Lexipedia

Decisione

60.2003.344

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

18 ottobre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

60.2003.344

Data decisione, Autorità:

18.10.2005, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2003.344

Lugano

18 ottobre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini,

vicecancelliere

sedente per

statuire sull’istanza 20/21.10.2003 presentata da

IS 1

patr. da: PA 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 16.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc.

__________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 3.11.2003 del procuratore pubblico Fiorenza

Bergomi, che dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito

all’istanza, rimettendosi al giudizio di questa Camera;

rilevato che con scritto 18/20.8.2004 IS 1 ha prodotto, su espressa

richiesta di questa Camera, il dettaglio della nota professionale 16.7.2003

dell’avv. PA 1, suddiviso in “pratica stranieri” e “pratica penale”;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto di accusa 7.4.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di

accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena

di quindici giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,

siccome ritenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa

attestazione “per avere, a __________ in data __________ usando inganno,

fornendo al momento della sua domanda d’asilo false generalità, indotto i funzionari

del Dipartimento istituzioni ad attestare contrariamente al vero il nominativo

di __________ __________ __________, __________ cittadino __________ sul

permesso ‘N’ di richiedente l’asilo” (DA __________);

che

con decisione 16.7.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante

dall’imputazione;

che

con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF

5'006.85 per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l'istante postula la rifusione della nota professionale 16.7.2003 del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 5'006.85 [di cui CHF 4'595.--

a titolo di onorario, CHF 739.-- di spese e CHF 353.65 di IVA (doc. C)];

che

la tariffa oraria applicata, pari a 250.--/ora (cfr. dettaglio della nota

professionale 16.7.2003), è conforme ai principi suesposti, rientrando nei

parametri indicati;

che

– come sopra esposto – la nota professionale comprende gli oneri dipendenti dalla

“pratica stranieri” e dalla “pratica penale”;

che

al proposito l’istante precisa che “(…) la presente vertenza riguardava,

oltre la questione penale, anche questioni legate al diritto degli stranieri,

in particolare alla valenza e alla procedura di rilascio dei documenti speciali

per motivi di asilo” (istanza 20/21.10.2003, p. 3);

che

l’art. 317 CPP concede all’accusato prosciolto la rifusione delle spese di

patrocinio legate al procedimento penale rivelatosi ingiustificato e non ad

ogni altra controversia giudiziaria in qualche modo connessa (decisione TF

4C.355/1997 dell’8.3.2005);

che

del resto le prestazioni inerenti la “pratica stranieri” non appaiono motivate in

relazione al procedimento penale e la loro utilità e necessità non emerge

nemmeno dagli atti, ritenuto che in sede di pubblico dibattimento l’istante si

è limitato a produrre la “Directive relative à la loi sur l’asile concernant

les livrets accordées aux requérants d’asile (livret N) (…)” e l’ordinanza

n. 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (cfr. verbale del

dibattimento 16.7.2003, p. 2);

che

di conseguenza tali oneri non possono essere riconosciuti;

che

– con riferimento al dettaglio relativo alla “pratica penale” – il dispendio

orario esposto appare oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le

dovute conoscenze in ambito penale, segnatamente con riferimento ai colloqui

con l’istante ed agli scritti (spesso di poche righe);

che

la pratica – a prescindere da alcune problematiche giuridiche legate al diritto

d’asilo che hanno imposto un esame della legge federale sull’asilo (LAsi) e

delle relative ordinanze – non ha comportato difficoltà particolari ed ha

richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;

che

viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 6 ore e 3 minuti a CHF

250.--/ora, per complessivi CHF 1'512.50, di cui 100 minuti inerenti gli

scritti (in media 10 minuti/scritto), 23 minuti inerenti le telefonate, 60

minuti inerenti i colloqui con l’istante, 60 minuti inerenti l’analisi

dell’incarto e la preparazione al dibattimento e 120 minuti inerenti la trasferta

ed il dibattimento presso la Pretura penale (che si è protratto dalle ore 9.30

alle ore 10.30 circa), stralciate in particolare le prestazioni di data

21.2.2003 “Lettera a Ministero Pubblico” (che non risulta agli atti), di

data 6.5.2003 “Lettera a cliente” (che non appare giustificata in

relazione alla fattispecie), di data 12.5.2003 “Fax a Pretura penale”

(essendo già indicata la prestazione “Lettera a Pretura penale”) e di

data 21.5.2003 “Lettere a cliente + polizza” (a carico del legale);

che

a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 288.65, di cui CHF

50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 3.45 per le telefonate (CHF

0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di

moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6), CHF 91.20 per gli scritti

(CHF 10.--/raccomandata, CHF 5.90/lettera semplice e CHF 2.--/fax, compresa la

fotocopia per l’incarto), CHF 90.-- per le fotocopie (CHF 2.--/fotocopia) e CHF 54.-- per la trasferta presso la Pretura penale il giorno del

dibattimento (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA), stralciate infine quelle

riferite agli scritti sopra menzionati;

che

l’IVA ammonta a CHF 136.90;

che

l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –

un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che,

visto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'088.05,

di cui CHF 1'938.05 per spese di patrocinio e CHF 150.-- per indennità

dipendente dal presente procedimento;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 16.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.

317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'088.05.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

- Dipartimento delle

Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

- Pretura Penale, Bellinzona

(con l’inc. __________ di ritorno).

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster