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Decisione

60.2003.390

istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. torto morale. regresso.

26 settembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di torto morale (cfr. istanza 21/24.11.2003, p. 5);

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

con decisione 9.12.2002 l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudio

Lepori ha nominato il lic. iur. __________ __________ difensore d'ufficio

dell'istante (doc. 1), ammettendolo in seguito, con decisione 6.2.2003, al

beneficio del gratuito patrocinio (doc. 4);

che

– essendo stato prosciolto dall’accusa – questi ha nondimeno diritto di

chiedere un’indennità per ingiusto procedimento a questa Camera;

che

postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di

complessivi CHF 5'386.-- [di cui CHF 4'967.-- a titolo di onorario (pari a 24

ore e 50 minuti) e CHF 419.-- di spese, doc. 5];

che

fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate

ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che

nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo

della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle

retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di

assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione

in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

che

al proposito questa Camera ammette – per difese assunte a partire dal 2002 – una

tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc.

60.2003.219);

che

la tariffa oraria applicata (24 ore e 50 minuti a CHF 200.--/ora) non è

conforme alla prassi e va pertanto ridotta a CHF 110.--/ora;

che

il dispendio orario esposto - pur considerato che per la retribuzione di un

praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,

poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della

rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può

dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo

(cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.

19.2002.21) - appare inoltre oggettivamente sproporzionato, segnatamente con

riferimento ai colloqui (anche telefonici) con l’istante, all’esame degli atti

ed alla preparazione del dibattimento;

che

del resto la fattispecie ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha

comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che

peraltro l’istante non sostiene;

che

le prestazioni inerenti i colloqui (anche telefonici) con l’avv. __________ __________

– patrocinatore dell’istante nell’ambito di una parallela procedura civile contro

la Commissione tutoria regionale n. __________ – non appaiono sufficientemente

motivate e la loro necessità ed utilità per il procedimento penale non emerge

nemmeno dagli atti;

che

parimenti vanno stralciate le prestazioni dipendenti dal procedimento

successivamente aperto per violazione alle norme sulla circolazione stradale,

ritenuto che l’istante è stato prosciolto dall’imputazione di ripetuta

Considerandi

violazione del dovere d’assistenza o educazione e che in ogni caso – qualora

gli oneri fossero pretesi quali danni materiali – tra i due procedimenti non

sussiste alcun nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF

1P.602/2003 del 23.2.2004);

che

nemmeno la prestazione di data 9.12.2002 “Ricezione e apertura incarto”

va ammessa, tale operazione potendo essere effettuata dal segretariato, i cui

oneri sono a carico del datore di lavoro;

che

conseguentemente viene ammesso un dispendio orario di 10 ore e 45 minuti a CHF

110.

--/ora, per complessivi CHF 1'182.50, di cui 30 minuti inerenti le

telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 120 minuti inerenti gli scritti

(compresa l’“istanza notifica nuove prove alla Pretura penale” di data

7.4

, ritenuto inoltre che il numero complessivo degli scritti inviati al

cliente appare eccessivo in considerazione della fattispecie), 30 minuti inerenti

l’“istanza gratuito patrocinio” di data 4.2.2003, 90 minuti inerenti i

colloqui (anche telefonici) con il cliente, 180 minuti inerenti l’esame degli

atti e la preparazione al dibattimento (contrariamente a quanto sembra

sostenere l’istante, esso è stato accusato unicamente di violazione del dovere

d’assistenza o educazione) e 195 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento

di data 17.4.2003;

che

a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 190.--, di cui CHF

40.

-- per la formazione ed archiviazione dell’incarto, CHF 5.-- inerenti le

spese telefoniche, CHF 65.-- inerenti gli scritti (compresa la copia per

l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 80.-- inerenti le fotocopie (l’importo

esposto appare eccessivo con riguardo alla fattispecie), stralciate in

particolare – come in precedenza – quelle inerenti i colloqui e la

corrispondenza con l’avv. __________ __________ e quelle inerenti la procedura

per violazione alle norme sulla circolazione stradale;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al

danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269

e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è

stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può

ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito

dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,

sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere

stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della

sua personalità;

che

domanda al proposito la somma di CHF 1'000.--, sostenendo che “(…) le

indagini hanno avuto importanti ripercussioni sulla vita dell’istante, in

particolare per quanto riguarda le relazioni con sua figlia, __________ __________

nonché con i figli avuti dalla precedente convivente, __________ __________ e __________

__________” (istanza 21/24.11.2003, p. 4);

che

l’istante non dimostra, come gli incombeva, che gli asseriti pregiudizi alla

situazione familiare sono la conseguenza diretta del procedimento penale;

che

inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a

tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento

penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato, come ritenuto nel giudizio 17.4.2003 della Pretura penale e

nella presente decisione;

che

l’istante protesta inoltre le ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –

un importo di CHF 110.--, comprendente onorario e spese;

che

a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 1'482.50, di cui CHF

1'372.50 per spese di patrocinio e CHF 110.-- per ripetibili di questa sede;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

il procedimento penale ha preso avvio a seguito della denuncia/querela 25.10.2002

sporta da PI 2 – ex convivente dell’istante – in collaborazione con il Servizio

sociale dell’Ospedale Regionale di __________ dopo che il figlio __________ __________

era stato ricoverato presso il reparto di pediatria per presunti maltrattamenti

fisici (cfr. AI 1 e allegati);

che

nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP,

il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si

prescinde dall’applicazione di detta disposizione;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 17.4.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF

1'482.50.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

- Dipartimento delle

Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

- Pretura Penale, Bellinzona

(con l’inc. __________ di ritorno).

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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