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Decisione

60.2003.44

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità. truffa. appropriazione indebita. competenza Ministero pubblico

18 ottobre 2004Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 21/22.1.2003 __________ IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv.

__________ PA 1, ha sporto denuncia penale nei confronti dell’avv. __________ PI

1, per titolo di truffa, subordinatamente appropriazione indebita, in relazione

al mandato di gestione patrimoniale no. __________ stipulato il 3.11.1995 con

la __________ __________ __________ (in seguito __________), società con sede a

__________, radiata d’ufficio dal registro di commercio del Canton __________

il 30.5.1997 (cfr. doc. B allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia

mandato di gestione; estratto del registro di commercio del Canton __________).

Occorre a questo riguardo rilevare che dagli atti risulta che con scritto 6.11.1995

la __________ ha confermato di avere ricevuto il mandato di gestione ed ha in

particolare informato il denunciante che quando sarebbe avvenuta la notifica

del suo versamento intestato alla società fiduciaria __________ __________ __________

__________ __________ __________ (in seguito __________) - società radiata

d’ufficio dal registro di commercio del Canton __________ in data 7.7.1997

(cfr. estratto del registro di commercio del Canton __________) -, essa gli

avrebbe trasmesso l’avviso di accredito e comunicato il numero di conto e

deposito titoli (cfr. doc. D allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia

scritto 8.11.1995).

Con

scritto 24.11.1995 la __________ __________ __________, __________ -__________,

una società che non sembra mai essere stata iscritta a registro di commercio

(cfr., al proposito, denuncia penale 21/22.3.2003, p. 2 e decreto di non luogo

a procedere 29.3.2003, p. 1), ha trasmesso al denunciante i dati relativi alla

relazione bancaria intestata alla __________, dove versare il denaro da

investire, garantendo contestualmente la sorveglianza sull’investimento (cfr.

doc. E allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia scritto 24.11.1995).

Il denunciante ha asserito di aver consegnato all’avv. __________ PI

1 tre assegni che quest’ultimo avrebbe a sua volta trasmesso “(…) __________

di __________ per l’incasso” (denuncia penale 21/22.1.2003, p. 2). Con

scritti 22.3.1996 e 17.4.1996 l’avv. __________ PI 1 ha informato il

denunciante che le obbligazioni di cassa in questione sarebbero nel frattempo

state incassate, chiedendogli contestualmente di confermare se effettivamente

il capitale doveva essere trasferito alla __________ e, in caso affermativo, di

trasmettergli il numero del mandato di gestione per poter intraprendere i passi

necessari (cfr. doc. F allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia

scritti 22.3.1996 e 17.4.1996). Il 19.4.1996 il denunciante ha trasmesso al

denunciato i dati richiesti, invitandolo parimenti a far trasferire il denaro

alla __________ (cfr. doc. G allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia

scritto 19.4.1996). Il denunciante ha sostenuto che da questo momento non si

era “(…) più interessato attivamente del suo denaro, ritenendo di essere in

mani di esperti del settore” e di aver tentato a più riprese, per il

tramite del suo consulente italiano, di prendere contatto con il denunciato nel

corso dell’anno 2002 e di aver ottenuto soltanto delle risposte generiche in

relazione ai suoi investimenti (cfr. denuncia penale 21/22.1.2003, p. 2). Ha

altresì asserito di aver “(…) avuto a che fare esclusivamente con l’avv. PI

1, e unicamente a __________, presumibilmente presso la sede della __________ __________

__________” e che “in ogni caso la consegna degli assegni al legale,

come pure i contatti sono avvenuti esclusivamente a __________, ciò che rende

competente la magistratura ticinese” (cfr. denuncia penale 21/22.1.2003, p.

3). Ha infine asserito di aver “(…) perso le tracce dei propri averi nel

momento in cui ha indicato all’avv. PI 1 il conto su cui eseguire il versamento”

e di non aver mai ricevuto alcuna conferma del versamento in questione né da

parte del denunciato, né da parte della società finanziaria (cfr. denuncia

penale 21/22.1.2003, p. 3).

b. Con decisione 29.1.2003 il procuratore pubblico ha decretato il

non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo sostanzialmente che “dagli

atti non emergono indizi riconducibili ad una appropriazione indebita messa in

atto del denunciato, quantomeno non di competenza di questo Ministero pubblico

dal momento che nientepocodimeno in due occasioni il denunciato ha chiesto al

denunciante dove versare gli importi incassati con gli assegni consegnatili in

precedenza” (decreto di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 2).

