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Decisione

60.2003.377

istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali.

7 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2003.377

Data decisione, Autorità:

07.11.2005, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2003.377

Lugano

7 novembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini,

vicecancelliere

sedente per

statuire sull’istanza 13/14.11.2003 presentata da

IS 1

patr. da: PA 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 29.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc.

__________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 24/25.11.2003 del procuratore pubblico Rosa

Item, che rinuncia a presentare osservazioni dettagliate in merito all’istanza,

rimettendosi al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 7.4.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa

davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di sei

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta

colpevole di complicità in furto “per avere, a __________, il __________, in

danno del negozio __________ __________ __________, trasportandola nella

griglia portaoggetti del passeggino del bambino passando poi la cassa senza

quindi pagarla, aiutato il marito __________ __________ __________ e tale non meglio

identificato ‘__________a sottrarre una videocamera __________ del valore di

fr. 1'299.--” (DA __________);

che

con decisione 29.9.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante

dall’imputazione;

che

con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versarle l'importo di CHF 1'686.-- per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto –ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

con decisione 22.4.2003 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin

ha nominato la lic. iur. __________ __________ – dello Studio legale PA 1 – difensore

d'ufficio dell'istante, con il beneficio del gratuito patrocinio;

che

– essendo stata prosciolta dall’accusa – questa ha nondimeno diritto di

chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

che

al proposito postula la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore di complessivi CHF 1'686.-- [di cui CHF 1’375.-- a titolo di

onorario (13 ore e 45 minuti a CHF 100.--/ora), CHF 191.90 di spese e CHF

119.10 di IVA];

che

fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate

ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che

nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo

della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle

retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di

assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione

in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

che

questa Camera ammette – per difese assunte a partire dal 2002 – una tariffa di

CHF 110.--/ora (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);

che

la tariffa applicata, pari a CHF 100.--/ora (cfr. istanza 13/14.11.2003, p. 3),

appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

che

il dispendio orario esposto – pur considerato che per la retribuzione di un

praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,

poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della

rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può

dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo

(cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.

19.2002.21) – appare invece eccessivo, segnatamente con riferimento all’esame dell’incarto

(costituito unicamente dal rapporto di polizia giudiziaria del 27.2.2003, cfr. AI

1), ai colloqui con l’istante (eccessivi in relazione alla fattispecie) ed al

dibattimento (che si è protratto dalle ore 9.30 alle ore 10.00 circa);

che

del resto la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha

comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che

peraltro l’istante non sostiene;

che

conseguentemente viene ammesso un onorario pari a 8 ore e 20 minuti a CHF

100.--/ora, per complessivi CHF 834.--, di cui 60 minuti inerenti i colloqui

telefonici (in media 5 minuti/telefonata), 20 minuti inerenti gli scritti di

data 22.4.2003 e 16.10.2003, 20 minuti inerenti l’esame della corrispondenza di

data 22.4.2003 e 16.7.2003, 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 180

minuti inerenti l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento, 90

minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento di data 29.9.2003, 10 minuti

inerenti l’esame della sentenza e 60 minuti inerenti la stesura della presente

istanza, stralciate in particolare le prestazioni di data 7.5.2003 “c/o MP x

cons. incarto” e di data 8.5.2003 “c/o MP x ritiro incarto”, tali

operazioni potendo essere effettuate dal segretariato, i cui oneri sono a

carico del datore di lavoro;

che

a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 170.80, ridotte a

CHF 9.75 quelle telefoniche (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione

10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6)

ed a CHF 6.80 quelle postali (CHF 5.--/raccomandata e CHF 0.90/lettera

semplice);

che

l’IVA ammonta a CHF 76.40;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di

CHF 1'081.20;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 29.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.

317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'081.20.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

- Dipartimento delle

Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

- Pretura penale, Bellinzona

(con l’inc. __________ di ritorno).

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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