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Decisione

60.2003.338

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.

18 ottobre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di non luogo a procedere è stato emanato il 15.11.2002, ovvero meno di un mese

dopo la segnalazione in polizia;

che

come emerge dalle risposte rilasciate dal dott. med. __________ __________ – specialista

FMH in psichiatria e psicoterapia – ad una serie di domande peritali disposte

dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità, IS 1 soffriva già di disturbi (portatore

di disfunzione vegetativa somatoforme) che sono “(…) peggiorati dopo le

false accuse e ciò non è sorprendente, in quanto questa ‘debolezza’

costituzionale, peggiora in momenti di stress” (scritto 28.4.2005 del dott.

med. __________ __________), ciò che prova una certa “predisposizione

costituzionale” dell’istante, ovvero una certa tendenza a reazioni gravi ed

anormali in presenza di un danneggiamento (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig

Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e

riferimenti);

che

va infine considerato che il Municipio di __________ ha deciso la sua immediata

sospensione __________ senza attendere l’esito della procedura penale, addirittura

prima ancora che venissero sentiti gli __________ interessati;

che

si giustifica di conseguenza ammettere, a titolo di riparazione del torto morale,

l’importo di CHF 500.--;

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 del

procuratore pubblico Rosa Item e dalla presente decisione;

che

Considerandi

a IS 1 va pertanto rifuso l’importo complessivo di CHF 1'533.80, di cui CHF

1'033.80 per spese legali e CHF 500.-- per torto morale;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 16.10.2003 della presente istanza;

che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte

civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

il procedimento penale ha preso avvio dalla segnalazione di PI 2, che ha riferito,

oltre che di un trattamento di sfavore di cui sarebbe stata oggetto sua figlia,

di palpeggiamenti nei confronti di altre __________ (cfr. AI 10, rapporto

informativo intermedio 7.11.2002);

che

questi ha riferito ciò di cui era venuto a conoscenza direttamente da sua

figlia, rivolgendosi dapprima alla Direzione della __________ e solo

successivamente ad un agente di polizia di sua conoscenza, il sgt __________. __________,

che ha a sua volta informato del caso il Commissariato di __________ (cfr. AI

10, lettera 18.10.2002 della Direzione __________ di __________);

che

il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere rilevando sostanzialmente

che alle pacche sul sedere – che IS 1 ha ammesso di dare a volte ai propri __________

– non poteva essere attribuita “(…) una connotazione sessuale”, qualificando

tuttavia tale gesto di “inopportuno” (NLP __________, p. 8);

che

nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP,

il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si

prescinde dall’applicazione di detta disposizione;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di non luogo a procedere 15.11.2002 emanato dal procuratore pubblico

Rosa Item (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'533.80 oltre

interessi al 5% dal 16.10.2003.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

- Dipartimento delle

Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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