Circa

l’ipotesi di reato di truffa ha esposto che “(…) fa difetto l’elemento

dell’astuzia, dal momento che non sembra essere stato il denunciato a

convincere in modo ingannevole il denunciante a consegnargli gli assegni poi

incassati, denunciante che neppure si è preoccupato in tutti questi anni di

accertarsi dell’avvenuto versamento del denaro come da sue istruzioni, avviso

di accredito che gli sarebbe dovuto essere comunicato dalla __________ stessa,

come comunicato il 6 novembre 1995 dalla __________ al denunciante” (decreto

di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 2). Ha pure indicato che “a fronte delle

lacunose e non sostanziate affermazioni del denunciante, sembra almeno più probabile

che i beni di quest’ultimo siano svaniti nell’ambito di un esito fallimentare

delle società alle quali avrebbe affidato in gestione la somma di cui sopra”

(decreto di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si

dirà, se indispensabile, in diritto.

c. Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 postula l’accoglimento

dell’istanza di promozione dell’accusa, l’annullamento del decreto impugnato e

la completazione delle informazioni preliminari (cfr. istanza di promozione

dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4).

L’istante, dopo aver ripreso letteralmente i fatti esposti in sede

di denuncia ed indicato succintamente i principi giurisprudenziali posti ad

un’istanza di promozione dell’accusa, assevera che “(…) esistono seri indizi

riconducibili ad una truffa, subordinatamente ad un’appropriazione indebita

eseguita dall’avv. PI 1, e/o dai suoi complici, ovvero gli amministratori delle

società poi liquidate” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p.

3). Evidenzia altresì di aver esclusivamente avuto dei contatti con il

denunciato, il quale si sarebbe presentato “(…) come il promotore

dell’operazione finanziaria, che però (come spesso accade) veniva perfezionata

tramite alcune società finanziarie (in cui lo stesso legale aveva interessi)”

(istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). Sostiene poi che “non

è pertanto assolutamente strano che” egli “(…) abbia consegnato degli

assegni al signor PI 1 per l’incasso, in quanto per il denunciante il presunto

legale era la persona di riferimento di questo gruppo finanziario svizzero”

(istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). Rileva inoltre di non

avere alcuna prova attestante il fatto che il suo denaro sia stato effettivamente

versato dal denunciato sulla relazione bancaria indicata dalla società, ma che

la documentazione in suo possesso comproverebbe che il denunciato non ha

effettuato questo versamento (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003,

p. 3). A suo giudizio, “il fatto che le società siano state poste in

liquidazione e radiate senza restituire gli averi depositati dai clienti a

titolo fiduciario (quindi esclusi dalla massa fallimentare) e senza neppure che

ricevessero comunicazione della liquidazione, il fatto che si è utilizzato

carta intestata di una società di __________ inesistente, il fatto che, da

informazioni assunte (…)” egli “non è stato l’unico cliente ad essere

stato vittima di queste operazioni, lascia supporre e pone evidentemente dei

seri indizi dell’esistenza di un reato di natura penale” (istanza di

promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4). Ritiene infine che il magistrato inquirente

“(…) prima di decidere il non luogo a procedere, avrebbe perlomeno dovuto

interrogare il presunto avv. PI 1 e gli amministratori della società”, ribadendo

parimenti che “(…) tutte le trattative e le operazioni sono state eseguite a

__________” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4). Delle

altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si

dirà, laddove necessario, in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla

promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al

procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998

n. 110).

2.

Con

il presente gravame intitolato “istanza di promozione dell’accusa”,

l’istante - nel petitum - postula, tra l’altro, il suo accoglimento, omettendo

tuttavia di precisare per quale/i ipotesi di reato e di indicare contro quale/i

persona/e, come previsto dall’art. 188 CPP. Dalla prima pagina del gravame

emerge in ogni modo che egli chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________

PI 1 per le ipotesi di reato di truffa, subordinatamente di appropriazione

indebita.

Ciononostante

il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione

dell'accusa (cfr. considerando 1), ritenuto che l’istante si limita a criticare

le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun

elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria. Giova inoltre

rilevare che, come già esposto, secondo prassi di questa Camera l’istanza di

promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi di

commissione di reato emergenti dagli atti. L'istante oltre a non evidenziare

seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato in relazione ai

presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, fornisce una versione

dei fatti imprecisa e generica. Ciò non è sufficiente per promuovere l'accusa.

3.

A

prescindere dall'irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe

confermato anche nel merito.

3.1

L’ipotesi

di reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a

cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone,

tra l’altro, un inganno astuto: questo è il caso se l’autore ordisce un tessuto

di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o

rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di

verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto

di fiducia particolare, considerato nondimeno che l’astuzia è esclusa quando la

vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF

6P.60/2004 -6S.144/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n.

50.

ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht,

BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,

Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en

droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).

L’istante al proposito ritiene che “(…), l’astuzia non risiede

nel fatto di aver convinto il denunciante a consegnare tre assegni, ma

nell’organizzazione che è stata posta in essere per riuscire ad appropriarsi

del denaro dei clienti” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p.

