60.2003.307
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria. denuncia mendace.
18 maggio 2005Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2003.307
Data decisione, Autorità:
18.05.2005, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria. denuncia mendace.
CALUNNIA
COMPLETAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI
DENUNCIA MENDACE
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 173 CPS
art. 174 CPS
art. 177 CPS
art. 303 CPS
Incarto n.
60.2003.307
Lugano
18 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 22/24.9.2003 presentata da
IS 1, –,
patr. da: PA 1,
,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 9.9.2003 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa nell’ambito
del procedimento penale dipendente, tra l’altro, da sua denuncia/querela __________
nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PA 2, __________), per
titolo di diffamazione, sub. calunnia ed ingiuria;
richiamate le
osservazioni 30.9/1.10.2003 del magistrato inquirente e 9/10.10.2003 di PI 1, entrambe
concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
__________, in sede di interrogatorio di polizia, PI 1 ha sporto denuncia/querela
penale nei confronti di ignoti e di IS 1 – collaboratrice domestica della
cognata __________ __________ (nata __________, sorella gemella del marito),
deceduta l’__________ – per titolo di furto, sub. furto di poca entità,
affermando che il __________ quest’ultima, rispettivamente terzi in sua
compagnia avrebbero sottratto dall’appartamento di __________ della defunta (almeno)
una moneta d’oro, una bomboniera in porcellana, scarpine per bambini ed un bavaglino
per bambini, per un valore complessivo di CHF 111.-- (verbale di interrogatorio
__________, p. 3, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________,
AI 7, inc. MP __________); con scritto __________ IS 1 – che, interrogata il __________,
ha contestato gli addebiti, dicendo che si sarebbe trovata in loco unitamente a
suoi parenti e conoscenti per procedere a lavori di pulizia (verbale di interrogatorio
__________, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________,
AI 7, inc. MP __________) – ha a sua volta querelato PI 1 per reati contro
l’onore (AI 1, inc. MP __________).
PI
1 ha di seguito ritirato la denuncia/querela, “(…) poiché abbiamo la
convinzione che questa moneta sia stata rubata, ma che purtroppo, essendo un
pezzo di piccole dimensioni, molto probabilmente non ci verrà mai più
restituito” (verbale di interrogatorio __________ di PI 1, p. 1, allegato
al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________).
b. Con
decisione 9.9.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine ad entrambi gli esposti, ritenuto che – con riferimento
alle ipotesi accusatorie di furto, rispettivamente furto di poca entità – “(…)
l’asserito valore della merce dichiarata per rubata (…)” e “(…)
l’intervenuto recesso di querela per il presupposto reato di cui all’art. 139
cifra 1 CPS in combinazione con l’art. 172ter cifra 1 CPS (…)” imponevano di
non doversi procedere [posto inoltre come “(…) anche nell’eventualità in cui
non vi fosse stata desistenza ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 CPS la conclusione
sarebbe stata la stessa visto le differenti versioni sui fatti, l’assenza di
valide prove neutre e quindi l’insufficienza di prove a carico della querelata”
(decreto di non luogo a procedere 9.9.2003, p. 3)] e che – con riferimento alla
querela della qui istante e premesso che alla fattispecie sarebbe stato applicabile
solo l’art. 303 cifra 2 CP (e non gli art. 173 ss. CP) – “non è contestabile
che da un punto di vista oggettivo la querela presentata (da PI 1) in
Polizia il __________ adempia le condizioni di legge di cui a predetta norma”,
che “ciò non può invece essere detto in merito ai presupposti soggettivi
dell’art. 303 cifra 2 CPS”, che “visto la fattispecie (in particolare la
presenza della qui denunciante presso il domicilio della defunta assieme ad
altre tre persone, il loro agire e comportamento nonché la constatata assenza
di alcuni oggetti) non può infatti essere minimamente sostenuto come PI 1, inoltrando
tale sua querela, avesse voluto intenzionalmente denunciare IS 1 di un fatto di
cui la sapeva con certezza innocente” e che “la querela, come tale, e i
successivi accertamenti di Polizia, visto i fatti così come raccontati, si
giustificavano di per sé” (decreto di non luogo a procedere 9.9.2003, p.
