60.2003.39
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. appropriazione indebita.
25 ottobre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2003.39
Data decisione, Autorità:
25.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. appropriazione indebita.
APPROPRIAZIONE INDEBITA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 138 CPS
Incarto n.
60.2003.39
Lugano
25 ottobre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell'accusa 7.2.2003 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PA 2,
,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 28.1.2003 emanato dall'allora procuratore pubblico
Emanuele Stauffer nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua
denuncia 2.8.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________
(patr. da: avv. __________ PA 1, __________), per titolo di appropriazione
indebita e soppressioni di documento;
richiamate le
osservazioni 13/14.2.2003 del magistrato inquirente e 5/6.3.2003 di __________ PI
1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 2.8.2002 IS 1 - attiva nel settore del trasporto internazionale di
merci - ha inoltrato denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 - già
dipendente di detta società, che l'ha licenziata per i fatti di cui al
procedimento penale, quale "acquisitrice di traffico internazionale in
esclusiva per la IS 1 " (doc. 1, allegato alla denuncia penale
2.8.2002, AI 1; cfr. anche verbale di interrogatorio PP 28.1.2003 di __________
PI 1, p. 1, AI 16) - per titolo di appropriazione indebita e soppressioni di
documento in relazione al mancato riversamento di due importi di complessivi
fr. 2'800.-- rimessile il 22.6.2001 ed il 19.9.2001 da __________, __________,
a copertura di due fatture emesse da IS 1 ed al fatto che "(…)
nell'ambito della vertenza che ha visto coinvolte la IS 1 e la __________ alla
denunciata venne consegnata dell'importante documentazione contabile ad
amministrativa che la stessa, al fine di occultare le prove dell'appropriazione
indebita e per danneggiare volutamente la ex datrice di lavoro, ha sottratto
e/o distrutto" (denuncia penale 2.8.2002, p. 3, AI 1).
b. Con
decisione 28.1.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che nulla era emerso in
merito all'ipotesi accusatoria di cui all'art. 254 CP, che "in
relazione all'importo di frs. 400.-- si può senz'altro ammettere che la
denunciata l'abbia ricevuto. Asserisce di averlo consegnato alla IS 1, la quale
contesta questa versione. Sembra tuttavia appurato che la contabilità della IS
1 fosse organizzata in modo tale che dazioni di denaro come quella contestata
non erano oggetto di ricevuta; le conseguenze di questa carenza devono essere
sopportate dalla denunciante e non dalla denunciata, ragion per cui nulla può
essere concluso a carico di quest'ultima dal punto di vista penale" e
che "per quanto attiene all'importo di frs. 2'400.--, invece, la ricevuta
agli atti attesta di una consegna di denaro nella mani di __________ PI 1; non
risulta tuttavia firmata da quest'ultima, ciò che conferisce credibilità alla
sua versione ed inficia le dichiarazioni - solo scritte - della __________ "
(decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 2).
c. Con
tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei
confronti di __________ PI 1 per titolo di appropriazione indebita e
soppressioni di documento e, in via subordinata, di ordinare la completazione
delle informazioni preliminari, affermando al proposito - riassunta la
fattispecie di cui alla denuncia penale - che la conclusione di cui al decreto
impugnato, in contraddizione con la documentazione agli atti e con la
deposizione del suo direttore __________ __________, non sarebbe suffragata da
alcun riscontro istruttorio; a torto il magistrato inquirente non avrebbe
inoltre proceduto agli interrogatori dell'allora suo contabile, __________ __________,
rispettivamente dell'allora direttore di __________, __________ __________, e
non si sarebbe confrontato con il reato di soppressioni di documento.
d. Delle
osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se
necessario, in diritto.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione
dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico
la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.
110).
2.
2.1.
Giusta
l'art. 138 cifra 1 CP è punito per appropriazione indebita chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa
mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto
proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (decisione TF 6P.46/2004
dell'11.8.2004; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, Basilea 2003, n. 9 ss.
ad art. 138 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed.,
Zurigo 2003, p. 97 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht,
BT I, 6. ed., Berna 2003, § 13 n. 46 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, volume I, Berna 2002, n. 2 ss. ad art. 138 CP; S. TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 1 ss. ad art.
