60.2003.338
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.
18 ottobre 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2003.338
Data decisione, Autorità:
18.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2003.338
Lugano
18 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 16/17.10.2003 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 emanato dal
procuratore pubblico Rosa Item (inc. NLP __________), un’indennità a’ sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 3.11.2003 del procuratore pubblico, che sottolinea
in particolare come la formale decisione di non luogo a procedere sia intervenuta
meno di un mese dopo la segnalazione in polizia, rimettendosi infine al giudizio
di questa Camera;
rilevato inoltre che con osservazioni 27/28.10.2003 PI 2 si oppone ad
un eventuale regresso dello Stato nei suoi confronti ex art. 322 CPP, contestando
inoltre l’indennità per torto morale rivendicata dall’istante;
preso atto degli scritti 24/25.11.2003, 12/13.1.2004, 24/25.6.2004, 25/28.6.2004,
29/30.3.2005, 18/19.4.2005, 10/11.5.2005 e 20/23.5.2005 di IS 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decisione 15.11.2002 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a
procedere nei confronti di IS 1, __________, in relazione a presunte molestie
sessuali commesse nei confronti di alcune allieve di una __________ elementare
delle scuole __________ di __________, rilevando sostanzialmente che “(…) proprio
gli allievi indicati quali vittime delle molestie, hanno escluso una valenza
sessuale nel gesto del maestro e che nessun altro è stato come loro testimone
diretto delle ore di __________ trascorse con il docente di tale disciplina,
collocando pertanto le ‘pacche’ sul sedere nel contesto di una lezione di __________,
in difetto di ulteriori e contrari riscontri, non può essere attribuito a tale
gesto una connotazione sessuale quantunque lo stesso, benché ritenuto dal
docente ‘cameratesco’ e di prassi nello __________, appaia comunque inopportuno”
(NLP __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli la somma di CHF 11'916.95, di cui CHF 1'916.95 per spese
legali e CHF 10'000.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal
15.11.2002;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’“accusato
prosciolto”;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il magistrato inquirente ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
l’inchiesta è rimasta allo stadio delle informazioni preliminari, concludendosi
– dopo meno di un mese – con il decreto di non luogo a procedere 15.11.2002
(NLP __________);
che
lo scopo delle informazioni preliminari é quello di verificare se una notizia
di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere
l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a
procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare, l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e da quel momento l’accusato beneficia di
determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di
accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando il caso non è
senza importanza e presenta difficoltà di fatto e diritto che superano le
capacità dell'accusato;
che
in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ,
op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e
275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss.
ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e
16; G. PIQUEREZ, op. cit., Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
le informazioni preliminari hanno comportato sostanzialmente l’interrogatorio
dell’istante, delle presunte vittime, dei loro genitori, della __________ e
della direttrice delle __________ (AI 10, rapporto informativo intermedio
7.11.2002);
che
la fattispecie particolare – segnatamente con riferimento alla posizione
occupata dall’istante quale __________ – imponeva comunque la presenza di un
legale fin da subito;
che
pertanto va ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 1'916.95 [di cui CHF 1'570.-- a
titolo di onorario (6 ore e 17 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 215.50 di
spese e CHF 131.45 di IVA (doc. 1)];
che
la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora (cfr. istanza 16/17.10.2003, p. 5),
è conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;
che
la nota professionale 16.10.2003 (doc. 1) comprende pure le prestazioni dipendenti
dalla misura amministrativa di sospensione cautelativa presa dal Municipio di __________
in data 17.10.2002 e quelle dipendenti dalla denuncia penale 7.1.2003 sporta
dal qui istante di sua libera scelta contro PI 2 – all’origine della
segnalazione in polizia – per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria,
minaccia e denuncia mendace (inc. MP __________);
che
il Municipio di __________ ha deciso autonomamente la sospensione cautelativa
dell’istante, a mente dell’istante medesimo prima ancora che fosse effettuata
la segnalazione in polizia (cfr. istanza 16/17.10.2003, p. 2) ed in ogni caso
prima ancora che venissero sentiti gli allievi direttamente interessati (AI 10,
rapporto informativo intermedio 7.11.2002);
che
pertanto dette spese – in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il
procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del
23.2.2004) – non possono essere risarcite a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
che
nemmeno le prestazioni dipendenti dalla denuncia penale 7.1.2003 da lui sporta
contro PI 2 possono essere prese in considerazione;
che
in quel procedimento l’istante aveva veste di denunciante e non di accusato,
come invece presuppongono le suddette disposizioni;
che
d’altronde questi ha sporto denuncia quando il procedimento penale aperto nei
suoi confronti era già terminato (il decreto di non luogo a procedere 15.11.2002
è regolarmente cresciuto in giudicato), per cui non può nemmeno invocare una
strategia processuale difensiva;
che
conseguentemente viene ammesso un dispendio orario di 3 ore e 30 minuti a CHF
