Lexipedia

Decisione

60.2003.421

istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale.

14 marzo 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di CHF 490'392.--, ovvero la differenza tra il reddito mensile percepito prima

dell’arresto (CHF 5'800.--) e la rendita AI e II° pilastro percepita attualmente

(CHF 2'881.--) calcolata “(…) dal 1.11.1997 ad oggi e fino alla data del

pensionamento, ovvero fino al mese di ottobre del 2011” (istanza

30/31.12.2003, p. 4);

che

nondimeno IS 1 non tenta neppure di dimostrare – documentando, come gli incombeva

(cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art.

317 CPP, p. 506) – l’esistenza dell’asserito danno e di un nesso di

causalità con il procedimento penale promosso nei suoi

confronti;

che

invero avrebbe dovuto e potuto comprovare il preteso pregiudizio producendo

perlomeno la dichiarazione fiscale e/o il contratto di lavoro (in merito

all’asserita remunerazione percepita prima dell’apertura del procedimento

penale);

che

non dimostra nemmeno di essere stato “di fatto e di diritto estromesso” dalla

__________ SA (istanza 30/31.12.2003, p. 2), che è d’altronde stata sciolta in

seguito a fallimento pronunciato dalla Pretura del distretto di __________ con

decreto 3.5.1999 (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone Ticino);

che

non potrebbe quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo

dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per

procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione

TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005), per cui nulla gli sarebbe dovuto a questo

titolo;

che

anche con riguardo all’ulteriore indennità di CHF 12'000.-- rivendicata a

titolo di riparazione del torto morale l’istante non dimostra, in maniera

sufficiente, che l’asserita “(…) grave lesione della personalità”

(istanza 30/31.12.2003, p. 5) dipende – in nesso di causalità adeguato – dal

procedimento penale;

che

in effetti – benché dai certificati medici prodotti agli atti l’inizio

dell’affezione depressiva sembrerebbe coincidere con la detenzione preventiva

(cfr. certificato medico 30.1.2003 dott. med. __________. __________, doc. L) –

questi ha espressamente ammesso che “già prima dell’arresto non stavo bene e

pochi giorni prima ero andato dal mio medico personale, dr. __________ __________,

__________, al quale avevo raccontato che non ce la facevo più dal punto di

vista emotivo. È lui che poi mi ha messo in contatto con il dr. __________, __________

__________, __________. Da allora dopo la malattia sono entrato in invalidità”

(verbale di interrogatorio 16.12.2002, AI 35);

che

va infine rilevato che l’istante, a fronte dell’elevata indennità complessivamente

rivendicata, ha ammesso di avere da tempo grossi problemi finanziari, iniziati già

verso la fine del 1995 (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

26.8.1997, AI 22), per cui ci si potrebbe chiedere se il fine dell’istanza non

fosse quello di un arricchimento, ciò che sarebbe contrario allo scopo

dell’art. 317 CPP (cfr., al proposito, R. WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 3) e che potrebbe costituire abuso di diritto;

che

in effetti vi è abuso di diritto quando un determinato istituto giuridico viene

invocato per realizzare degli interessi che l'istituto stesso non si propone di

tutelare (cfr. decisione TF 2A.557/2002 del 3.6.2004; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 57 n. 1 ss.);

che,

visto l’esito del gravame, la questione può nondimeno restare irrisolta;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster