60.2003.44
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità. truffa. appropriazione indebita. competenza Ministero pubblico
18 ottobre 2004Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2003.44
Data decisione, Autorità:
18.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità. truffa. appropriazione indebita. competenza Ministero pubblico
APPROPRIAZIONE INDEBITA
COMPLETAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
TRUFFA
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 138 CPS
art. 146 CPS
Incarto n.
60.2003.44
Lugano
18 ottobre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003 presentata da
IS 1 ,
patr. da: PA 1
,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 29.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Claudia
Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia
21/22.1.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo
di truffa, subordinatamente appropriazione indebita;
premesso che con
scritto 28.3.2003 questa Camera ha respinto la terza richiesta di __________ PI
1 per la proroga del termine per presentare le proprie osservazioni, non avendo
apportato alcuna valida ragione;
richiamate le
osservazioni 17/19.2.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la
reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 21/22.1.2003 __________ IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv.
__________ PA 1, ha sporto denuncia penale nei confronti dell’avv. __________ PI
1, per titolo di truffa, subordinatamente appropriazione indebita, in relazione
al mandato di gestione patrimoniale no. __________ stipulato il 3.11.1995 con
la __________ __________ __________ (in seguito __________), società con sede a
__________, radiata d’ufficio dal registro di commercio del Canton __________
il 30.5.1997 (cfr. doc. B allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia
mandato di gestione; estratto del registro di commercio del Canton __________).
Occorre a questo riguardo rilevare che dagli atti risulta che con scritto 6.11.1995
la __________ ha confermato di avere ricevuto il mandato di gestione ed ha in
particolare informato il denunciante che quando sarebbe avvenuta la notifica
del suo versamento intestato alla società fiduciaria __________ __________ __________
__________ __________ __________ (in seguito __________) - società radiata
d’ufficio dal registro di commercio del Canton __________ in data 7.7.1997
(cfr. estratto del registro di commercio del Canton __________) -, essa gli
avrebbe trasmesso l’avviso di accredito e comunicato il numero di conto e
deposito titoli (cfr. doc. D allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia
scritto 8.11.1995).
Con
scritto 24.11.1995 la __________ __________ __________, __________ -__________,
una società che non sembra mai essere stata iscritta a registro di commercio
(cfr., al proposito, denuncia penale 21/22.3.2003, p. 2 e decreto di non luogo
a procedere 29.3.2003, p. 1), ha trasmesso al denunciante i dati relativi alla
relazione bancaria intestata alla __________, dove versare il denaro da
investire, garantendo contestualmente la sorveglianza sull’investimento (cfr.
doc. E allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia scritto 24.11.1995).
Il denunciante ha asserito di aver consegnato all’avv. __________ PI
1 tre assegni che quest’ultimo avrebbe a sua volta trasmesso “(…) __________
di __________ per l’incasso” (denuncia penale 21/22.1.2003, p. 2). Con
scritti 22.3.1996 e 17.4.1996 l’avv. __________ PI 1 ha informato il
denunciante che le obbligazioni di cassa in questione sarebbero nel frattempo
state incassate, chiedendogli contestualmente di confermare se effettivamente
il capitale doveva essere trasferito alla __________ e, in caso affermativo, di
trasmettergli il numero del mandato di gestione per poter intraprendere i passi
necessari (cfr. doc. F allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia
scritti 22.3.1996 e 17.4.1996). Il 19.4.1996 il denunciante ha trasmesso al
denunciato i dati richiesti, invitandolo parimenti a far trasferire il denaro
alla __________ (cfr. doc. G allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia
scritto 19.4.1996). Il denunciante ha sostenuto che da questo momento non si
era “(…) più interessato attivamente del suo denaro, ritenendo di essere in
mani di esperti del settore” e di aver tentato a più riprese, per il
tramite del suo consulente italiano, di prendere contatto con il denunciato nel
corso dell’anno 2002 e di aver ottenuto soltanto delle risposte generiche in
relazione ai suoi investimenti (cfr. denuncia penale 21/22.1.2003, p. 2). Ha
altresì asserito di aver “(…) avuto a che fare esclusivamente con l’avv. PI
1, e unicamente a __________, presumibilmente presso la sede della __________ __________
__________” e che “in ogni caso la consegna degli assegni al legale,
come pure i contatti sono avvenuti esclusivamente a __________, ciò che rende
competente la magistratura ticinese” (cfr. denuncia penale 21/22.1.2003, p.
