60.2003.390
istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. torto morale. regresso.
26 settembre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2003.390
Data decisione, Autorità:
26.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. torto morale. regresso.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2003.390
Lugano
26 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 21/24.11.2003
presentata da
IS 1
patr. da: e notarile PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 17.4.2003 del giudice della Pretura penale (inc.
__________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 25/26.11.2003 del procuratore pubblico
Antonio Perugini, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera sia per
quanto attiene alla legittimità della richiesta sia per quanto riguarda il suo
merito;
rilevato che PI 2, con riferimento all’art. 322 CPP, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto di accusa 25.11.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di
accusa davanti all’allora competente Pretura del distretto di __________ IS 1 ed
ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di ripetuta
violazione del dovere d’assistenza o educazione “per avere, in più
occasioni, violato il suo dovere d’assistenza e di educazione verso il
minorenne __________, figlio della sua ex convivente, in particolare
insultandolo con epiteti quali: ‘… stronzo, testa di merda, testa di boiler..’
e colpendolo con sberle al volto e tirate di orecchi, esponendone così a
pericolo lo sviluppo fisico e psichico”, fatti avvenuti a __________ nel
corso del __________ (DAP __________);
che
con decisione 17.4.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dalla
citata imputazione;
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF
6'386.--, di cui CHF 5'386.-- per spese di patrocinio e CHF 1'000.-- a titolo
Fatti
di torto morale (cfr. istanza 21/24.11.2003, p. 5);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
con decisione 9.12.2002 l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudio
Lepori ha nominato il lic. iur. __________ __________ difensore d'ufficio
dell'istante (doc. 1), ammettendolo in seguito, con decisione 6.2.2003, al
beneficio del gratuito patrocinio (doc. 4);
che
– essendo stato prosciolto dall’accusa – questi ha nondimeno diritto di
chiedere un’indennità per ingiusto procedimento a questa Camera;
che
postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di
complessivi CHF 5'386.-- [di cui CHF 4'967.-- a titolo di onorario (pari a 24
ore e 50 minuti) e CHF 419.-- di spese, doc. 5];
che
fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate
ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che
nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo
della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle
retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di
assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione
in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);
che
al proposito questa Camera ammette – per difese assunte a partire dal 2002 – una
tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc.
60.2003.219);
che
la tariffa oraria applicata (24 ore e 50 minuti a CHF 200.--/ora) non è
conforme alla prassi e va pertanto ridotta a CHF 110.--/ora;
che
il dispendio orario esposto - pur considerato che per la retribuzione di un
praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,
poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della
rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può
dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo
(cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.
19.2002.21) - appare inoltre oggettivamente sproporzionato, segnatamente con
riferimento ai colloqui (anche telefonici) con l’istante, all’esame degli atti
ed alla preparazione del dibattimento;
che
del resto la fattispecie ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha
comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che
peraltro l’istante non sostiene;
che
le prestazioni inerenti i colloqui (anche telefonici) con l’avv. __________ __________
– patrocinatore dell’istante nell’ambito di una parallela procedura civile contro
la Commissione tutoria regionale n. __________ – non appaiono sufficientemente
motivate e la loro necessità ed utilità per il procedimento penale non emerge
nemmeno dagli atti;
che
parimenti vanno stralciate le prestazioni dipendenti dal procedimento
successivamente aperto per violazione alle norme sulla circolazione stradale,
ritenuto che l’istante è stato prosciolto dall’imputazione di ripetuta
Considerandi
violazione del dovere d’assistenza o educazione e che in ogni caso – qualora
gli oneri fossero pretesi quali danni materiali – tra i due procedimenti non
sussiste alcun nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF
1P.602/2003 del 23.2.2004);
che
nemmeno la prestazione di data 9.12.2002 “Ricezione e apertura incarto”
va ammessa, tale operazione potendo essere effettuata dal segretariato, i cui
oneri sono a carico del datore di lavoro;
che
conseguentemente viene ammesso un dispendio orario di 10 ore e 45 minuti a CHF
110.
--/ora, per complessivi CHF 1'182.50, di cui 30 minuti inerenti le
telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 120 minuti inerenti gli scritti
(compresa l’“istanza notifica nuove prove alla Pretura penale” di data
7.4
, ritenuto inoltre che il numero complessivo degli scritti inviati al
cliente appare eccessivo in considerazione della fattispecie), 30 minuti inerenti
l’“istanza gratuito patrocinio” di data 4.2.2003, 90 minuti inerenti i
colloqui (anche telefonici) con il cliente, 180 minuti inerenti l’esame degli
atti e la preparazione al dibattimento (contrariamente a quanto sembra
sostenere l’istante, esso è stato accusato unicamente di violazione del dovere
d’assistenza o educazione) e 195 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento
di data 17.4.2003;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 190.--, di cui CHF
40.
-- per la formazione ed archiviazione dell’incarto, CHF 5.-- inerenti le
spese telefoniche, CHF 65.-- inerenti gli scritti (compresa la copia per
l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 80.-- inerenti le fotocopie (l’importo
esposto appare eccessivo con riguardo alla fattispecie), stralciate in
particolare – come in precedenza – quelle inerenti i colloqui e la
corrispondenza con l’avv. __________ __________ e quelle inerenti la procedura
per violazione alle norme sulla circolazione stradale;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è
stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può
ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che
domanda al proposito la somma di CHF 1'000.--, sostenendo che “(…) le
indagini hanno avuto importanti ripercussioni sulla vita dell’istante, in
particolare per quanto riguarda le relazioni con sua figlia, __________ __________
nonché con i figli avuti dalla precedente convivente, __________ __________ e __________
__________” (istanza 21/24.11.2003, p. 4);
che
l’istante non dimostra, come gli incombeva, che gli asseriti pregiudizi alla
situazione familiare sono la conseguenza diretta del procedimento penale;
che
inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a
tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento
penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come ritenuto nel giudizio 17.4.2003 della Pretura penale e
nella presente decisione;
che
l’istante protesta inoltre le ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –
un importo di CHF 110.--, comprendente onorario e spese;
che
a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 1'482.50, di cui CHF
1'372.50 per spese di patrocinio e CHF 110.-- per ripetibili di questa sede;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
il procedimento penale ha preso avvio a seguito della denuncia/querela 25.10.2002
sporta da PI 2 – ex convivente dell’istante – in collaborazione con il Servizio
sociale dell’Ospedale Regionale di __________ dopo che il figlio __________ __________
era stato ricoverato presso il reparto di pediatria per presunti maltrattamenti
fisici (cfr. AI 1 e allegati);
che
nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP,
il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si
prescinde dall’applicazione di detta disposizione;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 17.4.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF
1'482.50.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle
Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;
- Pretura Penale, Bellinzona
(con l’inc. __________ di ritorno).
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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