138.
CP).
2.2
__________
PI 1 - interrogata in merito alla fattispecie - ha affermato che "in
generale io, presso diversi clienti, ho ritirato spesso soldi versati a titolo
di pagamento per la IS 1. Sempre io consegnavo questi soldi al sig. __________ della
IS 1. Non ho mai trattenuto nulla per me. In questo contesto confermo di aver
ricevuto LIT 500'000.-- dalla IS 1 (recte: __________) come da ricevuta
19.09.2001
allegata in denuncia. Preciso che tra l'altro questa ricevuta era
riferita ad un versamento fatto a saldo di una fattura emessa dalla __________
che è la società italiana della __________. (…) Questo importo è stato da me
poi consegnato al sig __________, come tutti gli altri. (…) Per quanto attiene
all'importo menzionato nella ricevuta del 22.06.2001 non so di cosa si tratta e
non l'ho mai ricevuto" (verbale di interrogatorio PP 28.1.2003, p. 1 e
2, AI 16; cfr. anche verbale di interrogatorio 12.11.2002, p. 2, allegato al
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.11.2002, AI 9), aggiungendo di
seguito - con riferimento alla dichiarazione di __________ __________ di data
15.1.2003
["(…) dichiaro di non aver mai ricevuto l'importo di Frs. 400.--
da parte della sig.ra __________ PI 1 né il 19.09, né prima, né dopo tale data.
Tutti gli eventuali incassi per contanti o relativi pagamenti erano documentati
con la rispettiva ricevuta firmata da entrambe le parti" (doc. A,
allegato al verbale di interrogatorio PP 28.1.2003, AI 16)] - che "confermo
di aver sempre consegnato al sig. __________ quanto ricevuto. Quando facevo una
consegna a __________ non mi veniva rilasciata ricevuta. Preciso che abbiamo
sempre proceduto in questo modo. A __________ consegnavo anche importi dell'ordine
di 7'000.-- o 8'000.-- CHF. Tutti erano al corrente di questa prassi"
(verbale di interrogatorio PP 28.1.2003, p. 2, AI 16).
2.3
Il
procuratore pubblico - considerando contraddittorie le prove a sostegno delle
ipotesi accusatorie ["da un lato vi sono le dichiarazioni della
denunciata; dall'altro vi sono asserzioni della denunciante; infine vi è una
presa di posizione della __________; nessuna di queste versioni presenta un
sostegno documentale soddisfacente. Si aggiunga che i rapporti fra le
parti (PI 1, IS 1, __________) sono attualmente tesi, se non conflittuali e che
nessuna di esse depone in modo disinteressato" (decreto di non luogo a
procedere 28.1.2003, p. 1)] - ha emanato il decreto impugnato dando "(…)
preferenza a quanto emerge dalla documentazione in atti" (decreto di
non luogo a procedere 28.1.2003, p. 1). Ha quindi reputato che la denunciata
avesse effettivamente ricevuto da __________ l'importo di fr. 400.-- (cfr. ricevuta
di data 19.9.2001 di cui al doc. 6, allegato alla denuncia penale 2.8.2002, AI
1), ritenendo che - posto come a dire di __________ PI 1 per prassi IS 1 non le
avrebbe rilasciato ricevuta alcuna per i suoi riversamenti - tale carenza
dovesse ricadere sull'istante medesima e che - con riferimento alla somma di
fr. 2'400.-- - lo scritto agli atti indicante la consegna alla denunciata di
Lit. 3'000'000.-- (pari a fr. 2'400.--; doc. 5, allegato alla denuncia penale
2.8
, AI 1) non fondasse indizi di colpevolezza a carico di quest'ultima siccome
non firmato.
