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Decisione

60.2003.307

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria. denuncia mendace.

18 maggio 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

__________, in sede di interrogatorio di polizia, PI 1 ha sporto denuncia/querela

penale nei confronti di ignoti e di IS 1 – collaboratrice domestica della

cognata __________ __________ (nata __________, sorella gemella del marito),

deceduta l’__________ – per titolo di furto, sub. furto di poca entità,

affermando che il __________ quest’ultima, rispettivamente terzi in sua

compagnia avrebbero sottratto dall’appartamento di __________ della defunta (almeno)

una moneta d’oro, una bomboniera in porcellana, scarpine per bambini ed un bavaglino

per bambini, per un valore complessivo di CHF 111.-- (verbale di interrogatorio

__________, p. 3, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________,

AI 7, inc. MP __________); con scritto __________ IS 1 – che, interrogata il __________,

ha contestato gli addebiti, dicendo che si sarebbe trovata in loco unitamente a

suoi parenti e conoscenti per procedere a lavori di pulizia (verbale di interrogatorio

__________, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________,

AI 7, inc. MP __________) – ha a sua volta querelato PI 1 per reati contro

l’onore (AI 1, inc. MP __________).

PI

1 ha di seguito ritirato la denuncia/querela, “(…) poiché abbiamo la

convinzione che questa moneta sia stata rubata, ma che purtroppo, essendo un

pezzo di piccole dimensioni, molto probabilmente non ci verrà mai più

restituito” (verbale di interrogatorio __________ di PI 1, p. 1, allegato

al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________).

b. Con

decisione 9.9.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine ad entrambi gli esposti, ritenuto che – con riferimento

alle ipotesi accusatorie di furto, rispettivamente furto di poca entità – “(…)

l’asserito valore della merce dichiarata per rubata (…)” e “(…)

l’intervenuto recesso di querela per il presupposto reato di cui all’art. 139

cifra 1 CPS in combinazione con l’art. 172ter cifra 1 CPS (…)” imponevano di

non doversi procedere [posto inoltre come “(…) anche nell’eventualità in cui

non vi fosse stata desistenza ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 CPS la conclusione

sarebbe stata la stessa visto le differenti versioni sui fatti, l’assenza di

valide prove neutre e quindi l’insufficienza di prove a carico della querelata”

(decreto di non luogo a procedere 9.9.2003, p. 3)] e che – con riferimento alla

querela della qui istante e premesso che alla fattispecie sarebbe stato applicabile

solo l’art. 303 cifra 2 CP (e non gli art. 173 ss. CP) – “non è contestabile

che da un punto di vista oggettivo la querela presentata (da PI 1) in

Polizia il __________ adempia le condizioni di legge di cui a predetta norma”,

che “ciò non può invece essere detto in merito ai presupposti soggettivi

dell’art. 303 cifra 2 CPS”, che “visto la fattispecie (in particolare la

presenza della qui denunciante presso il domicilio della defunta assieme ad

altre tre persone, il loro agire e comportamento nonché la constatata assenza

di alcuni oggetti) non può infatti essere minimamente sostenuto come PI 1, inoltrando

tale sua querela, avesse voluto intenzionalmente denunciare IS 1 di un fatto di

cui la sapeva con certezza innocente” e che “la querela, come tale, e i

successivi accertamenti di Polizia, visto i fatti così come raccontati, si

giustificavano di per sé” (decreto di non luogo a procedere 9.9.2003, p.

4).

c. Con

tempestiva istanza IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di PI 1 per

titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e denuncia mendace, sostenendo che –

riassunta la fattispecie – il magistrato inquirente non avrebbe accertato la

qualità di parte civile della querelata (segnatamente verificando se essa fosse

erede di __________ __________), la cui costituzione a’ sensi degli art. 69 ss.

