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Decisione

60.2003.39

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. appropriazione indebita.

25 ottobre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 2.8.2002 IS 1 - attiva nel settore del trasporto internazionale di

merci - ha inoltrato denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 - già

dipendente di detta società, che l'ha licenziata per i fatti di cui al

procedimento penale, quale "acquisitrice di traffico internazionale in

esclusiva per la IS 1 " (doc. 1, allegato alla denuncia penale

2.8.2002, AI 1; cfr. anche verbale di interrogatorio PP 28.1.2003 di __________

PI 1, p. 1, AI 16) - per titolo di appropriazione indebita e soppressioni di

documento in relazione al mancato riversamento di due importi di complessivi

fr. 2'800.-- rimessile il 22.6.2001 ed il 19.9.2001 da __________, __________,

a copertura di due fatture emesse da IS 1 ed al fatto che "(…)

nell'ambito della vertenza che ha visto coinvolte la IS 1 e la __________ alla

denunciata venne consegnata dell'importante documentazione contabile ad

amministrativa che la stessa, al fine di occultare le prove dell'appropriazione

indebita e per danneggiare volutamente la ex datrice di lavoro, ha sottratto

e/o distrutto" (denuncia penale 2.8.2002, p. 3, AI 1).

b. Con

decisione 28.1.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che nulla era emerso in

merito all'ipotesi accusatoria di cui all'art. 254 CP, che "in

relazione all'importo di frs. 400.-- si può senz'altro ammettere che la

denunciata l'abbia ricevuto. Asserisce di averlo consegnato alla IS 1, la quale

contesta questa versione. Sembra tuttavia appurato che la contabilità della IS

1 fosse organizzata in modo tale che dazioni di denaro come quella contestata

non erano oggetto di ricevuta; le conseguenze di questa carenza devono essere

sopportate dalla denunciante e non dalla denunciata, ragion per cui nulla può

essere concluso a carico di quest'ultima dal punto di vista penale" e

che "per quanto attiene all'importo di frs. 2'400.--, invece, la ricevuta

agli atti attesta di una consegna di denaro nella mani di __________ PI 1; non

risulta tuttavia firmata da quest'ultima, ciò che conferisce credibilità alla

sua versione ed inficia le dichiarazioni - solo scritte - della __________ "

(decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 2).

c. Con

tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei

confronti di __________ PI 1 per titolo di appropriazione indebita e

soppressioni di documento e, in via subordinata, di ordinare la completazione

delle informazioni preliminari, affermando al proposito - riassunta la

fattispecie di cui alla denuncia penale - che la conclusione di cui al decreto

impugnato, in contraddizione con la documentazione agli atti e con la

deposizione del suo direttore __________ __________, non sarebbe suffragata da

alcun riscontro istruttorio; a torto il magistrato inquirente non avrebbe

inoltre proceduto agli interrogatori dell'allora suo contabile, __________ __________,

rispettivamente dell'allora direttore di __________, __________ __________, e

non si sarebbe confrontato con il reato di soppressioni di documento.

d. Delle

osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se

necessario, in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione

dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico

la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.

110).

2.

2.1.

Giusta

l'art. 138 cifra 1 CP è punito per appropriazione indebita chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa

mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto

proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (decisione TF 6P.46/2004

dell'11.8.2004; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, Basilea 2003, n. 9 ss.

ad art. 138 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed.,

Zurigo 2003, p. 97 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht,

BT I, 6. ed., Berna 2003, § 13 n. 46 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit

suisse, volume I, Berna 2002, n. 2 ss. ad art. 138 CP; S. TRECHSEL,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 1 ss. ad art.

138.

CP).

