60.2003.46
istanza di promozione dell'accusa. legittimazione. irricevibilità. truffa. false indicazioni su attività commerciali. false comunicazioni alle autorità del registro di commercio.
25 ottobre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2003.46
Data decisione, Autorità:
25.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. legittimazione. irricevibilità. truffa. false indicazioni su attività commerciali. false comunicazioni alle autorità del registro di commercio.
FALSA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ DEL REGISTRO DI COMMERCIO
FALSA INDICAZIONE SU ATTIVITÀ COMMERCIALI
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
LEGITTIMAZIONE
RICEVIBILITÀ
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 152 CPS
art. 153 CPS
Incarto n.
60.2003.46
Lugano
25 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, presidente,
Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini
e
Raffaele Guffi, astenuti)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003 presentata da
IS 1 ,
patr. da: PA 1
,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 28.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo
Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia
19/22.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo
di truffa, false indicazioni su attività commerciali e false comunicazioni
alle autorità del registro di commercio;
richiamate le
osservazioni 17/18.2.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la
reiezione del gravame;
rilevato che __________
PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. __________
b. Senza
sostanzialmente acquisire informazioni preliminari, se non ottenere un parere
giuridico da parte del responsabile della Sezione del registro fondiario e di
commercio (cfr. AI 3), il 28.1.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non
luogo a procedere ritenendo che “(…) l’ipotesi di reato di truffa (…) non è
suffragata da nessun elemento probatorio concreto”, che “non sussistono
gravi e concreti indizi neppure con riferimento all’ipotesi di reato di cui
agli art. 152 e 153 CPS”, e che “(…) se è vero che la __________ __________
di __________ non era in quanto tale iscritta a registro di commercio, è
altrettanto vero che lo era però la ditta __________ __________, società amministrata
dal denunciato e che ha quale scopo sociale proprio quello di gestire
lavanderie a secco, tra le quali “__________”, come peraltro ammesso dallo
stesso denunciante” ed ancora che “(…) per l’art. 48 ORC è iscrivibile a
RC la cd. “insegna” o designazione speciale del locale adibito a commercio (…)”
(decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 1 e 2). Per il magistrato
d’accusa “con un minimo di verifiche a RC (preferibilmente prima di iniziare
cause giudiziarie) sarebbe stato possibile determinare la corretta ragione
sociale iscritta a RC” (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 2).
Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.
c. Con
il presente tempestivo gravame __________ __________ IS 1 chiede l’accoglimento
dell’istanza e che venga avviato un procedimento penale nei confronti di __________
PI 1 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 5).
L’istante
evidenzia innanzitutto che “(…) il nome “__________” non compare a registro
di commercio, come allegato erroneamente nel decreto 28 gennaio 2003, neppure
nella descrizione dello scopo sociale della ditta __________ __________”,
che “l’assenza di tale iscrizione viola in maniera piuttosto evidente i
dettami dell’art. 47 ORC che obbligano una ditta a utilizzare il nome iscritto
a registro di commercio nelle sue comunicazioni (…)” e che “la
documentazione prodotta dimostra in questo senso che né lo scontrino di cassa,
né le informazioni fornite dalla signora __________ (sedicente impiegata della
“__________”) come anche le insegne presenti allo sportello e all’esterno della
lavanderia riconducono alla società amministrata dal signor __________ PI 1”
(istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 3). __________ IS 1
aggiunge ancora che “oltre gli artt. 152 e 153 CPS (…) la fattispecie
descritta con denuncia 17 luglio 2002 configura perfettamente anche il reato
descritto all’art. 326ter CPS (…)”, sostenendo che nel caso in esame
sarebbe inoltre adempiuta anche la violazione di cui all’art. 3 lit. b LCSl (istanza
di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 3 e 4). L'istante rileva infine che
il procuratore pubblico non lo ha sentito e non ha verbalizzato sua figlia __________,
il denunciato e __________ __________ (cfr. istanza di promozione dell’accusa
10/12.2.2003, p. 4). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del
procuratore pubblico, si dirà, se indispensabile, in seguito.
Considerandi
1.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP
concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare
alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di
promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.
Giusta
l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione
dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona
danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo
dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona
fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene
giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).
Se il
bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità
personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a
costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione
di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare
danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati
effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio
patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia
14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la
commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente
interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato
parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura
penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).
Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è
necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non
occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile:
basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza
di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa
di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).
3.
3.1.