3). Ha infine asserito di aver “(…) perso le tracce dei propri averi nel
momento in cui ha indicato all’avv. PI 1 il conto su cui eseguire il versamento”
e di non aver mai ricevuto alcuna conferma del versamento in questione né da
parte del denunciato, né da parte della società finanziaria (cfr. denuncia
penale 21/22.1.2003, p. 3).
b. Con decisione 29.1.2003 il procuratore pubblico ha decretato il
non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo sostanzialmente che “dagli
atti non emergono indizi riconducibili ad una appropriazione indebita messa in
atto del denunciato, quantomeno non di competenza di questo Ministero pubblico
dal momento che nientepocodimeno in due occasioni il denunciato ha chiesto al
denunciante dove versare gli importi incassati con gli assegni consegnatili in
precedenza” (decreto di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 2).
Circa
l’ipotesi di reato di truffa ha esposto che “(…) fa difetto l’elemento
dell’astuzia, dal momento che non sembra essere stato il denunciato a
convincere in modo ingannevole il denunciante a consegnargli gli assegni poi
incassati, denunciante che neppure si è preoccupato in tutti questi anni di
accertarsi dell’avvenuto versamento del denaro come da sue istruzioni, avviso
di accredito che gli sarebbe dovuto essere comunicato dalla __________ stessa,
come comunicato il 6 novembre 1995 dalla __________ al denunciante” (decreto
di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 2). Ha pure indicato che “a fronte delle
lacunose e non sostanziate affermazioni del denunciante, sembra almeno più probabile
che i beni di quest’ultimo siano svaniti nell’ambito di un esito fallimentare
delle società alle quali avrebbe affidato in gestione la somma di cui sopra”
(decreto di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si
dirà, se indispensabile, in diritto.
c. Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 postula l’accoglimento
dell’istanza di promozione dell’accusa, l’annullamento del decreto impugnato e
la completazione delle informazioni preliminari (cfr. istanza di promozione
dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4).
L’istante, dopo aver ripreso letteralmente i fatti esposti in sede
di denuncia ed indicato succintamente i principi giurisprudenziali posti ad
un’istanza di promozione dell’accusa, assevera che “(…) esistono seri indizi
riconducibili ad una truffa, subordinatamente ad un’appropriazione indebita
eseguita dall’avv. PI 1, e/o dai suoi complici, ovvero gli amministratori delle
società poi liquidate” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p.
3). Evidenzia altresì di aver esclusivamente avuto dei contatti con il
denunciato, il quale si sarebbe presentato “(…) come il promotore
dell’operazione finanziaria, che però (come spesso accade) veniva perfezionata
tramite alcune società finanziarie (in cui lo stesso legale aveva interessi)”
(istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). Sostiene poi che “non
è pertanto assolutamente strano che” egli “(…) abbia consegnato degli
assegni al signor PI 1 per l’incasso, in quanto per il denunciante il presunto
legale era la persona di riferimento di questo gruppo finanziario svizzero”
(istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). Rileva inoltre di non
avere alcuna prova attestante il fatto che il suo denaro sia stato effettivamente
versato dal denunciato sulla relazione bancaria indicata dalla società, ma che
la documentazione in suo possesso comproverebbe che il denunciato non ha
effettuato questo versamento (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003,
p. 3). A suo giudizio, “il fatto che le società siano state poste in
liquidazione e radiate senza restituire gli averi depositati dai clienti a
titolo fiduciario (quindi esclusi dalla massa fallimentare) e senza neppure che
ricevessero comunicazione della liquidazione, il fatto che si è utilizzato
carta intestata di una società di __________ inesistente, il fatto che, da
informazioni assunte (…)” egli “non è stato l’unico cliente ad essere
stato vittima di queste operazioni, lascia supporre e pone evidentemente dei
seri indizi dell’esistenza di un reato di natura penale” (istanza di
promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4). Ritiene infine che il magistrato inquirente
“(…) prima di decidere il non luogo a procedere, avrebbe perlomeno dovuto
interrogare il presunto avv. PI 1 e gli amministratori della società”, ribadendo
parimenti che “(…) tutte le trattative e le operazioni sono state eseguite a
__________” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4). Delle
altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si
dirà, laddove necessario, in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla
promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al
procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998
n. 110).