2.4
Ora,
tali conclusioni appaiono premature. Come detto, __________ __________ - con
dichiarazione 15.1.2003 - ha infatti attestato che "tutti gli eventuali
incassi per contanti o relativi pagamenti erano documentati con la rispettiva
ricevuta firmata da entrambe le parti" (doc. A, allegato al verbale di
interrogatorio PP 28.1.2003 di __________ PI 1, AI 16), affermazione in
contraddizione con la versione della denunciata (verbale di interrogatorio PP
28.1
, p. 2, AI 16), la cui deposizione - non ulteriormente approfondita -
pare aver fondato il decreto impugnato ("Sembra tuttavia appurato che
la contabilità della IS 1 fosse organizzata in modo tale che dazioni di denaro
come quella contestata non erano oggetto di ricevuta; le conseguenze di questa
carenza devono essere sopportate dalla denunciante e non dalla denunciata, ragion
per cui nulla può essere concluso a carico di quest'ultima dal punto di vista
penale", decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 2):
l'interrogatorio di __________ __________ - che potrà spiegare, eventualmente
documentando, come avvenivano i riversamenti da parte della denunciata - appare
allora necessario per chiarire l'organizzazione di IS 1 in materia contabile e
quindi per definire il destino della somma di fr. 400.--. La fattispecie
pretende un approfondimento anche in relazione all'importo di fr. 2'400.--:
dagli atti sembrerebbe infatti che __________ __________, dipendente di __________,
__________ (società che si occuperebbe della contabilità di __________),
avrebbe personalmente rimesso ad __________ PI 1 il suddetto importo (cfr. allegato
allo scritto 9/10.12.2002 di __________ al Ministero pubblico, AI 11),
circostanza che potrà essere ulteriormente chiarita con l'interrogatorio della
collaboratrice di detto ufficio contabile.
Per
il che, si impone di ordinare la completazione delle informazioni preliminari
a' sensi dell'art. 138 CP per determinare se la denunciata, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, si sia appropriata, rispettivamente abbia
indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo la somma di fr.
2'800.--, importo affidatole a' sensi dell'art. 138 CP (cfr., in merito,
considerando 2.1.).
3.
Come
esposto, l'istante postula la promozione dell'accusa, subordinatamente la completazione
delle informazioni preliminari anche con riferimento all'ipotesi di cui
all'art. 254 CP; il gravame appare nondimeno irricevibile al proposito,
ritenuto che IS 1 - invece di confrontarsi con la conclusione, pur succinta,
del magistrato inquirente, secondo cui "(…) nulla è per contro emerso in
relazione all'ipotesi di soppressioni di documento" (decreto di non
luogo a procedere 28.1.2003, p. 1) - si limita ad osservare che "il
decreto impugnato dovrà essere annullato anche in relazione alla totale
mancanza di motivazione inerente il secondo titolo di reato esposto in
denuncia, (…)" e che "infatti al punto 3 di denuncia (…) espone
una fattispecie che configura, in diritto, il citato titolo di reato"
(istanza di promozione dell'accusa 7.2.2003, p. 5 e 6), ciò che - di tutta
evidenza - non adempie alle condizioni in materia di istanza di promozione
dell'accusa poste da questa Camera, che non può peraltro sostituirsi
all'istante nell'indicazione di seri indizi di colpevolezza, rispettivamente di
prove da assumere o da approfondire. L'istanza appare inoltre irricevibile in
relazione all'asserita violazione della legge federale concernente la dimora ed
il domicilio degli stranieri (cfr. istanza di promozione dell'accusa 7.2.2003,
p. 4 e 5), il procuratore pubblico non essendosi confrontato con tale fattispecie
e questa Camera - quale autorità di ricorso giusta gli art. 284 ss. CPP - non potendo
pertanto esprimersi in merito.
4.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto: il magistrato
inquirente procederà quindi all'approfondimento del caso ai sensi dei
considerandi precedenti e con ogni altro atto che riterrà opportuno e si
pronuncerà di seguito sull'esito dell'azione penale.
Tassa
di giustizia e spese - ridotte in seguito al parziale accoglimento del gravame
- sono poste a carico dell'istante, compensate le ripetibili.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 138 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza,
per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.
§ Il
decreto di non luogo a procedere 28.1.2003 (NLP __________) è parzialmente
annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Il
procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul
seguito dell'azione penale.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
250.
-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
patrocinata
da: PA 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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