________

PI 1 fanno apparire il defunto come una persona senza scrupoli, pronta a

uccidere scientemente delle persone con un atto clamoroso da lungo tempo

premeditato, pur di far parlare di sé”, sostenendo pure che “fanno

inoltre apparire __________ non come un atto di disperazione nato da un impulso

improvviso (come a priori era in un primo tempo possibile ipotizzare), ma come

un atto premeditato a sangue freddo da lungo tempo e poi posto in essere

malgrado implicasse la morte di numerose persone” (istanza di promozione

dell’accusa 8/10.9.2004, p. 4).

Giova a questo riguardo ricordare che un testo va letto secondo il

senso generale che da esso traspare. Dalla lettura dell’articolo incriminato

non appare che il suo contenuto sia atto a pregiudicare la reputazione del

defunto __________ __________ e non suscita l’impressione tantomeno il sospetto

che egli non sarebbe una persona degna di rispetto. Se da un lato è vero che il

fatto che la querelata si sia rivolta ad una giornalista, anziché informare i

familiari del defunto su quanto lui le avrebbe riferito __________ anni fa, può

essere considerato un gesto molto discutibile, è altrettanto vero che, la

circostanza secondo cui __________ __________ l’avrebbe apparentemente

informata che nell’ipotesi in cui egli avesse avuto dei problemi tali da

indurlo ad un gesto estremo, si sarebbe tolto la vita __________, induce il

lettore non prevenuto soltanto a pensare che egli abbia agito in tal modo per

porre fine alla sua vita, senza tuttavia farlo apparire una persona spregevole

o un terrorista, come asseriscono gli istanti. Il fatto poi che la querelata

gli abbia fatto notare che con il suo agire avrebbe ucciso altre persone e che quest’ultima

avrebbe inoltre informato la giornalista che il decesso delle __________ che

non c’entravano nulla l’hanno fatta star male, non fanno apparire __________ __________

come un criminale che avrebbe premeditato senza scrupoli __________ per far

parlare di sé, uccidendo consapevolmente altre persone. Dalle dichiarazioni

della querelata appare piuttosto che egli avrebbe agito in tal modo come unica

via d’uscita a seguito di problemi ai suoi occhi insormontabili, nonché per

esprimere il suo stato d’animo alla società: questo è anche il senso che un

lettore non prevenuto poteva attribuire all’articolo incriminato. Per il che,

l’art. 173 CP in relazione all’art. 174 CP non appare applicabile al caso in

esame ed il decreto impugnato merita conferma in relazione a quest’ipotesi di

reato.

3.4

La circostanza poi che la querelata abbia asserito che le sue

dichiarazioni corrispondono alla verità, esclude l’applicabilità della

disposizione di cui all’art. 174 CP in relazione all’art. 175 CP, non essendo

in casu adempiuto il presupposto soggettivo del dolo diretto. Difatti, a prescindere

dal fatto che non è possibile stabilire oggettivamente se quanto riferito da __________

__________ alla querelata __________ anni fa corrisponda effettivamente al vero

- avendo quest’ultima, tra l’altro, dichiarato che "non c’è nessun’altra

persona che può aver sentito tali dichiarazioni, intendo che quando lui si è

confidato con me eravamo soltanto lui ed io" (AI 6, verbale

d’interrogatorio 17.10.2002., p. 2) e inoltre che "di quel discorso non

ne avevo mai parlato con nessuno. (…). O meglio, la prima volta che ne ho parlato,

è stato __________ con la giornalista del __________”" (AI 2, verbale

d’interrogatorio 27.6.2002, p. 3) -, gli istanti non hanno apportato alcuna

prova concreta atta a corroborare che essa sapeva che queste dichiarazioni non

corrispondessero al vero (cfr., al proposito, BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit.,

n 5 ad art. 174 CP e riferimenti). Le argomentazioni addotte dagli istanti,

secondo cui non sarebbe credibile che il loro padre “(…) avrebbe autonomamente

elaborato una simile macchinazione già nel __________ (…)”, che le autorità

__________ “(…) hanno evidenziato (posteriormente alle dichiarazioni di __________

PI 1) che l’impatto è stato causato non da un atto volontario, ma da una

fatalità” e che, a loro mente, appare incredibile che egli abbia espresso

di togliersi la vita in tal modo in un momento in cui non aveva problemi (istanza

di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 5), non sono evidentemente indizi

sufficienti per comprovare che la querelata sapeva di dire cosa non vera.

4.

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità

dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da

assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già

acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,

come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del

resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento

anticipato (cfr. decisione TF 6P.77/2004 dell’1.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8

ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o

inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del

giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79

CPP).

Visto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e

non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4

CPP.

5.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste, in solido, a carico

degli istanti, soccombenti.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 175 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________,

e di __________ IS 2, __________.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.

272.

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268

ss. PPF.

4.

Intimazione:

-

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster