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Decisione

60.2003.383

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

7 aprile 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

al proposito IS 2 afferma di avere contratto una depressione che lo ha

costretto al pensionamento anticipato, mentre IS 1 sostiene di non essere stato

nominato malgrado i suoi meriti, circostanze queste che hanno provocato un

danno materiale che “(…) dovrà essere calcolato da una perizia e che viene

provvisoriamente calcolato in CHF 20'000.-- ciascuno con la riserva di

aumentarlo e diminuirlo a seconda delle risultanze di detta perizia” (istanza

17/18.11.2003, p. 5);

che

in merito al pensionamento anticipato ed alla mancata nomina, gli istanti chiedono

invece l’audizione come testimoni del Col __________ __________, del Col __________

__________, del Col __________ __________ e dell’Aiutante SM __________ __________;

che

a dimostrazione dell’asserito pregiudizio richiamano inoltre, in modo del tutto

generico, dalla Piazza d’armi del __________ __________ gli incarti completi

relativi alla loro attività presso l’arsenale e dall’Istituto delle

assicurazioni sociali (IAS) l’incarto relativo alla rendita AI concessa ad IS 2;

che

l’assunzione di queste prove non può tuttavia essere accolta, in quanto gli

istanti – ai quali spetta l’onere della prova – non possono limitarsi a richiedere

l’allestimento di una perizia, l’audizione di testimoni ed il richiamo di

incarti come avviene in una causa civile ordinaria senza apportare ulteriori

precisazioni, ma devono fondare le loro richieste su fatti precisi e

documentare le loro pretese [decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005; DTF 113 IV

93, 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4026; N. OBERHOLZER, Grundzüge

des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593; rapporto n. 3163,

p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della

Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.; N. SALVIONI, Codice di

procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 506: “(…) per

le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione,

ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato

prosciolto”];

che

del resto, appositamente per permettere di raccogliere la documentazione e gli

elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la revisione

del CPP ha allungato il termine per la presentazione dell’istanza fino ad un

anno (N. SALVIONI, op. cit., ad art. 320 CPP, p. 508)

che

essi avrebbero invero potuto e dovuto provare il preteso pregiudizio e l’esistenza

di un nesso di causalità con il procedimento penale promosso

nei loro confronti (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del

23.2.2004), producendo perlomeno le relative dichiarazioni fiscali e/o i

relativi contratti di lavoro, la documentazione inerente il pensionamento

anticipato di IS 2 (cfr. documenti relativi alla rendita AI, di cui lo stesso

istante è certamente in possesso), la documentazione inerente la mancata nomina

di IS 1 ed eventualmente delle dichiarazioni scritte dei citati testimoni e/o

documenti analoghi;

che,

stante quanto sopra, gli istanti non possono quindi esigere la rifusione di un

pregiudizio materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli

elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42

cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005), per cui nulla è loro dovuto

a questo titolo;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al

danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.

cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

Considerandi

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412,

113.

IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è

stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può

ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito

dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,

sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere

stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della

sua personalità;

che

al proposito gli istanti postulano la rifusione di CHF 10'000.-- ciascuno, sottolineando

in particolare che durante il procedimento penale, durato cinque anni, “(…) hanno

subito gravi conseguenze morali, professionali ed economiche: la sfiducia dei

loro superiori, i sarcasmi dei loro colleghi di lavoro e dei loro conoscenti, (…)

il pensionamento anticipato e (…) la mancata promozione” (istanza 17/18.11.2003,

p. 3);

che

non dimostrano tuttavia, come incombeva loro, che gli asseriti pregiudizi in

ambito professionale sono la conseguenza diretta del procedimento penale;

che,

già lo si è detto, il semplice rinvio all’interrogatorio di testimoni ed il

generico richiamo di incarti non è ammesso;

che

le lettere di ringraziamenti inviate loro dal Consigliere federale on. __________

__________, provano semmai che le accuse non hanno recato pregiudizio alla loro

reputazione, tanto è vero che vengono entrambi definiti come “(…) un

collaboratore del DDPS competente e coscienzioso che ha sempre assolto i propri

compiti con professionalità” (doc. D e E);

che

non hanno inoltre prodotto alcun certificato o documento attestante una

specifica sofferenza fisica o psichica, limitandosi, una volta ancora, a

richiedere l’audizione come testimoni dei rispettivi medici dott. __________ __________ e dott. __________ __________;

che,

come sopra esposto, tale richiesta – in assenza di ulteriori precisazioni – non

può tuttavia essere accolta (DTF 113 IV 93);

che

il procedimento penale – benché si sia protratto per cinque anni – ha

mantenuto, almeno verso l’esterno, un profilo riservato e del resto lo Stato

non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un

pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

in definitiva non hanno provato di avere subito una grave lesione della loro personalità;

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei loro confronti era

ingiustificato, come emerge dal giudizio 10.12.2002 della Corte delle assise

correzionali di __________ e dalla presente decisione;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che

gli istanti protestano infine la rifusione delle ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza

– un importo di CHF 1'000.--, comprendente onorario, spese e IVA, oltre

interessi del 5% dal 17.11.2003;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 e IS 2 va rifuso l’importo

complessivo di CHF 15'291.90 (CHF 7'645.95 ciascuno) oltre interessi, di cui

CHF 14'291.90 per spese di patrocinio e CHF 1'000.-- per spese di patrocinio

inerenti l’istanza di indennità;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 10.12.2002 della Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'645.95, oltre interessi del 5% dal 17.11.2003.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 10.12.2002 della Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. __________),

rifonderà a IS 2, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'645.95, oltre interessi del 5% dal 17.11.2003.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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