CPP nel procedimento per titolo di furto, sub. furto di poca entità sarebbe

stata prematura ed infondata; contesta di seguito la mancata apposizione dei

sigilli presso l’abitazione della defunta, fatto che le sarebbe di grave

pregiudizio. Le asserzioni offensive e mendaci della querelata nei suoi

confronti sarebbero prive di fondamento: pertanto, “non essendo stata data

la possibilità (a lei) di potersi pronunciare durante un interrogatorio

in presenza del procuratore pubblico, e di poter notificare testi che avrebbero

contribuito a chiarire la realtà di quanto accaduto – e quindi l’assoluta estraneità

(…) alle accuse mossele (…)”, l’istanza si imporrebbe “(…) per

riabilitare definitivamente la (sua) onorabilità (…)” (istanza

di promozione dell’accusa 22/24.9.2003, p. 6).

d. Delle

osservazioni del procuratore pubblico e di PI 1 si dirà, se necessario, in

diritto.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla

promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al

procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.

110).

2.

2.1.

L’istante

postula la promozione dell’accusa, tra l’altro, per titolo di denuncia mendace.

Il gravame in esame non rispetta tuttavia i requisiti imposti ad un’istanza a’

sensi dell’art. 186 CPP: IS 1 si limita infatti a contestare la conclusione a

cui è giunto il magistrato inquirente ed a trattare questioni non direttamente

attinenti al reato (per esempio dilungandosi sull’omessa apposizione dei

sigilli presso l’abitazione della defunta), senza confrontarsi con i

presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 303 CP, ciò che –

di tutta evidenza – non adempie le suddette condizioni.

2.2

L’istanza

– a prescindere dalla sua irricevibilità – appare comunque infondata nel

merito.

Il

reato in questione – secondo cui è punito per denuncia mendace chiunque

denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona

che egli sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale,

oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un

procedimento penale contro una persona che egli sa innocente – esige infatti,

da parte dell’autore, consapevolezza e volontà di far perseguire penalmente chi

sa innocente, intenzionalità che non ammette il dolo eventuale (A. DONATSCH / W.

WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, p. 370 s.; BSK StGB

II – V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 26 ss. ad art. 303 CP; B. CORBOZ, Les

infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 17 ad art. 303 CP; G.

STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 53 n. 18

ss.; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo

1997, n. 7 ss. ad art. 303 CP).

Ora,

nella fattispecie detto presupposto non è adempiuto, come emerge dai verbali di

interrogatorio di PI 1 [“Il venerdì __________ verso le ore 1400 siamo

saliti a __________ per andare a ritirare la posta della defunta all’ufficio

postale. Passando davanti all’abitazione della defunta abbiamo visto che c’era

la signora __________. Mi sono fermata e sono andata da __________ a domandarle

cosa stesse facendo, poi altre tre persone sono arrivate da diversi locali

della casa, erano tutti molto agitati e nervosi. Erano la zia di __________, la

madre di __________ e penso il marito della figlia di __________. C’era posteggiata

un’autovettura di media cilindrata di colore scuro con targhe __________, che

credo sia del ragazzo, questa persona ha circa 25/30 anni. C’era pure la

vettura di __________, auto di piccola cilindrata di colore bianco, pure con

targhe __________. Queste persone erano tutte bagnate di sudore. Avevo detto ad

__________ che la merce che c’era nel frigo poteva prenderla per lei, ma invece

ho visto che lei aveva preparato diverse scatole nelle quali non ho visto se

c’era dentro qualcosa. Penso che erano vuote ma pronte per infilare dentro della

merce. Mio marito nel frattempo era rimasto seduto in auto ed __________ ed i

suoi parenti non l’hanno visto. Mio marito ha però notato che c’erano almeno

quattro grandi sacchi dei rifiuti leggermente nascosti tra le piante del

giardino. __________ mi spiegava in modo agitato che stava buttando via la roba

vecchia che c’era anche negli altri locali, io allora l’ho sgridata dicendole

che non doveva toccare null’altro che il frigorifero. Arrabbiata le ho detto di

andarsene via lei e gli altri tre. In cinque minuti i quattro sono partiti con

le due macchine” (verbale di interrogatorio __________, p. 2 s., allegato

al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________)]