4).
c. Con
tempestiva istanza IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di PI 1 per
titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e denuncia mendace, sostenendo che –
riassunta la fattispecie – il magistrato inquirente non avrebbe accertato la
qualità di parte civile della querelata (segnatamente verificando se essa fosse
erede di __________ __________), la cui costituzione a’ sensi degli art. 69 ss.
CPP nel procedimento per titolo di furto, sub. furto di poca entità sarebbe
stata prematura ed infondata; contesta di seguito la mancata apposizione dei
sigilli presso l’abitazione della defunta, fatto che le sarebbe di grave
pregiudizio. Le asserzioni offensive e mendaci della querelata nei suoi
confronti sarebbero prive di fondamento: pertanto, “non essendo stata data
la possibilità (a lei) di potersi pronunciare durante un interrogatorio
in presenza del procuratore pubblico, e di poter notificare testi che avrebbero
contribuito a chiarire la realtà di quanto accaduto – e quindi l’assoluta estraneità
(…) alle accuse mossele (…)”, l’istanza si imporrebbe “(…) per
riabilitare definitivamente la (sua) onorabilità (…)” (istanza
di promozione dell’accusa 22/24.9.2003, p. 6).
d. Delle
osservazioni del procuratore pubblico e di PI 1 si dirà, se necessario, in
diritto.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla
promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al
procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.
110).
2.
2.1.
L’istante
postula la promozione dell’accusa, tra l’altro, per titolo di denuncia mendace.
Il gravame in esame non rispetta tuttavia i requisiti imposti ad un’istanza a’
sensi dell’art. 186 CPP: IS 1 si limita infatti a contestare la conclusione a
cui è giunto il magistrato inquirente ed a trattare questioni non direttamente
attinenti al reato (per esempio dilungandosi sull’omessa apposizione dei
sigilli presso l’abitazione della defunta), senza confrontarsi con i
presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 303 CP, ciò che –
di tutta evidenza – non adempie le suddette condizioni.
2.2
L’istanza
– a prescindere dalla sua irricevibilità – appare comunque infondata nel
merito.
Il
reato in questione – secondo cui è punito per denuncia mendace chiunque
denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona
che egli sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale,
oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un
procedimento penale contro una persona che egli sa innocente – esige infatti,
da parte dell’autore, consapevolezza e volontà di far perseguire penalmente chi
sa innocente, intenzionalità che non ammette il dolo eventuale (A. DONATSCH / W.
WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, p. 370 s.; BSK StGB
II – V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 26 ss. ad art. 303 CP; B. CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 17 ad art. 303 CP; G.
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 53 n. 18
ss.; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo
1997, n. 7 ss. ad art. 303 CP).
Ora,
nella fattispecie detto presupposto non è adempiuto, come emerge dai verbali di
interrogatorio di PI 1 [“Il venerdì __________ verso le ore 1400 siamo
saliti a __________ per andare a ritirare la posta della defunta all’ufficio
postale. Passando davanti all’abitazione della defunta abbiamo visto che c’era
la signora __________. Mi sono fermata e sono andata da __________ a domandarle
cosa stesse facendo, poi altre tre persone sono arrivate da diversi locali
della casa, erano tutti molto agitati e nervosi. Erano la zia di __________, la
madre di __________ e penso il marito della figlia di __________. C’era posteggiata
un’autovettura di media cilindrata di colore scuro con targhe __________, che
credo sia del ragazzo, questa persona ha circa 25/30 anni. C’era pure la
vettura di __________, auto di piccola cilindrata di colore bianco, pure con
targhe __________. Queste persone erano tutte bagnate di sudore. Avevo detto ad
__________ che la merce che c’era nel frigo poteva prenderla per lei, ma invece
ho visto che lei aveva preparato diverse scatole nelle quali non ho visto se
c’era dentro qualcosa. Penso che erano vuote ma pronte per infilare dentro della
merce. Mio marito nel frattempo era rimasto seduto in auto ed __________ ed i
suoi parenti non l’hanno visto. Mio marito ha però notato che c’erano almeno
quattro grandi sacchi dei rifiuti leggermente nascosti tra le piante del
giardino. __________ mi spiegava in modo agitato che stava buttando via la roba
vecchia che c’era anche negli altri locali, io allora l’ho sgridata dicendole
che non doveva toccare null’altro che il frigorifero. Arrabbiata le ho detto di
andarsene via lei e gli altri tre. In cinque minuti i quattro sono partiti con
le due macchine” (verbale di interrogatorio __________, p. 2 s., allegato
al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________)]
e della qui istante [“(…) abbiamo discusso di pulire il frigo grande
(congelatore) e PI 1 mi ha detto che potevo prendere per me l’eventuale
contenuto, ma di non toccare assolutamente nulla in casa” (verbale di
interrogatorio __________, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________)]: la querelata poteva quindi legittimamente
ritenere – a fronte della presenza dell’istante e di terzi presso la casa di __________
ed il loro comportamento contrario alle istruzioni impartite – che IS 1,
rispettivamente le altre persone in loco avessero sottratto gli oggetti in
questione.