2.
Con
il presente gravame intitolato “istanza di promozione dell’accusa”,
l’istante - nel petitum - postula, tra l’altro, il suo accoglimento, omettendo
tuttavia di precisare per quale/i ipotesi di reato e di indicare contro quale/i
persona/e, come previsto dall’art. 188 CPP. Dalla prima pagina del gravame
emerge in ogni modo che egli chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________
PI 1 per le ipotesi di reato di truffa, subordinatamente di appropriazione
indebita.
Ciononostante
il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione
dell'accusa (cfr. considerando 1), ritenuto che l’istante si limita a criticare
le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun
elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria. Giova inoltre
rilevare che, come già esposto, secondo prassi di questa Camera l’istanza di
promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi di
commissione di reato emergenti dagli atti. L'istante oltre a non evidenziare
seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato in relazione ai
presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, fornisce una versione
dei fatti imprecisa e generica. Ciò non è sufficiente per promuovere l'accusa.
3.
A
prescindere dall'irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe
confermato anche nel merito.
3.1
L’ipotesi
di reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a
cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone,
tra l’altro, un inganno astuto: questo è il caso se l’autore ordisce un tessuto
di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o
rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non
ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di
verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto
di fiducia particolare, considerato nondimeno che l’astuzia è esclusa quando la
vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF
6P.60/2004 -6S.144/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n.
50.
ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht,
BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,
Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).
L’istante al proposito ritiene che “(…), l’astuzia non risiede
nel fatto di aver convinto il denunciante a consegnare tre assegni, ma
nell’organizzazione che è stata posta in essere per riuscire ad appropriarsi
del denaro dei clienti” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p.
4).
Il mandato di gestione patrimoniale concluso il 5.11.1995 è stato
sottoscritto da __________ IS 1 e da un consulente della __________, la cui
firma non coincide con quella del denunciato, mediante il quale l’istante ha,
tra l’altro, incaricato questa società di gestire, a titolo fiduciario, il suo
patrimonio (segnatamente mediante un deposito unico di __________.
200'000'000.00), sotto il controllo della __________ (cfr. doc. B, copia mandato
di gestione p. 3 e 4 allegata alla denuncia penale 21/22.1.2003). Come esposto,
il denunciato con scritto 22.3.1996 - dal quale emerge inoltre che questi
avrebbe avuto un colloquio con il consulente d’investimento dell’istante, __________
- e con scritto 17.4.1996, ha comunicato all’istante che le obbligazioni di
cassa sarebbero nel frattempo state incassate, invitandolo contestualmente a
confermare se il capitale doveva essere effettivamente trasferito alla __________
e, in caso affermativo, di trasmettergli il numero del mandato di gestione per
poter intraprendere i passi necessari (cfr. doc. F, copie scritti 17.4.1996 e
22.3.1996
allegate alla denuncia penale 21/22.1.2003). Né dal contenuto di
queste lettere, né dalla documentazione agli atti, si ravvisa un comportamento
astuto da parte del denunciato, non risultando dagli stessi che egli abbia
ordito un tessuto di menzogne o messo in atto particolari manovre fraudolente o
artifici per incassare gli assegni dell’istante. Giova inoltre rilevare che
l’istante, il quale mediante la sottoscrizione del contratto 5.11.1995 ha
incaricato la __________ di gestire, a titolo fiduciario, l’importo non irrisorio
di complessivi __________. 200'000.000.00, poteva e doveva verificare lo stato
economico di questa società, così come della __________, assumendo le debite
informazioni presso le competenti autorità, ritenuto che entrambe sono
menzionate nel suindicato contratto e apparentemente dovevano occuparsi della
gestione del suo patrimonio. L’istante, oltre a ciò, poteva e doveva assumere
informazioni sulla persona dell’avv. __________ PI 1 - il quale non risulta,
allo stato attuale, essere iscritto al registro degli avvocati dell’Ordine
degli avvocati __________ -, segnatamente sincerarsi del suo ruolo effettivo in
seno a queste società, e non confidare semplicemente sull’apparenza, ritenendolo
quale “promotore dell’operazione finanziaria” e considerandola quale “persona
di riferimento di questo gruppo finanziario svizzero” (istanza di
promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). L’istante, prima di sottoscrivere
il contratto con la __________ e prima di consegnare gli assegni all’avv. __________
PI 1 avrebbe quindi dovuto assumere le debite informazioni, ciò che non era
impossibile ed era ragionevolmente esigibile, potendo egli inoltre contare
sull’esperienza del suo consulente finanziario italiano.
Si evidenzia infine che, come da lui stesso ammesso, egli dal
19.4.1996
fino al 2002 “non si è più interessato attivamente del suo denaro,
ritenendo di essere in mani di esperti del settore” (istanza di promozione
dell’accusa 10/11.2.2003, p.2). Per il che, l’istante non ha evidentemente
ottemperato alle misure fondamentali di prudenza, e anche per questo motivo nel
caso in esame è da escludere un inganno astuto da parte del denunciato.
3.2
Nemmeno
per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita, secondo cui è punito con la
reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che
gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo
valori patrimoniali affidatigli (cfr. art. 138 cifra 1 cpv. 1 e 2 CP), emergono
seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato.
Il
fatto che l’istante non sia in possesso di una prova concreta attestante la sua
asserzione secondo cui il denunciato non avrebbe versato alcunché alla __________,
come da sue istruzioni del 19.4.1996 (cfr. doc. G allegato alla denuncia penale
21/22.1.2003) e che egli, per il tramite del suo legale, non sia riuscito a
mettersi in contatto con lui, non sono evidentemente indizi sufficienti per
corroborare la sua tesi accusatoria. Dalla documentazione prodotta in sede di
denuncia, inoltre, non emerge che il denunciato si sia effettivamente
appropriato del suo patrimonio violando in tal modo il rapporto di fiducia,
rispettivamente che egli abbia utilizzato il valore patrimoniale contrariamente
alle istruzioni ricevute (cfr. decisione TF 6S.151/2003 del 30.6.2003; DTF 121
IV 23 e 119 IV 128; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
Zurigo 1997, n. 9 e 15 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 e 22 ad art.
138.
CP), e l’istante nemmeno lo comprova. Giova al proposito ricordare che con
gli scritti 22.3.1996 e 17.4.1996 è stato proprio il denunciato a chiedere
all’istante se doveva trasferire il denaro alla __________ (doc. F allegati
alla denuncia penale 21/22.1.2003). Di conseguenza, dalla documentazione agli
atti, nemmeno la disposizione di cui all’art. 138 CP appare in casu applicabile.
3.3
Circa
la competenza del Ministero pubblico, l’istante ribadisce in questa sede, che
sia le trattative, sia le operazioni sarebbero avvenute a __________, avendo
avuto esclusivamente contatti con il denunciato a __________, probabilmente
presso la __________ ed avendo consegnato gli assegni a quest’ultimo, sempre a __________
(cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3 e 4), senza tuttavia
avvalorare la sua asserzione mediante una prova concreta.