e della qui istante [“(…) abbiamo discusso di pulire il frigo grande

(congelatore) e PI 1 mi ha detto che potevo prendere per me l’eventuale

contenuto, ma di non toccare assolutamente nulla in casa” (verbale di

interrogatorio __________, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________)]: la querelata poteva quindi legittimamente

ritenere – a fronte della presenza dell’istante e di terzi presso la casa di __________

ed il loro comportamento contrario alle istruzioni impartite – che IS 1,

rispettivamente le altre persone in loco avessero sottratto gli oggetti in

questione.

Non

sussistono di conseguenza seri indizi in merito alla consapevolezza e volontà di

PI 1 di far perseguire penalmente chi sapeva innocente, come esatto dal disposto

di cui all’art. 303 CP.

2.3

L’art.

67.

CPP prevede del resto che chiunque possa presentare al procuratore pubblico

denuncia per reato di azione pubblica: PI 1, a prescindere dalla sua qualità di

parte civile a’ sensi dell’art. 69 CPP (cfr., al proposito, M. MINI, L’istanza

di promozione dell’accusa: art. 186 CPP. Istruzioni per l’uso, in RtiD I –

2004, p. 257 ss.; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano

2001, p. 37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ss. ad art. 69 CPP), poteva quindi

– posto come l’entità della refurtiva non fosse nota fin dall’inizio [“Nelle

stanze ho comunque visto che i cassetti e le porte degli armadi erano aperti;

quindi sono convinta che quei quattro hanno portato via altre cose”

(verbale di interrogatorio 16.6.2003 di PI 1, p. 3, allegato al rapporto di

inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________)] e pertanto

come l’applicabilità in concreto del disposto di cui all’art. 172ter CP (secondo

cui se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un

danno di lieve entità, il colpevole è punito solo a querela di parte) non fosse

certa – inoltrare un esposto penale, ciò che ha imposto al magistrato

inquirente di procedere subito alle occorrenti indagini giusta l’art. 178 CPP,

tra le quali l’interrogatorio dell’istante. Audizione che – contrariamente al

suo assunto [cfr. scritto __________ di IS 1 (allegato alla querela __________,

AI 1, inc. MP __________) che, tramite il proprio legale, ha censurato presso

il Comando della Polizia cantonale di __________ le modalità del suo interrogatorio

di data __________] – si è peraltro svolta in modo corretto [“La di lei

prospettata ipotesi di reato di abuso di autorità (art. 312 CPS) nei confronti

degli agenti di Polizia che verbalizzarono la sua protetta non ha trovato alcun

riscontro, sia oggettivo che soggettivo, negli atti dell’incarto” (scritto 9.9.2003

del procuratore pubblico Marco Villa all’avv. PA 1, AI 9, inc. MP __________)].

Il fatto che il procuratore pubblico – apparentemente – non abbia verificato la

qualità di parte civile di PI 1 non è quindi rilevante ai fini del giudizio [cfr.

del resto i verbali di interrogatorio 16.6.2003 e 12.7.2003 di PI 1 (allegati

al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________),

nel corso dei quali ha sporto denuncia/querela, rispettivamente ritirato la

querela, entrambi sottoscritti anche dal marito, fratello gemello di __________

__________].

3.

3.1.

Come

detto, l’istante ha inoltrato querela penale per titolo di diffamazione [art.

173.

CP, secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, comunicando con un

terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri

fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione

o un tale sospetto (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 173

CP)], calunnia [art. 174 CP, secondo cui è punito, a querela di parte,

chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o

rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano

nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una

tale incolpazione o un tale sospetto (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 1

ss. ad art. 174 CP)] ed ingiuria [art. 177 CP, secondo cui è punito, a querela

di parte, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o

vie di fatto l’onore di una persona (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 1

ss. ad art. 177 CP)].

3.2

Al

proposito, il magistrato inquirente ha ritenuto che “in diritto alla fattispecie

risulta unicamente applicabile l’art. 303 cifra 2 CPS e non i reati di cui agli

art. 173 segg. CPS” (decreto di non luogo a procedere 9.9.2003, p. 4).

A

torto. Qualora non siano dati gli elementi del reato di

denuncia mendace, occorre nondimeno esaminare gli art. 173/177 CP, che presuppongono

– diversamente dagli art. 303 e 174 CP (BSK StGB II –

V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 26 ss. ad art. 303 CP;

BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 174 CP) – unicamente dolo o

dolo eventuale (A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p.

374.

s.; BSK StGB II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n.

36.

ad art. 303 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 124 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., volume II,

n. 22 ad art. 303 CP): accusare qualcuno di aver

commesso un reato può infatti, secondo le circostanze, costituire una lesione

dell'onore (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 18 ad art. 173 ss. CP;

B. CORBOZ, op. cit., volume I, n. 6 ad art. 173 CP).

Il

procuratore pubblico – che ha negato seri indizi in relazione al reato di

denuncia mendace – avrebbe quindi dovuto considerare la fattispecie dal profilo

degli art. 173/177 CP, spiegando – nel rispetto del diritto di

essere sentito, che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che

l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito

all’obbligo di motivazione, decisione TF 1P.737/2004 del 31.3.2005; decisione

TF 2P.113/1993 del 14.5.1993, pubblicata in RDAT n. 53/II – 1993; R. HAUSER /

E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea

2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2004, n. 260; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 796 ss.) –

perché nel caso concreto dette disposizioni non sarebbero state applicabili,

rispettivamente perché il fatto che PI 1 avesse accusato la qui istante di

furto, sub. furto di poca entità non avrebbe costituito una lesione dell’onore.

Si

impone quindi – posto come i reati in questione non siano stati oggetto di

inchiesta e di decisione da parte del procuratore pubblico e come di

conseguenza questa Camera non possa esprimersi in merito, essendo autorità di

ricorso (cfr. art. 284 CPP) – di rinviare gli atti al magistrato inquirente

affinché si pronunci al proposito, ciò che permetterà all’istante di confrontarsi

con le motivazioni della decisione e di valutare l’eventuale gravame, rispettivamente

a questa Camera di esprimersi al proposito.

4.

IS

1.

contesta infine la mancata apposizione dei sigilli sulla proprietà della

defunta __________ __________ (istanza di promozione dell’accusa 22/24.9.2003,

p. 5 s.): tale omissione (che fonda, se del caso, una questione di natura

civile) non può tuttavia essere rimproverata a PI 1, come emerge dallo scritto __________

del delegato inventari e successioni del Comune di __________, __________ __________

[“In data __________, a seguito del decesso della sig.ra __________ __________,

mi sono recato presso l’abitazione della defunta in via __________, mappale no.

__________ di __________. Alla presenza dei signori __________ __________

(fratello gemello della defunta) e della moglie __________ __________, i quali

erano in possesso della chiave dell’abitazione, ho effettuato il sopralluogo e

le verifiche del caso. Non ho ritenuto di dover apporre i sigilli” (allegato

al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.8.2003, AI 7, inc. MP __________)].

Il procuratore pubblico – in assenza di querela – non poteva del resto

confrontarsi con il reato di violazione di domicilio a’ sensi dell’art. 186 CP,

per cui – anche sotto questo profilo – il decreto di non luogo a procedere

appare corretto.

5.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa

di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 173 ss. e 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza,

per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.

§ Il

decreto di non luogo a procedere 9.9.2003 emanato dal procuratore pubblico

Marco Villa (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.

§§ Il

procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul

seguito dell’azione penale.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e

spese; non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patrocinata

da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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