250.--/ora, per complessivi CHF 875.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui
con l’istante (e moglie) di data 18.10.2002 e 23.10.2002, 15 minuti inerenti
gli scritti di data 18.10.2002 (AI 10) e 18.11.2002 (lettera al cliente), 15
minuti inerenti l’esame del decreto di non luogo a procedere e 60 minuti inerenti
la presente istanza di indennità;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 85.70, stralciate in
particolare – come sopra esposto – quelle inerenti la procedura amministrativa
e la denuncia penale 7.1.2003;
che
l’IVA ammonta a CHF 73.10;
che
all’istante va quindi riconosciuto, a titolo di spese legali, l’importo di CHF
1'033.80;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è
stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può
ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che
l’istante domanda al proposito la somma di CHF 10'000.--, sostenendo in
particolare che “(…) l’offesa fisica e psichica subita (…) è enorme”,
che “la sua reputazione è stata letteralmente fatta a pezzi, tenuto conto
che delle accuse è venuto a conoscenza tutto il Ticino” e che “a seguito
del procedimento, egli è rimasto inabile al lavoro sino al 5 maggio 2003 (…) e
dovrà seguire per parecchio tempo ancora cure di sostegno” (istanza 16/17.10.2003,
p. 5 e 6);
che
successivamente all’inoltro della presente istanza, IS 1 è stato nuovamente
riconosciuto inabile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 24.11.2003;
che
al proposito ha prodotto agli atti – tra gli altri – tre certificati medici del
dott. med. __________ __________, che attesta di averlo in cura “(…) per
disturbi dovuti alla sospensione seguita da procedimento penale del mese di __________”
(certificato medico del 23.6.2004) nonché la decisione 13.5.2003 dell’Ufficio
assicurazione invalidità, che gli ha attribuito una rendita intera d’invalidità
a partire dall’1.11.2004;
che
in effetti l’accusa era oggettivamente grave, segnatamente con riferimento alla
posizione occupata dall’istante quale __________;
che
certo ha arrecato pregiudizio alla sua reputazione, ritenuto nondimeno che
l’attenzione della stampa – che a dire dell’istante medesimo è venuta a
conoscenza del caso grazie ad una fuga di notizie “(…) da parte di chi aveva
partecipato alla riunione mattutina nel corso della quale era stata decisa la
sospensione” (istanza 16/17.10.2003, p. 2) – si è in particolare focalizzata
sulla misura di sospensione dal lavoro decisa dal Municipio di __________,
evidenziando nel contempo l’incondizionato appoggio e solidarietà espressa al
docente dal Comitato dell’Assemblea dei __________ delle __________ __________;
che
del resto l’inchiesta è stata esperita velocemente, tanto è vero che il decreto
Fatti
di non luogo a procedere è stato emanato il 15.11.2002, ovvero meno di un mese
dopo la segnalazione in polizia;
che
come emerge dalle risposte rilasciate dal dott. med. __________ __________ – specialista
FMH in psichiatria e psicoterapia – ad una serie di domande peritali disposte
dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità, IS 1 soffriva già di disturbi (portatore
di disfunzione vegetativa somatoforme) che sono “(…) peggiorati dopo le
false accuse e ciò non è sorprendente, in quanto questa ‘debolezza’
costituzionale, peggiora in momenti di stress” (scritto 28.4.2005 del dott.
med. __________ __________), ciò che prova una certa “predisposizione
costituzionale” dell’istante, ovvero una certa tendenza a reazioni gravi ed
anormali in presenza di un danneggiamento (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig
Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e
riferimenti);
che
va infine considerato che il Municipio di __________ ha deciso la sua immediata
sospensione __________ senza attendere l’esito della procedura penale, addirittura
prima ancora che venissero sentiti gli __________ interessati;
che
si giustifica di conseguenza ammettere, a titolo di riparazione del torto morale,
l’importo di CHF 500.--;
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 del
procuratore pubblico Rosa Item e dalla presente decisione;
che
Considerandi
a IS 1 va pertanto rifuso l’importo complessivo di CHF 1'533.80, di cui CHF
1'033.80 per spese legali e CHF 500.-- per torto morale;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 16.10.2003 della presente istanza;
che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte
civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
il procedimento penale ha preso avvio dalla segnalazione di PI 2, che ha riferito,
oltre che di un trattamento di sfavore di cui sarebbe stata oggetto sua figlia,
di palpeggiamenti nei confronti di altre __________ (cfr. AI 10, rapporto
informativo intermedio 7.11.2002);
che
questi ha riferito ciò di cui era venuto a conoscenza direttamente da sua
figlia, rivolgendosi dapprima alla Direzione della __________ e solo
successivamente ad un agente di polizia di sua conoscenza, il sgt __________. __________,
che ha a sua volta informato del caso il Commissariato di __________ (cfr. AI
10, lettera 18.10.2002 della Direzione __________ di __________);
che
il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere rilevando sostanzialmente
che alle pacche sul sedere – che IS 1 ha ammesso di dare a volte ai propri __________
– non poteva essere attribuita “(…) una connotazione sessuale”, qualificando
tuttavia tale gesto di “inopportuno” (NLP __________, p. 8);
che
nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP,
il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si
prescinde dall’applicazione di detta disposizione;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 emanato dal procuratore pubblico
Rosa Item (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'533.80 oltre
interessi al 5% dal 16.10.2003.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle
Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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