Non
sussistono di conseguenza seri indizi in merito alla consapevolezza e volontà di
PI 1 di far perseguire penalmente chi sapeva innocente, come esatto dal disposto
di cui all’art. 303 CP.
2.3
L’art.
67.
CPP prevede del resto che chiunque possa presentare al procuratore pubblico
denuncia per reato di azione pubblica: PI 1, a prescindere dalla sua qualità di
parte civile a’ sensi dell’art. 69 CPP (cfr., al proposito, M. MINI, L’istanza
di promozione dell’accusa: art. 186 CPP. Istruzioni per l’uso, in RtiD I –
2004, p. 257 ss.; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano
2001, p. 37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ss. ad art. 69 CPP), poteva quindi
– posto come l’entità della refurtiva non fosse nota fin dall’inizio [“Nelle
stanze ho comunque visto che i cassetti e le porte degli armadi erano aperti;
quindi sono convinta che quei quattro hanno portato via altre cose”
(verbale di interrogatorio 16.6.2003 di PI 1, p. 3, allegato al rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________)] e pertanto
come l’applicabilità in concreto del disposto di cui all’art. 172ter CP (secondo
cui se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un
danno di lieve entità, il colpevole è punito solo a querela di parte) non fosse
certa – inoltrare un esposto penale, ciò che ha imposto al magistrato
inquirente di procedere subito alle occorrenti indagini giusta l’art. 178 CPP,
tra le quali l’interrogatorio dell’istante. Audizione che – contrariamente al
suo assunto [cfr. scritto __________ di IS 1 (allegato alla querela __________,
AI 1, inc. MP __________) che, tramite il proprio legale, ha censurato presso
il Comando della Polizia cantonale di __________ le modalità del suo interrogatorio
di data __________] – si è peraltro svolta in modo corretto [“La di lei
prospettata ipotesi di reato di abuso di autorità (art. 312 CPS) nei confronti
degli agenti di Polizia che verbalizzarono la sua protetta non ha trovato alcun
riscontro, sia oggettivo che soggettivo, negli atti dell’incarto” (scritto 9.9.2003
del procuratore pubblico Marco Villa all’avv. PA 1, AI 9, inc. MP __________)].
Il fatto che il procuratore pubblico – apparentemente – non abbia verificato la
qualità di parte civile di PI 1 non è quindi rilevante ai fini del giudizio [cfr.
del resto i verbali di interrogatorio 16.6.2003 e 12.7.2003 di PI 1 (allegati
al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________),
nel corso dei quali ha sporto denuncia/querela, rispettivamente ritirato la
querela, entrambi sottoscritti anche dal marito, fratello gemello di __________
__________].
3.
3.1.
Come
detto, l’istante ha inoltrato querela penale per titolo di diffamazione [art.
173.
