60.2003.421
istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale.
14 marzo 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2003.421
Data decisione, Autorità:
14.03.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2003.421
Lugano
14 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi,
vicepresidente,
Matteo Cassina, Andrea Pedroli
(in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretario:
Rocco
Filippini, vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 30/31.12.2003 presentata da
IS 1
patr. da:
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 28.4.2003 del presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 29.1.2004 del procuratore pubblico
Fiorenza Bergomi, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 14.10.1996 __________ __________ (nata __________), allora direttrice
della __________ SA di __________ – società, ora fallita (cfr. estratto
registro di commercio del Cantone Ticino), che gestiva e amministrava i negozi __________
-__________ di __________, __________ e __________ nonché il negozio __________
__________ di __________ – ha sporto denuncia penale contro ignoti in relazione
a ripetuti furti (senza scasso) di denaro e merce a danno dei citati negozi
(cfr. AI 1, verbale di interrogatorio 14.10.1996);
che
in data 14.11.1996, alle ore 22.45, IS 1 – all’epoca amministratore unico della
__________ SA – è stato fermato all’interno del negozio __________ -__________
di __________ mentre stava sottraendo della merce ed è quindi stato arrestato (cfr.
rapporto di arresto 15.11.1996, AI 1);
che
in data 15.11.1996 l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha promosso
l’accusa nei suoi confronti per titolo di ripetuto furto (AI 2);
che
l’arresto è stato confermato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto
Ivano Ranzanici, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i
bisogni dell’istruzione (cfr. verbale di notifica di arresto e di decisione
15.11.1996, AI 4);
che
l’istante, nel corso dei vari interrogatori di polizia, ha ammesso di avere ripetutamente
sottratto dai negozi di __________, __________ e __________ – a partire dalla
fine del __________ e sino al momento del suo arresto – generi alimentari di
vario genere, sigarette e alcolici per un ammontare complessivo imprecisato (cfr.
AI 22, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.8.1997);
che
in data 25.11.1996, interrogato in sede di Ministero pubblico, ha in
particolare dichiarato che era sua abitudine prelevare la merce in assenza dei
dipendenti “(…) per non farmi vedere; non farmi vedere che non la pagavo”,
ribadendo inoltre di avere “(…) iniziato a sottrarre regolarmente merce a
partire dalla fine del __________ ma di non sapere quanto ho in effetti
sottratto” (AI 13, verbale di interrogatorio 25.11.1996, p. 2 e 4);
che
il medesimo giorno è quindi stato scarcerato (AI 14);
che,
interrogato nuovamente in data 16.12.2002 su sua espressa richiesta, ha tra
l’altro confermato che la merce sottratta “(…) copriva il fabbisogno mensile
mio e della mia famiglia (con tre figli), tranne per la carne, la verdura e il
vino; alimenti per i quali mi rifornivo altrove” (AI 35, verbale di
interrogatorio 16.12.2002, p. 3);
che
con decreto 6.2.2003 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi – a cui l’incarto
era nel frattempo stato trasmesso – ha posto l’istante in stato di accusa
davanti alla Pretura penale e ha proposto la sua condanna alla pena di quaranta
giorni di detenzione sospesa condizionalmente, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, per un periodo di prova di tre anni ed al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di ripetuto furto “per
avere, ripetutamente, durante il periodo fine __________/__________, a __________,
__________ e __________, a scopo di indebito profitto e in danno alla __________
SA (attualmente in liquidazione), società gerente i negozi __________ __________
di __________, __________ nonché __________ __________, __________, di cui IS 1
era azionista unitamente a __________ __________, sottratto, presso i medesimi
negozi, a cui aveva accesso tramite chiavi in suo possesso, per suo consumo personale
e per quello della sua famiglia, generi alimentari (e meglio l’intero
fabbisogno familiare, tranne carne e verdura), sigarette (almeno 7/8 stecche al
mese) e alcolici, per un ammontare globale imprecisato” (DA __________);
che
con scritto 10/11.2.2003 IS 1 ha interposto tempestiva opposizione al predetto decreto
d’accusa;
che
al pubblico dibattimento presso la Pretura penale, in sede di arringa l’allora
patrocinatore di IS 1 ha rilevato come “(…) pur trattandosi di un reato
patrimoniale non esista più una vittima e mette in evidenza il fatto che il
decreto di accusa omette di identificare e quantificare l’oggetto del reato;
osserva infine che l’accusato era amministratore unico e comproprietario e che
quindi la merce da lui sottratta gli era stata affidata, motivo per il quale
egli non può essere autore di furto ma al massimo di appropriazione indebita.
Questa imputazione non è prevista dal decreto di accusa; chiede di conseguenza
il proscioglimento dell’accusato” (verbale del dibattimento 28.4.2003, p. 2);
che
in effetti il presidente della Pretura penale non ha prospettato all’accusato –
prima della discussione ed in applicazione dei combinati art. 273 e 250 cpv. 1
CPP – una differente imputazione;
che
con decisione 28.4.2003 IS 1 è quindi stato prosciolto dall’imputazione di
ripetuto furto di cui al decreto di accusa (sentenza 28.4.2003, inc. __________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – l’istante, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 507'707.90,
di cui CHF 4'115.90 per spese di patrocinio, CHF 490'392.-- per danni materiali
e CHF 13'200.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento
dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che
hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione
di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”)
delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni
materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione
é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;
che
per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione
dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale
suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO
(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di
escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto
dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito
a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione
dell'obbligato – segnatamente se
l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua
incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura
(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §
109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. sentenza CRP 19.5.2003, inc. __________);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato;
che
in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed.
