60.2003.377
istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali.
7 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2003.377
Data decisione, Autorità:
07.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2003.377
Lugano
7 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 13/14.11.2003 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 29.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc.
__________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 24/25.11.2003 del procuratore pubblico Rosa
Item, che rinuncia a presentare osservazioni dettagliate in merito all’istanza,
rimettendosi al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 7.4.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di sei
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta
colpevole di complicità in furto “per avere, a __________, il __________, in
danno del negozio __________ __________ __________, trasportandola nella
griglia portaoggetti del passeggino del bambino passando poi la cassa senza
quindi pagarla, aiutato il marito __________ __________ __________ e tale non meglio
identificato ‘__________a sottrarre una videocamera __________ del valore di
fr. 1'299.--” (DA __________);
che
con decisione 29.9.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante
dall’imputazione;
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle l'importo di CHF 1'686.-- per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto –ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
con decisione 22.4.2003 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin
ha nominato la lic. iur. __________ __________ – dello Studio legale PA 1 – difensore
d'ufficio dell'istante, con il beneficio del gratuito patrocinio;
che
– essendo stata prosciolta dall’accusa – questa ha nondimeno diritto di
chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che
al proposito postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di complessivi CHF 1'686.-- [di cui CHF 1’375.-- a titolo di
onorario (13 ore e 45 minuti a CHF 100.--/ora), CHF 191.90 di spese e CHF
119.10 di IVA];
che
fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate
ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che
nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo
della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle
retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di
assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione
in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);
che
questa Camera ammette – per difese assunte a partire dal 2002 – una tariffa di
CHF 110.--/ora (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);
che
la tariffa applicata, pari a CHF 100.--/ora (cfr. istanza 13/14.11.2003, p. 3),
appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;
che
il dispendio orario esposto – pur considerato che per la retribuzione di un
praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,
poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della
rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può
dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo
(cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.
19.2002.21) – appare invece eccessivo, segnatamente con riferimento all’esame dell’incarto
(costituito unicamente dal rapporto di polizia giudiziaria del 27.2.2003, cfr. AI
1), ai colloqui con l’istante (eccessivi in relazione alla fattispecie) ed al
dibattimento (che si è protratto dalle ore 9.30 alle ore 10.00 circa);
che
del resto la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha
comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che
peraltro l’istante non sostiene;
che
conseguentemente viene ammesso un onorario pari a 8 ore e 20 minuti a CHF
100.--/ora, per complessivi CHF 834.--, di cui 60 minuti inerenti i colloqui
telefonici (in media 5 minuti/telefonata), 20 minuti inerenti gli scritti di
data 22.4.2003 e 16.10.2003, 20 minuti inerenti l’esame della corrispondenza di
data 22.4.2003 e 16.7.2003, 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 180
minuti inerenti l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento, 90
minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento di data 29.9.2003, 10 minuti
inerenti l’esame della sentenza e 60 minuti inerenti la stesura della presente
istanza, stralciate in particolare le prestazioni di data 7.5.2003 “c/o MP x
cons. incarto” e di data 8.5.2003 “c/o MP x ritiro incarto”, tali
operazioni potendo essere effettuate dal segretariato, i cui oneri sono a
carico del datore di lavoro;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 170.80, ridotte a
CHF 9.75 quelle telefoniche (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione
10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6)
ed a CHF 6.80 quelle postali (CHF 5.--/raccomandata e CHF 0.90/lettera
semplice);
che
l’IVA ammonta a CHF 76.40;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di
CHF 1'081.20;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 29.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'081.20.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle
Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;
- Pretura penale, Bellinzona
(con l’inc. __________ di ritorno).
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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