4).

Il mandato di gestione patrimoniale concluso il 5.11.1995 è stato

sottoscritto da __________ IS 1 e da un consulente della __________, la cui

firma non coincide con quella del denunciato, mediante il quale l’istante ha,

tra l’altro, incaricato questa società di gestire, a titolo fiduciario, il suo

patrimonio (segnatamente mediante un deposito unico di __________.

200'000'000.00), sotto il controllo della __________ (cfr. doc. B, copia mandato

di gestione p. 3 e 4 allegata alla denuncia penale 21/22.1.2003). Come esposto,

il denunciato con scritto 22.3.1996 - dal quale emerge inoltre che questi

avrebbe avuto un colloquio con il consulente d’investimento dell’istante, __________

- e con scritto 17.4.1996, ha comunicato all’istante che le obbligazioni di

cassa sarebbero nel frattempo state incassate, invitandolo contestualmente a

confermare se il capitale doveva essere effettivamente trasferito alla __________

e, in caso affermativo, di trasmettergli il numero del mandato di gestione per

poter intraprendere i passi necessari (cfr. doc. F, copie scritti 17.4.1996 e

22.3.1996

allegate alla denuncia penale 21/22.1.2003). Né dal contenuto di

queste lettere, né dalla documentazione agli atti, si ravvisa un comportamento

astuto da parte del denunciato, non risultando dagli stessi che egli abbia

ordito un tessuto di menzogne o messo in atto particolari manovre fraudolente o

artifici per incassare gli assegni dell’istante. Giova inoltre rilevare che

l’istante, il quale mediante la sottoscrizione del contratto 5.11.1995 ha

incaricato la __________ di gestire, a titolo fiduciario, l’importo non irrisorio

di complessivi __________. 200'000.000.00, poteva e doveva verificare lo stato

economico di questa società, così come della __________, assumendo le debite

informazioni presso le competenti autorità, ritenuto che entrambe sono

menzionate nel suindicato contratto e apparentemente dovevano occuparsi della

gestione del suo patrimonio. L’istante, oltre a ciò, poteva e doveva assumere

informazioni sulla persona dell’avv. __________ PI 1 - il quale non risulta,

allo stato attuale, essere iscritto al registro degli avvocati dell’Ordine

degli avvocati __________ -, segnatamente sincerarsi del suo ruolo effettivo in

seno a queste società, e non confidare semplicemente sull’apparenza, ritenendolo

quale “promotore dell’operazione finanziaria” e considerandola quale “persona

di riferimento di questo gruppo finanziario svizzero” (istanza di

promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). L’istante, prima di sottoscrivere

il contratto con la __________ e prima di consegnare gli assegni all’avv. __________

PI 1 avrebbe quindi dovuto assumere le debite informazioni, ciò che non era

impossibile ed era ragionevolmente esigibile, potendo egli inoltre contare

sull’esperienza del suo consulente finanziario italiano.

Si evidenzia infine che, come da lui stesso ammesso, egli dal

19.4.1996

fino al 2002 “non si è più interessato attivamente del suo denaro,

ritenendo di essere in mani di esperti del settore” (istanza di promozione

dell’accusa 10/11.2.2003, p.2). Per il che, l’istante non ha evidentemente

ottemperato alle misure fondamentali di prudenza, e anche per questo motivo nel

caso in esame è da escludere un inganno astuto da parte del denunciato.

3.2

Nemmeno

per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita, secondo cui è punito con la

reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che

gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo

valori patrimoniali affidatigli (cfr. art. 138 cifra 1 cpv. 1 e 2 CP), emergono

seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato.

Il

fatto che l’istante non sia in possesso di una prova concreta attestante la sua

asserzione secondo cui il denunciato non avrebbe versato alcunché alla __________,

come da sue istruzioni del 19.4.1996 (cfr. doc. G allegato alla denuncia penale

21/22.1.2003) e che egli, per il tramite del suo legale, non sia riuscito a

mettersi in contatto con lui, non sono evidentemente indizi sufficienti per

corroborare la sua tesi accusatoria. Dalla documentazione prodotta in sede di

denuncia, inoltre, non emerge che il denunciato si sia effettivamente

appropriato del suo patrimonio violando in tal modo il rapporto di fiducia,

rispettivamente che egli abbia utilizzato il valore patrimoniale contrariamente

alle istruzioni ricevute (cfr. decisione TF 6S.151/2003 del 30.6.2003; DTF 121

IV 23 e 119 IV 128; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

Zurigo 1997, n. 9 e 15 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 e 22 ad art.

138.

CP), e l’istante nemmeno lo comprova. Giova al proposito ricordare che con

gli scritti 22.3.1996 e 17.4.1996 è stato proprio il denunciato a chiedere

all’istante se doveva trasferire il denaro alla __________ (doc. F allegati

alla denuncia penale 21/22.1.2003). Di conseguenza, dalla documentazione agli

atti, nemmeno la disposizione di cui all’art. 138 CP appare in casu applicabile.

3.3

Circa

la competenza del Ministero pubblico, l’istante ribadisce in questa sede, che

sia le trattative, sia le operazioni sarebbero avvenute a __________, avendo

avuto esclusivamente contatti con il denunciato a __________, probabilmente

presso la __________ ed avendo consegnato gli assegni a quest’ultimo, sempre a __________

(cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3 e 4), senza tuttavia

avvalorare la sua asserzione mediante una prova concreta.

Già dal fatto che il patrocinatore dell’istante sostenga che il suo

assistito avrebbe incontrato il denunciato “(…) unicamente a __________,

presumibilmente presso la sede della __________” (istanza di promozione

dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3), dimostra che nemmeno il legale è sicuro che le

parti si siano incontrate a __________, tra l’altro, presso una società che non

sembra mai essere stata iscritta a registro di commercio (cfr. decreto di non

luogo a procedere 29.1.2003, p. 1). Dagli atti, contrariamente a quanto

sostiene l’istante, non emerge alcun elemento a fondamento della competenza del

Ministero pubblico ticinese a perseguire il reato ipotizzato.

Dalla

documentazione prodotta dall’istante in sede di denuncia risulta che il mandato

di gestione è stato firmato dall’istante a __________, che in data 28.12.1995 __________

di __________ ha confermato al denunciato di aver ricevuto “(…) la vostra

rimessa e ve ne daremo conteggio ad incasso avvenuto” dell’importo

complessivo di __________ 200'000'000.00, indicando quali osservazioni il

nominativo di __________ IS 1 e quali traenti __________: Banca __________ di __________

per la somma di __________. 7'020'000.00, __________: __________ per la somma

di __________. 76'000'000.00 e infine __________: Banca __________ __________

per la somma di __________. 116'980'000.00 (cfr. doc. B e doc. C allegati alla

denuncia penale 21/22.1.2003). In data 19.4.1996 l’istante ha inoltre

comunicato al denunciato che “in riferimento al mandato da me conferitole per

l’incasso degli assegni da Lei già effettuato e al contratto di gestione patrimoniale

__________, voglia trasferire alla __________ ogni somma a me spettante”

(doc. G allegati alla denuncia penale 21/22.1.2003). Non appare pertanto che

l’istante abbia avuto contatti con il denunciato, rispettivamente che gli abbia

consegnato gli assegni a __________. Appare invero, come del resto emerge dalla

corrispondenza intercorsa tra l’istante ed il denunciato, rispettivamente tra

l’avv. PA 1 e quest’ultimo (cfr., al proposito doc. F - doc. O allegati alla

denuncia penale 21/22.1.2003), che sia le trattative, sia le operazioni

finanziarie sono avvenute in __________ e in __________ __________. L’unico legame

con __________ sembra essere la __________, la quale ha soltanto inviato lo

scritto 24.11.1995 al denunciante, invitandolo a versare il denaro da investire

presso un conto della Banca __________ di __________ intestato alla __________

(cfr. doc. E, copia scritto 24.11.1995, allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003),

quindi fuori dal nostro Cantone.

Occorre

in ogni caso rilevare che un’autorità penale non competente di principio non

può non esprimersi sulla competenza: il caso deve essere trasmesso d’ufficio

all’autorità competente (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, n. 372).

Tuttavia sono di principio ammesse decisioni in cui non si entra nel merito

della competenza nella misura in cui fanno difetto altri presupposti

processuali (per es. prescrizione) oppure se la denuncia/querela penale è da

ritenersi “aussichtslos”, come nel caso concreto (N. SCHMID, op. cit.,

n. 372). Ciò posto e ritenuto che in casu dagli atti non emergono seri e

concreti indizi di colpevolezza nei confronti del denunciato e che non si

ravvisa alcun comportamento penalmente rilevante da parte sua, non avendo

l’istante sostanziato in alcun modo la sua tesi accusatoria e avendo apportato

delle argomentazioni vaghe e incomplete, per permettere al magistrato

inquirente di interpellare le autorità competenti di un altro Cantone e/o di altri

Cantoni, la questione della competenza del Ministero pubblico può restare irrisolta.

4.

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità

dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da

assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già

acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,

come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del

resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento

anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E.

SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e §

55.

n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante,

inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione

del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79

CPP).

Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e

non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4

CPP.

5.

Il

gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico

dell’istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 138 e 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

3.

Intimazione:

-

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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