Giova innanzitutto evidenziare come dalla documentazione agli atti
appare che la parte lesa avente diritto di costituirsi parte civile in questo
procedimento non è l’istante, bensì sua figlia __________ __________, la quale
ha affermato con scritto 14.12.2000 di aver “(…) affidato (alla __________
__________) il lavaggio di un coprimaterasso nuovo, e che lo stesso,
all’atto del suo impiego è risultato ristretto di circa 20 cm. per lato”
(doc. A allegato alla denuncia penale 19/22.7.2002), e che ha personalmente
avviato la procedura civile nei confronti di questa lavanderia presso la
giudicatura di pace del Circolo di __________ il 29.5.2001, procedura sfociata
nella sentenza 21.2.2002 della Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello, che indica come ricorrente __________ __________ (cfr. doc. B - doc.
G allegati alla denuncia penale 19/22.7.2002).
__________ __________ IS 1, e non sua figlia __________, figura invece
quale denunciante nell’esposto 19/22.7.2002 e conseguentemente come istante in
questa sede. In denuncia l'istante ha indicato l’ipotesi di truffa. Per questo
reato il bene giuridico protetto è il patrimonio individuale del leso (o di chi
si pretende tale). Per questa specifica ipotesi __________ __________ IS 1 non
può essere ritenuto leso individualmente non avendo neppure sostenuto che il
patrimonio danneggiato con l’asserita truffa fosse il suo.
Senza che sia necessario un più approfondito esame degli art. 152
CP, e, soprattutto, 153 CP va rilevato che dette norme tendono apparentemente a
proteggere interessi collettivi; in queste ipotesi vanno considerati
danneggiati - e quindi legittimati a costituirsi parte civile e proporre
istanze come quella in oggetto - coloro che sono “effettivamente lesi nei
loro diritti da tali delitti, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza
diretta dell’azione delittuosa (…)” (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op.
cit., n. 5 ad art. 69 CPP).
Non diversamente va trattato l’art. 326ter CP che regola le contravvenzioni
alle disposizioni sulle ditte commerciali, ipotesi di reato - questa -
segnalata al procuratore pubblico da parte del Caposezione del registro
fondiario e di commercio nell’unico atto istruttorio compiuto (cfr. AI 3,
scritto 26.7.2002) e che non ha fatto oggetto della benché minima verifica da
parte dell’inquirente il quale non ha acquisito gli estratti RC relativi alla
società che fa capo a __________, non ha proceduto ad audizione alcuna e ciò
nonostante quanto evidenziato in sede di denuncia. Troppo facilmente il
magistrato d’accusa ha ritenuto che “un minimo di verifiche a RC” prima
della causa civile avrebbe permesso di determinare “(…) la corretta ragione
sociale”; in effetti, l’indagine a Registro di commercio non permette tale
verifica che non appare agevole in particolare per chi non è avvezzo a tali
ricerche. Nonostante queste evidenze, come segnalato, nel caso fa difetto un
danno diretto e personalmente patito dall’istante. In effetti unicamente __________
__________, ossia la persona che ha, se del caso, subito l’illecito, in quanto
attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico, potrebbe
essere riconosciuta la veste di parte lesa e quindi la facoltà di presentare
l’istanza in esame. Ne discende che il presente gravame, difettando la
legittimazione dell’istante, è irricevibile.
3.2
Occorre
inoltre rilevare che, come esposto, __________ IS 1 chiede - nel petitum -
l’accoglimento dell’istanza con la contestuale apertura di un procedimento
penale nei confronti di __________ PI 1, senza tuttavia indicare per quali
ipotesi di reato. Dalla lettura del gravame appare che egli voglia promuovere
l’accusa nei suoi confronti per le ipotesi di reato di cui agli art. 152, 153,
326ter CP e art. 3 lit. b LCSl (cfr. istanza di promozione dell’accusa
10/12.2.2003, p. 3 e 4). Si evidenzia al proposito che l’istante, oltre a non
indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato per
corroborare la sua tesi accusatoria, non si confronta sufficientemente con i
presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati. Anche per questi
motivi il gravame deve essere dichiarato irricevibile, non rispettando il primo
requisito posto ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1).
Ne consegue che, non essendo data la prima condizione di ammissibilità
dell’istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da
assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito.
3.3
Va infine evidenziato che le ipotesi di reato di cui agli art.
326ter CP e 3 lit. b LCSl sostenute dall’istante in questa sede non sono state
oggetto dell’inchiesta e quindi di decisione da parte del procuratore pubblico.
Di conseguenza questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 CPP), non può
esprimersi in merito. Si osserva in ogni caso che la contravvenzione di cui
all’art. 326ter CP e l’ipotesi di reato di cui all’art. 3 lit. b LCSl in relazione
all’art. 23 LCSl, perseguibile a querela, appaiono prescritti.
4.
Alla luce di quanto esposto l’istanza in esame deve essere
dichiarata irricevibile senza esame del merito.
Vista la particolarità del caso si prescinde dalla percezione di
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli
art. 186 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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