60.2003.344
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
18 ottobre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2003.344
Data decisione, Autorità:
18.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2003.344
Lugano
18 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 20/21.10.2003 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 16.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc.
__________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 3.11.2003 del procuratore pubblico Fiorenza
Bergomi, che dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito
all’istanza, rimettendosi al giudizio di questa Camera;
rilevato che con scritto 18/20.8.2004 IS 1 ha prodotto, su espressa
richiesta di questa Camera, il dettaglio della nota professionale 16.7.2003
dell’avv. PA 1, suddiviso in “pratica stranieri” e “pratica penale”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto di accusa 7.4.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di
accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena
di quindici giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,
siccome ritenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione “per avere, a __________ in data __________ usando inganno,
fornendo al momento della sua domanda d’asilo false generalità, indotto i funzionari
del Dipartimento istituzioni ad attestare contrariamente al vero il nominativo
di __________ __________ __________, __________ cittadino __________ sul
permesso ‘N’ di richiedente l’asilo” (DA __________);
che
con decisione 16.7.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante
dall’imputazione;
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF
5'006.85 per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l'istante postula la rifusione della nota professionale 16.7.2003 del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 5'006.85 [di cui CHF 4'595.--
a titolo di onorario, CHF 739.-- di spese e CHF 353.65 di IVA (doc. C)];
che
la tariffa oraria applicata, pari a 250.--/ora (cfr. dettaglio della nota
professionale 16.7.2003), è conforme ai principi suesposti, rientrando nei
parametri indicati;
che
– come sopra esposto – la nota professionale comprende gli oneri dipendenti dalla
“pratica stranieri” e dalla “pratica penale”;
che
al proposito l’istante precisa che “(…) la presente vertenza riguardava,
oltre la questione penale, anche questioni legate al diritto degli stranieri,
in particolare alla valenza e alla procedura di rilascio dei documenti speciali
per motivi di asilo” (istanza 20/21.10.2003, p. 3);
che
l’art. 317 CPP concede all’accusato prosciolto la rifusione delle spese di
patrocinio legate al procedimento penale rivelatosi ingiustificato e non ad
ogni altra controversia giudiziaria in qualche modo connessa (decisione TF
4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che
del resto le prestazioni inerenti la “pratica stranieri” non appaiono motivate in
relazione al procedimento penale e la loro utilità e necessità non emerge
nemmeno dagli atti, ritenuto che in sede di pubblico dibattimento l’istante si
è limitato a produrre la “Directive relative à la loi sur l’asile concernant
les livrets accordées aux requérants d’asile (livret N) (…)” e l’ordinanza
n. 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (cfr. verbale del
dibattimento 16.7.2003, p. 2);
che
di conseguenza tali oneri non possono essere riconosciuti;
che
– con riferimento al dettaglio relativo alla “pratica penale” – il dispendio
orario esposto appare oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le
dovute conoscenze in ambito penale, segnatamente con riferimento ai colloqui
con l’istante ed agli scritti (spesso di poche righe);
che
la pratica – a prescindere da alcune problematiche giuridiche legate al diritto
d’asilo che hanno imposto un esame della legge federale sull’asilo (LAsi) e
delle relative ordinanze – non ha comportato difficoltà particolari ed ha
richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;
che
viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 6 ore e 3 minuti a CHF
250.--/ora, per complessivi CHF 1'512.50, di cui 100 minuti inerenti gli
scritti (in media 10 minuti/scritto), 23 minuti inerenti le telefonate, 60
minuti inerenti i colloqui con l’istante, 60 minuti inerenti l’analisi
dell’incarto e la preparazione al dibattimento e 120 minuti inerenti la trasferta
ed il dibattimento presso la Pretura penale (che si è protratto dalle ore 9.30
alle ore 10.30 circa), stralciate in particolare le prestazioni di data
21.2.2003 “Lettera a Ministero Pubblico” (che non risulta agli atti), di
data 6.5.2003 “Lettera a cliente” (che non appare giustificata in
relazione alla fattispecie), di data 12.5.2003 “Fax a Pretura penale”
(essendo già indicata la prestazione “Lettera a Pretura penale”) e di
data 21.5.2003 “Lettere a cliente + polizza” (a carico del legale);
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 288.65, di cui CHF
50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 3.45 per le telefonate (CHF
0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di
moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6), CHF 91.20 per gli scritti
(CHF 10.--/raccomandata, CHF 5.90/lettera semplice e CHF 2.--/fax, compresa la
fotocopia per l’incarto), CHF 90.-- per le fotocopie (CHF 2.--/fotocopia) e CHF 54.-- per la trasferta presso la Pretura penale il giorno del
dibattimento (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA), stralciate infine quelle
riferite agli scritti sopra menzionati;
che
l’IVA ammonta a CHF 136.90;
che
l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –
un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che,
visto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'088.05,
di cui CHF 1'938.05 per spese di patrocinio e CHF 150.-- per indennità
dipendente dal presente procedimento;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 16.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'088.05.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle
Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;
- Pretura Penale, Bellinzona
(con l’inc. __________ di ritorno).
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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