Già dal fatto che il patrocinatore dell’istante sostenga che il suo
assistito avrebbe incontrato il denunciato “(…) unicamente a __________,
presumibilmente presso la sede della __________” (istanza di promozione
dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3), dimostra che nemmeno il legale è sicuro che le
parti si siano incontrate a __________, tra l’altro, presso una società che non
sembra mai essere stata iscritta a registro di commercio (cfr. decreto di non
luogo a procedere 29.1.2003, p. 1). Dagli atti, contrariamente a quanto
sostiene l’istante, non emerge alcun elemento a fondamento della competenza del
Ministero pubblico ticinese a perseguire il reato ipotizzato.
Dalla
documentazione prodotta dall’istante in sede di denuncia risulta che il mandato
di gestione è stato firmato dall’istante a __________, che in data 28.12.1995 __________
di __________ ha confermato al denunciato di aver ricevuto “(…) la vostra
rimessa e ve ne daremo conteggio ad incasso avvenuto” dell’importo
complessivo di __________ 200'000'000.00, indicando quali osservazioni il
nominativo di __________ IS 1 e quali traenti __________: Banca __________ di __________
per la somma di __________. 7'020'000.00, __________: __________ per la somma
di __________. 76'000'000.00 e infine __________: Banca __________ __________
per la somma di __________. 116'980'000.00 (cfr. doc. B e doc. C allegati alla
denuncia penale 21/22.1.2003). In data 19.4.1996 l’istante ha inoltre
comunicato al denunciato che “in riferimento al mandato da me conferitole per
l’incasso degli assegni da Lei già effettuato e al contratto di gestione patrimoniale
__________, voglia trasferire alla __________ ogni somma a me spettante”
(doc. G allegati alla denuncia penale 21/22.1.2003). Non appare pertanto che
l’istante abbia avuto contatti con il denunciato, rispettivamente che gli abbia
consegnato gli assegni a __________. Appare invero, come del resto emerge dalla
corrispondenza intercorsa tra l’istante ed il denunciato, rispettivamente tra
l’avv. PA 1 e quest’ultimo (cfr., al proposito doc. F - doc. O allegati alla
denuncia penale 21/22.1.2003), che sia le trattative, sia le operazioni
finanziarie sono avvenute in __________ e in __________ __________. L’unico legame
con __________ sembra essere la __________, la quale ha soltanto inviato lo
scritto 24.11.1995 al denunciante, invitandolo a versare il denaro da investire
presso un conto della Banca __________ di __________ intestato alla __________
(cfr. doc. E, copia scritto 24.11.1995, allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003),
quindi fuori dal nostro Cantone.
Occorre
in ogni caso rilevare che un’autorità penale non competente di principio non
può non esprimersi sulla competenza: il caso deve essere trasmesso d’ufficio
all’autorità competente (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, n. 372).
Tuttavia sono di principio ammesse decisioni in cui non si entra nel merito
della competenza nella misura in cui fanno difetto altri presupposti
processuali (per es. prescrizione) oppure se la denuncia/querela penale è da
ritenersi “aussichtslos”, come nel caso concreto (N. SCHMID, op. cit.,
n. 372). Ciò posto e ritenuto che in casu dagli atti non emergono seri e
concreti indizi di colpevolezza nei confronti del denunciato e che non si
ravvisa alcun comportamento penalmente rilevante da parte sua, non avendo
l’istante sostanziato in alcun modo la sua tesi accusatoria e avendo apportato
delle argomentazioni vaghe e incomplete, per permettere al magistrato
inquirente di interpellare le autorità competenti di un altro Cantone e/o di altri
Cantoni, la questione della competenza del Ministero pubblico può restare irrisolta.
4.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità
dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da
assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del
resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento
anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E.
SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e §
55.
n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante,
inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione
del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79
CPP).
Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e
non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4
CPP.
5.
Il
gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico
dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 138 e 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.
3.
Intimazione:
-
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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