CP, secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, comunicando con un
terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri
fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione
o un tale sospetto (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 173
CP)], calunnia [art. 174 CP, secondo cui è punito, a querela di parte,
chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o
rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano
nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una
tale incolpazione o un tale sospetto (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 1
ss. ad art. 174 CP)] ed ingiuria [art. 177 CP, secondo cui è punito, a querela
di parte, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o
vie di fatto l’onore di una persona (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 1
ss. ad art. 177 CP)].
3.2
Al
proposito, il magistrato inquirente ha ritenuto che “in diritto alla fattispecie
risulta unicamente applicabile l’art. 303 cifra 2 CPS e non i reati di cui agli
art. 173 segg. CPS” (decreto di non luogo a procedere 9.9.2003, p. 4).
A
torto. Qualora non siano dati gli elementi del reato di
denuncia mendace, occorre nondimeno esaminare gli art. 173/177 CP, che presuppongono
– diversamente dagli art. 303 e 174 CP (BSK StGB II –
V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 26 ss. ad art. 303 CP;
BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 174 CP) – unicamente dolo o
dolo eventuale (A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p.
374.
s.; BSK StGB II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n.
36.
ad art. 303 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 124 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., volume II,
n. 22 ad art. 303 CP): accusare qualcuno di aver
commesso un reato può infatti, secondo le circostanze, costituire una lesione
dell'onore (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 18 ad art. 173 ss. CP;
B. CORBOZ, op. cit., volume I, n. 6 ad art. 173 CP).
Il
procuratore pubblico – che ha negato seri indizi in relazione al reato di
denuncia mendace – avrebbe quindi dovuto considerare la fattispecie dal profilo
degli art. 173/177 CP, spiegando – nel rispetto del diritto di
essere sentito, che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che
l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito
all’obbligo di motivazione, decisione TF 1P.737/2004 del 31.3.2005; decisione
TF 2P.113/1993 del 14.5.1993, pubblicata in RDAT n. 53/II – 1993; R. HAUSER /
E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea
2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2004, n. 260; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 796 ss.) –
perché nel caso concreto dette disposizioni non sarebbero state applicabili,
rispettivamente perché il fatto che PI 1 avesse accusato la qui istante di
furto, sub. furto di poca entità non avrebbe costituito una lesione dell’onore.
Si
impone quindi – posto come i reati in questione non siano stati oggetto di
inchiesta e di decisione da parte del procuratore pubblico e come di
conseguenza questa Camera non possa esprimersi in merito, essendo autorità di
ricorso (cfr. art. 284 CPP) – di rinviare gli atti al magistrato inquirente
affinché si pronunci al proposito, ciò che permetterà all’istante di confrontarsi
con le motivazioni della decisione e di valutare l’eventuale gravame, rispettivamente
a questa Camera di esprimersi al proposito.
4.
IS
1.
contesta infine la mancata apposizione dei sigilli sulla proprietà della
defunta __________ __________ (istanza di promozione dell’accusa 22/24.9.2003,
p. 5 s.): tale omissione (che fonda, se del caso, una questione di natura
civile) non può tuttavia essere rimproverata a PI 1, come emerge dallo scritto __________
del delegato inventari e successioni del Comune di __________, __________ __________
[“In data __________, a seguito del decesso della sig.ra __________ __________,
mi sono recato presso l’abitazione della defunta in via __________, mappale no.
__________ di __________. Alla presenza dei signori __________ __________
(fratello gemello della defunta) e della moglie __________ __________, i quali
erano in possesso della chiave dell’abitazione, ho effettuato il sopralluogo e
le verifiche del caso. Non ho ritenuto di dover apporre i sigilli” (allegato
al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.8.2003, AI 7, inc. MP __________)].
Il procuratore pubblico – in assenza di querela – non poteva del resto
confrontarsi con il reato di violazione di domicilio a’ sensi dell’art. 186 CP,
per cui – anche sotto questo profilo – il decreto di non luogo a procedere
appare corretto.
5.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa
di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 173 ss. e 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza,
per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.
§ Il
decreto di non luogo a procedere 9.9.2003 emanato dal procuratore pubblico
Marco Villa (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Il
procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul
seguito dell’azione penale.
2.
Non si prelevano tassa di giustizia e
spese; non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
patrocinata
da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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