(art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a
carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità
–, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non
scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato
globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia
così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005;
DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);
che
il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo
della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un
apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del
20.8.2004; DTF 115 Ia 309);
che
nel presente caso la sentenza 28.4.2003 del presidente della Pretura penale
scagiona pienamente IS 1 dall’imputazione di ripetuto furto di cui al decreto
di accusa 6.2.2003 (DA __________);
che
nondimeno questi ha espressamente e ripetutamente ammesso di avere sottratto
dai negozi di __________, __________ e __________ – a partire dalla fine del __________
e sino al suo arresto – i generi alimentari necessari a coprire l’intero
fabbisogno mensile della sua famiglia (tranne carne e verdura), sigarette
(almeno 7/8 stecche al mese) e alcuni alcolici per un ammontare globale
imprecisato, dichiarandosi inoltre “(…) disposto a risarcire i danni che ho
causato nella misura in cui mi sarà possibile” (verbale di interrogatorio
25.11.1996, AI 13);
che
è pertanto indubbio che IS 1 – all’epoca amministratore unico della __________
SA (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone Ticino) – ha gravemente
violato i suoi obblighi scaturenti dal diritto civile, perlomeno nei confronti di
__________ __________ – allora direttrice ed azionista della __________ SA – e nei
confronti dei creditori della medesima società;
che
del resto è proprio in seguito a questo comportamento colpevole sotto il
profilo del diritto civile – inteso, in modo generale, come violazione di
qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299) – che __________ __________
ha sporto denuncia penale per titolo di ripetuto furto nei confronti di ignoti,
ciò che ha poi condotto all’arresto del qui istante (cfr., al proposito, decisione
TF 1P.435/2004 del 21.12.2004, in cui viene rifiutata ogni indennità ad un
accusato prosciolto che ha riconosciuto di dovere risarcire ai denuncianti una
determinata somma in seguito a sue inadempienze contrattuali);
che
alla luce di questi fatti ed in considerazione dell’art. 44 CO e della giurisprudenza
sopra citata, a giudizio di questa Camera l’istanza 30/31.12.2003 deve pertanto
essere integralmente respinta;
che
in ogni caso va rilevato che l’importo rivendicato a titolo di indennità non appare,
nel suo insieme, neppure sufficientemente provato;
che
in merito alla rifusione dei danni materiali, l’istante postula il risarcimento
Fatti
di CHF 490'392.--, ovvero la differenza tra il reddito mensile percepito prima
dell’arresto (CHF 5'800.--) e la rendita AI e II° pilastro percepita attualmente
(CHF 2'881.--) calcolata “(…) dal 1.11.1997 ad oggi e fino alla data del
pensionamento, ovvero fino al mese di ottobre del 2011” (istanza
30/31.12.2003, p. 4);
che
nondimeno IS 1 non tenta neppure di dimostrare – documentando, come gli incombeva
(cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art.
317 CPP, p. 506) – l’esistenza dell’asserito danno e di un nesso di
causalità con il procedimento penale promosso nei suoi
confronti;
che
invero avrebbe dovuto e potuto comprovare il preteso pregiudizio producendo
perlomeno la dichiarazione fiscale e/o il contratto di lavoro (in merito
all’asserita remunerazione percepita prima dell’apertura del procedimento
penale);
che
non dimostra nemmeno di essere stato “di fatto e di diritto estromesso” dalla
__________ SA (istanza 30/31.12.2003, p. 2), che è d’altronde stata sciolta in
seguito a fallimento pronunciato dalla Pretura del distretto di __________ con
decreto 3.5.1999 (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone Ticino);
che
non potrebbe quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo
dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per
procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione
TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005), per cui nulla gli sarebbe dovuto a questo
titolo;
che
anche con riguardo all’ulteriore indennità di CHF 12'000.-- rivendicata a
titolo di riparazione del torto morale l’istante non dimostra, in maniera
sufficiente, che l’asserita “(…) grave lesione della personalità”
(istanza 30/31.12.2003, p. 5) dipende – in nesso di causalità adeguato – dal
procedimento penale;
che
in effetti – benché dai certificati medici prodotti agli atti l’inizio
dell’affezione depressiva sembrerebbe coincidere con la detenzione preventiva
(cfr. certificato medico 30.1.2003 dott. med. __________. __________, doc. L) –
questi ha espressamente ammesso che “già prima dell’arresto non stavo bene e
pochi giorni prima ero andato dal mio medico personale, dr. __________ __________,
__________, al quale avevo raccontato che non ce la facevo più dal punto di
vista emotivo. È lui che poi mi ha messo in contatto con il dr. __________, __________
__________, __________. Da allora dopo la malattia sono entrato in invalidità”
(verbale di interrogatorio 16.12.2002, AI 35);
che
va infine rilevato che l’istante, a fronte dell’elevata indennità complessivamente
rivendicata, ha ammesso di avere da tempo grossi problemi finanziari, iniziati già
verso la fine del 1995 (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
26.8.1997, AI 22), per cui ci si potrebbe chiedere se il fine dell’istanza non
fosse quello di un arricchimento, ciò che sarebbe contrario allo scopo
dell’art. 317 CPP (cfr., al proposito, R. WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 3) e che potrebbe costituire abuso di diritto;
che
in effetti vi è abuso di diritto quando un determinato istituto giuridico viene
invocato per realizzare degli interessi che l'istituto stesso non si propone di
tutelare (cfr. decisione TF 2A.557/2002 del 3.6.2004; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 57 n. 1 ss.);
che,
visto l’esito del gravame, la questione può nondimeno restare irrisolta;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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