2.2

__________

PI 1 - interrogata in merito alla fattispecie - ha affermato che "in

generale io, presso diversi clienti, ho ritirato spesso soldi versati a titolo

di pagamento per la IS 1. Sempre io consegnavo questi soldi al sig. __________ della

IS 1. Non ho mai trattenuto nulla per me. In questo contesto confermo di aver

ricevuto LIT 500'000.-- dalla IS 1 (recte: __________) come da ricevuta

19.09.2001

allegata in denuncia. Preciso che tra l'altro questa ricevuta era

riferita ad un versamento fatto a saldo di una fattura emessa dalla __________

che è la società italiana della __________. (…) Questo importo è stato da me

poi consegnato al sig __________, come tutti gli altri. (…) Per quanto attiene

all'importo menzionato nella ricevuta del 22.06.2001 non so di cosa si tratta e

non l'ho mai ricevuto" (verbale di interrogatorio PP 28.1.2003, p. 1 e

2, AI 16; cfr. anche verbale di interrogatorio 12.11.2002, p. 2, allegato al

rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.11.2002, AI 9), aggiungendo di

seguito - con riferimento alla dichiarazione di __________ __________ di data

15.1.2003

["(…) dichiaro di non aver mai ricevuto l'importo di Frs. 400.--

da parte della sig.ra __________ PI 1 né il 19.09, né prima, né dopo tale data.

Tutti gli eventuali incassi per contanti o relativi pagamenti erano documentati

con la rispettiva ricevuta firmata da entrambe le parti" (doc. A,

allegato al verbale di interrogatorio PP 28.1.2003, AI 16)] - che "confermo

di aver sempre consegnato al sig. __________ quanto ricevuto. Quando facevo una

consegna a __________ non mi veniva rilasciata ricevuta. Preciso che abbiamo

sempre proceduto in questo modo. A __________ consegnavo anche importi dell'ordine

di 7'000.-- o 8'000.-- CHF. Tutti erano al corrente di questa prassi"

(verbale di interrogatorio PP 28.1.2003, p. 2, AI 16).

2.3

Il

procuratore pubblico - considerando contraddittorie le prove a sostegno delle

ipotesi accusatorie ["da un lato vi sono le dichiarazioni della

denunciata; dall'altro vi sono asserzioni della denunciante; infine vi è una

presa di posizione della __________; nessuna di queste versioni presenta un

sostegno documentale soddisfacente. Si aggiunga che i rapporti fra le

parti (PI 1, IS 1, __________) sono attualmente tesi, se non conflittuali e che

nessuna di esse depone in modo disinteressato" (decreto di non luogo a

procedere 28.1.2003, p. 1)] - ha emanato il decreto impugnato dando "(…)

preferenza a quanto emerge dalla documentazione in atti" (decreto di

non luogo a procedere 28.1.2003, p. 1). Ha quindi reputato che la denunciata

avesse effettivamente ricevuto da __________ l'importo di fr. 400.-- (cfr. ricevuta

di data 19.9.2001 di cui al doc. 6, allegato alla denuncia penale 2.8.2002, AI

1), ritenendo che - posto come a dire di __________ PI 1 per prassi IS 1 non le

avrebbe rilasciato ricevuta alcuna per i suoi riversamenti - tale carenza

dovesse ricadere sull'istante medesima e che - con riferimento alla somma di

fr. 2'400.-- - lo scritto agli atti indicante la consegna alla denunciata di

Lit. 3'000'000.-- (pari a fr. 2'400.--; doc. 5, allegato alla denuncia penale

2.8

, AI 1) non fondasse indizi di colpevolezza a carico di quest'ultima siccome

non firmato.

2.4

Ora,

tali conclusioni appaiono premature. Come detto, __________ __________ - con

dichiarazione 15.1.2003 - ha infatti attestato che "tutti gli eventuali

incassi per contanti o relativi pagamenti erano documentati con la rispettiva

ricevuta firmata da entrambe le parti" (doc. A, allegato al verbale di

interrogatorio PP 28.1.2003 di __________ PI 1, AI 16), affermazione in

contraddizione con la versione della denunciata (verbale di interrogatorio PP

28.1

, p. 2, AI 16), la cui deposizione - non ulteriormente approfondita -

pare aver fondato il decreto impugnato ("Sembra tuttavia appurato che

la contabilità della IS 1 fosse organizzata in modo tale che dazioni di denaro

come quella contestata non erano oggetto di ricevuta; le conseguenze di questa

carenza devono essere sopportate dalla denunciante e non dalla denunciata, ragion

per cui nulla può essere concluso a carico di quest'ultima dal punto di vista

penale", decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 2):

l'interrogatorio di __________ __________ - che potrà spiegare, eventualmente

documentando, come avvenivano i riversamenti da parte della denunciata - appare

allora necessario per chiarire l'organizzazione di IS 1 in materia contabile e

quindi per definire il destino della somma di fr. 400.--. La fattispecie

pretende un approfondimento anche in relazione all'importo di fr. 2'400.--:

dagli atti sembrerebbe infatti che __________ __________, dipendente di __________,

__________ (società che si occuperebbe della contabilità di __________),

avrebbe personalmente rimesso ad __________ PI 1 il suddetto importo (cfr. allegato

allo scritto 9/10.12.2002 di __________ al Ministero pubblico, AI 11),

circostanza che potrà essere ulteriormente chiarita con l'interrogatorio della

collaboratrice di detto ufficio contabile.

Per

il che, si impone di ordinare la completazione delle informazioni preliminari

a' sensi dell'art. 138 CP per determinare se la denunciata, per procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, si sia appropriata, rispettivamente abbia

indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo la somma di fr.

2'800.--, importo affidatole a' sensi dell'art. 138 CP (cfr., in merito,

considerando 2.1.).

3.

Come

esposto, l'istante postula la promozione dell'accusa, subordinatamente la completazione

delle informazioni preliminari anche con riferimento all'ipotesi di cui

all'art. 254 CP; il gravame appare nondimeno irricevibile al proposito,

ritenuto che IS 1 - invece di confrontarsi con la conclusione, pur succinta,

del magistrato inquirente, secondo cui "(…) nulla è per contro emerso in

relazione all'ipotesi di soppressioni di documento" (decreto di non

luogo a procedere 28.1.2003, p. 1) - si limita ad osservare che "il

decreto impugnato dovrà essere annullato anche in relazione alla totale

mancanza di motivazione inerente il secondo titolo di reato esposto in

denuncia, (…)" e che "infatti al punto 3 di denuncia (…) espone

una fattispecie che configura, in diritto, il citato titolo di reato"

(istanza di promozione dell'accusa 7.2.2003, p. 5 e 6), ciò che - di tutta

evidenza - non adempie alle condizioni in materia di istanza di promozione

dell'accusa poste da questa Camera, che non può peraltro sostituirsi

all'istante nell'indicazione di seri indizi di colpevolezza, rispettivamente di

prove da assumere o da approfondire. L'istanza appare inoltre irricevibile in

relazione all'asserita violazione della legge federale concernente la dimora ed

il domicilio degli stranieri (cfr. istanza di promozione dell'accusa 7.2.2003,

p. 4 e 5), il procuratore pubblico non essendosi confrontato con tale fattispecie

e questa Camera - quale autorità di ricorso giusta gli art. 284 ss. CPP - non potendo

pertanto esprimersi in merito.

4.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto: il magistrato

inquirente procederà quindi all'approfondimento del caso ai sensi dei

considerandi precedenti e con ogni altro atto che riterrà opportuno e si

pronuncerà di seguito sull'esito dell'azione penale.

Tassa

di giustizia e spese - ridotte in seguito al parziale accoglimento del gravame

- sono poste a carico dell'istante, compensate le ripetibili.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 138 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza,

per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.

§ Il

decreto di non luogo a procedere 28.1.2003 (NLP __________) è parzialmente

annullato ai sensi dei considerandi.

§§ Il

procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul

seguito dell'azione penale.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

250.

-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patrocinata

da: PA 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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