60.2003.378
istanza di ispezione degli atti. associazione quale istante. limitazione alla compulsazione degli atti.
20 settembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2003.378
Data decisione, Autorità:
20.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. associazione quale istante. limitazione alla compulsazione degli atti.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2003.378
Lugano
20 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 12/14.11.2003 presentata da
IS 1 ,
rappr. da:
presidente __________ __________,
tendente ad
ottenere l’accesso agli incarti relativi ai casi di violenza sessuale ai fini
di ricerca;
premesso che il
gravame è stato ulteriormente completato dall’associazione istante con gli scritti
24/26.11.2003, 7/10.5.2004 e 31.8/1.9.2004;
richiamate le
osservazioni 17/25.5.2004 del Tribunale penale cantonale (TPC), 19/21.5.2004
della Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) e 25/26.5.2004 del
Ministero pubblico, di cui si dirà in seguito;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. L’istante
è un’associazione costituitasi l’8.5.2002, i cui scopi sono di informare e
sensibilizzare sul problema della violenza sessuale contro la donna, offrire un
sostegno morale e psicologico alle donne che hanno subito una violenza sessuale
e assisterle nei loro contatti con le autorità, sviluppare attività di
autoaiuto, denunciare le aggressioni sessuali contro le donne, promuovere
cambiamenti legali e sociali favorevoli alla protezione della donna e
collaborare con il delegato per i problemi delle vittime, i servizi sociali, la
polizia e la magistratura (cfr. statuti dell’8.5.2002 allegati all’istanza
12/14.11.2003).
2. Con
istanza 12/14.11.2003 l’associazione espone dapprima di aver elaborato “con
il sostegno della Commissione consultiva del Consiglio di Stato per la
condizione femminile e del Delegato all’aiuto delle vittime, (…) il progetto di
una ricerca sui casi di violenza sessuale sulle donne che sono stati denunciati
al Ministero pubblico del Cantone Ticino in questi ultimi anni” (istanza
12/14.11.2003, p. 1). Indica poi che “obiettivo della ricerca è quello di
rilevare, al minimo nei cinque anni precedenti (…) i dati personali delle
vittime e degli autori, rispettivamente, prescindendo dai dati anagrafici, le
loro caratteristiche personali (…) il numero delle denunce (…) il seguito dato
dal Ministero pubblico alle denunce (…)” (istanza 12/14.11.2003, p. 1).
Rileva inoltre che “scopo della ricerca è quello di delineare una visione
chiara del fenomeno della violenza sessuale sulla donna in Ticino, in tutti i
suoi aspetti e le sue implicazioni”, asserendo parimenti che “il
risultato della ricerca potrà essere utile (…) per tutte le persone coinvolte
nel difficile percorso di sostegno delle vittime (…)” (istanza
12/14.11.2003, p. 1). Chiede “(…) che la persona che sarà” da lei “incaricata
(…) dell’esecuzione della ricerca sia autorizzata a consultare presso il Ministero
pubblico ed il Tribunale penale cantonale gli atti degli incarti dei
procedimenti concernenti reati contro l’integrità sessuale previsti dagli
articoli 187 e seguenti del Codice penale svizzero commessi in danno di donne
maggiorenni”, rilevando pure che “la ricerca dovrà estendersi come
minimo ad un periodo di cinque anni” (istanza 12/14.11.2003, p. 2). Con
scritto 24/26.11.2003 l’istante ha informato questa Camera che la persona la
quale verrà incaricata per effettuare questa ricerca sarà un/una giurista e che
verrà comunicato il nominativo di questa persona non appena verrà scelta (cfr. scritto
24/26.11.2003). Con ulteriore scritto 7/10.5.2004 ha trasmesso a questa Camera
il nominativo ed il curriculum vitae della persona prescelta (cfr. scritto
7/10.5.2004). Con scritto 31.8/1.9.2004 l’istante ha, tra l’altro, comunicato
il nominativo di una seconda giurista per la ricerca (cfr. scritto
31.8/1.9.2004).
3. Con preavviso negativo 17/25.5.2004 il Tribunale penale cantonale
(TPC) afferma di non essere in grado, per motivi pratici, “(…) di consentire
la ricerca indiscriminata di sentenze nei nostri archivi”, rilevando
parimenti che “mai (…) sono state concesse autorizzazioni generali relative a
un numero indefinito di sentenze e/o incarti” (osservazioni 17/25.5.2004).
Con osservazioni 19/21.5.2004 la Corte di cassazione e di revisione penale
(CCRP) segnala “(…) forti perplessità di fronte all’istanza in rassegna,
data la delicatezza degli argomenti oggetto della prevista indagine e in
particolare, tenuto conto dei limiti imposti dalla legislazione in materia di
protezione dei dati e della personalità” (osservazioni 19/21.5.2004),
mentre che con osservazioni 25/26.5.2004 il Ministero pubblico ritiene in
particolare legittimi gli scopi perseguiti con la ricerca, rilevando che si
tratta “(…) comunque di casi particolarmente delicati e riservati per cui
suscita qualche perplessità, a tutela delle vittime medesime e non solo degli
autori, la consegna dei loro dati e delle caratteristiche personali”,
evidenziando inoltre che “purtroppo questo Ministero, a fronte delle priorità
di lavoro e delle carenti risorse, non può garantire una pronta anonimizzazione
dei dati” (osservazioni 25/26.5.2004, p. 1). Esclude però l’accesso agli
incarti pendenti e a quelli “(…) oggetto di decisioni non cresciute in
giudicato fra cui vanno annoverati anche gli atti d’accusa (…)”, ritenendo
“(…) semmai ammissibile l’esame anonimizzato delle decisioni di merito
cresciute in giudicato ritenuto che meno si comprende l’interesse per eventuali
decisioni di abbandono o di non luogo a procedere nel contesto della ricerca
postulata” (osservazioni 25/26.5.2004, p. 1).
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e
completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
5. Nel caso in esame si deve ammettere l’esistenza di un interesse
giuridico legittimo, oltre che di pubblico interesse, trattandosi di una
ricerca per scopi statistici e scientifici.
6. Per
motivi organizzativi del personale del Ministero pubblico ed a concreta tutela
delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali che in questa sede per
ovvi motivi non possono essere interpellate, si giustifica comunque imporre
qualche limitazione.
L’accesso
alle informazioni potrà soltanto avvenire presso il Ministero pubblico, sulla
base dei dati informatici a loro disposizione, compatibilmente con gli impegni
di quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà pratiche evidenziate
dalle autorità coinvolte.
Spetta
inoltre al Ministero pubblico determinare gli atti accessibili, in particolare in
relazione alle problematiche sollevate nelle loro osservazioni.
Nella
misura in cui potranno essere messe a disposizione delle sentenze, le stesse dovranno
essere caviardate, in modo che per un terzo non sia possibile risalire ai nomi
delle persone coinvolte nei procedimenti penali. Nell’ipotesi in cui non sia
possibile garantire un elevato grado di anonimizzazione di questi documenti,
siccome le persone, nonostante l’anonimizzazione, potrebbero comunque essere
identificabili, occorre evidentemente chiedere il consenso delle parti interessate
e quindi presentare un’ulteriore istanza a questa Camera.
Infine,
va da sé che la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo
se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica,
ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli
incarti e nelle sentenze.
7. L’istanza
va pertanto accolta nei limiti surriferiti. La tassa di giustizia e le spese
sono a carico della parte istante, che le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 27 CPP e 39 lett. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giudizio di fr. 50.-- e le spese di fr. 20.--, per complessivi
fr. 70.-- (settanta), sono a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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